Coordinamento Ispezione del Lavoro -
Div.VII Direzione Generale del Personale
CIRCOLARE
N. 8/2001 prot. n. VII/3/I/55 Direzione Generale degli Affari Generali OGGETTO: Sicurezza sociale nelle pubbliche forniture e negli
appalti pubblici e privati di servizi |
Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
Direzioni Regionali del Lavoro Direzioni Provinciali del Lavoro e, p.c. Alla Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro Alla Direzione Generale per l'Impiego Alla Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale Al Servizio Ispettivo Al Servizio Controllo Interno LORO SEDI All'INPS All'INAIL Alla Regione Siciliana Alla Provincia Autonoma Alla Provincia Autonoma |
1.PREMESSA
1.1 - Individuazione degli appalti di servizi e delle pubbliche
forniture.
La
vigente disciplina, sia comunitaria che interna, utilizza una nozione piuttosto
ampia di "fornitura": in particolare costituisce pubblica
"fornitura" qualsiasi contratto a titolo oneroso che abbia per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria (leasing), la locazione, l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un
fornitore e un'amministrazione pubblica (v. art. 2, D.Lgs. n. 358/92).
Il
Consiglio di Stato (sentenza n.342/1990) ha tuttavia condiviso l'identificazione
dei contratti di fornitura con i contratti di somministrazione stipulati dalla
pubblica amministrazione, avendo ritenuto che si ha una "pubblica
fornitura" soltanto se ricorrono i caratteri della continuità e
periodicità della prestazione dedotta in contratto e della sua commisurazione
ai particolari e ricorrenti fabbisogni di cose mobili dell'amministrazione
medesima.
In
verità per le finalità della presente circolare la nozione di fornitura è da
intendersi riferita solo a quei contratti che prevedono unitamente alla somministrazione
dei materiali la posa in opera
degli stessi, implicando ciò un rapporto di durata (ad esecuzione continuata)
tra l'amministrazione appaltante e il fornitore.
In
tal modo vengono, così, a determinarsi i presupposti per l'applicazione delle
norme poste a tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto medesimo.
Infatti
la continuità del rapporto instaurato tra appaltatore ed amministrazione
appaltante, da un lato, e la diretta relazione economica esistente tra
quest'ultima (beneficiaria dell'attività lavorativa prestata) e i dipendenti
dell'appaltatore medesimo, dall'altro, determinano inevitabilmente un
coinvolgimento della stessa amministrazione nell'economia dei rapporti di lavoro
facenti capo all'impresa appaltatrice.
In
proposito è d'uopo rilevare che ai sensi dell'art. 18, comma 12, L.19 marzo
1990, n. 55 le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare,
sono considerate subappalto e
pertanto sottoposte alla disciplina di quest'ultimo.
La
nozione di appalto di servizi, invece,
è riferita, dall'art. 3 del DLgs. n. 157/95, ad un dato esclusivamente formale,
dovendosi individuare sulla base del rinvio agli allegati n.1 e n. 2 dello
stesso decreto, nei quali sono elencate anche categorie di servizi dal contenuto
piuttosto generico.
Quella di servizio è pertanto
considerabile una formula residuale tale da ricomprendere tutte le prestazioni
rese alle amministrazioni pubbliche che non possono altrimenti rientrare
nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa in materia di lavori
pubblici e forniture.
La
legge, in verità, detta anche un criterio - quello della prevalenza -
risolutorio delle non ben definite ipotesi di appalti misti.
Gli
appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione
di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano una
funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto principale
dell'appalto; gli appalti di forniture e servizi sono considerati, invece,
appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore
delle forniture comprese nell'appalto medesimo (art. 3, comma 3 D.Lgs. n.
157/95).
Non
difforme da quella contenuta nel D.Lgs. da ultimo citato può essere ritenuta la
nozione di appalto privato di servizi, di cui vi è menzione nella L. n. 1369
/60, nonostante la diversa natura soggettiva di uno dei contraenti, pubblica nel
primo caso, privata nel secondo.
La
legge da ultimo citata in particolare esclude dal divieto di cui all'art.1 gli
appalti di servizi compresi i lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione
ordinaria degli impianti, operando altresì una distinzione tra questi ultimi,
per i quali è prevista la responsabilità solidale tra l'imprenditore
appaltante e l'appaltatore (art. 3) - per l'adempimento dell'obbligazione
retributiva, nonché degli obblighi previdenziali ed assistenziali - e quelli
per i quali tale responsabilità solidale non sussiste (art. 5).
