IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

e

le organizzazioni sindacali SAPAF, CISL-CFS,UIL- CFS, UGL-CFS, SAPeCOFS, CGIL-CFS

 

VISTO l’articolo 3, comma 7, del d.Lgs. 12 maggio 1995, n.195;

VISTO il d.P.R. 16 marzo 1999, n.254;

VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTI gli articoli 26, 27, 28 e 29 dell’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 6 giugno 2002;

 

Sottoscrivono l’allegato accordo sul

FONDO PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER L’ANNO 2004

per il personale del Corpo forestale dello Stato

Roma, 5-7-2004

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(On. Giovanni ALEMANNO)

 e le OO.SS.

SAPAF CISL-CFS UGL-CFS UIL-CFS SAPeCOFS CGIL-CFS

 

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2004

 

Articolo 1

(Risorse finanziarie – anno 2004)

  1. Le risorse del Fondo per l’anno 2004 ammontano a € 5.000.000,00, da intendersi al lordo delle trattenute assistenziali e previdenziali a carico del dipendente, e sono destinate a remunerare le prestazioni di cui ai successivi articoli.

  2. Gli eventuali incrementi in conto competenza 2004 sul capitolo 2874 – Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali – determinati da disposizioni di legge emanate successivamente al presente accordo saranno oggetto di successiva intesa.

 

Articolo 2

(Destinazione delle risorse del Fondo)

  1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, sono utilizzate dall’Amministrazione per incentivare l’impiego del personale in alcune attività operative che comportino particolari situazioni di servizio, disagi o particolari responsabilità, ivi compresa l’incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi nella misura di € 4.170.000,00 per le fattispecie di cui all’ articolo 3 e di € 830.000,00 per le fattispecie di cui all’articolo 4.

 

Articolo 3

(Fattispecie applicative)

  1. Al personale addetto ai Comandi stazione, ai Gruppi o ai Distaccamenti del servizio antincendio boschivo e ai Posti fissi è riconosciuta un’indennità mensile di € 20,00; al comandante o responsabile delle stesse articolazioni compete un’indennità mensile di € 50,00. 
  2. Al personale formalmente nominato quale componente di unità cinofile, pattuglie ippomontate, squadre di soccorso alpino, NAF, NIPAF, NICAF, nuclei CITES e Sezioni di PG presso le Procure e a quello che esercita la specializzazione di elicotterista compete un’indennità mensile pari ad € 31,00.
  3. Al personale che, in servizio presso la sede di prima assegnazione nella qualifica, non fruisca di alloggio di servizio a titolo gratuito o di alloggio a locazione agevolata, sia nella condizione di locazione onerosa e, nello stesso tempo, non sia proprietario, così come i componenti del proprio nucleo familiare, di abitazione nella circoscrizione di servizio o comunque nel raggio di 40 Km dalla sede dell’ufficio, compete un’indennità pari a €100,00 mensili. (Le condizioni sopra richiamate possono essere certificate nei modi previsti dalla legge).

    Il compenso è mantenuto alle medesime condizioni al personale trasferito d’ufficio che non benefici dell’indennità di cui all’articolo 1 della legge 29.3.2001, n.86.

  4. Al personale in servizio a titolo esclusivo presso le sale operative centrale e regionali è attribuito un compenso mensile pari ad € 25,00.
  5. Sono attribuite ulteriori indennità per le fattispecie sotto elencate nell’importo a fianco di ciascuna indicato:
    • turni di lavoro continuativi ricadenti interamente tra le ore 12,00 e le ore 06,00, per ogni ora ……………………….………………………….……………….€ 0,50;
    • turni di lavoro di almeno sei ore, successivi alle ore 12,00 nei giorni 24 e 31 dicembre e vigilia di Pasqua, per turno……….………………….……..…….€ 30,00;
    • per l’impiego in turni di reperibilità, per turno……..………………………...€ 6,20;
    • chiamata in servizio durante lo stato di reperibilità, per turno …...……€ 6,00;
    • per il servizio di controllo sulle piste da sci e di rilevamento Meteomont per turno....................................................................................……. € 4,00.

    In sede di contrattazione decentrata locale si definirà la consistenza delle turnazioni di cui al presente comma anche in relazione alla disponibilità delle risorse.

     

    Articolo 4

    (Altre indennità)

    1. In sede di contrattazione decentrata sarà possibile procedere all’individuazione di ulteriori indennità, anche per singolo ufficio e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 2, ripartite per ciascuna sede in base alla rispettiva forza.
    2. Nell’allegata tabella sono elencate alcune delle indennità che possono essere attivate in sede decentrata. L’elenco non costituisce un obbligo, né impedisce l’inserimento di ulteriori fattispecie.

