CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO al BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CONI
In
data 7
marzo 2002, alle ore 17,00 ha avuto luogo l’incontro per la
definizione del CCNL in oggetto tra:
ARAN
nella
persona del Dott. Antonio Guida, componente del Comitato Direttivo, per
delega del Presidente, Avv. Guido Fantoni
e
le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
Organizzazioni
Sindacali
Confederazioni Sindacali
CGIL/FP
CGIL
CISL/FPS
CISL
UIL/PA
UIL
CONFSAL/UGL
UGL
CISAL/SNALCO
CISAL
RDB PI
RDB CUB
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL per il
personale non dirigente del CONI, biennio economico 2000-2001
CCNL
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CONI
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2000-2001
INDICE
ART. 1 - Campo di applicazione
ART.
2 - Aumenti dello stipendio tabellare
ART.
3 - Effetti dei nuovi stipendi
ART.
5 - Istituzione e disciplina dell’indennità di amministrazione
ART.
6 - Integrazione del fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti
dipendenti
1.
Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al
personale ed ai professionisti dipendenti del CONI destinatari del CCNL
stipulato il 15.05.2001.
1.
Gli stipendi tabellari derivanti dall’applicazione dell’art. 65 del
CCNL del 15.05.2001, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite
nell’ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le
decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella
allegata tabella 1.
2.
Gli importi annui degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione
del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla
allegata tabella 2.
3.
Gli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti di cui all’art. 82
del CCNL del 15.05.2001, sono incrementati con le decorrenze e negli importi
lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 3.
4.
Gli importi annui degli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti
risultanti dalla applicazione del comma 3, sono rideterminati alle scadenze e
nelle misure stabilite dalla allegata tabella 4.
5.
Gli incrementi retributivi di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposti al
netto delle indennità di vacanza contrattuale già percepite con le modalità e
nelle misure stabilite dall’art. 1, comma 4, del CCNL del 19.11.1996.
1.
Le misure degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione
dell’art. 2, sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti
di previdenza e di quiescenza, dell’equo indennizzo e sono assunte a base ai
fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonché
della determinazione della misura dei contributi di riscatto.
2.
I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 2 sono
computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze
e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
economica del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio,
della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista
dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
1.
Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 67 del CCNL del
15.05.2001 sono incrementate di un importo pari allo 0,17% del monte salari
dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza ed ai professionisti
dipendenti.
2.
A valere dal 2001, la percentuale di incremento di cui al comma 1 è
rideterminata nella misura dello 0,31%.
3.
Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di
condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la
valutazione dei risultati secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/99,
può destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori
correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità per un importo
non superiore al 1,5% del monte salari dell’anno 1999 del personale esclusa la
quota relativa alla dirigenza e ai professionisti dipendenti.
4.
L’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità di cui
all’art. 67 comma 1 lett. k) del CCNL del 15 maggio 2001 ricomprende anche le
eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità.
5.
Dalla data di utilizzo delle risorse di cui all’art. 67 del CCNL del 15
maggio 2001 per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, le
disponibilità dello stesso art. 67 sono ridotte delle somme corrispondenti le
quali sono nuovamente utilizzabili per le finalità di cui all’art. 68 dello
stesso CCNL del 15 maggio 2001 dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi
titolo o di passaggio di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito.
1.
A valere dall’anno 2001 è istituita l’indennità di amministrazione
per il personale delle categorie A, B, C e per il personale di cui all’art. 44
del CCNL del 19/11/1996.
2.
A decorrere dal 1/1/2001, gli importi mensili lordi per dodici mensilità
dell’indennità di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascuna categoria e per
il personale di cui all’art. 44 del CCNL del 19/11/1996, nelle misure di cui
all’allegata Tabella 5.
3.
Il finanziamento dell’indennità di amministrazione avviene attraverso
le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 67 del CCNL del 15.05.2001,
come integrate dall’art. 4 del presente contratto.
4.
L’indennità di amministrazione viene corrisposta, di norma, nelle
medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare e ne segue le
discipline che prevedono riduzioni o sospensioni.
5.
A seguito della istituzione della indennità di amministrazione di cui al
presente articolo, al personale della categoria C cui sia conferito uno degli
incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 54 del CCNL stipulato il
15.05.2001, compete, a titolo di indennità di posizione, la differenza tra il
valore economico dell’incarico conferito ed il valore in godimento
dell’indennità di amministrazione.
1.
Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse del fondo per il salario
accessorio dei professionisti dipendenti di cui all’art. 84 del CCNL del
15.05.2001 sono incrementate di un importo pari allo 0,52% del monte salari
dell’anno 1999 degli stessi professionisti dipendenti.
2.
A valere dal 2001, la percentuale di incremento di cui al comma 1 è
rideterminata nella misura dello 0,97%.
3.
Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di
condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la
valutazione dei risultati dei professionisti secondo i principi generali di cui
al D.Lgs. 286/99, può destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei
trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità per un importo non superiore al 1,5% del monte salari dell’anno
1999 dei professionisti dipendenti.
1.
La lett. c), comma 2, art. 68 del CCNL stipulato il 15/05/2001 è
sostituita come segue: “c) corrispondere l’indennità di cui all’art. 44,
comma 7, del CCNL del 19.11.1996”.
2.
I valori dell’indennità di cui all’art. 68, comma 2, lett. c), del
CCNL stipulato il 15/05/2001, attribuita al personale con qualifica ad personam
di ispettore generale e direttore di divisione, sono compresi tra un minimo di
€ 165,27 (pari a L. 320.000) ed un massimo di € 216,91 (pari a L. 420.000)
mensili lorde per dodici mensilità. Gli stessi valori sono quantificati in
relazione alla rilevanza delle funzioni affidate, secondo criteri definiti in
sede di contrattazione integrativa.
3.
E’ abrogato l’art. 85, comma 1 del CCNL stipulato il 15/05/2001.
Conseguentemente, il riferimento al predetto comma di cui all’art. 54 comma 4
del CCNL stipulato il 15/05/2001 è da intendersi al successivo comma 4 del
presente CCNL.
4.
Sono confermate le funzioni attribuite al personale con qualifica ad
personam di ispettore generale e direttore di divisione, di cui all’art. 44
del CCNL 19/11/1996. Al predetto personale, ove siano conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa di cui all’art. 54 del CCNL stipulato il 15/05/2001,
compete l’eventuale differenza tra l’indennità di posizione correlata
all’incarico conferito ed il valore complessivamente in godimento
dell’indennità di funzione di cui all’art. 68, comma 2), lett. c) dello
stesso CCNL e dell’indennità di amministrazione di cui all’art. 5 del
presente contratto. Tale differenza viene corrisposta ad integrazione della
indennità di funzione.
Le parti
ritengono necessario che il CONI adotti, con proprio provvedimento e sentite le
organizzazioni sindacali interessate, il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di
lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27.11.
1991, n.93/131/CEE. Il testo tipo sarà portato a conoscenza del CONI a cura
dell'Aran.
Le parti concordano nel rinviare ad apposita sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in correlazione con la disciplina contrattuale relativa alla previdenza complementare, tenendo conto di analoghe soluzioni che saranno adottate nel comparto degli Enti pubblici non economici.
Le parti si impegnano a verificare i risultati dell’applicazione del nuovo sistema di calcolo delle indennità di turno di cui all’art. 42 del CCNL stipulato il 15/05/2001 e a riconsiderarne alcuni aspetti, in relazione alle esigenze emerse a seguito di tale verifica.