Legge 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001)

Nota su parti relative al mercato del lavoro

 

 

Art. 7. (Incentivi per l’incremento dell’occupazione)

Note e osservazioni:

Istituzione di un credito d’imposta per le assunzioni a tempo indeterminato nel periodo ottobre 2000 – dicembre 2003. Il credito d’imposta è concesso nella misura di 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese in incremento rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato mediamente occupati nel periodo 1 ottobre 99 – 30 settembre 2000.

Il credito d’imposta spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap

c) siano osservati i Ccnl per tutti i lavoratori

d) siano rispettate le norme sulla sicurezza del lavoro.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni.

Per i territori individuati dall’art. 4 della L. 448/98 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento Ce n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 99 e nelle regioni Abruzzo e Molise, spetta un’ulteriore credito d’imposta pari a L. 400.000.

Viene estesa (comma 5) l’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, ai datori di lavoro che assumono disabili con meno di venticinque anni e siano disoccupati da oltre 24 mesi. Il comma 8 prevede che le agevolazioni previste da quest’articolo, sono cumulabili con altre previste a favore dei disabili (per esempio quelle dall’art. 13 legge 68/99). Il comma 11 estende anche alle cooperative le agevolazione del credito d’imposta (equiparando i soci della cooperativa a lavoratori dipendenti).

N.B.: il credito di imposta riguarda solo il settore privato.

Art. 51. (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)

"1 All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997";

b) al comma 18, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:"Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito dell'abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all'espletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale, per le finalita' e nei limiti di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con moffificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, gia' stabilita per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianita'. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalita' di bilancio relative alle spese per liti.

6. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, gia' disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.

7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sara' autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

8. Ferma restando la validita' ordinaria delle graduatorie, i termini di validita' delle graduatorie gia' prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purche' i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 10 gennaio 1998. Per le Forze armate la validita' delle graduatorie e' disciplinata dalla normativa di settore.

9. Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "organica dell'ente" sono inserite le seguenti: "arrotondando il prodotto all'unita' superiore".

10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.

12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

13. All'ultimo periodo del comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall'articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: "fondamentale" e' sostituita dalla seguente: "complessivo."

(riportiamo il nuovo testo, in grassetto la modifica, del comma 18 dell’art.39 della Legge n. 449/97; risulta del tutto evidente l’incongruità del richiamo a tipologie di assunzione meno onerose, del tutto assenti nelle assunzioni ordinarie della P.A. e di cui, purtroppo inutilmente, avevamo chiesto l’abrogazione)

 

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. [Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate.] Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Note e osservazioni:

Della nuova (inattuabile) formulazione data al comma 18 dell’art. 39 della legge 449/97 abbiamo già detto nella nota al testo; richiamiamo l’attenzione alla proroga delle graduatorie dei concorsi, indetti dopo il 10 gennaio 1998, al 30 giugno 2001 (comma 8); inoltre di particolare interesse è la possibile previsione (comma 11) della riserva del 50% dei posti messi a concorso negli enti locali per il personale assunto a tempo determinato, ex art.7 L. 554/88 e utilizzato alla data del 30 novembre 2000, purchè banditi entro il 30 giugno 2001. Resta confermato anche per gli enti locali, il vincolo di riduzione del personale, come previsto dall’art. 39 (e successive modificazioni) della legge 449/97, cioè il Patto di Stabilità interno.

 

Art. 78. (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)

Note e osservazioni:

a) Lavori socialmente utili

Comma 1 La norma riguarda esclusivamente la riapertura dei termini per quei LSU che al 31 dicembre 1999 avevano i requisiti per l'anticipo del pensionamento e che non hanno fatto domanda nei termini utili.

Comma 2 Prevede la possibilità per il Ministero del lavoro di stipulare le convenzioni con le Regioni per tutto il 2001, anziché fino al 30 aprile come previsto dal d.lgs. 81 del 28 febbraio 2000; di conseguenza ne prevede la copertura finanziaria a carico del fondo per l'occupazione.

Si prevede che il rinnovo relativo al semestre che intercorre fra il 1 novembre 2000 e il 30 aprile 2001, possa essere prolungato fino a giugno 2001.

Le convenzioni potranno essere rinnovate anche per gli anni 2002 e 2003 a condizioni che nelle stesse si prevedano dei programmi di stabilizzazione occupazionale per i LSU del bacino regionale. La quota di stabilizzazione prevista per il primo anno non deve essere inferiore al 30% dei LSU interessati.

In aggiunta alle risorse previste da trasferire alle Regioni in ragione alla spesa consolidata, si precisa che alle regioni resteranno comunque le risorse previste anche se diminuiranno i LSU a loro carico a seguito di stabilizzazioni occupazionali o fuoriuscite per altre causali. In aggiunta alle predette risorse si prevede che l'onere relativo al 100% degli assegni per prestazioni di lavoro socialmente utile ed eventuali di assegni familiari, per quei LSU che alla data del 31 dicembre 2000 abbiano compiuto 50 anni di età, sia a totale carico del fondo per l'occupazione per il periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

Comma 3 Prevede la copertura finanziaria a carico del fondo per gli anni successivi al 2001 in caso di rinnovo delle convenzioni.

Comma 5 Prevede che anche i LSU utilizzati per chiamata diretta di cui all'art. 7 della Legge 468, in quanto percettori di mobilità o CIG terminata entro il 31 dicembre 1999, possano usufruire del prepensionamento, alle stesse condizioni degli altri LSU, e con gli stessi requisiti di età, di contribuzione e di permanenza di 12 mesi nei LSU alla data del 31 dicembre 1999.

Comma 6 Prevede l'abolizione del limite massimo del 30% per le assunzioni di LSU nelle regioni e negli enti locali, per le qualifiche fino al 4° livello (art. 16 Legge 56/97) limitatamente al 2001; prevede inoltre (sempre per queste qualifiche) l'estensione dell'incentivo dei 18 milioni agli enti locali e agli enti pubblici economici dotati di autonomia finanziaria, qualora assumano LSU.

Comma 31 Prevede la stabilizzazione dei LSU impegnati come ATA nelle scuole, attraverso la terziarizzazione delle attività medesime; prevede inoltre gli stanziamenti finanziari a copertura dei relativi affidamenti in appalto.

Comma 32 Prevede la stabilizzazione occupazionale dei 1650 LSU impegnati nel progetto interregionale, "Catasto Urbano", promosso dal Ministero delle finanze, attraverso l'assunzione a tempo determinato della durata di 12 mesi anche parziale ed anche rinnovabili; questo in attesa della definizione delle modalità di stabilizzazione definitiva dei suddetti lavoratori.

 

b) Ammortizzatori sociali

l’articolo contiene:

- la conversione delle norme di cui al decreto 346/2000 e più in particolare l’aumento dal 30 al 40% della percentuale di commisurazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria (comma 19). A questo riguardo la CGIL aveva espresso al Ministero del Lavoro la contrarietà all’esclusione dell’indennità a requisiti ridotti. Nell’incontro avuto sul tema era stata data assicurazione che in sede di discussione parlamentare il Governo avrebbe proposto, avendo acquisito un assenso in proposito dal Ministero del Tesoro, l’estensione della norma come richiesto. All’atto della presentazione in aula l’impegno è stato disatteso, per non meglio precisate esigenze di finanziamento per altri capitoli di spesa. A parziale compensazione è stata inserita una norma (comma 25) che autorizza il Ministro del Lavoro a provvedere con decreto all’estensione dell’aumento dell’indennità anche ai requisiti ridotti, ma solo dopo avere quantificato le disponibilità finanziarie derivanti dalla riduzione della platea dei destinatari delle agevolazioni per i Contratti di Formazione Lavoro a seguito dell’applicazione di quanto richiesto dalla Unione Europea con la procedura di infrazione. Ciò significa che il Ministero del Lavoro dovrà provvedere a chiudere con la massima urgenza la questione con Bruxelles in modo da avere la copertura finanziaria e quindi il "via libera" del Tesoro per l’emanazione del decreto. In merito a questa procedura le confederazioni hanno provveduto a sollecitare un incontro urgente;

- la proroga dei trattamenti di CIG e mobilità attraverso la formula della salvaguardia degli effetti del decreto 346/2000 (commi 15 e 33); su questo punto sarà necessario garantire sia la copertura da parte dell’INPS che dalle carenze di fondi registrate nel 1999 e 2000;

- norme di prima attuazione dei benefici di riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per attività usuranti (commi 8-13);

- altre norme previdenziali specifiche a favore dei lavoratori licenziati da imprese edili e affini e impegnati in lavori di sottosuolo (commi 22 e 23) e agli agenti temporanei presso gli organismi UE (comma 27) nonché di alleggerimento dei divieti di cumulo (commi 20-21)

 

Art. 80. (Disposizioni in materia di politiche sociali)

Note e osservazioni:

(comma 2) Congedi per lavoratori e lavoratrici con figli portatori di handicap.