In
verità mentre la previsione contenuta nell'art. 5 della L. n. 1369/60 è
strutturata sotto forma di elencazione residuale degli appalti di servizi
leciti, l'art. 3 della medesima legge contiene una previsione di carattere
onnicomprensivo tale da contemplare ogni ipotesi di appalto stipulato per la
realizzazione di un servizio.
2. RAPPORTO TRA COMMITTENTE PUBBLICO ED
APPALTATORE
2.1. Normativa di riferimento
La
regolamentazione del rapporto - per quanto riguarda la tutela dei lavoratori -
intercorrente tra la pubblica amministrazione appaltante e l'impresa
appaltatrice si rinviene tanto nella normativa di settore (D.Lgs. n. 157/95;
art. 18 L. n. 55/90 - per ciò che riguarda i pubblici servizi - D.Lgs. n.
358/92; art. 18, comma 12, L. n. 55/90 - per le pubbliche forniture -; L. n.
82/94 - per gli appalti di pulizia -; L. 7 novembre 2000, n. 327 - valutazione
del costo del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto -), quanto nella
normativa dettata dall'art. 36 L. n. 300/70, secondo l'interpretazione estensiva
che ne dà la giurisprudenza, e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
Dette
norme, che contengono la disciplina del rapporto contrattuale intercorrente tra
committente e soggetto appaltatore, sono finalizzate, da un lato, a tutelare il
diritto dei lavoratori alla corresponsione della retribuzione, nel rispetto di
quanto previsto dal contratto collettivo, dall'altro ad assicurare l'osservanza
delle norme concernenti il versamento dei contributi previdenziali, ed infine a
garantire le condizioni di sicurezza per la tutela e la salvaguardia
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori medesimi.
2.2. Adempimento degli obblighi
contrattuali - corresponsione della retribuzione.
L'art.
36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 prevede l'obbligo di inserire la clausola di
"equo trattamento" nei
provvedimenti di concessione accordati dallo Stato agli imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività economica organizzata, nonché nei
capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche.
Detta
previsione trova altresì applicazione per gli appalti di servizi pubblici e le
pubbliche forniture.
Attingendo all'interpretazione fornita, or non è molto dalla Corte
Costituzionale (v. sentenza 19 giugno 1998, n. 226) è possibile operare
un'estensione della norma in esame anche ad ipotesi contrattuali diverse da
quelle testualmente citate, coinvolgenti, pur sempre, una pubblica
amministrazione appaltante.
Un'interpretazione
conforme ai principi costituzionalmente sanciti consente (rectius: impone) di individuare la ratio del medesimo articolo "nella esigenza….[di], ove
nell'esercizio di un'attività imprenditoriale intervenga la pubblica
amministrazione,...[assicurare] uno
standard minimo di tutela ai dipendenti che ne siano coinvolti".
L'estensione
del principio che costituisce il fondamento dell'art.36 della L. n. 300/70, è,
peraltro, perfettamente aderente al dovere di imparzialità al cui rispetto è
tenuta la pubblica amministrazione ex art.97 della Costituzione, dovere che non
troverebbe altrimenti attuazione qualora una tutela minima fosse garantita ai
lavoratori impiegati in alcune soltanto delle attività imprenditoriali affidate
a terzi dall'amministrazione appaltante.
Il
perseguimento, inoltre, di un interesse pubblico, seppur avvalendosi di
strumenti privatistici (contratto di appalto), rende inaccettabile che le
imprese operanti con l'amministrazione traggano un "profitto aggiuntivo" a scapito dei propri dipendenti.
Il
corrispettivo percepito dall'appaltatore (trattasi di appalto di servizi o di
forniture), infatti, si presume sempre rapportato anche ai presumibili oneri di
carattere retributivo, verosimilmente determinati con riferimento ad un
trattamento adeguato perlomeno a quello fissato dai contratti collettivi di
categoria.
A
questo proposito si può inoltre osservare che l'inserimento della clausola
sociale è da ricollegare ad uno specifico interesse dell'amministrazione alla
regolare esecuzione dell'opera nei termini contrattualmente previsti, in modo da
evitare così di rimanere "esposta
alle conseguenze dannose provocate dalla conflittualità e dalle rivendicazioni
che insorgono abitualmente a causa della inosservanza della normativa collettiva
".
Lo
scopo della norma appare, dunque, quello - entro il quadro delineato dal
principio di imparzialità e buon andamento - di tutela (v. art. 35, comma 1,
Cost.) del lavoro subordinato in situazioni nelle quali lo Stato è in grado di
influire direttamente o indirettamente attraverso l'attivazione dei propri
organi.
