SANITÀ PRIVATA: 2° BIENNIO CONTRATTUALE

23 ottobre 1996

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER IL PERSONALE NON MEDICO dipendente da Case di cura, I.R.C.C.S., Presidi e Centri di riabilitazione associati all'A.I.O.P., A.R.I.S., F. Pro Juventute

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

Il giorno 23 ottobre 1996, in Roma

tra

- l'A.I.O.P., nella persona del capo delegazione E. Miraglia, da F. Bonanno, da A. Cassoni, da F. Leonardi e dai componenti la Commissione: M. Magni, G. Bianco, F. Polenta, A. Prandin, e dai consulenti, U. Icolari e A. Buratti; - l'A.R.I.S., nella persona del capo delegazione Padre M. Cuccarollo, e dai componenti la delegazione: G. Costantino, R. Grassi, J. Parrella, N. Piccinini e G. Sironi; - la Fondazione Pro Juventute Don C. Gnocchi, nella persona del capo delegazione G. Bettini e da A. Galanti,

e

per le Federazioni Nazionali Sanità di:

- CGIL, nelle persone: G. Nigro, P. Di Berto, M. Mastropietri, M. Bombini, S. Candeloro; - CISL, nelle persone: G. Alessandrini, E. Bonfanti, G. D'Angeli, L. Gentili; - UIL, nelle persone: C. Fiordaliso, M. D'Angelo, N. Salvatore.

Si è concordato l'unito Verbale d'intesa per la stipula del CCNL relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per il personale non medico dipendente dagli istituti sanitari privati associati all'AIOP, ARIS, e della F. Pro Juventute Don Gnocchi, tenendo altresì conto del recupero del differenziale tra il tasso d'inflazione programmato a livello nazionale per gli anni 1994-95 e il tasso d'inflazione effettivo accertato nel cennato arco temporale.

Dopo ampia discussione, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Retribuzione tabellare.

1. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi tabellari stabiliti all'art. 35 del CCNL vigente, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra loro alle singole decorrenze, previo assorbimento delle Indennità di Vacanza Contrattuale di cui al verbale del 24.7.96:

liv. 1.1.96 1.1.97 1.7.97

1 53.000 60.000 38.000 2 56.000 64.000 40.000 3 59.000 68.000 42.000 4 62.000 71.000 45.000 5 66.000 76.000 47.000 6 70.000 80.000 50.000 7 76.000 87.000 55.000 8 83.000 94.000 59.000 9 94.000 108.000 68.000 10 112.000 128.000 80.000 11 143.000 164.000 103.000

2. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, cioè dall'1.7.97, sono rideterminati nei seguenti importi:

liv. paga base annua

1 9.261.000 2 10.467.000 3 11.697.000 4 12.865.000 5 14.409.000 6 15.771.000 7 18.179.000 8 20.535.000 9 23.711.000 10 31.931.000 11 41.753.000

Art. 2 - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione.

Con decorrenza 1.7.97 l'Elemento Aggiuntivo di Retribuzione previsto all'art. 37 CCNL vigente viene sostituito dagli importi specificati nella seguente tabella:

LIVELLI da 1 a 5 da 6 a 7 da 8 a 11 Ospedali Classificati, Presidi, Case 40.000 55.000 70.000 di cura, IRCCS (ex Osp. Classificati o ex Case di cura) Centri di Riabilitazione 25.000 30.000 35.000

Le parti concordano di rincontrarsi dopo la conclusione del contratto della sanità pubblica relativamente ai livelli IX-X-XI.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica da parte degli organi statutari delle Organizzazioni firmatarie entro il 20.11.96.

Letto, confermato e sottoscritto.

VERBALE

L'anno 1996, il giorno 23 ottobre, nella sede dell'AIOP, si e riunita la Commissione paritetica AIOP, ARIS, Pro Juventute e CGIL, CISL, UIL, composta dai signori:

- per l'AIOP, nella persona del capo delegazione E. Miraglia, da F. Bonanno, da A. Cassoni, da F. Leonardi e dai componenti la Commissione: M. Magni, G. Bianco, F. Polenta, A. Prandin, e dai consulenti, U. Icolari e A. Buratti; - per l'ARIS, nella persona del capo delegazione Padre M. Cuccarollo, e dai componenti la delegazione: G. Costantino, R. Grassi, J. Parrella, N. Piccinini e G. Sironi; - per la Fondazione Pro Juventute Don C. Gnocchi, nella persona del capo delegazione G. Bettini e da A. Galanti,

e

per le Federazioni Nazionali Sanità di:

- CGIL, nelle persone: G. Nigro, P. Di Berto, M. Mastropietri, M. Bombini, S. Candeloro; - CISL, nelle persone: G. Alessandrini, E. Bonfanti, G. D'Angeli, L. Gentili; - UIL, nelle persone: C. Fiordaliso, M. D'Angelo, N. Salvatore.

Scopo della riunione è la discussione sull'interpretazione di alcune clausole del vigente CCNL del personale non medico, nonché di alcune problematiche poste dalle OO.SS. e datoriali.

