CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
RELATIVO AL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998 – 2001 E
AL BIENNIO ECONOMICO 1998 - 1999 DEL PERSONALE DEL CONI
A seguito del parere favorevole espresso in data 11
aprile 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, sulla base della intesa intercorsa con il CONI, sul testo
dell'accordo relativo al CCNL del personale non dirigente dello stesso CONI per
il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, nonché della
certificazione della Corte dei Conti, in data 24 aprile 2001, sull'attendibilità
dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 15 maggio 2001 ha avuto luogo
l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente, Avv. Guido
Fantoni
e le
Organizzazioni
Sindacali
|
Confederazioni
Sindacali
|
CGIL/FP
firmato |
CGIL
firmato |
CISL/FPS
firmato |
CISL
firmato |
UIL/PA
firmato |
UIL firmato |
CISAL/SCALCO
firmato |
CISAL
firmato |
RDB/ANDICO
firmato |
RDB firmato |
CONFSAL/FNP
firmato |
CONFSAL
firmato |
UGL firmato |
UGL firmato |
CIDA/ASDICO
firmato |
CIDA
firmato |
Al termine della riunione, le parti, hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
non dirigente del CONI per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio
economico 1998-1999, nel testo allegato.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998 – 2001
E
AL BIENNIO ECONOMICO 1998 - 1999 DEL PERSONALE
DEL CONI
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 – Obiettivo e campo di applicazione
Art. 2 – Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione
o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Concertazione
Art. 8 – Consultazione
Art. 9 – Forme di partecipazione
Art. 10 – Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
Art. 11 – Titolarità dei permessi e delle
prerogative sindacali
Art. 11bis – Composizione delle delegazioni
nella contrattazione integrativa
Art. 12 - Principi e regole di comportamento
Art. 13 - Interpretazione autentica dei
contratti
Art. 14 – Comitato per le pari opportunità
TITOLO III IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 - Il contratto individuale di lavoro
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Lavoratori disabili
Art. 18 - Mutamento di mansioni per inidoneità
psico-fisica
Art. 19 - Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
Art. 20 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
TITOLO IV CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art. 21 - Aspettativa per motivi familiari o
personali
Art. 22 - Servizio militare e servizio
sostitutivo civile
Art. 23 - Assenze per malattia
Art. 24 - Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
Art. 25 - Diritto allo studio
Art. 26 - Aspettativa per dottorato di ricerca
o borsa di studio
Art. 27 - Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
Art. 28 - Disposizioni comuni sulle aspettative
Art. 29 - Congedi per la formazione
Art. 30 - Congedi dei genitori
Art. 31 - Congedi per eventi e cause
particolari
Art. 32 - Permessi retribuiti
TITOLO V FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 33 - Assunzioni a tempo determinato
Art. 34 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 35 - Orario di lavoro del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 36 - Trattamento economico-normativo del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 37 - Disciplina sperimentale del
telelavoro
Art. 38 - Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo
Art. 39 - Contratto di formazione e lavoro
Titolo VI Orario di lavoro e sue articolazioni
Art. 40 - Orario di lavoro
Art. 41 - Riduzione dell'orario
Art. 42 - Turnazioni
Art. 43 - Banca delle ore
Art. 44 - Reperibilità
Art. 45 - Riposo compensativo
TITOLO VII FORMAZIONE
Art. 46 - La formazione: obiettivi e strumenti
TITOLO VIII SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 47 - Obiettivi
Art. 48 - Il sistema di classificazione del
personale
Art. 49 - Accesso dall'esterno alle categorie
Art. 50 - Progressione economica all'interno
della categoria
Art. 51 – Criteri di selezione ai fini della
progressione economica all'interno della categoria
Art. 52 – Sviluppo professionale del
personale nel sistema di classificazione
Art. 53 – Sistema di valutazione
Art. 54 – Posizioni organizzative
Art. 55 - Conferimento e revoca degli incarichi
di posizioni organizzative
Art. 56 - Mansioni superiori nel sistema di
classificazione
Art. 57 - Collocazione del personale in
servizio nelle nuove posizioni economiche del sistema di classificazione
TITOLO IX NORME DISCIPLINARI
Art. 58 - Doveri del dipendente
Art. 59 - Responsabilità
Art. 60 - Incompatibilità, cumulo di impieghi
ed incarichi
Art. 61 - Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 62 - Codice disciplinare
Art. 63 - Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare
Art. 64 - Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
TITOLO X TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 65 - Incrementi tabellari
Art. 66 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 67 – Risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 68 - Utilizzo delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 69 - Collegamento tra produttività ed
incentivi
Art. 70 - Lavoro straordinario
Art. 71 - Trattamento di trasferta
Art. 72 - Trattamento di trasferimento in
Italia
Art. 73 - Copertura assicurativa
Art. 74 - Patrocinio legale
Art. 75 - Servizio mensa e buoni pasto
Art. 76 - Modalità di applicazione di benefici
economici previsti da discipline speciali
Art. 77 - Benefici di natura assistenziale e
sociale
Art. 78 - Trattenute per scioperi brevi
Art. 79 - Retribuzione e sue definizioni
Art. 80 - Struttura della busta paga
Art. 81 - Disapplicazione di disposizioni in
contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico
TITOLO XI DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'AREA DEI
PROFESSIONISTI
Art. 82 – Incrementi tabellari e trattamento
economico dei professionisti
Art. 83 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 84 – Costituzione e finanziamento del
fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti
TITOLO XII DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 85 - Disposizioni speciali per il
personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di
divisione
Art. 86 - Disposizioni speciali per il
personale utilizzato presso le federazioni sportive nazionali
Art. 87 - Previdenza complementare
Art. 88 - Disapplicazioni
Art. 89 – Norme di rinvio
TABELLA 1
TABELLA 2
TABELLA 3
TABELLA 4
TABELLA 5
TABELLA 6
ALLEGATO A
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
NOTA A VERBALE RDB/ANDICO
NOTA A VERBALE CIDA/ASDICO
NOTA A VERBALE UGL
NOTA A VERBALE CISAL/SNALCO
PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Obiettivo e campo di applicazione
1. Il presente CCNL intende porsi in linea di
coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e
valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nel CONI,
ed è stipulato ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 29/1993 nonché in attuazione
del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale
dipendente dal CONI con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che
determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti sanitari, ivi compreso il
personale utilizzato presso le federazioni sportive nazionali ai sensi dell'art.
16 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nonché al personale di cui all'art. 15,
comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo
del presente contratto come D.Lgs. n. 29/1993.
4. Al personale dell'Ente soggetto a processi di
mobilità in conseguenza di provvedimenti fusione, soppressione, trasformazione,
riordino o privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data di
decorrenza dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente
pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto collettivo vigente nel
comparto o ente di destinazione.
5. Le clausole del presente contratto non si
applicano ai giornalisti ed ai pubblicisti con rapporto di lavoro disciplinato
dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
1. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1998
ed ha scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999
per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intende tacitamente
rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa
prescrizione, dalla data di stipulazione del presente contratto. La stipula si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli
articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Il CONI è tenuto ad attuare gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30
giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre
mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese
successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali, né procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti dell'Ente è corrisposta la relativa indennità nella misura e
secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23
luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità l'ARAN stipula apposito
accordo ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica ulteriore punto di riferimento del negoziato è costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio
1993.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Ente e dei
sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare
l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo
sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la
qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta
la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla
prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti,
per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti
collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di
relazioni sindacali a livello di ente si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva
integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate
dal presente contratto;
b) informazione;
c) concertazione;
d) consultazione;
e) altre forme di partecipazione previste dal
presente CCNL;
f) interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
1. Il CONI attiva, ai sensi dell'articolo 45, comma
4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata
disposizione legislativa, utilizzando le risorse finanziarie indicate nell'art.
67 nel rispetto della disciplina di cui all'art. 68.
2. La contrattazione collettiva integrativa è
strutturata su due livelli: il primo a livello di ente ed il secondo a livello
decentrato, coincidente con le aggregazioni delle strutture correlate agli
ambiti di elezione delle R.S.U.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa
a livello di ente sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri per la
ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'articolo
67 per le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 68;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di
incentivazione del personale ed alle metodologie di valutazione, in relazione
ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della
produttività e miglioramento della qualità del servizio;
c) i criteri generali per la corresponsione di
compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti
esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite
disposizioni di legge;
d) le linee di indirizzo e la programmazione
generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione,
riqualificazione e aggiornamento del personale;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la
garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi
rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti;
f) le implicazioni in ordine alla qualità del
lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle
innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di
servizi;
g) le modalità e verifiche per l'attuazione della
riduzione dell'orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle
disposizioni contenute nel presente CCNL;
h) i criteri generali per la elevazione del
contingente dei posti a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 34,
comma 10;
i) le forme di copertura assicurativa del
personale e dell'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
j) le iniziative per l'attuazione delle
disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte
di azioni positive;
k) gli accordi di mobilità;
l) la individuazione di nuovi profili
professionali;
m) i criteri generali per la definizione delle
procedure di selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di
ciascuna categoria di cui all'articolo 51;
n) i criteri per la attuazione degli interventi di
natura assistenziale anche con riferimento all'assicurazione sanitaria
integrativa;
o) la ponderazione dei criteri per la mobilità
degli esuberi di cui all'art. 19, comma 4;
p) le iniziative formative per la ricollocazione
degli esuberi di cui all'art. 19, comma 5;
q) la determinazione del numero massimo delle ore
di straordinario da destinare alla banca delle ore;
r) la disciplina della reperibilità di cui
all'art. 44 e la definizione dei relativi compensi compresi tra il minimo ed
il massimo ivi stabiliti.
s) i criteri per l'articolazione dell'orario di
lavoro e delle sue diverse tipologie di cui all'art. 40;
t) i criteri e le condizioni per la corresponsione
dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 72, comma 2;
u) criteri per la ripartizione dei permessi per il
diritto allo studio di cui all'art. 25, comma 1;
v) disciplina dei compiti per specifiche
responsabilità di cui all'art. 68, comma 2, lett. g);
w) le condizioni per la fruizione del buono pasto;
x) gli importi delle indennità per il personale
sanitario e tecnico sanitario dell'Istituto di Scienza dello Sport;
y) i criteri generali per la organizzazione dei
turni di cui all'art. 42;
z) criteri per la utilizzazione delle risorse di
cui all'art. 68 comma 3;
aa) i criteri per la individuazione dei congedi
per la formazione di cui all'art. 29.
4. In sede di contrattazione
decentrata a livello di aggregazione di strutture sono regolate le seguenti
materie e le altre, tra quelle di cui al comma 3, eventualmente demandate in
sede di contrattazione integrativa nazionale:
a) i criteri di applicazione
e di gestione in sede locale della disciplina definita ai sensi del comma 3,
lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), r, s), y);
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai
tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché delle misure necessarie
per agevolare il lavoro dei disabili.
5. Fermo restando il principio
dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali
improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3,
comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio effettivo delle trattative,
eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di
ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà
di iniziativa e decisione, relativamente alle materie non direttamente
implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico del
personale, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal
presente CCNL.
6. I contratti collettivi integrativi non possono
essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e
non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale dell'ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o
il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale
successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte
salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano
tempi diversi o verifiche periodiche. L'individuazione e l'utilizzo delle
risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza
annuale.
2. Per ciascun livello di contrattazione, il CONI
provvede a costituire, entro trenta giorni da quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto, la delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative di cui al comma 1. Provvede inoltre, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme, a convocare la delegazione sindacale di cui
all'art. 10 per l'avvio del negoziato.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato
dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo
entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico -
finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, la Giunta nazionale del CONI
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere
ripresa entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti collettivi integrativi.
5. Il CONI è tenuto a trasmettere all'A.RA.N.,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Le clausole dei contratti integrativi stipulati
ai sensi del CCNL 19.11.1996 e del CCNL 22.05.1997 (quest'ultimo limitatamente
ai professionisti dipendenti), salvo disdetta nei casi e con le modalità
consentite dalla normativa vigente, conservano la loro efficacia sino a che il
nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo non regoli
diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse
prevista dal presente CCNL.
Art. 6 - Informazione
1. Il CONI fornisce informazioni puntuali ai
soggetti sindacali di cui all'art. 10, anche su loro richiesta, sulle misure in
materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del
rapporto di lavoro.
2. Il CONI è tenuto a fornire un'informazione
preventiva, facendo pervenire anticipatamente e tempestivamente la
documentazione necessaria su tutte le materie oggetto di contrattazione
integrativa, concertazione e consultazione nonché sulle seguenti:
A) ai soggetti sindacali di
cui all'art. 10, comma 1:
- introduzione di nuove
tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro;
- interventi per la sicurezza nei luoghi di
lavoro;
- criteri generali riguardanti l'organizzazione
del lavoro e le sue modifiche;
- andamento dell'occupazione e politiche
occupazionali;
- criteri generali di riorganizzazione degli
uffici, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
- modalità di realizzazione dei progetti di
telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi
progetti;
- percentuale di posti da destinare ai rapporti
di lavoro a tempo parziale;
- programmi di formazione del personale;
- politiche di miglioramento dei servizi
sociali;
- numero contenuti motivi e durata dei contratti
di lavoro temporaneo e sui relativi costi;
- criteri per il conferimento delle mansioni
superiori;
- disciplina delle trasferte di cui al comma 11
dell'art. 71;
- individuazione delle sedi di servizio
disagiate ai sensi dell'art. 72 comma 4;
- politiche di outsourcing e di
esternalizzazione dei servizi.
B) Ai soggetti sindacali di
cui all'art. 10 comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle
strutture aggregate:
- verifica periodica della
produttività delle strutture;
- stato dell'occupazione e politiche degli
organici aventi riflessi sulle sedi aggregate;
- criteri generali per la riorganizzazione degli
uffici in sede aggregata;
- criteri generali sull'organizzazione del
lavoro nelle sedi aggregate;
- iniziative rivolte al miglioramento dei
servizi sociali in favore del personale;
- programmi di formazione del personale nelle
sedi aggregate;
- misure programmate in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Nelle seguenti materie
l'informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i
criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi
risultati:
A) Ai soggetti sindacali di cui
all'art. 10, comma 1:
- andamento generale e
risultati applicativi della mobilità del personale;
- distribuzione delle ore di lavoro
straordinario e relative prestazioni;
- distribuzione complessiva delle risorse per la
produttività individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai
sensi dell'art. 68;
- funzionamento dei servizi sociali;
- attuazione dei programmi di formazione del
personale;
- applicazione parametri di misurazione di
produttività e rilevazione della qualità dei servizi;
- applicazione criteri e graduatoria per la
fruizione dei permessi per diritto allo studio di cui all'art. 25 comma 7;
- distribuzione complessiva delle ore di lavoro
straordinario e utilizzo delle relative prestazioni.
B) Ai soggetti sindacali di cui
all'art. 10 comma 2 per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture
aggregate:
- applicazione di
parametri di misurazione della qualità dei servizi e dei risultati nelle
sedi aggregate, con particolare riferimento alla soddisfazione dell'utenza;
- attuazione dei programmi di formazione del
personale, nelle sedi aggregate;
- misure adottate in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia;
- distribuzione complessiva delle ore di lavoro
straordinario e utilizzo delle relative prestazioni, in sede aggregata.
4. Ai fini di una più compiuta
informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con
cadenza almeno annuale ed in caso di presenza di iniziative concernenti le linee
di organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'innovazione tecnologica
degli stessi. La documentazione è fornita ai soggetti sindacali di cui all'art.
10 comma 2 con un congruo anticipo, salvo i casi di urgenza.
Art. 7 - Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art.
10, ricevuta l'informazione, può attivare, entro i successivi cinque giorni,
mediante richiesta scritta, la concertazione.
2. La richiesta di concertazione è effettuata dai
soggetti di cui all'art. 10, comma 1 sui criteri generali per la disciplina
delle seguenti materie:
a) trasformazione a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro;
b) articolazione dell'orario di servizio;
c) conferimento e revoca degli incarichi di cui
all'art. 55, e loro valutazione periodica;
d) graduazione delle posizioni di cui all'art. 54,
ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
e) modalità di realizzazione dei progetti di
telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
f) definizione delle procedure selettive ai fini
dello sviluppo professionale di cui all'art. 52;
g) modalità di attuazione delle misure di cui
all'art. 14, comma 5, in materia di pari opportunità;
h) politiche degli organici.
3. La richiesta di
concertazione è effettuata dai soggetti di cui all'art. 10, comma 2 sui criteri
generali per la disciplina delle seguenti materie:
a) modalità di attuazione
delle misure di cui all'art. 14, comma 5, in materia di pari opportunità,
nelle sedi aggregate;
b) verifica periodica della produttività, nelle
sedi aggregate.
4. La concertazione si svolge
in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di
ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei
loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
5. Nella concertazione le parti verificano la
possibilità di pervenire ad un accordo. Il confronto deve, comunque,
concludersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta. Dell'esito dello stesso è redatto specifico verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti.
Art. 8 - Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione,
da parte dell'ente, degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul
rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2.
2. La consultazione è obbligatoria per le materie
di seguito indicate:
A) nei confronti dei soggetti sindacali di cui
all'art. 10, comma 1:
a. organizzazione e
disciplina degli uffici
b. numero, contenuti anche economici, durata
prevista dei contratti di lavoro temporaneo e relativi costi
c. criteri generali sui motivi di ricorso ai
contratti di fornitura di lavoro temporaneo
d. criteri generali per il conferimento di
mansioni superiori di cui all'art. 56 fatta salva la disciplina di prima
applicazione di cui al comma 6 dello stesso art. 56.
B) nei confronti dei soggetti sindacali di cui
all'art. 10, comma 2:
a. organizzazione e disciplina
degli uffici
3. Resta ferma la consultazione del rappresentante
per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
Art. 9 - Forme di partecipazione
1. Per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, la formazione
del personale, possono essere costituite, a richiesta, e senza oneri aggiuntivi
per l'Ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente è tenuto a fornire
- e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
2. E' istituita una Conferenza di rappresentanti
dell'Ente e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
integrativa. La Conferenza esamina due volte l'anno - una delle quali prima
della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti - le
linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'ente,
con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di
efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
3. La composizione degli organismi di cui al
presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e
deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Art. 10 - Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
1. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa di ente di cui all'art.4, comma 3 sono le
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
2. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione decentrata di cui all'art. 4, comma 4 sono :
- le R.S.U.;
- le organizzazioni territoriali delle associazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
Art. 11 - Titolarità dei permessi e delle
prerogative sindacali
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi
di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'Accordo collettivo
quadro sui distacchi, aspettative e permessi e sulle altre prerogative sindacali
sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità
previste dall'Accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle
rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'Accordo
collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;e
ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto dall'ARAN e dalle
confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse R.S.U.
negli enti di cui all'art. 73 del D.Lgs. n. 29/93
b) dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo associativo delle
organizzazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione delle R.S.U.
siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi
titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi
dell'art. 10, comma 1;
- componenti degli organismi statutari delle
rispettive confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non
coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti
alinea.
Art. 11bis - Composizione delle delegazioni nella
contrattazione integrativa
1. Per la parte pubblica, la delegazione è composta
come segue:
a) in sede di contrattazione
integrativa di cui all'art. 4 comma 3: dal titolare del potere di
rappresentanza o da un suo delegato, dal Segretario generale o suo delegato,
da una rappresentanza dei dirigenti espressamente nominata dalla Giunta
nazionale;
b) in sede di contrattazione decentrata di cui
all'art. 4 comma 4: da una rappresentanza di dirigenti espressamente nominata
con atto della Giunta nazionale del CONI, che individua anche il presidente di
delegazione.
2. Per le organizzazioni
sindacali, la delegazione è composta come segue:
a) in sede di contrattazione
integrativa di cui all'art. 4 comma 3: dalle organizzazioni sindacali
firmatarie di cui all'art. 10 comma 1;
b) in sede di contrattazione decentrata di cui
all'art. 4 comma 4: dalle RSU e dai soggetti sindacali di cui all'art. 10
comma 2.
3. L'Ente può avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Art. 12 - Principi e regole di comportamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi della reciproca responsabilità, della correttezza e
buona fede, della trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione
dei conflitti.
2. Nel primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione integrativa, ovvero nei primi sessanta giorni nelle ipotesi di
cui all'art. 4, comma 3, le parti, qualora non vengano interrotte le trattative,
non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il
periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Art. 13 - Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere
di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,
stipulato rispettivamente con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n.
29/1993 o con quelle previste dagli articoli 4 e 5 del presente CCNL,
sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche
a richiesta di una delle parti.
Art. 14 - Comitato per le pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito
ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità
tra donne e uomini
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante
dell'Ente, è costituito da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'Ente; per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente.
3. Il comitato per le pari opportunità ha il
compito di:
a) svolgere attività di
studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge n.
903/1977 e alla legge n. 125/1991, anche alla luce della evoluzione della
legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di
azione dell'Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano
l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo
iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un
effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti
professionali di cui si deve tenere conto anche nell'attribuzioni di incarichi
o funzioni qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la
generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni
estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione
professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il
reinserimento delle donne lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a
salvaguardarne la professionalità
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme
di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla
diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno;
e) formulare proposte per favorire l'accesso ai
corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli
stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei
servizi sociali, sui processi di mobilità;
f) raccogliere i dati relativi alle materie di
competenza, che l'Ente è tenuto a fornire, e formulare proposte per la
contrattazione integrativa.
4. In sede di contrattazione
integrativa, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le pari
opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale,
considerando anche la posizione delle donne in seno alla famiglia. Il CONI
fornisce un'adeguata informazione al Comitato per le pari opportunità
sull'andamento e gli esiti della contrattazione in relazione alle predette
misure.
5. Le modalità di attuazione delle misure di cui ai
commi precedenti sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1 e,
limitatamente alle modalità di attuazione nelle sedi aggregate, con i soggetti
di cui all'art. 10, comma 2.
6. Il CONI favorisce la operatività del Comitato e
garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l'altro,
immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività; in
particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i
risultati del lavoro svolto.
7. Il Comitato per le pari opportunità rimane in
carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del
nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un
solo mandato.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 - Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, è costituito e regolato da
contratti individuali e dal presente contratto collettivo nel rispetto delle
disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale
è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di
lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) posizione di inquadramento professionale e
livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti al profilo assegnato;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di lavoro;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo
determinato.
3. Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto
collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive
del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro
a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale
di cui al comma
2 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro
assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 35.
5. Prima di procedere alla stipulazione del
contratto di lavoro individuale, il CONI invita l'interessato a presentare la
documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a
trenta giorni, termine che può essere prorogato fino a 90 giorni in casi
particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità,
deve dichiarare di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato con altro datore di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs.
n. 29/1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5,
il CONI comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Art. 16 - Periodo di
prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come
segue:
a) 2 mesi per il personale
della categoria A;
b) 4 mesi per il personale delle categorie B e C.
Sono esonerati dal periodo di
prova i dipendenti del CONI che siano stati riclassificati a seguito di processi
di selezione interna di cui all'art. 52.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si
tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso nei casi di
assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia durante il periodo di
prova il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio
trova applicazione l'art. 34 del CCNL 19/11/1996.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione
ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso nè di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso del CONI deve essere
motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto
sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilità maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che sia vincitore di concorso pubblico presso il CONI o altra
amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla
conservazione del posto senza retribuzione, e, in caso di mancato superamento
della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel
profilo di provenienza.
Art. 17 - Lavoratori disabili
1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità e
le potenzialità dei lavoratori disabili, il CONI, nell'ambito delle forme di
partecipazione di cui all'art. 9 individua e realizza le iniziative per una
corretta attuazione della disciplina della legge n.68/2000 anche con riferimento
a quanto previsto dall'art. 24 della legge 104/1992 per l'abbattimento delle
barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle
condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione
le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive
modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
Art. 18 - Mutamento di mansioni per inidoneità
psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non
idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo
professionale, il CONI non può procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile
tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro
profilo riferito alla stessa categoria di inquadramento assicurando un adeguato
percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso
dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo di categoria
immediatamente inferiore.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente
alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente
destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima
disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo
appartenente a categoria inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del
trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di
provenienza, ove questa sia più favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere
ricollocato nell'ambito del CONI con le modalità previste dai commi precedenti,
si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 19.
Art. 19 - Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35,
comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
personale dichiarato in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento in
disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito del CONI, quest'ultimo comunica a tutti gli enti o amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 29/1993 presenti a livello provinciale,
regionale e nazionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per
categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al
passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al
comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità
dei posti, per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica
per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste
l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori
in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; il CONI
dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più
aspiranti allo stesso posto, il CONI forma una graduatoria sulla base dei
seguenti criteri:
a) dipendenti portatori di
handicap;
b) dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo
familiare;
c) situazione di famiglia, privilegiando il
maggior numero di familiari a carico;
d) maggiore anzianità lavorativa presso la
pubblica amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del
lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel
caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente
contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata
dal dipendente;
f) presenza in famiglia di soggetti portatori di
handicap;
La ponderazione dei criteri viene definita in sede
di contrattazione integrativa.
5. La contrattazione
integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e
riqualificazione da parte del CONI, al fine di favorire la ricollocazione e
l'integrazione in nuovi contesti lavorativi dei lavoratori trasferiti, anche in
attuazione dell'art. 35/bis, commi 2 e 6, del ripetuto D.Lgs. 29/93.
Art. 20 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute, può
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni o della risoluzione, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. Il CONI si pronuncia motivatamente, entro
60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato
nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto delle dimissioni o
della risoluzione, corrispondenti secondo il sistema di classificazione
applicato dal CONI al momento della ricostituzione del rapporto.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di
legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno
dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nella dotazione organica del CONI ed al permanere del
possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché
del positivo accertamento dell'idoneità fisica, secondo le vigenti
disposizioni, qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di
salute.
4. Qualora per effetto delle dimissioni o della
risoluzione, il dipendente fruisca di un trattamento pensionistico, si applicano
le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
TITOLO IV
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21 - Aspettativa per motivi familiari o
personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia
venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di
età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1 comma 40, lettere a) e b) della
legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni e nei limiti ivi
previsti.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non
vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il
calcolo dei periodi di conservazione del posto previsti dagli artt. 33 e 34 del
CCNL 19.11.1996.
4. La presente disciplina si aggiunge ai casi
espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di
queste, da questo contratto collettivo.
Art. 22 - Servizio militare e servizio
sostitutivo civile
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi
di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché
l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare
obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in
periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per
tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti che prestano il servizio sostitutivo
civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di
lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione
del CONI per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del
dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul
rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge, regolamentari e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale, il CONI
corrisponde l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento
corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 79, comma 2, lett.
b) e quello erogato dall'amministrazione militare.
6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi
a disposizione del CONI per riprendere la sua occupazione entro il termine di
cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto
giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di
quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il
periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è
retribuito.
Art. 23 - Assenze per malattia
1. L'art. 33 del CCNL del 19.11.1996, è integrato
con l'aggiunta dei seguenti commi:
"8 bis. In caso di patologie gravi che
richiedano, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi,
la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate
il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione fissa mensile
nonché le quote di salario accessorio, anche derivante da disposizioni
speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turnazione.
"8 ter. La disciplina di cui al comma 8 bis si
applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia
ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al
D.Lgs. n. 834 del 1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità,
correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata
dal competente servizio della Azienda sanitaria locale."
"8.quater. Per agevolare il soddisfacimento di
particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, il CONI
favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei
soggetti interessati."
2. Il comma 10 dell'art. 33 del CCNL del 19.11.1996
è integrato come segue:"E' consentito comunque l'invio del certificato
medico anche via fax.".
3. Il comma 11, dell'art. 33 del CCNL del
19.11.1996, è sostituito dal seguente:
"11. L'Amministrazione dispone il controllo
della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le
competenti aziende sanitarie locali."
Art. 24 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute
a causa di servizio
1. All'art. 34 del CCNL del 19.11.996 sono aggiunti
i seguenti commi:
"4. Le assenze di cui al presente articolo non
sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per
malattia di cui all'articolo 33.
5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili
al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o
malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione
l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono
inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge."
Art. 25 - Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative
programmate dal CONI - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150
ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in
servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento
all'unità superiore. L'Ente, con atti organizzativi interni, provvede a
ripartire tra le varie unità operative territoriali il contingente di personale
di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in
sede di contrattazione integrativa.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e
successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi
universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per
sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la
partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti
svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le
disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi
si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che
frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti
svantaggiati sul piano lavorativo;
b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del
corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano
superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
c) dipendenti che frequentino per la prima volta
gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,
nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora
precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
d) dipendenti ammessi a frequentare le attività
didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e
c).
