DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione Servizio Amministrativo Sanitario |
Circolare del 04-03-2002
OGGETTO : Certificazioni Mediche. Privacy
Atteso il ripetersi di segnalazioni da parte delle OO.SS. circa l'inosservanza dell'obbligo di riservatezza, da parte dei responsabili delle Direzioni degli Istituti, su atti di particolare natura quali le certificazioni mediche relative al personale del Comparto Sicurezza e Ministeri, si invitano le Direzioni tutte ad astenersi dal rendere pubblici i nominativi e le rispettive diagnosi di coloro che si assentano dal servizio per motivi riguardanti lo stato di salute. A consolidamento del suddetto invito, si rammenta quanto sancito dal comma 1 dell'art. 22 della legge 31.12.1996 n. 675, la quale espressamente stabilisce che i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, possono essere oggetto di trattamento solo col consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante nonché le disposizioni dettate dall'art. 15 del D.P.R. 10.1.57, n. 3 circa l'obbligo del segreto d'ufficio e dall'art. 23 del C.C.N.L. del 16.05.95 sui doveri del dipendente. 04-03-2002
Il Vice Capo del Dipartimento Emilio di SOMMA |