Aggiunto un comma 4-bis) all’art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53.

Concessione di un’indennità pari all’ultimo stipendio e relativa contribuzione figurativa; l’indennità è concessa fino ad un massimo di 70 milioni l’anno; l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata dai contributi (al pari dell’indennità di maternità) .

Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori alternativamente e non può superare la durata complessiva di 2 anni.

(comma 3) A decorrere dall’anno 2002, riconoscimento del beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, utile solo ai fini del diritto alla pensione e all’anzianità contributiva, ai lavoratori sordomuti, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime 4 categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Il beneficio è riconosciuto a richiesta del lavoratore e fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.

 

Art. 116. (Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare)

Sintesi:

Riguarda i nuovi contratti di riallineamento retributivo fino a ottobre 2001, nelle imprese del Mezzogiorno con previsione di sgravi contributivi che vanno dal 100% per il primo anno, del 80% per il secondo anno, del 60% per il terzo anno, del 40% per il quarto anno e del 20% per il quinto anno. Le percentuali si riducono alla metà per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali ma interessati dal riallineamento retributivo.

Le imprese che hanno già sottoscritto negli anni passati, contratti di riallineamento, possono beneficiare di uno sgravio contributivo sotto forma di conguaglio.

Per l’applicazione gli enti previdenziali dirameranno circolari con le istruzioni.

Vengono completamente rideterminate le sanzioni per mancato o ritardato pagamento delle somme dovute alle gestioni previdenziali e assistenziali.

I tetti massimi vengono fissati nel 40% dei contributi nel caso di omesso o tardivo pagamento rilevabile dalle denunce obbligatorie e nel 60% nel caso di evasione contributiva.

L’intervento di riduzione avverrà con decreto del Ministero del Lavoro.

Avevamo chiesto, nella fase della discussione parlamentare, l’abrogazione dell’assurdo comma (11) che esonerava dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e degli interessi le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali in caso di tardato o omesso versamento dei contributi e consimili. Come avrete letto invece, il comma (riformulato) è rimasto e ciò contribuirà a diffondere l’idea dell’esistenza e/o della possibilità del lavoro irregolare anche nei ministeri e negli enti locali anche se bisogna registrare che la riformulazione ha stabilito che il dirigente responsabile di una così grave mancanza ne risponda disciplinarmente ed economicamente.

 

Note e osservazioni (CGIL):

E’ stata finalmente conclusa, dopo il lungo contenzioso con l’UE, la vicenda degli sgravi contributivi alle aziende che emergono. L’ostacolo insito nell’impossibilità di considerare per due volte la stessa impresa come nuova è stato aggirato, come era stato da tempo anticipato, concedendo (commi 1-2) uno sgravio all’inizio del periodo di emersione per un periodo più lungo di quello dell’allineamento contrattuale (cinque anni anziché tre). In questo modo, oltre a concedere un incentivo che si somma a quello insito nell’abbattimento dei minimali retributivi di riferimento, lo si prolunga oltre il triennio venendo incontro alle esigenze delle imprese di ammortizzare il momento della totale emersione. Il medesimo beneficio inoltre è stato concesso anche alle imprese già emerse così da non produrre l’effetto di premiare i ritardatari e punire i primi arrivati; per le aziende già emerse il beneficio potrà essere corrisposto anche a sconto sulle regolarizzazioni per i periodi precedenti (comma 4). Per le regolarizzazioni di casi non totalmente sommersi (sottoretribuzioni o periodi non denunciati) il contributo è applicato al 50% (comma 3). Con questo restano alcuni problemi, da affrontare in sede di applicazione: poiché la durata dello sgravio (massimo 5 anni) è legata alla durata del contratto di allineamento, di qui in avanti occorrerà distinguere l’aspetto salariale, che dovrà rimanere all’interno dei tre anni, pur congegnando il percorso di allineamento su cinque. Viceversa, in caso di proroga per un secondo triennio occorre tener conto che vale il meccanismo inverso (la proroga può valere fino al limite massimo dei sei anni per l’allineamento salariale ma solo parzialmente per lo sgravio che non può andare oltre i cinque anni).