5. Nell'ambito di ciascuna
delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai
dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della
scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri
indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa
graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all'art. 10, comma 1.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione o, se non previsto, altra idonea documentazione concordata con il
CONI e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono
considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi
indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel
presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'art. 31, comma 1, terza alinea del CCNL del
19.11.1996.
Art. 26 - Aspettativa per dottorato di ricerca o
borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30
novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di
studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Art. 27 - Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e
per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 28 - Disposizioni comuni sulle aspettative
1. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, o di congedo non retribuito,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi
di servizio attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di
aspettativa per cariche pubbliche elettive e per volontariato, di distacchi
sindacali, di assenza o aspettativa ai sensi della legge 1204/1971 e in
applicazione di quanto previsto dalla legge n. 53/2000.
2. Il CONI, qualora accerti durante il periodo di
aspettativa che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di quindici
giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di
propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art. 29 - Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art.5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso il CONI, possono essere concessi a richiesta congedi
per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale
delle diverse categorie in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente
sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La
contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1,
i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare al CONI una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività
formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima
dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo
di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei
commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative
degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione
del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio, il CONI può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un
massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più
ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si
applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità
previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto,
alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione
al CONI ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art. 33 del
CCNL 19/11/1996 e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di
servizio, nell'art. 34 dello stesso CCNL.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il
congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Art. 30 - Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.
1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle
disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono
riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni,
integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio, ivi
comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi
per lavoro straordinario e turnazione.
4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo
ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia
avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni
di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice
rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10
della legge n. 1204/1971.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di
servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose
per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui
al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello
stesso comma 3.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5
e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.
1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui
al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro
ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di
cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere
utilizzate anche dal padre.
Art. 31 - Congedi per eventi e cause particolari
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai
permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della
legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente
entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4
della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la disciplina di cui all'art.
31 del CCNL 19.11.1996.
Art. 32 - Permessi retribuiti
1. L'art. 31 del CCNL del 19.11.1996, è integrato
con l'aggiunta del seguente comma:
"1-bis. Ai fini della concessione dei permessi
per lutti in famiglia di cui al comma 1, la condizione di coniuge è equiparata
a quella di convivente stabile".
TITOLO V
FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 33 - Assunzioni a tempo determinato
1. In applicazione e ad integrazione di quanto
previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall'art. 23,
comma 1, della legge n. 56/1997, il CONI può stipulare contratti individuali
per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a. per la sostituzione di
personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i
casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti
dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di
forme di astensione dal lavoro programmate (con l'esclusione delle ipotesi di
sciopero), l'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a
trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve
assentare;
b. per la sostituzione di personale assente per
gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli articoli 6 e
7 della legge n. 903/1977, come modificate dall'art. 3 della legge n. 53/2000;
in tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta
giorni prima dell'inizio del periodo di astensione;
c. per soddisfare le esigenze organizzative
dell'Ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, per un periodo di sei mesi;
d. per lo svolgimento di attività stagionali,
nell'ambito delle vigenti disposizioni;
e. per soddisfare particolari esigenze
straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o
dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in
servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f. per attività connesse allo svolgimento di
specifici progetti o programmi predisposti dagli Enti, quando alle stesse non
sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di
dodici mesi;
g. per la temporanea copertura di posti vacanti
nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano
avviate la procedure per la copertura dei posti stessi.
2. Il CONI disciplina, con gli atti previsti dal
proprio ordinamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 e 36 bis del
D. Lgs. n. 29/1993, le procedure selettive per l'assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
l'ente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle
mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua
volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai
sensi dell'art. 56 del D. Lgs .n. 29/1993, a quelle proprie del lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale
non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche
l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al
precedente comma 3. La durata del contratto può comprendere anche periodi di
affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
5. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente,
senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto
individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del
lavoratore sostituito.
6. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 5 e 8 del
presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di
preavviso é fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni
contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle
ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
7. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a
tempo pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche
a tempo parziale.
8. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in
relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad
un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 16, non superiore comunque
a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane
per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 16, in
qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso,
fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 9. Il recesso opera
dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente
deve essere motivato.
9. Al personale assunto a tempo determinato si
applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in
proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando
- in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 33 e 34 del CCNL
19/11/1996, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito
con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali
spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il
trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 33 del
CCNL 19/11/1996, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista
del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due
mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è
pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine
massimo fissato dall'art. 33 del CCNL 19/11/1996;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti
per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 31 del CCNL
19/11/1996;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo
determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità
del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art. 15,
comma 5, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti
nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti
per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva
l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre
ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge
per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000.
10. Il contratto a termine è
nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:
a) l'applicazione del
termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi
previste nei commi precedenti.
11. La proroga ed il rinnovo
deI contratto a tempo determinato sono disciplinati dall'art. 2 della legge n.
230/1962, come modificato ed integrato dalla legge n. 196/1997.
12. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. I periodi di assunzione con contratto di lavoro
a termine presso l'ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non
continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni
pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura di posti vacanti di
profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il
contratto a termine.
14. Nel caso in cui la durata complessiva del
contratto a termine superi i quattro mesi, fermi restando i limiti e le modalità
di legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto previsto dall'art.
23,comma 4, della legge n. 56/1987 in materia di iscrizione nelle liste di
collocamento e relativa graduatoria.
Art. 34 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle
aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) reclutamento
dall'esterno, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a
tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni
organizzative preventivamente individuate dal CONI. Il lavoratore titolare delle
stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo
parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il
predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.
3. Il CONI, previa analisi delle proprie esigenze
organizzative e nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale,
previa informazione alle OO.SS. seguita, a richiesta, da incontro, individua i
posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto dei
criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 35, comma 1. Gli stessi
posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal
personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua,
mediante reclutamento dall'esterno con le ordinarie procedure stabilite per
l'accesso.
4. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, lett. b), la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene
automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. La predetta
domanda deve indicare l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che
il dipendente intende svolgere ai fini di quanto previsto ai commi da 6 a 8.
5. Il CONI, entro il termine di cui al comma 4, può,
con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro
per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in
relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella del
lavoratore a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità,
possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o
autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
7. Il CONI, ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi, è tenuto a individuare, informandone i dipendenti,
le attività che, in ragione della loro interferenza con i compiti
istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma
precedente, con le procedure previste dall'art. 1, comma 58 bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra l'attività esterna del dipendente - sia subordinata
che autonoma - con quella della specifica attività di servizio, come nel caso
in cui la predetta attività lavorativa debba intercorrere con
un'amministrazione pubblica, il CONI non può consentire la trasformazione del
rapporto a tempo parziale.
9. Il dipendente a tempo parziale è tenuto a
comunicare entro quindici giorni al CONI la data di inizio dell'eventuale
attività lavorativa esterna e le modificazioni che in questa intervengano.
10. Il CONI, in presenza di particolari situazioni
organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari dei dipendenti
interessati, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo, può
elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10% come tetto massimo.
In deroga alle procedure previste da detto comma, le domande per la
trasformazione del rapporto di lavoro sono in tali casi presentate con cadenza
trimestrale ed accolte ai sensi del comma 2 a valere dal primo giorno del
trimestre successivo.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai
casi di cui al comma 10 ecceda il contingente comprensivo della quota aggiuntiva
ivi prevista, viene data la precedenza ai dipendenti:
a) portatori di handicap o
in particolari condizioni psico-fisiche;
b) che assistano propri familiari portatori di
handicap di grado non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni
psico-fisiche o affetti da gravi patologie, o, ancora, anziani e non
autosufficienti;
c) che abbiano figli minori, con ordine di priorità
in relazione al numero dei figli stessi.
12. L'avvenuta trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi del
D.Lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti
dai commi 2 e 3 con l'indicazione della du-rata e dell'articolazione della
prestazione lavorativa secondo quanto concordato tra il dipendente stesso e il
CONI.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi sia
disponibilità del posto in organico.
14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di esercitare presso il CONI i diritti di libertà
e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare
alle assemblee del personale dipendente.
Art. 35 - Orario di lavoro del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata
della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno
trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalità indicate
nelle lettere a) e b).
3. In presenza di particolari
e motivate esigenze il dipendente può concordare con il CONI ulteriori modalità
di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche
esigenze in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale,
mensile o annuale praticabili presso il CONI tenuto conto della natura
dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e
della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. Il tipo di articolazione della prestazione e la
sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art. 34 vengono
previamente definiti dal CONI e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso
previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con i dipendenti.
Art. 36 - Trattamento economico-normativo del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Nell'applicazione degli altri istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno.
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale può essere chiamato a svolgere prestazioni di
lavoro supplementare, di cui all'art. 1, co.2, lett. e) del D.Lgs. n .61/2000,
nella misura massima stabilita dall'art. 3, co.2, dello stesso decreto
legislativo e in ogni caso con il consenso del lavoratore interessato. Il
ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà
organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed
improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite
con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di
retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. c) maggiorata di una percentuale
pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi
per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario
nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo
individuale annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro straordinario di cui al comma 4
sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente
alla nozione di retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. a), maggiorata di
una percentuale del 50%.
6. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su
richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in
via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro
supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei
mesi.
7. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi, il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di
proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste
dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di
part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la
parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico,
spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla
durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio,
l'astensione facoltativa, i permessi per maternità, i permessi per lutto e i
permessi per il diritto allo studio spettano per intero solo per i periodi
coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento
economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In
presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il
periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai
periodi effettivamente lavorati.
8. Il trattamento economico, anche accessorio, del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a
tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
9. I trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati
ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista in sede
di contrattazione integrativa.
10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto
è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988
e successive modificazioni e integrazioni.
11. Al ricorrere delle condizioni di legge, al
lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 61/2000.
Art. 37 - Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il CONI, previa informazione ed incontro con i
soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 1, può definire progetti per la
sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art.
3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con
particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, al
fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di
specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare,
che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del
dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il
lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme
flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro
deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del
CONI, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di
supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere
installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con
oneri di impianto e di esercizio a carico del CONI, espressamente preventivati
nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi,
anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di
telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL
quadro del 23 marzo 2000.
5. Il CONI definisce, in relazione alle
caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti
interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non
può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 1.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse
forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione
per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con
il CONI nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora.
Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono
configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né
permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del
lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo
dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause
strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non
sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. Il CONI definisce in sede di contrattazione
integrativa, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità
e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi
5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse
destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, il CONI
attiva opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori
interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su
tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e
di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei
dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per
conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
autorizzazione del CONI.
11. Il CONI, nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative
per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature
telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da
dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari
del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle
condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio
dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con
l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del
documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs.
626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa definisce il
trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione
nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 68. Le relative risorse sono
ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei
diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini
della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter
essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica
e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze
sindacali sul luogo di lavoro.
Art. 38 - Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo
1. Il CONI può stipulare contratti di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. 29/1993.
2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei
casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono
stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri
generali indicati nel comma 1:
a) per far fronte a picchi
di attività non prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad
esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative;
b) in presenza di eventi eccezionali e motivati
non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea
copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione
che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite
temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti
relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque
necessari a garantire i livelli di prestazione attesi;
c) per soddisfare specifiche esigenze di supporto
tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,
purché l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal
personale in servizio entro e non oltre quattro mesi;
d) per particolari fabbisogni professionali
connessi all'attivazione ed all'aggiornamento di sistemi di controllo di
gestione e di elaborazione di manuali di qualità e carte dei servizi.
3. Il numero dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su
base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso il CONI,
arrotondando, in caso di frazioni, all'unità superiore.
4. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito
per i profili della categoria A nonché per il personale ispettivo.
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per
sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della
legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di
affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici
giorni.
6. Il CONI è tenuto, nei riguardi dei lavoratori
temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di
formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 626/1994,
in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività
lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa definisce le
condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali
trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 68, nonché
l'utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale del CONI. Le relative
risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del
lavoro temporaneo.
8. Il CONI comunica tempestivamente all'impresa
fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di
esercitare presso il CONI i diritti di libertà e di attività sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del
personale dipendente.
10. Il CONI provvede alla tempestiva e preventiva
informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 comma 1,
sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista
dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate
ragioni d'urgenza il CONI fornisce l'informazione in via successiva, comunque
non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di
fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997,
n. 196.
11. Alla fine di ciascun anno, il CONI fornisce ai
soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie
alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo
stesso termine il CONI fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di
legge, è fatto divieto al CONI di attivare rapporti per l'assunzione di
personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie
abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale.
Art. 39 - Contratto di formazione e lavoro
1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno
di personale, il CONI può stipulare contratti di formazione e lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e
all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Il CONI non può stipulare contratti di
formazione e lavoro qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a
collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti
la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili
professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti
necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 19.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere
stipulato:
a) per l'acquisizione di
professionalità elevate ed intermedie;
b) per agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che
giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono
contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente
sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le
professionalità inserite nella categoria C e intermedie le professionalità
inserite nella categoria B.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a)
del comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e
di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in
luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma
4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina
del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale
ed anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato
in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 15, e deve contenere
l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello
stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi,
nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi,
nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e
lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di
formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento relativo
alla posizione economica iniziale della categoria corrispondente al profilo di
assunzione. Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la
tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare la
attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nonché la
fruizione dei servizi sociali previsti per il personale del CONI, nell'ambito
del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
9. Il trattamento normativo è quello previsto per i
lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova è stabilito in un mese nei
contratti di un anno ed è elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore
durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà
del contratto di formazione di cui è titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione
e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve
automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o
rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza
dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può
essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
sospensione stessa:
a) malattia
b) gravidanza e puerperio
c) astensione facoltativa post partum
d) servizio militare di leva e richiamo alle armi
e) infortunio sul lavoro
12. Prima della scadenza del
termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere
risolto esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto il CONI è tenuto ad
attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.
Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3,
comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Il CONI disciplina, previa
concertazione ai sensi dell'art. 7, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da
ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di
cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e
lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione
e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
16. Non è consentita la stipula di contratti di
formazione lavoro qualora il CONI non confermi almeno il 60% dei lavoratori il
cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di
comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività
sindacale previsti dalla legge n.
