CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO al BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CONI

  

In data 7 marzo 2002, alle ore 17,00 ha avuto luogo l’incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra: 

ARAN

nella persona del Dott. Antonio Guida, componente del Comitato Direttivo, per delega del Presidente, Avv. Guido Fantoni

 e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: 

Organizzazioni Sindacali                       Confederazioni Sindacali

CGIL/FP                                                CGIL

CISL/FPS                                               CISL

UIL/PA                                                   UIL

CONFSAL/UGL                                    UGL

CISAL/SNALCO                                   CISAL

RDB PI                                                   RDB CUB 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL per il personale non dirigente del CONI, biennio economico 2000-2001


CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CONI
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2000-2001

 

INDICE

  ART. 1 - Campo di applicazione

ART. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare

ART. 3 - Effetti dei nuovi stipendi

ART. 4 - Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  

ART. 5 - Istituzione e disciplina dell’indennità di amministrazione

ART. 6 - Integrazione del fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti dipendenti

ART. 7 – Indennità attribuite al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3  


ART. 1 - Campo di applicazione 

1.        Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale ed ai professionisti dipendenti del CONI destinatari del CCNL stipulato il 15.05.2001. 

 

ART. 2 - Aumenti dello stipendio tabellare 

1.        Gli stipendi tabellari derivanti dall’applicazione dell’art. 65 del CCNL del 15.05.2001, corrispondenti alle posizioni economiche rivestite nell’ambito del sistema di classificazione, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 1.

2.        Gli importi annui degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 2.

3.        Gli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti di cui all’art. 82 del CCNL del 15.05.2001, sono incrementati con le decorrenze e negli importi lordi mensili, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella 3.

4.        Gli importi annui degli stipendi tabellari dei professionisti dipendenti risultanti dalla applicazione del comma 3, sono rideterminati alle scadenze e nelle misure stabilite dalla allegata tabella 4.

5.        Gli incrementi retributivi di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposti al netto delle indennità di vacanza contrattuale già percepite con le modalità e nelle misure stabilite dall’art. 1, comma 4, del CCNL del 19.11.1996. 

 

ART. 3 - Effetti dei nuovi stipendi 

1.        Le misure degli stipendi tabellari, risultanti dalla applicazione dell’art. 2, sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell’equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto.

2.        I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto; agli effetti del trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

 

ART. 4 - Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

1.        Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 67 del CCNL del 15.05.2001 sono incrementate di un importo pari allo 0,17% del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza ed ai professionisti dipendenti.

2.        A valere dal 2001, la percentuale di incremento di cui al comma 1 è rideterminata nella misura dello 0,31%.

3.        Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, può destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità per un importo non superiore al 1,5% del monte salari dell’anno 1999 del personale esclusa la quota relativa alla dirigenza e ai professionisti dipendenti.

4.        L’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 67 comma 1 lett. k) del CCNL del 15 maggio 2001 ricomprende anche le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità.

5.        Dalla data di utilizzo delle risorse di cui all’art. 67 del CCNL del 15 maggio 2001 per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, le disponibilità dello stesso art. 67 sono ridotte delle somme corrispondenti le quali sono nuovamente utilizzabili per le finalità di cui all’art. 68 dello stesso CCNL del 15 maggio 2001 dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito. 

 

ART. 5 - Istituzione e disciplina dell’indennità di amministrazione 

1.        A valere dall’anno 2001 è istituita l’indennità di amministrazione per il personale delle categorie A, B, C e per il personale di cui all’art. 44 del CCNL del 19/11/1996.

2.        A decorrere dal 1/1/2001, gli importi mensili lordi per dodici mensilità dell’indennità di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascuna categoria e per il personale di cui all’art. 44 del CCNL del 19/11/1996, nelle misure di cui all’allegata Tabella 5.

3.        Il finanziamento dell’indennità di amministrazione avviene attraverso le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 67 del CCNL del 15.05.2001, come integrate dall’art. 4 del presente contratto.

4.        L’indennità di amministrazione viene corrisposta, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare e ne segue le discipline che prevedono riduzioni o sospensioni.

5.        A seguito della istituzione della indennità di amministrazione di cui al presente articolo, al personale della categoria C cui sia conferito uno degli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 54 del CCNL stipulato il 15.05.2001, compete, a titolo di indennità di posizione, la differenza tra il valore economico dell’incarico conferito ed il valore in godimento dell’indennità di amministrazione. 

 

ART. 6 - Integrazione del fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti dipendenti 

1.        Nel periodo luglio-dicembre 2000, le risorse del fondo per il salario accessorio dei professionisti dipendenti di cui all’art. 84 del CCNL del 15.05.2001 sono incrementate di un importo pari allo 0,52% del monte salari dell’anno 1999 degli stessi professionisti dipendenti.

2.        A valere dal 2001, la percentuale di incremento di cui al comma 1 è rideterminata nella misura dello 0,97%.

3.        Il CONI, nel rispetto dei limiti del proprio bilancio e in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati dei professionisti secondo i principi generali di cui al D.Lgs. 286/99, può destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità per un importo non superiore al 1,5% del monte salari dell’anno 1999 dei professionisti dipendenti. 

 

ART. 7 – Indennità attribuite al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione 

1.        La lett. c), comma 2, art. 68 del CCNL stipulato il 15/05/2001 è sostituita come segue: “c) corrispondere l’indennità di cui all’art. 44, comma 7, del CCNL del 19.11.1996”.

2.        I valori dell’indennità di cui all’art. 68, comma 2, lett. c), del CCNL stipulato il 15/05/2001, attribuita al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione, sono compresi tra un minimo di € 165,27 (pari a L. 320.000) ed un massimo di € 216,91 (pari a L. 420.000) mensili lorde per dodici mensilità. Gli stessi valori sono quantificati in relazione alla rilevanza delle funzioni affidate, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

3.        E’ abrogato l’art. 85, comma 1 del CCNL stipulato il 15/05/2001. Conseguentemente, il riferimento al predetto comma di cui all’art. 54 comma 4 del CCNL stipulato il 15/05/2001 è da intendersi al successivo comma 4 del presente CCNL.

4.        Sono confermate le funzioni attribuite al personale con qualifica ad personam di ispettore generale e direttore di divisione, di cui all’art. 44 del CCNL 19/11/1996. Al predetto personale, ove siano conferiti gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 54 del CCNL stipulato il 15/05/2001, compete l’eventuale differenza tra l’indennità di posizione correlata all’incarico conferito ed il valore complessivamente in godimento dell’indennità di funzione di cui all’art. 68, comma 2), lett. c) dello stesso CCNL e dell’indennità di amministrazione di cui all’art. 5 del presente contratto. Tale differenza viene corrisposta ad integrazione della indennità di funzione.


 


 



 



  




  



 



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 

Le parti ritengono necessario che il CONI adotti, con proprio provvedimento e sentite le organizzazioni sindacali interessate, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27.11. 1991, n.93/131/CEE. Il testo tipo sarà portato a conoscenza del CONI a cura dell'Aran.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 

Le parti concordano nel rinviare ad apposita sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in correlazione con la disciplina contrattuale relativa alla previdenza complementare, tenendo conto di analoghe soluzioni che saranno adottate nel comparto degli Enti pubblici non economici.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 

Le parti si impegnano a verificare i risultati dell’applicazione del nuovo sistema di calcolo delle indennità di turno di cui all’art. 42 del CCNL stipulato il 15/05/2001 e a riconsiderarne alcuni aspetti, in relazione alle esigenze emerse a seguito di tale verifica.