DPR
20/05/1987 n.270
Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270 (in 2° Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., del 11 luglio, n.
160). -- Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987
(registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo,
registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin,
Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la
funzione pubblica: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei
comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 10febbraio 1986, n. 13, contenente norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale,
di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo
1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987; Vista la legge 22 dicembre
1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987); Visto il
decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con
la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate
dalle organizzazioni sindacali dissezienti o che abbiano dichiarato di
non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica
delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva
dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per la
professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6,
raggiunta in data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica
composta come previsto da citato art. 6 e le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e
le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e le
organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL/SANITÀ, CONFAIL/FAILEL,
CONSAL/SNAO, CASIL/SANITÀ nonché le organizzazioni sindacali CUMI/ANFUP,
ANAAO/SIMP, AMPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC, SUMI, SNVDEL, SNAMI,
SNR; accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987, la organizzazione
sindacale CILDI (Confederazione italiana lavoratori democratici
indipendenti) non partecipante alle trattative; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987,
ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente
l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 5
maggio 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali
trattanti in precedenza indicate nonché il recepimento e l'emanazione
delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale
per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensivo
dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalità medica
di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri del tesoro, della sanità, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente decreto:
DECRETO [1/4]
Titolo primo
DISPOSIZIONE GENERALE ACCORDI DECENTRATI
Capo I
Articolo 1
Campo di applicazione e durata.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto
il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati
nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, e si riferiscono al periodo 10 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 10 gennaio 1985 e quelli
economici dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
DECRETO [1/4]
Capo II
Articolo 2
Materie di contrattazione decentrata.
1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1986, n. 13, e di quella del presente decreto, formano oggetto di
contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di
attuazione concernenti le seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai
fini del miglioramento dei servizi assistenziali;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli
standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonchè i piani di
assunzione di personale;
l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali
si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i carichi di lavoro
in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di
mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di
sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè la
verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei
servizi e degli uffici;
la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilità,
permessi), nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per
l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione
del personale;
le "pari opportunità";
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione
delle risorse nonchè del loro utilizzo;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali
e ricreative;
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata
dal presente decreto.
2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti
di cui all'art. 1.
DECRETO [1/4]
Articolo 3
Livelli di contrattazione.
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) - Regionale, che riguarda:
l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche
nonchè i criteri per la formazione dei piani di assunzione di
personale;
la formazione dei programmi di occupazione;
la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità compresa
quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e
sottodimensionamento degli organici;
la predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e
riqualificazione professionale del personale;
la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e
della destinazione delle risorse, nonchè del loro utilizzo;
i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica ed incentivazioni connesse;
la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli
incentivi alla produttività;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali
e ricreative;
le pari opportunità;
le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente
decreto;
b) - Locale, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione
del lavoro e, in particolare:
la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta
organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed,
infine, dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle
reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a
livello nazionale e regionale;
l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei
diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonchè le modalità
di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal
presente decreto;
i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
l'individuazione di criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per
l'effettuazione di lavoro straordinario;
l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in
cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la
programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione
delle figure professionali necessarie;
la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalità di
riparto degli incentivi alla produttività;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
decreto.
2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi se
non nei limiti previsti dal presente decreto.
DECRETO [1/4]
Articolo 4
Composizione delle delegazioni.
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è
costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro
consorzi;
dell'Unione nazionale comunità montane per le comunità montane;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da
rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle
confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della
regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la
delegazione trattante è costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo
delegato;
da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o
tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali
di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
DECRETO [1/4]
Titolo secondo
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Articolo 5
Assunzione per chiamata diretta.
1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con
le modalità e procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario per le quali non è
richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni.
(I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al "visto" della
Corte dei conti).
DECRETO [1/4]
Articolo 6
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
Corte dei conti).
DECRETO [1/4]
Articolo 7
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
Corte dei conti).
DECRETO [1/4]
Articolo 8
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
Corte dei conti).
DECRETO [1/4]
Articolo 9
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
Corte dei conti).
DECRETO [1/4]
Articolo 10
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
Corte dei conti).
DECRETO [1/4]
Articolo 11
Progetti finalizzati.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui
all'art. 1, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla
realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti,
non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata
non superiore ad un anno che conterranno la precisa indicazione del
personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo
professionale e degli obiettivi da perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento,
nelle seguenti attività:
prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;
prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di
disturbi psichici;
prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell'art. 2, comma 6,
della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già
in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo
determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni
che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1986, n. 13.
DECRETO [1/4]
Articolo 12
Profili professionali.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per
l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione
all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti
ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine del completamento
dell'ordinamento previsto dal presente decreto, della omogeneizzazione e
della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle
emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi
dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate
anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili
professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente
della Repubblica.
3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore
per il prossimo triennio contrattuale.
DECRETO [1/4]
Articolo 13
Commissione paritetica.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, una commissione paritetica con il
compito di elaborare proposte:
per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale della
dirigenza;
per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità
sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo conto
della complessità dell'organizzazione, della quantità delle risorse
umane, strumentali e finanziarie, della misura ed importanza
istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati;
per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni
dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
per la regolamentazione del rogito in forma pubblica amministrativa dei
contratti di fornitura di beni e servizi e per la relativa riscossione e
ripartizione dei relativi proventi.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi dalla
sua istituzione.
DECRETO [1/4]
Articolo 14
Normativa concorsuale.
1. Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad introdurre la
riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi dagli enti a favore dei
dipendenti stessi.
DECRETO [1/4]
Titolo terzo
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Capo I
Articolo 15
Turni di servizio ed organizzazione del lavoro.
1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze dell'utenza
del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere
la qualità e la produttività dei servizi ed all'utilizzazione completa
delle strutture.
2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione decentrata
saranno previste modalità di articolazione dell'orario di lavoro che
dovranno rispondere ai seguenti criteri:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei servizi,
della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro;
b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la presenza
nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla lettera b)
per consentire una migliore utilizzazione del personale;
d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in
base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel
limite del monte ore di cui all'art. 17.
3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno
comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino
alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il
suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici, etc. da individuare
in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi
delle effettive esigenze degli utenti.
4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito
del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei
diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo
professionale.
5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo
interdisciplinare delle èquipes e la responsabilità di ogni operatore
nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti
dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo
corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le
organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del
servizio o del presidio multizonale.
DECRETO [1/4]
Articolo 16
Orario di lavoro.
1. In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, la riduzione
dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali: da ore
38 ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore
37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 dicembre 1987.
2. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del
lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a
livello nazionale e regionale.
3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque
giornate.
4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti
i dipendenti devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.
5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi
appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di
percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio
con le procedure assicurative previste dalla legge.
DECRETO [1/4]
Articolo 17
Lavoro straordinario.
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere
eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e
debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale
di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio,
d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare
prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni,
posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al
precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio essere compensato con riposi
sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario
prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta
disponibilità, comando per esigenze di servizio, partecipazione e
riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del servizio sanitario
nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale
orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità di cui al
comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non
prevedano specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura
oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando
la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente,
dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma è
ridotto a 156.
DECRETO [1/4]
Articolo 18
Servizio di pronta disponibilità.
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata,
secondo intese da definirsi in sede locale.
2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale è l'organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire
all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le
situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai
profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei
presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i
dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e,
solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali (1).
4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di
norma personale della stessa unità operativa.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo
spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi
notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità
nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le
giornate festive.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la
predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata
stessa, maggiorata del 10%.
9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere
comunque durata inferiore alle quattro ore.
10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata con recupero orario.
11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più
di 6 pronte disponibilità nel mese.
12. E' vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure
professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei
comparti operatori e nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione
dell'ingegnere;
c) ruolo tecnico;
agente tecnico;
ausiliario socio-sanitario;
ausiliario socio-sanitario specializzato;
assistente sociale;
analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;
d) ruolo sanitario:
capo sala;
terapista della riabilitazione;
psicologi.
13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta
disponibilità per eccezionali esigenze da funzionalità della
struttura:
farmacisti;
operatori tecnici;
operatori tecnici coordinatori;
infermieri generici;
dirigenti di servizi infermieristici.
14. Alle altre figure professionali è consentita la pronta
disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla
connessa organizzazione del lavoro.
15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta
disponibilità debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione
d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.
16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]
DECRETO [1/4]
Capo II
Articolo 19
Mobilità.
1. La mobilità del personale, quale fattore indispensabile
dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalità di
gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della professionalità
nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla formazione
permanente e polivalente degli operatori.
2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo comma,
punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,
e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1986, n. 13, le seguenti forme di mobilità:
a) la mobilità nell'ambito dell'ente;
b) la mobilità tra enti della stessa regione;
c) la mobilità tra enti di regioni diverse;
d) la mobilità tra enti di diverso comparto.
3. La mobilità del personale è disposta esclusivamente nell'ambito
delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale
e, ove previsto della disciplina di appartenenza dell'interessato.
DECRETO [1/4]
Articolo 20
Mobilità nell'ambito dell'ente.
1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'ente, concerne
l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio
o servizio ubicato in località diversa da quella della sede di
assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non è, pertanto,
soggetta alle procedure di cui alle successive lettere A) e B)
l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici
ecc., situati a non oltre 10 km dalla località sede di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria
e viene attuata secondo le procedure di cui alle successive lettere A) e
B).
A) Mobilità d'urgenza;
1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le
esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non
prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio,
presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata
limitatamente al perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio di
direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente
secondo i rispettivi ordinamenti, e non può superare il limite massimo
di un mese nell'anno solare;
3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale
di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e
disciplina ove prevista, ferma restando la necessità di assicurare, in
via prioritaria, la funzionalità dell'unità operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista
dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.
B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:
1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo
le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono disporre
misure di mobilità ordinaria interna e nel rispetto dei seguenti
criteri:
adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da
ricoprire mediante mobilità del personale;
compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento sulla base
dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della situazione
familiare e della residenza anagrafica;
2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche
nominate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, o
dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa
intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto;
3) i titoli posseduti sono valutati in conformità dei criteri stabiliti
per i rispettivi concorsi di assunzione;
4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va
effettuata tenendo presente che si possono attribuire:
per l'anzianità di servizio massimo punti 15;
per la situazione personale e familiare, anche in relazione a
documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti
15;
per la residenza anagrafica massimo punti 15;
per i titoli posseduti massimo punti 15;
per un totale complessivo di massimo 60 punti.
4. Gli enti, per motivare esigenze di servizio, possono disporre misure
di mobilità interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da
definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata
esclusivamente a domanda degli interessati.
6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando la necessità
di una adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti
vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua, in caso
di pluralità di domande, mediante la formazione di graduatorie
compilate a cura dell'ufficio di direzione della unità sanitaria
locale, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in
base ai criteri di cui al punto 4) della lettera B) del presente
articolo.
7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o
d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unità sanitaria
locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
DECRETO [1/4]
Articolo 21
Mobilità tra enti in ambito regionale.
1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale comprende le
seguenti fattispecie:
1) mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito di
soppressione del posto;
2) mobilità tra enti del comparto.
I) Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
A) A domanda:
la mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie locali della
stessa regione è disposta per la copertura dei posti vacanti nelle
unità sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione
delle unità sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della
disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n.
207, la mobilità citata avviene sulla base dei seguenti criteri:
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti
nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con
l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle
relative domande;
provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di
gestione della unità sanitaria locale di appartenenza del dipendente;
l'accoglimento del trasferimento è disposto dal comitato di gestione
della unità sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di
direzione;
in caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto dalla
unità sanitaria locale di destinazione:
nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata
dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati,
da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto
ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, tenendo conto,
per quanto attiene al punteggio relativo al curriculum, di documentate,
situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei
familiari, distanza tra le sedi) e sociali;
nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di servizio
di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in
conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio
1982, e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10
punti, per documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo
familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi ecc.) e sociali:
il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione
per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.
B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto:
in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il dipendente ha
diritto, in caso di soppressione del posto -- conseguente a vincoli
legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di
organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali -- al
conferimento di altro posto, di corrispondente profilo, posizione
funzionale e disciplina ove prevista, vacante presso l'unità sanitaria
locale di appartenenza;
l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova
assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna di cui
all'art. 20 e di quella disciplinata sub A) del presente articolo;
qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella
unitàsanitaria locale di appartenenza, la regione provvederà
all'individuazione del posto vacante di altra unità sanitaria locale;
non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali
siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame già iniziate.
Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di
mobilità di cui alla precedente lettera A), il dipendente il cui posto
è stato soppresso, sarà ammesso a concorrere al trasferimento con gli
altri candidati;
in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale
nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei
commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unità
sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza;
all'assegnazione ad altra unità sanitaria locale della stessa regione
provvede la giunta regionale;
al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera B) del
presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli
impiegati civili dello Stato anche una indennità di incentivazione alla
mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento alla data
di assegnazione.
II) Mobilità tra enti del comparto:
E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del
dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e
contrattazione con le organizzazioni sindacali dell'accordo recepito dal
presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione
di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il
personale delle unità sanitarie locali, è, altresì, necessario il
nulla osta della regione interessata.
DECRETO [1/4]
Articolo 22
Mobilità tra enti in ambito interregionale.
1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti
fattispecie:
1) mobilità tra unità sanitarie locali;
2) mobilità tra enti del comparto.
I) Mobilità tra unità sanitarie locali:
La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che avviene
esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di
scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20
maggio 1985, n. 207, è così disciplinata:
1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in
ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni
individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella Gazzena Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti
disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali,
fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare
domanda. Detta domanda dovrà essere inviata anche alla unità sanitaria
locale e alla regione di appartenenza;
2) la unità sanitaria locale e la regione di appartenenza devono
esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la
unità sanitaria locale di destinazione.
Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla osta di cui al
punto 2) provvede la regione in cui è richiesta l'assegnazione.
In caso di più domande, il trasferimento è disposto dalla regione di
cui al comma precedente, a favore:
di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in
conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di
assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili
professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea;
di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di
servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante
personale. Nel caso di pari anzianità vengono valutati, nell'ordine: la
ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che
compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di
appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e
l'anzianità complessiva di servizio.
Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la
regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del
provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli
di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta
l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle
unità sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti.
II) Mobilità tra enti del comparto:
E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del
dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e
contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di
destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello
professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il
personale delle unità sanitarie locali è, altresì, necessario il
nulla osta della regione interessata.
DECRETO [1/4]
Articolo 23
Mobilità intercompartimentale.
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui ai precedenti
articoli, è consentito il trasferimento di personale tra gli enti
destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali, a
domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa
tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali,
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione
dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo
professionale sia in possesso dei requisiti per accedere al posto
oggetto del trasferimento.
2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata
anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto
sanità e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalità di
cui al comma 1.
3. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera
funzionalmente.
4. In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o
regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12
mesi, eventualmente rinnovabili.
5. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente
dall'obbligo del periodo di prova, purchè superata presso l'ente di
provenienza.
DECRETO [1/4]
Articolo 24
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via
permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la
procedura di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non potrà procedere alla dispensa dal
servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile
tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari
settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni equivalenti a
quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di
appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a domanda, in
posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la
dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun
riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto
previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di
servizio.
3. A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove funzioni
anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del
posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto
soprannumerario.
4. La procedura di cui al comma 1 può essere attivata dall'ente anche
nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo
svolgimento delle proprie attribuzioni.
5. In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere disposta
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della
posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove
previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario
dall'organo competente a norma dell'art. 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena
efficienza fisica.
6. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può essere
considerato disponibile ai fini dell'art. 9 legge 20 maggio 1985, n.
207.
DECRETO [1/4]
Titolo quarto
DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI
Capo I
Articolo 25
Diritto allo studio.
1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore
annue individuali.
2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono
utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e,
comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al
conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi
universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti,
secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede
di prossimo accordo intercompartimentale.
3. Sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina
intercompartimentale per il personale delle unità sanitarie locali si
applica la normativa dell'accordo di lavoro del personale ospedaliero
del 17 febbraio 1979 - richiamata dal punto 5.8 dell'ANUL del 24 giugno
1980 - così come modificata dal secondo comma del presente articolo,
ferma restando per gli altri enti destinatari del presente decreto, la
normativa vigente in materia presso gli stessi.
DECRETO [1/4]
Articolo 26
Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca
finalizzata.
1. L'aggiornamento professionale è obbligatorio e facoltativo e
riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale
con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e
comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati
dal Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre
manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei
programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico
messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in
sede di contrattazione decentrata.
4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi
destinati alle attività di cui al comma 3, e gli indici di
utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con da
partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verrà istituita
apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato
di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti,
e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o
all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano
l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia
del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e
della programmazione regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale
ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. In concorso del
Servizio sanitario nazionale è in tal caso strettamente subordinato
all'effettiva connessione delle iniziative da cui sopra con l'attività
di servizio e non può mai assumere la forma di indennità o di assegno
di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto
del comando finalizzato di cui l'art. 45 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979.
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un
comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti,
scelti fra il personale dipendente, e da membri designati dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato
tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una
opportuna motivazione.
11. La partecipazione all'attività didattica del personale si realizza
nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali,
secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai
sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato
dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
12. Le attività sub b) e c) sono riservate in linea di principio al
personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione
di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve
essere privilegiata la competenza specifica.
14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere
data la più ampia pubblicità.
15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, è
remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde,
comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della
correzione degli elaborati. Se l'attività in questione è svolta
durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura
del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione
degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio.
DECRETO [1/4]
Capo II
Articolo 27
Prestazioni di consulenza.
1. L'attività di consulenza è consentita al personale esclusivamente
per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed
in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove
prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi dell'ente di appartenenza:
le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per
il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi
nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso
competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto
normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro
straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del
presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture in cui presta
attività di consulenza, alla partecipazione degli istituti della
incentivazione della produttività.
B) In servizio di altro ente del comparto:
l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente
del comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita
convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione
dell'orario di servizio;
le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo
fuori dal debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza,
nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale,
sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel
presente decreto, rappresentative delle categorie interessate;
il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che
provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale
prestatore della consulenza.
C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non
sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per
limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità
ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo
definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e
l'ente da cui dipende il personale, che disciplini:
}la durata della convenzione;R5}i limiti di orario dell'impegno
compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al
personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di
merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti
del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo
stato giuridico del personale dipendente;
il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di
appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente
diritto entro 15 giorni dall'introito;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque
configurare un rapporto di lavoro subordinato.
DECRETO [1/4]
Capo III
Articolo 28
Documentazione dello stato di infermità.
1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare
servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella
stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere il
certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
DECRETO [1/4]
Articolo 29
Visite mediche di controllo.
1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle
quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di
garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà
portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in
cui è contenuta la sola prognosi.
DECRETO [1/4]
Articolo 30
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.
1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari
e diversificati rischi inerenti le specifiche attività lavorative,
impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della
salute degli operatori stessi.
2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre all'applicazione
di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e
a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla
tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori
dipendenti con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che
possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi degli
ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore
sanitario e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal
senso.
4. A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto,
individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il
registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la
registrazione alla direzione sanitaria, in funzione di medicina
preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari
o al Servizio di igiene e prevenzione; detta attività verrà svolta in
stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro
delle pubbliche amministrazioni e delle unità sanitaria locale.
5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di
rischio individuale, la cui formulazione verrà definita d'intesa con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a
carico del Fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel
richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, gli enti debbono provvedere alla istallazione ed
attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere
operatorie nonchè alla esecuzione di visite e controlli trimestrali,
alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli
epato-pazienti.
7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei
dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo le
disposizioni della normativa della Comunità economica europea.
8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a
livello di contrattazione decentrata, dovranno essere previste modalità
per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la
priorità degli interventi.
DECRETO [1/4]
Articolo 31
Permessi, ritardi e recuperi.
1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze
personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla
metà dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della
durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel
corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del
permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in
una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile
effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma
pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non
recuperate.
4. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i ritardi sull'orario
di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono
comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in
dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono
comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.
5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere
perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per
completamento di servizio ovvero per turni.
DECRETO [1/4]
Capo IV
Articolo 32
Indumenti di lavoro.
1. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare
una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione
al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi
esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre, essere
forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o
infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia
antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
DECRETO [1/4]
Articolo 33
Mensa.
1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva
presenza di lavoro, in relazione alla particolare articolazione
dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di
mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità
sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è
comunque monetizzabile.
4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato
nella misura di L. 1500 per la durata del presente decreto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con
i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a
30 minuti.
DECRETO [1/4]
Articolo 34
Attività sociali, culturali, ricreative.
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle
unità sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente
costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza
all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai
suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte
dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori
dell'unità sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre
1984, n. 887.
3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le
amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno
a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura
comunque non superiore a L. 5.000 per dipendente, fatte salve le
situazioni esistenti di miglior favore.
DECRETO [1/4]
Articolo 35
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
Corte dei conti).
DECRETO [1/4]
Capo V
Articolo 36
Diritti sindacali.
1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina
unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto nell'art. 1,
comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, restano congelate
le aspettative sindacali nonchè i permessi concessi e disciplinati
dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, conferiti con provvedimenti divenuti
esecutivi a norma della legislazione vigente.
2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle
disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 130/1969 citato.
3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad
applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi.
DECRETO [1/4]
Articolo 37
Assemblea del personale.
1. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di
riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o in
altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue
non trasferibili nè convertibili.
2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma 1, verrà
corrisposta la normale retribuzione.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle
rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con
preavviso scritto di almeno 24 ore.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili
delle singole unità operative e comunicata al servizio del personale.
Le eventuali eccedenze rispetto al limite di cui al primo comma seguono
la disciplina dettata in materia di permessi e ritardi di cui all'art.
31.
5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle
assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite
dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
DECRETO [1/4]
Articolo 38
Diritto (1) all'informazione. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29
ottobre 1987, n. 253]
1. L'informazione si attua, ai sensi dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, in modo costante e
tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di
categoria.
2. Gli enti destinatari del presente decreto garantiscono una costante e
preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il diritto di
informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti
pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore
sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi;
b) la contrattazione. Per un sempre più responsabile e qualificato
ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla
più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo
di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi
di lavoro.
3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione
del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella
governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto.
4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed
al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento
e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni
sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli
organi degli enti di cui all'art. 1 nonchè una costante e tempestiva
informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale,
l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i
programmi, i bilanci e gli investimenti.
5. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a
comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e
di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed
efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla
rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di
nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi
preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle
caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in
condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono
determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli
dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare
osservazioni e proposte.
7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24
della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato
consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e
qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le
amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un
adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera
personale del lavoratore.
8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la
qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto di
integrazione e rettifica.
DECRETO [1/4]
Articolo 39
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
Corte dei conti).
DECRETO [1/4]
Articolo 40
Pari opportunità.
1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una
reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto saranno
definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si
concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore
delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne,
verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle
organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunità, che
propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e
relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in
cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni,
alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
DECRETO [1/4]
Capo VI
Articolo 41
Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei
compiti di ufficio.
1. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e
penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente dei
compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non
sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura
del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale.
2. L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con
sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli
commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa.
DECRETO [1/4]
Titolo quinto
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Articolo 42
Aumenti.
1. Gli aumenti di stipendio per il personale non medico del ruolo
sanitario, tecnico professionale e amministrativo sono i seguenti:
Dal 1° gennaio 1987 Dal 1° gennaio 1988
Dal 1° gennaio (Compreso quello (Compreso quello
Livello 1986 del 1986) del 1986-87)
1° 150.000 325.000 500.000
2° 285.000 617.000 950.000
3° 330.000 715.000 1.100.000
4° 345.000 747.500 1.150.000
5° 240.000 520.000 800.000
6° 450.000 975.000 1.500.000
7° 630.000 1.365.000 2.100.000
8° 810.000 1.755.000 2.700.000
9° 1.008.000 2.184.000 3.360.000
10° 810.000 1.755.000 2.700.000
11° 900.000 1.950.000 3.000.000
2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono inquadrati
in livello superiore, l'aumento è determinato per la differenza fra il
nuovo trattamento di livello e quello del livello di provenienza.
3. In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il trattamento
in godimento e quello attribuito con il presente decreto.
DECRETO [1/4]
Articolo 43
Nuovi stipendi.
1. In conseguenza degli aumenti di cui all'art. 42, a decorrere dal 10
gennaio 1988, i valori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono così modificati:
Livello 1° Personale addetto alle pulizie.............. L. 3.800.000
Livello 2° Commessi, agenti tecnici, ausiliari
socio-sanitari............................ >> 4.550.000
Livello 3° Ausiliari socio sanitari specializzati...... >>
4.900.000
Livello 4° Operatori professionali seconda categoria,
operatori tecnici, coadiutori
amministrativi............................ >> 5.550.000
Livello 5° Operatori tecnici coordinatori.............. >>
6.300.000
Livello 6° Operatori professionali prima categoria
collaboratori, assistenti tecnici,
assistenti sociali (1) collaboratori,
assistenti amministrativi, educatori
professionali............................. >> 7.200.000
Livello 7° Operatori professionali prima categoria
coordinatori, assistenti sociali coordina-
tori, collaboratori amministrativi,
assistenti religiosi...................... >> 8.500.000
Livello 8° Operatori professionali dirigenti collabora-
tori amministrativi coordinatori.......... >> 10.400.000
Livello 9° Farmacista, biologo, chimico, fisico,
psicologo, analista, statistici, sociologo
collaboratori; procuratore legale, architetto,
geologo, ingegnere; vice direttore
amministrativo............................ L. 12.000.000
Livello 10° Farmacista, biologo, chimico, fisico,
psicologo, analista, statistico, sociologo
coadiutori; avvocato, direttore
amministrativo .......................... >> 13.900.000
Livello 11° Farmacista, biologo, chimico, fisico,
psicologo, analista, statistico, sociologo
dirigenti; avvocato, ingegnere, architetto,
geologo coordinatori; direttore amministra-
tivo capo servizio....................... >> 17.000.000
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]
DECRETO [1/4]
Articolo 44
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
Corte dei conti).
