Ministero
delle Politiche
Agricole e Forestali
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Roma, 11.3.2002
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CORPO
FORESTALE DELLO STATO
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Divisione I
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Al Dirigente Superiore Direttore della
Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE (RI)
Al Dirigente della Divisione II SEDE
Al Dirigente della Divisione VII SEDE
Al Dirigente della Divisione XII SEDE
Ai Coordinatori Regionali del C.F.S.
LORO SEDI
e, p.c.
Alla Segreteria del Direttore Generale
Alla Gestione ex A.S.F.D.
All’Ufficio Relazioni sindacali
SEDE
Prot. n° 10123
Allegati: 1
OGGETTO:
richiami normativi e disposizioni applicative in materia di
divieto di fumo.
Com’è noto, sono in vigore e devono essere applicate le seguenti
disposizioni in tema di limitazione e divieto di fumo:
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). Ai sensi dell’art.
34, lettera a), è fatto divieto
assoluto di fumare nei locali
in cui esistono pericoli specifici d’incendio. Tali locali sono
quelli ove si utilizzano o detengono sostanze infiammabili,
combustibili, comburenti o esplosive, o comunque caratterizzati da un
elevato carico d’incendio, quali, ad esempio:
·
archivi e depositi di materiale cartaceo;
·
armerie e depositi di munizioni o esplosivi;
·
autorimesse;
·
basi aeromobili;
·
centrali termiche;
·
depositi di carburanti.
Ai sensi dell’art. 392 del predetto D.P.R., i trasgressori sono puniti
con l’ammenda da L. 12.500 a L. 25.000 o nei casi di maggiore gravità,
con l’arresto fino a tre mesi.
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto
di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico).
Il legislatore ha posto un generico
ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali, individuati
nell’art. 1:
·
corsie d'ospedale;
·
aule delle scuole di ogni ordine e grado;
·
autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e
di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di
persone;
·
metropolitane;
·
sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie,
portuali-marittime, aeroportuali;
·
compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie
dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;
·
compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il
servizio di notte, se occupati da più di una persona;
·
locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente
aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per
suo conto. vedi T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);
·
sale chiuse di cinema e teatro;
·
sale chiuse da ballo;
·
sale-corse;
·
sale riunioni di accademie;
·
musei;
·
biblioteche;
·
sale di lettura aperte al pubblico;
·
pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al
pubblico.
- Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 (Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o
dei gestori di servizi pubblici). La direttiva prevede che tutte
le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo comminato
dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi
regolamentari e disciplinari, nonché poteri di indirizzo, vigilanza e
controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle
aziende private in concessione o in appalto.
La direttiva fornisce i seguenti criteri
interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il
divieto:
- per locale aperto al pubblico si deve intendere
quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti
accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi
negli orari stabiliti;
- tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla
pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano
aperti al pubblico;
- tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da
privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti
al pubblico;
- i luoghi elencati nell'art. 1 della legge 11
novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di "locali aperti
al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva.
La direttiva stabilisce, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria
autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi
diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975.
Nei
locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli
con indicazione del divieto di fumo.
___________________________________________
Elenco
esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo
Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente
elencati nell'art. 1 della legge n. 584 del 1975, ancorché non si
tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso di locali in
cui una generalità di amministrati e di utenti accede senza formalità
e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, la
direttiva fornisce un elenco
esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione
usata dalla legge n. 584/1975, così come interpretata dalla
sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio, "locali chiusi adibiti a
pubblica riunione" in cui vige il divieto di fumo, per agevolare la
corretta applicazione della normativa:
·
ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi,
stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in
cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket, richieste di
analisi, ecc...);
·
scuole di ogni ordine e grado, comprese le università
(aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura,
bagni, ecc...);
·
uffici degli enti territoriali quali regioni, province e
comuni;
·
uffici di altre amministrazioni a livello territoriale:
uffici del catasto, uffici collocamento ecc..;
·
uffici postali (locali di accesso agli sportelli,
corridoi, ecc.);
·
distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione
della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici
informazioni e relazioni con il pubblico);
·
uffici I.V.A., uffici del registro;
·
uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici
giudiziari;
·
uffici delle società erogatrici di servizi pubblici
(compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica,
ecc.);
·
banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi
per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni
pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).
