DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio III – Servizio Tecnico Operativo – sezione B – Automezzi

Largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma – tel. 06/66591453/456 – fax 06/66162776

            

 

 

GDAP-0332340-2003

PU-GDAP-5000-18/08/2003-0332340-2003                                                        

 

LETTERA CIRCOLARE

                 Alla Direzione dell'Istituto Superiore

                                                                                                di Studi Penitenziari

 

Al Provveditorati Regionali

                                                                                                dell'Amm.ne Penitenziaria

 

Alla Direzione del Centro

Amministrativo "G.Altavista"

 

                                                                                                All'Ufficio del Capo del Dipartimento

                                                                                                Gruppo Operativo Mobile

 

                                                                                                All'Ufficio del Capo del Dipartimento

                                                                                                Coordinamento dei Servizi di Sicurezza,

                                                                                                Vigilanza e Autoparco

 

                                                                                                All'Ufficio del Capo del Dipartimento

                                                                                                Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre"

 

                                                                                                Alle Direzioni dei Centri di Servizio

                                                                                                Sociale per Adulti

 

                                                                                                Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e

                                                                                                Aggiornamento dei Corpo di Polizia e del

                                                                                              Personale dell'Amm. ne Penitenziaria

 

                                                                                              Alla Direzione del Servizio

                                                                                              Approvvigionamento e Distribuzione

                                                                                              Armamento e Vestiario Polizia

                                                                                              Penitenziaria

 

                                                                                              Alle Direzioni dei Magazzini

                                                                                              Vestiario e Casermaggio

 

                                                                                              Al Ministero della Giustizia

                                                                                              Reparto Autisti e Scorte

                                                                                             

LOROSEDI

 

 

OGGETTO:          Servizio automezzi - Nuovo modulo per la constatazione amichevole di incidente

automobilistico (CAI) - Denuncia di sinistro - Legge 12.12.2002, n.273.-

 


 

 

Di seguito alla lettera circolare n.213081/1.9 del 5 ottobre 1995 dell'ex Ufficio Centrale del Personale, si comunica che la Legge 12 dicembre 2002, n.273, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 14 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n.230 -, concernente "Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”, al Capo III - Disposizioni in materia di RC Auto, che ha apportato modifiche alla Legge 24 dicembre 1969, n.990, all'articolo 20, al comma 4, dispone l'istituzione presso l'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) di una banca dati dei sinistri.

 

L'introduzione della banca dati dei sinistri, ha reso necessario procedere alla modifica e all'integrazione delle notizie contenute nel vecchio modello CAI, attesa la necessità di poter disporre di maggiori notizie riguardanti i veicoli interessati al sinistro, nonché il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento.

 

Le novità più salienti riguardano:

 

·        Le generalità dei testimoni;

·        Le generalità dei feriti;

·        La possibilità di applicazione del modello CID anche nel caso di danni a persona,

·        Obbligo per il danneggiato di trasmettere alla Compagnia, entro tre mesi dal risarcimento ottenuto, la fattura od altro documento fiscale equivalente che attesti la riparazione dei veicolo danneggiato.  Se il danneggiato non ottempera a tale obbligo, l'Assicuratore ha il diritto di richiedere la restituzione della somma liquidata.

In caso, invece, di rottamazione del veicolo, la fattura o ricevuta fiscale, è sostituita dalla documentazione comprovante l'avvenuta demolizione,

·        Modifica all'articolo 642 del Codice Penale riguardante "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona ". In particolare è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione. distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione;

·        Modifiche per l'ammontare del danno biologico liquidato.

 

Si viene, dunque, ad avere un ambito di applicabilità più esteso e per questa ragione è

necessario che il modulo venga compilato per intero e correttamente, prestando particolare attenzione soprattutto ai nuovi dati da inserire.

 

E' allora bene ripetere che il modulo serve per la denuncia di qualunque tipo di sinistro auto e soltanto se il sinistro ha determinate caratteristiche, come meglio appresso indicato, il modulo viene accettato dalle Imprese di Assicurazione che fanno parte della Convenzione CID per l'indennizzo diretto.

 

Affinché in caso di incidente stradale ci si possa avvalere del modulo per la constatazione amichevole di incidente, si devono verificare le seguenti condizioni:

 

·        Il sinistro deve riguardare lo scontro fra due autoveicoli, con esclusione quindi di ciclomotori (motorini non motociclette) e macchine agricole; la convenzione non si applica in caso di mancato urto e nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli;

·        L'incidente vede coinvolti veicoli entrambi identificati e coperti da assicurazione obbligatoria;

·        Ambedue le Imprese di Assicurazione dei veicoli aderiscono alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID);

·        Il modulo viene firmato da entrambi i conducenti.

