Roma, 8 agosto
2002
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche
Corpo Forestale dello Stato
Divisione
VIII
A tutti i Coordinamenti Regionali
del C.F.S.
LORO SEDI
Protocollo
n. 0206852
Alla
Scuola del C.F.S. CITTADUCALE
Alla Divisione VII
SEDE
OGGETTO:
Applicazione della normativa in materia di carattere economico accessorio
contenuta nel d.P.R.
18.6.2002, n.164 concernente il recepimento dell’accordo sindacale riguardante
il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
Si fa seguito alla nota n.26090 del 2 agosto u.s. per segnalare i benefici
economici di carattere accessorio spettanti al personale appartenete ai ruoli
del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei Dirigenti.
Trattamento economico di missione.
Art.7
(comma 1) - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO DIVERSI DAL
TRENO.
Al dipendente comandato in missione fuori la sede di servizio, che utilizza aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione, senza la prevista autorizzazione, verrà rimborsato il costo del biglietto ferroviario a tariffa d’uso di prima classe.
Il dipendente dovrà farne apposita richiesta all’Amministrazione, indicando il mezzo usato. Ai fini dell’attribuzione della diaria aggiuntiva, il tempo impiegato per il viaggio deve essere commisurato ai tempi di percorrenza ferroviaria (V comma).
Per il personale autorizzato, i rimborsi
vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti
in materia.
(comma
2) - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A MEZZO TRENO
Per i viaggi effettuati a mezzo treno compete a tutto il personale del Corpo forestale dello Stato il rimborso del biglietto di 1° classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
(comma
3) - RIMBORSO SPESE DI ALBERGO
In caso di pernottamento, ogni dipendente può alloggiare in albergo di 1° categoria, con esclusione di quella di lusso.
Fermo restando l’utilizzo di alberghi
convenzionati, ove il dipendente pernotti presso alberghi non convenzionati,
verranno rimborsate le spese in misura pari alla tariffa media locale degli
alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
(comma 4) -TRATTAMENTO DI MISSIONE AL
PERSONALE INDAGATO O IMPUTATO PER FATTI INERENTI AL SERVIZIO.
Al personale chiamato a comparire quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi a organi della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o d’inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle trasferte e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva.
Le sole spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso.
Le disposizioni del presente comma si applicano
anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti
inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri.
(comma
5) - INDENNITA’ DIARIA AGGIUNTIVA
L’importo della maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’art.6, comma 3,
secondo il D.P.R. 254/99, è rideterminato in euro 6 (sei) per ogni ora.
Circa
l’imponibilità previdenziale e fiscale si richiamano i limiti di esenzione
giornaliera previsti dalla normativa vigente per le trasferte (D.P.R. 314/97).
(comma
6) - RIMBORSO PASTI
Al personale in missione che attesti, specificandone i motivi, di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della normativa in vigore, compete un rimborso dei pasti pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
L’Amministrazione si riserva di effettuare eventualmente un esame sulle ragioni addotte.
(comma
7) - ANTICIPO DI MISSIONE
L’Amministrazione
deve anticipare, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e
pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché
l’85% delle presunte spese di vitto.
(comma
8) - MISSIONE NELL’ABITUALE DIMORA.
Quando
la sede di missione coincide con la località di abituale dimora del dipendente,
al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
(comma
9) - RIMBORSO FORFETARIO
L’Amministrazione, a richiesta del dipendente, può autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione, a titolo di rimborso, di Euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente.
Operata la scelta, l’opzione per tale trattamento sarà applicata a tutta la durata della missione; di conseguenza non è consentita una liquidazione mista.
L’importo forfetario è esente da tassazione avendo natura di rimborso.
A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e dell’85% della somma forfetaria.
Il rimborso forfetario non può essere concesso
qualora il dipendente fruisca di vitto o alloggio a carico
dell’Amministrazione.
(comma 10)
– LIMITE DI DURATA MISSIONE CONTINUATIVA NELLA MEDESIMA LOCALITA’.
Per il personale, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e
formativi, il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima
località, previsto dall’art.1, comma 3 della legge 26.07.1978 n°417, a
decorrere dal 1° gennaio 2003 è elevato a 365 giorni.
(comma
11) RIMBORSO SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO URBANO O DEI TAXI
Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi solo nell’eventualità che vi sia una oggettiva indisponibilità dei mezzi pubblici (sciopero, mancanza dei servizi notturni, etc.)