300/1970 e possono partecipare alle assemblee del
personale dipendente.
TITOLO VI
ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
Art. 40 - Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali ed è di norma articolato su cinque giorni settimanali, ovvero su
sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'articolazione dell'orario di servizio è
determinata dal CONI, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi
con le esigenze complessive e generali dell'utenza. I criteri generali per tale
articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con
i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.
3. Le tipologie dell'orario di lavoro, nel rispetto
della programmazione dei servizi e delle attività stabilite dal CONI, sono
improntate ai seguenti criteri di flessibilità, che possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera
programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile
dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica
distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario flessibile, che consiste nel consentire
di anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita o di avvalersi di
entrambe le facoltà; in tali ipotesi deve essere garantita la presenza in
servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di
soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
c) orario plurisettimanale, che consiste nella
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari
superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore
complessivo in relazione al periodo di riferimento;
d) turnazione, che consiste nella rotazione
ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario secondo quanto
previsto dal successivo art. 42;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa
vigente.
4. I criteri generali per la
articolazione delle tipologie dell'orario di cui al comma 3 sono oggetto di
contrattazione integrativa.
5. Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro
d'obbligo, il dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese
successivo, salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero entro i
predetti termini, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Art. 41 - Riduzione dell'orario
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati
su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi
all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, si applica, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione
d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione può realizzarsi
alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia
fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con
stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
2. Entro il 31/12/2001 le parti si incontrano per
valutare le modalità di applicazione a tutto il personale delle modifiche
legislative eventualmente intervenute in materia.
Art. 42 - Turnazioni
1. Il CONI, in relazione alle proprie esigenze
organizzative, di servizio o funzionali, può istituire turni giornalieri di
lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere del lavoro. I criteri generali per la
organizzazione dei turni sono definiti in sede di contrattazione integrativa
nazionale di ente.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione,
ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere
distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione
equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,
pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata
nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani,
possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione
giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma
superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze
eccezionali. La durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata
sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga
l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il
passaggio delle consegne.
5. Ai fini dell'applicazione del successivo comma 6,
i turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani
sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in
eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono
compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista è corrisposta una indennità
che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione
dell' orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
a) fascia pomeridiana:
maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. b),
con l'aggiunta del rateo della tredicesima mensilità, nella misura del 27%;
b) fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione
oraria della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. b), con l'aggiunta
del rateo della tredicesima mensilità, nella misura dell'115%;
c) fascia festiva-notturna: maggiorazione oraria
della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. b), con l'aggiunta del
rateo della tredicesima mensilità, nella misura del 120%.
7. La maggiorazione di cui al
comma 6 può essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di
servizio in turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.
Art. 43 - Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di
fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro
supplementare di cui all'art. 36, in modo retribuito o come permessi
compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per
ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del
dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o di lavoro
supplementare di cui all'art. 40, debitamente autorizzate, nel limite
complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da
utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da
ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con
riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente
ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze
tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le
parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro
straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione
lavorativa.
Art. 44 - Reperibilità
1. Il servizio di pronta reperibilità può essere
istituito dal CONI, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di
lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi
di emergenza, aree di pronto intervento e simili. La relativa disciplina è
definita in sede di contrattazione integrativa e tiene conto anche delle
esigenze di rotazione tra più soggetti volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilità
è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il
periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6
ore.
4. Ciascun dipendente non può essere collocato in
reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di due
domeniche nell'arco di un mese.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è
remunerato con un compenso compreso tra £.15.000 e £.25.000, la cui misura
viene stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto compenso è
frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione
alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo,
il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non
chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo
compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro
settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro
prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta,
con recupero orario; perle stesse ore è esclusa la percezione del compenso di
cui al comma 5; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni
notturne, festive o notturne-festive.
8. Agli oneri relativi all'applicazione del presente
articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67.
Art. 45 - Riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari ed episodiche
esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di
cui all'art. 40, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposto
un compenso aggiuntivo pari all'80% della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2,
lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni
e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo
infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la
fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo
commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.
3. L'attività prestata eccezionalmente in giorno
feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a
richiesta del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia
stato prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile
con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Con esclusione del personale in turno ai sensi
dell'art. 42, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una
maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 79, comma 2, lettera a),
nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la
maggiorazione dovuta è del 30%.
TITOLO VII
FORMAZIONE
Art. 46 - La formazione: obiettivi e strumenti
1. Le parti concordano che nell'ambito dei processi
di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, la formazione
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei
dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza attraverso
piani di formazione del personale, definiti in conformità alle linee di
indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa, che
individuano i percorsi formativi e le modalità operative di svolgimento delle
attività, comprese le metodologie didattiche e di intervento. La formazione del
personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di
intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi
definiti dal CONI.
3. Le iniziative di formazione sotto elencate devono
interessare tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in
distacco sindacale. I dipendenti provenienti da altri enti e/o amministrazioni,
in attesa dell'inquadramento presso il CONI, partecipano ai programmi di
formazione di cui al successivo punto b). I programmi definiscono quali
iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare
stabiliscono:
a) percorsi di
qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai
passaggi all'interno delle categorie del sistema di classificazione;
b) corsi di aggiornamento finalizzati
all'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività
ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione e che devono tener
conto in particolare della normativa vigente da applicare, delle
caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro; delle
innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e
tecnologiche.
4. Nell'attuazione dei
programmi delle suddette attività formative, il CONI può avvalersi della
collaborazione della Scuola Superiore della P.A., delle Università e di altri
soggetti pubblici e privati specializzati nel settore. La predisposizione dei
programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico
sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lettera e) del D.Lgs. n. 39/1994.
5. Per garantire le attività formative di cui al
presente articolo, il CONI utilizza le risorse disponibili sulla base della
direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla
formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di
legge, come quelle del D. Lgs. n. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni
dell'Unione Europea. Nell'ambito del quadriennio 1998-2001, in conformità a
quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997,
si perverrà alla destinazione alle finalità predette di una quota pari almeno
all'1% della spesa complessiva per il personale. Le somme destinate alla
formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate
al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
6. Il personale che partecipa alla attività di
formazione organizzate dal CONI è considerato in servizio a tutti gli effetti.
I relativi oneri sono a carico del CONI. I corsi sono tenuti, di norma, durante
l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al
personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Il CONI individua i dipendenti che partecipano
alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi
dell'art. 4 in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei
vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità,
tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e
garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 61, lettera c) del D.Lgs. n.29/1993.
TITOLO VIII
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 47 - Obiettivi
1. Il sistema di classificazione del personale
secondo le linee definite negli articoli seguenti persegue le finalità del
progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle opportunità di
crescita professionale, della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento
dell'efficienza ed efficacia dell'attività istituzionale dell'Ente e della
gestione delle risorse umane.
2. Alle finalità di cui al comma 1 sono correlati
adeguati ed organici interventi formativi secondo quanto previsto dal titolo VII.
Art. 48 - Il sistema di classificazione del
personale
1. Il sistema di classificazione del personale è
confermato in tre categorie che assumono la denominazione di: A, B e C. Per la
categoria C è previsto il conferimento di incarichi di posizione organizzativa,
secondo la disciplina dell'art. art. 54.
2. Alle categorie corrispondono insiemi affini di
competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di
attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di
responsabilità, attraverso le declaratorie di cui all'allegato A.
3. I profili descrivono, in termini generali, il
contenuto professionale delle attribuzioni proprie di ciascuna categoria, con
particolare riguardo alle conoscenze teorico-pratiche ed alle capacità
richieste dalla categoria di appartenenza. Nell'allegato A sono riportati, a
titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
4. L'Ente, in relazione al proprio modello
organizzativo e previa contrattazione integrativa, identifica i nuovi profili
professionali necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali. I
predetti profili sono collocati nella categoria corrispondente, nel rispetto
delle declaratorie delle categorie stesse e tenendo conto, in via analogica, del
contenuto professionale dei profili riportati a titolo esemplificativo
nell'allegato A
5. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
all'interno di ciascuna categoria tutte le mansioni, se professionalmente
equivalenti, sono esigibili; sono fatte salve quelle per il cui esercizio siano
previste specifiche abilitazioni professionali. L'assegnazione di mansioni
equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto
del contratto di lavoro.
6. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie
delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di
esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall'art. 56 del D.Lgs. n.
29 del 1993, come integrato dall'art. 56 del presente CCNL.
7. In caso di passaggio tra categorie, al dipendente
viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova
categoria.
Art. 49 - Accesso dall'esterno alle categorie
1. L'accesso dall'esterno è previsto nell'ambito
dei posti vacanti in ogni categoria espressamente destinati a tale finalità
dalla programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997.
2. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella
posizione economica iniziale della categoria cui corrisponde il posto messo a
concorso. Le posizioni economiche successive sono acquisite mediante
progressione economica, nell'ambito della categoria, secondo quanto previsto
dall'art. 50.
3. Il CONI disciplina la procedure e i contenuti
delle selezioni pubbliche nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del
D.Lgs. 29/1993, fatte salve le speciali procedure di avviamento al lavoro o per
le assunzioni obbligatorie di cui allo stesso art. 36, comma 1, lett. b) e comma
2.
Art. 50 - Progressione economica all'interno
della categoria
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una
progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il
trattamento tabellare iniziale, ovvero dopo la posizione economica acquisita ai
sensi del successivo art. 57, delle successive posizioni economiche indicate
nella tabella 5.
2. Nell'ambito della categoria, i passaggi a
posizione economica immediatamente superiore avvengono, in correlazione con il
conseguimento di più elevati livelli di capacità e competenze professionali da
parte del personale, attraverso procedure selettive basate sui criteri generali
di cui all'art. 51.
3. Il finanziamento della progressione economica
avviene attraverso le risorse indicate all'art. 67 in stretta correlazione con
il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di
innovazione e di maggiore efficienza.
4. I passaggi alle posizioni economiche
immediatamente superiori sono disposti nel numero consentito dalla disponibilità
delle risorse a ciò finalizzate dal contratto integrativo.
5. Nella programmazione dei passaggi alle posizioni
economiche immediatamente superiori, si persegue l'obiettivo di una equilibrata
e bilanciata distribuzione del personale tra le diverse posizioni economiche
presenti all'interno di ogni categoria, tenendo conto delle esigenze
organizzative e del livello della qualità delle prestazioni ad esse connesse.
Art. 51 - Criteri di selezione ai fini della
progressione economica all'interno della categoria
1. I criteri generali per la selezione ai fini delle
progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, nel limite delle
risorse disponibili ai sensi dell'art. 67, sono oggetto di contrattazione
integrativa; la relativa disciplina deve essere definita entro tre mesi dalla
data di stipulazione del
presente CCNL. Tali criteri devono comunque tenere
conto:
a) dell'arricchimento
professionale derivante dall'esperienza lavorativa e dalla formazione
certificata e pertinente;
b) del miglioramento della prestazione
individuale, con particolare riguardo al grado di coinvolgimento nei processi
lavorativi ed all'attenzione alle esigenze dell'utenza;
c) dei titoli culturali e professionali coerenti e
pertinenti.
Art. 52 - Sviluppo professionale del personale
nel sistema di classificazione
1. Nell'ambito del sistema di classificazione sono
possibili passaggi dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente
superiore, secondo i criteri e le procedure indicati nel comma seguente, nel
limite dei posti non destinati all'accesso dall'esterno nell'ambito della
programmazione dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997.
2. Le procedure e i criteri per lo sviluppo
professionale sono preventivamente individuati dall'Ente secondo principi di
imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di
espletamento.
3. Alle procedure selettive per l'accesso alla
categoria superiore è consentita la partecipazione del personale interno della
categoria inferiore, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio
previsto per l'accesso dall'esterno, fatti salvi i titoli abilitativi previsti
dalle vigenti disposizioni in materia, purché esso sia in possesso del titolo
di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria di appartenenza e
di un'esperienza professionale di almeno due anni per i passaggi alla categoria
B e di quattro anni per i passaggi alla categoria C.
4. I criteri e le procedure di cui al comma 2
tengono conto del possesso delle capacità ed attitudini richieste per l'accesso
alla categoria superiore, nonché delle competenze professionali acquisite e
conseguenti all'esperienza professionale, desumibili dal curriculum del
dipendente e/o verificate da apposite prove o test attitudinali dimensionati in
relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria, con
adeguato riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei
crediti formativi. In ogni caso, deve essere data una adeguata valorizzazione al
positivo espletamento di mansioni superiori formalmente affidate a decorrere
dall'applicazione della disciplina sull'assegnazione di mansioni superiori di
cui all'art. 56, nonché al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso
dall'esterno a ciascuna categoria.
5. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono
oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 7, con i soggetti di cui all'art.
10, comma 1; la relativa disciplina deve essere definita entro tre mesi dalla
definizione del presente CCNL.
6. Anche i posti destinati ai passaggi alla
categoria immediatamente superiore sono coperti mediante accesso dall'esterno se
la selezione di cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se mancano del tutto
all'interno le professionalità da selezionare.
Art. 53 - Sistema di valutazione
1. La valutazione del personale è finalizzata al
continuo miglioramento della prestazione individuale e dei risultati
dell'organizzazione. Degli esiti della valutazione si tiene conto ai fini:
a) dell'applicazione del
sistema di incentivazione del personale, definito ai sensi dell'art. 4 comma
3, lett. b);
b) della progressione economica, per quanto
attiene la valutazione dei criteri di cui all'art. 51;
c) dello sviluppo professionale, nell'ambito delle
procedure e dei criteri di cui all'art. 52;
d) della individuazione dei fabbisogni di
formazione e della programmazione delle relative attività.
2. Fermi restando i criteri
definiti per l'applicazione dei diversi istituti e strumenti indicati al comma
1, nel rispetto dei relativi modelli di relazioni sindacali di cui al titolo II,
la valutazione del personale viene effettuata attraverso una metodologia stabile
che preveda comunque:
a) la comunicazione
preventiva al personale degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni
attese e dei relativi criteri di valutazione;
b) verifiche periodiche con lo stesso personale
volte a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento della
prestazione e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
c) una verifica finale per la comunicazione
tempestiva agli interessati degli esiti della valutazione e per la
riassegnazione di obiettivi per l'anno successivo.
3. La valutazione è
effettuata dal responsabile CONI della struttura in cui l'interessato ha
prestato la sua attività ed è tempestivamente comunicata al dipendente.