DECRETO [1/4]
Articolo 45
Retribuzione individuale di anzianità.
1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con
l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto
maturati 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di
anzianità.
2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento
stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per quanto concerne i ratei
relativi all'indennità per strutture specialistiche da attribuire ai
biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali delle classi e scatti
previsti dall'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica.
(I commi 3, 4 e 5 non sono stati ammessi al "visto" della
Corte dei conti).
6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti
prima della entrata in vigore del presente decreto costituiscono
retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre
1986. La restante parte viene posta in detrazione degli aumenti
contrattuali relativi al 1986.
DECRETO [1/4]
Articolo 46
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
Corte dei conti).
DECRETO [1/4]
Articolo 47
Paga oraria giornaliera.
1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26
di tutte le competenze percepite mensilmente.
2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore
settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di
36 ore settimanali.
3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio
carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione
della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni
sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione
dal lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad
alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la presenza del
dipendente secondo procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.
DECRETO [1/4]
Capo II
Articolo 48
Indennità di direzione per direttori amministrativi.
1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e
direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennità
di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9° - vice direttore amministrativo............ L. 2.600.000
Livello 10° - direttore amministrativo................. >>
5.100.000
Livello 11° - direttore amministrativo capo servizio... >>
8.600.000
2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
DECRETO [1/4]
Articolo 49
Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza.
1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 90, 100e 110 viene corrisposta
l'indennità di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure
fisse annue lorde e costanti:
Livello 9°.......................................... L. 4.300.000
Livello 10°.......................................... >>
6.600.000
Livello 11°.......................................... >>
9.600.000
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
DECRETO [1/4]
Articolo 50
Indennità tecnico-professionale.
1. Al personale inquadrato nei livelli 90, 100 e 110 dei ruoli
sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei
veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una
indennità tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde
e costanti:
Livello 9°.......................................... L. 2.600.000
Livello 10°.......................................... >>
5.100.000
Livello 11°.......................................... >>
8.600.000
2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre
indennità finora percepite a qualsiasi titolo.
DECRETO [1/4]
Articolo 51
Indennità biologi, chimici e fisici.
1. Ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli 90, 100 e 110
competono le seguenti indennità annue, fisse lorde:
1) Indennità professionale:
Livello 9°.......................................... L. 2.000.000
Livello 10°.......................................... >>
3.000.000
Livello 11°.......................................... >>
4.000.000
2) Indennità specialistica:
Livello 9°.......................................... L. 2.300.000
Livello 10°.......................................... >>
3.600.000
Livello 11°.......................................... >>
5.600.000
3) Indennità di dirigenza:
Livello 9°.......................................... L. 450.000
Livello 10°.......................................... >> 610.000
Livello 11°.......................................... --
DECRETO [1/4]
Articolo 52
Indennità di bilinguismo.
1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede
nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli
enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorietà il
sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale,
è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla
professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste
per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a
statuto speciale Trentino-Alto Adige.
DECRETO [1/4]
Capo III
Articolo 53
Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi
servizio) spetta un indennità di L. 4.000.000 in misura fissa e
costante annua lorda.
2. L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile, per i medici
con l'indennità primariale differenziata, fino a concorrenza della
medesima.
DECRETO [1/4]
Articolo 54
Indennità di coordinamento.
1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta
l'indennità differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a 150.000
abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex
regionale.
DECRETO [1/4]
Articolo 55
Indennità di polizia giudiziaria.
1. Al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la
qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di
controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta una indennità fissa lorda
annua di L. 1.000.000.
DECRETO [1/4]
Articolo 56
Indennità per il personale infermieristico.
1. Al personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore
professionale di II categoria inquadrato al IV livello retributivo,
spetta una indennità mensile lorda fissa di L. 20.000.
DECRETO [1/4]
Articolo 57
Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli
impianti.
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 10 al 70 livello
operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale
utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere
oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con
struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una
indennità mensile lorda di L. 40.000.
2. Agli operatori del ruolo sanitario del 40, 60e 70 livello operanti
nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore
giornaliere compete una indennità mensile lorda di L. 65.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del 40, 60e 70 livello operanti in
terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda
di L. 70.000; tale indennità compete anche all'operatore professionale
dirigente.
4. Al restante personale compreso tra il 10 e 80livello, che non rientri
nelle fattispecie suindicate (1), sarà corrisposta, per l'intera
vigenza dell'accordo, una indennità nella misura fissa di L. 180.000
annue lorde.
5. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro
cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilità e decorrono dal 10
febbraio 1987.
6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennità di cui
all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 348.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]
DECRETO [1/4]
Capo IV
Articolo 58
Indennità di rischio da radiazioni.
1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità
all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature
radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di
"rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L.
30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto
personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone
controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanità
n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere
professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività
senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone
controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla
richiamata circolare del Ministero della sanità.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a
rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione
presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile
dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un
rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato
nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti.
5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in
concomitanza con lo stipendio.
6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con
altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E'
peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.
DECRETO [1/4]
Articolo 59
Indennità di profilassi antitubercolare.
1. A tutto il personale operante in reparti o unità operative
tisiologiche (pneumologiche), viene corrisposta una indennità di
profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L.
300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n.
310, e successive modificazioni.
DECRETO [1/4]
Articolo 60
Indennità per servizio notturno e festivo.
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le
ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura
unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio
prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una
indennità di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se
le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario
anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno
festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per
ogni singolo dipendente.
DECRETO [1/4]
Articolo 61
Norma di primo inquadramento.
1. L'indennità prevista dall'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, è soppressa con decorrenza 10
gennaio 1988. La stessa è invece ridotta dal 10gennaio 1986 del 30% e
dal 10 gennaio 1987 del 65%.
2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C)
e D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una
anzianità di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene
confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in
aggiunta al trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50.
3. Tale somma cesserà di essere corrisposta nel caso in cui i
beneficiari dovessero essere inquadrati nel 100 livello retributivo.
DECRETO [1/4]
Capo V
Articolo 62
Decorrenza degli aumenti.
1. Le indennità di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte per
12 mensilità riferite all'anno solare.
2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure vengono
corrisposti dal 10 febbraio 1987.
DECRETO [1/4]
Capo VI
Articolo 63
Equo indennizzo.
1. Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario
nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le
disposizioni e procedure stabilite in materia per i dipendenti civili
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le seguenti
modalità:
a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe
iniziale di stipendio del livello di appartenenza maggiorata dell'80%;
b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità
fisica iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5
volte l'importo dello stipendio determinato a norma al punto a);
c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni
caso al trattamento economico corrispondente al livello retributivo di
appartenenza del dipendente al momento della presentazione della
domanda;
d) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti
norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di
prima categoria.
3. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo
indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite
allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione
obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati
corrisposti dall'amministrazione stessa.
4. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga
liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo
recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età
dell'interessato.
DECRETO [1/4]
Articolo 64
Trattamento di quiescenza.
1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio
per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o
per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli
importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio
e nelle misure in vigore alla data del 10 gennaio 1987 e 10 gennaio
1988, con decorrenza dalle date medesime.
DECRETO [1/4]
Capo VII
Articolo 65
Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di
Campione d'Italia.
1. Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del
servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della
unità sanitaria locale di Campione d'Italia.
2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei
dipendenti di detta unità sanitaria locale, il Ministero della sanità,
di intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza),
sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali emanerà apposite norme --
in considerazione della particolare situazione geografica del comune
stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero -- entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
DECRETO [1/4]
Titolo sesto
PRODUTTIVITA'
Capo I
Articolo 66
Tipologia e finalità dell'istituto.
1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad
incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese, in
funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine
di migliorare la qualità dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà
essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e
riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal
presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello
stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione
verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e
specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei
seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in
normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le
rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di
produttività complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle
prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede
di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di
prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a
livello regionale che traccerà altresì le linee generali dei
programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche
in campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di unità sanitarie
locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota
pro-capite media per assistito secondo rilevazioni del triennio
1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in
ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione
per l'attribuzione dei compensi.
6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) incentivazione ex articoli 59 e segg. decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
II) produttività "per obiettivi".
DECRETO [1/4]
Articolo 67
Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto.
1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 66
esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della
circolare del Ministero della sanità e del dipartimento della funzione
pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal consuntivo dello stesso
anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo
l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui
potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto
tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la
spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle funzioni
di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse
strettamente connesse all'attivazione di nuove unità operative in
misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo
di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione
organica delle unità operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà
l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in
caso di attivazione ex novo dello stesso, non potrà essere inferiore al
10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986
dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in
plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire
un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di
prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal
Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale
medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B) e C),
non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per
l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza
dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito
tariffario di cui all'art. 69.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con
il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari
relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art.
70 non superiore allo 0,80% determinata in sede di accordo quadro
regionale.
8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi
settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello
di applicazione degli standars conseguiti, ai fini della valutazione
della produttività è demandata ad una apposita commissione paritetica
costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche
in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.
9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori
eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
DECRETO [1/4]
Articolo 68
Valutazione della produttività.
1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla base
delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità
operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di impegno
dei componenti dell'équipe stessa, viene garantito nel rispetto delle
attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base
del tariffario nazionale e ripartite con le modalità previste nell'art.
70.
3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di
orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il
personale in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti
l'équipe.
4. I fini, le modalità operative, i criteri per la fissazione delle
tariffe e la valutazione della produttività dell'istituto sub II),
comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso art. 66 e
nell'art. 73.
DECRETO [1/4]
Articolo 69
Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe.
1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le
singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene
definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte
integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario
nazionale.
2. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle
prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'équipe e
al fondo comune della categoria A) medici e all'équipe e al fondo
comune B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla
categoria D). Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle
prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni
professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il
Ministero della sanità, una commissione paritetica formata da
componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati
dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel
presente decreto.
4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale
dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti
economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della
categoria B) del personale laureato non medico è costituito dalle quote
storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale istituto ai laureati
non medici, più il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere
in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo
di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348, e per il periodo di validità del presente decreto, in
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.
7. Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente:
le competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici vengono
utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della
categoria B), personale laureato non medico.
8. Pertanto al fondo di ciascuna équipe della categoria B) che trova
corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al
fondo della corrispondente équipe della categoria A).
9. In analogia è costituito il fondo comune della categoria B); le
quote eventualmente non liquidate per le équipes della categoria B)
afferiscono al fondo comune B), personale laureato non medico.
10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le équipes del
personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale
farmacista.
11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria B)
saranno suddivise nel modo seguente:
Fondo équipe B) Fondo comune B)
Dirigente................ 1,8 1,2
Coadiutore............... 1,4 1,1
Collaboratore............ 1 1
12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di
incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di
farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e
prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui
calcolo dovrà essere attivo con decorrenza 10 gennaio 1986 e le cifre
corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria B).
13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non può
essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986.
14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici
e fisici l'assegnazione del plus orario non può essere inferiore a
quello attribuito per effetto della sentenza del Consiglio di Stato,
sez. IV n. 308/1986.
15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto
dell'incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente
utilizzate per il fondo A) medici.
16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella
sua globalità al personale medico per la durata del presente decreto
con l'obiettivo di mantenere elevati gli standard quanti-qualitativi
dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture
pubbliche.
DECRETO [1/4]
Articolo 70
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6,
dell'art. 66.
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a
seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria
alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo
schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi
gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979, dell'unità operativa che concorre alla
prestazione, nonchè il personale tecnico addetto ai servizi di
prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi
per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei
valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:
A B C D Totale
- - - - --
1) prestazioni di radiologia............... 70 -- 18 12 100
2) prestazioni di laboratorio.............. 65 -- 23 12 100
3) visite e/o interventi specialistici
delle varie attività di servizio ed
altre prestazioni fatturabili........... 85 -- 10 5 100
4) prestazioni riabilitative............... 55 -- 32 13 100
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici
e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue:
-- all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai
singoli componenti;
-- al fondo comune il 55%
4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle
strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della
produttività nelle seguenti proporzioni:
-- assistente e collaboratore............................... 1
-- aiuto e coadiutore....................................... 1,4
-- primario ed equiparati, dirigente........................ 1,8
mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e
tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo
comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono
ripartite come segue:
-- assistente............................................... 1
-- aiuto.................................................... 1,1
-- primario................................................. 1,2
7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote
sarà effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e
nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo
comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi
all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli
obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la
prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e
articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a plus
orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento
del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento
dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto
sub II).
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative
alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C),
le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria
D).
14. La colonna della categoria B) verrà riempita dalle percentuali
risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
15. Le quote di cui al fondo comune dell'équipe non medica previsto
dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote
proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'équipe stessa.