Articolo 5

(Disposizioni finali)
 

  1. Tutte le indennità mensili corrisposte in applicazione del presente accordo non sono cumulabili tra loro.
  2. Tutte le indennità previste all’art.3, comma 5, corrisposte per turno di servizio, ad esclusione di quelle riferite all’impiego in turni di reperibilità ed alla chiamata in servizio durante lo stato di reperibilità, non sono cumulabili tra loro nell’ambito dello stesso turno. In tal caso verrà corrisposta l’indennità più favorevole.
  3. Tutti gli importi relativi alle indennità individuate sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.
  4. Gli stanziamenti del Fondo non utilizzati in ciascun esercizio finanziario costituiscono dotazione aggiuntiva del Fondo stesso per l’anno successivo, quali residui. In particolare, gli stanziamenti attribuiti per il pagamento delle indennità previste dall’articolo 4 dovranno essere utilizzati, quali residui, presso la stessa sede di contrattazione.

 

ELENCO FATTISPECIE

PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO "DISAGIATE"

Distanza della sede da:

Distanza della sede da:

Servizi di autolinea nella sede:

Ubicazione della sede:

Difficoltà di reperimento alloggi in relazione al canone:

Distanza dalla sede da centri abitati provvisti di servizi, quali:

Stato di manutenzione della sede:

TOTALE PERSONALE

PERCENTUALE PERSONALE

RIPARTIZIONE 830.000 EURO

ABRUZZO

604

7,48

62.100,00

BASILICATA

356

4,41

36.600,00

CALABRIA

663

8,21

68.150,00

CAMPANIA

583

7,22

59.900,00

EMILIA ROMAGNA

341

4,22

35.050,00

LAZIO

656

8,12

67.450,00

LIGURIA

324

4,01

33.300,00

LOMBARDIA

431

5,34

44.300,00

MARCHE

305

3,78

31.350,00

MOLISE

188

2,33

19.300,00

PIEMONTE

426

5,28

43.800,00

PUGLIA

433

5,36

44.500,00

TOSCANA

666

8,25

68.450,00

UMBRIA

271

3,36

27.900,00

VENETO

496

6,14

50.900,00

ISPETTORATO GENERALE

694

8,59

71.350,00

SCUOLA DEL C.F.S.

463

5,73

47.600,00

C.O.A. URBE

175

2,17

18.000,00

TOTALE

8.075

100,00

830.000,00

Personale in servizio al 15.6.2004 - Fonte: Intranet C.F.S.

 


 

Fondo per il miglioramento dei servizi istituzionali – Anno 2004

Dichiarazione a verbale

Ancora una volta la CGIL è costretta a denunciare la lentezza con la quale l’Amministrazione conduce le trattative per la definizione dell’accordo sull’utilizzo delle risorse del Fondo per l’incentivazione dei servizi.

Per la quinta volta consecutiva, l’accordo sul Fondo per il miglioramento dei servizi istituzionali viene firmato "a consuntivo". E’, allora, naturale concludere che ciò risponde ad una precisa volontà dell’Amministrazione : non si intende corrispondere alcun compenso prima del mese di settembre dell’anno di riferimento.

L’atteggiamento, tenuto dall’Amministrazione (di totale indifferenza rispetto alla esigenza di garantire la disponibilità delle risorse finanziarie all’inizio del periodo di riferimento, in modo tale da consentire una effettiva organizzazione e programmazione dei servizi, tesa al miglioramento degli stessi) fa venir meno il senso dell’accordo stesso, finalizzato ad erogare compensi a fronte di una accresciuta funzionalità dei servizi.

Permane la tendenza a negare la contrattazione decentrata di livello periferico ed il ruolo delle rappresentanze sindacali locali. Ciò si deduce anche dalla limitatezza delle risorse ad essa destinate e dalla reale praticabilità della stessa con riferimento ai tempi di sottoscrizione dell’accordo.

La CGIL lamenta, inoltre :

- l’attribuzione di compensi del tutto svincolati dalla reale presenza in servizio;

- il non aumento dell’indennità per mancato alloggio di servizio;

Il presente accordo, infine, inserisce elementi di incertezza ed indeterminazione. In particolare:

La sottoscrizione del presente accordo, tuttavia, testimonia l’impegno profuso dalla CGIL nella fase del confronto e la volontà di operare per il miglioramento dello stesso accordo già in sede di contrattazione periferica.

Il Coordinatore Nazionale CGIL – CFS

                                                                                                    ( Giuseppe URBANI )

ROMA, 5-7-2004