Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (1)
(2)
(in Supplemento ordinario alla
Gazzettta Ufficiale, 30 dicembre, n. 305)
Aggiornato al Decreto Legge n.
223 del 4 luglio 2006
e alla Legge di conversione n.
248 dell'8 agosto 2006
(1) Con dd.p.r. 10
dicembre 1997, nn. 483 e 484, sono stati approvati i regolamenti recanti,
rispettivamente, la disciplina concorsuale per il reclutamento del
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale e la
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi
Ministro/Ministero della giustizia.
Preambolo
(Omissis).
TITOLO I
ORDINAMENTO
Articolo 1
Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei
livelli essenziali e uniformi di assistenza.
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed
interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e
della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario
nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali
dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte
dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei
conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse
finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i
principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della
dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità
nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità
nell'impiego delle risorse. (1)
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità
del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente
all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio
sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite
per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli
essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a
titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le
modalità previste dalla legislazione vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento,
elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale,
con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle
funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base
delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza
individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le
regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni
anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario
regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno
successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le
commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario nazionale,
tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio
dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai
sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per
il 1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza,
i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche
condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o
collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di
assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie
di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi
ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza,
ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze
scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni
cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime
esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle
risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a
modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti
e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in
strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale
esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero della Sanità.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal
Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano
precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso
del triennio con la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva
riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della
salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il
triennio di validità del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del
Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale
verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche
attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione
funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi
socio-assistenziali degli enti locali;
f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e
sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi
alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla
valorizzazione delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo
di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di
modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e
assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di
assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza
assicurati in rapporto a quelli previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono
adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per
materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente
dal Ministro della sanità:
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul
territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio
sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la
programmazione degli interventi.
13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli
interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per
soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in
riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano
sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali,
prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2- bis, nonché delle formazioni sociali private non
aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e
sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari
pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio
sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità
i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il
parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli
indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime
il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni
in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e
della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in
ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta
l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del Piano sanitario nazionale
senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla
regione non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non
inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano
sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con
le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma
12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando
attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo
non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore
dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto
previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d),
e), f), g), e h),e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo
decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento
dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (2).
(1) Comma modificato
dall'art. 1, comma 5, d.l. 18 settembre 2001, n. 347, conv., con
modificazioni, in l. 16 novembre 2001, n. 405.
(2) Articolo prima modificato dall'art. 2, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517
(Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente così
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16
luglio 1999, n. 165, S.O.). Con D.P.R. 23 luglio 1998 (Gazz. Uff. 10
dicembre 1998, n. 288, S.O.) è stato approvato il Piano sanitario per il
triennio 1998-2000. Il progetto obiettivo materno-infantile relativo al
Piano sanitario nazionale è stato adattato, per il triennio 1998-2000, con
D.M. 24 aprile 2000 (Gazz. Uff. 7 giugno 2000, n. 131, S.O.), divenuto
giuridicamente efficace e suscettibile di esecuzione amministrativa, dopo
la registrazione alla Corte dei conti, il 13 ottobre 2000 (comunicato in
Gazz. Uff. 10 novembre 2000, n. 263). Con D.P.R. 23 maggio 2003 è stato
approvato il Piano sanitario nazionale 2003-2005.
Articolo 2
Competenze regionali.
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei
principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi
sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela
della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e
supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende,
anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della
qualità delle prestazioni sanitarie.
2- bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale,
assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo
delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della
Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale
dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il
presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti
di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità
sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio
del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie
locali (1).
2- ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2- bis, ed è approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge
regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale,
da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani
attuativi metropolitani (1).
2- quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i
criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture
sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di
appositi organismi (1).
2- quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione
regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le
procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale
e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati.
Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato
dall'organismo di cui al comma 2- quater,ove costituito.
2- sexies. La regione disciplina altresì:
a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le
quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza
sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza
distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal
presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo
nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private
accreditate;
b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1- bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie
locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-
bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità
di popolazione;
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota
capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione
residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione
medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità
di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo
19- bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale
di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per
le unità sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata
non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento
e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle
relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per
cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo
sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi
di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2 comma 1,
lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (1).
2- septies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle
istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1,
comma 18 (1) (2).
2- octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2- bise 2- quinquies , il
Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere;
decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della
medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche
sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal
Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si
è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti
organi regionali abbiano provveduto (1) (3).
(1) Comma aggiunto dall'art.
2, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(2) Comma così modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
Articolo 3
Organizzazione delle unità sanitarie locali.
1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle
aziende di cui all'articolo 4 (1).
1- bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le
unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed
il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.
L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia
gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica
(1) (2).
1- ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1- bis informano la propria
attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute
al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e
ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante
atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il
cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in
materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di
diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1- bis (1).
1- quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio
sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma
1- bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili
delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è
coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e
modalità per la direzione e il coordinamento delle attività
socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si
avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività
ivi indicate (1).
1- quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono
nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore
generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda,
assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro
competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla
formazione delle decisioni della direzione generale (1).
2. (Omissis) (3).
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi
socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale
carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con
specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie
disponibilità finanziarie (4).
4. (Omissis) (3).
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della
propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle
unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
a) (Omissis) (5);
b) (Omissis) (5);
c) (Omissis) (5);
d) (Omissis) (5);
e) (Omissis) (5);
f) (Omissis) (5).
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici
dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato
in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (4).
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità
sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore
generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione
dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei
direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito
dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni
comparative. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima
immissione nelle funzioni del direttore generale. I contenuti di tale
contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti,
sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in
difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore
amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza
dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore
generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o
dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di
delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento
si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione (6).
7. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni
qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore
sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed
igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale
sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore
amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per
almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media
o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell'unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del
coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del
sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione (6).
8. (Omissis) (3).
9. [Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali,
dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del
Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno
centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei
predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause
di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di
scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei
collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il
territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le
sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato
candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di
cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di
membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province
autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale,
di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del
Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime
convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le
funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che
svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si
applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La
carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di
un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza
assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le
funzioni] (4) (7).
10. (Omissis) (8).
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena
detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena
detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella
qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n.
327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà
vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria
locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal
direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed
altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della
componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un
presidio ospedaliero nonché una rappresentanza del personale
infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica
è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari
fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime
altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da
intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla
legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti
nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il
funzionamento del consiglio (4).
13. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori
con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il
presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima
seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio
risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale
provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni
competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi
alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale
non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la
regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario
della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del
collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del
collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al
presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento
dell'indennità fissata per gli altri componenti (6).
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con
quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze
sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della
programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione
programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione
ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative
osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce
alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie
valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità
sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio
del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei
sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale
tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque
componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio
delle funzioni dettate con normativa regionale (4).
(1)
I commi da 1 a 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 per
effetto dell'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 7 giugno 2000, n. 168.
(3) Comma abrogato dall'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(4) Comma così sostituito dall'art. 4, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(5) Lettera abrogata dall'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(6) Comma così sostituito dall'art. 4, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517 e poi
così modificato, da ultimo, dall'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(7) Comma abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267,
limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale,
provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di
comunità montane.
(8) Comma abrogato dall'art. 1, d.l. 27 agosto 1994, n. 512, conv. in l.