DECRETO [1/4]
Articolo 71
Plus orario e sua determinazione.
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I),
comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a
disposizione di cui all'art. 67 come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua
prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico
nazionale;
b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni
di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi
quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme
specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art.
64.
3. I tetti massimi di plus orario determinati ai sensi del comma 2
verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo
dell'istituto di cui al presente decreto.
4. Per il personale infermieristico il plus orario non potrà essere
superiore a due ore settimanali.
5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al
personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato
attribuito il tetto massimo di plus orario.
6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali e
successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito
orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e
verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di
servizio.
7. La misura del plus orario reso può trovare compensazione all'interno
di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario
reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate
nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario
dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
8. Il tetto retributivo per il personale non medico sarà rapportato al
10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 10
gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus orario reso.
9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la
somma delle seguenti voci:
-- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;
-- indennità integrativa speciale;
-- indennità annue fisse e continuative;
-- rateo di tredicesima mensilità.
10. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del
plus orario.
11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
corrisposte di regola a cadenza mensile.
12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di
incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D).
DECRETO [1/4]
Articolo 72
Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub I) dell'art.
66.
1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua
prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalità di ripartizione sono
definite nell'art. 70.
2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attività di vigilanza e
ispezione il tariffario unico nazionale dovrà prevedere i criteri di
riparto dell'attività fatturabile.
3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del
personale della categoria B) affluiscono le somme corrisposte da enti o
privati, al netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per
prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario.
4. Le competenze attribuite al personale della categoria C) dell'art. 70
che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante
forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto
personale.
5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D)
dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni
individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e
tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al
personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al personale
inquadrato nei primi quattro livelli: 1.
6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la
tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II),
comma 6, dell'art. 66.
DECRETO [1/4]
Capo II
Articolo 73
Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6,
dell'art. 66.
1. Il fondo di incentivazione sub II) è ripartito dalla Regione in
quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66.
2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unità
di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di
intervento.
3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente
articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il
conseguimento dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle
quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che
hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base
della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.
DECRETO [1/4]
Titolo I
ACCORDI DECENTRATI
Capo I
Articolo 74
Materie di contrattazione decentrata.
1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68, art. 6, comma 9, e di quella del presente decreto, formano
oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed
i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai
fini del miglioramento dei servizi sanitari;
la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e
veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli
standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonchè i piani di
assunzione di personale;
le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di lavoro
in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
i processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di
sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè la
verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei
servizi sanitari;
la struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e
veterinaria (turni, articolazione, reperibilità, permessi) nonchè le
modalità di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per
l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la
qualificazione del personale medico e veterinario;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività
libero-professionale intramurale;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali
e ricreative;
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione
delle risorse nonchè del loro utilizzo;
le "pari opportunità";
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata
dal presente decreto.
2. Agli accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli
ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.
DECRETO [1/4]
Articolo 75
Livelli di contrattazione.
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) regionale, che riguarda:
attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche
nonchè i criteri per la formazione dei piani di assunzione di
personale;
la formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria;
la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità, compresa
quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e
sottodimensionamento degli organici;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività
libero-professionale;
la predisposizione dei programmi di aggiornamento professionale, di
ricerca, di didattica e la qualificazione del personale medico e
veterinario;
la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e
della destinazione delle risorse, nonchè del loro utilizzo;
i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica ed incentivazioni connesse;
la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli
incentivi alla produttività;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali
e ricreative;
le "pari opportunità";
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
decreto;
b) locale, al quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del
lavoro e, in particolare:
la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta
organica necessari e degli esuberi, anche in dipendenza di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei
servizi sanitari ed infine dei posti già esistenti da trasformare, in
adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards
stabiliti a livello nazionale e regionale;
l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei
diversi tipi di rapporto di lavoro nonchè le modalità di accertamento
del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per
l'effettuazione di lavoro straordinario;
l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in
cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la
programmazione e l'articolazione della stessa e per l'individuazione
delle figure professionali e posizioni funzionali necessarie;
la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalità di
riparto degli incentivi alla produttività;
la verifica delle modalità applicative dell'effettivo esercizio
dell'attività libero-professionale;
i criteri di utilizzazione dell'orario riservato all'aggiornamento
professionale, alla didattica e alla ricerca;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
decreto.
2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non
nei limiti previsti dal presente decreto.
DECRETO [1/4]
Articolo 76
Composizione delle delegazioni.
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è
costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
dell'UNCEM per le comunità montane;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza.
b) per le organizzazioni sindacali:
da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e
veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che
abbia adottato, in sede nazionale, codici di autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della
regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la
delegazione trattante è costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo
delegato;
da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai
titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione
dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di ciascuna
organizzazione sindacale, come sopra indicata.
4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le
modalità di cui all'art. 6, commi 7 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
DECRETO [1/4]
Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Articolo 77
Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario.
1. Il rapporto di lavoro del medico può essere, ai sensi degli articoli
47 della legge n. 833/1978, e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo
definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali
rapporti ordinari di lavoro.
2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennità
integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di
percepirla nelle altre attività compatibili e con l'obbligo di renderne
edotte le amministrazioni interessate.
3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n.
38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali.
4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore
dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito è prevista allo stesso scopo
la riserva di 1 ora e 30 minuti.
6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza, non
può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per
l'eventuale impiego in attività ordinarie, va utilizzata di norma con
cadenza settimanale ma può anche essere cumulata per impieghi come
sopra specificati in ragione di anno o per particolari necessità di
servizio. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali
della struttura e non può, in alcun modo, comportare una mera riduzione
dell'orario di lavoro.
7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di
quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo
definito" e i veterinari hanno facoltà di svolgere l'attività
libero professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia
in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e
i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure
incompatibile con gli orari di servizio.
8. In ogni caso tali attività non debbono configurare un distinto
rapporto di impiego.
9. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 68/1986, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti
cadenze temporali:
a) per i medici a tempo pieno e per i veterinari: da ore 38 ad ore 37
settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 a ore 36
settimanali, con decorrenza 31 dicembre 1987;
b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30 settimanali,
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto e dal 31 dicembre 1987, n. 27 ore
settimanali.
10. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del
lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a
livello nazionale e regionale, sentite le Organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del personale
medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare il rapporto a
tempo pieno e favorire, pertanto, le richieste di passaggio dei medici
dal rapporto a tempo definito al rapporto a tempo pieno.
12. Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente con
le effettive esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresì, conto
della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente decreto,
delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani sanitari
regionali.
13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere
adeguatamente motivata.
14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico può richiedere il
riesame da parte della commissione regionale di cui all'articolo
successivo.
15. L'orario di lavoro settimanale è articolato su 6 o 5 giornate.
16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti
i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.
17. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi
appartenenti alla stessa o ad altra Unità sanitaria locale il tempo
normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario
di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.
18. I medici ed i veterinari hanno altresì l'obbligo di prestare
l'attività per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n.
833/1978 nonchè attività consultive richieste dall'amministrazione per
altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di
compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.
DECRETO [1/4]
Articolo 78
Commissione regionale.
1. In ciascuna regione è istituita una apposita commissione regionale
cui è affidato:
a) il riesame delle domande del personale medico di passaggio dal tempo
definito al tempo pieno non accolte dagli enti di appartenenza;
b) l'esame delle domande di ammissione all'esercizio della libera
attività professionale qualora non attivata all'interno delle strutture
dell'ente.
2. La commissione di cui al comma 1 è così composta:
da un rappresentante della regione che la presiede;
da un rappresentante designato dall'ente interessato;
da un rappresentante del Ministero della sanità.
3. La commissione regionale decide sulle domande di cui ai punti a) e b)
entro sessanta giorni, previa verifica delle effettive situazioni locali
con la partecipazione dell'accordo recepito dal presente decreto.
4. La commissione regionale è integrata, di volta in volta, da un
membro designato dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. In caso di designazione non unitaria il rappresentante sindacale è
indicato dal medico interessato.
DECRETO [1/4]
Articolo 79
Commissione per profili professionali medici.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della
funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per
l'individuazione e descrizione dei profili professionali del personale
medico e veterinario in relazione all'organizzazione del lavoro nelle
specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art.
1, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni
giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle
innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi
dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate
anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili
professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente
della Repubblica.
3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore
per il prossimo triennio contrattuale.
DECRETO [1/4]
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Capo I
Articolo 80
Turni di servizio ed organizzazione del lavoro.
1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del
territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve
essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della
settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio.
2. Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze ordinarie
e di emergenza.
3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva,
attraverso un funzionale utilizzo delle équipes per le dodici ore
diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto
alla migliore organizzazione del lavoro.
4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica
deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura
dell'intero arco delle 24 ore.
5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante:
a) il dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito,
eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di
pronta disponibilità secondo i criteri indicati in sede di
contrattazione decentrata;
b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o
interdivisionale.
6. La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro,
laddove la dotazione organica delle unità operative consenta di
garantire tutte le attività mediche istituzionali.
7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino
all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica può essere
svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.
8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata
nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed
articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le
emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta
disponibilità secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato.
DECRETO [1/4]
Articolo 81
Lavoro straordinario.
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale,
devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere
preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale
di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e
previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare
prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni,
posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al
comma 3, fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con
riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 (1), le ore di
straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per
pronta disponibilità; comando per esigenze di servizio; partecipazione
a riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario
nazionale potrà essere retribuita, se effettuata al di fuori del
normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità
di cui al comma 6, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non
prevedano specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura
oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando
la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente
dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro straordinario
diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in
orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto
al 156.
11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base al
preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti
sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di
pari importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo.
12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso
oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo
pieno.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]
DECRETO [1/4]
Articolo 82
Servizio di pronta disponibilità.
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata,
secondo intese da definirsi in sede locale.
2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi
ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le
Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in
relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei
servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i
dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e,
sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente
necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva ed integrativa della
guardia divisionale o interdivisionale è organizzato utilizzando
personale della stessa disciplina.
5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può
prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo
spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
7. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi
notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità
nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le
giornate festive.
9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la
predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata
stessa, maggiorata del 10%.
10. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere
comunque durata inferiore alle quattro ore.
11. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
straordinario o compensata con recupero orario.
12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più
di dieci pronte disponibilità nel mese.
13. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di
guardia è, di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli
assistenti con almeno cinque anni di anzianità, nonchè, solo per
particolari necessità, degli altri assistenti.
14. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di
guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione
o del servizio, ad eccezione dei primari.
DECRETO [1/4]
Titolo IV
DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI
Capo I
Articolo 83
Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca
finalizzata.
1. L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario è
obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli
enti individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale
con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e
comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati
dal Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre
manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei
programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico
messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale:
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi definiti
in sede di contrattazione decentrata.
4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi
destinati alle attività di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione
adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono
determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalità
di cui all'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica
68/1986.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verrà istituita una
apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato
di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e
da membri designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o
all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano
l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia
del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e
della programmazione regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale
ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del
servizio sanitario nazionale è in tal caso strettamente subordinato
all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attività
di servizio e non può mai assumere la forma di indennità o di assegno
di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto
del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979.
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un
comitato tecnico-scientifico, composto da medici e veterinari designati
dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari
designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo
recepito nel presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i
rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato
tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una
opportuna motivazione.
11. La partecipazione all'attività didattica del personale medico e
veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali,
secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai
sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale interessato
organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base, aggiornamento professionale e riqualificazione
del personale non medico.
12. Le attività sub b) e c) del comma 11, sono riservate in linea di
principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale
integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve
essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a
tempo pieno.
14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere
data la più ampia pubblicità.
15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio è
remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde
comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della
correzione degli elaborati nonchè per la partecipazione alle attività
degli organi didattici. Se l'attività in questione è svolta durante le
ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50%
per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli
elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio.
DECRETO [1/4]
Capo II
Articolo 84
Prestazioni di consulenza e consulti.
1. L'attività di consulenza è consentita al personale per lo
svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in
relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove
prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza:
le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per
il personale interessato, compito di istituto da prestarsi, quindi,
nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso
competono se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto
normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro
straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del
presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture cui presta
attività di consulenza, alla partecipazione agli istituti della
incentivazione della produttività.
B) In servizi sanitari di altro ente del comparto:
l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente
del comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita
convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro;
il compenso e le sue modalità, ove l'attività di consulenza abbia
luogo fuori dal debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza,
nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale
sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie, rappresentative delle
categorie interessate;
nella definizione dei compensi del medico si dovrà comunque tener conto
dei compensi per l'attività specialistica prestata in regime di
convenzione;
il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che
provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale
prestatore della consulenza.
