SCHEDE SINTETICHE
SULLA
LEGGE DELEGA IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
LEGGE
DELEGA AL GOVERNO
N MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
(previsti una decina di D.Lgs. per
l’attuazione)
Le
deleghe al Governo non pongono, come dovrebbe essere, limiti ben precisi
all’attività di attuazione conferita all’esecutivo.
Pertanto
la riforma potrà assumere aspetti ancor più negativi di quanto ora sia
ipotizzabile.
ART.
1
Revisione
della Disciplina dei servizi pubblici e privati all’impiego
nonché in materia di intermediazione ed interposizione privata nella
somministrazione di lavoro.
-
Abrogazione della Legge 264 del 1949 la quale stabilisce che il
collocamento è funzione pubblica esercitata in regime di monopolio statale;
-
abrogazione della Legge 1369 del 1960 la quale vieta l’interposizione e
l’intermediazione di manodopera (caporalato) e regolamenta l’impiego di
manodopera negli appalti di opere e servizi proibendo il mero appalto di
manodopera e, garantisce ai lavoratori dell’attività appaltata, che operino
all’interno dell’azienda appaltante, lo stesso trattamento economico e
normativo;
-
abrogazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese
di fornitura di lavoro temporaneo, di cui all’art. 2 della Legge 196 del 1997,
consentendo in tal modo alle stesse di fornire alle imprese utilizzatrici anche
lavoro a tempo indeterminato. In tal modo il datore di lavoro, pubblico o
privato, non sarà più diretto responsabile dei lavoratori utilizzati poiché
dipendenti da altra impresa – quella fornitrice.
-
Ingresso sul mercato dell’intermediazione di manodopera di una congerie
di nuovi soggetti (ora soltanto il collocamento pubblico e le agenzie per il
lavoro interinale) pubblici e privati come gli enti locali, le università, gli
istituti scolastici di secondo grado, i consulenti del lavoro e gli enti
bilaterali costituiti dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
-
Revisione del regime sul trasferimento di ramo di azienda modificando
l’art. 2112 del Codice Civile. Attualmente il trasferimento di ramo di azienda
è possibile soltanto se l’autonomia dello stesso è preesistente alla
cessione. La delega prevede, invece, che l’autonomia del ramo sia tale ad
momento del trasferimento (viene così concessa la possibilità di costituire ad
hoc un ramo di azienda per trasferire gruppi di lavoratori scomodi in numero
magari inferiore a 16 per poter poi applicare il nuovo art. 18 per il
licenziamento di qualcuno di essi).
ART.
2
Riordino
dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio
-
La delega rinforza i pessimi contenuti della “riforma Moratti” in
materia d’istruzione conferendo al Governo, il potere d’intervenire
sull’apprendistato trasformandolo da strumento contrattuale per
l’apprendimento di un mestiere a sistema tendente a spostare il baricentro
dell’istruzione dall’asse forte che configura la formazione del cittadino
come proiettata a porsi criticamente sia sul piano civico che tecnico-produttivo
rispetto a ciò che accade “intorno”, alla prospettiva di renderlo mero
soggetto acriticamente funzionale a rispondere alle “richieste della
produzione”. Anche in questo caso sono tirati in ballo oltre alle strutture
pubbliche, gli Enti bilaterali che dovrebbero assumere competenza
nell’autorizzare scuola ed impresa alla realizzazione di questo nuovo modello
di “apprendistato”.
-
La delega, inoltre, dovrebbe consentire al Governo di differenziare
“territorialmente” le forme di inserimento lavorativo non costituenti
rapporto di lavoro (Stage – Tirocinio, etc) come se le professionalità da
acquisire in attività produttive uguali, ancorché ubicate in territori
diversi, possano essere differenziate in base alla collocazione geografica.
-
Nulla si dice, nemmeno come indicazione generica, quando si accenna ai
contratti di formazione-lavoro (La Cgil ne prevede il superamento).