La
stessa ratio della disposizione e il
suo corretto collegamento soggettivo con i lavoratori subordinati portano,
pertanto, a ritenere ingiustificata l'esclusione, dal suo ambito di
applicazione, dei lavoratori dipendenti da imprese diverse da quelle che
realizzano un'opera pubblica per conto dell'amministrazione.
Va da sé, quindi, che qualora codeste Direzioni, attraverso i propri organi di
vigilanza, accerteranno eventuali infrazioni all'obbligo fissato dall'art. 36,
L. n. 300/70 nel campo degli appalti di servizi e nelle pubbliche forniture,
provvederanno ad effettuare le stesse comunicazioni prescritte dall'articolo
citato, onde consentire alle amministrazioni appaltanti di adottare le
determinazioni di competenza (art. 36 cit., comma 3).
Il
riferimento inoltre contenuto nell'art. 36, comma 1, all'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far
applicare….condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi…, con un implicito
riferimento al subappalto, consente di estendere la norma in questione anche ai
casi in cui le forniture con posa in opera e i noli a caldo superino i limiti di
cui all'art. 18, comma 12, cit.: gli stessi sono, infatti, normativamente
qualificati come subappalto.
In
tal modo l'art. 36 cit. può trovare applicazione non solo nei confronti
dell'appaltatore per le forniture con posa in opera e i noli caldo che non
superino i limiti del 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o dei 100.000
ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, ma anche - per
quelli la cui portata sia invece superiore agli stessi - nei confronti del
subappaltatore (fornitore).
I
Servizi Ispezione di codeste Direzioni, si attiveranno, inoltre, attraverso una
segnalazione ad hoc alla stazione
appaltante anche nel caso in cui siano stati aggiudicati appalti con offerte
anormalmente basse.
Infatti
secondo l'art.1, comma 4, della L. n. 327/2000, recante norme per la valutazione
del costo del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto, sono considerate
anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del D.Lgs. n.
157/95, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai
comma 1, a tenore del quale " nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione, nei casi
previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle procedure di affidamento
di appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite
tabelle, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base di
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali….
In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione."
La previsione appena riportata, una volta predisposte le tabelle cui la stessa
fa riferimento, consentirà alle stazioni appaltanti di adottare gli adeguati
strumenti risolutori del contratto d'appalto eventualmente stipulato in seguito
ad offerte anormalmente basse perché difformi dai parametri di cui all'art. 1,
comma 1, della L. n.327/2000.
In
questo caso codeste Direzioni avranno cura di programmare interventi ispettivi
mirati nei confronti di quelle imprese le cui offerte anormalmente basse
rappresentano un indizio di ulteriori, probabili irregolarità cui porre
rimedio.
A
tal fine si rende necessaria la costituzione, seppur in via informale, di una
sorta di banca dati per la catalogazione delle imprese le cui offerte siano
state giudicate anormalmente basse.
2.3. Adempimento degli obblighi
previdenziali.
Per
espresso disposto dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 157/95, la disciplina del
subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche alle
ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi.
Tra
gli altri adempimenti l'art. 18 della L. n. 55/90, per quanto più precisamente
riguarda la tutela previdenziale, prevede che in caso di subappalto "
l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
periodicamente all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di
cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva".
Orbene
pur essendo il richiamo contenuto nell'art.18, D.Lgs. n. 157/95 limitato alla
disciplina del subappalto, appare evidente che la tutela apprestata - sotto il
profilo previdenziale - dall'art. 18 L. n. 55/90 ai lavoratori impiegati nel
subappalto, a maggior ragione deve essere estesa anche ai dipendenti
dell'appaltatore.
Infatti
attraverso un'interpretazione estensiva, anche al fine di ovviare
all'irragionevolezza di statuizioni normative recanti un'ingiustificata disparità
di trattamento tra soggetti ugualmente bisognosi della stessa tutela normativa,
il richiamo previsto alla disciplina del subappalto, relativamente alle norme
previdenziali, deve essere riferito anche ai dipendenti dell'appaltatore.
Considerata, in altri termini, la ratio della
norma richiamata - vale a dire quella di consentire allo Stato, attraverso la
conoscenza diretta delle irregolarità, di intervenire direttamente in
situazioni sulle quali ha una diretta influenza economica - sarebbe un non senso
legislativo riferire l'estensione della normativa di tutela ai soli dipendenti
del subappaltatore, escludendo per contro quelli dell'appaltatore -
subappaltante.
Per
ciò che riguarda invece le pubbliche forniture il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358
prevede espressamente, all'art. 11, comma 1, lettera d), l'esclusione dalla
partecipazione alle gare dei fornitori che non siano in regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza.
Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali assurge in questo
caso a presupposto indefettibile per la partecipazione dell'impresa alla gara e
di conseguenza per la stipula di un contratto valido ed efficace.
Una
verifica ispettiva dalla quale emerga eventualmente la mancanza dei requisiti
relativi agli appalti di servizi, nonché di quelli concernenti, come da ultimo
evidenziato, le pubbliche forniture sarà, pertanto, opportunamente evidenziata
da codeste Direzioni attraverso apposita segnalazione alle amministrazioni
appaltanti, onde consentire alle medesime di (o se del caso indurle ad) adottare
gli opportuni provvedimenti nei confronti dell'appaltatore.
Le
stesse iniziative saranno intraprese per il caso di offerte anormalmente basse
in quanto difformi dai parametri indicati nell'art. 1, comma 1, della L.
n.327/2000, così come già evidenziato per l'adempimento dell'obbligazione
retributiva.
Per
gli appalti di pulizie stipulati da pubbliche amministrazioni l'art. 5, comma 2,
della L. n. 82/94, prevede, infine, che queste ultime procedano al pagamento del
corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte delle
stesse della documentazione attestante il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali di dipendenti.
Anche
in quest'ultimo caso la segnalazione circa il mancato versamento dei contributi,
fatta da codeste Direzioni alle amministrazioni appaltanti, si renderà
opportuna per indurre il committente ad opporre il suo diniego al pagamento del
corrispettivo pattuito.
3. APPALTI PRIVATI DI SERVIZI
3.1. Normativa di riferimento
Relativamente
agli appalti di servizi di natura privata la disciplina normativa del rapporto
intercorrente tra appaltatore e committente si rinviene essenzialmente nell'art.
3 della L. n. 1369/60, oltre al già citato art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
3.2. Diritto alla retribuzione -
responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore.
Per
ciò che riguarda i servizi erogati ai committenti privati e contemplati
nell'art. 3, comma 1, L. n. 1369/60, è sancita la responsabilità
dell'imprenditore che appalta i servizi all'interno dell'azienda, unitamente a
quella (solidale) dell'appaltatore medesimo, per ciò che concerne la
corresponsione di un trattamento minimo retributivo e l'assicurazione di un
trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai dipendenti
dell'imprenditore appaltante.
La
previsione normativa appena riportata rende obbligatoria ex lege l'applicazione di minimi retributivi inderogabili ai
dipendenti dell'appaltatore, fornendo ai medesimi una tutela ancora più forte
di quella scaturente dall'art. 36, comma 1, L. n. 300/70, che subordina
l'effettività della medesima tutela alla previsione contrattuale di una
clausola ad hoc.
L'art.
3, infatti, costituisce una previsione inderogabile il cui contenuto dispositivo
si rinviene, di volta in volta, nei contratti collettivi applicati ai dipendenti
dell'imprenditore appaltante, e la cui efficacia vincolante consente agli organi
di vigilanza di avvalersi del loro precipuo potere di diffida.
A tal proposito si rende oltremodo doveroso l'impiego di tale strumento - che
consente la piena attuazione dei diritti spettanti ai lavoratori sul piano
retributivo - rispetto all'attivazione del solo potere sanzionatorio in
riferimento alla previsione di cui all'art. 6 della medesima legge.
La
solidarietà che lega l'appaltatore e l'appaltante rende, inoltre, esperibile
un'azione diretta del dipendente, cui non sia stata corrisposta la retribuzione,
tanto verso il suo datore di lavoro quanto nei confronti dello stesso
imprenditore appaltante, per ottenere quanto dovutogli fino a concorrenza del
minimo inderogabile.
Sarà
pertanto opportuno, a tal fine, che gli organi di vigilanza di codeste
Direzioni, fermi restando i loro poteri sanzionatori nonché il potere di
diffidare il datore di lavoro, portino il dipendente a conoscenza della
possibilità di esperire tale azione.
3.3. Adempimento degli obblighi
previdenziali ed assistenziali.
Con
riguardo agli appalti di servizi di cui all'art.3, L. n. 1369/60, è previsto
l'obbligo solidale degli imprenditori appaltanti e degli appaltatori per
l'adempimento di tutte le prescrizioni derivanti dalle leggi di previdenza e di
assistenza (art. 3, comma 3, L. cit.).
Anche
in questo caso, come per la previsione relativa all'assicurazione di un
trattamento minimo inderogabile retributivo l'appaltatore, e solidalmente con
lui il privato committente, sono destinatari di un obbligo legale che assicura
una tutela maggiore ai lavoratori dipendenti rispetto alla previsione normativa
della clausola sociale di cui all'art. 36, L. n. 300/70.