17 ottobre 1994, n. 590.
Articolo 3/bis
Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con
riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto
tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2- octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in
enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale
con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane,
tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione
dell'avviso,
[ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica nonché di consigliere regionale](3).
4. I direttori generali nominati devono
produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza
del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione
e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati dalle
regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le
università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'articolo 16- ter, operanti nel campo della formazione manageriale,
con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle
attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore
programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di
conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi
da tale data (1).
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di
valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al
raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione
regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e
funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun
direttore generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli
periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi,
con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia
gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la
regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della
conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le
aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2- bis,
procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del
termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di
valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal
comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di
grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon
andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla
sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della
Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2- bis, che si esprime nel termine
di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la
risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal
parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la
Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le
aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2- bis,
nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo
locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o
di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i
procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente
comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la
Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2- bis è integrata con il sindaco
del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme
del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina
le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il
direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del
direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di
revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio
1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della
dirigenza medica e amministrativa.
9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore
amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il
direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore
generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 o di
altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di
altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina
per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e
il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di
appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico
conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di
tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero
della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al
comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul
trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181,
è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 luglio 1995, n. 502 si applica il comma 5 del presente
articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è
regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica
l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga
dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in
vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi (2).
(1) Comma così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(1) Comma così modificato
dall'art. 2, Legge 1 febbraio 2006.
Articolo 3/ter
Collegio sindacale.
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed
effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di
quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando
immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una
propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale
o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o
al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda
stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque
membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro
della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende
ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di
rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano
esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di
componenti dei collegi sindacali.
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei
revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo
(1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 3/quater
Distretto.
1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unità
sanitaria locale. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri di
cui all'articolo 2, comma 2- sexies, lettera c), dall'atto aziendale di
cui all'articolo 3, comma 1- bis, garantendo una popolazione minima di
almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione
delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità
della popolazione residente, disponga diversamente.
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle
attività sanitarie e socio-sanitarie di cui al successivo articolo 3-
quinquies, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei
dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri,
inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali. Al
distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di
salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse
assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio
della unità sanitaria locale.
3. Il Programma delle attività territoriali, basato sul principio della
intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture
operative:
a) prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta di cui
all'articolo 3- quinquies;
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui
all'articolo 3- septies e le quote rispettivamente a carico dell'unità
sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il
territorio di competenza;
c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del
Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto ed è
approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività
socio-sanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità
stabilite a livello regionale.
4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui
funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del
raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle
attività territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide
con quella dell'unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci
di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione
(1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 3/quinquies
Funzioni e risorse del distretto.
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da
garantire:
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale,
attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in
ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di
libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi
specialistici ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate
in base al modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici
ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate
da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di
rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.
2. Il distretto garantisce:
a) assistenza specialistica ambulatoriale;
b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze;
c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute
dell'infanzia, della donna e della famiglia;
d) attività o servizi rivolti a disabili ed anziani;
e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata;
f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase
terminale.
3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni
organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di
prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 3/sexies
Direttore di distretto.
1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione
aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da
garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi,
l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore
del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci
del distretto.
2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento
delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure
professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di
tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei
pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali
convenzionati operanti nel distretto.
3. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore
generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica
esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro
organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un
corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3-
quater, comma 3 e 3- quinquies, commi 2 e 3, nonché al comma 3 del
presente articolo, nel rispetto dei princìpi fondamentali desumibili dalle
medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le
predette disposizioni (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 3/septies
Integrazione socio-sanitaria.
1. Si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute
della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni
di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la
continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
2. Le prestazioni socio-sanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate
alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione
e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite
e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del
sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di
bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo
stato di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, [entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,] su proposta
del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale,
individua, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente
articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2,
lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per
quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo
atto sono individuate le prestazioni socio-sanitarie a elevata
integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma
5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali
a rilievo sanitario (1).
4. Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della
componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze
da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in
fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie
cronico-degenerative.
5. Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono
assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di
assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente
normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo
nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei
Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla
legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento
per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote
capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della
sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la
funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi una
sezione dedicata agli interventi e ai servizi socio-sanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3- quinquies,
comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità
mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione,
su base distrettuale, delle prestazioni socio-sanitarie di rispettiva
competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la
gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari (2).
(1) Le parole in
parentesi quadra avrebbero dovuto essere le seguenti: «Entro il 31 ottobre
1999» ossia tre mesi dall'entrata in vigore del d.lg. 19 giugno 1999, n.
229 di modifica del presente decreto.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 3/octies
Area delle professioni socio-sanitarie.
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per
la solidarietà sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanità e la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 è
disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale,
dell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono
individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria (1).
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per
la solidarietà sociale, sentito il Ministro per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica [ rectius: dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica] e acquisito il parere del Consiglio superiore
di sanità, sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni
equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale, in relazione all'istituzione dell'area
socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per
la solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e
criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali
dell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria.
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area
socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di
diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi
ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 sulla base di criteri
generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri
Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione
interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate nei profili
professionali e attuata con la collaborazione di più facoltà
universitarie.
5. Le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata
integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono
individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti
didattici (2).
(1) Comma così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 4
Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri.
1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché
di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e
delle modalità di cui al comma 2, possono essere costituiti o confermati
in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità
procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative
dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; le
aziende di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419,
secondo le specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della
delega ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o
interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente
previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unità
sanitarie locali. Sino all'emanazione delle disposizioni attuative sugli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si applicano
le disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai
dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al
collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto
in esso diversamente disposto, non si applicano ai policlinici
universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina e
chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della
delega prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove
tale data non sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal
1º aprile 2000 (1).
1- bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei servizi
conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente
decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in
aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i
seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti
nella struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1-
bis, in coerenza con l'articolo 17- bis;
b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di
una contabilità per centri di costo;
c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità secondo le
specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 1992, e
successive modificazioni;
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31
marzo 1992 e successive modificazioni, secondo le specificazioni contenute
nell'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida
sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 17 maggio 1996;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza
su base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario
regionale ed in considerazione della mobilità infraregionale e della
frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore
complessità;
f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo
triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno
il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le
aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;
g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero
ordinario , nel corso dell'ultimo triennio, superiore ad almeno il venti
per cento del valore medio regionale;
h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e
sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di
tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie (2).
1- ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) non si applicano agli
ospedali specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995. In ogni
caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in azienda
ospedaliera qualora questa costituisca il solo presidio ospedaliero
pubblico presente nella azienda unità sanitaria locale (2).
1- quater. Le regioni, [entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto], trasmettono al Ministro della sanità le
proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo
nazionale o interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto
riguardo a quanto previsto dal comma 1- bis. Entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il
Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle
regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di
proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei
ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda
ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del
Consiglio dei ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del
comma 1, i predetti ospedali (2) (3) (4).
1- quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque
dopo [tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto], la regione
procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1- bis e
a valutare l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel
suo ambito territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio
considerato, oppure di perdita dei requisiti di cui al comma 1- bis, la
costituzione in azienda viene revocata, secondo le procedure previste per
la costituzione medesima, e la regione individua l'unità sanitaria locale
subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi (2) (5).