-
Grave è il passaggio esplicito che indica negli Enti bilaterali il luogo
dove contrattare le modalità di attuazione dell’attività formativa in
azienda.
ART. 3
Part-time
-
La delega consente al Governo di modificare la precedente normativa per
“favorire” l’occupazione delle donne, dei giovani e degli ultra 55 anni
(sic!). La questione è se, visto il nuovo part-time, agli stessi si stia per
riservare il peggior trattamento occupazionale previsto nel nuovo mercato del
lavoro.
-
Si prevede, ove i contratti collettivi non disciplinassero la materia,
che sulla base del mero consenso del lavoratore (chi potrà dire di no?) si
possa ricorrere al lavoro supplementare, nel part-time orizzontale, per
rispondere alle esigenze dell’impresa. Sembra ovvio che i datori di lavoro
difficilmente vorranno raggiungere accordi contrattuali collettivi che possano
limitare il loro libero arbitrio nelle richieste di lavoro supplementare. Cade
in questo modo l’equilibrio fra esigenze della produzione ed esigenze del
lavoratore a gestire il proprio tempo di non lavoro.
-
Simile è la previsione sull’agevolazione del ricorso alle forme
flessibili ed elastiche nel part-time verticale e misto.
-
Estensione delle forme flessibili ed elastiche al part-time nei
rapporti di lavoro a tempo determinato (Elevazione esponenziale della precarietà
e dell’incertezza).
-
Computo del numero dei lavoratori dell’impresa calcolando, ai fini
dell’applicazione di norme legislative e contrattuali (art. 18 – L.300/70,
agibilità sindacali, etc) non gli uomini e le donne concretamente dipendenti ma
la somma dei loro orari di lavoro (es: 2 lavoratori a 20 ore conteggiati per una
unità).
-
La delega non dovrebbe trovare applicazione per i pubblici
dipendenti (Sarà da vedere poiché i Decreti attuativi incideranno,
verosimilmente, sulla normativa attualmente in vigore).
Appare quindi improbabile che per il Pubblico impiego le cose possano restare
come prima.
ART.
4
Lavoro a chiamata, temporaneo, co.co.co., occasionale accessorio, a prestazioni
ripartite, gratuito
-
Nella delega per il lavoro a chiamata si prevede, al solito, che in
assenza di contratti collettivi (nazionali ma anche e soltanto territoriali) un
Decreto del Ministro del Lavoro possa individuare le prestazioni (causali)
riconducibili a queste tipologie.
La
disponibilità del lavoratore in attesa di chiamata sarebbe indennizzata con una
“congrua” somma di danaro.
Il
lavoratore avrebbe il diritto a rifiutare la chiamata, ma perderebbe il diritto
all’indennità (es: rispondo per 21 volte su 22 alla chiamata nell’arco di
un mese; la 22° mi rifiuto. Perdo l’indennità?)
-
Il Governo ottiene la delega anche in materia di collaborazioni
coordinate e continuative che, permanendo l’assenza di un CCNL, non appare
facciano un passo in avanti rispetto al già negativo quadro attuale (La Cgil
esprime la proposta che ha la sua identità nel concetto di lavoro
economicamente dipendente ancorché autonomamente gestito in funzione delle
esigenze dell’impresa). Questi lavoratori permarrebbero nel limbo dei diritti
e delle tutele individuali e collettive che dovrebbero appartenere a tutti
coloro che operano in posizione dipendente nel ciclo produttivo.
-
Trenta giorni nell’anno solare e compenso inferiore a 5.000 euro
definirebbero la collaborazione occasionale.
-
Meccanismo certificatorio (vedi art. 5) per definire il contenuto della
collaborazione.
-
Introduzione dei c.d.
“buoni lavoro” (cedole da acquistare in punti vendita – tabaccai, lotto,
etc) per regolarizzare le posizioni contributive per prestazioni di lavoro
occasionali ed accessorie (a che
cosa?) rese a favore di famiglie ed
enti senza fini di lucro. La delega prevede che vi sia un particolare
riferimento alle necessità di assistenza sociale (quindi, per converso, anche
per attività diverse?).
