FP CGIL
 
FIST CISL  

UIL SANITA'

  

PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L.

DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ PUBBLICA  
PER IL PERIODO 1.1.1998 - 31.12.2001

   

28 aprile 1998

    PREMESSA

La piattaforma per il rinnovo del CCNL del comparto della Sanità, afferma con forza il carattere solidaristico del contratto nazionale quale strumento per garantire diritti e tutele in materia normativa ed economica, lasciando alla contrattazione aziendale la possibilità di dispiegare tutte le potenzialità al fine di valorizzare il processo di riforma in atto, migliorare l'efficacia/efficienza del servizio attraverso la valorizzazione delle diverse ed articolate professionalità.

Elemento unificante del rinnovo contrattuale è il territorio inteso come luogo in cui si definisce e si esplica l'offerta dei servizi alla persona, il contratto diviene, quindi, elemento strategico del rapporto fra operatore/lavoratore e utente/cittadino, strumento per contemperare l'interesse dei lavoratori ed il rispetto dei loro diritti con l'interesse dei cittadini e con il processo di riforma del SSN.

I processi di trasformazione in atto nel Servizio Sanitario Nazionale, rendono sempre piu' necessario lo sviluppo del confronto negoziale ai vari livelli istituzionali, quale strumento per la partecipazione dei lavoratori alle scelte per la definizione dei modelli organizzativi in rapporto alle scelte strategiche di cambiamento del Servizio Sanitario e per la piena valorizzazione delle professionalità.

Il nuovo sistema di relazioni sindacali e in modo particolare la contrattazione integrativa necessita di una forte rappresentanza dei lavoratori, attraverso una gestione coordinata delle vertenze e dei rapporti con le controparti, a partire dall'applicazione dal d.lgs. 396/97 e d.lgs. 80/98 in materia.

La piattaforma per il rinnovo del CCNL confermando la scelta di una applicazione piena e dinamica delle norme dell'accordo del 23 luglio 1993, ribadisce:

- il modello negoziale su due livelli di contrattazione (nazionale e decentrato);

- la durata e la decorrenza del C.C.N.L.;

- l'incremento salariale collegato ai tassi di inflazione programmata, in ragione d'anno (relativamente al 1998 e 1999) calcolato sul monte salari.

La piattaforma per il rinnovo del C.C.N.L. (1.1.1998-31.12.2001) persegue i seguenti obiettivi:

- dare attuazione al nuovo modello di classificazione del personale quale strumento reale di intervento nei processi di aziendalizzazione e di valorizzazione delle professionalità;

- ampliare gli spazi di partecipazione e di contrattazione, attuando, anche attraverso la contrattazione integrativa, il rafforzamento degli interventi sulla formazione professionale e la piena realizzazione delle innovazioni in materia di inquadramenti professionali;

- realizzare la piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, a partire dalla applicazione della legge 300/70 a delle norme ex titolo II° libro V° del C.C., al fine di portare a compimento il processo già avviato con il precedente C.C.N.L., completando la riscrittura di tutte le norme di riferimento ancora presenti nei vecchi d.P.R. o in altre leggi, attuando la riunificazione dell'intera normativa in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti del S.S.N., al fine di darne piena certezza e comprensibilità;

- attuare una politica di ridistribuzione dell'orario di lavoro per consentire la crescita occupazionale, anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro per le lavorazioni a ciclo continuo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente C.C.N.L. si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art.7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) pubbliche, le Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (ex I.P.A.B.), le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).

RELAZIONI SINDACALI

Il nuovo assetto istituzionale ha mostrato la necessità di prevedere l'attivazione di specifiche forme di relazioni sindacali con le Regioni che, pur non modificando il modello negoziale derivante dall'accordo intersindacale del 23 luglio 1993, renda possibile la partecipazione della categoria ai momenti concertativi di governo del settore ed alle scelte degli investimenti.

In particolare il tavolo negoziale regionale dovrà definire, anche attraverso lo strumento concertativo, l'assetto programmatorio e della organizzazione del servizio sanitario regionale, in particolare per quanto attiene il personale; il quadro di compatibilità contrattuale, nel rispetto della contrattazione aziendale, la individuazione di sistemi di monitoraggio e di verifica nella applicazione del CCNL.