Dopo ampia discussione le parti concordano:

a) di estendere, a titolo d'indennità di disagio, agli ausiliari socio-sanitari specializzati addetti all'assistenza e agli ausiliari addetti all'assistenza degli anziani che operano su 3 turni l'indennità di £. 8.500, già riconosciuta dal punto 3 dell'art. 45 del vigente CCNL ad altre figure professionali. Detta indennità verrà riconosciuta nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal richiamato articolo e verrà corrisposta a far data dall'1.11.96; b) di riconoscere anche alle puericultrici l'indennità annua lorda, fissa e ricorrente di £. 240.000, di cui al punto 2 dell'art. 45. Tale indennità verrà corrisposta a far data dall'1.11.96; c) di riconoscere autenticamente che la norma di cui al punto 16 dell'art. 45 - laddove viene precisato che "al personale che per effetto delle disposizioni contrattuali è stato o sarà inquadrato automaticamente al livello superiore, non spetta alcuna delle indennità del presente articolo di cui ai punti 7, 8, 9, 10" - va interpretata nel senso che tali indennità non competono anche a coloro che, in periodi anteriori all'entrata in vigore del CCNL sottoscritto nel novembre 1995, hanno maturato per automatismo contrattuale il passaggio al livello superiore; d) di concordare che la dizione di cui al punto 3 dell'art. 45 - "numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte" - va intesa nel senso che ricorre la predetta ipotesi nel caso in cui la direzione sanitaria e/o amministrativa adotta turni programmati che interessano lavoratori organicamente inseriti negli stessi, con una stabile alternanza del servizio nei turni di mattino, pomeriggio e notte, indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno. La stessa interpretazione va conferita per gli operatori di cui al punto 14 dell'art. 45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER IL PERSONALE NON MEDICO Dipendente da Case di cura, IRCCS Presidi e Centri di riabilitazione associati all'AIOP, ARIS, F. Pro Juventute

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

Il giorno 23 ottobre 1996, in Roma

tra

- l'AIOP, nella persona del capo delegazione E. Miraglia, da F. Bonanno, da A. Cassoni, da F. Leonardi e dai componenti la Commissione: M. Magni, G. Bianco, F. Polenta, A. Prandin, e dai consulenti, U. Icolari e A. Buratti; - l'ARIS, nella persona del capo delegazione Padre M. Cuccarollo, e dai componenti la delegazione: G. Costantino, R. Grassi, J. Parrella, N. Piccinini e G. Sironi; - la Fondazione Pro Juventute Don C. Gnocchi, nella persona del capo delegazione G. Bettini e da A. Galanti,

e

per le Federazioni Nazionali Sanità di:

- CGIL, nelle persone: G. Nigro, P. Di Berto, M. Mastropietri, M. Bombini, S. Candeloro; - CISL, nelle persone: G. Alessandrini, E. Bonfanti, G. D'Angeli, L. Gentili; - UIL, nelle persone: C. Fiordaliso, M. D'Angelo, N. Salvatore.

Si è concordato il presente Protocollo aggiuntivo dell'Accordo per la parte economica per il biennio 1996-1997 sottoscritto in pari data.

L'erogazione degli incrementi retributivi previsti dal suddetto Accordo da parte delle Istituzioni sanitarie tuttora retribuite con diarie di degenza ferme al 1994 avverrà non appena avrà luogo l'aggiornamento e comunque non oltre il 31.3.97.

Le parti si obbligano a porre in essere concretamente tutte le iniziative comuni nei confronti delle autorità ministeriali, regionali e delle Province autonome al fine di ottenere effettivamente l'adeguamento delle menzionate rette di degenza non più rivalutate dall'1.1.95.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dichiarazione a verbale.

La Rappresentanza dei Centri di Riabilitazione associati all'ARIS:

§ evidenzia gli indirizzi assunti dal Ministero della Sanità per il riordino del sistema sanitario, secondo quanto previsto dai DD.lgs. nn. 502/92 e 517/93, che fanno prevedere la radicale riprogrammazione del settore riabilitativo, con possibile riduzione delle risorse da assegnare, mettendo a grave rischio strutture che sino ad oggi hanno costituito la pressoché unica risposta a un fabbisogno di riabilitazione espresso da un'utenza numerosa e particolarmente bisognosa; § segnala che sino ad ora non sono stati coperti dalle Regioni, neppur parzialmente, con l'adeguamento delle rette, le maggiori spese derivanti dall'applicazione del CCNL sottoscritto nel 1995 con oneri a carico degli Enti dall'1.1.94.

In presenza di tale situazione la Rappresentanza dei Centri di Riabilitazione associati all'ARIS

dichiara

che gli impegni economici conseguenti alla sottoscrizione del presente CCNL non potranno avere immediata efficacia ma saranno onorati soltanto quando l'Organo di Rappresentanza delle Regioni interverrà sugli Assessorati Regionali competenti mediante strumenti idonei a far fronte alle coperture finanziarie del CCNL 1995 e di quello testé sottoscritto.