 

Per quanto sopra indicato, gli Enti in indirizzo vorranno richiedere ai competenti Ispettorati Sinistri Assitalia (indicare il numero di polizza 166/90/516000/05), la fornitura di un adeguato quantitativo di nuovi moduli, ritenendo necessaria la dotazione per ciascun veicolo, maggiorata di una sufficiente scorta.

 

Per le autovetture a noleggio senza conducente la richiesta dovrà essere inoltrata direttamente alla Società proprietaria del veicolo o che provvede alla copertura assicurativa degli stessi, ai sensi e per gli effetti della Legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modificazioni e integrazioni.-

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Enrico Ragosa

 

 

 

ISTRUZIONI PER L!IMPIEGO DEL MODULO

Di «CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - DENUNCIA DI SINISTRO»

 

  

l.        Il presente modulo deve, a norma dell'art. 5 (*) dei decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.

 

2.       Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall'art. 3 (**) dei decreto legge citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore dei responsabile.

 

3.       Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via).  Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti.  Se il modulo è sottoscritto anche dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli 3, primo comma, ultimo periodo, e 5, secondo comma, dei decreto legge citato al n. l.

 

4.       Nel compilare il modulo ricordare:

 

          - di servirsi per rispondere alle domande:

a)       n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);

b)      n. 9 del questionario, della propria patente di guida;

-        al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma dei veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;

-        al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;

-        al n. 13, di redigere un grafico dei sinistro.

 

5.       Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione.  Ove possibile rispondere anche alle altre domande.

 

6.       Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio "altre informazioni".

 

7.       Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purchè conforme al presente.

 

(*) Art. 5 dei decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche.

« Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi dei modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto.

 

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».

 

(**) Art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche.

«Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione dei luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.  Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.  Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

 

L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.  La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al prima comma.  La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione dei danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, all'attività dei danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso dal certificato di morte.  L’assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione».

 

 

 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE.

Divisione IV

 

                                                                                                                Roma, lì 5 ottobre 1995

Prot.n.213081/1.9                                                                                                                                       

 

Ai Signori Provveditori Regionali

dell'Amministrazione Penitenziaria

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Direttori degli Istituti

Penitenziari per adulti 

(comprese le Case Mandamentali)

 

 

Ai Signori Direttori dei Centri

di Servizio sociale per adulti

 

Ai Signori Direttori delle Scuole

di Formazione e Aggiornamento del

Corpo di Polizia e del Personale

dell'Amministrazione penitenziaria

 

Al signor Direttore dell'istituto

Superiore di Studi Penitenziari

 

Al Signor Direttore del Centro

Amministrativo "G.Altavista"

 

Ai Signori Direttori dei Magazzini

Vestiario

 

Al Signor Direttore dell'Ufficio

Centrale per la Giustizia Minorile

 

L 0 R 0   S E D I

 

OGGETTO:      Legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modifiche ed integrazioni - Modello di constatazione amichevole di incidente. -

 

 

Continuano a pervenire a Questo Ufficio carteggi riguardanti sinistri occorsi ad automezzi dell'Amministrazione in maniera incompleta o carenti delle notizie utili ai fini della identificazione del responsabile dell'evento.

 

In particolare, si evidenzia la mancata o errata compilazione del modello di constatazione amichevole di incidente, previsto dall’articolo 5 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in Legge 26 febbraio 1977 n. 39, allegati in copia che, se sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, nel caso di soli danni alle cose, produce gli effetti di cui agli articoli 3 e 5 del predetto Decreto legge 857/1976.

 

Ciò necessariamente premesso, si ritiene di richiamare le modalità da osservare per la esatta compilazione del modello in questione:

 

a) – punti 1 – 2 – data, ora e luogo del sinistro

 

       Trattasi di informazioni di carattere generale, indispensabili, inerenti alla data, all’ora e al luogo del sinistro;

 

b) – punto 3 – feriti

 

       Occorre indicare se nell’evento vi siano feriti o meno. In caso di lesioni o di danni materiali a cose diverse dai veicoli A e B, occorre indicare sul retro del modello, alla voce “danni a terzi”, nell’apposito spazio riservato, le generalità, la natura delle lesioni e il recapito delle persone coinvolte;

 

c) – punto 4 – danni materiali ad altri veicoli oltre A e B

       Occorre specificare se ve ne siano stati. In caso affermativo, decade la possibilità di fare la constatazione amichevole di incidente e il modulo vale esclusivamente come denuncia di sinistro da presentare al competente Ispettorato Sinistri ASSITALIA;

 

d) – punto 5 – testimoni

 

       Non sono necessari, se le parti concordano sulla dinamica dell’evento.