Va quindi consolidato un sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli istituzionali che affermi la contrattazione quale strumento principale di relazione e che consenta, anche a livello aziendale, attraverso l'ampliamento della rete dei rapporti, di superare i limiti dell'attuale meccanismo dell'informazione "preventiva - successiva - esame" definendo nuove modalità e tempi certi di contrattazione, ferme restando la rispettiva autonomia e responsabilità delle parti.

Tutto cio' richiede:

- la definizione di modalità e tempi della contrattazione in sede decentrata;

- la formalizzazione dei momenti di confronto e/o negoziazione sui temi attinenti la gestione del nuovo modello di classificazione del personale correlata all'organizzazione del lavoro ed allo sviluppo professionale, la individuazione dei percorsi professionali e formativi, delle esperienze professionali ecc.;

- la individuazione negoziata delle scelte organizzative che possano produrre sia effetti sui salari che sulle condizioni di lavoro;

- il completamento del percorso di piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro anche per quanto riguarda gli aspetti normativi;

- stabilire la normativa procedurale per l'arbitrato.

La Contrattazione di secondo livello dovrà riguardare:

- la definizione dei percorsi professionali e formativi, esperienze lavorative ed il relativo inserimento del personale nelle posizioni economiche, per la piena attuazione del nuovo modello di classificazione del personale, nonchè la individuazione di tempi e modi per verificare l'adeguatezza degli strumenti agli obiettivi di flessibilità e riconoscimento della professionalità;

- la gestione del salario accessorio e della produttività;

- le scelte ed i programmi di investimento relativi alla attività aziendale ed alla realizzazione di nuovi servizi, con particolare riguardo alla quantificazione delle risorse necessarie ed all'andamento occupazionale, distinto per sesso;

- le problematiche, anche occupazionali, connesse alle esigenze di ristrutturazione ed i relativi piani di formazione, aggiornamento e riqualificazione, nonchè quelle relative alla attivazione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro;

- gli effetti sull'organizzazione del lavoro conseguenti alla introduzione di innovazioni tecnologiche e scientifiche;

- le scelte organizzative che possono produrre effetti economici sui salari dei lavoratori;

- la gestione del fondo per la formazione e l'aggiornamento;

- la predisposizione dei programmi di formazione ed i criteri di selezione del personale interessato;

Vanno inoltre previsti anche momenti di confronto, che consentano, attraverso una corretta disciplina degli appalti, di tutelare i diritti e le condizioni di lavoro dei lavoratori delle ditte appaltatrici e la relativa integrazione con i lavoratori dipendenti del S.S.N..

In particolare dovranno essere oggetto di informazione e confronto:

- tipologie, occupazione e contratti applicati, certificazione di qualità, esistenza di subappalti, con particolare attenzione in materia di sicurezza;

- vincolo sul rispetto degli obblighi legislativi, contrattuali e previdenziali; sanzioni e clausole di salvaguardia per il ripristino degli obblighi;

- eventuali programmi formativi integrati.

La contrattazione integrativa riguarderà, oltre alle materie ad essa specificamente rinviate dal CCNL, anche altre materie ed istituti relativi al contratto di lavoro sui quali la contrattazione nazionale non è intervenuta, in applicazione del principio della sussidiarietà.

Infine, la contrattazione integrativa dovrà poter utilizzare le risorse economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o a somme derivanti dal bilancio generale dell'azienda.

DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

Il contratto dovrà:

- definire una rete uniforme di diritti normativi ed economici e di garanzie sindacali per tutte le lavoratrici ed i lavoratori con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario, per determinare momenti di unificazione e per combattere ogni forma di sottosalario e di assenza totale o parziale di garanzie atte a creare fenomeni di "dumping" e/o aree di sfruttamento anche intellettuale.

- ridurre il "gap" oggi esistente in materia di diritti fra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato prevedendo, per quest'ultimo, l'erogazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Altre materie da regolamentare in conformità anche ai processi di definizione legislativa in atto sono:

- Congedi parentali;

- Donazioni di midollo osseo;

- Applicazione della legge sulla "privacy";

- Assicurazione per i rischi professionali.

Altre ulteriori norme da ridefinire riguardano i congedi per malattia e la unificazione dei periodi di ferie, di particolare rilievo è la completa disapplicazione, per via contrattuale della norma legislativa ex art.1 e segg. del D.Lgs. 564/96 che riduce a 12 mesi della vita lavorativa la copertura contributiva piena, in caso di malattia.

DIRITTI SINDACALI

Il nuovo CCNL dovrà regolamentare la piena applicazione di tutte le norme della legge 300/70 e prevedere la flessibilizzazione nell'utilizzo delle risorse.

In particolare si dovrà prevedere:

- la possibilità di utilizzo dei mezzi informatici per la comunicazione sindacale;

- l'utilizzo di agibilità sindacali (locali, mezzi informatici, ecc) per favorire il coordinamento tra le rappresentanze aziendali RSU e i rappresentanti dei lavoratori delle imprese di appalto, delle associazioni di convenzione e delle agenzie del lavoro temporaneo;

- la possibilità di accesso alla rete informativa dell'azienda per tutte le informazioni utili ai confronti negoziali.

MERCATO DEL LAVORO

Riaffermata la priorità della salvaguardia di livelli occupazionali che privilegino il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il contratto dovrà stabilire anche le modalità di attuazione delle diverse forme di flessibilità del rapporto di lavoro, recuperando ed integrando le disposizioni legislative in materia di mobilità, part-time, forme di accesso e reclutamento, nuove figure professionali, lavoro temporaneo, telelavoro, ecc.

Il contratto stesso va inteso anche quale strumento di governo della organizzazione del lavoro nella piu' ampia accezione.

In particolare dovranno essere regolamentate contrattualmente:

a) nel lavoro a part-time:

- la completa applicazione della legge 863/84 per quanto attiene il regime delle incompatibilità anche in considerazione del suo utilizzo quale strumento per un incremento occupazionale piu' rispondente alle esigenze di flessibilità e articolazione degli orari.

- la semplificazione delle procedure e la definizione dei tempi per la trasformazione del lavoro da part-time a tempo pieno e viceversa.

- l'erogazione di quote di salario accessorio legato alla produttività a prescindere dal rapporto diretto con il regime d'orario;

- nel solo caso di passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time l'attribuzione della 13^ mensilità per l'anno di riferimento sarà calcolato secondo il metodo del "pro-rata".

- l'estensione, in termini di raccordo, di tutti gli istituti contrattuali applicati ai lavoratori a tempo pieno.

b) nel lavoro temporaneo:

prevedere:

- le figure professionali che possono essere interessate (medio-alte) e quelle che tassativamente devono essere escluse;

- i casi in cui è possibile ricorrere al lavoro temporaneo;

- le percentuali di utilizzo nell'ambito delle singole aziende anche in rapporto ai contratti a tempo determinato ovvero ai rapporti di convenzione attivati ed al modello negoziato dell'organizzazione del lavoro;

- la definizione dei diritti sindacali uguali a quelli del personale dipendente e i momenti di coordinamento tra le rappresentanze sindacali;

- l'utilizzo dei servizi collettivi presenti nell'azienda.

c) nei rapporti di consulenza e di convenzione:

- la tipologia delle figure interessate da questi rapporti di lavoro riguardanti professionalità e competenze non presenti in azienda.

- la temporaneità delle prestazioni;

- la definizione di una quota di riposi retribuiti (per i rapporti di convenzione);

- la piena applicazione delle normative sulla maternità (per i rapporti di convenzione);

- la tutela economica in caso di malattia e di infortuni.

Il contratto, inoltre, dovrà definire regole e strumenti di negoziazione per evitare l'utilizzo contemporaneo e "sovrapposto" degli istituti e delle modalità di intervento.

d) lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità

Il ricorso a tali attività dovrà essere previsto solo per la gestione di servizi aggiuntivi a quelli garantiti con le forme di lavoro tradizionali, e non dovrà invece avere carattere integrativo o sostitutivo del personale previsto dalle dotazioni organiche degli enti.

In particolare, devono escludersi dai lavori socialmente utili le qualifiche del ruolo sanitario e quelle attinenti l'assistenza diretta alla persona.