 

Art. 117. (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

Note e osservazioni:

a) lavoro temporaneo

Sono state introdotte (commi 1-2) alcune modifiche alla legge 196/97, per ottemperare a quanto richiesto dalla Unione Europea in materia di libera concorrenza, per consentire l’avvio in missione di lavoratori domestici e per il finanziamento del Fondo per la formazione; oltre a questo è stata introdotta una norma (comma 1, lettera c), senza neppure darne informazione alle parti sociali, che prevede la modifica della sanzione in caso di mancanza di contratto in forma scritta tra agenzia fornitrice e lavoratore: la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato anziché a tempo indeterminato. La norma è senza senso, se significa che, ferma restando la sanzione in caso di assenza di contratto scritto tra fornitrice e utilizzatrice, nel tempo di durata della missione il lavoratore è a carico della agenzia fornitrice anziché della utilizzatrice (per fare che? o la missione viene regalata dalla fornitrice alla utlizzatrice?); ovvero comporta surrettiziamente la cancellazione totale della sanzione a carico dell’agenzia in quanto va già da sé che il lavoratore sia alle dipendenze della agenzia per il periodo della missione. Le Confederazioni, unitariamente, hanno richiesto al Ministro del Lavoro che la riunione che dovranno avere sulla Finanziaria affronti anche la questione dei modi per porre riparo a questa manomissione ingiustificabile e insensata.

 

b) attività di mediazione

(si riporta il testo dell’art. 10 del D.Lgs. 469/97 così come modificato dal c. 3 art. 117 L. 388/00; in grassetto le novità, in parentesi quadra le abrogazioni)

"10. Attività di mediazione.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge 15 marzo 1997 n.59, il presente articolo definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative nonchè le modalità di accreditamento dell’attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l’attività, anche estesa all’inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell’azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all’impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell’autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.

1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.
1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento della nuova attività.

2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni.

3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ovvero l’attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4.

[4. L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e può essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta.]

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di mediazione nonché l’accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle società nei rispettivi elenchi.

5. Le domande di autorizzazione ovvero di accreditamento e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro [trenta] quindici giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i [trenta] quindici giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo ovvero dell’accreditamento.

6. Ai fini dell'autorizzazione ovvero dell’accreditamento i soggetti interessati si impegnano a:

a) con riferimento alle società di mediazione,fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;

b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività;

c) con riferimento alle società di mediazione,fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

7. I soggetti di cui al comma 2 devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale,  ovvero da titoli di studio adeguati;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970 n.300, alla Legge 9 dicembre 1977 n.903, e alla Legge 10 aprile 1991 n.125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attività di [mediazione] cui ai commi da 1 a 1-ter è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.

9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei princìpi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di [mediazione] cui ai commi da 1 a 1-ter deve essere esercitata a titolo gratuito.

11. Il soggetto che svolge l'attività di [mediazione] cui ai commi da 1 a 1-ter indica gli estremi dell'autorizzazione ovvero dell’accreditamento nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.

12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:

a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività;

b) di revoca dell'autorizzazione ovvero dell’accreditamento, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;

c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;

d) con riferimento alle società di mediazione,di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.

13. Nei confronti dei soggetti autorizzati [alla mediazione di manodopera] ovvero accreditati ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella Legge 29 aprile 1949 n.264, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12."

 

 

Inoltre, per completezza, si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 117 L. 388/00

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all’articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri per l’accreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di ricerca e selezione nonchè di sopporto alla ricollocazione professionale possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell’articolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.

5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l’impiego assicurando l’esercizio delle funzioni esplicitate nell’Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunità montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stanziata, nell’esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l’occupazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Note e osservazioni:

Le consistenti modifiche apportate all’articolo 10 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, che, ampliando il campo di intervento dei soggetti privati, interagiscono fortemente con i servizi per l’impiego pubblici, saranno oggetto di una attenta valutazione nella prossima riunione del Dipartimento politiche attive del lavoro nazionale.

Art. 118. (Interventi in materia di formazione professionale nonchè disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)

 

Note e osservazioni:

Per dare attuazione all’art. 17 della legge 196/97, "rimovendo" gli ostacoli frapposti dalla Corte dei Conti, è prevista la possibilità di istituire, previo accordi interconfederali, Fondi Paritetici Nazionali Interprofessionali per la formazione continua, di natura privata, sono state fatte salve le norme contenute nel decreto 346 quanto al relativo finanziamento.

Poiché il finanziamento dei fondi è sostitutivo di quello previsto dalla legge 845/78, la norma è relativa ai settori privati.

 

Art. 119. (Potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Note e osservazioni:

La richiesta, fortemente fatta dalla nostra categoria, di assunzione di 1000 nuovi ispettori, ha trovato, in questo articolo della legge finanziaria, finalmente risposta, prevedendone l’assunzione di 600 nel 2001 e 400 nel 2002.