Altresì compete tale rimborso in quei casi
preventivamente individuati dall’Amministrazione, in relazione alla
particolare tipologia del servizio.
(comma
12) VISTI DI ARRIVO E PARTENZA
Possono essere attestati con dichiarazione dell’interessato sul foglio di viaggio i visti di arrivo e partenza dal personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell’Amministrazione o delle Forze di Polizia.
Le
disposizioni previste dall’art.7, fatto salvo il comma 10, decorrono dal 1°
settembre 2002.
Art. 8 (1°
comma)
Le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie vengono
rimborsate con una indennità chilometrica di Euro 0,07 a quintale o frazione di
quintale superiore a 50 Kg., fino ad un massimo di 80 quintali e non più 40,
come invece fissato dall’art.8 – 3° comma – della legge n°417 del
26.07.1978.
(2° e 3°
comma)
La previsione normativa conferma il contenuto dei commi 2 –3 –4
dell’art. 8 del D.P.R. del 16.03.1999 n° 254, laddove viene offerta al
dipendente trasferito d’autorità che abbia titolo all’alloggio di servizio
in relazione all’incarico ricoperto e che non ne possa disporre a causa di un
ritardo dell’assegnazione dell’alloggio stesso, la possibilità di chiedere
il rimborso del canone dell’alloggio, limitatamente ad Euro 775,00 mensili per
un periodo massimo di tre mesi. Per periodi intermedi da 3 mesi a 6 mesi, il
personale può optare per una riduzione proporzionale dell’importo mensile di
Euro 775,00 commisurata alla durata della locazione.
(4°
comma)
Viene ora prevista la possibilità, laddove il dipendente trasferito
d’autorità opti per il rimborso del 90% del canone di locazione mensile
corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di Euro 516,46,
per un periodo non superiore a trentasei mesi (art.1, comma 3 della Legge 86/01)
di ottenere un’anticipazione nella misura corrispondente a tre mensilità.
(5°comma)
La misura dell’indennità aggiuntiva già dovuta in base al comma 5 dell’art.8 del D.P.R. del 16.03.1999 n°254, al dipendente trasferito d’autorità con famiglia a carico che non fruisca di alloggi forniti dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, viene elevata da euro 775,00 ad euro 1.500,00.
Tale beneficio è attribuibile nella misura di Euro 775,00, anche nei confronti del personale celibe trasferito d’autorità o di quello coniugato che non sposti il nucleo familiare.
La predetta indennità è assoggettabile ad
imponibilità fiscale e previdenziale.
(6°comma)
La previsione normativa si riferisce al personale comandato in missione all’estero ai sensi delle Leggi 8.07.1961 n° 642, 27.07.1962 n°1114 e 27.12.1973 n° 838 e successive modificazioni.
All’atto del raggiungimento della nuova sede di servizio, oltre lo speciale trattamento di missione, al dipendente, in base alla sentenza del Consiglio di Stato n° 692/87 del 26.05.1987, spettano le indennità ed i rimborsi per i trasferimenti di sede previsti dalla Legge 18.12.1973 n°836 e successive integrazioni e modificazioni, sia per l’andata che per il rientro in Italia.
Viene istituita ora la possibilità che il dipendente opti, in luogo del trattamento di cui sopra, per il rimborso delle spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie in un domicilio eletto nel territorio nazionale, anziché nella nuova sede di servizio all’estero.
Tale opzione deve essere manifestata in forma scritta entro 90 giorni dalla data del raggiungimento della sede di servizio ed una volta espressamente manifestata non potrà essere revocata.
Per i limiti di rimborso delle
spese di trasloco, valgono quelli indicati dal comma 1 del presente articolo.
(7°
comma)
Viene prevista ora la possibilità, a favore del personale destinatario di alloggio di servizio connesso all’incarico, di ottenere il rimborso delle spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie, secondo i limiti indicati al 1° comma del presente articolo (80 quintali al massimo), ogni qualvolta passi da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da un alloggio privato ad un alloggio di servizio o viceversa, nell’ambito dello stesso Comune.
Le
disposizioni previste dall’articolo 8 si applicano ai trasferimenti effettuati
a decorrere dal 16 agosto 2002.
La misura dell’emolumento corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni viene rideterminata nella misura lorda di Euro 6 per ciascun turno.
L’art.9 del D.P.R. 164/02 ha inoltre modificato il presupposto previsto per l’attribuzione dell’indennità riferito alla durata del servizio esterno effettuato.