C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non
sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per
limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità
ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo
definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e
l'ente da cui dipende il personale, che disciplini:
la durata della convenzione;R5}i limiti di orario dell'impegno
compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al
personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza, onde consentire valutazioni di
merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti
del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo
stato giuridico del personale dipendente;
il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di
appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente
diritto entro quindici giorni dall'introito;
è fatto obbligo al recupero del debito orario qualora la consulenza,
compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia stata resa nell'orario
di lavoro;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque
configurare un rapporto di lavoro subordinato.
D) Consulti:
rientrano nell'attività libero-professionale anche i consulti resi dai
medici con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori
delle strutture sanitarie pubbliche;
il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di norma prima
e, comunque, non oltre le 24 ore dall'effettuazione del consulto;
in situazioni di urgenza il medico a "tempo pieno" durante
l'orario di servizio potrà accedere direttamente alla richiesta di
consulto, dandone avviso, per iscritto, al responsabile del servizio;
l'onorario del consulto dovrà essere versato entro cinque giorni
all'amministrazione di appartenenza, che provvederà entro il mese
successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato, fatto
salvo l'obbligo da parte del medesimo di recupero del debito orario,
qualora il consulto sia stato reso nell'orario di lavoro;
il medico che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della
prestazione su apposito bollettario messo a disposizione dall'ente di
appartenenza.
2. Le attività di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione dei tetti retributivi ed orari.
DECRETO [1/4]
Articolo 85
Libera professione.
1. Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare
gli atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga
assicurato l'esercizio del diritto all'attività libero-professionale,
sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei
servizi, presidi e strutture della unità sanitaria locale.
2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unità sanitarie
locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti
predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici
interessati, i giorni e le ore in cui può svolgersi l'attività
libero-professionale ambulatoriale, individuando, altresì, i necessari
ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di
posti letto dal 4% al 10% del totale, che possono in parte prescindere
anche da riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di
camere separate.
3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di
adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilità
organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base
di apposite convenzioni, da stipulare in conformità allo schema tipo
predisposto dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come
soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi
idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il termine
tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta
riorganizzazione.
5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione
degli spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato
dalla regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al
Ministero della sanità al fine di garantire il flusso informativo di
base indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione
sanitaria.
6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno
l'esercizio dell'attività libero professionale, sia in regime
ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni dalla domanda
dell'interessato, questi può chiedere l'intervento della commissione
regionale di cui all'art. 78.
DECRETO [1/4]
Articolo 86
Modalità organizzative dell'attività libero professionale medica.
1. Lo svolgimento di attività libero-professionale deve essere
organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti
di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato all'impiego del
medico e delle équipes a garantire la piena funzionalità dei servizi.
2. Le modalità organizzative devono prevedere per l'attività
libero-professionale in regime ambulatoriale orari diversi da quelli
stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria e divisionale e per
l'attività connessa all'istituto di incentivazione della produttività.
3. Il tempo destinato all'attività libero-professionale in regime
ambulatoriale e di ricovero non rientra nel tetto orario proprio
dell'istituto di incentivazione della produttività e parimenti
l'insieme nei proventi percepiti non rientra nel tetto retributivo.
4. L'attività libero-professionale in favore di pazienti ricoverati
viene svolta dall'intera équipe e si intende comprensiva dei servizi
ospedalieri connessi.
5. Il ricovero di pazienti paganti in proprio in regime
libero-professionale può essere disposto dietro specifica richiesta del
paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risulti che il richiedente
sia a conoscenza delle condizioni del ricovero e del tariffario distinto
per singola disciplina specialistica, delle prestazioni
libero-professionali alle quali il paziente sarà sottoposto.
6. Il richiedente deve in ogni caso essere preventivamente informato
dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere.
7. Poichè di norma le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in
regime libero-professionale vengono effettuate nel corso del normale
orario di servizio, deve essere definito -- d'intesa con le équipes
interessate -- un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in
relazione all'impegno richiesto dall'équipe per la predetta attività.
8. Il medico facente parte di una équipe che svolge l'attività
libero-professionale in costanza di ricovero, anche se personalmente non
accetta di effettuare l'orario aggiuntivo è tenuto all'attività di
diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero-professionale nei limiti
del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario
aggiuntivo del medico sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i
restanti membri dell'équipe.
9. Nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non è possibile
l'articolazione di orari differenziati per l'attività
libero-professionale in regime ambulatoriale, si procederà in analogia
a quanto previsto per l'attività in costanza di ricovero quantificando
il debito orario da restituire.
10. Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle
unità coronariche e nei servizi di rianimazione non può essere
assoggettato a regime libero-professionale.
DECRETO [1/4]
Articolo 87
Tabella di ripartizione dei proventi.
1. La ripartizione dei proventi prodotti dall'attività
libero-professionale svolta dai medici dipendenti è disciplinata nel
modo seguente:
1) Attività libero-professionale in costanza di ricovero:
Fondo
Fondo comune
Amministra- comune equipé Équipe
zione medici non medica medica
a) Laboratori di ana-
lisi chimico-cliniche e
di patologia clinica..... 68% 2,5% 5% 24,5%
b) Radiologia, terapia
fisica, medicina
nucleare................. 67% 2,5% 5% 25,5%
c) Centro trasfusionale,
cardiologia elettroence-
falomiografia, fisiopa-
tologia respiratoria,
recupero e rieducazione
funzionale, anatomia
patologica, virologia,
microbiologia............ 61% 4% 5% 30%
d) Servizio di anestesia
sui proventi derivati dalla
applicazione tariffaria per
le sole prestazioni libero-
professionali in costanza
di ricovero.............. 5% 10% 5% 80%
e) Sola visita........... 10% 7% 5% 78%
f) Interventi chirurgici,
servizi non elencati nelle
precedenti lettere e visite
con piccoli interventi... 20% 7% 5% 68%
2) Attività ambulatoriali libero-professionali personali o divisionali:
Fondo Équipe
Fondo comune medica o
Amministra- comune èquipe singolo
zione medici non medica medico
Emodialisi............... 82% 1,5% 5% 11,5%
Sola visita.............. 10% 7% 5% 78%
Visita con piccoli in-
terventi e prestazioni
diagnostico-strumentali.. 20% 7% 5% 68%
2.I proventi di competenza del personale medico verranno ripartiti come
segue:
1) al medico dell'équipe curante prescelto all'atto del ricovero il
15%;
2) la restante quota sarà successivamente ripartita con le seguenti
modalità:
Primario...................................................... 1,80
Aiuto......................................................... 1,40
Assistenti.................................................... 1,00
3) Al primario dovrà essere in ogni caso assicurata una
compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante
all'intera équipe. Anche in tal caso il rimanente 75% verrà ripartito
tra gli altri medici con i criteri di cui ai numeri 1) e 2), del comma
2.
3. I proventi dell'attività libero-professionale vengono riscossi
dall'amministrazione di appartenenza che provvederà ad attribuire ai
singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota parte di
loro spettanza.
4. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva
contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere ripartiti e
corrisposti agli interessati nella cadenza del pagamento della
retribuzione del mese successivo a quello in cui si è svolta la
prestazione.
DECRETO [1/4]
Articolo 88
Attività libero professionale dei veterinari.
1. L'attività libero-professionale del personale veterinario è
esercitata alle condizioni di cui all'art. 89, purchè tale attività
venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e presidi
pubblici, con i limiti e le modalità fissati dalla legge regionale.
2. Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei veterinari
si applica la normativa di cui all'art. 84.
DECRETO [1/4]
Articolo 89
Compatibilità del personale medico e veterinario.
1. L'attività libero-professionale deve essere esercitata alla
condizione che:
a) venga prestata al di fuori del normale orario di servizio,
dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito del lavoro
straordinario;
b) non sia in contrasto con i compiti di istituto;
c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia
comunque in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni caso
subordinata all'impegno di garantire la piena funzionalità dei servizi.
DECRETO [1/4]
Articolo 90
Tariffario.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui
all'art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si applicano le attuali tariffe.
DECRETO [1/4]
Titolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Articolo 91
Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e
convenzioni.
1. Nel quadro della contestualità e contemporaneità fra accordo unico
nazionale ex art. 9 della legge n. 93/1983 (1) e successive
modificazioni ed accordi collettivi ex art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, si riconosce che il principio della omogeneizzazione fra i
due istituti costituisce il punto obbligatorio di riferimento per il
confronto fra parte pubblica e organizzazioni sindacali mediche
firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
2. La definizione di tale riferimento è prioritaria al rinnovo degli
accordi sopra indicati.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]
DECRETO [1/4]
Capo II
Articolo 92
Stipendi ed indennità. (Valori annui lordi in migliaia di lire).
1. Profilo professionale medici:
Indennità Indennità
medico dirigenza
Posizione funzionale Stipendio specialistica medica
Medici a tempo pieno
Assistente medico ............. 12.000 2.300 450
Coadiutore sanitario, vice
direttore sanitario, aiuto
corresponsabile ospedaliero .. 13.900 3.600 610
Dirigente sanitario, sovrin-
tendente sanitario, direttore
sanitario, primario
ospedaliero .................. 17.000 5.600
segue tabella
Indennità
tempo
Posizione funzionale pieno Totale
Medici a tempo pieno
Assistente medico ............. 10.000 24.700
Coadiutore sanitario, vice
direttore sanitario, aiuto
corresponsabile ospedaliero .. 14.000 32.110
Dirigente sanitario, sovrin-
tendente sanitario, direttore
sanitario, primario
ospedaliero .................. 16.900 39.500
segue tabella
Indennità Indennità
medico dirigenza
Posizione funzionale Stipendio specialistica medica
Medici a tempo definito
Assistente medico ............. 8.000 1.600 450
Coadiutore sanitario, vice
direttore sanitario, aiuto
corresponsabile ospedaliero .. 10.400 2.400 610
Dirigente sanitario, sovrin-
tendente sanitario, direttore
sanitario, primario
ospedaliero .................. 13.000 3.900
segue tabella
Indennità
tempo
Posizione funzionale pieno Totale
Medici a tempo definito
Assistente medico ............. 10.050
Coadiutore sanitario, vice
direttore sanitario, aiuto
corresponsabile ospedaliero .. 13.410
Dirigente sanitario, sovrin-
tendente sanitario, direttore
sanitario, primario
ospedaliero .................. 16.900
2. Al personale apicale medico a tempo pieno e a tempo definito, cui non
viene corrisposta la indennità differenziata primariale, è attribuita
l'indennità di dirigenza medica annua di L. 650.000 e l'ammontare
complessivo dell'indennità specialistica è ridotta in egual misura.
3. Al personale medico appartenente alla posizione funzionale di
assistente al compimento di cinque anni di servizio effettivo, compete
una somma aggiuntiva sull'indennità medico specialistica nelle misure
fisse di L. 276.000 per il medico a tempo pieno e di L. 192.000 per il
medico a tempo definito.
4. Profilo professionale veterinari:
Indennità
medico-veteri- Indennità
naria ispezione, specia-
Posizione vigilanza e polizia listica
funzionale Stipendio veterinaria medica
Collaboratore.. 12.000 10.000 2.300
Coadiutore..... 13.900 14.000 3.600
Dirigente...... 17.000 16.900 5.600
segue tabella
Indennità
dirigenza
Posizione medico-
funzionale veterinaria Totale
Collaboratore.. 450 24.750
Coadiutore..... 610 32.100
Dirigente...... -- 39.500
5. A decorrere dal 10 gennaio 1986 i livelli economico-tabellari per i
medici e i veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo
valore tabellare iniziale delle rispettive qualifiche il numero delle
classi e/o degli scatti già in godimento al 31 dicembre 1985.
6. Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione
dell'indennità di dirigenza medica e dell'indennità di dirigenza
medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono in otto
classi biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle
voci medesime e in successivi aumenti biennali del 2,50% computato sul
valore dell'ottava classe.
7. L'indennità specialistica spetta a tutto il personale medico e
veterinario con esclusione di coloro che prestano attività di medicina
generica svolta a rapporto di dipendenza.
8. L'indennità medico veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria spetta al personale che svolge la libera professione nei
limiti di cui all'art. 88. L'anzianità pregressa sull'indennità stessa
è valutabile esclusivamente nei confronti del personale veterinario al
quale per legge o regolamento era inibita l'attività libero
professionale ed abbia, altresì, formalmente dichiarato di non averla
espletata e, dal 10 giugno 1985, nei confronti del personale veterinario
che da tale data abbia formalmente dichiarato di non esercitarla.
DECRETO [1/4]
Articolo 93
Paga oraria giornaliera.
1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26
di tutte le competenze percepite mensilmente.
2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore
settimanali; per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di
36 ore settimanali; per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore
settimanali; per 4,58 nel caso di orario di 27,30 ore settimanali e per
4,50 nel caso di 27 ore settimanali.
3. Le trattenute per assenze non retribuite (scioperi, permessi a
proprio carico, assenze ingiustificate) sono effettuate sulla base della
paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle Organizzazioni
sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione
dal lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad
alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la presenza del
dipendente secondo i procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.
DECRETO [1/4]
Articolo 94
Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo
pieno.
1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello
a tempo pieno, spetta il trattamento economico iniziale relativo al
nuovo rapporto a cui si aggiunge il maturato economico acquisito per
anzianità, nel rapporto di lavoro a tempo definito.
DECRETO [1/4]
Articolo 95
Norma di garanzia in caso di passaggio di livello.
1. Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso,
l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in godimento la
differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.
DECRETO [1/4]
Capo III
Articolo 96
Indennità differenziata di responsabilità primariale.
1. L'indennità differenziata di responsabilità primariale spetta ai
medici primari.
2. Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse,
per 12 mensilità, con esclusione della 13a mensilità, secondo
l'appartenenza all'area:
a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L. 270.000
mensili;
b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con
terapia intensiva) L. 380.000 mensili.
DECRETO [1/4]
Articolo 97
Indennità per i direttori degli Istituti zooprofilattici.
1. Ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali è
attribuita l'indennità di coordinamento di L. 2.800.000 annua lorda per
dodici mensilità.
DECRETO [1/4]
Articolo 98
Indennità di rischio radiologico.
1. L'indennità di rischio radiologico di cui all'art. 58 spetta,
altresì, al personale medico anestesista rianimatore in quanto
sottoposto al doppio rischio da radiazioni inonizzanti e da gas e vapori
anestetici.
DECRETO [1/4]
Capo IV
Articolo 99
Erogazione delle indennità.
1. Le indennità previste nella parte II del presente decreto vengono
corrisposte per dodici mensilità riferite all'anno solare, ad eccezione
della indennità medico-professionale di tempo pieno e
medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, che sono
corrisposte per tredici mensilità. (1)
2. Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348,
l'indennità medico professionale di tempo pieno va corrisposta anche
sulla tredicesima mensilità ove non ancora liquidata.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]
DECRETO [1/4]
Articolo 100
Aumenti economici.
1. Gli aumenti annui di stipendio e indennità derivanti dal presente
accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla tabella dell'art.
46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono
corrisposti in ragione di:
30% dal 10 gennaio 1986;
65% dal 10 gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986);
100% dal 10 gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).
DECRETO [1/4]
Titolo VI
PRODUTTIVITA'
Capo I
Articolo 101
Tipologia e finalità dell'istituto.
1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad
incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese in
funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine
di migliorare la qualità dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà
essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e
riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal
presente decreto e a decorrere dalla data di entrata in vigore dello
stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase transitoria
verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e
specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.
4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria ed è finalizzata al
conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio
nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in
normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, secondo le
rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di
produttività complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle
prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede
di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di
prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro regionale
che traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi dei
piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà
comunque verificarsi, a livello di Unità Sanitarie Locali, un
incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite
media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni
semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto gli aspetti
tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento
degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei
compensi.
6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) incentivazione ex articoli 59 e segg. decreto del Presidente della
Repubblica n. 348/1983;
II) produttività "per obiettivi".
DECRETO [1/4]
Articolo 102
Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto.
1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 101
esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della
circolare del Ministero della Sanità e del Dipartimento della funzione
pubblica del 29 aprile 1986, e risultante dal consultivo dello stesso
anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo
l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui
potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto
tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la
spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle
funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse
strettamente connesse all'attivazione di nuove unità operative in
misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo
di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione
organica delle unità operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà
l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione, che in
caso di attivazione ex novo dello stesso non potrà essere inferiore al
10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986
dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo a livello di enti, gli stessi converranno con le
Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in
plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione in modo da garantire
un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di
prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal
Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale
medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non
comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per
l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza
dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito
tariffario di cui all'art. 104.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato
con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari
relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art.
105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro
regionale.
8. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori
eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
DECRETO [1/4]
Articolo 103
Valutazione della produttività.
1. Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi
nel normale orario di servizio viene valutata ai fini dell'istituto la
quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe in
plus-orario, secondo modalità operative ed indici obiettivi di
produttività che comportino un incremento di impegno dei componenti
dell'équipe stessa.
2. Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione di
orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il personale
sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti della
équipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle
rispettive posizioni funzionali, nonchè l'espletamento dell'attività
stessa in tutti i giorni feriali.
3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le modalità
operative dell'istituto dell'incentivazione della produttività,
finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmatici, dovrà
comunque tenere conto dei seguenti indici di produttività:
a) durata media della degenza complessiva e per singole unità
operative;
b) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera.
4. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle
prestazioni effettuate secondo le predette modalità e soggette a tale
valutazione non può eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione il 50% del volume complessivo, compresa l'attività
svolta in favore dei pazienti ricoverati, di attività dell'unità
operativa, tenendo anche conto dell'attività lavorativa prestata per
altri istituti contrattuali.
5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A) le
prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della
determinazione dei tetti consentiti e concordati.
6. Per le attività ambulatoriali svolte da équipes operanti in unità
operative con posti letto l'attività di maggiore produttività rivolta
ai non ricoverati verrà valutata sulla base delle prestazioni
effettivamente erogate in plus-orario senza le limitazioni di cui ai
commi precedenti.
7. La valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma 6,
dell'art. 101 viene definita su specifici programmi in sede regionale,
attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie Locali sulla base
dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a
livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita
all'anno precedente a quello preso in considerazione e rivalutazione del
tasso ufficiale di inflazione escludendo dal computo la eventuale
assegnazione finanziaria rispetto alla predetta determinazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto,
indice di turn-over del posto letto;
c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la
farmaceutica esterna;
e) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente rilevabili e
quantificabili, determinati a livello regionale.
8. Tabella A (Si omette).
DECRETO [1/4]
Articolo 104
Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe.
1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le
singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene
definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte
integrante del presente decreto. La formulazione del tariffario dovrà
prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze
da attribuire all'équipe e al fondo comune della categoria A), ed
all'équipe e al fondo comune della categoria B) del personale laureato
non medico, alla categoria C) e alla categoria D).
2. Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni
di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non
mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il
Ministero della sanità una commissione paritetica formata da componenti
designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto.
4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale
dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti
economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della
categoria B) del personale laureato non medico è costituito dalle quote
storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente
della Repubblica n.348/1983 per tale istituito ai laureati non medici
più il 5% del fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art.
101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di
applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validità
dell'accordo recepito dal presente decreto, in ottemperanza alla
sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986.
7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto di
incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente
utilizzate per il fondo A) medici.
8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato nella
sua globalità al personale medico per la durata del presente accordo
con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi
dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture
pubbliche.
DECRETO [1/4]
Articolo 105
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6,
art. 101.
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a
seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria
alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo
schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi
gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761/1979 dell'unità operativa che concorre alla
prestazione, nonchè il personale tecnico addetto ai servizi di
prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi
per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei
valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:
A B C D Totale
- - - - --
1) prestazioni di radiologia....... 70 -- 18 18 100
2) prestazioni di laboratorio...... 65 -- 23 12 100
3) visite e/o interventi specia-
listici delle varie attività di
servizio ed altre prestazioni
fatturabili..................... 85 -- 10 5 100
4) prestazioni riabilitative....... 55 -- 32 13 100
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici
saranno suddivise come segue:
all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli
componenti;
al fondo comune il 55%.
4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle
strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della
produttività nelle seguenti proporzioni:
assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e
coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente
sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra
tempo definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo
comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono
ripartite come segue:
-- assistente................................................. 1
-- aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario
e coadiutore............................................... 1,1
-- primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente.... 1,2
7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote
sarà effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale
secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che consentano
prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della categoria
medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi programmati e dei
piani di lavoro di cui all'art. 101.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la
prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e
articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale ai
plus-orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento
del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il
raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di
cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101.
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative
alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C),
le quote relative alla categoria C) afferiscono alla nuova categoria D).
14. La colonna della categoria B) verrà riempita dalle percentuali
risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
DECRETO [1/4]
Articolo 106
Plus-orario e sua determinazione.
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I),
comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario.
2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a
disposizione di cui all'art. 102 come segue:
7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi
dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall'art.
64 del decreto del Presidente della Repubblica n.348/1983.
4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2
verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al
presente decreto.
5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune,
concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato
dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve
essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi
obiettivi di controllo degli orari di servizio.
6. La misura del plus-orario reso può trovare compensazione all'interno
di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario
reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate
nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario
dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
7. Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al 10%
del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 10 gennaio
di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la
somma delle seguenti voci:
stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità;
indennità integrativa speciale;
indennità primariale differenziata;
indennità annue fisse e continuative;
rateo di 13a mensilità.
9. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del
plus-orario.
10. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
corrisposte di regola a cadenza mensile.
11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla
effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di
incentivazione.
DECRETO [1/4]
Capo II
Articolo 107
Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di
ripartizione, per il personale di servizi veterinari.
1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli incentivi
alla produttività per il servizio veterinario formano un comparto
autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso.
2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari viene
costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni
erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate esclusivamente
nel plus-orario assegnato, al netto della quota di spettanza
dell'amministrazione, nonchè dalla (1) quota parte delle somme
attribuite dal Servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di
profilassi di Stato afferente alle prestazioni del personale dipendente.
3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui all'art. 104
verrà emanato il tariffario unico nazionale sulla base del quale
vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle more di emanazione si
farà riferimento al tariffario in vigore approvato con decreto
ministeriale 22 maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione
dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento.
4. Al personale veterinario è riconosciuto lo stesso tetto orario del
personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell'art. 106.
5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti
consentiti di plus-orario, non più del 75% delle prestazioni di
assistenza zooiatrica che le Unità Sanitarie Locali erogano come
attività istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni.
6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari saranno
ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto nell'art. 105.
7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è
obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le
attività di vigilanza, ispezione e profilassi.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253]
DECRETO [1/4]
Capo III
Articolo 108
Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6,
dell'art. 101.
1. Il fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, è
ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati
a norma dell'art. 101.
2. Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unità
di personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei
singoli progetti di intervento.
3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo
dell'istituto determinerà le modalità di erogazione delle quote di cui
al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante
il conseguimento dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle
quote relativi ai singoli progetti nei confronti degli operatori che
hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base
della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.
5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttività e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi
settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello
di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione
della produttività è demandata ad un'apposita commissione paritetica
costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e
Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto, che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche
in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.
DECRETO [1/4]
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E DI RINVIO
Capo I
Articolo 109
Norma interpretativa per il personale veterinario.
1. A far data dal 10 giugno 1985 al personale veterinario compete negli
importi complessivi la retribuzione prevista dalla tabella di cui
all'art. 46 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.
2. La ricostruzione economica, ai sensi dell'art. 54, decimo comma,
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla quota
equivalente all'indennità di tempo pieno è attribuita solamente a quei
veterinari ai quali per legge o regolamento era inibito l'esercizio
dell'attività libero-professionale ed abbiano, altresì, dichiarato di
non averla prestata.
DECRETO [1/4]
Articolo 110
Norma transitoria per gli ex medici condotti.
1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 10 gennaio
1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, possono, a
domanda, optare per un trattamento economico onnicomprensivo di L.
8.640.000 annue lorde.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le regioni,
l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31
dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli
stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione per la
medicina generale di base, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 30
giugno 1988.
DECRETO [1/4]
Capo II
Articolo 111
Norma di rinvio.
1. Per le seguenti materie relative ad istituti comuni si fa riferimento
a quanto previsto dai seguenti articoli del presente decreto per i quali
devono essere applicati i criteri e le modalità di cui all'art. 6,
comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.
-- Progetti finalizzati................................... art. 11
-- Mobilità............................................... >> 19
-- Mobilità nell'ambito dell'ente......................... >> 20
-- Mobilità tra enti in ambito regionale.................. >> 21
-- Mobilità tra enti in ambito interregionale............. >> 22
-- Mobilità intercompartimentale ......................... >> 23
-- Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica...... >> 24
-- Documentazione dello stato di infermità................ >> 28
-- Visite mediche di controllo............................ >> 29
-- Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro. >> 30
-- Permessi, ritardi, recuperi............................ >> 31
-- Indumenti di lavoro.................................... >> 32
-- Mensa.................................................. >> 33
-- Attività sociali, culturali e ricreative............... >> 34
-- Santo patrono.......................................... >> 35
-- Diritti sindacali...................................... >> 36
-- Assemblea del personale................................ >> 37
-- Diritto all'informazione............................... >> 38
-- Patronato sindacale.................................... >> 39
-- Pari opportunità....................................... >> 40
-- Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi
all'espletamento dei compiti di ufficio................ >> 41
-- Conglobamento di quota della indennità integrativa
speciale............................................... >> 46
-- Bilinguismo............................................ >> 52
-- Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione... >> 53
-- Indennità di coordinamento............................. >> 54
-- Indennità di rischio da radiazioni..................... >> 58
-- Indennità di profilassi antitubercolare................ >> 59
-- Indennità per servizio notturno e festivo.............. >> 60
-- Equo indennizzo........................................ >> 63
-- Trattamento di quiescenza.............................. >> 64
-- Norma per i dipendenti dell'unità sanitaria locale
del comune di Campione d'Italia........................ >> 65
-- Procedure di raffreddamento dei conflitti -
estensione dei giudicati amministrativi................ >> 112
-- Verifica............................................... >> 113
-- Cittadino utente....................................... >> 114
-- Norma transitoria...................................... >> 115
-- Particolari casi di inquadramento...................... >> 116
-- Norma particolare di primo inquadramento............... >> 117
-- Flussi informativi..................................... >> 118
-- Commissioni professionali.............................. >> 119
-- Accordo intercompartimentale........................... >> 120
-- Disposizione finale.................................... >> 121
-- Norma finale e di rinvio............................... >> 122
DECRETO [1/4]
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Articolo 112
Procedure di raffreddamento dei conflitti - Estensione dei giudicati
amministrativi.