1- sexies. I presìdi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con
esclusione dei presìdi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la
conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1- bis, possono
essere confermati per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla base di un
progetto di adeguamento presentato dalla regione, con la procedura di cui
al comma 1- quater. Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento
di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il
ministero della sanità attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del
comma 1- quinquies; ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del
comma 1- quater (2) (4).
1- septies. Le regioni definiscono le modalità dell'integrazione
dell'attività assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella
programmazione regionale e le forme della collaborazione con le unità
sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell'ambito
territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo 3- septies (2).
1- octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi
dell'articolo 1, comma 34- bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli
istituti di cui al comma 12 (2).
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti
caratteristiche:
a) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla
base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare
periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti
necessari per l'esercizio delle attività medesime (6);
b) (Omissis) (7).
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i
policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di
emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992 (8).
4. (Omissis) (9).
5. (Omissis) (10).
6. (Omissis) (10).
7. (Omissis) (11).
7- bis. (Omissis) (11).
7- ter. (Omissis) (11).
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono
chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di
amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per
oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al
personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di
ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche
strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia
dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte
della regione e la revoca dell'autonomia aziendale (8).
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano
la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie
locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere
accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria
locale è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui
all'art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed
un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di
coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente
amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al
conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i
presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia
economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio
dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni
previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili (8).
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g) in
materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla
riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza media,
l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando
gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri e
delle aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati,
da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della libera
professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore
al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I
direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari
pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma
5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni.
In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti
sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi
necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli
spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche
mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o
altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività
libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono
tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui
dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per
l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle
strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un
anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento
comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera
stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse,
nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero-professionale,
di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e
chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio
strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al
tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui
al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere
efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al
D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del D.P.R. 27 marzo
1969, n. 129 (12).
11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione
di camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati
all'esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai
fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto
dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
11- bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di
coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività libero
professionali in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei
servizi, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera d), del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale
della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del presente
decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei
proventi derivanti dalle predette attività si applicano le vigenti
disposizioni contrattuali (13).
12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne
l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti
che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43,
secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che
l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio
sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente
articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti
sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono
adeguati, per la parte compatibile, ai princìpi del presente decreto e a
quelli di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e
sono approvati con decreto del Ministro della sanità (8).
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede,
le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario
nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da
appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il
Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano (14).
(1) Comma così
sostituito dall'art. 4, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(3) Le parole in parentesi quadra, nel primo periodo, avrebbero dovuto
essere le seguenti: «Entro il 30 settembre 1999» ossia sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del d.lg. 19 giugno 1999, n. 229 di
modifica del presente decreto.
(4) Comma così modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(5) Le parole in parentesi quadra avrebbero dovuto essere le seguenti:
«tre anni dall'entrata in vigore del d.lg. 19 giugno 1999, n. 229» di
modifica del presente decreto, ossia il 31 luglio 2002.
(6) Lettera così modificata dall'art. 4, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(7) Lettera abrogata dall'art. 4, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(8) Comma così sostituito dall'art. 5, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(9) Comma abrogato dall'art. 4, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(10) Comma abrogato dall'art. 2, d.lg. 21 dicembre 1999, n. 517.
(11) I commi da 7 a 7-ter che sostituivano l'originario comma 7 per
effetto dell'art. l. 23 dicembre 1994, n. 724, sono stati abrogati
dall'art. 4, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(12) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz.
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Vedi, anche, l'art. 4, comma 3, L.
23 dicembre 1994, n. 724, nonché l'art. 2, commi 5 e seguenti, L. 28
dicembre 1995, n. 549.
(13) Comma aggiunto dall'art. 5, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Accordo
fra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di
Malta, ratificato con L. 9 giugno 2003, n. 157.
Articolo 5
Patrimonio e contabilità.
1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i
beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da
trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in
virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni
comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di
atti di liberalità.
2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità
del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono
assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e
immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il
perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio
indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828,
secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per
la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e
tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica
destinazione a finalità rientranti nell'ambito del servizio sanitario
nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione,
ipotecarie e catastali.
5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le
regioni emanano norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai
principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo (1):
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del
bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli
eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e
responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti
e dei risultati;
e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di
rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei
costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e
responsabilità;
f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso
eventuali dismissioni e conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali ed
annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori
inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari
regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei
risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale
emanato di concerto fra i Ministri del tesoro [ rectius: del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica] e della sanità, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli
adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La
disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1º gennaio
1995 e la contabilità finanziaria è soppressa (2).
(1) Alinea così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 5/bis
Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico.
1. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli
interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il
Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità
finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali,
accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici
interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco
pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la
realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e
messa a norma delle strutture sanitarie. (2)
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le
funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della
sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le
modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di
partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici
interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti
all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro
i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria
assicurata dal Ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici
interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di
spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 5, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(2) Comma modificato dall'art. 55, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289.
Articolo 6
Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.
1. (Omissis) (1).
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale,
connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli
dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità
della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette
intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende
ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma
restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione
attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti
di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991,
la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le
quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa
di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli
specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle
esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui
all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione
conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore
della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle
esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione
regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di
specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle
unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti
di idoneità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (2).
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I
requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della
sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed
i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi
dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le
università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei
corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La
titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario
dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa,
in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle
predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le
aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e
private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile
del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che
consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita
all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I
corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi
del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano
stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1º gennaio 1994,
garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si
iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso
richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati
dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono
accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola
secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado (2).
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente
articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi
sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei
Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica (2).
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale
laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31
ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge
anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto
delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico
socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei
profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria (2)
(3).
(1) Comma abrogato
dall'art. 1, d.lg. 21 dicembre 1999, n. 517.
(2) Comma così sostituito dall'art. 7, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(3) Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della l. 19 novembre 1990, n.
341 (art. 8, d.lg. 19 ottobre 1999, n. 370).
Articolo 6/bis
Protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del
Servizio sanitario nazionale.
1. (Omissis) (1).
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee
guida di cui al decreto dei Ministri della sanità e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 181 del 5 agosto 1997.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono
individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformità al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1998 e, per quanto concerne i diplomi
universitari, in conformità al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997 (2).
(1) Comma abrogato
dall'art. 1, d.lg. 21 dicembre 1999, n. 517.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 6/ter
Fabbisogno di personale sanitario.
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli
Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi
professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno
per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in
ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi,
chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione
specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura
è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e
del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e
nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano
sanitario nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e
il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono
tenuti a fornire al Ministero della sanità i dati e gli elementi di
valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle
diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine
prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso
commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a
tal fine sostenuti (1).
(1) Articolo così
inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff.
16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
Articolo 7
Dipartimenti di prevenzione.
1. (Omissis) (1).
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la
uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi
internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale,
per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la
tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso
strumenti telematici (2).
(1) Comma abrogato
dall'art. 7, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
Articolo 7/bis
Dipartimento di prevenzione.
1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del
dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle
disposizioni del presente articolo e degli articoli 7- ter e 7- quater. Il
dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria
locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo
obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle
disabilità, miglioramento della qualità della vita.
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a
individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine
ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i
distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle
aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse
discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività della
unità sanitaria locale, formulando proposte d'intervento nelle materie di
competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 7/ter
Funzioni del dipartimento di prevenzione.
1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il
dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione
collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria
locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita
anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e
sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica
delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e
parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni
zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
f-bis) tutela della salute nelle attività sportive (1).
