DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Ufficio Centrale del Personale Divisione V - Sezione D Roma, 27 dicembre 2000 Prot.n. 030000/1.1 CIRCOLARE N. 3538 5988 Ai Sigg. Direttori degli Uffici Centrali del D.A.P. Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari Ai Sigg. Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari per adulti Ai Sigg. Direttori dei Centri di Servizio Sociale per Adulti Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo "G. ALTAVISTA" Ai Sigg. Direttori dei Servizi Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario e, p. c. Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile L O R O S E D I
OGGETTO : Diritto allo studio - 150 Ore di permessi Straordinari Retribuiti. Personale del "comparto Ministeri" e personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.
§ 1 - Personale interessato. 1.1 Personale del comparto Ministeri I requisiti per la concessione dei permessi di studio - nella misura massima di centocinquanta ore annue - sono elencati nell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 395/88(1). I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute (o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali) o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Il numero dei dipendenti che possono beneficiare dei permessi di studio non può eccedere -nell'anno solare di riferimento - il 3% delle unità in servizio all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore. All'inizio di ogni anno solare, ciascun Provveditorato regionale - qualora il numero delle istanze del personale appartenente al comparto "Ministeri" superi il limite del 3% dei dipendenti in servizio nel distretto - elabora una graduatoria, seguendo i criteri indicati nell'articolo 17 del D.P.R. 44/90(2), per individuare gli aventi titolo alla concessione. Altra graduatoria, ricorrendone i presupposti, verrà elaborata da questo Ufficio per il personale in servizio presso l'Istituto Superiore di studi Penitenziari, il Centro Amministrativo G. Altavista e le Scuole di formazione e aggiornamento del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria. Il personale che usufruisce del beneficio in questione ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro agevolati e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), spettano i permessi studio ridotti in proporzione alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro. Nel caso in cui il dipendente sia impegnato nella preparazione della tesi di laurea o dell'esame di maturità i permessi possono essere concessi anche per altri impegni connessi - che coincidano con l'orario di servizio - come contatti con i docenti o attività di ricerca presso le biblioteche, purché supportati da idonea documentazione.
1.2 Personale del Corpo di polizia Penitenziaria I permessi di studio per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria sono disciplinati dall'articolo 21 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395(3) , dall'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782(4) e dall'articolo 20 del D.P.R. 254 del 16/03/1999(5). Spettano al personale di Polizia Penitenziaria - ad eccezione di quello di leva - per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute (o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali) o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Nel caso in cui il dipendente sia impegnato nella preparazione della tesi di laurea o dell'esame di maturità i permessi possono essere concessi anche per altri impegni connessi - che coincidano con l'orario di servizio - come contatti con i docenti o attività di ricerca presso le biblioteche, purché supportati da idonea documentazione. Il personale che usufruisce del beneficio in questione ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro agevolati e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Ferme restando le disposizioni impartite dall'articolo 21 del D.P.R. 31 luglio 1995 n.395, ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 254 del 16/03/1999 i permessi spettano anche: a) per frequentare corsi svolti in qualsiasi località, anche se diversa dalla sede di servizio; b) nel caso in cui i corsi non siano attivati nella sede di servizio e si svolgano in altra località, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore. Le citate disposizioni si applicano anche per il personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio; c) per la preparazione ad esami universitari o post universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere concesse e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