1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano
conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali
di applicazione del presente decreto dovrà essere formulata richiesta
scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni
Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente
decreto.
2. L'ente ha obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto
nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro
quindici giorni dall'insorgenza del conflitto.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa.
4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso
alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui è
attribuito, il compito di assicurare la corretta gestione della
disciplina contrattuale.
5. La delegazione di cui al comma 4 dovrà riunirsi, altresì, su
formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di
problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale.
6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del
procedimento amministrativo.
7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia
disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte
nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1986, n. 13.
8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda
l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di
pubblico impiego nonchè il controllo dell'attuazione degli accordi di
lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi
applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta
dai rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, lavoro,
bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM.
DECRETO [1/4]
Articolo 113
Verifica.
1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le
delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto
effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del decreto stesso
in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del
lavoro e degli orari, al piano di produttività, ai criteri di
incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore
della utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno
formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata
dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.
93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali
ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.
DECRETO [1/4]
Articolo 114
Cittadino utente.
1. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ed in prosieguo, periodicamente, sarà compiuto, dagli enti e dalle
organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente
rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli
utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio
dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli
eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena
attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali
e di comparto, con l'obiettivo di accrescere la produttività,
l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni
socio-sanitarie, al fine di favorire il rispetto e tutelare la dignità
e la libertà della persona umana.
DECRETO [1/4]
Titolo II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Articolo 115
Norma transitoria.
1. Viene istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una
commissione paritetica composta da rappresentanti dei Ministeri della
sanità, della funzione pubblica, del tesoro, del lavoro e previdenza
sociale, del bilancio e programmazione economica, delle regioni
dell'ANCI, dell'UNCEM e le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto con il compito di formulare
proposte per la corretta applicazione dell'art. 64 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979, la quale dovrà concludere i
propri lavori entro il 31 dicembre 1987 ai fini dell'emanazione da parte
del Governo degli atti di indirizzo e coordinamento di sua competenza.
DECRETO [1/4]
Articolo 116
Particolari casi di inquadramento.
1. In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in data
successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al 10gennaio 1986, con
provvedimenti adottati dalle regioni, dai comitati di gestione delle
unità sanitarie locali, degli enti o istituti, a favore del personale
destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi esecutivi
ai sensi della legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di
contestazioni, il Governo adotterà i provvedimenti di sua competenza,
entro il 31 dicembre 1987, sentite le ragioni, l'ANCI, l'UNCEM e le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
DECRETO [1/4]
Articolo 117
Norma particolare di primo inquadramento.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le sottoindicate
figure professionali, tali in posizione di ruolo e con l'incarico
formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna figura
indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono così inquadrate:
a) dirigente direttore di sede regionale o provinciale di ente nazionale
o di cassa mutua provinciale - 110livello;
b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede provinciale
o con la titolarità di una sezione territoriale dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni di malattia, ovvero, titolari o reggenti di una sede
o cassa mutua provinciale, se in possesso dell'anzianità di cui alla
tabella allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n.
761/1979 (cinque anni) - 100livello;
c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente attribuita la
titolarità di un reparto della sede provinciale - 90 livello;
d) collaboratori titolari d'ufficio di sede provinciale, o di sezione
territoriale INAM o di sede di cassa mutua - 80 livello;
e) personale medico capo ripartizione - o 90livello allegato A ex
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1979, n. 191, in
comuni capoluogo di provincia - 110 livello;
f) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) non in
possesso dello specifico titolo professionale - 60 livello;
g) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) in
possesso dello specifico titolo professionale e di livello differenziato
o incarico di coordinamento - 70livello;
h) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di
vigilanza e ispezione, di riabilitazione) non in possesso dello
specifico titolo professionale - 60livello;
i) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di
vigilanza e ispezione, di riabilitazione) in possesso dello specifico
titolo professionale e di una anzianità di tre anni nella qualifica
nonchè del livello differenziato o l'incarico di coordinamento - 70
livello;
l) personale infermieristico degli enti locali (sesto livello ex decreto
del Presidente della Repubblica n. 191/1979) in possesso dello specifico
titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive)
- 70 livello;
m) capo infermiere del parastato in possesso dello specifico titolo
professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive) - 70
livello;
n) agente tecnico del parastato in possesso del livello differenziato -
40livello;
o) collaboratori tecnici del parastato:
1) se in possesso di laurea specifica (ingegneria, architettura,
geologia, sociologia, statistica) inquadrati nel profilo professionale
corrispondente alla laurea - 90livello;
2) se in possesso di laurea non specifica e con dieci anni di anzianità
in carriera direttiva, inquadrati nel ruolo amministrativo - 90 livello;
3) collaboratori tecnici coordinatori, senza laurea, inquadrati nel
ruolo amministrativo - 80 livello;
4) collaboratori tecnici senza laurea, inquadrati nel ruolo
amministrativo - 70 livello;
p) personale tecnico addetto, negli enti di provenienza, ad attività
sanitarie tecniche di vigilanza ed ispezione con livello retributivo
funzionale non inferiore al V ex decreto del Presidente della Repubblica
n. 191/1979, o inquadrato, purchè in livello corrispondente nella
qualifica di perito chimico, perito fisico o qualifica corrispondente
nonchè il personale tecnico proveniente dall'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni, dall'Associazione nazionale per il
controllo della combustione, dagli ispettorati del lavoro (personale
seconda qualifica professionale o del ruolo tecnico) è inquadrato, a
seconda della specifica professionalità posseduta, al profilo
professionale del personale tecnico sanitario o al profilo professionale
del personale di vigilanza e ispezione, nelle rispettive posizioni
funzionali di collaboratore - 60 livello; e coordinatore (se inquadrato
in un livello superiore a seconda dei rispettivi ordinamenti) - 70
livello;
q) personale ex ospedaliero, del I livello dirigenziale di ospedale con
oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di
anzianità maturati nella qualifica anche successivamente alla data di
cui al comma 1 del presente articolo - 100 livello;
r) personale ex ospedaliero del II livello dirigenziale di ospedale con
oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di
anzianità maturati nella qualifica anche successivamente alla data di
cui al comma 1 del presente articolo - 110 livello.
DECRETO [1/4]
Capo II
Articolo 118
Flussi informativi.
1. Sugli istituti normativi a rilievo economico del presente decreto
vengono attivati appositi flussi informativi di controllo all'interno
del sistema informativo sanitario facente capo al servizio centrale
della programmazione sanitaria del Ministero della sanità.
2. I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale, alla
commissione professionale di cui all'art. 119 ed alla commissione per il
controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico
impiego presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - ed al Ministero del tesoro.
DECRETO [1/4]
Articolo 119
Commissioni professionali.
1. In ogni regione è costituita una commissione professionale regionale
per la promozione della qualità tecnico-scientifica delle prestazioni e
con particolare riferimento al settore ospedaliero e alle attività
delle strutture pubbliche.
2. La commissione ha il compito:
di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo
sanitario, la qualità tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie
erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale;
di promuovere misure per la diffusione di metodiche per l'innalzamento
qualitativo del livello tecnico-scientifico delle prestazioni, anche
mediante iniziative nella formazione professionale;
di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino gli
standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo nazionale
nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso dalla commissione
nazionale individuando problemi di dotazione infrastrutturale,
organizzativi o manageriali e suggerendo apposite soluzioni, graduali e
compatibili con le risorse finanziarie del sistema.
3. La commissione regionale è nominata con provvedimento della regione,
è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici del capoluogo di
regione ed è costituita da:
a) cinque esperti qualificati, scelti tra dipendenti del Servizio
sanitario nazionale e delle strutture universitarie;
b) cinque rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unità
sanitarie locali, designati dalle organizzazioni sindacali garantendo la
presenza dei diversi profili professionali;
c) cinque rappresentanti degli ordini e collegi professionali;
d) cinque rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali
mediche;
e) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione
con funzioni di segretario.
4. In ogni ospedale è costituito, a cura della direzione sanitaria, un
gruppo di lavoro per la promozione della qualità tecnico-scientifica
delle prestazioni sanitarie, composto da personale medico e non medico
del ruolo sanitario, con il compito di stimolare studi e programmi di
promozione di qualità, attività di formazione e di verifica
dell'ottemperanza di standards assistenziali, infrastrutturali e di
costo predefiniti.
5. L'attività di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle
indicazioni fornite dalla commissione regionale.
6. Allo scopo di fornire indirizzi di carattere generale, di coordinare
un programma nazionale di formazione ed impostare uno studio nazionale
per la definizione di criteri di accreditamento alle commissioni
professionali regionali, con decreto del Ministro della sanità, è
costituita una commissione professionale a livello centrale, presieduta
dal presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e
costituita da:
a) sei esperti scelti tra dipendenti del Servizio sanitario nazionale e
delle strutture universitarie;
b) tre dirigenti del Ministero della sanità;
c) sei esperti qualificati designati congiuntamente dalla delegazione
regionale degli assessori firmatari dell'accordo recepito dal presente
decreto e dall'ANCI;
d) sei rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unità
sanitarie locali designati dalle organizzazioni sindacali;
e) sei rappresentanti delle federazioni degli ordini e collegi
professionali;
f) sei rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali mediche;
g) un rappresentante del Ministero del tesoro;
h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;
i) un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità
con funzioni di segretario.
DECRETO [1/4]
Articolo 120
Accordo intercompartimentale.
1. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,
le parti demandano alla prossima contrattazione intercompartimentale le
seguenti materie:
1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio;
2) disciplina del congedo ordinario;
3) disciplina del congedo straordinario;
4) disciplina dell'aspettativa;
5) disciplina del trattamento di missione;
6) disciplina del trattamento di trasferimento;
7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
8) inserimento nella 13a mensilità della quota I.I.S. di L. 48.000.
2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa
attualmente vigente nelle suindicate materie.
DECRETO [1/4]
Articolo 121
Disposizione finale.
1. Le norme del presente decreto si applicano agli enti destinatari di
cui all'art. 1 diversi dalle unità sanitarie locali, compatibilmente
con i rispettivi ordinamenti.
DECRETO [1/4]
Articolo 122
Norma finale di rinvio.
1. Per gli istituti non disciplinati dal presente decreto si fa rinvio a
quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983,
per quanto compatibile.
DECRETO [1/4]
Articolo 123
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato,
al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, in lire 1740
miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere relativo al 1986 e in
lire 1805 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede a
carico del Fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 ed ai
corrispondenti capitoli per gli anni 1988 e 1989.
DECRETO [1/4]
Articolo 124
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DECRETO [1/4]
Allegato 1
Allegato A
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL -
USPPI.
Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle confederazioni
citate CGIL- F.P.; CGIL-F.P. Coordinamento medici; CISL-FISOS;
CISL-Medici; UIL-Sanità; UIL-Sanità Coordinamento Medici;
CIDA-Funzione Pubblica; CISAL-Sanità; CONFSAL-Sanità; USPPI-PEN-SPRO e
AUPI; SNABI; SINAFO; CONFILL-Sanità; CONFAIL-FAILEL; CONSAL-SNAO;
CASIL-Sanità; CUMI-AMFUP.
Premessa
Le Federazioni F.P. CGIL, FISOS-CISL, UIL sanità, il coordinamento
medici CGIL F.P., il sindacato nazionale CISL medici, il coordinamento
nazionale medici UIL sanità, F.P.-CIDA, CUMI-AMFUP, SNABI, SINAFO,
AUPI, USPPI-PENSPRO, CONFILL-CONSAL-SNAO, CISAL, CASIL, FAILEL-CONF.AIL,
CONFSAL-sanità, con il presente atto si propongono l'obiettivo di
costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio
sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di
accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori,
per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la
salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni
sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di
chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme
di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente
reciprocità di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che
l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza
e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono
l'insieme dei rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si esercita attraverso
metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei
valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute
nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo
d'intesa del 25 luglio 1986.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo
sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili
e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere
generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
nazionali; regionali di categoria per quelli regionali; territoriali di
categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le
strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione
dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva struttura nazionale (di
comparto).
Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto
di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il
23 dicembre ed il 7 gennaio nonchè tra il 10 ed il 20 agosto e nei
cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni
elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare,
anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di
un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali
le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le quali si
caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesia per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unità coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze
sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno
cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali
altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da
tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata
sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a
salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle
prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente
protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare
preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro
precludersi la possibilità di iniziativa singola, per la quale,
comunque, valgono le norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte
delle istanze statutarie competenti.
DECRETO [1/4]
Allegato 2
Allegato B
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione Sindacale CONFEDIR e relativa organizzazione sindacale di
categoria (CONFEDIR-DIRSAN).