2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di
promozione della salute e di prevenzione delle malattie
cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e
dipartimenti aziendali (2).
(1) Lettera aggiunta
dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 7/quater
Organizzazione del dipartimento di prevenzione.
1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano attuativo
locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri
di costo e di responsabilità. Il direttore del dipartimento è scelto dal
direttore generale tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di
funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli
obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in
relazione alle risorse assegnate.
2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di
sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e
della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative
specificamente dedicate a:
a) igiene e sanità pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanità animale;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità
operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento ed
alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni
del bacino di utenza.
4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati di
autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura
dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi del
servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite.
5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni
possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la
disciplina delle funzioni di medicina legale e necroscopica (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 7/quinquies
Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente.
1. Il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito delle
rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la
integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente
che individua i settori di azione congiunta ed i relativi programmi
operativi.
2. Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra
politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di
accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare
riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione
del rischio. Tali accordi devono comunque garantire l'erogazione delle
prestazioni richieste dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di
funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio
sanitario nazionale.
3. Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di laboratorio
già svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di
istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle unità sanitarie
locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 7/sexies
Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del Ministero
della sanità.
1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della
collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di
raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali
e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il coordinamento delle
attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità integrative
rispetto all'attività dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria e
degli Uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto e quelli per gli
adempimenti degli obblighi comunitari (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 7/septies
Funzioni di profilassi internazionale.
1. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 relativamente alle funzioni di profilassi internazionale, le
attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui al decreto
ministeriale 22 febbraio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77
del 17 marzo 1984 e al decreto ministeriale 2 maggio 1985 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1985 ad esclusione delle suddette
funzioni di profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori
svolte dagli Uffici di sanità marittima e aerea del Ministero della
sanità, sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie
locali territorialmente competenti (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 7/octies
Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, sulla base dei princìpi e
criteri di cui agli articolo 7- bis e 7- ter, gli indirizzi per un
programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al
coordinamento fra le competenze ispettive delle unità sanitarie locali,
cui spetta la vigilanza sull'ambiente di lavoro, e quelle degli
ispettorati del lavoro e dell'INAIL, nonché delle altre strutture di
vigilanza, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli articoli 25 e
27.
2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della
propria attività destinata alla tutela della salute e della sicurezza
negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi paritetici
previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, o, qualora non ancora costituiti, con le parti sociali (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
TITOLO II
PRESTAZIONI
Articolo 8
Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina
generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali
stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle
organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa Detti
accordi devono tenere conto dei seguenti principi (1):
a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata
dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico,
ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte
dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da
parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed accertati motivi di
incompatibilità;
c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera
professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle
attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e
puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al
domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività
libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche
al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni
incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera
professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di
consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza
nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi
integrativi in favore dei medici che non esercitano attività
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino
alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti
professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto
pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e
dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione
del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo
una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta
su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una
quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi
previsti dai programmi diattività e del rispetto dei conseguenti livelli
di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in
considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo
dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e
per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e
l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di
medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e
della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di
associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali,
sulla base della programmazioneregionale e nell'ambito degli indirizzi
nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e
definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli
od associati, in coerenza con gli obiettivi ed i programmi di attività del
distretto;
g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione
degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica
del loro raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli
accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo
altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti
dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale
prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche
dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato (2);
i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative,
anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le
funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto
(3);
l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici
già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità
e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa,
qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità
sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di
distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il
mantenimento della convenzione (4).
1- bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in
deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento,
nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei
servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art.
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le
regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale
e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi,
richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici
in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998
risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque
anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti
dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le
procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le
regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici
convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività
dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di
flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale (4).
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali
stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei
seguenti princìpi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per
conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando,
su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali,
preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri
prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti
previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a)l'unità sanitaria locale
corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della
eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai
fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della
ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante
l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il
termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera
c)non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità
di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi
nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle
prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le
relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla
precedente lettera b), e le modalità di collaborazione delle farmacie in
programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di
farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria (5).
2- bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i
criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti
ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine
dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti
inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai
medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina
dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad
instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente
articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229; a tali medici è data facoltà di optare per il mantenimento della
posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza
ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al
momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma
è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla
azienda sanitaria (6).
2- ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a
carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei
Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti
regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine
di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al personale
a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 [del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502] (7), come modificato dal decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal comma 1 dell'articolo
15- nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale
medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15- nonies,
comma 3, [del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502] (7), come
introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle
determinazioni della Commissione di cui al presente comma (6).
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il
profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai
Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi
convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione
e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il
Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la
periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione,
cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle
fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve
conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai
sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al
progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione
antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza
elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei
luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione
delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni
microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti,
anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi
differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni
erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presìdi già
autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di
garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente
con le risorse a disposizione (8).
5. (Omissis) (9).
6. (Omissis) (9).
7. (Omissis) (9).
8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti
commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n.
316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n.
255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il
triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree
di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio
richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici
specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992
svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con
incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private,
sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica
sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento
dei giudizi di idoneità. In sede di revisione dei rapporti convenzionali
in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei
rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità interaziendale, nonché
i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza
distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (10).
8- bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di
formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini
stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale,
autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso
e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre
dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali.
L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato,
durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente
alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento
dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale (11).
9. (Omissis) (12).
(1) Alinea così
modificato dall'art. 6, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 6, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(3) Lettera così modificata dall'art. 6, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(4) Comma così sostituito dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229 e così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(5) Comma così sostituito dall'art. 9, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(6) Comma aggiunto dall'art. 6, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(7) Le parole in parentesi devono intendersi come sottintese.
(8) Comma così sostituito dall'art. 9, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517 e poi
così modificato dall'art. 6, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(9) Comma abrogato dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229..
(10) Comma aggiunto dall'art. 9, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517 e così
modificato dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(11) Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 7 giugno 2000, n. 168.
(12) Comma aggiunto dall'art. 9, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517 e poi
abrogato dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 8/bis
Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di
cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle
aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8- quater, nel
rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei
professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati
definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato
all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario
del Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività
sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8- ter,
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8- quater, nonché
alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-
quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le
attività socio-sanitarie (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 8/ter
Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie.
1. La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad
autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove
strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa
utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al
trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento
alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì,
richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni
sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare
complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente,
individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente
dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune
acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di
autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del
progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture
presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire
l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.
4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di
strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi,
strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e
coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8,
comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto
di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici,
medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i
relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano (1):
a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della
autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria, prevedendo la
possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di
prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di
capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi
soggetti eventualmente interessati (2).
(1) Alinea così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 8/quater
Accreditamento istituzionale.
1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle
strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne
facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti
ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli
indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i
criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione
nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza
secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale
per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli
eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza
integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio
dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture
pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo
periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui
all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la
definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle
strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8- quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 254, sentiti l'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e,
limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione
Nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono
definiti i criteri generali uniformi per (1):
a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle
strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di
tali attività;
b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla
funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei
limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in
eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare
un'efficace competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne
facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori
e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa (1).
4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai
requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la
sua verifica periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste
dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque
impegnato in tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni
strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e
funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed
alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate
condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla
dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di
accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione
sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e
della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla
appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla
regione ai sensi dell'articolo 8- octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori
dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di
proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione
e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione
con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di
valutazione di cui alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente
connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso
soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri
comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e
coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di
particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e
funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione
all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione
nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi
all'attività svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle
funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali
e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei
professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale
maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di
formazione continua di cui all'articolo 16- ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative
e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4,
in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie,
al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione
interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle
attività e alle strutture socio-sanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in
conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo,
per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di
partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il
processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai
sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
delle altre già operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o
per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento
può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla
verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.
L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica
dell'accreditamento temporaneamente concesso.
8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e
le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8- quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio
sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello
previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di
superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le
modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23
dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità
produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale
superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative (2).
(1) Alinea così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 8/quinquies
Accordi contrattuali.
1. Le regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di applicazione
degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti (1):
a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle
attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi
contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture
interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da
potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario
nazionale;
c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità
ed alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove
queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma
preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e
del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura (1).
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità
sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e
dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e
stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati,
anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello
regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito
territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad
assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad
accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e
continuità assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate,
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della
remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle
attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al
comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio
degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il
controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza
prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo
8- octies.
2- bis. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa,
ai fini di cui al comma 2- ter, sono individuate le categorie destinatarie
e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie
militari (2).
2- ter. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle
indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto
della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre
strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari
accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le
prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal
presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette
strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca
autonomia (2) (3).
(1) Alinea così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 8/sexies
Remunerazione.
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a
carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un
ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8- quinquies e determinato in base alle funzioni
assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete
dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento
globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma
2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di
assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a
tariffe predefinite per prestazione.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle
attività che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e
territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla
assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della
prestazione o del servizio reso alla persona;
c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di
prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di
allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento
della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi
compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli
organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e
l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti
preventivi sui donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e
per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con
apposito decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di
standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori
produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività
svolta.
4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui
al comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli
episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza
ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti
nelle funzioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione
che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e
determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate,
in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi
generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture
accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza,
appropriatezza e qualità della assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i
criteri generali in base ai quali le regioni, adottano il proprio sistema
tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le
loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di
accreditamento delle strutture stesse.
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la
revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e
l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione
dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative
previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché
dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.
7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di
erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo
il ricorso all'assistenza in forma indiretta.
8. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito
decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza
prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.
Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche
intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il
pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione,
nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a
valenza interregionale e nazionale (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 8/septies
Prestazioni erogate in forma indiretta.
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono
definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore
al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe regionali ai sensi
dell'articolo 8- sexies. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è abolita l'assistenza in
forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in
materia di assistenza sanitaria all'estero (1) (2).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229 e così modificato
dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Il termine di cui al presente comma, secondo periodo, è stato
prorogato al 31 dicembre 2001, con l'esclusione delle prestazioni
assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale
extramuraria, dall'art. 92, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 8/octies
Controlli.
1. La regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di
monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi
contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità
della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale, la definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla
regione e il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna
struttura rappresentano elemento di verifica per la conferma degli
incarichi al direttore generale, ai direttori di dipartimento e del
contratto previsto per i dirigenti responsabili di struttura complessa,
nonché per la corresponsione degli incentivi di risultato al personale con
funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei
criteri di cui all'articolo 8- quinquies, i principi in base ai quali la
regione assicura la funzione di controllo esterno sulla appropriatezza e
sulla qualità della assistenza prestata dalle strutture interessate. Le
regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
precedente comma, entro sessanta giorni determinano (1):
a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la
risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative
penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli
accordi e le modalità per la verifica della adeguatezza del loro sistema
informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole
strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli
operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle
attività di controllo (1).
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua altresì
i criteri per la verifica di:
a) validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta
erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività
effettivamente svolte;
b) necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri
effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o
trasferiti ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della
assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli
utilizzatori dei servizi (2).
(1) Alinea così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 9
Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria
integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale
e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti
fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e
prestazioni non comprese livelli uniformi ed essenziali di assistenza di
cui all'articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi
provvedimenti attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere
l'indicazione «fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale». Tale
denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti
per finalità diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non
selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi
dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16 operanti
nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
da società di mutuo soccorso riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che
contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e
comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti
di particolari gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale è rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi
di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e
da strutture accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei
livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a
carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni
erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione
dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1,
comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate
residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta
a carico dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da
strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del
Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico
del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi
di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza
odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in
condizioni di particolare vulnerabilità.
6. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.
281, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate
le prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonché
quelle ricomprese nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima
applicazione, possono essere poste a carico dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti.
Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da
stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore
sanitario o socio-sanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni,
le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata,
possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disciplina del
trattamento fiscale ai sensi del comma 10, è emanato, su proposta del
Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative
all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Detto regolamento disciplina:
a) le modalità di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
c) le forme e le modalità di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al
suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del
Servizio sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico
dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio
sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati
dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio
dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui
funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento
dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi
ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133 (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 9, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 9/bis
Sperimentazioni gestionali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano
programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali
che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario
nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società
miste a capitale pubblico e privato. (1)
2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla
provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza
economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità
dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario
regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con
particolare riguardo ai seguenti criteri: (1)
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in
misura non superiore al quarantanove per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della
propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano
alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con
privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze
agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei
confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di
tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione
gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme
contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei
alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi
direttamente connesse all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione
della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari
in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata
sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti
sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi
comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la
gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo
triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente
articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di
costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento
di compiti diretti di tutela della salute (2).
(1) Comma modificato
dall'art. 3, comma 6, d.l. 18 settembre 2001, n. 347, conv., con
modificazioni, in l. 16 novembre 2001, n. 405.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517 e così
sostituito dall'art. 10, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 10
Controllo di qualità.
1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della
generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della
verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni,
nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i
modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli
istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale
dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati,
ed il Servizio sanitario nazionale (1).
2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8,
comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il
rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e
classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla
introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e
metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni. Il
Ministro della sanità interviene nell'esercizio del potere di alta
vigilanza (1).
3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i
contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di
qualità (2). Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della
Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle
verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di
indicatori.
4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le
regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle
commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti
nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province
autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità
acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine
alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia
espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente (3).
(1) Comma così
sostituito dall'art. 12, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(2) Vedi il d.m. 24 luglio 1995.
(3) Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 30 maggio 1994, n. 325, conv.
in l. 19 luglio 1994, n. 467.
TITOLO III
FINANZIAMENTO
Articolo 11
Versamento contributi assistenziali.
1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con separata
documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al
netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del
contributo per le predette prestazioni.
2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i
soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto (1).
3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU (2), con separata
documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Lo SCAU (2) riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro
quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo
restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con separata
documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono
a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a
versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
entro il bimestre successivo a quello della loro riscossione (1).
5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti
sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalità
previste dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della legge 30
dicembre 1991, n. 413.
6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui
redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni,
enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di
legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono
versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre
successivo a quello di erogazione delle rate di pensione.
7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai
commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti
per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore
dipendente, al 1º gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi
imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. In sede di prima
applicazione le predette indicazioni relative ai primi cinque mesi del
1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al versamento
dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993 (1).
8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di
cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della
pensione.
9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le
altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al
domicilio fiscale posseduto al 1º gennaio di ciascun anno dall'iscritto al
Servizio sanitario nazionale.
10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti
presso la tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I
contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I
contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai
predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o
l'accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi
delle regioni è effettuato con riferimento agli interi primi cinque mesi
del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede,
entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi
riscossi nei primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono
altresì le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro
del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma (1).
11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle
regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o
trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede
di prima applicazione è inviato alle regioni il rendiconto del primo
semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri
bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello Stato
entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del
rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle
regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei
versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e
alle correlate basi imponibili contributive (1).
12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'articolo 17 del regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949, e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1954.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 1993.
14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con
propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul
capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi
pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al
precedente comma 9.
15. (Omissis) (3).
16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere
corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno
1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre
dell'anno 1992 (4).
17. (Omissis) (3).
18. È abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n.
382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (5).
19. (Omissis) (3).
20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani,
compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di
trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, esentati da
imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed
indennità percetti per il servizio prestato in Italia presso missioni
diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di
uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante convenzioni tra
il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, e gli organi
competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati (5).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 13, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(2) Con decorrenza 1º luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli
unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto
nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive
competenze, per effetto dell'art. 19, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(3) Comma abrogato dall'art. 39, d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446.
(4) Comma così sostituito dall'art. 13, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(5) Comma aggiunto dall'art. 13, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
Articolo 12
Fondo sanitario nazionale.
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è
alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato
ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria
tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni
(1).
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui
al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del
Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di
rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato
di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il
finanziamento di:
a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le
tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui
carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative
all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale
riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o
nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali,
la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le
attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo
(2);
c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere,
tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa
autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1º gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è
rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (3).
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi
del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo
entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del
disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di
finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di
un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi
di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai
sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede
di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite
dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le
regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli
impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali (3).
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di
finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni
particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla
capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche (3).
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel
corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di
finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli
standard di riferimento (4).
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate
alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo
comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto
massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per
finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le
provincie autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito
capitolo di bilancio (4).
(1) Vedi art. 1,
d.lg. 18 febbraio 2000, n. 56.
(2) Lettera così modificata dall'art. 10, l. 6 marzo 2001, n. 52.
(3) Comma così sostituito dall'art. 14, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(4) L'attuale comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, d.lg. 7 dicembre
1993, n. 517 e l'originario comma 5 è diventato comma 6.
Articolo 12/bis
Ricerca sanitaria.
1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del
Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato
con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario
nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze
del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti
nel Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca
del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione
contribuisce la comunità scientifica nazionale.
3. Il Ministero della Sanità, sentita la Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e
propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma
è adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
Piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed è finanziato dalla
quota di cui all'articolo 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di
salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e
organizzazione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e
assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza
e della congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie
internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle
procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la
integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale, con
particolare riferimento alle prestazioni socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la
comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari,
a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro
partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati
per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi
diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della attività degli
operatori, la verifica ed il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca
corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i
progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente
nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal
Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi
prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I
progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.
6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali.
Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di
specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio
nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati,
nonché imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanità, anche su
iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per
l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri
interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune,
concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di
valutazione dei risultati delle ricerche.
8. Il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di vigilanza
sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria
di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale
e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo.
(1)
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e
il funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale18 agosto 1997, n. 191, e 18 marzo 1998,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto
delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e
istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti
territoriali.
10. Presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato etico
nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero
di altri organi o strutture del Ministero della sanità o di altre
pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di
interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche
multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a
dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità;
d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica
concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della
sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli
venga sottoposta dal Ministro della sanità.
11. Le regioni formulano proposte per le predisposizione del programma di
ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la
responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati
nell'ambito del Servizio sanitario regionale (2).
(1) Comma modificato
dall'art. 9, comma 1, d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 213.
(2) Articolo così inserito dall'art. 11, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229
Articolo 13
Autofinanziamento regionale.
1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari
conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a
quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli
organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione
del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo articolo 1,
nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari
da parte dello Stato.
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno
facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'articolo 29 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti
massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza,
l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e
sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero
totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei
contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art.
1, comma 1, lettera i)della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei
servizi e della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda
delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione
alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei
cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel
rispetto dei principi del presente decreto (1).
(1) Il d.lg. 29 aprile 1998, n. 124 ha riordinato il sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di
esenzioni a norma dell'articolo 59, comma 50, l. 27 dicembre 1997, n. 449
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Articolo 14
Diritti dei cittadini.
1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle
prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio
sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di
utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni
sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione
dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni
alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle
malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione
delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle
organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio
sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di
tutela dei diritti (1).
2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la
verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione
dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la
definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie.
Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro
organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di
volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere
informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno
comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione
e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione
provvedimenti su tali materie. Per le finalità del presente articolo, le
regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei
cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla
salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla
valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e
distrettuale. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza
nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti,
anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi
presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere (2).
3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione
sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei
diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di
qualità.
4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario
nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono
ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate,
sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende
individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di
disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei
cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale
dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita
conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei
servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di
cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al
miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non
provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.
5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a
richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i
disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di
garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i
quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza
sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in
via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro
quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza
dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da
parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di
volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione
competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o
dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro
quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle
anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la
proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico
e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione
dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano
prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di
alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le
prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 31
dicembre 1993 (1).
7. È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture
sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal
fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali
organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o
protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione,
fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al
cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori
sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle
strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I
rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni
di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono
regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi
regionali attuative (1).
8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale
adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei
diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la
collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.
(1) Comma così
sostituito dall'art. 15, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(2) Comma così modificato dall'art. 12, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
TITOLO V
PERSONALE
Articolo 15
Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza
sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili
professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle
diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di
contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai
principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione,
valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione
del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni
attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.
2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto
dal presente decreto.
3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento
delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i
cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel
rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi
operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a
livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo
delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il
dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da
realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è
responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario
superiore a quello contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati
compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel
rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione
delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura
predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle
competenze tecnico-professionali e gestionali riferite alla struttura di
appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei
programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del
singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di
cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione
positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica
e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di
strutture semplici (1).
5. Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di
struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine
dell'incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte ed
i risultati raggiunti, e il livello di partecipazione, con esito positivo,
ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16- bis, e sono
effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e
presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle
verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il
conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di
maggior rilievo (1).
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono
attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze
professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da
attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del
dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il
personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni
necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza
degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è
responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse
attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale
tramite il nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso
con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione
di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei
requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto
previsto dall'articolo 15- ter, comma 2. Si applica quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 10 del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (1).
8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, come modificato dall'articolo 16- quinquies, deve essere
conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti
sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al
primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i
dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso
dell'attestato di formazione manageriale (1).
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di
salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento
[alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229] (1) (2).
(1) Comma così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 15/bis
Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura.
1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1- bis, disciplina
l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché
ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti
responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di
strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno,
per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e
finanziario aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti
secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel
rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui
all'articolo 15- ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo
quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria
dall'articolo 15- sexies.
3. A far data dal 31 dicembre 2002 (1) dirigenza sanitaria. In conseguenza
della maggiore disponibilità di ore di servizio sono resi indisponibili in
organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte
ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità
di regolarizzazione dei rapporti soppressi (2) (3).
(1) Per il
differimento del termine vedi l'art. 2-septies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n.
347, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi
dall'art. 1, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8, come sostituito dalla relativa
legge di conversione.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz.
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
Articolo 15/ter
Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura.
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4 sono attribuiti, a tempo
determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella
contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse
finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi
e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3,
comma 1- bis , tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio
tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai
predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti
contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto
collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da
conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il
corrispondente trattamento economico (1).
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è
effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di
candidati idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi
hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso
periodo o per periodo più breve. La commissione, nominata dal direttore
generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due
dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale,
preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto
dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal
Collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla
individuazione provvede il Consiglio dei sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure
previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla
direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e
reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei
casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto
di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza
dell'incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra
funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di
destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo
profilo (1).
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture
svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione,
di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e
di controllo.
5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso
di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del
dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa; alle
predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, primo comma,
del codice civile (2).
(1) Comma così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 15/quater
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario.
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro
o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998,
nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività
libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro
esclusivo (1).
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del
31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero
professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla
data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale
l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si
presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo (1).
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da
presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro
non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni
hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto
di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al
comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i
benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di
esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del
rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e
complesse (2).
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico
aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro
esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva (3).
(1) Comma così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2-septies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 15/quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.
1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la
totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali
attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della
competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con
impegno orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività
professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale,
al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture
aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di
direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento
svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle
strutture aziendali;
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a
pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di
fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio
sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa
convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali,
richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività
siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la
riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda
stessa, sentite le équipedei servizi interessati. Le modalità di
svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per
l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati
nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti
dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro (1). L'azienda disciplina i casi in cui
l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al
domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari
prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario
delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il
medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale
intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell'ambito
dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro (2).
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività
istituzionale e corrispondente attività libero-professionale e al fine
anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa,
l'attività libero-professionale non può comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i
compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il
corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività
libero-professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività
istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale, che
viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della
prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti
istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente
assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati
con le équipe; l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da
parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti
anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di
violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle
contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 2 non è consentito
l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del
presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la quale è
prevista, dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1- bis,
responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i
dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui
all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8- quater,
comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano strutture
complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai
dirigenti di secondo livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla
data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto
quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di
direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono
sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale
data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello
dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato
nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso
di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico con rapporto
esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non
comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso
indisponibile un posto di organico di dirigente (3).
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per
gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale
di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17
luglio 1980, n. 382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno
previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui
all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle disposizioni di
attuazione della delega stessa.
10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di
ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e
spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività
libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime
attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla
provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di
appartenenza degli interventi strutturali necessari ad
assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria
e comunque entro il
31 luglio
2007, l'utilizzazione del
proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda
sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di
possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo
più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali (4) (5)(6)
(7).
(1) Vedi, anche,
l'art. 28, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz.
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.).
(3) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49.
(4) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz.
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.) e poi così modificato dall'art. 1,
D.L. 23 aprile 2003, n. 89, come modificato dalla relativa legge di
conversione.
(5) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz.
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).
(6) Termine prorogato
dall'art. 1 della Legge 149 del 26 luglio 2005.
(7) Comma così modificato
dall'art. 22-bis
del Decreto
Legge n. 223 del 4 luglio 2006 e alla Legge di conversione n. 248 dell'8
agosto 2006.
Per
completezza di informazione alleghiamo anche i commi 3 e 4:
"3.
L'esercizio straordinario dell'attivita' libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale,
e' informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attivita' istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in
riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalita' di svolgimento
dell'attivita' libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare,
previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma
della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attivita' libero-professionale non puo' superare, sul piano quantitativo
nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente."
Articolo 15/sexies
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono
attività libero-professionale extramuraria.
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre
1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per
l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano
revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell'ambito
dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e
lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende
stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni
che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi
operative in cui le stesse devono essere effettuate (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 15/septies
Contratti a tempo determinato.
1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di
funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la
stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro
esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica
della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione
professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non
godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di
rinnovo.
2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare,
oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo
determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione
organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica,
nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per
l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili
diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano
del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di
laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano
il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti
nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti
di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di
direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i
corrispondenti oneri finanziari.
5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività
libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del
servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata
impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze
connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività
libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale,
non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di
collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato
anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti
finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende
sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con
contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto
professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma
sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a
pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della
loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri
trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti
disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a
rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo
espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro
non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La
deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto
di lavoro con altra azienda (1) (2).
(1) Comma aggiunto
dall'art. 2, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 15/octies
Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati.
1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività
ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34- bis
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con
contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di
diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale
nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 15/novies
Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la
cessazione dei rapporti convenzionali.
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti
medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di
struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno
di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. E' abrogata la legge 19 febbraio
1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i
quali hanno già ottenuto il beneficio.
2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo
svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo 6,
comma 1, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al
raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni. Il
personale già in servizio cessa dalle predette attività e direzione al
compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999
avrà compiuto sessantasei e all'età di sessantotto anni se alla predetta
data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e
le università e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le
università e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del suddetto
personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente
correlate all'attività didattica e di ricerca.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei
confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In
sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi
e modalità di attuazione.
4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attività
svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui
all'articolo 8 (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 15/decies
Obbligo di appropriatezza.
1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del
Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono
o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto
della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a
specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del
Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai
medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali
e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il
divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la
prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonché le
disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio
medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni
previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e prevedono
conseguenze in caso di infrazione.
3. Le attività delle aziende unità sanitarie locali previste dall'articolo
32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono svolte anche nei
confronti dei sanitari di cui al comma 1 (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 15/undecies
Applicabilità al personale di altri enti.
1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonché gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato
adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente
decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e
istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e
verso le strutture pubbliche (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 15/duodecies
Strutture per l'attività libero-professionale.
1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di
un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività
libero-professionale intramuraria.
2. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei
fondi di cui all'articolo 20 della richiamata legge n. 67 del 1988,
utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1.
3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti
fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la
acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro
funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
Articolo 15/terdecies
Denominazioni.
1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui
all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modificazioni, nonché le disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla
categoria professionale di appartenenza, all'attività svolta e alla
struttura di appartenenza:
a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
Articolo 15/quaterdecies
Osservatorio per l'attività libero-professionale.
1. Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre
2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 19- quater, è organizzato presso il Ministero della sanità
l'Osservatorio per l'attività libero professionale con il compito di
acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed
elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la
predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al
Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione
dell'attività libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli
istituti normativi concernenti l'attività libero professionale
intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi
destinati all'attività libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della
partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed
assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero
professionale
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
Articolo 16
Formazione.
1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la
partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche, ivi
comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attività di pronto
soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le
discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti
assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle
direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione
comporta l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a
riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina
(1).
(1) Comma così
sostituito dall'art. 17, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
Articolo 16/bis
Formazione continua.
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento
professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea,
specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in
medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente
comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità
cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori
sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla
assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.
2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica
per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private
accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la
partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di
sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura
prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano
sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo
le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16- ter(1).
2-bis.
I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni
sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1
e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di
espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica nonché di consigliere regionale (2)
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 14, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2
della Legge 43 del 1 febbrrio 2006
Articolo 16/ter
Commissione nazionale per la formazione continua.
