Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali
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Prot. n. 33100, pos. Roma, 23 ottobre 2002
Ai Coordinamenti regionali del C.F.S.
LORO SEDI
Alla Direzione della Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE
e, p.c. Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI
e, p.c. Alla Divisione VII
SEDE
OGGETTO:
Concessione e revoca deleghe sindacali. Centralizzazione delle medesime.
Si evidenziano le novità
normative introdotte nella materia in argomento dal D.P.R. n. 164/2002 (“Recepimento
dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello
schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi
al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”),
pubblicato sul S.O. n. 155/L alla G.U. n. 178 del 31 luglio 2002.
L’articolo
34 del decreto (“Adempimenti delle amministrazioni – Responsabilità”)
precisa in particolare che, dalla data di entrata in vigore del medesimo (15
agosto 2002), la delega per la riscossione del contributo sindacale
conferita dal personale del Corpo forestale dello Stato ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni
anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata
dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero di deleghe accertate
al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche
prodotte entro il 31 ottobre precedente.
Ai
fini della sospensione della trattenuta
del contributo sindacale, le revoche presentate a partire dal 15 agosto 2002 ( e
fino al 31-10-2002 ) avranno effetto economico dal 1° gennaio 2003.
Le revoche che perverranno
all’Amministrazione dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003 avranno
effetto economico dal 1° gennaio
2004.
A
questo proposito, codesti uffici devono verificare che le revoche presentate dal
15.08.2002 non siano state
erroneamente trattate, per quanto attiene la trattenuta sullo stipendio, con
la precedente disciplina normativa.
In
questo caso sarà necessario riattivare immediatamente l’effettuazione
della trattenuta del contributo sindacale fino all’effettiva decorrenza
economica della revoca (31-12-2002) in ottemperanza alla nuova normativa.
La
revoca intervenuta tra il 15 agosto ed il 31 ottobre 2002 è efficace ai fini
associativi .
Codesti
Uffici provvederanno, pertanto, a comunicare a questa Direzione Generale,
Divisione VII^ – UTEC, l’elenco del personale, distinto per sigla sindacale,
che ha presentato revoca nel periodo suddetto, nonché l’elenco del
personale che ha presentato revoca dal 1° gennaio al 14 agosto 2002.
Per
effetto della centralizzazione delle deleghe e revoche per la riscossione delle
trattenute sindacali, decisa dalla scrivente Direzione Generale, a far data dal
1°gennaio 2003, la delega rilasciata per iscritto dal dipendente al fine
della trattenuta di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali (nella misura stabilita dagli organi statutari delle
singole OO.SS.), dovrà pervenire direttamente a questa Direzione Generale,
Divisione VII^ – UTEC e non più all’Ufficio da cui il dipendente dipende
amministrativamente.
La
delega dovrà essere trasmessa dall’Organizzazione sindacale
interessata con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta dai soggetti
a ciò abilitati dagli statuti o dalla disciplina interna delle singole OO.SS.
A
tal fine, le singole OO.SS. hanno facoltà di indicare eventuali strutture e
soggetti espressamente incaricati di provvedere alla trasmissione delle deleghe.
Le
revoche delle deleghe in argomento devono essere trasmesse direttamente dai
dipendenti interessati all’Ufficio sopra
indicato, il quale, per opportuna conoscenza, comunicherà mensilmente a
ciascuna O.S. l’elenco di quelle, di pertinenza, pervenute
all’Amministrazione.
L’Ufficio
UTEC, ai fini di quanto previsto dall’art. 34 comma 3 del DPR 164/2002, apporrà,
su ogni delega ricevuta, un timbro di accettazione riportante la data del
rilascio.
Ove
la delega sia inviata con lettera raccomandata, si considera giorno di rilascio
quello riportato nella data del timbro postale di arrivo.
Se
la delega viene consegnata a mano, si considera data di accettazione quella
risultante dalla ricevuta sottoscritta in presenza dell’interessato
dall’Ufficio UTEC.
In
ogni altro caso, la data di accettazione delle deleghe è rappresentata dalla
data dei relativi protocolli di arrivo presso la predetta Divisione.
Analogamente
si procede nel caso di revoca.
In base a quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo 34, ciascuna delle Organizzazioni sindacali dovrà far pervenire a quest’Ufficio, entro il 15 dicembre 2002, un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale.
La Divisione VII^ - UTEC
procederà, altresì, alla ricognizione annuale delle deleghe conteggiando, ai
fini della consistenza associativa, le deleghe con contributo sindacale non
inferiore allo 0,50% dello stipendio, in adempimento a quanto stabilito al comma
1 dell’articolo in esame.
La Divisione VII^ assicurerà la gestione dei dati riguardanti le deleghe in
argomento con apposita banca dati, con l’osservanza di quanto disposto dalla
legge 31.12.1996, n. 675, dal decreto legislativo 11.5.1999, n. 135 (recante
disposizioni integrative della legge 675/96 sul trattamento di dati sensibili da
parte dei soggetti pubblici) ed alla luce delle segnalazioni pronunciate
sull’argomento dal Garante per la protezione dei dati personali.
Provvederà,
inoltre, a versare mensilmente a ciascuna O.S. la somma corrispondente ai
contributi trattenuti ai dipendenti, secondo modalità concordate con le OO.SS.
medesime.
La
medesima Divisione VII provvederà, entro il 15 dicembre 2002, ad assegnare a
ciascuna Organizzazione sindacale o Federazione sindacale un codice
meccanografico per l’accreditamento delle deleghe per la riscossione dei
contributi sindacali; i codici verranno resi noti a tutto il personale
dipendente e riportati sui cedolini degli stipendi in luogo delle attuali sigle
sindacali.
Quanto
già disposto in materia con circolare di quest’Ufficio n. 1684 del 4 marzo
1996 è abrogato.
A decorrere dal 1 gennaio 2003, pertanto, gli
uffici in indirizzo non potranno piu’ accettare deleghe o revoche, che saranno
tempestivamente restituite al mittente.
Sarà cura degli uffici in indirizzo assicurare esatto adempimento alle disposizioni normative sopra enunciate dandone la massima divulgazione a tutto il personale dipendente.
IL CAPO DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO
G. Di Croce