DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

 SERVIZIO RELAZIONI SINDACALI

 

Roma,li 4/06/2001

0090060-2001

PU-GDAP-001-04/06/2001-0090060-2001

Alle Organizzazioni Sindacali

 

OGGETTO: Applicazione dell'art. 33, comma 5°, della legge 104 del 5 febbraio 1992.

 

Per opportuna informativa, si trasmette copia della direttiva del 29 maggio u.s. emanata dal Capo del Dipartimento F.F., in ordine alla materia in oggetto, sulla scorta delle intese raggiunte con codeste OO.SS. nella riunione del 2 maggio 2001.

 

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

Dott. Emilio di SOMMA

 

 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Il Capo Dipartimento f.f.

Nota n.800/2-5-1                                                                                      Roma, 29 maggio 2001

 

Oggetto: Applicazione dell'art.33, comma 5°, della legge 104 del 5 febbraio 1992

 

§l. La distribuzione dei contingenti di Polizia penitenziaria oggi presenti nelle Regioni del nostro Paese, come emersa in occasione della determinazione delle piante organiche provveditoriali effettuata con D.M. dell'8 febbraio 2001, risulta ormai assai disomogenea rispetto alle esigenze effettive di governo delle strutture penitenziarie. E' evidente che queste considerazioni vengono svolte in base regionale, essendo questo il livello di mobilità riservato alla responsabilità dipartimentale, ed essendo invece delegata la competenza sulla mobilità intra-regionale alla competenza dei singoli Provveditori. Ebbene, accanto a Regioni in cui, su 2.530 unità assegnate in organico, le presenze effettive sono ben 2.781 (come la Puglia) ovvero in cui, su 4.920 unità assegnate in organico, le presenze effettive sono 5.136 (come la Sicilia, ma si potrebbe continuare) esistono situazioni in cui la scopertura è gravissima Basti, a questo proposito, considerare situazioni come la Lombardia, dove su 5.353 unità previste in organico sono oggi 4.165 le presenze effettive, ovvero come il Veneto, in cui contro 2.784 unità previste in organico le presenze effettive sono di 2.318 unità.

In questi ultimi casi le conseguenze si avvertono su vari piani:

a) solo a costo di durissimi turni di lavoro si riescono ad assicurare minime condizioni di sicurezza (peraltro spesso oggettivamente insufficienti) di controllo e tenuta dell'ordine e della sicurezza all'interno delle strutture penitenziarie; nonché nell'effettuazione di delicatissimi servizi quali traduzioni e piantonamenti, costantemente effettuati con organici inferiori a quelli minimi previsti dalle disposizioni vigenti. La presenza di un solo agente, nei turni serali e notturni, per sezioni detentive con molte decine di detenuti è, purtroppo, prassi organizzativa pressoché obbligata in quasi tutte le Regioni dell'Italia settentrionale ed in alcune di quella centrale;

b) non viene assicurato l'esercizio di fondamentali diritti del personale (in molti istituti non è stato possibile a tutti la fruizione di ferie in occasione della Pasqua; è preclusa l'applicazione dell'accordo quadro, con turnazione lavorativa su quattro quadranti, dovendosi ricorrere a massicce dosi di orari straordinari divenuti ormai ordinari; risulta impossibile una programmazione seria delle presenze e dei turni di lavoro);

c) nelle stesse aree del Paese, in molti istituti attività lavorative e trattamentali di detenuti, pur concretamente avviate, vengono sospese, ovvero non se ne attiva nemmeno l'inizio, a seguito dell'impossibilità di assicurare i necessari turni di lavoro per il personale che dovrebbe esser addetto al controllo, oggettivamente carente; con forti cadute in tema di rispetto dei valori costituzionali che l'esecuzione della pena dovrebbe promuovere e garantire.

§2. In un quadro di tale scompenso e disequilibrio, non può esser ulteriormente ritardato un intervento sulle cause principali che tale quadro hanno determinato, le cui principali senz'altro sono:

a) un blocco di ingressi che dura ormai da anni (assai più significativo rispetto alle cifre pure emergenti, ove si consideri che le circa 6.000 unità entrate negli ultimi cinque anni sono state più che assorbite sia dai pensionamenti nel frattempo intervenuti, sia dall'assegnazione di nuovi, gravosissimi compiti al Corpo, come il servizio di traduzioni e piantonamenti sia, infine, da un vertiginoso aumento della popolazione detenuta, più che raddoppiata negli ultimi dieci anni);

b) una strisciante mobilità dalle aree settentrionali e centrali verso quelle meridionali del Paese, determinata sia dalla presenza di situazioni di estremo disagio, che hanno trovato risposta in distacchi (sempre nell'ambito di quanto previsto negli accordi contrattuali nel tempo succedutisi), sia dall'applicazione della legge 104/92, il cui ambito è venuto estendendosi a fasce crescenti di personale, a seguito di successivi interventi della Corte costituzionale e di modifiche legislative (negli ultimi tre mesi di applicazione, circa 100 unità di Polizia penitenziaria sono state trasferite da sedi gravemente disagiate (ad esempio, 3 da Aosta, 8 da Milano San Vittore, 6 da Torino, ecc.) in quelle dell'Italia meridionale, in cui come si è visto, assai meno drammatica è la situazione;

c) il ricorso ad un numero significativo di provvedimenti di distacco di personale presso i provveditorati (quasi sempre, per ovvi motivi, dagli istituti del capoluogo), al fine di assicurare la funzionalità di tali importantissimi organi dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda il punto a), l'amministrazione ha chiesto ed ottenuto significativi interventi di potenziamento delle forze presenti mediante la previsione di 1.500 nuove assunzioni in soprannumero nel ruolo degli Agenti del Corpo, nonché di 2000 unità ausiliarie; potenziamento che è in corso di realizzazione e che si completerà entro il prossimo anno.