L'estensione del fenomeno richiede, oltre ad una puntuale modalità di confronto già rivendicata in sede di relazioni sindacali, l'assunzione dell'impegno, da parte delle amministrazioni del comparto, a riconoscere a questo personale la titolarità di specifici diritti, ivi compresi quelli sindacali e di rappresentanza, in misura da convenirsi avendo riguardo a quanto previsto contrattualmente per le figure professionali che operano con un rapporto di lavoro dipendente, in ordine ai periodi di riposo, alla quota massima di assenze retribuite per malattia, alla piena applicazione delle norme di cui alla Legge 903/77, alla Legge 1204/71 ed al Decreto Legislativo 626/94.

DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO

Occorre prevedere una disciplina contrattuale del tele-lavoro di natura sperimentale, da monitorare nazionalmente attraverso uno specifico osservatorio e da verificare ed eventualmente adeguare dopo il primo biennio contrattuale.

La disciplina sperimentale, che dovrà trovare concreta applicazione in sede di contrattazione aziendale, dovrà basarsi sulle seguenti linee guida:

- volontarietà e reversibilità;

- mantenimento della posizione funzionale del "tele-lavoratore" nella organizzazione aziendale, possibilità di rientri periodici da concordare, piena garanzia della partecipazione a momenti di formazione, aggiornamento e crescita professionale e di carriera;

- partecipazione alla erogazione dei trattamenti economici accessori secondo le modalità individuate dalla contrattazione integrativa;

- definizione, tramite accordo, delle forme di reperibilità e delle eventuali modalità di verifica delle prestazioni svolte;

- istituzione della posizione assicurativa presso l'INAIL;

- attivazione delle apparecchiature a carico dell'Ente, loro concessione in comodato d'uso (art. 1803 C.C.) e rimborso delle spese energetiche;

- interruzione e fermo macchine dovuti a cause accidentali sono a carico dell'azienda;

- integrale applicazione del D.Lgs. 626/94 e delle vigenti norme di legge, con facoltà del lavoratore di richiedere controlli ed ispezioni rispetto alle apparecchiature in dotazione;

- garanzia dei diritti sindacali, sia attraverso le procedure tradizionali sia tramite la strumentazione di natura informatica;

OCCUPAZIONE E ORARIO DI LAVORO

Scelta irrinunciabile del nuovo CCNL è quella di consentire una crescita dell'occupazione anche attraverso una piena rispondenza tra orario contrattuale e orario effettuato. Andrà quindi definita una norma che determini un rapporto tra straordinario, suo superamento strutturale e ridefinizione delle dotazioni organiche.

Le politiche contrattuali sull'orario di lavoro, nell'ambito delle politiche generali che vedono coinvolto l'intero movimento sindacale e le parti sociali, assumono un carattere particolarmente rilevante e sono precipuamente finalizzate a rispondere alla domanda occupazionale sempre piu' diffusa ed a favorire, attraverso la contrattazione, risposte sia sul versante di una maggiore fruibilità dei servizi pubblici che dell'organizzazione dei tempi di vita delle persone.

L'effettivo governo degli orari deve ricondurre quello "di fatto" a quello contrattuale, attraverso adeguate riduzioni delle prestazioni straordinarie definite dal C.C.N.L. e gestite in sede di contrattazione aziendale.

Le 35 ore settimanali a parità di retribuzione, da ottenere per via contrattuale, rappresentano una questione strategica per le OO.SS. di comparto.

Riduzioni di orario piu' significative, dovranno essere previste, inoltre, per il personale operante nelle attività che si svolgono nelle 24 ore ovvero particolarmente gravose.

La negoziazione di secondo livello, tramite specifici accordi, dovrà definire modelli organizzativi che, attraverso la corretta applicazione delle norme contrattuali, avuto riguardo alla articolazione dei turni, tengano conto delle assenze medie per malattia, infortuni ed altre assenze retribuite, rimodulando la definizione delle dotazioni organiche del personale.

La suddetta negoziazione di secondo livello, inoltre, potrà prevedere ulteriori riduzioni di orario anche in relazione ad una diversa organizzazione del lavoro e dei servizi.

Il processo di riduzione dell'orario di lavoro dovrà interessare anche il personale con differenti rapporti di lavoro.