Competenze
dei datori di lavoro e dirigenti delle pubbliche amministrazioni in
ordine all'applicazione del divieto di fumo
Ai sensi del D. lgs. 626/1994, i datori di lavoro e i dirigenti devono
adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Pertanto, oltre ad individuare i locali ove deve essere fatto rispettare
il divieto di fumare ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 547/1955 e della
Legge 584/75, gli stessi sono tenuti ad individuare anche gli eventuali locali non aperti al pubblico che sono sede di attività di un
numero ampio di persone in relazione alla cubatura disponibile, nei
quali deve essere fatto rispettare il divieto di fumo per proteggere i
lavoratori non fumatori dagli effetti del fumo passivo.
Quanto sopra è in linea con la citata D.P.C.M. 14/12/1995, laddove la
stessa precisa che le
amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria
autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi
diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975.
Pertanto, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad individuare, con
atto formale, i locali dove, ai sensi dei criteri sopra citati, devono
essere apposti i cartelli di
divieto completi delle seguenti indicazioni:
·
divieto di fumo;
·
indicazione della norma che impone il divieto (legge
n.584/1975);
·
sanzioni applicabili;
·
nominativi dei soggetti cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.
Spetta inoltre ai datori di lavoro e ai dirigenti individuare, con atto
formale, gli incaricati di: vigilare sull'osservanza del divieto,
procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzare le stesse.
Questi ultimi, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da
parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorità
competente, affinché irroghi la sanzione.
Sanzioni.
Legge Finanziaria 2002 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
La Finanziaria 2002 ha aggiornato quanto già disposto dalla Legge
584/1975 e successive modificazioni, che prevedevano, a carico dei
trasgressori al divieto di fumare, una sanzione da Lire 4.000 a Lire
10.000. L'articolo 52, comma 20, porta "la sanzione amministrativa
del pagamento" ad una somma che varia da Euro 25 (Lire 48.407) a
Euro 250 (Lire 484.068), e dispone che tale importo sia raddoppiato
"qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a
dodici anni".
Nei confronti di chi, pur avendone la responsabilità, non appone gli
appositi cartelli di divieto, oppure non fa rispettare il divieto, è
prevista una sanzione che consiste nel pagamento di una somma da Euro
200 (Lire 387.254) a Euro 2.000 (Lire 3.872.540).
L'art. 16 della legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta
della sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il
trasgressore può pagare 1/3 del
massimo o il doppio del minimo se più favorevole.
Va precisato in proposito che, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni
preliminari al codice civile, resta
abrogato l'art. 8 della legge n. 584/1975, in quanto disciplina una
materia successivamente modificata da apposita legge, la n. 689/198,1 e
che altre norme dispongono il divieto di maneggiare danaro da parte dei
pubblici funzionari (e quindi di riscuotere direttamente la sanzione dal
trasgressore).
Come
si accerta l'infrazione.
Il preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione deve essere
dotato degli appositi moduli di
contestazione. In caso di trasgressione, questi procederà a
compilare il modulo e a darne copia al trasgressore. Trascorso
inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta (sessanta
giorni), il funzionario che ha accertato la violazione presenterà rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex art. 17,
legge n. 689/1981), all’autorità
competente (ex art. 9, legge
n. 584/1975).
Autorità competente a ricevere il rapporto
L'art. 9 della legge n. 584 del 1975 dispone che i soggetti legittimati ad
accertare le infrazioni presentino il rapporto
al Prefetto. Tale disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata
in maniera conforme ai sopravvenuti indirizzi espressi dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988. Il giudice
delle leggi ha infatti affermato che non
spetta allo Stato indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto
ex lege n. 689/1981 quando le violazioni siano attinenti a materie di
competenza regionale.
In particolare, la sentenza ha precisato che, quando l'infrazione inerisce
attività affidate, a titolo proprio o di delega alle Regioni, a norma
dell'art. 9 del D.P.R. n. 616/1977, la competenza a ricevere il rapporto
deve essere imputata agli organi
dalle stesse individuati.
Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto
di fumo nei locali chiusi di cui all'art. 1 della legge n. 584,
"quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o
mezzi sui quali si esercita la competenza regionale ".
Ne consegue che il rapporto va presentato alla Regione quando la violazione sia stata rilevata:
·
nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le Regioni
esercitano competenze proprie o delegate;
·
nell'ambito degli uffici o delle strutture della Regione o
delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.