In caso diverso, le rispettive generalità vanno riportate sul retro dello stesso foglio, negli appositi spazi, specificando, tra l’altro, se si tratti di persone trasportate sul veicolo A o B;

 

e) – punto 6 – assicurato

 

       In questo spazio vanno trascritti i dati relativi all’intestatario della polizza d’assicurazione, che non necessariamente si identifica sempre con il proprietario del veicolo.

Le generalità del conducente non vanno indicate (vedasi, al riguardo, il successivo punto 9);

 

f) – punto 7 – veicoli

 

Devono essere indicati la marca, il modello e la targa o il telaio dei veicoli;

 

g) – punto 8 – compagnia d’assicurazione

 

Occorre indicare il nome della Compagnia di Assicurazione, il numero di polizza completo e la data di scadenza della validità dell’assicurazione ( come da contrassegno) e, per gli autoveicoli immatricolati all’estero, anche il numero della carta Verde;

 

h) – punto 9 – conducente

 

Tutti i dati richiesti sono indispensabili, anche se il conducente e il proprietario del mezzo sono la stessa persona;

 

i) – punto 10 – punto dell’urto iniziale

 

In questo spazio compaiono le figure stilizzate di un motociclo, di una automobile e di un veicolo commerciale.

E’ sufficiente indicare con una freccia la parte del proprio mezzo che ha subito il primo impatto.

 

l) – punto 11 – danni materiali visibili

 

Vanno descritti, in maniera sintetica, i danni visibili alla carrozzeria o alle parti meccaniche;

 

m)   - punto 12 – circostanze dell’incidente

 

E’ la parte più importante del modello, infatti, nella zona centrale sono elencate 17 circostanze in cui può essersi verificato l’incidente.

Ognuna delle due parti coinvolte dovrà barrare con una crocetta la circostanza che lo riguarda.

Si possono contrassegnare più caselle, se necessario, ma occorre specificare, in fondo, il numero delle caselle barrate;

n) – punto 13 – grafico dell’incidente

 

Particolare attenzione deve essere riservata nella descrizione della dinamica del sinistro, in quanto il grafico tracciato potrà, in caso di controversia, risultare utile per l’accertamento delle responsabilità dell’evento.

Nell’apposito riquadro dovranno essere descritti con puntualità ed esattezza il tracciato delle strade, la posizione dei veicoli al momento dell’urto, le rispettive direzioni di marcia, eventuali segnali stradali, l’indicazione delle vie interessate e quant’altro ritenuto utile per una maggiore chiarezza della dinamica del sinistro;

 

o) – punto 14 – osservazioni

 

Nel caso si ritenesse necessario formulare osservazioni, possono essere descritte succintamente nell’apposito spazio;

 

p) – punto 15 – firma dei due conducenti

 

La firma congiunta dei due conducenti è condizione indispensabile affinché il modello di constatazione amichevole di incidente assuma valore, ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto legge 867/1976.

Qualora la controparte non intenda sottoscrivere per accettazione il modello, lo stesso sarà valido come denuncia di sinistro da presentare al competente Ispettorato Sinistri della Società di Assicurazione della controparte, unitamente alla richiesta di risarcimento del danno arrecato all’automezzo dell’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 3 del predetto Decreto legge 857/1976.

Resta inteso, invece, che in caso di firma congiunta, il modello in questione dovrà essere inviato all’Ispettorato Sinistri ASSITALIA competente per territorio, che provvederà al risarcimento del danno con diritto di rivalsa sulla Compagnia di Assicurazione della controparte.

Sul retro del modello sono, altresì, riportati gli appositi spazi da compilare, in caso di intervento sul luogo del sinistro delle autorità previste dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, in presenza di testimoni o di danni a persone, a cose o animali.

Nel rammentare, infine, la esatta e scrupolosa osservanza delle direttive di cui alla circolare n. 3402/5852 – prot. N. 127836/2-8 del 5 giugno 1995, si precisa che i mezzi di trasporto dell’Amministrazione dovranno sempre essere forniti a bordo di uno o più modelli CID, da richiedere all’ispettorato Sinistri ASSITALIA in congruo numero.

 

Si prega di assicurare l’esatto adempimento.

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO