DPR 21/09/2001 n.446
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 446
 (in Suppl. ordinario n. 281 alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 300).
 Regolamento per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000.

 


Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali;
Visto l'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. che prevede che per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulaloriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 23 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000 della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che è stato stipulato, in data 30 marzo 2001, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati: S.N.U.B.C.I., S.N.A.B.I.L.P., F.I.O.S.P.-S.N.U.B.A.L.P., A.U.P.I., S.I.C.U.S., S.I.Chi.L.P., FP C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L,:
Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Ritenuto di discostarsi da tale parere per quanto attiene la decorrenza retroattiva del rimborso spese di cui all'articolo 25, comma 1, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in quanto la stessa rientra nei limiti finanziari previsti e ricalca la medesima fattispecie contenuta nell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute;
Emana il seguente regolamento:


REGOLAMENTO [1/2]


Articolo 1
1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali stipulato in data 30 marzo 2001 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DELLA L. 23.12.1978 N. 833 E DEL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 8 DEL D.LGS. N. 502/92 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 517/93 E DAL D.LGS. 229/99
DICHIARAZIONE PRELIMINARE


1. Le parti firmatarie del presente Accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito del l'organizzazione dei distretti e dei dipartimenti delle Aziende Sanitarie Locali. e Aziende Ospedaliere così come definite dagli artt. 3 e 4 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Biologi, i Chimici e gli Psicologi ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei servizi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle relative competenze professionali.
2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l'utilità e la necessità partecipativa delle categorie alle attività dei servizi sul territorio, in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di più alti e qualificati livelli sanitari, nel quadro generale di una migliore tutela della salute dei cittadini.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'arca dell'assistenza sanitaria con provvedimenti volti a conseguire:
- l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualità dei reali bisogni dei cittadini;
- l'adeguamento tecnologico e dei servizi delle strutture poliambulatoriali;
- il coinvolgimento di ognuna della categorie di operatori interessati, attivando procedimenti ed iniziativa tese a favorire la qualità dei servizi.

Articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente Accordo regola in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 8, comma 8, del D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, (di seguito denominato incarico) coordinato e continuativo, già instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale tra le Aziende Sanitarie e i Biologi, i Chimici e gli Psicologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali sono confermati gli incarichi per l'esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 458/98.
2. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa Azienda o per conto di più Aziende Sanitarie.
3. Ai professionisti di cui al presente Accordo è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici; agli stessi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici dell'Azienda anche secondo criteri dipartimentali.

Articolo 2
Elenco dei professionisti titolari a tempo indeterminato

1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i professionisti già titolari di incarico ai sensi del DPR 458/98.
2. L'Assessorato regionale alla Sanità cura, per le singolo categorie professionali, la tenuta di un elenco regionale dei professionisti di cui al comma 1, nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti confermati ai sensi del presente Accordo, l'orario di attività. le modalità di svolgimento presso ciascuna Azienda Sanitaria e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino regionale entro il 30 marzo di ogni anno.
3. Di ogni variazione del numero delle ore e delle modalità di svolgimento dell'attività, le Aziende Sanitarie danno comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanità, indicandone la decorrenza.

Articolo 3
Incarichi a tempo determinato e sostituzioni -Graduatoria regionale - Domanda e requisiti

1. Il professionista che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale come sostituto o con incarichi a tempo determinato ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui all'allegato 1, deve inoltrare all'Assessorato alla Sanità della Regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme agli allegati A, A1, A2 di cui al presente accordo e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte.
2. La domanda deve essere presentata in carta resa legale, mentre la documentazione allegata, in regola con le norme vigenti in materia, può essere sostituita da autocertificazione.
3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, i professionisti non devono aver superato il 50° anno di. età e devono essere iscritti ai relativi Ordini professionali. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi dell'Accordo in vigore.
4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno elencando i titoli professionali che comportino 1 modificazioni nel precedente punteggio a norma degli allegati B, B1, B2 di cui al presente accordo.

Articolo 4
Formazione delle graduatorie

1. L'Assessorato regionale alla Sanità provvede entro il 1° maggio alla formazione delle graduatorie provvisorie regionali per titoli, distinte per categoria professionale, con validità annuale, da valutare secondo i criteri di cui agli allegati B, B1, B2 del Presente accordo.
2. Le graduatorie - che oltre a riportare il punteggio conseguito, devono indicare anche il recapito e la provincia di residenza dei singoli professionisti - sono pubblicate per la durata di 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso, la sede dell'Assessorato, e sono comunicate agli Ordini professionali e alle Organizzazioni Sindacali di categoria.
3. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria, relativa alla propria categoria professionale, all'Assessore regionale alla Sanità.
4. Le graduatorie definitive, approvate dal competente Organo regionale, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 ottobre, la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie.
5. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domandi e decadono al momento in cui entrano in vigore le successive.

Articolo 5
Aumenti di orario e limitazioni

1. I professionisti di cui al comma 1 dell'art. 2 che non hanno ancora raggiunto il massimale orario di 38 ore settimanali hanno diritto al completamento dell'orario stesso in occasione di turni a qualsiasi titolo disponibili.
2. L'Azienda, qualora per esigenza di servizio, abbia necessità di conferire aumenti orari comunica tale necessità alla struttura di cui all'articolo 12 che individua, tra i titolari d'incarico a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, che, interpellati, abbiano espresso la propria disponibilità, professionisti aventi titolo assegnando l'aumento delle ore secondo i seguenti criteri di priorità:
a) anzianità d'incarico complessiva nel rapporto convenzionale;
b) anzianità di laurea;
c) voto di laurea;
d) maggiore età anagrafica.
3. In deroga alle priorità di cui al precedente comma 2 qualora per una determinata attività si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, l'Azienda, sentiti i sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 32, ha facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più professionisti che operano già nell'ambito della stessa struttura operativa.

Articolo 6
Mobilità

1. Al fine del migliore funzionamento del servizio, può essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti, sentiti gli interessati, la concentrazione dell'orario di attività dei professionisti ambulatoriali presso una sola Azienda.
2. L'Azienda, al fine della riorganizzazione dei servizi, può adottare nei confronti del professionista provvedimenti di mobilità tra i vari presidi, ferma restando la garanzia dell'incarico come previsto dall'art. 8, comma 8 del D.L.vo 502/92, così come modificato dal D.L.vo 517/93, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità che saranno concordati a livello Aziendale con i sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quanto previsto dallo stesso.
3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, così come previsto dal comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico.
4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura all'impiegato temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
5. Il trasferimento da un presidio all'altro della stessa Azienda Sanitaria o di altra Azienda può avvenire su domanda del professionista. Nel caso di trasferimento presso presidi di altra Azienda è inoltre necessaria la preventiva intesa tra le Aziende interessate.

Articolo 7
Contrazione di attività

1. In caso di persistente contrazione dell'attività, documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno, l'Azienda può disporre l'utilizzazione del professionista in altra Azienda della Regione con mantenimento complessivo dell'incarico.

Articolo 8
Sostituzioni

1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'Azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un professionista designato dal titolare dell'incarico o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per i professionisti non titolari di incarico che non si trovino in posizione di incompatibilità. Alle sostituzioni di durata superiore l'Azienda provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al presente comma.
2. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi; il professionista che ha effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno trenta giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro del titolare.
3. Al professionista sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 23, 24, 26, il compenso aggiuntivo nella misura percepita dal professionista sostituito, il rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 25 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità e del presente Accordo, ivi compresi. i contributi previdenziali.
5. Al professionista sostituto che sia già titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dalla anzianità di servizio complessivamente maturata.

Articolo 9
Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23.12.1978, n. 833, nonchè dall'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, il rapporto resta incompatibile con:
a) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato. con divieto di libero esercizio professionale;
b) rapporti di lavoro svolti a qualsiasi, titolo con Case di cura o Presidi privati accreditati e/o convenzionati;
c) forme di cointeressenza diretta con Case di cura private accreditate e convenzionate e, limitatamente ai biologi e chimici, con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche;
d) titolarità di incarico disciplinato dal presente Accordo nell'ambito di altra Regione.
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina il deferimento alla commissione di disciplina di cui all'articolo 13.

Articolo 10
Doveri e compiti del professionista

1. Il professionista deve:
a) attenersi alle disposizioni che l'Azienda Sanitaria emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 458/98.
c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati, specificatamente individuati per questi professionisti dalla regione o dalle aziende;
d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
e) rispettare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico;
f) inviare all'Assessorato alla Sanità della Regione e alle Aziende entro il 15 febbraio di ciascun anno il proprio foglio notizie di cui agli allegati D. D1, D2 del presente accordo;
2. L'Azienda Sanitaria provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista.
3. Al seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente.
4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia tono contestate per iscritto e, in caso di recidiva, il professionista è deferito alla Commissione di cui all'art. 13 per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
5. Il mancato invio del foglio notizie costituisce motivo di deferimento alla Commissione di cui all'art. 13 per i provvedimenti di competenza.
6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Azienda Sanitaria;
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di competenza;
c) usare le attrezzature fornite dall'Azienda Sanitaria comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.
7. Lo svolgimento delle ore di incarico di cui al presene accordo, avviene tra le ore 7 e le ore 20 dei giorni feriali salvo quanto diversamente concordato attraverso la contrattazione decentrata con le OO.SS. maggiormente rappresentative di cui all'art. 32. All'interno del suddetto orario le eventuali variazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro individuale, che dovessero rendersi necessarie in presenza di motivate esigenze dell'Azienda, devono essere concordate tra il professionista ed il dirigente responsabile del Servizio. In caso di disaccordo la risoluzione della vertenza è demandata alla trattativa tra l'Azienda, e le OO.SS di categoria maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 32.

Articolo 11
Cessazione, revoca e sospensione dell'incarico

1. L'incarico cessa:
a) per rinuncia del professionista da comunicare, a mezzo raccomandata A.R., all'Azienda. La cessazione ha effetto dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
b) per il raggiungimento del 65° anno di età. Ai professionisti interessati si applicano le disposizioni previste all'articolo 15-nonies, comma 3, del D.Lgs. 50/92, come introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 129/99, nonché dal comma 2-ter dell'art. 8 del medesimo D.Lgs. 501/92, come introdotto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 254/2000;
c) per decesso del professionista.
d) su specifica richiesta del professionista, valutate le esigenze di servizi nell'ambito di un preavviso di mesi tre.
2. L'incarico, inoltre, può essere revocato dall'Azienda, a mezzo lettera raccomandata A.R., con effetto dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione, nei seguenti casi:
a) sopravvenuta. accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente art. 9;
b) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto:
c) provvedimento adottato ai sensi del successivo art. 13.
3. La revoca dell'incarico ha invece effetto immediato nei seguenti casi:
a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;
b) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
c) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata in via definitiva - in base alle norme vigenti in materia - da apposita Commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un me dico designato dalla Azienda e, presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della Regione o di Regione limitrofa;
d) nei casi previsti dalla successiva lettera d), punto 8 dell'art. 13.
4. L'incarico è sospeso in caso di:
a) sospensione dall'Albo professionale;
b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 13;
c) emissione di mandato o ordine di cattura.

Articolo 12
Strutture regionali deputate alla formulazione delle graduatorie e al conferimento degli incarichi

1. In rapporto al numero egli addetti ciascuna Regione individua, nell'ambito della regione stessa, la struttura a cui demandare la formulazione delle graduatone regionali e la gestione del conferimento dei relativi incarichi e degli eventuali aumenti orari.
2. Alla struttura di cui al comma 1 è altresì demandata la tenuta degli elenchi regionali di cui all'art. 2.
3. I compiti di cui ai precedenti commi possono essere delegati ad una delle Aziende Sanitarie regionali con funzioni di capofila.
4. Per gli aspetti di valutazione dei titoli professionali le strutture del presente articolo Sono integrate da un rappresentante per categoria dei sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'Articolo 32 del presente accordo.

Articolo 13
Commissione di disciplina

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo è istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, un'unica Commissione aziendale di disciplina composta da:
a) tre membri dirigenti del ruolo sanitario in rappresentanza dell'Azienda. di cui uno con funzioni di Presidente;
b) tre professionisti ambulatoriali, designati dai Sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 32.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda.
3. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento, anche relativamente ai rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione.
4. La Commissione è competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi e dei compiti derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di deferimento.
5. Al professionista deferito sono contestati per iscritto, con lettera raccomandata A.R., gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
6. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole al deferito.
8. La Commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone al Direttore Generale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
a) Richiamo:
- per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta l'esclusione per una volta, dalla procedura prevista al precedente art. 5 per gli aumenti di orario.
b) Diffida:
- per recidiva di quanto previsto al precedente punto a). La diffida comporta, per quattro volte la sanzione di cui al precedente punto a).
c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
- per recidiva di inadempienza già oggetto di richiamo e diffida;
- per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
- per mancata effettuazione di una prestazione prevista dal presente accordo secondo le specifiche modalità ivi disposte.
d) Revoca: per posizione di incompatibilità di cui all'art. 9;
- per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto:
- per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratisi come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilità;
- per procedimento penale concluso con sentenza di condanna passata in giudicato.
9. La deliberazione è comunicata, a cura del Presidente, e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale della Azienda per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine professionale di competenza nonché alle altre Aziende sanitarie cointeressate per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

Articolo 14
Aggiornamento professionale - Formazione permanente

1. La formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall'art. 16 bis, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 502/92 così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 229199.
2. Il professionista partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall'art. 16 ter del su richiamato decreto legislativo.
3. Al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e dalle norme vigenti.
4. Ai sensi dell'art. 16 quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di biologo, chimico e psicologo ambulatoriale ai sensi del presente Accordo Collettivo Nazionale.
5. Ai sensi dell'art. 16 quater, comma 2, del decreto già citato, il professionista che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo.
6. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative concordano annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua. ivi comprese eventuali partecipazioni alle spese derivanti.
7. Le Regioni, secondo le specifiche modalità stabilite dal D.Lgs. 299/99 in materia di formazione professionale, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi per la formazione continua, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria ai sensi dell'art. 32.
8. Fermo restando l'obbligo, di partecipare alle iniziative di formazione continua promosse dal Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del diritto ai percorsi formativi autogestiti, di cui all'art. 16 bis, comma 2, del Decreto L.vo. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. la partecipazione ad iniziative di formazione da parte del professionista, per 32 ore annue. fatte salve le diverse determinazioni concordate tra Regioni e Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina il riconoscimento di un corrispondente permesso retribuito.

Articolo 15
Congedo matrimoniale

1. Al professionista titolare spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni continuativi.
2. Durante il congedo matrimoniale è corrisposto il normale trattamento di servizio.

Articolo 16
Malattia e gravidanza

1. A far data dalla esecutività del DPR di recepimento del presente accordo. al professionista incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio. anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi. che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa. l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico. goduto in attività di servizio. per i primi sei mesi e al 50% per i successivi tre mesi. In caso che la malattia si protragga ulteriormente l'Azienda conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione.
2. L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
3. Al professionista spetta l'intero trattamento economico in caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo.
4. In caso di gravidanza e/o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa (L.1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni).
5. Durante il periodo di astensione obbligatoria. di cui agli artt. 4 e 5 della legge 1204/71 e successive integrazioni o modificazioni, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

Articolo 17
Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso

1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso per assenze dovute a:
a) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
b) gravi e documentati motivi natura familiare, fino ad un massimo di 7 giorni;
c) documentata partecipazione ad esame o concorsi fino ad un massimo di 10 giorni;
d) giustificati e documentati motivi di studio per la durata massima di 12 mesi, anche frazionabili nell'arco del triennio, sempre che esista la possibilità di assicurare idonee sostituzioni;
e) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di 8 mesi, anche frazionabili, nell'arco di 18 mesi;
f) il mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere provinciale o comunale, o di nomina a componente dei Consigli degli ordini professionali, per l'intera durata del mandato o limitatamente alle ore destinate alle attività istituzionali;
g) per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'Azienda conserva l'incarico al professionista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio semprechè esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro, ovvero in più Aziende, il periodo di assenza non retribuita deve essere fruita contemporaneamente.
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non sono conteggiati a nessun fine come anzianità di incarico.

Articolo 18
Permesso annuale retribuito

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al professionista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.
2. A richiesta dell'interessato e con un preavviso di 30 giorni, il permesso, autorizzato dalla Azienda, è fruito in uno o più periodi programmati tra i professionisti convenzionati, tenendo conto anche delle complessive esigenze operative della Azienda.
3. Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.
4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.
5. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
6. Al fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui al precedente articolo 17.

Articolo 19
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. L'Azienda Sanitaria provvede ad assicurare i professionisti incaricati contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata al sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede di lavoro sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 25 nonché in attività svolta in ambito extra-struttura.
2. Il contratto è stipulato per i seguenti massimali:
a) per la responsabilità verso terzi:
- L. 1.500.000.000 per sinistro
- L. 1.000.000.000 per persona
- L. 500.000.000 per danni a cose od animali
b) per gli infortuni:
- L. 1.500.000.000 per morte o invalidità permanente
- L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea assoluta.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza delle OO.SS. di categoria entro. sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo.
4. I professionisti che a causa delle attività espletate ai sensi del presente Accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda Sanitaria.
5. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica del professionista nell'ambiente di lavoro; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.

Articolo 20
Prolungamento dell'orario di servizio

1. Qualora, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, il professionista si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Azienda sanitaria, la quale provvederà altresì a indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.
2. Al professionista interessato è corrisposto il normale compenso orario di cui all'articolo 26.

Articolo 21
Programmi e progetti finalizzati

1. Qualora la programmazione regionale ed azienda le preveda lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica. distrettuale, fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 10, comma 1 e 2, il professionista effettua, sulla base di accordi stipulati tra le Regioni ovvero le Aziende, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 32, a richiesta delle Aziende e secondo modalità organizzative preventivamente concordate con il dirigente sanitario responsabile, specifiche attività, nel rispetto delle relative competenze professionali.
2. Gli Accordi regionali o Aziendali individuano le prestazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione aggiuntiva delle stesse. La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, ecc.. comporta la remunerazione aggiuntiva delle relative attività secondo quanto stabilito dagli Accordi medesimi. Le aziende recepiscono agli accordi regionali e li applicano per le parti di specifico interesse.
3. L'attività svolta dai professionisti nell'ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente è disciplinata all'interno dei progetti e programmi stessi ed è valutata agli effetti economici secondo quanto stabilito, dagli accordi decentrati in proporzione all'apporto del professionista che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.

Articolo 22
Attività distrettuali e pronta disponibilità

1. L'Azienda, per propri fini istituzionali o per esigenze erogative, può fare svolgere al professionista ulteriore attività professionale, al di fuori della sede abituale di lavoro, quale risulta dalla lettera di incarico (attività extra-struttura). Le prestazioni specialistiche in regime di attività extra-struttura sono svolte dal professionista:
a) nell'ambito di specifici programmi sanitari aziendali e/o regionali in regime di collaborazione multidisciplinare per lo svolgimento di particolari attività;
b) presso le strutture pubbliche del S.S.N. (residenze sanitarie assistenziali, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ospedali, ecc.), scuole, fabbriche, case protette, comunità terapeutiche, carceri ecc.
3. L'attività extra-struttura è svolta al di fuori o durante l'orario di servizio, sempre ché ricorrano oggettive condizioni di fattibilità, ed è preventivamente programmata con il professionista interessato.
4. Per lo svolgimento di attività extra-struttura al di fuori dell'orario di servizio, al professionista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 26, comma 1 e 2, maggiorato del 35%.
5. Per lo svolgimento di attività extra-struttura durante l'orario di servizio, al professionista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 26, comma 1 e 2, maggiorato del 25%.
6. Qualora il professionista operi in un servizio in cui è attivato l'istituto della pronta disponibilità la stessa dovrà essere assicurata dal professionista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalità del personale dipendente.
7. Per l'istituto di cui al comma precedente, al professionista spetterà lo stesso compenso attribuito al personale dipendente.