Premessa
La Confedir - Dirsan:
con il presente atto si propone l'obiettivo di costruire nuove relazioni
sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle
articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarietà
tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di
strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il
quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto
codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma
regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle
controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e
di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle
relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia
su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
ciascun lavoratore, nel settore della sanità; si esercita attraverso
metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei
valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute
nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo
d'intesa del 25 luglio 1986.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di
sciopero secondo i criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili
e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di
carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
nazionali; regionali di categoria per quelle regionali; territoriali di
categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
aziendali e territoriali.
Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto
di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il
23 dicembre ed il 7 gennaio nonchè tra il 10 ed il 20 agosto e nei
cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni
elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare,
anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di
un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme
surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie
quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le quali si
caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesia per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unità coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze
sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno
cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali
altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da
tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata
sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a
salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle
prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente
protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le
eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la
possibilità di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le
norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte
delle istanze statutarie competenti.
Preambolo
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO
DI SCIOPERO PER IL PERSONALE MEDICO
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 1
Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al
rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla solidarietà
umana ed alla solidarietà tra colleghi.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 2
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni
di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non
dilazionabili con le modalità e la continuità che, a giudizio medico,
saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori
e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno opportunamente
organizzati.
Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite
anche presso quelle sedi ex ospedaliere che, per l'ubicazione,
presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri
mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente
espletati.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 3
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili in
adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificati e
trattamenti sanitari obbligatori).
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 4
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono
dovute dalla generalità dei medici in relazione dei compiti
igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapie secondo le
competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 5
La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a
conoscenza dei propri iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 6
Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 7
In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a quindici
giorni.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 8
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unità sanitaria
locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti della
sottoscritta organizzazione sindacale.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 9
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie, od eventi di eccezionale gravità che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario.
Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno non saranno
indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 10
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1, qualora
fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla Costituzione,
la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali della
convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la
sottoscritta organizzazione sindacale si riserva la più ampia facoltà
di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 11
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con
la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali
accordi la sottoscritta organizzazione si riserva l'autonoma facoltà di
confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente
all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 12
Per le peculiarità proprie della categoria si allega il codice di
autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.
Specificità per i medici veterinari
Il rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale o lo
svolgimento di compiti d'istituto soggetti a precise norme di legge
comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero,
che salvaguardi questo diritto e la continuità ed obbligatorietà dei
compiti urgenti del pubblico servizio.
Tale duplice obiettivo si realizza durante l'astensione dal personale
dal servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere
contingibile ed urgente ad uno o più sanitari dipendenti all'uopo
delegati.
Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione
sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di istituto
zooprofilattico sperimentale va, comunque, necessariamente, organizzato
al fine di garantire le urgenze.
La proclamazione dello sciopero nazionale la relativa programmazione
(motivazione, data, durata e modalità), decise dalla segreteria
nazionale devono essere comunicate alle autorità centrali con almeno
quindici giorni di preavviso.
Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o di istituto
zooprofilattico sperimentale, saranno le rispettive responsabili
sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorità con
il preavviso di quindici giorni.
Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i
seguenti campi:
1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;
2) controllo e diagnosi di laboratorio dei cani morsicatori ai fini
della profilassi antirabbica;
3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
4) approvvigionamento carneo alle comunità.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 13
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività, anche di laboratorio
non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla
legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce,
certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 14
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono
dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti
igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le
competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 15
La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a
conoscenza dei propri iscritti il presente codice di
autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
occasione di ogni futura vertenza sindacale.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 16
Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 17
In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a quindici
giorni.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 18
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale di unità sanitaria
locale o di presidio, e di istituto zooprofilattico sperimentale dagli
organi statutariamente competenti della sottoscritta organizzazione
sindacale.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 19
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportano gravi
emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali
emergenze sussistano non saranno indetti scioperi, o se precedentemente
indetti, saranno sospesi.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 20
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora
fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla Costituzione,
la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali della
convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la
sottoscritta organizzazione sindacale si riserva la più ampia facoltà
di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
CODICE ALLEGATO B [2/4]
Articolo 21
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con
la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali
accordi, la sottoscritta organizzazione si riserva l'autonoma facoltà
di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente
all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
Allegato C
Preambolo
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione sindacale CISAS e relative organizzazioni sindacali di
categoria (CISAS funzione pubblica sanità e CISAS SIM).
Codice di autoregolamentazione per l'esercizio
del diritto di sciopero nel comparto Sanità
Capo I
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 1
Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che costituisce
una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti
e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della
legge n. 93/83.
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 2
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di
sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni
successive.
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 3
Il presente codice non si applica -- oltre che nei casi in cui fossero
in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della
democrazia e della pace -- nelle vertenze di carattere generale che
interessano la generalità del mondo del lavoro.
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 4
Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art.
11, comma 5, lettera g, della legge n. 93. Nel periodo che intercorre
fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di
astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle
disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della
Repubblica n. 13/86 ed a quelle più definite per lo specifico comparto.
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 5
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei
servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di
normalità.
Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi
di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi
del comparto Sanità.
Per il personale del comparto Sanità sono altresì esclusi gli scioperi
nei periodi compresi fra:
il 17 dicembre ed il 7 gennaio;
il 10 ed il 20 agosto;
le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative
generali.
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 6
Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non può
infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà
politiche e amministrative degli organi istituzionali delle
amministrazioni e enti di appartenenza.
Capo II
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 7
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
competenza delle strutture confederali sindacali nazionali, regionali e
provinciali, secondo le norme statutarie e regolamentari generali e per
l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, valido
per le strutture sindacali della intera confederazione.
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 8
Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data
di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure
contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.
13/86 e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso
l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso
dell'azione sindacale proclamata.
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 9
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione
dello sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti
dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela
collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei
dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della
pubblica amministrazione.
Capo III
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 10
La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi preposti alla garanzia
dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente
garantiti, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque
da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di
sciopero.
La CISAS-FFP - comparto sanità e la CISAS-SIM ritengono che nel
comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68, art. 6, sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti
servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti ed
improcrastinabili:
personale che opera nei servizi di rianimazione;
personale che opera nei servizi di pronto soccorso;
personale che opera nelle divisioni e sezioni;
personale che opera nei centri di dialisi;
personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra
ospedaliero;
personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di analisi e
centri trasfusionali;
personale che opera nella sala parto;
personale che opera nei servizi di terapia intensiva;
personale che opera nel servizio di autoambulanza;
personale che opera nel servizio centrali termiche;
personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica;
personale che opera nel servizio veterinario.
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 11
Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art. 10 non
può essere superiore al 10% della media del personale in forza negli
ultimi tre mesi nell'unità o reparti considerati e comunque si ritiene
di dover assicurare per i malati, una presenza infermieristica per ogni
turno di lavoro nei reparti e la guardia medica.
ALLEGATO C [3/4]
Articolo 12
Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice,
fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per azioni di
sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari
o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei
confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
protocollo di intesa 25 luglio 1986.
Allegato D
Preambolo
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEI MEDICI E DEI VETERINARI
Organizzazioni sindacali ANAAO-SIMP, ANPO, CIMO, AAROI, AIPAC, ANMDO,
FIMED, SNAMI ospedalieri, SNR-SNVDEL, SUMI.
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole
nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti
costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che
prestano la loro attività professionale alle dipendenze della pubblica
amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali aderenti alla confederazione
dei medici dipendenti, considerato quanto dispone l'art. 11, quinto e
sesto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, dichiarano che si
atterrano, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle
modalità seguenti:
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 1
Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al
rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla solidarietà
umana ed alla solidarietà tra colleghi.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 2
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni
di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non
dilazionabili con le modalità e la continuità che, a giudizio medico,
saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori
e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno opportunamente
organizzati.
Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite
anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per l'ubicazione,
presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri
mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente
espletati.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 3
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili in
adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di
interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e
trattamenti sanitari obbligatori).
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 4
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono
dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti
igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le
competenze professionali e le responsabilità di ciascuno.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 5
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a
conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione
invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura
vertenza sindacale.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 6
Le sottoscritte organizzazioni sindacali assumono l'impegno di
consultarsi reciprocamente in merito all'eventuale proclamazione di uno
sciopero, al fine di pervenire, possibilmente, ad una decisione comune
sull'opportunità, o meno, dello sciopero stesso.
Solo in caso di disaccordo, ciascuna organizzazione riacquisterà la sua
piena libertà di azione, fermo restando il rispetto di questo codice di
autoregolamentazione.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 7
Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 8
In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a quindici
giorni.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 9
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unità sanitaria
locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle
sottoscritte organizzazioni sindacali.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 10
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali
emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o, se
precedentemente indetti, saranno sospesi.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 11
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora
fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla Costituzione,
la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali della
convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le
sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la più ampia
facoltà di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 12
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con
la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali
accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà
di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente
all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
ALLEGATO D [4/4]
Articolo 13
Per le peculiarità proprie della categoria si allega il codice di
autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.
Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero
del personale medico veterinario
Il rapporto di dipendenza del Servizio sanitario nazionale o lo
svolgimento di compiti di istituto soggetti a precise norme di legge,
comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero,
che salvaguardi questo diritto e la continuità ed obbligatorietà dei
compiti urgenti del pubblico servizio.
Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del personale
dal servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere
contingibile ed urgente a più sanitari dipendenti all'uopo delegati.
Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione
sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di unità sanitaria
locale, va, comunque, necessariamente, organizzato a livello di unità
sanitaria locale.
La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa programmazione
(motivazione, data, durata e modalità), decise dalla segreteria
nazionale devono essere comunicate alle autorità centrali con almeno
quindici giorni di preavviso. Le segreterie regionali e provinciali sono
tenute a comunicarne l'adesione alle rispettive autorità
territorialmente competenti (presidenti regioni, prefetto, presidenti
delle unità sanitarie locali) senza altro preavviso.
Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o provinciale o
di unità sanitaria locale, saranno i rispettivi responsabili sindacali
a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorità con il
preavviso di quindici giorni.
Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i
seguenti campi:
1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;
2) controllo dei cani morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
4) approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura e di ricovero
di persone anziane e handicappate;
5) provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorità
sanitaria locale.
Il verificarsi di eventi di particolare rilevanza e di pubbliche
calamità comporta l'immediata ripresa del servizio da parte dei medici
veterinari in sciopero, addetti all'area funzionale interessata.
La designazione dei medici veterinari, che garantiranno l'espletamento
dei vari compiti di istituto durante lo sciopero, compete al
responsabile locale del sindacato.
Più funzioni compatibili con la pratica possibilità di assolvimento,
possono essere attribuite ad un singolo medico veterinario.
La disponibilità per servizio durante lo sciopero, può essere affidata
dal responsabile sindacale locale a due o più medici veterinari
dipendenti secondo l'area funzionale di appartenenza e con precise
modalità di avvicendamento, nel caso di uno sciopero di durata
superiore ad un giorno.
I nominativi dei medici veterinari designati ad assicurare il servizio
di carattere urgente ed indifferibile e le relative attribuzioni di
competenze, vengono ufficialmente segnalate alla rappresentanza della
unità sanitaria locale, da parte del responsabile sindacale locale, tre
giorni prima dell'inizio della data dello sciopero.
Scioperi di durata inferiore ad un giorno, promossi con carattere di
urgenza, saranno segnalati in tempo utile, fermo restando le norme di
salvaguardia previste dal precedente comma.
I medici veterinari dipendenti che non intendano partecipare allo
sciopero sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio
veterinario della unità sanitaria locale almeno tre giorni prima dello
sciopero.
In conseguenza della partecipazione dello sciopero verranno effettuate
ritenute sui compensi mensili proporzionalmente al numero delle ore di
assenza dal servizio.
ALLEGATO D [4/4]
Allegato unico
Allegato E
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione sindacale CISNAL e relativa organizzazione sindacale
(CISNAL - Sanità).
Premessa
La federazione CISNAL - Sanità con il presente atto si propone
l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito
del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con
l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei
lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a
tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle
relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte
contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure
e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e
corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti
comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa
conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco
dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.
Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
ciascun lavoratore, nel settore della sanità, si esercita attraverso
metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei
valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute
nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/83 e nel protocollo d'intesa
del 25 luglio 1986.
La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto di
sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civile
e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di
carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
nazionali; regionale di categoria per quelli regionali; territoriali di
categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le
strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione
dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva struttura nazionale (di
comparto).
Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto
di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il
23 dicembre ed il 7 gennaio nonchè il 10 ed il 20 agosto e nei cinque
giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni
elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare,
anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di
un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome ovvero singoli profili
professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali
le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le quali si
caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e
diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesie per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unità coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze
sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno
cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali
altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da
tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
dietetiche, salvo nel caso in cui sia possibile prevedere adeguata
sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a
salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle
prestazioni garantite.
Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
livelli, della organizzazione sindacale firmataria del presente
protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
La CISNAL valuterà autonomamente le iniziative di sciopero, senza
peraltro precludersi la possibilità di iniziative concordate con altre
organizzazioni sindacali.
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