In particolare, il superamento strutturale del lavoro straordinario, che dovrà essere incentivato anche attraverso un aggravio del suo costo orario, puo' avviare uno strumento innovativo, da denominare "conto tempo individuale", in cui cumulare tutte le ore eccedenti l'orario di lavoro previsto e le eventuali festività non godute. Tali ore, che saranno accantonate, potranno essere successivamente utilizzate per i casi e con i criteri che la contrattazione dovrà individuare, con esclusione, comunque, del loro pagamento.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario e la relativa maggiorazione retributiva, si puo' prevedere una sua "retribuzione calcolata su una corrispettiva maggiorazione di tempo".

MOBILITÀ

Vanno previste regole sulla mobilità che ne garantiscano la massima flessibilità attuativa.

GESTIONE DEL "TRASFORMATORE"

Il CCNL 1998-2001 avrà il compito di disapplicare completamente disposizioni di preesistenti DPR e/o leggi rimaste ancora in vigore. Con il termine di trasformatore abbiamo voluto indicare l'attività di trasposizione di dette disposizioni nel CCNL di natura privatistica che diverrà pertanto unico riferimento.

La trasposizione potrà avvenire attraverso riconferma ovvero riformulazione degli istituti già normati con leggi o atti amministrativi.

Vanno inoltre non solo trasformate ma riformulate le clausole relative a disposizioni che hanno dato luogo ad interpretazioni difformi e contenzioso.

TUTELA DEI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP ED IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ E SVANTAGGIO PSICO-FISICO.

Questo capitolo contrattuale rappresenta un'occasione concreta per affermare il carattere solidaristico che è alla base dei valori e dell'iniziativa del sindacalismo confederale.

A tale riguardo si rivendicano:

a) la definizione in sede di contrattazione integrativa di progetti mirati per l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap od in stato di disabilità e svantaggio psico-fisico;

b) la previsione di permessi retribuiti per i lavoratori dializzati;

c) la previsione di migliori e piu' puntuali tutele per le malattie di particolare gravità e durata, nonchè per gli infortuni sul lavoro, oltre ad una diversa disciplina del periodo di comporto.

 

 

FORMAZIONE

Il Contratto dovrà contenere uno specifico articolo che, partendo dal riconoscimento della valenza strategica del personale nelle aziende sanitarie e dalla necessità di adeguare le conoscenze al continuo sviluppo della scienza, della tecnologia e dei modelli gestionali, riconosca la formazione come diritto/dovere e preveda che la contrattazione esamini e valuti i bisogni formativi, individui le priorità e le risorse per i programmi.

Andranno quindi previsti programmi annuali di formazione, da effettuarsi prevalentemente durante l'orario di lavoro o in permesso retribuito, strettamente collegati alle scelte organizzative dell'azienda.

In caso di processi di ristrutturazione o riconversione aziendale andranno previsti specifici programmi formativi finalizzati ad agevolare il reinserimento dei lavoratori o la loro eventuale mobilità.

Per quanto attiene la formazione complementare, per i profili che la prevedono, dovrà essere rilevato il fabbisogno in sede di contrattazione aziendale per consentire una piu' corretta programmazione regionale.

Quanto alle risorse da destinare alla formazione, oltre a parte della quota capitaria già finalizzata alla formazione del personale e che dovrà essere formalizzata nella contrattazione di secondo livello e allo stanziamento previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12/3/97 (1% della spesa complessiva per il personale), la contrattazione integrativa potrà ricercare ulteriori risorse.

Alla formazione puo', altresi', essere destinata una quota parte della riduzione negoziata dell'orario di lavoro, con la previsione di un numero minimo annuo di ore pro capite (non inferiore a 20), con cui garantire l'aggiornamento e/o la formazione continua.

Nei casi di riconversione delle strutture si rivendica la possibilità di avvalersi degli stanziamenti a copertura dell'accordo per il lavoro sottoscritto il 24/9/96.

AMBIENTE DI LAVORO

L'attuale normativa contrattuale relativa all'ambiente, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro va perfezionata in rapporto alla evoluzione delle normative legislative ed all'accordo interconfederale del 12 marzo 1996.

