Ministero delle Politiche Agricole e Forestali |
Roma, 22-7-2002
DIRAMAZIONE GENERALE
Prot.
24727
Oggetto: D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Il regolamento
in oggetto, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n.5 del 7 gennaio 2002,
detta nuove norme volte a semplificare i procedimenti per il riconoscimento
della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, per la
concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo,
nonché per la composizione ed il funzionamento del Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie, abrogando, in tutto o in parte, la precedente
legislazione ad iniziare dal R.D. 15.4. 1928, n.1024.
Al fine di
assicurare la dovuta uniformità della fase istruttoria delle domande di
accertamento medico – legale, di seguito si forniscono le necessarie
indicazioni per la puntuale attuazione del regolamento in parola, al quale dovrà
essere data la massima diffusione.
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1) RICONOSCIMENTO
DA CAUSA DI SERVIZIO.
a) Iniziativa a domanda (art. 2)
Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto
infermità o subito aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, ovvero
l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale
dipendenza da fatti di servizio, deve presentare domanda scritta all'Ufficio
presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura
dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e allegando
ogni documento ritenuto utile.
La
domanda in questione, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle
vigenti disposizioni, fatto salvo il trattamento pensionistico privilegiato,
deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si
è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza
dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
Il
termine sopra indicato si applica anche quando la menomazione dell'integrità
fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto di impiego.
b) Iniziativa d'ufficio (art. 3)
Il
procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dovrà
essere avviato d'ufficio dal Coordinamento al quale il dipendente appartiene o
apparteneva allorché risulti che lo stesso abbia riportato lesioni per certa o
presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per
obbligo di servizio a cause morbigene e che dette infermità o lesioni siano
tali da poter divenire causa di menomazione dell'integrità fisica.
Si
procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è
avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico riportato in servizio.
c)
Istruttoria (art. 5 e ss)
Qualora
il Coordinamento regionale – ovvero la Direzione della Scuola o la Divisione
VII – che riceve la domanda da un ufficio dipendente o da un proprio addetto
ritenga in base ad un esame sommario che la stessa possa essere inammissibile o
irricevibile, la trasmette, con la massima urgenza, alla competente Divisione
del personale per le valutazioni in merito e gli adempimenti definitivi a questa
spettanti a norma dell’art.5, comma 2; diversamente, trasmette la domanda e la
documentazione allegata alla Commissione medica ospedaliera territorialmente
competente dandone notizia all'interessato che, ove non abbia già dichiarato
nella domanda o altra comunicazione attinente comunque al procedimento il
consenso alla trattazione e comunicazione dei dati personali, entro dieci giorni
dalla ricezione, può comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione
dei dati personali con effetto sospensivo del procedimento.
La
C.M.O. (art. 6), incaricata dell'accertamento medico, emetterà il relativo
processo verbale che conterrà, oltre alle generalità del dipendente, il
giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini
diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione
dell'infermità, l'indicazione della categoria di ascrivibilità, il giudizio di
idoneità al servizio od altre forme di inabilità. A decorrere dal 22 gennaio
2002 il processo verbale in parola NON
contiene più il giudizio sulla dipendenza o meno da causa di servizio
della infermità denunciata che compete, come si dirà in seguito, unicamente al
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Durante la visita l’interessato può essere
assistito, senza oneri per l’amministrazione, da un medico di fiducia che
tuttavia non fa parte della Commissione medica.
Si
evidenzia, poi, che con l’entrata in vigore del regolamento il dipendente può
ricorrere alla Direzione di sanità militare territoriale, entro 10 giorni dalla
comunicazione del verbale della C.M.O., esclusivamente avverso il giudizio circa
l’idoneità al servizio (art.19, ultimo comma).
Acquisito
il processo verbale redatto dalla C.M.O. gli uffici sopra ricordati che
gestiscono amministrativamente il personale lo trasmettono con la massima
sollecitudine alla Divisione del personale competente, allegando la relativa
documentazione nonché una relazione nella quale sono riportate in modo puntuale
le attività svolte dal dipendente e le sedi di servizio dove è stato assegnato
nel tempo e, comunque, sono indicati tutti gli elementi informativi disponibili
circa il nesso causale tra l’infermità o lesione traumatica e il servizio
prestato.
Sarà
poi cura della scrivente richiedere il prescritto parere al Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie (che dal 22.01.2002 ha assunto la denominazione
di Comitato di verifica per le cause di servizio), inviando gli atti necessari a
tal fine.
Qualora l'interessato o l'avente diritto in caso di decesso del dipendente abbia
corredato la domanda di riconoscimento di causa di servizio di certificazione
medica rilasciata, non oltre un mese prima della data di presentazione della
domanda stessa, da una delle Commissioni Mediche operanti presso le Aziende
Sanitarie Locali, l’ufficio che ha in carico il dipendente, ove non ravvisi,
sempre in base ad un esame sommario, motivi di inammissibilità o di
irricevibilità, invia la domanda e la documentazione allegata alla C.M.O.
competente per territorio, trasmettendo contestualmente alla scrivente in
duplice copia autenticata tutti gli atti, unitamente alla sopra ricordata
relazione relativa agli elementi informativi circa il nesso causale tra
l’infermità o lesione e l’attività di servizio, al fine di poter
provvedere agli altri adempimenti di cui all’art.8.