4. Il CONI si impegna a promuovere e sostenere,
anche attraverso iniziative formative mirate, la diffusione ed il consolidamento
delle competenze direzionali nel campo dei sistemi di valutazione.
5. Ai fini di una corretta attuazione della
disciplina del presente articolo, il CONI definisce meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dai dipendenti in armonia con quanto previsto dal D.Lgs.
n. 286 del 1999.
Art. 54 - Posizioni organizzative
1. Il CONI, sulla base del proprio ordinamento ed in
relazione alle proprie esigenze organizzative, può individuare posizioni
organizzative cui sono correlati incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle
funzioni di appartenenza, comportano lo svolgimento di compiti di elevata
responsabilità.
2. Le posizioni organizzative di cui al comma
precedente possono riguardare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) direzione di unità
organizzative, con elevato grado di autonomia e complessità gestionale e
organizzativa;
b) svolgimento di attività - ivi comprese quelle
informatiche - con contenuti di alta professionalità o richiedenti
specializzazioni correlate al possesso di titoli universitari e/o di adeguati
titoli connessi all'esercizio delle relative funzioni;
c) svolgimento di attività di staff e/o di
studio, ricerca, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia
ed esperienza.
3. Il CONI può procedere
all'individuazione delle posizioni di cui ai commi 1 e 2 dopo aver attivato:
a) l'attuazione dei principi
di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29/1993, con particolare
riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
b) la ridefinizione delle strutture organizzative
e delle dotazioni organiche;
c) l'istituzione e l'attivazione di meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati secondo i principi di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
4. Gli incarichi relativi alle
posizioni di cui ai commi precedenti possono essere conferiti esclusivamente a
dipendenti della categoria C ovvero al personale di cui all'art. 85, comma 1,
nel rispetto della disciplina ivi prevista.. Il conferimento comporta
l'attribuzione di una specifica indennità di posizione il cui valore annuo
lordo è ricompreso tra un minimo di 4 milioni ed un massimo di 10 milioni per
tredici mensilità, utilizzando le risorse previste dall'art. 67.
Art. 55 - Conferimento e revoca degli incarichi
di posizioni organizzative
1. Gli incarichi di cui all'art 54 sono conferiti
previa determinazione dei criteri da parte del CONI, in coerenza con gli esiti
della concertazione di cui all'art. 7, con i soggetti di cui all'art. 10, comma
1.
2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti
interessati con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali,
delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione
alle caratteristiche degli obiettivi, degli impegni programmatici o dei progetti
che ne costituiscono la motivazione.
3. Gli incarichi possono essere revocati, con atto
scritto e motivato, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1,
prima della scadenza, a seguito di:
a) inosservanza delle
direttive contenute nell'atto di conferimento;
b) intervenuti mutamenti organizzativi;
c) accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell'incarico
comporta la perdita della indennità di posizione di cui all'art. art. 54, comma
4 e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
5. La valutazione dei risultati delle attività
svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi, avviene di norma
con cadenza annuale in base a criteri e procedure, ispirati ai principi di cui
al D.Lgs. 286/1999, definiti preventivamente dal CONI previa concertazione ai
sensi dell'art. 7, con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1.
Art. 56 - Mansioni superiori nel sistema di
classificazione
1. Il presente articolo completa la disciplina delle
mansioni prevista dall'art. 56, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 29/1993 per la
parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione
del personale previsto dal presente contratto, si considerano
"superiori" le mansioni incluse nella categoria superiore a quella
ricoperta.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui
al comma 2 avviene nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di
posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora
siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche
mediante le selezioni interne di cui all'art. 52;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza
con esclusione dell'assenza per ferie;
c) per esigenze organizzative e di risultato di
carattere straordinario, derivanti anche dall'attivazione di nuovi servizi o
dallo svolgimento di nuove funzioni, per non più di sei mesi, prorogabili
fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la istituzione del
posto in organico.
4. Il conferimento delle
mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al
dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite dall'Ente sulla base di
criteri, coerenti con la propria organizzazione, da definire entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto
professionale delle mansioni conferite, sentite le Organizzazioni sindacali di
cui all'art. 10, comma 1.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori
di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione
corrispondente alle mansioni conseguentemente esercitate, fermo rimanendo quanto
percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Per la prima attuazione della disciplina del
presente articolo, l'Ente attiva una apposita sessione di contrattazione
integrativa.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo
resta ferma la disciplina dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993.
Art. 57 - Collocazione del personale in servizio
nelle nuove posizioni economiche del sistema di classificazione
1. Il personale in servizio è assegnato alle nuove
posizioni economiche previste dal sistema di classificazione nel rispetto delle
indicazioni di cui all'allegata tabella 1.
2. Il personale appartenente al III livello
retributivo dell'ordinamento precedente al CCNL del 19.11.1996 viene inquadrato
nella ex categoria di operatore con l'attribuzione della relativa retribuzione
base, prevista dallo stesso CCNL del 19.11.1996, a decorrere dall'1.01.1998.
TITOLO IX
NORME DISCIPLINARI
Art. 58 - Doveri del dipendente
1. Nel rispetto dei principi enunciati negli artt.
2104 e 2105 del Codice Civile, il dipendente deve tenere un contegno
disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni
assegnategli, ed in particolare:
a) rispettare l'orario di
lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dal CONI per la rilevazione ed
il controllo delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente responsabile;
b) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di
collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente
contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
impartite dal CONI.
c) mantenere assoluta segretezza sugli interessi
del CONI nel rispetto delle norme del regolamento di attuazione dell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241; non trarre profitto da quanto forma oggetto
delle sue funzioni e non esplicare, sia direttamente, sia per interposta
persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo
gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza
con il CONI;
d) astenersi da qualunque attività a titolo
gratuito od oneroso o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese od
organizzazioni di fornitori, utenti, concorrenti e distributori che abbiano
avuto o che abbiano tuttora rapporti con il CONI;
e) applicare nei rapporti con il cittadino le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei relativi regolamenti
attuativi in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e di diritto
di accesso;
f) mantenere nei rapporti interpersonali e con
l'utenza una condotta improntata a principi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) durante l'orario di lavoro non attendere ad
occupazioni estranee al servizio e, in periodi di malattia od infortunio, ad
attività lavorativa ancorché non remunerata;
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono
impartite per l'esecuzione della prestazione; se le disposizioni sono
palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata
contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per
iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le
disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero
configurino illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti,
macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
j) non valersi di mezzi di comunicazione o di
quanto è di proprietà del CONI per ragioni che non siano di servizio;
k) osservare scrupolosamente le disposizioni che
regolano l'accesso ai locali del CONI da parte del personale e non introdurre,
salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee al CONI nei
locali non aperti al pubblico;
l) vigilare sul corretto espletamento dell'attività
del personale sottordinato, ove tale compito rientri nelle responsabilità
attribuite;
m) comunicare al CONI la propria residenza e, ove
non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle
stesse;
n) in caso di malattia dare tempestiva
comunicazione dell'assenza all'ufficio di appartenenza, all'inizio del turno
di lavoro, salvo comprovato impedimento;
o) astenersi dal partecipare all'adozione di
provvedimenti del CONI che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi propri;
p) rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo
offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti della prestazione
lavorativa.
Art. 59 - Responsabilità
1. Per i dipendenti del CONI resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità, civile,
amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche.
Art. 60 - Incompatibilità, cumulo di impieghi ed
incarichi
1. Ai dipendenti del CONI si applicano le
disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive integrazioni
e modificazioni.
Art. 61 - Sanzioni e procedimento disciplinare
1. Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri
di cui all'art. 58 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità,
l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile non superiore a
quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
sino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. Il CONI, salvo il caso di
rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da
effettuarsi tempestivamente e comunque entro venti giorni da quando l'ufficio
istruttore competente alla contestazione è venuto a conoscenza del fatto - e
senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione dal
fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione
della difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi quindici
giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 59, comma 4,
del D.Lgs. n. 29/1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il
responsabile della struttura nella quale il dipendente presta servizio, ai sensi
di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente
i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel
termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del
soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su espressa delega, al suo
difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro centoventi giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia
stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Il medesimo ufficio, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano
il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993.
Art. 62 - Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del
comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto
conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di rilevanza del danno o pericolo causato
al CONI, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei
confronti del CONI, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nella infrazione di più lavoratori in
accordo tra loro.
2. La recidiva nelle mancanze
previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta
una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi
commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza
verso il CONI o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato
danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio del CONI, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 6 della legge n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi
di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento
non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo per il CONI, per gli utenti e per i terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato nel bilancio del CONI e sarà destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
6. La sanzione disciplinare della sospensione del
servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze
previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste
nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono
del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati al CONI, agli utenti o ai
terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10
giorni, nell'assumere il servizio presso la sede di lavoro assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il
recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o di
terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli
ambienti di lavoro, anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti del
CONI, fatta salva la libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge 300
del 1970;
j) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie
sessuali, che siano lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque
derivato grave danno al CONI o a terzi.
7. La sanzione disciplinare
del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, per
almeno tre volte all'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di
diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle
previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera a);
b) occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo e della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza del CONI o ad esso affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento di posto per
motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal
servizio per un periodo superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti
che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli
obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
f) responsabilità penale risultante da sentenza
di condanna passata in giudicato per un delitto che, pur commesso fuori del
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non sia
compatibile, per la sua specifica gravità, con la prosecuzione del rapporto.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti
di lavoro, di alterchi con ricorso a vie di fatto contro superiori o altri
dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) sentenza di condanna passata in giudicato:
- per delitti di cui all'art. 15 comma 1, lettere
a), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata
dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- per gravi delitti commessi in servizio;
d) sentenza di condanna passata in giudicato
quando dalla stessa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
9. Il procedimento
disciplinare deve essere avviato, ai sensi dell'art. 61, comma 2, anche nel caso
in cui sia connesso con il procedimento penale e rimane sospeso fino a sentenza
definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso
del procedimento disciplinare. Qualora il CONI venga a conoscenza dei fatti che
possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito di sentenza
definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini
previsti dall'art. 61, comma 2 da computarsi a decorrere dalla data in cui il
CONI è venuto a conoscenza della sentenza.
10. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi
del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da quando il CONI ha avuto notizia
della sentenza definitiva.
11. Al codice disciplinare contenuto nel presente
articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre. Il codice deve essere
pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
presente contratto e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
Art. 63 - Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare
1. Il CONI, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude
con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato
nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 64 - Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione, per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale,
qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione
disciplinare del licenziamento.
3. Il CONI, cessato lo stato di restrizione della
libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente sino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al
comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi
previsti dall'art. 15 comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito
dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.
5. Nei casi disciplinati dai commi precedenti si
applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimenti disciplinari e
procedimenti penali dall'art. 62, commi 9 e 10.
6. Al dipendente sospeso è concesso un assegno
alimentare pari al 50% della retribuzione fissa mensile corrispondente alla
nozione di cui all'art. 79, comma 2, lett. b), oltre all'assegno per il nucleo
familiare eventualmente spettante, con esclusione di qualsiasi compenso
accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o
di proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare sarà conguagliato con
quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se egli fosse rimasto in servizio.
8. Nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del
presente articolo, la sospensione cautelare conserva efficacia, se non revocata,
per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, decorso il quale la
sospensione cautelare è revocata di diritto ed il dipendente è riammesso in
servizio.
9. Il procedimento disciplinare rimane comunque
sospeso sino all'esito del procedimento penale.
TITOLO X
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 65 - Incrementi tabellari
1. Gli stipendi tabellari derivanti
dall'applicazione dell'art. 48 del CCNL del 19.11.1996, e dell'art. 1 del CCNL
del 16.10.1997, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto di
retribuzione (E.D.R.), sono incrementati degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 2, alle scadenze ivi
previste. Il nuovo trattamento tabellare del personale è indicato nell'allegata
tabella 3.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi
indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle
posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al
presente CCNL sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle 4
e 5 e con le decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale
e la retribuzione individuale di anzianità negli importi spettanti al personale
in servizio alla data di stipulazione del presente contratto. Al personale
neo-assunto è attribuita l'indennità integrativa speciale nelle misure
indicate nell'allegata tabella 6.
4. Gli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono
corrisposti al netto delle indennità di vacanza contrattuale già percepite con
le modalità e nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 4 del CCNL 19.11.1996.
Art. 66 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato dal servizio
con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente
contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all'art. 65 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 2, ai fini
della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli
effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
Art. 67 - Risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività
1. A decorrere dal 31/12/1999 e a valere dal mese
successivo, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova
classificazione del personale nonché a sostenere le iniziative rivolte a
migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti
risorse:
a) le risorse con
riferimento all'anno 1999 di cui all'art. 54 del CCNL 19.11.1996, come
integrate dall'art. 3 del CCNL del 16.10.1997 ivi comprese le eventuali
risorse aggiuntive di cui all'art. 4 dello stesso CCNL del 16.10.1997;
b) le risorse correlate alla corresponsione delle
indennità previste dall'art. 50 del CCNL del 19.11.1996;
c) un importo annuo dello 0,71% del monte salari
dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza ed ai professionisti
dipendenti, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati
di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza 31.12.1999
ed a valere per l'anno successivo;
d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art.
43 della legge 449/1997;
e) le economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni, realizzate a decorrere dall'anno 1999;
f) le risorse derivanti dalla eventuale
applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
g) gli eventuali risparmi derivanti dalla
applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 70,
comma 6;
h) le risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale,
quali quelle di cui all'art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni
e integrazioni, e all'art. 1 comma 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 138;
i) i risparmi di gestione riferiti alle spese del
personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a
risparmio del fabbisogno complessivo;
j) le risorse derivanti dalla applicazione della
disciplina dell'art. 44, comma 7, del CCNL del 19.11.1996;
k) l'importo annuo della retribuzione individuale
di anzianità del personale comunque cessato dal servizio a far data dal
01/01/1999;
l) un importo pari allo 0,5% del monte salari
dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza e ai professionisti.
2. In caso di attivazione di
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento
di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un
incremento stabile delle dotazioni organiche, l'Ente, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge
449/1997, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare
nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle
capacità di bilancio. Le risorse derivanti dalla applicazione del presente
comma sono destinate anche al finanziamento della indennità di posizione
organizzativa di cui all'art. 54.
