Emendamento di compromesso sull'articolo 16 e i considerando 37-39

presentato da Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE

e da Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE

e da Brian Crowley, a nome del gruppo UEN

 

in sostituzione degli emendamenti 812, EMPL 109 D, 822, 110, 824, 823, 835 D, 836 D, 837 D, ENVI 62 D, 834, 832, 826, 111, 827, 828, 149 Allegato 1 A, 1152 Allegato 1 A, 150 Allegato 1 B, 151 Allegato 1 C, 825, 829, 831, 840, 830, EMPL 110, 833, 838, 839, JURI 26, 841, 842, ITRE 46, 843, JURI 27, 844, 845, 846, 849, 847, 848, 852, 851, 850, ITRE 47, 853, JURI 29, 854 D, 855 D, 856, JURI 28, 857, 112, 858, 113, 860, 859, 861, 114, 862, 863, JURI 30, ITRE 48, 167, 3, EMPL 4, 4, 171, ENVI 4, 170, 5, 169, CULT 3, 168, 172, 260, 309, 310 D, 311 D, EMPL 37 D, ENVI 19D, 312, 30, 313, 314, 315, 316, EMPL 38, 318, 317, EMPL 39, 319, 320 D, 312 D, EMPL 40 D, ENVI 20 D, 31, 324, 325, 323, 322, 326, 327, JURI 7, 328, JURI 8, ITRE 16, 329 D, 330 D, 331 D, EMPL 41 D, ENVI 21 D, 32, 343, 335, 332, 333.


  

Capo III - Libera circolazione dei servizi

Capo III - Libera circolazione dei servizi

Sezione 1 - Principio del paese d'origine e deroghe

Sezione 1 - Cooperazione amministrativa

 

 

[lo spostamento del Capo V in questa sezione e la votazione sugli emendamenti di compromesso sugli articoli 34-37 presentati dalla relatrice non influiscono sul contenuto di tali articoli]

 

 

Sezione 2 - Libera prestazione di servizi e deroghe

Articolo 16 - Principio del paese d'origine

 

Articolo 16 - Libera prestazione di servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all’ambito regolamentato.

1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di servizi di fornire un servizio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni dello Stato membro di stabilimento relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano lo stabilimento e le attività del prestatore di servizi, il suo comportamento, la qualità o il contenuto del servizio, le norme e le certificazioni.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

 

2. Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicano la facoltà dello Stato membro in cui si sposta il prestatore di servizi di applicare requisiti specifici in relazione all'esercizio di un'attività di servizio, il cui rispetto è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall’ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall’ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, fatta eccezione per i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;

c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 20, all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all’articolo 25, paragrafo 1.

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 20, all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all’articolo 25, paragrafo 1.

 

4. Lo Stato membro di destinazione ha facoltà di adottare misure di controllo, in conformità della [sezione 1], riguardanti l'esecuzione del servizio nei casi di cui agli articoli 17-19.

Considerando 37

Considerando 37

(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi.

 

(37) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno chiarire in quale misura i prestatori di servizi sono soggetti alla legislazione dello Stato membro di stabilimento e in quale misura è applicabile la legislazione dello Stato membro in cui il servizio è prestato. È necessario sottolineare che ciò lascia impregiudicata la facoltà dello Stato membro in cui è prestato il servizio di applicare requisiti specifici in relazione all'esercizio di un'attività di servizio, il cui rispetto è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato.

Considerando 38

Considerando 38

(38) È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale  o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

 

soppresso

Considerando 39

Considerando 39

(39) A complemento del principio dell'applicazione della legge e del controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro.

soppresso