L'obbligo
sancito dall'art. 3 cit., infatti, non solo abilita l'organo ispettivo ad
azionare il suo potere di diffida in ogni caso di violazione, ma consente anche
di attivare una seconda posizione di responsabilità, con conseguente doppia
garanzia patrimoniale per l'adempimento della stessa obbligazione.
A tal proposito si rende opportuna, infatti, un'apposita segnalazione all'Ente
interessato al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali onde
consentire al medesimo di esercitare un'azione di recupero dei contributi non
versati, non solo nei confronti dell'appaltatore ma anche verso l'appaltante,
obbligato in solido con quest'ultimo.
4. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4.1. Adempimenti a carico
dell'appaltatore e dell'appaltante in materia di sicurezza.
Ai
sensi dell'art. 7 della D.Lgs. n. 626/94 - rubricato genericamente contratto
d'appalto o contratto d'opera - il datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi: verifica, anche attraverso l'iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; fornisce agli
stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nell'ipotesi
di cui sopra i datori di lavoro (committente e appaltatore): cooperano
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento da
ultimo citati.
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Premesso
che per datore di lavoro deve intendersi tanto un soggetto privato quanto uno di
natura pubblica, e precisamente ai sensi dell'art. 2 , comma 1 lett. b) "nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale (…)", anche nell'ipotesi in cui il contratto d'appalto
vincoli, quale committente dei servizi o delle forniture, una pubblica
amministrazione l'art. 7, sopra riportato, trova comunque applicazione. Vige,
pertanto, anche per gli appalti di servizi e forniture aventi natura pubblica il
principio - positivizzato dalla norma de
quo - secondo cui debitore di sicurezza verso i lavoratori non è solo il
datore di lavoro appaltatore ma anche il soggetto committente.
Da
ciò consegue che eventuali clausole di trasferimento del rischio dal soggetto
appaltante al datore appaltatore, tese ad esonerare il primo da ogni onere di
tutela della salute dei lavoratori e dalle conseguenti responsabilità, non
hanno alcun effetto in quanto contrarie a norma di ordine pubblico (art. 7
cit.). Resta quindi inteso che anche in presenza di una simile limitazione
pattizia della responsabilità il soggetto committente sarà, comunque,
investito degli effetti che l'ispezione comporta (denuncia all'autorità
giudiziaria), nel caso di riscontrato inadempimento agli obblighi sopra
indicati.
Le
stesse ipotesi sanzionatorie contenute nell'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n.
626/94, che operano un generico riferimento alla figura datoriale per
l'applicazione delle sanzioni previste, devono necessariamente esser lette in
combinato disposto con il precetto dell'art. 7 del D.Lgs. n.626/94, di talché
nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel comma 2 del medesimo
articolo la denuncia all'autorità giudiziaria per mancata cooperazione all'attuazione delle misure (o per mancato coordinamento
degli interventi) di protezione e prevenzione dovrà riferirsi tanto al datore appaltatore quanto
al datore committente, entrambi punibili con la stessa sanzione (art.89, comma
2, lett. a).
Qualora,
invece, sia violata la prescrizione di cui all'art.7, comma 3, per mancata promozione
della cooperazione e del coordinamento delle misure e degli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi, la denuncia all'autorità giudiziaria sarà
fatta nei confronti del datore committente, cui soltanto incombe l'obbligo di
impulso.
A
tal proposito, resta comunque inteso che la finalità dell'ispezione sarà,
altresì, quella di verificare l'idoneità dell'avvenuto coordinamento;
l'indagine ispettiva mirerà pertanto ad accertare se: 1) siano stati redatti
eventuali atti scritti per promuovere la cooperazione ed il coordinamento; 2)
sia stato individuato un referente con il compito di provvedere a dare impulso a
questi ultimi.
Nel
primo caso sarà analizzato il contenuto degli atti realizzati, nel secondo
saranno assunte adeguate informazioni dal referente indicato dal datore
committente, onde verificare in che termini l'impulso alla cooperazione ed al
coordinamento sia stato effettivamente esercitato.
Si
confida nella piena osservanza dei contenuti della presente circolare da parte
di codeste Direzioni, ferma restando la possibilità di fornire eventuali
suggerimenti e segnalare difficoltà di ordine operativo.
Si
raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto il personale
ispettivo interessato.
LA
DIRETTRICE GENERALE
F.to
Dr.ssa Paola CHIARI