3. Rientrano nella disponibilità delle risorse del
presente articolo anche le somme non spese nel corso di ogni anno per il
pagamento degli incrementi economici correlati alla progressione economica
all'interno delle categorie - pari al differenziale tra la posizione economica
acquisita e il trattamento tabellare iniziale - per il personale comunque
cessato dal servizio o transitato nella categoria superiore.
Art. 68 - Utilizzo delle risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Le risorse di cui all'art. 67 sono
prioritariamente destinate ad incentivare i risultati, la qualità delle
prestazioni, la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o
per gravosità.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le
risorse di cui all'art. 67 sono utilizzate per:
a) corrispondere gli
incrementi retributivi collegati alla progressione economica all'interno delle
categorie secondo la disciplina dell'articolo 50 ed utilizzando le risorse
aventi carattere di certezza e continuità. Resta comunque acquisito al fondo
di cui all'articolo 67 il differenziale tra le posizioni economiche rivestite
e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal
servizio.
b) corrispondere la indennità di posizione al
personale incaricato delle posizioni organizzative secondo la disciplina
dell'art. 54;
c) corrispondere l'indennità di cui all'art. 44,
comma 7, del CCNL del 19.11.1996; i relativi valori possono essere
rideterminati, in sede di contrattazione integrativa in relazione alla
particolare rilevanza delle funzioni affidate;
d) corrispondere i compensi di cui all'art. 54,
comma 3, lett. c) del CCNL del 19.11.1996;
e) erogare compensi diretti ad incentivare la
produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di
compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo
quanto previsto dall'art. 69;
f) corrispondere le indennità di turno,
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo,
per i centralinisti ciechi, secondo i criteri e le condizioni stabiliti in
sede di contrattazione integrativa;
g) corrispondere compensi per la remunerazione di
compiti che comportano oneri, disagi o rischi particolarmente rilevanti,
secondo i criteri e le condizioni stabiliti in sede di contrattazione
integrativa;
h) corrispondere al personale sanitario e
tecnico-sanitario dell'Istituto di Scienza dello Sport cui siano attribuite
funzioni di supporto ai medici in campo sanitario, terapeutico, riabilitativo,
diagnostico e preventivo, fisiologico e biomeccanico, collocato nei
corrispondenti profili professionali, una speciale indennità, connessa allo
svolgimento delle predette funzioni, nelle misure annue lorde definite in sede
di contrattazione decentrata integrativa;
i) compensare l'eventuale esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilità, secondo i criteri e le condizioni
stabiliti in sede di contrattazione integrativa;
j) compensare le prestazioni di lavoro
straordinario secondo la disciplina dell'art. 70;
k) corrispondere compensi correlati all'esercizio
di compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro quali
quelle che determinano il prolungamento delle prestazioni lavorative oltre il
turno pomeridiano;
l) incentivare le specifiche prestazioni correlate
alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 67, lett. g).
3. Le risorse di cui all'art.
67, ivi comprese quelle relative agli anni 1999 e 2000, non utilizzate o non
attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio
finanziario sono utilizzate secondo le finalità individuate in sede di
contrattazione integrativa.
Art. 69 - Collegamento tra produttività ed
incentivi
1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 68
comma 2, lett. e), è strettamente correlata ad effettivi incrementi di
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi
attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente,
dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante gli
strumenti di valutazione e controllo interno adottati ai sensi dell'art. 53,
comma 5, dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli
obiettivi annualmente predeterminati, secondo la disciplina del D.Lgs, n.
29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 70 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione e copertura del tempo
di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è
disposta unicamente sulla base delle esigenze di servizio individuate dal
dirigente. Sono escluse pertanto tutte le forme generalizzate di autorizzazione,
nonché tutte le forme di lavoro straordinario o supplementare, comunque
denominate, effettuate su richiesta del dipendente.
3. Per la corresponsione dei compensi relativi alle
prestazioni di lavoro straordinario, l'Ente può utilizzare risorse finanziarie
in misura non superiore di quelle destinate a tale scopo nell'anno 1999.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata
maggiorando la misura oraria del lavoro ordinario calcolata convenzionalmente
dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 79, comma 2, lett. a),
incrementata del rateo della tredicesima mensilità. Sono confermate le
maggiorazioni di cui all'art. 46 del CCNL 19/11/1996.
5. Le parti si incontrano a livello di Ente, almeno
una volta l'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario
l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che
possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante
opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
6. A decorrere dal 31/12/2000, le risorse destinate
nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario sono ridotte nella misura del 10%.
7. Il CONI, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 2, comma 3, della legge n. 138 del 1992, può disporre, con oneri a
proprio carico, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione e allo
svolgimento di manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di
lavoro straordinario entro il limite definito in sede di contrattazione
integrativa.
Art. 71 - Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla
dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla
normale retribuzione, compete:
a) un'indennità di trasferta,
avente natura non retributiva pari a:
- L. 40.000 per ogni
periodo di 24 ore di trasferta;
- un importo determinato proporzionalmente per
ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore
o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore
alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi
di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in
aereo, la classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del
viaggio;
c) una indennità supplementare pari al 5% del
costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i taxi e per i
mezzi di trasporto urbani;
e) il compenso per lavoro straordinario, nel caso
che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un
tempo complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto per la
giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato,
tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività
lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la
sorveglianza e custodia del mezzo e nel caso del personale ispettivo, per il
quale si applica la disciplina individuata ai sensi del comma 11.
3. Ai soli fini del comma 2,
lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo
occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente può essere autorizzato ad
utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi
località diverse dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora
abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali
servizi di linea. In tal caso si applica l'art 73, commi 2 e ss., e al
dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente
ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di
parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica
pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al
dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta per
il pernottamento in alberghi fino a quattro stelle;
b) della spesa per uno o due pasti giornalieri,
nel limite di L. 43.100 per il primo pasto e di complessive L. 85.700 per i
due pasti.
Per le trasferte di durata non
inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
6. Il personale delle diverse
categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con personale di
area dirigenziale o facente parte di delegazione ufficiale del CONI è
autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per la dirigenza
o per i componenti della predetta delegazione.
7. Il CONI individua, previo confronto con le
Organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della
impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento
per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la
corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfetaria di L.
50.000 lorde. Con la stessa procedura il CONI stabilisce le condizioni per il
rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti
occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del
rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2, lett. a), viene
ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di
trasferta in misura intera.
9. L'indennità di trasferta cessa di essere
corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima
località.
10. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo può richiedere una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
11. Il CONI stabilisce, con gli atti previsti dal
proprio ordinamento ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, e
previa informazione, seguita a richiesta da incontro, ai soggetti sindacali di
cui all'art. 10 comma 1, la disciplina della trasferta per gli aspetti di
dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare il
sistema di calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e
le relative modalità procedurali, con particolare riferimento all'uso dei taxi
e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in
sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale
individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi nella
previsione di cui al comma 1, i limiti e le modalità attuative della disciplina
dell'art. 72, comma 1.
12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle
disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l'indennità di trasferta
di cui al comma 1, lett. a) è incrementata del 50% ; non si applica la
disciplina del comma 8;
b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono
incrementati del 30%.
Il CONI incrementa le
percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle
norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale
civile dell'amministrazione dello Stato.
La disciplina del presente comma decorre dal
sessantesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva del
presente contratto.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalità nel
bilancio del CONI.
Art. 72 - Trattamento di
trasferimento in Italia
1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi
organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della
sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di
viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo
seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini
entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per
gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai
sensi dell'art. 71, comma 11 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente e
secondo le condizioni d'uso.
2. Al dipendente competono anche:
- l'indennità di trasferta
di cui all'art. 71, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
- una indennità di trasferimento, stabilita in
sede di contrattazione integrativa nazionale di ente nell'ambito delle risorse
di cui al comma 6, variabile, in funzione del carico di famiglia, da un minimo
di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, con maggiorazione fino al 100%
in presenza delle condizioni di cui al comma 4; le mensilità sono calcolate
con riferimento alla retribuzione di cui all'art. 79, comma 2, lett.b).
3. Il dipendente ha altresì
diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di
locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per
effetto del trasferimento.
4. In caso di trasferimento in sedi considerate
disagiate al dipendente che abbia trasferito la residenza, è riconosciuta, per
tre anni, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata
per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del
nucleo familiare, secondo preventive intese con il dipendente interessato. Le
sedi disagiate vengono individuate dal CONI sulla base di criteri definiti
previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.
5. Le indennità ed i rimborsi di cui ai precedenti
commi spettano anche al personale collocato a riposo ed alla famiglia del
dipendente deceduto in attività di servizio, per il trasferimento dall'ultima
sede di servizio o del convivente stabile, se il relativo importo risulta meno
elevato, dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel
territorio nazionale.
Il diritto alle predette indennità si perde
comunque entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nel bilancio
del CONI per tale specifica finalità.
Art. 73 - Copertura assicurativa
1. Il CONI assume le necessarie iniziative per la
copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti che, anche in
attuazione della disciplina dell'art. 54, operino in condizioni di piena
autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno, ivi
compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni previste
dall'art. 74, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie
destinate a tali finalità sono indicate nel bilancio, nel rispetto delle
effettive capacità di spesa.
2. Il CONI stipula apposita polizza assicurativa in
favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni
trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di
trasporto di proprietà dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura,
nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o
decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
5. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti
a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 74 - Patrocinio legale
1. Il CONI, anche a tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità
civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente
connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio,
assumerà a proprio carico, a condizione che il procedimento non sia stato
avviato su iniziativa dell'ente o che lo stesso ente non sia controparte nel
procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo
assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, anche interno al
CONI.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per
fatti commessi con dolo o colpa grave, il CONI ripeterà dal dipendente tutti
gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si
applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 73, comma 1.
Art. 75 - Servizio mensa e buoni pasto
1. Il CONI può istituire un servizio mensa, in
gestione diretta o mediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa,
attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. Possono usufruire della mensa o del buono pasto
sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con
prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a 30 minuti, per
una durata complessiva, nell'arco della giornata, di almeno 6 ore effettive e
con una presenza effettiva, successiva alla pausa, nelle ore pomeridiane, di
durata non inferiore a quella definita in sede di contrattazione integrativa.
3. A carico del personale è posto un concorso spese
pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. Il costo del buono pasto
sostitutivo è pari all'80% del costo di gestione che sarebbe sostenuto
dall'ente per ciascun pasto.
4. In ogni caso, è esclusa ogni forma di
monetizzazione indennizzante.
5. La disciplina del presente articolo trova
applicazione a decorrere dal sesto mese successivo alla sottoscrizione del
presente CCNL.
Art. 76 - Modalità di applicazione di benefici
economici previsti da discipline speciali
1. In favore del personale riconosciuto, con
provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto
un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25%
della retribuzione di cui all'art. 79, comma 2, lett. a) in godimento alla data
di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata
ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il
predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario
individuale di anzianità.
Art. 77 - Benefici di natura assistenziale e
sociale
1. Il CONI disciplina, in sede di contrattazione
integrativa nazionale di ente, la concessione dei seguenti benefici di natura
assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti :
a) sussidi;
b) borse di studio,
c) contributi a favore di attività culturali,
ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti;
e) assicurazione sanitaria integrativa;
f) rischio di premorienza;
g) centri estivi e vacanze di studio all'estero.
h) mutui edilizi.
2. L'onere complessivo a
carico del bilancio del CONI per la concessione dei benefici previsti dal punto
a) al punto g) del comma 1 non può superare un importo pari all'1% delle spese
per il personale iscritte nel bilancio di previsione.
Art. 78 - Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate
alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione di cui all'art. 79, c. 2, lett. b)
Art. 79 - Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un
giorno stabilito dall'ente, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo del mese; la
tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18
del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un
sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno
lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del
trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa
nazionale di ente prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
a) retribuzione base
mensile: è costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni
previste all'interno di ciascuna categoria e dall'indennità integrativa
speciale.
b) retribuzione individuale mensile: è costituita
dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità
e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo
comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale o
mensile: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per
12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché
l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali
percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo
di rimborso spese o come equo indennizzo.
3. La retribuzione oraria si
ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Per il
personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 41 il valore del
divisore è fissato in 151.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo
le corrispondenti retribuzioni mensili per 26.
Art. 80 - Struttura della busta paga
1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta
paga in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente,
il nome, la categoria e la posizione economica del lavoratore, il periodo di
paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che
concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale di anzianità,
indennità integrativa speciale, straordinario, turnazione, assegni personali,
indennità varie, produttività, ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge
e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata
che nella cifra corrispondente.
2. In conformità alle normative vigenti, il
lavoratore può avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3. L'ente adotta tutte le misure idonee ad
assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i
propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.
Art. 81 - Disapplicazione di disposizioni in
contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti
amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con
quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi,
assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di
continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti
degli incrementi previsti dall'art. 65; la eventuale differenza viene mantenuta
ad personam ed è riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione
del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni
riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse
dell'art. 67 destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la
disciplina dell'art. 68.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'AREA DEI
PROFESSIONISTI
Art. 82 - Incrementi tabellari e trattamento
economico dei professionisti
1. Gli stipendi tabellari dei professionisti,
derivanti dall'applicazione dell'art. 35 del CCNL del 22.05.1997 e dall'art. 13
del CCNL del 07.10.1997, sono incrementati degli importi mensili lordi per 13
mensilità indicati nella tabella 2 secondo le scadenze ivi previste. I nuovi
trattamenti tabellari dei professionisti sono indicati nell'allegata tabella 3.
2. Gli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono
corrisposti al netto dell'indennità di vacanza contrattuale già percepita con
le modalità e nelle misure stabilità dell'art. 3 comma 6 del CCNL del
22.05.1997.
3. Le componenti della struttura retributiva dei
professionisti definite con il CCNL stipulato in data 22.05.1997 e del CCNL
stipulato in data 07.10.1997 restano confermate sino alla definizione della
disciplina prevista dall'art. 89, comma 1, lett. b); vengono utilizzate, a tal
fine, le risorse disponibili ai sensi dell'art. 84.