Articolo 23
Indennità specifica di categoria

1. Ai biologi e ai chimici convenzionati è corrisposta un'indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le Aziende sanitarie.

Articolo 24
Compenso per l'esercizio di attività psicoterapeutica

1. Agli psicologi abilitati all'espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale attività al sensi della vigente normativa in materia, è corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% del compenso orario di cui all'art. 26, comma 1, per ogni ora destinata a tale attività, ferma restando la necessaria dimostrazione e certificazione risultante dal piano di trattamento.

Articolo 25
Rimborso spese di accesso

1. Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 533 per chilometro a decorrere dal 1° gennaio 2000.
2. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con cadenza semestrale al 1° gennaio e al 1° luglio sulla base del prezzo "ufficiale della benzina "verde" (AGIP) a tal date per uguale importo in percentuale.
3. Il rimborso non compete nell'ipotesi il professionista abbia un recapito professionale nel Comune sede del presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione al Direttore Generale dell'Azienda
4. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Articolo 26
Trattamento economico

1. Al professionisti confermati ai sensi del presente accordo è corrisposto dall'1.1.1999, mensilmente, un compenso forfettario orario nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella:
L. 14. 235 con decorrenza 1.01.1999;
L. 24.575 con decorrenza 1.0 1.2000.
2. I criteri e i meccanismi relativi ai compensi di anzianità di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 17 del DPR 26/92 sono estesi a tutti i professionisti regolati dal presente accordo a decorrere dal 1.01.1999. Tali compensi. così determinati, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti ai singoli interessati. Sull'ammontare complessivo si applica un incremento del 2,3% dal 1° gennaio 1999, ed un ulteriore incremento del 1,4% dal 1° gennaio 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.
3. Con riferimento alle anzianità maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 16 del D.P.R 255/88, 15 del D.P.R. 261/92 e 17 del D.P.R. 262/921 nei confronti dei professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi rispettivamente, dei DD.PP.RR. 255/88, 261/97, 262/92 ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso le strutture del S.S.N. o degli enti in esso confluiti. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più Aziende, l'anzianità da valutare è quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti fatta eccezione per quelli collegati allo stato di gravidanza e puerperio.
4. Al professionista incaricato il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all'art. 1 con il SSN o con altri enti e istituzioni pubbliche che applica il presente Accordo, spetta per ogni ora di incarico una indennità di piena disponibilità nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
L. 4.232 dall'1.01.1999;
L. 4.291 dall'1.01.2000;
Tale indennità non spetta al professionista incaricato che abbia altro tipo di rapporto dipendente d convenzionato con il SSN o con altre istituzioni pubbliche e private.
5.1 A tutti i professionisti è corrisposto un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui al comma 9. dell'art. 17 del DPR 262/92, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, come rideterminato dal 01/09/1997, ulteriormente incrementata del 2,3% dal 1/1/1999 e del 1,4% dal 1/1/2000. Le percentuali di incremento si applicano sulla base dell'importo rivalutato con la precedente percentuale.
6.1 compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza, con le stesse modalità previste per il personale dipendente dalle Unità sanitarie locali.
7. Al professionista spettano quote variabili del compenso per:
a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di "Progetti obiettivo" previsti dal P.S.N.;
b) il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte dello specialista dei livelli di spesa programmata.
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa.
5. I programmi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono definiti, mediante accordi tra le Regioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La spesa per il finanziamento degli accordi regionali e aziendali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui al presente articolo.
9. per attività svolta dai professionisti nei giorni festivi e nelle ore notturne, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30%. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi, ai sensi di legge, tale maggiorazione è elevata al 50%.

Articolo 27
Premio di collaborazione

1. Ai professionisti incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del trattamento economico di cui all'art. 26, commi 1 e 2.
2. Detto premio sarà liquidato tra il 1 e il 31 dicembre dell'anno di competenza.
3. Al professionista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio ve della cessazione dal. servizio.
4. La decorrenza del premio di collaborazione è fissata dalla data di entrata in vigore del presente accordo, con esclusione di riconoscimenti retroattivi.

Articolo 28
Contributo previdenziale

1. A favore dei professionisti incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa alle casse previdenziali (ENPAB, ENPAP, EPAP) trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione delle somme versate e del professionista cui si riferiscono, un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico di ogni singolo professionista, calcolato sui compensi di cui agli articoli 20, 22, 24, 26, 27 del presente accordo, ivi compresi quelli derivanti dagli accordi decentrati, ad eccezione del rimborso spese.

Articolo 29
Premio di operosità

1. A tutti i professionisti che, al sensi del presente accordo, svolgono la loro attività, per conto delle Aziende, con incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale spetta, dopo il primo anno di servizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata al sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2, del presente accordo.
2. Per le frazioni di anno la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto computando, a tal fine, per mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni e non calcolando quella pari o inferiore a quindici giorni.
3. Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal professionista in ogni anno di servizio; conseguentemente, ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a quindici giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a quindici giorni non è computata.
4. Nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il premio per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
5. Il premio di operosità è corrisposto entro sei mesi
6. La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle Aziende ai singoli professionisti.
7. La decorrenza del premio di operosità è fissata dalla data di entrata in vigore del presente accordo, con esclusione di riconoscimenti retroattivi.

Articolo 30
Diritto all'informazione

1. La Azienda garantisce ai sindacati firmatari del presente Accordo una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione dell'area extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalità dei servizi Distrettuali;
b) il personale dipendente e quello convenzionato, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attività.

Articolo 31
Riscossione delle quote sindacali

1. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle Aziende presso le quali il professionista presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei professionisti a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote del presente
2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei Sindacati firmatari del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.
3. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti del sindacato.

Articolo 32
Rappresentatività sindacale - Diritti sindacali

1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della maggiore rappresentatività ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali. il criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai professionisti convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1° Gennaio di ogni anno ed è trasmessa. entro il mese di febbraio, mediante comunicazione delle stesse Aziende. per tramite dell'Assessorato Regionale alla Sanità di appartenenza, al Ministero della Sanità - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.
3. Per le trattative disciplinate dall'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale.
4. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell'anno precedente.
5. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di iscritti risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive in ciascuna categoria.
6. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati nazionali di categoria l'elenco dei professionisti ai quali sia stata effettuata fa ritenuta sindacale, con l'indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l'esattezza della ritenuta medesima.
7. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del professionista attraverso le Aziende con versamento in conto corrente intestato alle organizzazioni sindacali di categoria per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione del compensi.
8. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto. della normativa vigente.
9. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 5 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali.
10. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 5, livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo purchè in possesso del requisito di rappresentatività di cui al comma 5 a livello aziendale.
11. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 5 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è unico e partecipa alle trattative e alla stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.
12. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei professionisti maggiormente rappresentativi la fruizione di tre (3) ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti. Viene comunque garantita la disponibilità di 3 ore settimanali per categorie con meno di 50 professionisti operanti a livello nazionale. Viene altresì riconosciuto un distacco totale per ogni sindacato firmatario maggiormente rappresentativo ai sensi dell'art. 32.
13. Il distacco sindacale di cui al precedente comma è calcolato, per i professionisti che ne usufruiscono, come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.
14. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte degli eventuali Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali e regionali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
15. Ag1i effetti della gestione dei precedenti commi del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanità e al Ministero della Sanità i nominativi dei professionisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del professionista ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco.
16. Gli Assessori regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle Aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
17. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 16 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle Aziende interessate, e per conoscenza al Ministero della Sanità e agli Assessorati alla Sanità, i nominativi degli specialisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede, di servizio e l'orario settimanale del medico.
18. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

Articolo 33
Esercizio del diritto di sciopero: prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

1. Nel settore disciplinato dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90, così come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, le prestazioni che l'Azienda sanitaria non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.
2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati interni, i sindacati firmatari dell'Accordo concordano con le Aziende sanitarie l'astensione dallo sciopero di almeno 1 professionista per ogni giorno di durata dello sciopero.
3. Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati è esercitato con preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
4. I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione di cui all'art. 11 che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite in detto articolo.
5. Le OO.SS. firmatarie si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Articolo 34
Rapporti tra i professionisti convenzionati e la dirigenza sanitaria dell'Azienda sanitaria

1. Il Dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Azienda sanitaria, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attività svolta dal professionista, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda agli aspetti sanitari.
2. I professionisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

Articolo 35
Libera professione intramoenia

1. L'Azienda consente al professionista l'esercizio della libera professione intramoenia per prestazioni ambulatoriali.
2. Lo svolgimento dell'attività deve avvenire fuori dall'orario di servizio in giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con la disponibilità di spazi e personale, e con la possibilità di accesso dell'utenza 3. L'Azienda stabilisce i criteri, le modalità e la misura per la corresponsione degli onorari con riferimento e nel rispetto della tariffa minima nazionale, sentito il professionista interessato, in modo che in ogni caso non sussistano oneri a proprio carico.

Articolo 36
Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata triennale 1/1/1998 - 31/12/2000.

Articolo 37
NORMA FINALE N. 1

Sono confermate ad personam le posizioni contrattuali di miglior favore già derivanti dall'applicazione delle norme finali dei DD.PP.RR. 261/92,2955/88,2621/92.

Articolo 38
NORMA FINALE N. 2

Per la regione Valle d'Aosta, vista la coincidenza dell'ambito territoriale regionale con l'unica Azienda sanitaria Locale del capoluogo, la delegazione trattante è unica per il livello regionale e aziendale.

Articolo 39
NORMA FINALE N. 3

Le parti firmatarie del presente Accordo si danno reciprocamente atto che, in relazione alla problematica esaminata dalla Conferenza dei Servizi tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 20/10/2000, riferita all'eventuale corresponsione del 2% a titolo di contributo integrativo alle rispettive Casse previdenziali, calcolato ai sensi dell'art. 28 del presente Accordo, la risoluzione della questione è demandata ad appositi accordi tra le singole Casse e le OO.SS di categoria firmatarie del presente Accordo.

Articolo 40
NORMA TRANSITORIA

Le Aziende possono confermare a tempo indeterminato l'incarico agli psicologi che risultavano in servizio alla data del 16 aprile 1992, in applicazione della dichiarazione congiunta n. 2 del DPR 458/98. La conferma dell'incarico deve avvenire previa accettazione formale delle norme del presente Accordo e con l'applicazione degli istituti economici e normativi con effetto dal giorno di ricevimento della raccomandata RR di conferma ai sensi della presente disposizione.


Allegato 1


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti dichiarano che la dizione "Azienda" utilizzata nel presente Accordo è indifferentemente riferita ad Azienda U.S.L. c/o Azienda ospedaliera.

Allegato 2


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti raccomandano la puntuale applicazione del presente accordo ai professionisti titolari di incarico presso Enti locali, Ministero della difesa e altre istituzioni pubbliche sia a livello centrale che territoriale. In particolare si raccomanda l'adozione di provvedimenti, anche attraverso protocolli d'intesa, che possano garantire la formazione continua, l'istituto della mobilità, il reperimento del personale attraverso le graduatorie regionali.

Allegato 3


DICHIARAZIONE A VERBALE DELLO SNABILP E SNUBALP


Lo SNABILP e lo SNUBALP dissentono da quanto riportato nella norma finale n. 3, in quanto la corresponsione del 2% è uno specifico obbligo di legge (D.Lgs. 103/96) e non è soggetto a trattativa sindacale.
I Sindacati sopraindicati fanno presente alla parte pubblica che la definizione in sede giudiziale del 2% porterà un aggravio del 2% sulla spesa pubblica.


Allegato 4

ALLEGATO I
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO


Art. 1 - Natura del rapporto

1. Esperite le procedure previste dall'Accordo Collettivo Nazionale per l'assegnazione dei turni resisi vacanti e attuate le modalità e le procedure previste dagli artt. 3 e 4 dell'Accordo stesso, salvi casi particolari da verificare in sede aziendale di inapplicabilità delle norme sopra richiamate, qualora sussistano ulteriori esigenze di attività specialistica, le Aziende applicano le norme del presente "Protocollo aggiuntivo" per la instaurazione di rapporti orari a tempo determinato"
2. I rapporti orari a tempo determinato sono instaurati
a) per la copertura di turni resisi vacanti e non assegnati dopo aver inutilmente esperite le procedure:
- indicate dall'articolo 5 per gli aumenti di orario ai professionisti incaricati a tempo indeterminato;
- stabilite dall'art. 6 e 7 per l'attuazione di forme di flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e di mobilità;
b) per assicurare da parte delle Aziende una ulteriore offerta di prestazioni o attività specialistiche per far fronte alla domanda avanzata dagli utenti, mediante l'incremento dei servizi specialistici.
3. Le norme del presente "Protocollo aggiuntivo" disciplinano il rapporto di lavoro libero professionale a tempo determinato che s'instaura tra l'Azienda e i professionisti per l'erogazione nell'ambito delle strutture Sanitarie e dei servizi territoriali dell'Azienda stessa e a domicilio dei cittadini.
4. L'incarico ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni ed è immediatamente rinnovabile, ove permangano le esigenze assistenziali che hanno determinato il conferimento dell'incarico, previa valutazione del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria.