Il predetto articolo, infatti, prevede la
remunerabilità anche dei servizi esterni di durata non inferiore a 3 ore
continuative, fermo restando gli altri requisiti prescritti dall’art.9 del
D.P.R. 395/95 e dall’art.11 del D.P.R. 254/99 (attività organizzata in turni,
sulla base di formali ordini di servizio, svolta all’esterno degli uffici o
presso Enti e strutture di terzi).
Art.10 (1°e 2° comma)
L’introduzione di questi commi modifica sostanzialmente l’attribuzione di tale indennità. Infatti, contrariamente a quanto finora applicato, la corresponsione del beneficio avverrà in ragione di ciascun turno di servizio giornaliero effettuato, della durata di almeno quattro ore.
Le misure delle diarie dell’ordine pubblico fuori sede di £ 30.000 per il IV e £ 40.000 per i livelli da V a IX, vengono aumentate e unificate nella tariffa unica di Euro 26,00.
Restano invariate le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e ) dell’art.10 del D.P.R. n 147/90.
Pertanto alla luce di quanto sopra riportato,
viene abolita la frazionabilità in ventiquattresimi della diaria stessa,
riportata nel comma 2 lettera a) dell’art 10 del già citato D.P.R. 147/90.
(3°
comma)
Il comma in esame modifica l’articolo 7, comma 2 del D.P.R. n° 140 del 9 febbraio 2001, prevedendo una unica tariffa e, aumentando la diaria dell’indennità di ordine pubblico in sede nella misura di Euro 13,00.
La
diaria verrà attribuita in ragione di ciascun turno di servizio effettuato
della durata di almeno quattro ore.
(4°
comma)
L’indennità di ordine pubblico in sede e quella di ordine pubblico fuori sede di cui ai precedenti commi, saranno corrisposte anche al personale che a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio non può completare le quattro ore necessarie per l’attribuzione dell’indennità.
Le
disposizioni previste dall’articolo 10 decorrono dal 1° settembre 2002.
Il 1° comma dell’articolo 12, ha rideterminato, la misura del compenso orario lordo dell’indennità di servizio notturno, elevandola da Euro 3,10 ad Euro 4,10 per ciascuna ora di servizio effettuato tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
Il comma 4 attribuisce al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all’attività di controllo del territorio in zone montane site al di sopra di 700 metri di altitudine un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.
Tale disposizione decorre dal 1° settembre 2002.
Al 2° comma dell’art.12 del D.P.R. 164/02 ha incrementato il compenso corrisposto al personale chiamato a prestare servizio in attività d’istituto nelle particolari festività.
A decorrere dall’1.1.2002 pertanto la misura lorda giornaliera è pari a Euro 40,00 .
Il medesimo comma ha inoltre aggiunto alle
preesistenti giornate anche il 2 giugno.
Indennità
di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio,
di imbarco ed altre indennità
L’art.13 del D.P.R.164/2002 ha introdotto importanti innovazioni in materia di corresponsione dell’indennità di aeronavigazione, volo, imbarco e relative indennità supplementari nei confronti di quel personale che presti servizio nelle specifiche attività.
Nel fare immediato riferimento alle allegate tabelle riportanti le nuove misure delle singole indennità si illustra qui di seguito il contenuto delle nuove previsioni contrattuali.
Pertanto,
a decorrere dal 1° gennaio 2002, le suddette indennità competono in
relazione alla qualifica rivestita nei nuovi importi indicati nelle allegate
tabelle.
Detto emolumento compete, all’atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità con perdita dell’eventuale emolumento fisso aggiuntivo già in godimento.
L’emolumento in parola non deve essere preso in considerazione in occasione della determinazione del beneficio previsto per il personale che, uscendo dalla specialità viene restituito ai servizi ordinari (c.d. trascinamento) e non può, inoltre, essere individuato come importo da riconoscere per intero o al 50% in rapporto con l’indennità mensile pensionabile.
L’emolumento
fisso aggiuntivo è da considerarsi pensionabile e computabile nella tredicesima
mensilità; inoltre, dovrà essere assoggettato per intero sia ai fini fiscali
che contributivi.
Il 3° comma dell’articolo 16 ha stabilito che al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, fermo restando il diritto al recupero, è corrisposta un’indennità lorda di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
Tale
disposizione decorre dal 16 agosto 2002.
IL
CAPO DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO
G. Di Croce