Art. 83 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti dei professionisti cessati dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del
presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all'art. 82 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 2, ai fini
della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli
effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
Art. 84 - Costituzione e finanziamento del fondo
per la retribuzione accessoria dei professionisti
1. A decorrere dal 31/12/1999 e a valere dal mese
successivo la dotazione del fondo per la retribuzione accessoria dei
professionisti è costituita come segue:
a) le risorse del fondo di
cui all'art. 40 del CCNL del 22.05.1997 come modificato dall'art. 16 del CCNL
7.10.1997 con riferimento all'anno 1999;
b) un importo del 1,43% del monte salari relativo
ai professionisti dell'anno 1997 e corrispondente all'incremento, in misura
pari ai tassi programmati dell'inflazione del trattamento economico accessorio
con decorrenza 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;
c) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43
della l. 449 del 1997;
d) le economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni, realizzate a decorrere dall'anno 1999;
e) i risparmi derivanti dalla eventuale
applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
f) le risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati dei
professionisti;
g) i risparmi di gestione riferiti alle spese del
personale dei professionisti, fatte salve le quote che disposizioni di legge
riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
h) l'importo annuo della retribuzione individuale
di anzianità dei professionisti comunque cessati dal servizio a far data dal
01/01/1999.
2. Il CONI destina risorse
aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori dei professionisti
correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto
dei limiti di bilancio, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che
consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati, secondo i
principi generali di cui al D.Lgs. 286/1999, e comunque in misura pari allo 0,5%
del monte salari dei professionisti riferito all'anno 1997.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio e dell'impegno dei professionisti cui non possa farsi fronte attraverso
la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o
che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche dei
professionisti, l'Ente, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valuta anche l'entità delle
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attività e ne individua
la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
4. Le risorse di cui al presente articolo, ivi
comprese quelle relative agli anni 1999 e 2000, non utilizzate o non attribuite
con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono
utilizzate secondo le finalità individuate in sede di contrattazione
integrativa.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 85 - Disposizioni speciali per il personale
con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione
1. Sono confermate le
funzioni attribuite al personale con qualifica ad personam di ispettore generale
e direttore di divisione, di cui all'art. 44 del CCNL 19/11/1996. Al predetto
personale, ove siano conferiti gli incarichi di posizione organizzativa di cui
all'art. 54, compete la relativa indennità, qualora la stessa sia di importo
superiore a quella in godimento ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. c), in
alternativa a quest'ultima.
2. Il personale di cui al comma 1 può stipulare con
le singole Federazioni sportive contratti di lavoro a tempo determinato, con le
procedure previste nei rispettivi ordinamenti. In tal caso, il rapporto di
lavoro con il CONI è risolto con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato con la Federazione sportiva. Il CONI dispone la riassunzione del
dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 86 - Disposizioni speciali per il personale
utilizzato presso le federazioni sportive nazionali
1. La gestione del personale CONI utilizzato presso
le federazioni sportive nazionali, ai sensi del D.Lgs. 242/1999, è regolata
dalle convenzioni previste dallo stesso decreto, con le integrazioni di cui al
presente articolo.
2. Il personale CONI può stipulare con le singole
Federazioni sportive contratti di lavoro a tempo determinato, con le procedure
previste nei rispettivi ordinamenti. In tal caso, il rapporto di lavoro con il
CONI è risolto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con
la Federazione sportiva. Il CONI dispone, la riassunzione del dipendente qualora
lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. In sede di contrattazione integrativa sono
individuate specifiche modalità di utilizzo e destinazione delle risorse di cui
all'art. 67, per le finalità di cui all'art. 68.
Art. 87 - Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla
costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del D.Lgs n.
124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive
modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti
pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più
ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti
potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori
appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione
di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi
dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure
previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora
l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore
di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura non
inferiore all'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la
determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
4. L'ente assicura il conferimento al fondo pensione
del montante maturato, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 comma 6 del
DPCM del 20 dicembre 1999.
5. Resta confermata la disciplina dell'art. 63 del
CCNL del 19.11.1996, in materia di acconto sul trattamento di fine rapporto,
come integrata dall'art. 7 della legge n. 53/2000.
Art. 88 - Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai
sensi dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 29/93, cessano di produrre effetti le
norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente
agli istituti del rapporto di lavoro
2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili
le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro incompatibili con il
presente CCNL.
3. Resta confermata la disciplina dei CCNL del
quadriennio 1994-97 per le parti non in contrasto con il presente CCNL.
Art. 89 - Norme di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, a partire dal
mese successivo alla data di stipulazione del presente CCNL la regolamentazione
delle seguenti materie:
a) diritti e prerogative
sindacali in armonia con i contenuti dell'accordo quadro del 7.8.1998 e con la
vigente specifica disciplina per il CONI, da definire entro i successivi tre
mesi;
b) ordinamento dell'area dei professionisti.
2. In attesa della definizione
della disciplina di cui al comma precedente, sono applicate le clausole del CCNL
del 19.11.1996, fatte salve le modificazioni e le integrazioni previste dal
presente CCNL.
TABELLA 1
Corrispondenze con le nuove posizioni economiche
TABELLA 2
TABELLA 3
TABELLA 4
TABELLA 5
TABELLA 6
ALLEGATO A
1. CATEGORIA A
Appartengono a questa categoria i lavoratori che
svolgono attività caratterizzate da:
- conoscenze di tipo operativo (la cui base teorica
si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza
diretta sulla mansione ed eventuali corsi di formazione specialistici;
- contenuti ausiliari ed esecutivi, con
responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi;
- problematiche lavorative di tipo semplice;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice
anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni)
di tipo indiretto e formale.
Esemplificazione dei profili
Lavoratore che provvede al trasporto di persone,
alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della
documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione
dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente
esecutive o di carattere tecnico manuale, comportanti anche gravosità o disagio
ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Lavoratore che, nel campo amministrativo, provvede
alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli
elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e
telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre,
alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e
riunioni.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti
profili:
operatore servizi generali, operatore professionale.
2. CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che
svolgono attività caratterizzate da :
- conoscenze specialistiche (la base teorica di
conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza
pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di
risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- problematiche lavorative di media complessità da
affrontare attraverso modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle
soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura
negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità
organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche
di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e
negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratore che, anche coordinando altri addetti,
provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza
relativamente alla unità di appartenenza.
Lavoratore che svolge attività istruttoria nel
campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure
e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali
tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
…
Appartengono, ad esempio, a questa categoria i
seguenti profili:
impiegato amministrativo-contabile, impiegato
esperto di relazioni esterne, impiegato per i servizi tecnici.
3. CATEGORIA C
Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori
che svolgono attività caratterizzate da :
- elevate conoscenze specialistiche (la base teorica
di conoscenze è acquisibile con la laurea e laurea specialistica ed eventuali
specializzazione post-laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con
frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo
con responsabilità di risultati relativi a diversi processi
produttivi/amministrativi e con possibilità di coordinamento e organizzazione
di gruppi informali di lavoro ed unità semplici;
- problematiche lavorative di tipo complesso da
affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di natura
negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella
di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche
con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta,
anche complesse e negoziali.
Esemplificazione dei profili
Lavoratore che espleta attività di ricerca, studio
ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e
della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti
contabili e finanziari.
Lavoratore che espleta attività progettazione e
gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati
dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni
informatiche.
Lavoratore che espleta attività di istruzione,
predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività
amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità,
nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di
competenza.
Appartengono, ad esempio, a questo gruppo i seguenti
profili:
specialista amministrativo-contabile, specialista
nella gestione delle risorse umane, specialista nella gestione dei sistemi
informativi
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti concordano sulla esigenza di procedere in
tempi ravvicinati ad una comune valutazione delle esperienze e dei risultati
della fase di prima applicazione del sistema delle progressioni economiche
orizzontali al fine di rafforzare il relativo livello di incentivazione con
particolare riferimento alla categoria C, anche attraverso l'individuazione di
ulteriori posizioni economiche di sviluppo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti affermano la comune volontà di individuare
una soluzione concordata, che serva di indirizzo alle decisioni dell'ente,
qualora dovessero emergere problemi applicativi della disciplina contrattuale
sulla ricollocazione del personale in servizio, a seguito della eventuale
ritardata attuazione delle disposizioni del precedente contratto collettivo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Avuto riguardo all'esigenza per il CONI di
ridefinire la propria struttura in coerenza con i mutamenti istituzionali di
recente intervenuti mediante l'adozione di idonei strumenti organizzativi, il
CONI e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL convengono sulla necessità di
addivenire ad un nuovo assetto contrattuale già a partire dal prossimo rinnovo
che sostenga la funzionalità del riadeguato Ordinamento dei Servizi e del
correlato Regolamento di Organizzazione, anche con soluzioni ordinamentali che
possano valorizzare le diverse professionalità esistenti nell'ente con
particolare riguardo a quelle maggiormente qualificate sul versante dei servizi
tecnico-sportivi connessi con i compiti istituzionali del CONI, classificate ex
art. 15 legge n. 88/1989.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti si impegnano ad assumere iniziative e
formulare proposte affinché i contratti di lavoro o di collaborazione
eventualmente stipulati dalle FFSN ai sensi del D.Lgs. 242/1999 manifestino
contenuti omogenei e coerenti con i principi informatori del presente CCNL.
NOTA A VERBALE RDB/ANDICO
La RdB-Andico, consapevole che la mancata firma del
Contratto Nazionale dei dipendenti CONI 1998/2001 precluderebbe la possibilità
di accedere alla contrattazione di 2° livello (Contratto Integrativo di Ente),
situazione che sarebbe punitiva per le aspettative dei dipendenti dalla stessa
tutelati, pur non condividendo l'ipotesi di accordo già stipulata dalle altre
OO.SS. per la parte normativa ed il primo biennio economico, decide - all'atto
della stipula – di sottoscrivere l'accordo suddetto, con riserva di ulteriore
consultazione del personale a seguito dell'eventuale prossima intesa sul 2°
biennio economico..
Per quanto riguarda l'articolato contrattuale la RdB
–Andico esprime le proprie riserve in particolare sui seguenti punti :
1. il mancato recupero dell'inflazione, non avendo
l'Aran tenuto in alcun conto il ritardo (tre anni e cinque mesi) con il quale si
è giunti alla firma del Contratto e il differenziale tra tasso d'inflazione
programmato e quello reale, come avrebbe dovuto essere in base agli accordi di
luglio 1993 ;
2. l'inosservanza, da parte dell'Aran, delle linee
di indirizzo del Comitato di settore (CONI) per quanto riguarda le sezioni
contrattuali separate, degli ex art.15 legge 88/89, degli ex collaboratori di 9°
livello e dei dipendenti diplomati ISEF;
3. la mancata applicazione della legge 138/92 che ha
impedito una differenziazione, rispetto ad altri Enti pubblici del comparto
parastato, di alcuni istituti contrattuali quali l'orario di lavoro e la
riqualificazione professionale;
4. l'istituzione di nuove indennità che andranno a
favore di pochi dipendenti sottraendo però denaro dal Fondo del Salario
accessorio di tutti;
5. gli aumenti del salario accessorio hanno in
massima parte valenza solo dal 2001 e carattere di incertezza, in quanto legati
ad eventi non quantificabili;
6. del tutto illegittima appare la previsione di
finanziare le progressioni economiche all'interno delle aree con il Fondo del
salario accessorio;
7. penalizzante per tutto il personale la mancata
separazione del Fondo per i dipendenti ex art.15 L.88/89.
In questo quadro totalmente negativo, e forte
dell'adesione ad oggi di più di ottocento colleghi che hanno sottoscritto il
documento referendario contro questa ipotesi contrattuale, l'RdB –Andico
esprime il proprio giudizio complessivamente negativo sull'accordo e prosegue
nella mobilitazione già in atto.
Roma 15/05/2001
NOTA A VERBALE CIDA/ASDICO
Con riferimento alle categorie rappresentate (ex IX
Qualifica funzionale, Direttori di Divisione, Ispettori Generali e
Professionisti), questa Organizzazione Sindacale rileva ancora una volta
l'assenza, nel testo sottoposto alla firma, di quanto concordato in sede di
confronto negoziale nell'interesse delle stesse.
Ciò anche in violazione dell'atto di indirizzo
inviato dal CONI all'ARAN, e ripetendo quanto avvenuto all'atto della stipula
del I Contratto di categoria.
Questa Organizzazione stigmatizza un comportamento
della controparte e dell'Ente che privilegia il confronto negoziale con soggetti
non rappresentativi delle suddette categorie rimaste non tutelate.
La sottoscrizione del presente Contratto ha,
pertanto, il solo scopo di garantire il ruolo negoziale di una Organizzazione
che resta comunque impegnata a perseguire in ogni sede, sindacale o anche
giudiziaria, la giusta tutela degli interessi rappresentati.
NOTA A VERBALE UGL
L'UGL, consapevole che la mancata firma del
Contratto Nazionale dei dipendenti CONI 1998/2001 precluderebbe la possibilità
di accedere alla contrattazione di 2° livello (Contratto Integrativo di Ente),
situazione che sarebbe punitiva per le aspettative dei dipendenti dalla stessa
tutelati, pur non condividendo l'ipotesi di accordo già stipulata dalle altre
OO.SS. per la parte normativa ed il primo biennio economico, decide - all'atto
della stipula – di sottoscrivere l'accordo suddetto, con riserva di ulteriore
consultazione del personale a seguito dell'eventuale prossima intesa sul 2°
biennio economico..
Per quanto riguarda l'articolato contrattuale la UGL
esprime le proprie riserve in particolare sui seguenti punti :
8. il mancato recupero dell'inflazione, non avendo
l'Aran tenuto in alcun conto il ritardo (tre anni e cinque mesi) con il quale si
è giunti alla firma del Contratto e il differenziale tra tasso d'inflazione
programmato e quello reale, come avrebbe dovuto essere in base agli accordi di
luglio 1993 ;
9. l'inosservanza, da parte dell'Aran, delle linee
di indirizzo del Comitato di settore (CONI) per quanto riguarda le sezioni
contrattuali separate, degli ex art.15 legge 88/89, degli ex collaboratori di 9°
livello e dei dipendenti diplomati ISEF;
10. la mancata applicazione della legge 138/92 che
ha impedito una differenziazione, rispetto ad altri Enti pubblici del comparto
parastato, di alcuni istituti contrattuali quali l'orario di lavoro e la
riqualificazione professionale;
11. l'istituzione di nuove indennità che andranno a
favore di pochi dipendenti sottraendo però denaro dal Fondo del Salario
accessorio di tutti;
12. gli aumenti del salario accessorio hanno in
massima parte valenza solo dal 2001 e carattere di incertezza, in quanto legati
ad eventi non quantificabili;
13. del tutto illegittima appare la previsione di
finanziare le progressioni economiche all'interno delle aree con il Fondo del
salario accessorio;
14. penalizzante per tutto il personale la mancata
separazione del Fondo per i dipendenti ex art.15 L.88/89.