In particolare dovrà essere previsto:

- l'inserimento nel testo contrattuale di un numero di almeno 10 ore per consentire la formazione rivolta ai lavoratori in ordine alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in analogia con quanto previsto dai contratti di formazione lavoro. I programmi, le modalità ed i tempi per realizzare la formazione dei lavoratori dovranno essere strutturati per migliorare la conoscenza normativa, sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione e sicurezza, individuare metodologie di lotta agli infortuni ed alle malattie professionali, nonchè per individuare indicatori che riconoscano la salute, sicurezza ed ambiente, quali parametri di valutazione della qualità del lavoro;

- la modifica ed aggiornamento delle norme sugli indumenti di lavoro e sui mezzi di protezione nel rispetto del D. Lgs.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR

Il contratto dovrà:

- istituire la previdenza complementare, secondo quanto già previsto nel precedente C.C.N.L. del comparto, nonchè disposto dalla legge 449/97 (finanziaria 1998), da integrare con le norme in materia di T.F.R. e di previdenza complementare contenute nel d.lgs 124/93 e nella L.335/95;

- definire le modalità di trasformazione dell'indennità premio di servizio (IPS) -indennità previdenziale- in trattamento di fine servizio (TFR) -salario differito-per coloro che vi optano, per la realizzazione della previdenza complementare, estendendo la norma prevista per il settore privato, con L. 297/82, ed individuando criteri che ne garantiscano la gestione e la corresponsione.

La previdenza complementare, va finanziata con una quota del TFR, con un contributo dell'ente datore di lavoro e con un contributo del lavoratore dipendente pari all'1,5% dell'attuale aliquota contributiva 2,00% (2,50% DELL'80%) corrisposta per l'IPS.

La quota residua della predetta aliquota deve restare ed essere utilizzata nel sistema previdenziale di comparto, con modalità da definire in sede negoziale, ivi compresa la salvaguardia dei diritti acquisiti riferiti agli sgravi fiscali (40,98%) ed al trattamento economico lordo ai fini previdenziali attraverso il sistema del "pro-rata".

Per i neo-assunti dal 1°gennaio 1996 va applicata integralmente la normativa sul TFR, secondo quanto disposto dalla legge 335/95.

Per i dipendenti di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta alla previdenza complementare l'integrale destinazione del TFR, secondo quanto previsto dal D.Lgs.124/93.

PARTE ECONOMICA

Nel ribadire la piena validità dell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 il CCNL dovrà prevedere:

- un aumento salariale collegato ai tassi di inflazione programmata 1,8% per il 1998 e 1,5% per il 1999 per garantire il potere d'acquisto delle retribuzioni calcolato su tutto il monte salari al 31.12 .1997;

- la decorrenza contrattuale 1/1/98

- il consolidamento di tutti i fondi al 31/12/97

- la riproposizione ed il consolidamento delle risorse aggiuntive regionali già previste dal C.C.N.L. precedente.

Si impone una opportuna azione di riallineamento e di coerenza del finanziamento della struttura della retribuzione attribuendo alla quota stipendiale attinente alla "retribuzione professionale" una priorità strategica.

Tale azione, oltre a dare omogeneità per i vari CCNL agli elementi strutturali della retribuzione consentirebbe anche una piu' agevole copertura finanziaria dell'esito della riclassificazione del personale rispetto alla valenza professionale. Cio', per altro, darebbe corpo e sostanza alla contrattazione decentrata, collegandola strettamente alle strategie aziendali ed alla organizzazione del lavoro, oltre a stimolare, sempre in ambito decentrato, la individuazione di risorse fresche per sostenere i processi di risultato.

Per rendere maggiormente flessibile l'utilizzo delle risorse economiche del contratto nazionale è necessario modificare il modello di ripartizione delle stesse definendo un unico fondo che ricomprenda le risorse già previste agli artt. 43,44, 45, 46, 48.

Tale fondo, pertanto, deve ricomprendere:

- tutte le risorse resesi disponibili dal personale andato in quiescenza;

- le quote dei risparmi di gestione;

- le economie derivanti dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro in rapporti a part-time, fatto salvo quanto reinvestito in occupazione;

- la riconferma delle quantità economiche derivanti da norme diverse riconducendole al CCNL;

- le risorse aggiuntive ed integrative per finanziare progetti di efficacia e/o efficienza delle aziende;

- le eventuali risorse aggiuntive derivanti dal bilancio generale dell'azienda.