 Per quanto concerne il punto b), l'accordo con le OO.SS. sulla definizione rispetto alla questione dei distacchi di recente concluso, pone ordine in punto di distacchi. L'Amministrazione ha obbligo di farlo, ovviamente sentite le OO.SS., su quello dell'applicazione della legge 104/92, modificando la circolare 3453/5903 del 25.3.1997. Per quanto, infine, concerne il punto c), la definizione in corso delle piante organiche regionali, in cui per la prima volta sono previsti gli organici operanti presso i provveditorati comporterà la razionale e definita chiarificazione di una situazione oggi fonte di irrazionalità e incertezze.

§3. Dunque, come si diceva, la situazione di drammatico scompenso di distribuzione del personale sul territorio, l'estensione del campo di applicazione della normativa indicata, il prolungato, effettivo impoverimento dei quadri del Corpo, l'aumento dei suoi compiti, la fortissima crescita del numero dei detenuti impongono di fare il punto sulla situazione interpretativa della norma, il cui contesto si presenta, peraltro, sufficientemente chiaro. Com'è noto, l'art. 33, comma 5°, della legge 104 prevede che il lavoratore che assista con continuità un parente handicappato ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Lasciando da parte alcune interpretazioni, anche significative, della norma secondo cui essa trova applicazione solo in occasione della prima assegnazione alla sede di servizio, può dirsi che la giurisprudenza è assolutamente pacifica su tre punti, di grande rilievo:

a) il trasferimento di sede, in presenza delle condizioni di legittimazione, costituisce un diritto del lavoratore;

 b) al datore di lavoro è però riservata una valutazione di discrezionalità sull'esercizio di tale diritto ("ove possibile", espressione che altrimenti non avrebbe significato. Vedi sul punto, da ultimo, Cassazione, sez. Lavoro, sent. 829 del 20.1.2001, secondo cui "l'art. 33, 5° comma, della citata 104 de 1992, recentemente modificato dall'art. 19 della legge 53 del 2000, deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento del genitore o del familiare lavoratore dell'Handicappato del diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non esser trasferito ad altra sede senza il suo consenso presuppone, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge, sia l'attualità dell'assistenza ... sia la compatibilità con l'interesse comune. Infatti, com'è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile ", secondo il legislatore il diritto all'effettiva tutela dell'handicappato - al cui perseguimento devono partecipare lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali, nel quadro dei principi posti dalla legge in argomento, non può esser fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzativi del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi - soprattutto per quel che riguarda il lavoro pubblico - in un danno per la collettività");

c) tale discrezionalità è particolarmente riconosciuta laddove il datore di lavoro abbia responsabilità di organizzazioni che assicurino il soddisfacimento di un interesse pubblico (cfr. ad esempio, oltre la sentenza citata , anche T.A.R. Lombardia, 27 agosto 1996 n. 1326, secondo cui "il beneficio ex art. 33, 5' comma della legge 5 febbraio 1992 n. 104, seppure positivamente configurato come diritto, resta in ogni caso condizionato dalla sussistenza di un contrario interesse pubblico").

 §4. Da tutto quanto premesso, dunque, nasce la necessità, allo stato, di ritenere esistente un preciso, grave ed insuperabile interesse pubblico ad evitare che si prosegua nel depauperamento delle risorse di personale in questo momento assegnate ai Provveditorati del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, dell'Emilia-Romagna, e della Toscana, fino a che non saranno per essi esecutive nuove assegnazioni di personale, assestate presso gl'Istituti da cui i lavoratori legittimati al trasferimento ex legge 104 dovrebbero uscire. Pertanto, i trasferimenti di personale in forza in istituti presso le suddette regioni già istruiti dall'Ufficio centrale per il personale avranno decorrenza dall'1 Giugno 2001. Successivamente, si procederà a rendere operativi tali trasferimenti sempre per quanto riguarda la provenienza dalle medesime regioni, una volta all'anno, nella stessa data sopra indicata dell'1 Giugno, salvo che, in concomitanza di nuovi ingressi di personale, non si dia corso a mobilità generale. In tali casi, i trasferimenti ex lege 104, avranno esecuzione immediatamente prima di qualsivoglia altra mobilità. Le situazioni di assoluta urgenza e di particolare drammaticità potranno esser affrontate con gli altri strumenti previsti dalla legge, dai contratti e dagli accordi collettivi Il Capo del Dipartimento, in ogni caso, procederà ad esame preventivo di trasferimenti e distacchi a qualsiasi titolo disposti dal competente ufficio del personale.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO F.F.

Cons. Paolo Mancuso