PROTOCOLLO
D'INTESA SUL SISTEMA CLASSIFICATORIO DEL COMPARTO SANITÀ
Le parti, a seguito
degli incontri svolti, concordano sull'esigenza di una modifica del sistema
classificatorio per il personale del comparto Sanità allo scopo di perseguire
le seguenti finalità:
A tal fine, le parti
convengono che:
A) il sistema classificatorio dovrà essere basato sui seguenti
elementi essenziali:
Categoria
A - comprendente i livelli fino
all'ex III
Categoria
B -
comprendente i livelli IV e V
Categoria
C - comprendente il livello VI
Categoria
D - comprendente i livelli VII, VIII e VIII bis
3.
Indicazione di modalità, criteri e requisiti
in caso di passaggio - nei limiti della dotazione organica - da una categoria
all'altra, anche in deroga al possesso dei titoli di studio a fronte di
comprovato curriculum professionale - fatti salvi i titoli abilitativi
previsti da norme di legge - da utilizzarsi nel Regolamento concorsuale
previsto dall'art. 18 del d.lgs 502/1992, nel quale contesto particolari
meccanismi per il percorso professionale verticale del personale della
categoria C dovranno superare le rigidità dell'attuale classificazione e
delle attuali modalità di accesso.
4.
Individuazione di modalità, criteri e
requisiti generali per il passaggio all'interno di una stessa categoria tra ex
livelli o profili diversi ovvero per i passaggi in orizzontale tra profili
dello stesso livello retributivo.
5.
Valorizzazione nell'ambito della categoria D
dei lavoratori inseriti nelle posizioni di natura organizzativa - comunque
definite dalle aziende -comportanti la direzione o il coordinamento di
strutture, uffici e servizi. Tale valorizzazione avverrà mediante il
conferimento di incarichi retribuiti con specifiche indennità di funzione, da
definire nei valori minimi e massimi con il CCNL. Dette indennità avranno
natura reversibile sulla base dei criteri definiti nel contratto.
6.
Riclassificazione automatica del personale nel
nuovo sistema, comprensiva di norme di primo inquadramento, nei casi
particolari individuati dal contratto.
B) Il sistema classificatorio dovrà essere accompagnato da un adeguato
riconoscimento della crescita professionale dei dipendenti con :
2.
l'identificazione di criteri, tempi e
modalità di attuazione della progressione economica;
3.
il finanziamento per l'attivazione dei
percorsi parametrali che dovrà essere assicurato facendo ricorso al sistema
dei fondi già previsto nel CCNL vigente, che sarà ridefinito dal CCNL valido
per il quadriennio 1998-2001. Le posizioni economiche parametrali sono
attivabili dopo la stipulazione del contratto collettivo decentrato secondo le
modalità che saranno previste per il quadriennio di riferimento del CCNL dal
CCNL nazionale.
___________________________________
Le parti convengono,
altresì, che il sistema classificatorio nonché il percorso parametrale
orizzontale dovranno essere corredati da un adeguato sistema di relazioni
sindacali che contemperi le complesse esigenze dell'organizzazione, dei
dipendenti e dell'utenza.
A tal fine - anche
alla luce delle novità costituite dal nuovo sistema di contrattazione
integrativa, introdotto dalla legislazione delegata a seguito della legge
59/1997, le parti ritengono di dover rinviare al CCNL quadriennale sopracitato
il confronto per la definizione delle materie e limiti entro i quali la
predetta contrattazione dovrà svolgersi. Le parti, tuttavia, precisano che lo
stipulando contratto di cui al presente protocollo:
2.
definirà i criteri di progressione economica
di cui alla lettera B) ;
3.
stabilirà in via programmatica che la citata
contrattazione integrativa, di cui al contratto quadriennale, avrà il compito
di completare ed integrare i criteri per le progressioni economiche di cui
alla lett. B) nonché le modalità di ripartizione delle risorse
aggiuntive messe a disposizione da parte delle aziende e degli enti e lo
spostamento di esse tra fondi.
Il contratto sul
sistema classificatorio sarà corredato da apposite tabelle relative alle
declaratorie e profili e dovrà puntualmente disapplicare le preesistenti
norme di inquadramento giuridico, contenute nel DPR 761/1979, DPR 821/1984 e
DPR 384/1990.
Le parti convengono
di incontrarsi a scadenze ravvicinate, a decorrere dal mese di marzo 1998 per
definire l'accordo entro lo stesso mese anche su tutti i seguenti punti:
Roma,
26 febbraio 1998