Il rapporto va presentato all'Ufficio
di sanità marittima aerea e di frontiera e all'Ufficio veterinario di
confine, di porto, aeroporto e di dogana interna quando le
violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza
(art. 1, comma 1, voce Ministero della Sanità, del D.P.R. n. 571/1982).
Nei restanti casi, il rapporto
va presentato al Prefetto.
Come
si paga la contravvenzione.
Il
modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento
della contravvenzione. Ove non sia diversamente individuato da
specifiche normative regionali, si applica quanto previsto dalla
Circolare del Ministero della Salute 28 marzo 2001, n. 4 (G.U.
n. 85 del 11 aprile 2001).
a)
Si può pagare direttamente
al concessionario del servizio di riscossione dell'ente in cui è
stata accertata l'infrazione, compilando l’apposito modello di
pagamento F23 (Allegato E
alla presente circolare) Il “codice tributo” da indicare al punto 11
del predetto modello è il 131T,
che corrisponde alla voce "sanzioni amministrative diverse da
I.V.A." (V. decreto legislativo n. 237/1997 e relativo allegato).
Al punto 6 va inserito anche il “codice ufficio o ente” che, per gli
Uffici del C.F.S. è del tipo “Dxx” (i caratteri xx
vanno sostituiti con la sigla automobilistica della provincia ove ha
sede l’Ufficio che ha rilevato l’infrazione). Detto codice dovrà
essere riportato anche sul verbale di contestazione.
b)
Si può delegare la
propria banca al pagamento, sempre utilizzando il modello F23.
c)
Si può pagare presso gli
uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato a
“Servizio riscossione tributi - concessione di ....”.
Si
rammenta che, ai sensi delle vigenti leggi, il funzionario che ha
accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento della
contravvenzione dal trasgressore.
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla
data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati
possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti
difensivi e documenti, e possono chiedere di essere sentiti dalla
medesima autorità. Quest’ultima, sentiti gli interessati, ove questi
ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con
sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la
violazione è data facoltà di ricorrere
contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente,
sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente,
sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della
sanzione.
Tutto ciò premesso, si ricorda pertanto alle SS.LL. che esistono i
seguenti obblighi in attuazione della predetta normativa:
a)
individuare i locali in cui esistono pericoli specifici
d’incendio, nei quali vige l’obbligo di non fumare per motivi di
sicurezza, ai sensi dell’art. 34, lettera a) del D.P.R. 547/1955;
b)
individuare i locali nei quali accedono, senza formalità e senza
bisogno di particolari permessi, la generalità degli amministrati e/o
gli utenti, nei quali vige l’obbligo di non fumare in quanto aperti al
pubblico;
c)
individuare gli eventuali locali non aperti al pubblico che sono
sede di attività di un numero ampio di persone in relazione alla
cubatura disponibile, nei quali il divieto di fumo vige allo scopo di
proteggere i lavoratori non fumatori dagli effetti del fumo passivo;
d)
designare il personale
incaricato di procedere alla contestazione dell’eventuale infrazione.
I locali di cui al punto c) verranno individuati previa
consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Si allegano alla presente:
·
fac-simile cartello “divieto di fumo” (allegato A)
·
fac-simile verbale di contestazione e relative istruzioni
(allegato B)
·
fac-simile “rapporto all’Autorita competente”
(allegato C)
·
fac-simile “modello rilevazione dati”, da trasmettere
all’Autorità competente (allegato D);
·
fac-simile modello di pagamento F23 e relative istruzioni
(allegato E).
I Coordinamenti regionali cureranno l’inoltro della presente
agli Uffici dipendenti e agli Uffici ex A.S.F.D.
La Divisione II e la Divisione XII cureranno l’inoltro della
presente, rispettivamente ai C.T.A. e ai nuclei C.I.T.E.S. (Div. II) ,e
ai Centri A.I.B. e C.O.A. Urbe (Div. XII).
All’Ufficio relazioni sindacali si trasme la presente
nota per l’informazione alle OO.SS.
IL
DIRETTORE GENERALE
G. DI CROCE
_____________________________
(Allegato A)
VIETATO
FUMARE
Ai sensi di:
Art. 1 Legge n.