Art. 2 - Adempimenti preliminari all'instaurazione del rapporto

1. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 2, sono conferiti in base alle graduatorie di cui all'art. 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale e secondo l'ordine delle stesse.
2. Qualora la pubblicazione del turno dia risultato negativo, l'Azienda può conferire l'incarico, non automaticamente rinnovabile, ad un professionista dichiaratosi comunque disponibile:


Art. 3 - Procedure per il conferimento dell'incarico

1. L'Azienda. qualora si trovi nella necessità di affidare incarichi a sensi dell'art. 2 per lo svolgimento d'attività o prestazioni specialistiche negli ambulatori distrettuali o in altre sedi, pubblica sul Bollettino ufficiale Regionale un avviso di selezione evidenziando l'ambito distrettuale o la sede di espletamento dell'incarico, il numero degli accessi settimanali ed il numero delle ore di ogni singolo accesso, nonché ogni altro elemento ritenuto utile all'instaurazione di un rapporto di lavoro corrispondente alle esigenze dall'Azienda.
2. Al fine di assicurare la maggior corrispondenza possibile dell'offerta di prestazioni alla domanda dell'utenza e per l'abbattimento dette liste di attesa. fermo restando quanto, previsto al comma 1, l'incarico a tempo determinato può essere pubblicato dall'Azienda con impegno orario settimanale:
a) fisso per l'intero periodo dell'incarico;
b) variabile nell'arco di tempo corrispondente alla durata dell'incarico, in periodi non inferiori al mese e senza vacanze di attività;
c) concentrato in periodi predeterminati, anche in quantità variabile come alta lett. b) con vacanze di attività non superiori a 60 giorni tra i periodi lavorativi;
d) con la titolarità degli incarichi a tempo indeterminato conferiti ai sensi del DPR 458/98.
3. In via eccezionale, con provvedimento motivato da particolari obiettive esigenze l'incarico può essere pubblicato con orario corrispondente ad un numero complessivo di ore di attività da svolgersi in un periodo determinato non superiore a un anno. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il numero degli accessi settimanali e il numero delle ore di ogni singolo accesso sono concordati tra Azienda e Professionista.
4. Il conferimento degli incarichi avviene secondo le seguenti procedure:
a. I provvedimenti adottati dalle Aziende per gli aumenti di orario collegati alla copertura dei turni resisi disponibili vengono pubblicati da ciascuna Azienda sul Bollettino Ufficiale Regionale.
b. La pubblicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacità professionali che si richiedono al professionista, al quale. deve essere attribuito il. turno stesso. In tali casi la scelta dello professionista, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5 dell'Accordo Nazionale, avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacità richieste - da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due professionisti delegati dalla Azienda e uno designato dalla struttura di cui all'art. 12.
c. I professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il 15° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità alla struttura di cui all'art. 12, il quale individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 5.
5. Dalla selezione sono esclusi, per due pubblicazioni successive nella stessa branca i Professionisti i quali. avendo svolto un incarico nella medesima branca presso l'Azienda che ha chiesto la pubblicazione dei turno, a seguito di valutazione non positiva da parte dell'Azienda non hanno avuto la proroga dell'incarico giunto a scadenza.
6. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate l'Azienda può conferire incarichi provvisori non superiori a sei mesi con le modalità di cui all'art. 5 e 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale. Al Professionista incaricato a carattere provvisorio spetta il trattamento economico di cui all'art. 8.


Art. 4 - Massimale orario ed incompatibilità

1. Ferme restando le incompatibilità di cui all'art 48. n. 6, della legge n. 833/78, e dell'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91, gli incarichi di cui all'art. 1, comma 2, sono conferiti per un orario massimo settimanale non superiore a 28 ore raggiungibile anche mediante incarichi presso più Aziende sanitarie presenti sul territorio regionale.
2. Gli incarichi di cui al comma che precede non sono compatibili:
a) con un rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con un datore di lavoro pubblico o privato;
b) con un rapporto di accreditamento con il SSN;
c) con l'incarico di responsabile di branca presso una struttura accreditata con il SSN e soggetta ad autorizzazione sanitaria.
3. Le incompatibilità di cui sopra non operano qualora il Professionista le rimuova per la durata degli incarichi di cui ai comma 1.


Art. 5 - Instaurazione del rapporto

1. Il conferimento dell'incarico è effettuato dall'Azienda mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dal professionista con la dichiarazione di accettazione delle norme del presente "Protocollo aggiuntivo" - nonché dell'orario complessivo di attività, del numero degli accessi settimanali, dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali o delle specifiche attività di cui all'art. 3, comma 4, della durata dell'incarico e della natura libero-professionale dello stesso e dell'Accordo collettivo nazionale.
2. La lettera di conferimento dell'incarico deve essere inviata in copia anche al Comitato di cui alla fine di verificare il raggiungimento del massimale orario previsto dal primo comma dell'art. 4 e di aggiornare l'anagrafe di Professionisti.


Art. 6 - Durata, rinnovo sospensione e risoluzione del rapporto

1. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato con la durata di cui all'art. 1, comma 4, ed è immediatamente rinnovabile.
2 L'Azienda, qualora non intenda rinnovare l'incarico conferito al professionista, alla scadenza prevista, ne dà comunicazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.
3. Il rapporto è sospeso nel caso di sospensione dello specialista dall'esercizio della libera professione o in caso d'emissione di mandato od ordine di custodia cautelare.
4. Il rapporto è risolto senza obbligo di preavviso per cancellazione o radiazione del professionista dall'Albo professionale.
5. Il rapporto è altresì risolto:
- qualora il professionista si sia reso responsabile di gravi mancanze di ordine disciplinare ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo Collettivo Nazionale o di gravi inadempienze di natura contrattuale e/o professionale formalmente contestategli dall'Azienda, ovvero qualora accumuli assenze dal servizio, eccedenti il limite massimo previsto dall'art. 7;
- per sopravvenute incompatibilità ai sensi dell'art. 4;
- per sopravvenuta incapacità psico-fisica accertate dal collegio medico, di cui all'art. il comma 3, lett. c) dell'Accordo Collettivo Nazionale.
6. Avverso il provvedimento di risoluzione contrattuale per i motivi di cui al comma 5, il professionista, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni al Direttore Generale dell'Azienda, il quale decide entro i 15 giorni successivi.
7. Per tuttavia durata della. procedura prevista al comma 6 il professionista è sospeso dal servizio e non percepisce alcun trattamento economico.
8. Qualora la decisione dell'Azienda sia favorevole al professionista. il medesimo viene reintegrato nell'incarico, la cui durata verrà prolungata tenendo conto del periodo di sospensione.
9. È data facoltà al Professionista di chiedere la risoluzione anticipata dei rapporto con un preavviso di trenta giorni.


Art. 7. - Assenze dal servizio non retribuite

1. Per giustificati motivi o per comprovata necessità il professionista può assentarsi dal servizio senza retribuzione per periodi complessivamente, non superiori a 60 giorni annuali, dandone comunicazione tempestiva all'Azienda interessata e, nel caso di assenza non superiore a trenta giorni, assicurando la idonea sostituzione con altro professionista. Per assenze di durata superiore a trenta giorni, il sostituto verrà individuato dall'Azienda secondo l'ordine delta graduatoria di cui all'art. 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale
2. Il sostituto è retribuito con il trattamento economico di cui all'art. 8.


Art. 8 - Trattamento economico

1. Al professionista l'Azienda corrisponde mensilmente, a decorrere dalla data di inizio del rapporto, un compenso forfettario omnicomprensivo di lire 70.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata.
2. Per l'attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dei giorni feriali dalle ore 22 alle ore 6 il compenso orario di cui al comma 1 è maggiorato nella misura del 30%.
3. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi il compenso orario di cui al comma 1 è maggiorato nella misura del 50%.
4. Il compenso mensile è corrisposto nel mese di competenza e le maggiorazioni previste ai precedenti commi 2 e 3, entro la fine del secondo mese successivo.


Art. 9 - Prestazioni domiciliari

1. Le Aziende possono erogare prestazioni domiciliari nell'ambito dell'assistenza domiciliare programmata (ADI) nelle residenze assistenziali, negli hospice e nelle strutture residenziali e semiresidenziali anche alternative al ricovero ospedaliero, e nelle strutture ospedaliere mediante i professionisti di cui al presente "Protocollo aggiuntivo".
2. All'atto della pubblicazione di cui all'art. 3 è specificata la necessità di eseguire anche le eventuali prestazioni domiciliari indicando la media settimanale. presumibile o predeterminata, delle stesse.
3. Qualora sia necessaria solo prestazione domiciliare viene pubblicato, con le modalità di cui all'art. 3, il numero medio settimanale, presumibile o predeterminato, delle stesse.
4. Qualora l'attività domiciliare sia svolta in modo esclusivo, il rimborso delle spese di accesso è determinato con specifico accordo tra Azienda e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 32 dell'Accordo nazionale. Per gli accessi svolti fuori dal Comune di attività ambulatoriale, viene corrisposto il rimborso di cui all'art. 25 dell'Accordo nazionale.
5. Per ogni prestazione o gruppi di prestazioni spetta al professionista un compenso forfettario omnicomprensivo di £. 50.000 , più il contributo previdenziale


Art. 10 - Norme di Rinvio

1. Ai rapporti instaurati secondo il presente "Protocollo aggiuntivo" si applicano le disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale di seguito citate:
- art. 10 - Doveri e compiti del professionista;
- art. 13 - Commissione di disciplina;
- art. 18 - Permesso annuale retribuito;
- art. 19 - Assicurazione contro i rischi derivanti dall'incarico;
- art. 21 - Programmi e progetti finalizzati;
- art. 22 - Attività distrettuali e pronta disponibilità;
- art. 25 - Rimborso spese di accesso;
- art. 27 - Contributo previdenziale;
- art. 31 - Riscossione quote sindacali;
- art. 32 - Diritti sindacali;
- art. 33 - Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione.



Allegato 5


Allegato A

(Biologi)
(Omissis)



Allegato 6


ALLEGATO B

(Biologi)
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
REGIONALI Di CUI ALL'ART. 4 DELL'ACCORDO


A) TITOLI ACCADEMICI:
1) Laurea con voto 110 e Lode Punteggio 3
110 1,8
da 100 a 109 1,2
2) Specializzazioni:
a) per la prima specializzazione o dottorato di ricerca:
Punteggio 3
b) per ogni ulteriore specializzazione:
Punteggio 1,2
c) specializzazione o dottorato di ricerca conseguito con il massimo dei voti:
Punteggio 0,80 (una sola volta)
B) TITOLI DI STUDIO
Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Biologia.
- per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni
Punteggio 0,10
- per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi
Punteggio 0,40
- per ogni corso superiore a 250 ore ad 1 anno fino ad un massimo di 2 punti
Punteggio 0,50 per anno
C) TITOLI PROFESSIONALI
1) Attività professionale prestata in qualità di Biologo con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del S.S.N., Comuni, Province, Regioni, Istituti Universitari, Ministeri, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.
Fino ad ore settimanali 5 10 20 38
Punteggio 0,15 0,30 0,60 1,20
2) Attività professionale in qualità di Biologo volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.
Punteggio 0,70
Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.
3) Idoneità in un pubblico concorso come Biologo - Punteggio 0,05
È valutabile solo la prima delle idoneità possedute
D) ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI
Per ogni anno - Punteggio 0,10
Il punteggio previsto per l'anzianità, di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi. Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.



Allegato 7


ALLEGATO C

(Biologi)
ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE


1. Analisi chimico-cliniche
2. Biochimica e chimica clinica
3. Biochimica marina
4. Biochimica analitica
5. Biotecnologie
6. Chimica biologica
7. Chimica analitica
8. Chimica e tecnologie alimentari
9. Citogenetica umana
10. Economia sistema agroalimentare
11. Endocrinologia sperimentale
12. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all'industria)
13. Farmacologia applicata
14. Farmacologia
15. Fisiologia e scienza dell'alimentazione
16. Fitopatologia
17. Genetica
18. Genetica medica
19. Igiene
20. Igiene e medicina preventiva
21. Igiene e medicina preventiva con orientamento di "laboratorio di sanità pubblica"
22. Immunologia, diagnostica
23. Microbiologia
24. Microbiologia applicata
25. Microbiologia medica
26. Microbiologia e virologia
27. Patologia generale
28. Scienza dell'alimentazione
29. Scienza e tecnologie cosmetiche
30. Scienza e tecnica piante officinali
31. Scienza e tecnica piante medicinali
32. Statistica sanitaria
33. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
34. Statistica medica
35. Tecniche microbiologiche
36. Tecniche biomediche
37. Tecnologie alimentari
38. Tossicologia
39. Tossicologia forense
40. Virologia
41 Applicazioni biotecnologiche
42 Immunogenetiche
43 Microbiologia IND in tecniche microbiologiche