§2 - Norme comuni al personale del "Comparto Ministeri" ed a quello appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria. 2.1 Sono competenti alla concessione dei permessi di studio: · l'Ufficio Centrale del Personale per i dipendenti in servizio presso: a) l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari; b) il Centro Amministrativo G. Altavista; c) le Scuole di formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria. 3 · i Provveditorati regionali per il personale in servizio presso: a) gli Istituti Penitenziari; b) i Centri di Servizio Sociale per adulti; c) i Servizi Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario; d) gli stessi Provveditorati regionali. 2.2 Le istanze per la concessione dei permessi di studio sono presentate, entro il 30 novembre di ciascun anno, alla direzione dell'istituto o servizio di appartenenza, che le trasmette - corredate della documentazione comprovante l'iscrizione al corso di studi - all'ufficio competente ai sensi del punto 2.1. 2.3 Il personale che si iscrive a corsi di studio che vengono banditi dopo la data del 30 di novembre, nonché quello rimasto escluso dalle graduatorie previste per gli appartenenti al Comparto Ministeri, può fruire dei permessi di studio alle condizioni e con le modalità di seguito indicate. Al termine dell'anno solare di riferimento il personale sopraindicato può avanzare istanza per tramutare i giorni di congedo ordinario eventualmente utilizzati per frequentare i corsi di studio in permessi retribuiti. Le autorità competenti a concedere i permessi di studio possono, ove sussistano ore in eccedenza, non fruite dal personale già precedentemente autorizzato, accogliere tali domande entro il limite delle ore eccedenti, e sempreché le assenze siano adeguatamente giustificate ai sensi delle disposizioni recate dal successivo punto g). Qualora - con riferimento al Comparto Ministeri - le ore richieste siano in numero superiore a quelle non utilizzate dal personale precedentemente autorizzato, si provvederà con apposita graduatoria, osservando i medesimi criteri indicati dall'articolo 17 del D.P.R. 44/90. 2.4 La fruizione dei permessi deve avvenire nell'arco dell'anno solare per cui vengono concessi e non possono essere riportati all'anno successivo. 2.5 Provveditorati regionali deliberano la concessione dei permessi di studio in presenza di tutti i requisiti previsti; per quanto riguarda l'iscrizione al corso di studio il dipendente in caso di iscrizione ad Istituti Statali dovrà compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato n.1) e, in caso di iscrizione ad Istituti parificati o legalmente riconosciuti, il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato n.2). Sarà cura del Provveditorato svolgere le procedure di controllo previste dall'articolo 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, in materia di semplificazione amministrative, come già specificato con la lettera circolare n.3500/5950 del 25/06/1999. 2.6 Il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza è notificato formalmente all'interessato. 2.7 Le direzioni degli istituti e servizi verificano, mediante l'esame di idonea documentazione, che il dipendente abbia frequentato regolarmente i corsi e sostenuto gli esami finali. Gli eventuali periodi di assenza privi della documentazione, se non diversamente giustificati (es. congedo ordinario), sono computati come aspettativa senza assegni. 2.8 Entro il quindici febbraio di ogni anno le direzioni degli istituti e servizi interessati predispongono due prospetti (mod. all. n.3), uno per il personale del comparto "Ministeri" ed uno per quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che trasmettono agli Uffici di cui al punto 1). 4 2.8 I Provveditorati regionali trasmetteranno a questo Ufficio, Divisione V - Sezione D, entro il 30 marzo di ogni anno, sulla base dei dati acquisiti, il prospetto di cui all'allegato n. 4: uno per il personale del comparto "Ministeri" ed uno per quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. 2.9 Per il personale comandato in servizio di missione, è competente alla concessione dei permessi di studio la direzione presso la quale il dipendente è assegnato. Per il personale "distaccato" la pratica è istruita dalla direzione presso la quale il richiedente presta effettivo servizio. 2.10 Le Direzioni degli istituti e servizi - in caso di trasferimento o di distacco di un dipendente (sia il distacco a tempo determinato, che a tempo indeterminato) - informano senza indugio le corrispondenti strutture di destinazione del medesimo, circa i permessi di studio autorizzati e fruiti. Si rammenta, infine, che ai sensi del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia in data 7 novembre 1997 n. 488(6), di attuazione della legge 241 del 7 agosto 1990, il termine massimo entro cui il procedimento di concessione dei permessi di studio deve concludersi è fissato in 110 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza e della sua assunzione al protocollo dell'Ufficio competente a riceverla. Questo Centrale Ufficio farà conoscere, per tempo, ai Provveditorati regionali il numero massimo delle unità di personale del "Comparto Ministeri" in servizio nel territorio di competenza, che può accedere al beneficio in forza dell'applicazione dell'aliquota (3%) prevista dalla norma e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. La presente circolare abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate in materia. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
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