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da
rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dal Ministro
della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato
dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 25 membri, di cui due
designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione
pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per
gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri , uno dalla Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei
medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla
Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni
dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251
del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della
prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno
dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali
interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione (1).
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione
pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini ed i Collegi
professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale,
con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle
linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La
Commissione definisce i crediti formativi che devono essere
complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo,
gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione
predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il
riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione
definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società
scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività
formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini
e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla
organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua,
concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di
specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di
rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni
predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte,
trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il
monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di
formazione continua. (2).
(1) Comma modificato
dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254, e successivamente dall'art. 3,
comma 1, d.l. 7 febbraio 2002, n. 8, conv., con modificazioni, in l. 4
aprile 2002, n. 56; il Ministro della salute provvede alla ricostituzione
della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del d.l. 8/2002 (art. 3, comma 2, d.l. 8
/2002).
(2) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 16/quater
Incentivazione della formazione continua.
1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce
requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità
di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende
ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle
strutture sanitarie private.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e
convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di
natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il
minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del
personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura,
dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento
dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e
mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 14, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 16/quinquies
Formazione manageriale.
1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo
svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria
aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei
medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico,
con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2 (1).
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano ed attivano, a livello
regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti
pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-
ter, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto
delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in
base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi
per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa
dell'area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di
cui all'articolo 16- ter, sono definiti i criteri per l'attivazione dei
corsi di cui al comma 2, con particolare riferimento all'organizzazione e
gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci,
alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli
indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia
delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle
modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale
dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, degli istituti
zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al
personale degli enti e strutture pubbliche indicate all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale
sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura
complessa di cui al presente decreto (2).
(1) Comma così
modificato dall'art. 8, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 16/sexies
Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione.
1. Il Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia
autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture
distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità
stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 16- ter, ai quali
riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e
dell'aggiornamento del personale sanitario.
2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali,
distretti e dipartimenti le attività formative di competenza regionale ed
attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento delle attività delle
strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano con
l'università al fine della formazione degli specializzandi e del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 14, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 17
Collegio di direzione.
1. In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione, di cui il
direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la
programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle
ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla
formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative
per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla
valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il
direttore generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione
del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo
sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per
l'utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di
direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario ed
amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio.
2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività
e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di
dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le
modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il
Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto (1) (2).
(1) Comma aggiunto
dall'art. 5, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 17/bis
Dipartimenti.
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione
operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie.
2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i
dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate
nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della
struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti
strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta
l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia
clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo
gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione
delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A
tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano
delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato
con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La
programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le
funzioni di monitoraggio e di verifica sonno assicurate con la
partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al
dipartimento.
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di
dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla
individuazione dei direttori di dipartimento (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 18
Norme finali e transitorie.
1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la
vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario
nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in quanto applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei vincitori;
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei
(1).
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e
salvo quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati
secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi
compreso l'art. 9, L. 20 maggio 1985, n. 207 (1).
2- bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo
livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è
inquadrato rispettivamente:
a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo
livello del ruolo sanitario;
b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente
al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento
economico in godimento.
Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità di cinque
anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di
idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità
di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità
per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il personale inquadrato nella
posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo
sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale (2).
3. A decorrere dal 1º gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale
iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo
sanitario di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e successive
modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di
esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere
utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti,
salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili
della durata di otto mesi per esigenze di carattere straordinario. In
mancanza di graduatorie valide, si applica l'articolo 9, comma 17 e
seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207, cui non si possa in nessun
caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda
sanitaria (3).
4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5
giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il
curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in
materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima,
per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da
HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati
obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e
sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo
non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della
possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli
interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno
1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale medico
ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche
dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di
convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi posti
(1).
5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie
locali e alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni (1).
6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l'impiego nel
Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del
diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal
fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del
soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni.
6- bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni
funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell'art.
18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono
revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
(2).
7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti
derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per
l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento
ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di
cui all'art. 8. A decorrere dal 1º gennaio 1995 le entrate e le spese per
l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità
europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate,
tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza
degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale (4).
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione,
al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato
nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico,
farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili (1).
9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, è trasferito al Ministero della sanità (2).
10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme
sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti
con quelle del presente decreto (2).
(1) Comma così
sostituito dall'art. 19, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(2) Comma aggiunto dall'art. 19, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, l. 28 dicembre 1995, n.
549.
(4) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz.
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
Articolo 19
Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6,
commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli
articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresì norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e
9-bis. (1) (2)
(1) Comma aggiunto
dall'art. 3, comma 1, d.l. 18 settembre 2001, n. 347, conv., con
modificazioni, in l. 16 novembre 2001, n. 405.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 20, d.lg. 7 dicembre 1993, n. 517.
Articolo 19/bis
Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi
sanitari.
1. È istituita, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la
Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi
sanitari. Con regolamento adottato su proposta del Ministro della sanità,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento della
Commissione, composta da dieci esperti di riconosciuta competenza a
livello nazionale in materia di organizzazione e programmazione dei
servizi, economia, edilizia e sicurezza nel settore della sanità.
2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano
sanitario nazionale e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, svolge i seguenti compiti:
a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i
soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per
l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui all'art. 8-
quater, comma 5;
b) valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture
pubbliche e per le strutture private;
c) esamina i risultati delle attività di monitoraggio di cui al comma 3 e
trasmette annualmente al Ministro della sanità e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano una relazione sull'attività svolta.
3. Le regioni individuano le modalità e gli strumenti per la verifica
della attuazione del modello di accreditamento, trasmettendo annualmente
alla Commissione nazionale i risultati della attività di monitoraggio
condotta sullo stato di attuazione delle procedure di accreditamento (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 16, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 19/ter
Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della
coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale.
1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi
dell'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi,
ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle
indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello
comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle
articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione
dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei
servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti
osservati.
2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, procedono ad una ricognizione delle cause di
tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di
durata non superiore al triennio.
3. Il Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una
convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministro
della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad
oggetto le misure di sostegno al programma operativo di cui al comma 2, i
cui eventuali oneri sono posti a carico della quota parte del Fondo
sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34- bis della legge
23 dicembre 1996, n. 662. La convenzione:
a) stabilisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per
l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento;
b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per
ogni stato di avanzamento e le modalità della loro verifica da parte
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione
o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli
impegni convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi
previsti nei programmi concordati;
d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione nell'attuazione
dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di intervento del
Consiglio dei ministri secondo le procedure e le garanzie di cui
all'articolo 2- octies.
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 16, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 19/quater
Organismi e commissioni.
1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si
avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale
delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 16, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 19/quinquies
Relazione sugli effetti finanziari.
1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere
sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli
effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie,
delle misure disciplinate dal presente decreto (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 16, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229.
Articolo 19/sexies
Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o
interregionale.
1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli
obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione
nazionale o interregionale, adottati con le procedure dell'intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
della sanità ne dà adeguata informativa alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; indi, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale
termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima
Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto
forma di nomina di un commissario ad acta. Quando la realizzazione degli
obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di
riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale,
l'eventuale potere sostitutivo può essere esercitato solo dopo che sia
stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3
(1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 2, d.lg. 7 giugno 2000, n. 168.
Articolo 20
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal
1º gennaio 1993.
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