584/1975;
Decisione del T.A.R. Del
Lazio Sez. I bis del 17/3/1995 n. 462;
Ordinanza del Consiglio
di Stato del 14/5/1995 n. 687;
Direttiva del P.C.M. del
14/12/1995 (G.U. Del 15/01/1996 n. 11);
Circolare del Ministero
della Sanità del 28/03/2001 n.4 (G.U. Del 11/04/01 n 85);
Legge Finanziaria 2002
art.52, comma 20;
- per i trasgressori è
prevista una sanzione amministrativa da
Euro 25 (Lire 48.407) a Euro 250 (Lire 484.068). La misura della
sanzione è raddoppiata
qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza
o in presenza
di lattanti o di
bambini fino a dodici anni;
- i controlli e
l’applicazione delle sanzioni
sono affidati,
oltre che
agli ufficiali e agenti
di
Polizia Giudiziaria (art. 13 della L. 689/1981), ai Sig.ri
.............................................................,
preposti alla vigilanza per atto prot. ................... del
..................
IL
DATORE DI LAVORO O DIRIGENTE
______________________________________________
Allegato (B)
Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali
Corpo
forestale dello Stato
(TIMBRO LINEARE
DELL’UFFICIO)
Codice Ufficio
D_____ (A)
|
OGGETTO: Legge 11-11-1975, n.584 sul divieto di fumare
Verbale di
contestazione N. (B)
|
Data (C)
|
Cognome e nome del
trasgressore (D)
|
Luogo e data di
nascita (E)
|
Residenza (F)
|
Documento
d’identificazione (G)
|
Struttura, luogo e
ora dell’infrazione (H)
|
|
Firma del
verbalizzante (I)
|
(A)
Sigla
automobilistica della provincia in cui ha sede l’Ufficio ove è stata
accertata l’infrazione.
(B)
Numero
progressivo della verbalizzazione.
(C)
Data
della verbalizzazione.
(D), (E) ed (F) Dati del trasgressore desunti dal documento d’identificazione.
(G)
Tipo
del documento d’identificazione, utilizzando le seguenti
abbreviazioni:
C.I. = carta d’identità
C.F.S. = tessera C.F.S.
P = patente
P.A.= porto d’armi
Pass. = passaporto
T.F. = tessera ferroviaria
(H) Denominazione
della struttura, luogo e ora della verbalizzazione.
(I)
Firma
leggibile del verbalizzante.
____________________________________________________________________
Istruzioni per la
compilazione del verbale di contestazione delle infrazioni al divieto di
fumo
Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995
Il “Modulo per la compilazione del verbale di contestazione” si
compone di n. 3 copie da compilare utilizzando la carta copiativa.
-
Una copia deve essere conservata presso la struttura.
-
Una copia deve essere consegnata al trasgressore.
-
Una copia deve essere
allegata al rapporto da trasmettere all’Autorità competente per
territorio.
(A)
Sigla automobilistica della provincia in cui ha sede l’Ufficio ove
è stata accertata l’infrazione.
(B)
Annotare il numero progressivo della verbalizzazione.
(C)
Annotare la data della
verbalizzazione.
Inserire
nei campi (D), (E) ed (F)
i dati del trasgressore desunti dal documento d’identificazione.
Indicare
nel campo (G) il tipo di documento
d’identificazione utilizzando le seguenti abbreviazioni:
C.I. = carta d’identità
C.F.S. = tessera C.F.S.
P = patente
P.A.= porto d’armi
T.F. = tessera ferroviaria
Pass. = passaporto
(H)
Annotare la denominazione della struttura, il luogo e l’ora della
verbalizzazione.
Nel
campo (I)
il verbalizzante deve apporre una firma leggibile.Allegato C
(TIMBRO
LINEARE DELL’UFFICIO)
Prot. n. ______________
_____________________, lì_______________________
Al Signor Prefetto di
____________________
OGGETTO:
Legge 11-11-1975, n.584 sul
divieto di fumo
Rapporto a carico di
__________________________________________________
In data ___________ è stata accertata, a carico di
____________________________________
nat___ a
__________________________________________ il
___________________________ ,
residente
in ____________________________
Via
___________________________________ n. _________________
la violazione alla legge in oggetto, per avere
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Non avendo avuto luogo il pagamento della
somma in misura ridotta, di cui all’art. 16 della legge 24-11-1981, n.
689, ai sensi dell’art. 17 della stessa legge n. 689/1981, si
trasmette il verbale d’accertamento n. _________, con la prova dell___
eseguit___ contestazion____/notificazion____, quale rapporto per il
procedimento di legge.
|