Se, invece, l’ufficio ritiene che la domanda potrebbe essere dichiarata
inammissibile o irricevibile la trasmette urgentemente con tutta la
documentazione alla Divisione del personale competente per le valutazioni del
caso.
d) Unicità di accertamento (art.12)
Acquisito
il parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio - che si
ribadisce è l'unico organo deputato ad esprimersi sulla dipendenza da causa
di servizio - questa Amministrazione provvederà alla emissione del
provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità
o lesione che costituisce accertamento definitivo anche nella ipotesi di
successiva richiesta di equo indennizzo o di trattamento pensionistico
privilegiato.
2) EQUO INDENNIZZO.
La presentazione della domanda del beneficio dell'equo indennizzo può essere
successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento e cioè
quando l'interessato riceve la comunicazione che la sua pratica è stata
trasmessa al Comitato di verifica o a seguito della notifica del provvedimento
di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La
richiesta di equo indennizzo, fatto salvo il caso di presentazione contestuale
alla domanda di riconoscimento della dipendenza o nel corso del procedimento,
deve essere prodotta non oltre il termine di sei mesi dalla data di
notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della infermità o lesione da cui sia derivata una menomazione
dell'integrità fisica ascrivibile alle tabelle annesse al D.P.R. 30 dicembre
1981, n. 834, e successive modifiche, ovvero da quando si è verificata la
menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta
dipendente da fatti di servizio.
La
richiesta del beneficio in questione può essere proposta dagli eredi del
dipendente deceduto, anche se in pensione, entro sei mesi dal decesso.
In
caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale è
stato già concesso un equo indennizzo, il dipendente, entro cinque anni dalla
data di notifica del provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, può
chiedere per una sola volta la revisione dell'equo indennizzo già concesso. In
tale ipotesi si applicano le disposizioni previste dal regolamento in esame
relativamente alla procedura da seguire.
Le
nuove procedure sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la
concessione dell’equo indennizzo si applicano anche nel caso della
liquidazione dell'indennità una volta tanto - prevista dall'art. 7 del D.P.R.
738/1981 - a favore del personale delle forze di polizia giudicato
permanentemente non idoneo al servizio in forma parziale.
Al
riguardo si fa osservare che il personale suddetto resta in posizione di
aspettativa per infermità fino all’adozione del provvedimento conclusivo
della procedura di riconoscimento della causa di servizio.
3)
TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO.
Gli
adempimenti istruttori connessi alla pensione privilegiata ordinaria, a
decorrere dal 22 gennaio 2002, seguono le procedure previste dal regolamento in
esame e quelle indicate nel D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 non abrogate dal
regolamento stesso.
Si
ritiene utile far presente che resta ferma la norma prevista dall'art. 64 del
D.P.R.1092/1973, concernente il giudizio di non idoneità al servizio ai fini
del diritto alla pensione privilegiata e quella prevista dall'art. 169 dello
stesso D.P.R. secondo la quale la domanda di pensione privilegiata non può
essere accolta se l'interessato abbia lasciato decorrere cinque anni dalla
cessazione dal servizio, elevato a dieci in caso di Parkinsonismo, senza
chiedere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o
lesioni sofferte.
Tutela
della riservatezza
(art. 4)
Si
raccomanda la massima riservatezza, in armonia con le vigenti disposizioni,
circa la trattazione degli atti contenenti le diagnosi delle infermità oggetto
degli accertamenti sanitari e dei dati sensibili.
Ne
consegue, pertanto, che gli adempimenti istruttori devono essere trattati
esclusivamente dal personale incaricato che dovrà porre particolare attenzione
alla riservatezza della diagnosi medica riportata nel processo verbale reso
dalle Commissioni Mediche.
Sempre
per la tutela della riservatezza le comunicazioni tra uffici, e esclusivamente
tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli artt.
8 e 19 della legge 675/1996, saranno effettuate ordinariamente per via
telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di
atti e convalida di firma.
La
trasmissione in forma cartacea, eccezione alla procedura di comunicazione per
via telematica, deve essere debitamente motivata nella nota di trasmissione
degli atti stessi e, comunque, il verbale recante la diagnosi medica deve essere
inserito in plico chiuso da allegarsi alla nota di trasmissione.
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A
conclusione si richiama la massima attenzione degli Uffici in indirizzo sulla
circostanza che il legislatore ha fissato una tempistica molto breve per le
diverse fasi dei procedimenti sopra riportati e che pertanto sono chiamati a
contenere al massimo le diverse fasi istruttorie di propria competenza.
Si
invita a dare la massima diffusione tra il personale alla presente diramazione
generale.
IL
DIRETTORE GENERALE
G. Di Croce