Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

                     UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

 

 Prot.n. 6823814.5                                                                         Roma, lì 09/03/1999

CIRCOLARE n*       3495-5945

 

                                              Ai       Sigg. Direttori degli Uffici Centrali

 

                                                         Al       Signor Direttore dell'istituto Superiore degli Studi Penitenziari

 

                                                         Ai       Sigg. Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

 

                                                         Al       Signor Direttore dei Centro Amministrativo "G. Altavista"

                        e, p.c.

                                                         Al       Servizio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il

                                                                   Pubblico

 

                                                         Al       Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile

 

 

                                                                                          LORO SEDI

 

 OGGETTO:

 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto al personale di polizia penitenziaria ed al personale destinatario dell'art.40 della legge 15.12.1990 n°395.

 

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 348815938 dei 23.11.1998, si comunica che con PDG 27 ottobre 1998, vistato in data 29.10.1998 dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Mi­nistero di Grazia e Giustizia, è stata disposta l'erogazione dei buoni pasto previsti dal D.P.C.M. 5 giu­gno 1997, ricorrendo i presupposti e sussistendo le condizioni di cui in prosieguo si dirà, anche a favo­re dei personale già destinatario dell'art.40 della legge 395195 ed al personale di polizia penitenziaria.

 

Pertanto , al fine di assicurare in maniera univoca, sul territorio nazionale, l'attribuzione dei be­neficio in oggetto indicato, si forniscono le seguenti direttive.

 

I) DESTINATARI:

 a) fino al 16 febbraio 1999, personale cui si applica il trattamento giuridico della Polizia di Sta­to, a mente dell'art.40 della legge 15.12.1990, n.395 che presti la sua attività in strutture sprovviste di mensa di servizio;

 b) personale di polizia penitenziaria che operi presso gli Uffici Centrali dei Dipartimento, non­ché presso i Provveditorati Regionali ed i Centri di Servizio Sociale che sia impiegato, per carenza di organici delle qualifiche funzionali, in compiti diversi da quelli di cui all'art.5 della legge 395190, e che comunque, per ragioni connesse alla dislocazione dei luoghi di lavoro, non possa usufruire dei servizi di mensa presso gli istituti e/o le scuole dell'Amministrazione presenti nella medesima località.

II). DECORRENZA:

 Il servizio decorre dal 18 dicembre 1998, data sotto la quale (a seguito di ulteriore corrispon­denza) l'Ufficio Centrale di Bilancio ha definitivamente chiarito la corretta interpretazione da attribuirsi all'atto sottoposto a controllo.

III). MODALITA Di ATTRIBUZIONE:

 Le condizioni, in presenza delle quali si può far luogo all'erogazione dei servizio in argomento, previste nel richiamato PDG, sono necessariamente le medesime indicate dalla normativa applicata, sino a questo momento in via esclusiva, al personale del "comparto Ministeri".

 Nell'attribuzione dei buoni pasto, pertanto, saranno osservate scrupolosamente le disposizioni recate dalle seguenti direttive:

 a) lettere circolari nn. 576256 e 65311, rispettivamente del 12/3/97 e del 30/4/97, per quanto concerne in particolare i presupposti attinenti all'orario di lavoro che danno titolo al servizio;

 b) lettera circolare n. 9252711.1, datata 18/6/97, in ordine alle modalità ed alle procedure da osservare per la concreta attribuzione dei buoni pasto a ciascun avente diritto, alle responsabilità di questi nella utilizzazione e nella custodia dei buoni ricevuti, nonché agli adempimenti che devono osservarsi;

 c)  lettera circolare n. 9705011.1 del 3/7/97, nonché lettera circolare n. 137951112 datata 29/9/97, relative alle modalità di acquisizione e trasmissione dei dati ed in generale alla gestione ‑ da parte degli uffici e servizi ‑ dei buoni pasto da consegnare al personale che ne ha titolo;

d)    circolare n. 347715927, datata 1/7/98, che ‑ nel prevedere l'estensione del servizio anche al personale la cui attività lavorativa si articola su sei giorni ‑ richiama la responsabilità dei dirigenti nell'evitare articolazioni dell'orario di lavoro irragionevoli con trascurabili prosecuzioni dello stesso dopo la pausa.

 Per ciascuna giornata lavorativa, non può essere attribuito più di un buono pasto.

 

IV). PRIMI ADEMPIMENTI

   

Le SS.LL. sono invitate a far pervenire entro e non oltre il 20 marzo p.v. i dati previsionali quanto al fabbisogno di buoni pasto, individuando per intanto solo il dato meramente numerico degli aventi titolo, onde consentire le iniziative di carattere amministrativo occorrenti per l'assunzione dei relativi impegni di spesa..

Gli elenchi nominativi degli aventi diritto ‑ secondo le direttive contenute nella parte 1/1 della presente ‑ dovranno affluire entro il 1/4/1999.

Rimangono invariate le modalità previste per la richiesta alle ditte fornitrici del servizio, che saranno curate direttamente dall'Ufficio dei Personale ‑ Div. 1, Sez. I ‑, con le medesime procedure e nei tempi prescritti.

Le SS.LL. sono pregate di divulgare il contenuto delle presenti disposizioni, assicurandone la puntuale ed esatta applicazione, anche in ordine alle modalità ed ai doveri che ne scaturiscono per il personale che ne è destinatario.

 

V. RISERVA DI SUCCESSIVE COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI

 

La disciplina di cui alla presente circolare è il risultato delle iniziative assunte direttamente dal Dipartimento, nell'intento di omogeneizzare il trattamento riservato al personale che, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dall'appartenenza ai ruoli civili o della Polizia penitenziaria, si trova di fatto ‑per le note ragioni riconducibili alla situazione organica ed operativa ‑ a svolgere compiti analoghi, aventi contenuto esclusivamente o prevalentemente amministrativo, in realtà penitenziarie (uffici e servizi) che sono sprovvisti di mensa.

 Poiché ‑ per ciò che concerne il personale della Polizia penitenziaria ‑ l'accordo siglato in data 17.2.1999 prevede una specifica disciplina che autorizzerà, a far tempo dalla data di pubblicazione del DPR di recepimento dei detti accordi, l'erogazione di siffatto servizio anche al personale che si trovi ad operare in altre condizioni di impiego (es: nel Servizio di traduzioni e piantonamenti), si fa riserva di ulteriori disposizioni finalizzate alla puntuale applicazione della nuova normativa.

 

 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE