Emendamento di compromesso sull'articolo 16 e i considerando 37-39
presentato da Anneli Jäätteenmäki, a nome
del gruppo ALDE
e da Malcolm Harbour, a nome del gruppo
PPE-DE
e da Brian Crowley, a nome del gruppo UEN
in sostituzione degli emendamenti 812, EMPL
109 D, 822, 110, 824, 823, 835 D, 836 D, 837 D, ENVI 62 D, 834, 832, 826,
111, 827, 828, 149 Allegato 1 A, 1152 Allegato 1 A, 150 Allegato 1 B, 151
Allegato 1 C, 825, 829, 831, 840, 830, EMPL 110, 833, 838, 839, JURI 26,
841, 842, ITRE 46, 843, JURI 27, 844, 845, 846, 849, 847, 848, 852, 851,
850, ITRE 47, 853, JURI 29, 854 D, 855 D, 856, JURI 28, 857, 112, 858,
113, 860, 859, 861, 114, 862, 863, JURI 30, ITRE 48, 167, 3, EMPL 4, 4,
171, ENVI 4, 170, 5, 169, CULT 3, 168, 172, 260, 309, 310 D, 311 D, EMPL
37 D, ENVI 19D, 312, 30, 313, 314, 315, 316, EMPL 38, 318, 317, EMPL 39,
319, 320 D, 312 D, EMPL 40 D, ENVI 20 D, 31, 324, 325, 323, 322, 326, 327,
JURI 7, 328, JURI 8, ITRE 16, 329 D, 330 D, 331 D, EMPL 41 D, ENVI 21 D,
32, 343, 335, 332, 333.
Capo III - Libera
circolazione dei servizi |
Capo III - Libera
circolazione dei servizi |
Sezione 1 -
Principio del paese d'origine e deroghe |
Sezione 1 -
Cooperazione amministrativa
|
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[lo spostamento del Capo V in
questa sezione e la votazione sugli emendamenti di compromesso sugli
articoli 34-37 presentati dalla relatrice non influiscono sul
contenuto di tali articoli]
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Sezione 2 -
Libera prestazione di servizi e deroghe |
Articolo 16 -
Principio del paese d'origine
|
Articolo 16 -
Libera prestazione di servizi |
1. Gli Stati
membri provvedono affinché i prestatori di servizi
siano soggetti esclusivamente alle disposizioni
nazionali dello Stato membro d'origine applicabili
all’ambito regolamentato. |
1. Gli Stati membri
rispettano il diritto dei prestatori di servizi di
fornire un servizio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro
di stabilimento. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori di
servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni dello
Stato membro di stabilimento relative all'accesso ad
un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle
che disciplinano lo stabilimento e le attività
del prestatore di servizi, il suo
comportamento, la qualità o il contenuto del servizio, le
norme e le certificazioni. |
Il primo comma riguarda le
disposizioni nazionali
relative all’accesso ad
un’attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle
che disciplinano il comportamento del prestatore, la
qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i
contratti e la responsabilità del prestatore. |
|
2. Lo Stato
membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività
del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il
prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro. |
2. Le disposizioni di cui
al paragrafo 1 non pregiudicano la facoltà dello Stato
membro in cui si sposta il prestatore di servizi di applicare
requisiti specifici in relazione all'esercizio
di un'attività di servizio, il cui rispetto è indispensabile per
garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica o
per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di
evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato. |
3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che
dipendono dall’ambito regolamentato, la libera circolazione dei
servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro,
in particolare imponendo i requisiti seguenti: |
3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che
dipendono dall’ambito regolamentato, la libera circolazione dei
servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro,
in particolare imponendo i requisiti seguenti: |
a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro
territorio; |
a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro
territorio; |
b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una
notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro
autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine
professionale sul loro territorio; |
b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una
notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro
autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine
professionale sul loro territorio, fatta eccezione per i casi
previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto
comunitario; |
c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un
recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una
persona autorizzata; |
c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un
recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una
persona autorizzata; |
d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio
di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio,
necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione; |
d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio
di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio,
necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione; |
e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi
all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro
territorio; |
e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi
all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro
territorio; |
f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il
prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione
di servizi a titolo indipendente; |
f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il
prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione
di servizi a titolo indipendente; |
g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento
di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi
rilasciato dalle autorità nazionali competenti; |
g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento
di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi
rilasciato dalle autorità nazionali competenti; |
h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte
integrante della prestazione del servizio; |
h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte
integrante della prestazione del servizio; |
h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte
integrante della prestazione del servizio; |
h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte
integrante della prestazione del servizio; |
i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui
all’articolo 20, all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma e
all’articolo 25, paragrafo 1. |
i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui
all’articolo 20, all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma e
all’articolo 25, paragrafo 1. |
|
4. Lo Stato membro di
destinazione ha facoltà di adottare misure di controllo, in
conformità della [sezione 1], riguardanti l'esecuzione del servizio
nei casi di cui agli articoli 17-19. |
Considerando 37 |
Considerando 37 |
(37) Al fine di garantire la
realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di
garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di
beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza
l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio
secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di
principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito.
Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in
particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le
opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera
circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio,
associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca,
consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di
servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto
principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al
destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato
sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme
sulla trasparenza delle attività di servizi.
|
(37) Al fine di
garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei
servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità
di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità
senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno chiarire in
quale misura i prestatori di servizi sono soggetti alla legislazione
dello Stato membro di stabilimento e in quale misura è applicabile
la legislazione dello Stato membro in cui il servizio è prestato. È
necessario sottolineare che ciò lascia impregiudicata la facoltà
dello Stato membro in cui è prestato il servizio di applicare
requisiti specifici in
relazione all'esercizio
di un'attività di servizio, il cui rispetto è indispensabile per
garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica o
per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di
evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato. |
Considerando 38 |
Considerando 38 |
(38) È
altresì necessario garantire che il controllo delle attività di
prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle
autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è
stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con
maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del
controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del
proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa
responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella
sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal
luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente
al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri
nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La
determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla
presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del
Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale o da altre norme comunitarie quali la
direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi.
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soppresso |
Considerando 39 |
Considerando 39 |
(39) A
complemento del principio dell'applicazione della legge e del
controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio
secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi
provenienti da un altro Stato membro. |
soppresso |
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