Consolidata la massa salariale disponibile, il fondo a livello aziendale, dovrà articolarsi in quote non rigide per il finanziamento della produttività, del disagio e rischio ed una base per sostenere il finanziamento dell'istituendo "fondo di posizione".

Il contratto nazionale conferma gli istituti contrattuali relativi al rischio, disagio e danno e ne prevede il valore definito a livello nazionale; la contrattazione di secondo livello ne quantifica il fabbisogno in rapporto al modello organizzativo adottato in azienda, alla composizione quali quantitativa delle dotazioni organiche e alla tipologia dei servizi.

Con specifico riferimento all'indennità di rischio da radiazioni ed alla normativa in materia, se ne propone la trasformazione in "indennità di professione" per i tecnici sanitari di radiologia medica mentre, per il restante personale, detta indennità resta, aldilà della qualifica rivestita, condizionata esclusivamente alla effettiva esposizione al rischio, con le modalità già previste dal contratto. Il contratto dovrà recepire, inoltre, la normativa relativa al congedo straordinario per il recupero biologico (15 gg).

Il contratto ridefinirà la normativa relativa alla maggiorazione dell'indennità infermieristica in relazione al nuovo modello di classificazione. La nuova normativa, nel rispetto di quanto già stabilito all'art.53 punto 5 del C.C.N.L., dovrà salvaguardare i diritti maturati e le relative risorse.

Per quanto attiene lo straordinario, in coerenza con quanto già rivendicato nel capitolo orario di lavoro, la negoziazione di 2° livello provvederà a definirne la quota necessaria.

Dovrà essere inoltre previsto il consolidamento di una quota del fondo per le retribuzione di risultato per gli obiettivi conseguiti e stabilizzati nel tempo.

In considerazione delle tipologie di attività presenti e sulle quali incide il logoramento psicofisico, anche in relazione all'allungamento della vita lavorativa, e per agevolare processi di mobilità nei diversi tipi di attività presenti nelle strutture sanitarie si reputa utile prevedere una normativa che permetta la stabilizzazione di quote del trattamento economico legato al disagio dopo un congruo numero di anni di attività. Il contratto di lavoro dovrà determinare un rapporto tra anni di servizio ed età anagrafica che permetta la definizione dell'istituto.

Struttura della retribuzione

La struttura della retribuzione dovrà essere definita in:

- Stipendio tabellare cosi' come verrà rideterminato

- R.I.A. (dove acquisita)

- Ind. Integrativa Speciale

- Assegno per nucleo familiare (ove spettante)

Finanziamento per la classificazione del personale

Oltre alle risorse che la contrattazione decentrata deciderà di finalizzare alla classificazione del personale dovranno essere ad essa destinate tutte le risorse economiche derivanti da acquisizione di condizioni individuali resesi disponibili dal personale andato in quiescenza (RIA, maggiorazione indennità infermieristica, ecc.)

La nuova classificazione del personale (fatti salvi eventuali finanziamenti nazionali ad hoc) potrà essere finanziata con:

a) quote (da consolidare) di risorse già finalizzate al lavoro straordinario;

b) Fondo ex art. 48 (fondino),

c) Quota del fondo già destinato alla retribuzione di risultato;

d) Risorse derivanti dalla contrattazione integrativa.

La spesa per il personale deve essere rigorosamente separata dalle spese generali dell'azienda. Tuttavia, il fondo per le retribuzioni del personale puo' essere incrementato anche attraverso la contrattazione integrativa, con risorse aggiuntiva derivanti dal bilancio generale, atte a finanziare progetti di produttività della stessa o processi di formazione e/o aggiornamento del personale legati ai primi.

NORME PARTICOLARI

Personale degli Istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti Zooprofilattici: il CCNL dovrà individuare norme e criteri per garantire uniformità di applicazione dello stesso, tenendo conto, altresi' dei fini istituzionali e delle specificità dei suddetti Istituti.

Il contratto dovrà risolvere tutte le situazioni di incertezza negli inquadramenti.