-
Introduzione del lavoro a prestazioni ripartite nel quale due o più
lavoratori assumono la responsabilità solidale ad eseguire una unica
prestazione (anche in questo caso varrà, in relazione ai diritti ed alle
tutele, ciò che si prevede per il part-time?).
-
Esclusione da ogni obbligo connesso alla prestazione di lavoro per le
attività svolte episodicamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto o adempimento di
obbligazione morale (sic!) quando alle stesse non corrisponda alcun compenso
(sembrerebbe di percepire un aiuto alla sommersione legalizzata di quei lavori,
specialmente in agricoltura, già di difficile emersione).
ART.
5
Certificazione dei rapporti di lavoro
-
Il Governo eserciterà la delega per introdurre nell’ordinamento del
lavoro la certificazione del rapporto di lavoro instaurato con il contratto
stipulato fra lavoratore e datore di lavoro. L’obiettivo dichiarato è quello
di ridurre il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro.
-
I soggetti abilitati alla certificazione sono individuati negli enti
bilaterali, nelle strutture pubbliche aventi competenza (?), nelle Università
(?).
-
La delega, prevede la negazione del diritto a ricorrere in giudizio (sarà
da verificare se questa specifica negazione del diritto di ogni cittadino a
rivolgersi sul piano generale, agli organi giudiziari, sia compatibile con
l’ordinamento costituzionale) se non in caso di erronea certificazione o
difformità fra la stessa e la concretezza del rapporto di lavoro.
-
Previsione che il tentativo obbligatorio di conciliazione
(art. 410 c.c.), nelle controversie attinenti la certificazione, sia svolto
presso lo stesso organo preposto alla certificazione. Risulta grave che gli
effetti della decisione conciliativa debbano decorrere dal momento in cui la
stessa è stata assunta (ciò è contrario al principio generale in base al
quale tali decisioni dovrebbero valere dal momento dal quale la situazione si è
verificata).
ART.
6
Esclusione del personale delle PP.AA.
Questo
articolo recita che le disposizioni dall’art. 1 all’art. 5 non si applichino
ai pubblici dipendenti a meno che non siano espressamente richiamate.
Bisogna
porsi, quindi, la domanda se l’inapplicabilità sia assoluta o se, invece, sia
possibile che Decreti legislativi di attuazione possono prevedere
l’applicabilità della nuova normativa anche al pubblico impiego.
ART.
7
Procedura attuativa della delega (Omissis)
ART.
8
Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro
-
Il Governo ottiene la delega a riordinare la disciplina sulle ispezioni
in materia di previdenza sociale e di lavoro.
La
delega conferisce all’esecutivo la facoltà di centralizzare di fatto sul
Ministero del Lavoro (si razionalizza centralizzando?) i compiti ispettivi sulla
materia riducendo, una ipotesi non ultima, gli altri soggetti istituzionali
(vedi INPS, INAIL ed ASL) a mere articolazioni, ancorché specializzate, per
l’esercizio di una funzione, di fatto, esclusivamente ministeriale.
ART.
9
Modifiche alla legge 142/2001 sul socio lavoratore
-
La delega prevede la totale rimessa in discussione di ciò che si era
realizzato con la Legge 142/2001. Tornerà infatti ad essere prevalente il
rapporto associativo rispetto al rapporto di lavoro instaurato dal socio
lavoratore con la cooperativa.
-
Si abrogano di fatto i diritti sindacali di cui al titolo III della L.
300/70 (costituzione delle rappresentanze, diritto d’assemblea, permessi, etc).
-
Si stabilisce che il regolamento della cooperativa possa contenere
disposizioni in deroga peggiorativa rispetto alle condizioni di lavoro stabilite
nei CCNL.
-
Infine si prevede, in questo quadro di deregulation, che si possano
definire accordi territoriali per “rendere compatibile” il CCNL di
riferimento alla attività svolta dalla cooperativa.
ART.
10
Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo (Omissis)