In questo quadro totalmente negativo, e forte
dell'adesione ad oggi di più di ottocento colleghi che hanno sottoscritto il
documento referendario contro questa ipotesi contrattuale, l'UGL esprime il
proprio giudizio complessivamente negativo sull'accordo e prosegue nella
mobilitazione già in atto.
Roma 15/05/2001
NOTA A VERBALE CISAL/SNALCO
La CISAL-FIALP, pur non condividendo i termini
dell'ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL 98/2001 per la parte
normativa del quadriennio e per i due bienni economici, anche sulla base delle
contestazione degli oltre 800 lavoratori di cui si allega l'elenco debitamente
firmato, decide di sottoscrivere il presente contratto consapevole della
necessità di dare, comunque, una certezza contrattuale al personale del CONI
che oggi, purtroppo, sul piano organizzativo ed economico non ha alcun
riferimento accettabile.
Tale decisione scaturisce, altresì dalla necessità
di essere, quale O.S. maggiormente rappresentativa, ammessa alla trattativa di 2°
livello (Contratto integrativo di Ente), in quanto la normativa esistente,
peraltro illegittima, discriminatoria e contraria ai principi costituzionali,
non consente alle OO.SS. non firmatarie del CCNL, di partecipare a tale
trattativa, impedendo così i diritti sindacali e le prerogative di tutela dei
lavoratori rappresentati.
Di seguito si elencano le riserve sugli articolati
contrattuali:
1. Gli incrementi tabellari non risultano
sufficienti a consentire il mantenimento del potere d'acquisto delle
retribuzioni dei lavoratori del CONI, in quanto non coprono il differenziale tra
il tasso d'inflazione programmato e quello reale e, soprattutto non consentono
il recupero economico per il ritardo del rinnovo contrattuale;
2. l'intero impianto contrattuale sembra riferito
non a personale del Coni, ma a quello del Parastato (INPS-INAIL-etc); lo
dimostra il fatto che le categorie si chiameranno C-B-A- anziché O-I-Q; che
tutta la parte normativa ed economica è copia conforme al CCNL del Comparto
Parastato;
3. gli incrementi relativi al Fondo di Ente per il
salario accessorio risultano inadeguati, non solo rispetto alla linea di
indirizzo programmatico del CONI ma anche per il fatto che l'utilizzo del Fondo
(cioè di tutti i lavoratori non dirigenti) è destinato, con la contrattazione
integrativa di Ente, a finanziare le carriere delle varie categorie, gli
sviluppi economici, le posizioni organizzative (ponendo in una anomala
concorrenza gli art. 15 con la categoria dei Quadri – anzi, la categoria
"C")
Allo stato delle cose è
quanto mai opportuno richiamare l'attenzione sulle linee di indirizzo e sulle
adeguate risorse economiche che il CONI avrebbe dovuto reperire e che dovevano
essere finalizzate ad incrementare ben quattro distinte sezioni contrattuali:
a1 – Personale amministrativo;
a2 - Maestri dello sport (art.15 legge 88/89) –
diplomati ex ISEF ed ex collaboratori laureati di 9° livello;
a3 – Area Medica;
a4 - Area professionisti.
Occorreva inoltre:
- riconsiderare specifiche professionalità
richieste sia ai dipendenti in servizio presso gli impianti gestiti dal CONI
(es.: Centri preparazione Olimpica) sia ai dipendenti adibiti alle
manifestazioni / spettacolo;
- prevedere un riordino ed una nuova finalizzazione
delle "risorse storiche" utilizzate nel biennio precedente.
Per quanto si riferisce specificatamente alle
categorie dei Medici e dei Professionisti, la scrivente O.S. - ancora una volta
– esprime il proprio dissenso formale e sostanziale e dichiara che le stesse
categorie sono state estromesse dall'area di contrattazione della Dirigenza in
maniera del tutto illegittima, utilizzando una interpretazione capziosa
dell'art. 11 della legge 59/97 che al comma 4 prevedeva tre gruppi di categorie:
i Dirigenti – le specifiche tipologie professionali – gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attività professionali.
Si ricorda a tal proposito, che il parere della
Commissione unificata, istituita ai sensi del Dlgs. 281/97, ha espresso i
seguenti principi:
a) distinzione – nell'ambito dell'area separata
delle Dirigenza – tra Dirigenti e le specifiche tipologie professionali;
b) obbligo di una disciplina separata –
nell'ambito dei contratti di comparto – anche per altri dipendenti pubblici
che svolgano qualificate attività professionali, con caratteristiche
espressamente indicate.
E' appena il caso di ricordare e sottolineare (a
sostegno di quanto sopra già menzionato) che, per analogia, il Dlgs.29/93 (art.
15 punto 2) stabilisce che: " nelle istituzioni e negli Enti di ricerca e
sperimentazione nonché negli altri Istituti pubblici di cui al sesto comma
dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della Dirigenza amministrativa
non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento"; norma
puntualmente confermata dall'art. 10 del Dlgs.80/88.
Per quanto riguarda i Medici del CONI, e le altre
specifiche professionalità (avvocati, statistici, psicologi, ingegneri,
architetti e geometri) la FIALP / CISAL /SNALCO ribadisce la necessità che,
nell'ambito della sezione speciale dei Dirigenti-Medici, si trovi una adeguata
collocazione, attraverso apposita norma di riferimento contrattuale, al fine di
evitare tardivi recuperi con dichiarazioni congiunte da far valere per il
prossimo rinnovo contrattuale 2002/2005.
ISPETTORI GENERALI E DIRETTORI DI DIVISIONE EX ART.
15 LEGGE 88/89 (Maestri dello Sport e figure specializzate in ambito sportivo).
Il personale relativo alle qualifiche suddette di
cui all'art. 25, comma 4 del Dlgs.29/93, non può essere ascritto e confuso
nell'ambito dell'ordinamento professionale del restante personale non
dirigenziale del CONI, per i seguenti motivi:
- peculiarità delle funzioni ad esso attribuite dal
medesimo art. 25, del Dlgs 29/93;
- valutazione preferenziale per l'accesso alla
dirigenza, prevista dall'art. 28 del Dlgs 29/93;
- personale ad esaurimento.
Se si considera l'aspetto prettamente normativo
(legge 88/89 e Dlgs 29/93), la disciplina contrattuale del predetto personale
avrebbe dovuto essere specifica e distinta, sia per la parte economica, sia per
quella relativa allo status giuridico.
L'ipotesi di accordo sottoscritta dall'ARAN e da
alcune Organizzazioni Sindacali contrasta in maniera stridente non solo con gli
aspetti normativi di carattere generale ma anche con gli aspetti specifici del
settore, che sinteticamente si riportano:
1)le linee di indirizzo del settore, allegate alla
deliberazione CONI n. 630 del 21/6 /2000, collocavano i suddetti lavoratori in
una distinta sezione contrattuale, definita a2;
2)i principi di autogoverno e di autorganizzazione
derivanti da un'ampia potestà regolamentare, conferita al CONI dalla legge
138/92, consentivano al settore un ampio ventaglio di norme contrattuali e il
reperimento di risorse economiche adeguate per il definitivo riconoscimento
delle professionalità e delle funzioni dei Maestri dello Sport e delle altre
figure specializzate in ambito sportivo, anche alla luce di quanto previsto dal
Dlgs. 242/99;
3) il CONI non può essere riconsiderato omologo o
assimilabile agli altri EPNE, per la natura associativa, per la collocazione nel
CIO, nonché per le implicazioni internazionali che da esso conseguono.
4) il Legislatore ha definitivamente escluso il CONI
dal Comparto degli EPNE (art. 73 del Dlgs.29/93).
5) La Corte dei Conti – Sezione del controllo
sugli Enti – in data 25/7/97 ha sentenziato che il ROP (Regolamento organico
del personale) deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI è legittimo a tutti
gli effetti e, quindi, sono legittimi anche gli articoli in esso contenuti,
ancorché deroghino dalle norme e dai principi generali del pubblico impiego, in
virtù della potestà regolamentare riconosciuta al CONI dalla legge 138/92.
Appare evidente da quest'ultimo punto come l'intero
impianto dell'ipotesi di accordo, riporta surrettiziamente i lavoratori del CONI
all'applicazione di norme contrattuali degli EPNE (comparto Parastato) che
contrastano e contraddicono i principi di autorganizzazione e di autonomia
dell'Ente, con gravi ripercussioni sulle professionalità e le carriere delle
varie categorie e sulla funzionalità dell'assetto istituzionale dello Sport
Nazionale ed Internazionale.
Nel particolare il dissenso e le riserve riguardano
le seguenti norme contrattuali:
Art. 1 - Obiettivi e campo di applicazione
Si ribadisce che l'articolo doveva essere integrato
come appresso specificato:
" Il presente CCNL, stipulato ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 73 – comma 5 del D.Lgs 29/93 e successive
modificazioni e integrazioni, della Legge 138/92 e del D.Lgs n. 242/99, si
applica a tutto il personale del CONI con rapporto di lavoro a tempo sia
indeterminato che determinato, ovunque prestino servizio, esclusi i dirigenti e
i dirigenti sanitari, nonché il personale di cui all'art. 15, comma 1 della
legge 9 marzo 1989 n. 88."
Per i dipendenti ex art 15 legge 88/89 deve essere
prevista – come già più volte richiesto – una apposita sezione
contrattuale, così come per i Professionisti dell'Ente.
Art. 40 - Orario di lavoro.
La scrivente ribadisce il suo dissenso in quanto,
pur essendo stata disponibile, nel corso della trattativa, a concordare
eventuali modifiche dell'orario di lavoro, per particolari situazioni
contingenti rappresentate dall'Amministrazione in sede di contratto integrativo
di Ente, nell'articolato del presente contratto tutto quanto sopra non è stato
previsto e si ribadisce l'assoluta
necessità della determinazione contrattuale dell'orario ordinario di servizio.
Art. 50 – Progressione economica all'interno
della categoria
Si osserva che il presente accordo non recepisce
quanto ottimamente regolamentato dalle norme dell'attuale Regolamento Organico,
considerata la specificità professionale dei dipendenti CONI. Per quanto
attiene al finanziamento di detto istituto non si concorda che lo stesso avvenga
attraverso le risorse indicate all'art. 67.
Art. 54 – Posizioni organizzative
La scrivente preso atto dell'istituzione delle
Posizioni Organizzative esprime dissenso sul loro finanziamento che non può
essere posto a carico del monte del salario accessorio, ex art. 67, bensì
costituito con risorse aggiuntive, recuperate possibilmente ai sensi della Legge
138/92 che, peraltro, risulta essere proprio la normativa preposta per la
migliore funzionalità del C.O.N.I.
Art. 71 – indennità di trasferta
Si esprime riserva per la norma prevista dal
presente accordo sia per la costruzione dei rimborsi spese collegati al
trattamento di missione, ma soprattutto si ribadisce la necessità di estendere
a tutto il personale CONI quanto previsto al punto E dello stesso art. 71.
Infine l'articolato non tiene conto del trattamento di missione già in vigore
per i Direttori di Divisione e per gli Ispettori Generali i quali risultano
agganciati al trattamento di missione dei Dirigenti.
Art. 75 – Servizio mensa e buoni pasto
La scrivente critica e esprime il marcato dissenso
circa l'applicazione di tale istituto che prevede per la sua applicazione un
inspiegabile ritardo di sei mesi rispetto alla stipula del contratto , in
considerazione che l'attuale vacanza contrattuale già risulta enormemente
penalizzante rispetto agli altri dipendenti pubblici.
Art. 85 - Disposizioni speciali per il personale
con qualifica ad personam di Ispettore Generale e Direttore di Divisione
Per quanto riguarda i contenuti dell'articolo
relativo alle "Disposizioni per il personale con qualifica ad personam di
Ispettore Generale e Direttore di Divisione", ribadendo quanto riportato in
premessa, la critica e il dissenso verte sul non aver previsto un'apposita
sezione contrattuale o nel contratto dei dirigenti o nel contratto in
discussione.
Si dissente, inoltre, che per gli ex Collaboratori
– IX livello – ( qualifica direttiva del vecchio ordinamento acquisita con
concorso e laurea come requisito indispensabile ) in quanto non è prevista
l'attribuzione di una posizione equiparata ai Direttori di Divisione, già
prevista nella bozza del 1° contratto CONI ma, inspiegabilmente cancellata, pur
se riconosciuta con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n° 991 del 28
gennaio 1998 non ratificata, tuttavia, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha suggerito di rimandare la soluzione del problema al presente
contratto, suggerimento che è stato del tutto disatteso..
Art. 86 – Disposizioni speciali per il
personale utilizzato presso le federazioni sportive nazionali
Così come rilevato nel corso della trattativa si
dissente in quanto l'articolo non individua le linee guida da applicare qualora
la convenzione quadro non venga approvata dal competente ministero. Tra l'altro
per gli accordi di mobilità interna non è previsto, in via prioritaria, che il
personale che transita dalle federazioni all'Ente effettui percorsi di
formazione e di
riqualificazione al fine del riutilizzo dello stesso
a livello di uffici del CONI. Non è prevista altresì la necessaria analoga
norma di salvaguardia per il personale che, a seguito della istituzione di
agenzia o società per azioni che potranno gestire parte dei servizi dell'Ente,
transiterà in dette agenzie o società.
Si osserva che , stante la centralità del problema
del costo del lavoro, non sono state individuate, come elemento qualificante del
presente contratto collettivo nazionale, quelle attribuzioni patrimoniali
indirette derivanti dai cosiddetti "fringe
benefits" che sicuramente incidono sul reddito familiare del dipendente.
Non è stata considerata la necessità per i dipendenti CONI ed i propri
familiari di contrattualizzare l'utilizzo ai fini della pratica sportiva nel
tempo libero degli impianti e attrezzature di proprietà dell'Ente, ovvero delle
federazioni sportive.
Si rileva infine che nel presente CCNL non è
considerata la classificazione del personale, così come previsto per tutto il
pubblico impiego, per l'utilizzo in sede di ridefinizione della pianta organica
di alcuna norma che possa far transitare gli appartenenti alla posizione
economica apicale della categoria A (ex quinto livello) nella prima posizione
economica della categoria B e gli appartenenti alla posizione economica apicale
della categoria B (ex settimi livelli) alla prima posizione economica della
categoria c, conservando la retribuzione economica in godimento.
Per tutto quanto sopra
espresso si ribadisce che la sottoscrizione del presente contratto è dovuta
unicamente per l'utilizzazione dei diritti e delle prerogative e libertà
sindacali.
CISAL FIALP