Allegato 8


Allegato D

(Biologi)
(Omissis)


Allegato 9

Allegato A1
(Chimici)
(Omissis)


Allegato 10


ALLEGATI B1

(Chimici)
TITOLI E CRITERI Di VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
REGIONALI DI CUI ALLART. 4 DELL'ACCORDO


A) TITOLI ACCADEMICI:
1) Laurea con voto 110 e Lode Punteggio 3
111 1,8
da 100 a 109 1,2
2) Specializzazioni:
a) per la prima specializzazione o dottorato di ricerca:
Punteggio 3
b) per ogni ulteriore specializzazione:
Punteggio 1,2
c) specializzazione o dottorato di ricerca conseguito con il massimo dei voti:
Punteggio 0,80
(una sola volta)
B) TITOLI DI STUDIO
Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Chimica.
- per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni
Punteggio 0,10
- per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi
Punteggio 0,40
- per ogni corso superiore a 250 ore a ad 1 anno
Punteggio 0,50 per anno
fino ad un massimo di 2 punti
C) TITOLI PROFESSIONALI
1) Attività professionale prestata in qualità di Chimico con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del S.S.N., Comuni, Provincie, Regioni, Istituti Universitari Ministeri, Enti privati equiparati ai sensi di legge, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca. strutture private.
Fino ad ore settimana 5 10 20 38
Punteggio 0,15 0,30 0,60 1,20
2) Attività professionale in qualità di Chimico volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.
Punteggio 0,70
Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.
3) Idoneità in un pubblico concorso come Chimico Punteggio 0,05
È valutabile solo la prima delle idoneità possedute
D) ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI
Per ogni anno Punteggio 0,10
Il punteggio previsto per l'anzianità di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi. Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.
(Chimici)
ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE
41. Analisi chimico-cliniche
42. Biochimica e chimica clinica
43. Biochimica marina
44. Biochimica analitica
45. Biotecnologie
46. Chimica clinica
47. Chimica analitica
48. Chimica e tecnologie alimentari
49. Citogenetica umana
50. Economia sistema agroalimentare
51. Endocrinologia sperimentale
52. Farmacognosia (esercizio sanitario, ricerca applicata all'industria)
53. Farmacologia applicata
54. Farmacologia
55. Fisiologia e scienza dell'alimentazione
56. Fitopatologia
57. Genetica
58. Genetica medica
59. Igiene
60. lgiene e medicina -preventiva
61. Igiene e medicina preventiva con orientamento di 1aboratorio di sanità pubblica"
62. Immunologia diagnostica
63. Microchimica
64. Microchimica applicata
65. Microchimica medica
66. Microchimica e virologia
67. Patologia generale
68. Scienza dell'alimentazione
69. Scienza e tecnologie cosmetiche
70. Scienza e tecnica piante officinali
71. Scienza e tecnica piante medicinali
72. Statistica sanitaria
73. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
74. Statistica medica
75. Tecniche microchimiche
76. Tecniche biomediche
77. Tecnologie alimentari
78. Tossicologia
79. Tossicologia forense
80. Virologia
81. Conserve alimentari di origine vegetale
82. Applicazioni biotecnologiche
83. Metodologie chimiche di controllo e di analisi
84. Tecnologie chimiche di processo
85. Sicurezza e protezione industriale
86. Viticultura ed enologia
87. Istochimica e citochimica
48 Chimica applicata all'igiene
49 Chimica e farmacologia delle sostanze organiche naturali
50 Applicazioni biotecnologiche
51 Chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali


Allegato 11


Allegato D1

(Chimici)
(Omissis)


Allegato 12


Allegato A2

(Psicologi)
(Omissis)



Allegato 13


ALLEGATO B2

(Psicologi)
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
REGIONALI DI CUI ALL'ART. 4 DELL'ACCORDO


a) TITOLI ACCADEMICI:
1) Laurea con voto 110 e Lode Punteggio 3
112 1,8
da 100 a 109 1,2
2) Specializzazioni:
a) universitaria o psicoterapia: riconosciuta ex art. 3 o 35
della Legge 56/89
Punteggio 3*
a1) dottorato di ricerca
Punteggio 3*
uno o l'altro
b) per ogni ulteriore specializzazione:
Punteggio 1,2
c) specializzazione o dottorato di ricerca conseguito con il
massimo dei voti:
Punteggio 0,80
(una sola volta)
B) TITOLI DI STUDIO
Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline della Psicologia o della Psicoterapia.
- per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni
Punteggio 0,10
- per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi
Punteggio 0,40
- per ogni corso superiore a 250 ore a ad 1 anno
Punteggio 0,50 per anno
- ad un massimo di 2 punti
C) TITOLI PROFESSIONALI Attività professionale prestata in qualità di Psico1ogo con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del S.S.N. Comuni, Provincie, Regioni, Istituti Universitari, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.
Fino ad ore settimanali 5 10 20 38
Punteggio 0,15 0,30 0,60 1,20
2) Attività professionale in qualità di Psicologo, volontario presso strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente.
Punteggio 0,70
Il punteggio per i titoli professionali di cui al presente punto C), è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.
3) Idoneità in un pubblico concorso come Psicologo Punteggio 0,05
È valutabile solo la prima delle idoneità possedute
D) ANZIANITA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI
Per ogni anno Punteggio 0,10
Il punteggio previsto per l'anzianità di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi. Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.
ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE
AREA DI PSICOLOGIA
1) PSICOLOGIA
- Psicologia del ciclo di vita
- Psicologia sociale e applicata
- Psicologia clinica
- Psicologia dell'età evolutiva
- Psicologia sociale e del lavoro
- Psicologia della salute
- Neuropsicologia
- Valutazione psicologica
2) PSICOTERAPIA
- Psicologia Clinica
- Psicologia del ciclo di vita
- Psichiatria
- Neuropsichiatria
- Neuropsichiatria infantile
- Neurologia e psichiatria
- Igiene Mentale
- Malattie nervose e mentali
- Clinica delle malattie nervose e mentali
- Psicologia della salute



Allegato 14


Allegato D2

(Psicologi)
(Omissis)


Allegato 15


ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DELLA L. 23.12.1978 N. 833 E DELL'ART. 8 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 502/92 COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 229/99 E 254/2000
(Si omettono le firme)