CIRCOLARE N. 0076291-2002 

PU-GDAP-100-15/02/2002-0076291-2002

 

 

OGGETTO: Applicazione legge 8 marzo 2000, n. 53.(disciplina trattamento più favorevole per il personale dei benefici previsti dalla Legge)

 

A Scioglimento della riserva contenuta nell'ultima parte della Circolare n. 3568/6018, del 12 dicembre 2001, con la presente si intendono disciplinare eventuali casi in cui, nelle more dell'emanazione della Circolare n. 3531/5981 del 6 settembre 2000, personale dipendente abbia ricevuto - in relazione alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 - un trattamento più favorevole rispetto a quello stabilito dalla legge e di conseguenza dalla predetta Circolare.

E' noto che la questione di cui trattasi è connotata da oggettiva ed insita complessità, anche per la congerie di norme che si sono succedute nel tempo a disciplinare la materia, sovrapponendosi sovente le une alle altre. Si soggiunga che questa Amministrazione si trova a gestire personale appartenente a diversi Comparti, con normativa e disciplina differenti.

In tale situazione è possibile che tra l'entrata in vigore della legge 53 citata e l'emanazione della Circolare del 6 settembre 2000, siano stati attribuiti al personale che fruiva di assenze per astensione facoltativa - a causa di oggettive difficoltà interpretative- trattamenti economici superiori a quelli spettanti. D'altra parte, la stessa Amministrazione Centrale, ha potuto emanare definitive disposizioni solo dopo aver acquisito pareri e direttiva dell'INPS, del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero degli Affari Sociali, e, per il personale di polizia penitenziaria, dopo la concertazione, coordinata dalla Funzione Pubblica, con le altre Forze di polizia.

In tale situazione appare opportuno che per i casi di tale specie, si ripete verificatisi fino all'emanazione della circolare del 6 settembre 2000, non si proceda al recupero delle somme eventualmente corrisposte in più sul trattamento relativo alle assenze per astensione facoltativa.

Per quanto riguarda, invece, la problematica del trattamento spettante per i permessi previsti dall'articolo 33, 2° e 3° comma, la disciplina definitiva è stata emanata con la direttiva di protocollo n.0186333-2001 del 26 luglio 2001 (si veda il paragrafo 6), per cui qualora nei confronti del personale che abbia beneficiato dei predetti permessi non siano state operate le previste ritenute sulla tredicesima mensilità e/o sulle ferie o congedo ordinario - non si ritiene debba procedersi ad alcuna ritenuta limitatamente ai permessi fruiti fino alla data del 26 luglio 2001.

Tale indirizzo risponde, peraltro, a parere di questo Dipartimento, ad innegabili esigenze di certezza del diritto, specie in materie, come quella dettata dalla legge 53, di complessa interpretazione.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO