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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003.
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003.
INDICE
PARTE I TITOLO I
Disposizioni generali Capo I
Art. 1 1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo di cui al CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale,
individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla
definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2,
quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il
periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è
valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica. Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I OBIETTIVI E STRUMENTI Art. 3 Relazioni sindacali 1. Si riconferma il sistema delle
relazioni sindacali previsto dall'art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL
dell'8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che
sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa 1. In sede aziendale le parti stipulano
il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di
cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52. B) criteri generali per: 1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti; 2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997; 3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49, 50, 51 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale; 4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti; 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9, comma 4;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto; F) implicazioni derivanti dagli effetti
delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti; Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo 1. I contratti collettivi integrativi
hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte
economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le
materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi,
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale. Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 1. Gli istituti dell'informazione,
concertazione e consultazione sono così disciplinati: A) Informazione:
· Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva. · Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi. B) Concertazione -
affidamento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali; · La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità. C) Consultazione
capo II Forme di partecipazione Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 1. Le parti prendono atto che il fenomeno
del mobbing,
inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro -
attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un
lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti,
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un
degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute
fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso
nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato; d) formulazione di proposte per la
definizione dei codici di condotta. 4. Le proposte formulate dai Comitati
vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i
quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione
della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione
dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto.
CAPO III PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI Art. 8 Norma di rinvio e integrazioni 1. Per le prerogative e i diritti
sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in
particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei
dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il
27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001.
Per il monte complessivo dei
permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque,
riferimento al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso è modificato il primo
periodo dell'art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000. Art. 9 Coordinamento Regionale 1. Ferma rimanendo l'autonomia
contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs.
165 del 2001, le Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle
seguenti materie relative: TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO CAPO I STRUTTURA DEL RAPPORTO DEI DIRIGENTI SANITARI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI
Art. 10
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data
di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di
lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è
disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7
del CCNL 8 giugno 2000. Art. 11 Modifiche ed integrazioni 1. In attuazione dell'art. 10 i seguenti
articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono così modificati: "2. Nei casi di assenza previsti dal
comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura
complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad
altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di
ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine –
si avvale dei seguenti criteri: Art. 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 1. Le parti prendono atto che, in prima
applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in
concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l'opzione da parte dei dirigenti già a
rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
Di conseguenza da tale data: Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento 1. I rapporti di lavoro a tempo parziale,
già indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in
essere all'entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad
esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto
di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti
interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con
decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. CAPO II ORARIO DI LAVORO Art. 14 Orario di lavoro dei dirigenti 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli assicurano la propria
presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le
procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile
l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui
sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione
agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti
del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i
relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure dell'art. 62, comma 6 del CCNL 5
dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di
ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la
realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il
raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di
cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli effetti dell'art.
62, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti
orientati a ridurre le liste di attesa. Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria
presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della
struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri
dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in
relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione
di quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché
per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca
finalizzata. Art. 16 Servizio di guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni
festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei servizi
ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate,
secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i
servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo
sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
Art. 17
Pronta disponibilità 1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le
procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. B),
nell'ambito del piano annuale
adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in
relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle
strutture. Art. 18 Integrazione dell'art. 55 CCNL 8 giugno 2000 1. Con l'entrata in vigore del presente
contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto
il seguente: CAPO III ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE Art. 19 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. Il dirigente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. Art. 20 Comitato dei Garanti 1. Le parti confermano l'art. 23 del CCNL
8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato
a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29
settembre 2004. A tal fine precisano che: 2. Il dirigente può richiedere una
audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il termine di
emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve essere
obbligatoriamente informato. Art. 21 Copertura assicurativa 1. Le aziende garantiscono una adeguata
copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti
della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art.
25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni
giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la
libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le
ipotesi di dolo o colpa grave.
NOTA ESPLICATIVA DELL'ART. 21
Art. 22 Disciplina transitoria della mobilità 1. Il dirigente ammesso a particolari
corsi di formazione o di aggiornamento
previamente individuati (quali ad
esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e
master) a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente
anche nell'ambito dell'ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità
volontaria di cui all'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano
trascorsi due anni dal termine della formazione.
Art. 23
Formazione ed ECM 1. Ad ulteriore integrazione di quanto
previsto dall'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e
l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti
confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui
all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale
sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale
che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
Art. 24
Disposizioni particolari 1. L'art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996 è
così integrato: 20. L'art. 42, comma 6 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004 si applica anche ai profili di assistente
sociale.
CAPO IV
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
1. La valutazione dei dirigenti - che è
diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi
assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale
ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
Art. 26
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti 1. Gli organismi preposti alla verifica e
valutazione dei dirigenti sono:
Art. 27
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti 1. La valutazione annuale da parte del
nucleo di valutazione riguarda: a) la gestione del budget finanziario
formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente
assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;
a) l'osservanza delle direttive per il
raggiungimento dei risultati
in relazione all'incarico
attribuito;
Art. 28
Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti 1. La valutazione del Collegio tecnico
riguarda tutti i dirigenti e tiene conto: -
la attribuzione
di incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e
ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di
strutture semplici (art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio); 1) per tutti della retribuzione di
posizione minima contrattuale (artt. 3, comma 1, e 4, comma 2); In ogni caso la retribuzione di posizione
minima dei punti 1) e 3), il cui valore è indicato per tutti nel tempo
dalle tavole degli artt. da 37 a 40, dopo il 31 dicembre 2003 è
rideterminata nella misura prevista agli artt. 44 e 45 ferma rimanendo la
modalità di finanziamento stabilita dall'art. 8, comma 4 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio;
Art. 29
La valutazione negativa 1. L'accertamento della responsabilità
dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione
dell'art. 26, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere
preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le
controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia. Art. 30 Effetti della valutazione negativa dei risultati 1. Per i dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa o semplice previo esperimento della
procedura di cui all'art. 29, l'accertamento delle responsabilità
dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione seguito delle procedure di
verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive
ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27, comma 1, punto
1), può determinare:
Art. 31
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti 1. L'esito negativo del processo di
verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e
dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le
procedure di cui all'art. 29. Art. 32 Norma finale del sistema di valutazione 1. Il sistema di valutazione previsto dal
presente contratto, a modifica ed integrazione di quanto stabilito dagli
articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere attuato a regime
entro il 30 novembre 2005. BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003 PARTE II Trattamento Economico TITOLO I Trattamento Economico CAPO I Struttura della retribuzione Art. 33 Struttura della retribuzione dei dirigenti 1. La struttura della retribuzione dei
dirigenti dei quattro ruoli si compone delle seguenti voci:
Art. 34
Indennità Integrativa Speciale 1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 cessa di essere corrisposta l'indennità integrativa speciale in godimento in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO NONCHE' DEGLI ALTRI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO E DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO Art. 35 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003 1. Dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre
2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti , a rapporto esclusivo e non esclusivo, e
degli altri dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo dall'art. 35, del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, è incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data,
lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato
in € 21.141,56. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.
Art. 36
Indennità 1. L'indennità per incarico di direzione
di struttura complessa prevista dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 per i
dirigenti dei quattro ruoli incaricati dal 31 luglio 1999, in base alle
disponibilità dei fondi di cui all'art. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e
II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un minimo di €
6.837,89 ad un massimo di € 9.432,05.
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CAPO III BIENNIO 2002 – 2003 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
Art. 37 La retribuzione di posizione minima dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo 1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i
dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione
minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella
tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico
1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio, risulta così fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla
retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi: 3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla
retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori
incrementi annui lordi: 4. Gli incrementi di cui alle tavole dei
commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle
funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita indipendentemente dalla sua composizione
storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7. Art. 38 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo 1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario a rapporto di lavoro non esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000, nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come integrati dall'art. 37, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004, risulta cosi fissata:
2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
1. Gli incrementi di cui alle tavole dei
commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell'art.
47, comma 1, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000. In tal caso si aggiungono
alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al
dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi
si rinvia all'allegato n. 7. CAPO IV BIENNIO 2002 – 2003 LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA
CONTRATTUALE Art. 39
2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla
retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti
incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
B) Dirigenti del ruolo tecnico e
professionale C) Dirigenti delle professioni
sanitarie (art. 41 CCNL integrativo 10 febbraio 2004) e del ruolo
amministrativo
2. Alla retribuzione minima contrattuale
di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente già attribuita o da attribuire ai sensi
del comma 4 degli artt. 37, 39 e 40.
Art. 45
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione.
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 38, comma 3,
dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti già con
rapporto di lavoro non esclusivo, residua dopo l'applicazione dell'art.
41, è unificata e direttamente attribuibile dall'azienda o ente nel valore
indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene
più riportato il dirigente con meno di cinque anni ai sensi dell'art. 38,
comma 6:
ALLEGATO 1
Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 1
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti. 3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001. Articolo 2 Principi
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti. 4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. Articolo 3 Regali e altre utilità
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. Articolo 4 Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. Articolo 5 Trasparenza negli interessi finanziari
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di astensione
Articolo 7
Attività collaterali
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio. 3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
Articolo 10
Comportamento in servizio
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie. 3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. 5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Articolo 12
Contratti
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
In riferimento all'art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia di unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista per la parte afferente il presente contratto, nel laboratorio analisi e radiodiagnostica degli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee ex interdivisionale può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe. Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all'applicazione degli artt. 17 e 18.
ALLEGATO N. 3
(N.B.: sostituisce l'allegato n. 4 CCNL 5 dicembre 1996) In relazione all'art. 24, comma 11, si propone un esempio di attribuzione della retribuzione di posizione complessiva definita dopo la graduazione delle funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un dirigente già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente già ex X livello qualificato incaricato di struttura complessa nel settembre 2000 (cioè succcessivamente all'entrata in vigore dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a termine dall'azienda il 1 gennaio 2001. L'esempio è riportato in milioni di lire, trattandosi di interpretazione autentica che retroagisce a periodo antecedente l'entrata in vigore dell'euro.
SEGUE ALLEGATO N. 6 TAVOLA 4 Nota conclusiva valida per tutte le precedenti tavole n. 1, 2 e 3 -
Gli assegni personali spettanti ai dirigenti
di ex II livello, ai sensi dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 sono
alternativi all'indennità di struttura complessa. Essi sono mantenuti
anche nel caso di conferimento ai medesimi dirigenti di nuovo incarico
della stessa tipologia dopo il 30 luglio 1999 presso la medesima o altra
azienda o ente. Per tale ragione anche dopo la predetta data, gli stessi
non percepiscono l'indennità di struttura complessa equivalente
all'assegno personale. Ciò ad eccezione del caso in cui l'azienda o ente
che ha conferito l'incarico non abbia adeguato sino al valore di L.
18.263.000 (pari a € 9.432,05) l'indennità di struttura complessa; in tal
caso al dirigente di ex II livello che percepisce un assegno personale di
L. 13.240.000 (pari a € 6.837,89) và attribuita la differenza fino al
raggiungimento del valore della predetta indennità, differenza che è
assoggettata alla medesima disciplina dell'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. -
La tredicesima mensilità, prevista dall'art.
39, comma 4, del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è calcolata sulle
voci del predetto trattamento economico che espressamente lo prevedono. -
Dopo il 31 dicembre 2001 le voci del
trattamento economico fondamentale ed accessorio, di cui alle tavole n. 1,
2 e 3, sono state aggiornate dai corrispondenti articoli 33 e seguenti del
presente contratto. -
Per la retribuzione di posizione minima
contrattuale cfr. gli artt. da 37 a 40 del presente CCNL. - La struttura della retribuzione rimane invariata fino al 31 dicembre 2001. Dal 1 gennaio 2003 nello stipendio viene conglobata l'IIS e dal 31 dicembre 2003 anche parte delle voci relative alla retribuzione di risultato indicate negli articoli di riferimento, nessuna delle quali (eccetto l'IIS) scompare dall'elenco delle voci indicate nelle predette tavole n. 1, 2 e 3.
1
I ESEMPIO Questo esempio prevede l'ipotesi di una azienda in cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo la retribuzione di posizione minima contrattuale né siano stati conferiti incarichi con retribuzione minima contrattuale superiore. In tale caso ciascun dirigente percepisce l'importo dell'incremento contrattuale così come previsto dalle tavole dell'art. 37 senza alcuna elaborazione tranne il calcolo dell'incremento complessivo del fondo ai sensi del medesimo articolo, comma 5.
II ESEMPIO L'applicazione delle clausole contrattuali in oggetto è pacifica quando i dirigenti cui siano stati conferiti i medesimi incarichi o incarichi diversi abbiano la stessa retribuzione di posizione minima contrattuale. In questi casi come dimostrato dalla seguente tavola, gli incrementi si applicano in modo automatico e la differenza tra gli uni e gli altri dipende dalla retribuzione variabile aziendale eventualmente attribuita in base alla graduazione delle funzioni. Situazione al 1 gennaio 2003
III ESEMPIO L'interpretazione delle clausole in oggetto appare meno agevole nei casi in cui le norme si debbono applicare a dirigenti che hanno attualmente il medesimo incarico ma la retribuzione di posizione complessiva loro attribuita abbia una composizione diversa in relazione allo sviluppo di carriera acquisito nel tempo. L'esempio è pertanto formulato per i casi in cui il dirigente con incarico di struttura semplice o con incarico ex art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato "promosso" ad incarico di struttura complessa. L'esempio fornisce modalità attraverso le quali applicare gli incrementi previsti dagli articoli in esame senza alterare il valore complessivo della retribuzione di posizione così come rideterminata dalle aziende ed enti a parità di funzioni tra dirigenti. Esso si articola in 2 ipotesi riportate sotto le lettere A) e B) corredate dalle rispettive tavole.
L'esempio serve per stabilire come si applicano in questo caso gli incrementi contrattuali e prende in considerazione due dirigenti a parità di incarico e graduazione di funzioni: uno già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con modulo) divenuto dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo di elaborazione dell'azienda:
I passaggio
II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
Dall'esempio si deduce che l'incremento contrattuale è attribuito in misura uguale ad entrambi i dirigenti, anche se il secondo ha raggiunto la retribuzione minima contrattuale con la variabile aziendale, pure in assenza della graduazione delle funzioni. Diversamente operando si sarebbero alterati gli equilibri raggiunti dalle aziende con l'applicazione dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000. Tale retribuzione di posizione minima vale sino al 30 dicembre 2003. Con l'unificazione delle due voci della
retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell'esempio
risulterà così modificata: IV passaggio a regime
B) In questa ipotesi l'azienda ha
proceduto alla graduazione delle funzioni e, quindi, i dirigenti hanno una
retribuzione di posizione superiore alla minima contrattuale. Pertanto il
dirigente di ex modulo funzionale che diventa dirigente di struttura
complessa avrà una variabile aziendale "composta"come indicato nella
tabella
I passaggio
II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
Con l'unificazione delle due voci della
retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell'
esempio risulterà così modificata:
A conclusione dell'esempio si rileva che
esso è applicabile anche negli altri casi in cui il dirigente (equiparato
o con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000) è "promosso"
nel tempo ad incarico di struttura semplice e deve confrontarsi con altro
dirigente già tale con il CCNL del 1996, sempre nel caso di parità di
funzioni. IV ESEMPIO: Questo esempio è riferito all'art. 44 comma 4 e riguarda i dirigenti con meno di 5 anni che a seguito della valutazione positiva maturino il diritto all'equiparazione. Agli stessi viene attribuito direttamente in base alla tabella A), B) o C) dell'articolo, la retribuzione minima ivi prevista per il dirigente equiparato è di € 3.296,58 per i dirigenti del ruolo sanitario, € 2.467,10 per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale, € 2.709,30 per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo.
Esempio su ruolo sanitario Nel caso in cui ai dirigenti del ruolo sanitario del presente esempio venga conferito l'incarico di struttura semplice il cui valore è € 5.699,20, in base alla tabella A dell'art. 44, agli stessi sarà attribuita la retribuzione di posizione minima di cui al precedente esempio, cui si aggiunge con la variabile aziendale la differenza tra le due retribuzioni di posizione minime. Naturalmente a queste voci si aggiungerà la variabile aziendale ove nella graduazione delle funzioni i predetti incarichi abbiano avuto un valore superiore al minimo contrattuale.
In entrambi gli esempi la retribuzione di posizione è finanziata solo con il relativo fondo ma si sottolinea che la retribuzione di posizione minima del dirigente equiparato diventa nel futuro la retribuzione di posizione che accompagnerà il dirigente nella carriera e che dovrà essere garantita in caso di mobilità o vincita di concorso o incarico.
II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
III passaggio al 2° e ultimo
incremento 2003
IV passaggio a regime
3
Nel presente punto si forniscono modalità applicative della norma in oggetto.
I CASO L'esempio fornisce modalità applicative del comma 3 dell'art. 45 nei confronti di un dirigente del ruolo sanitario a rapporto non esclusivo nella posizione di equiparato al quale l'azienda o ente, per effetto di valutazione positiva intenda attribuirgli un incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere dall'1.1.2005. In primo luogo si evidenzia che l'azienda
deve definire la graduazione delle funzioni in modo obiettivo a
prescindere dal rapporto di lavoro dei dirigenti e pertanto il valore
complessivo di ciascun incarico è determinato come se tutti i dirigenti
fossero a rapporto esclusivo. Ove l'incarico, così valutato, sia conferito
al dirigente a rapporto non esclusivo preso a riferimento nel presente
esempio, la metodologia per determinarne la retribuzione di posizione è la
seguente: Conferimento incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale) valore incarico € 5.699,20 per dirigente con rapporto di lavoro esclusivo (valore oggettivo dell'incarico) Gli esempi di cui sopra appaiono più chiari se si confrontano le situazioni di due dirigenti del ruolo sanitario: uno a rapporto esclusivo e l'altro a rapporto non esclusivo entrambi "promossi" dall'1.1.2005 ad un incarico di alta specializzazione. Conferimento incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale) valore incarico € 5.699,20 (valore oggettivo dell'incarico)
Conferimento incarico di alta
professionalità (ex modulo funzionale) DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1 Con riferimento all'art. 20, il Comitato esprime il proprio parere esclusivamente sulla base degli atti e delle prove documentali prodotte dall'azienda, compresi i documenti presentati dagli interessati.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2 In esito alle dichiarazioni a verbale n. 4 e n. 8 presentate dalle OOSS ed allegate al presente contratto, l'ARAN si impegna a relazionare al Comitato di Settore circa le valutazioni emerse nel corso del dibattito al fine di fornire elementi utili per l'esame delle questioni e l'avvio delle eventuali iniziative di competenza. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Con riguardo all'art. 1, comma 2 le parti esprimono il parere che alle fondazioni formate con capitale pubblico al 51%, le leggi regionali riconoscano la prevalente natura pubblica al fine di consentirne la permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre 2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilità dei relativi CCNL. Con riguardo alle flessibilità del rapporto di lavoro introdotte dai contratti vigenti ed, in particolare, con riguardo alla possibilità di stipulare contratti a termine regolati dall'art. 1 comma 3 del presente contratto (che rinvia al CCNL 5 agosto 1997) e dall'art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 (richiamato dall'art. 62 del CCNL 8 giugno 2000), le parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazioni coordinate e continuative eventualmente attivate per lo svolgimento di attività istituzionali e, cioè, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001, indicate nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 In ordine all'art. 3 che riconferma il sistema delle relazioni sindacali dei CCNL 8 giugno 2000 e 10 febbraio 2004, le parti convengono che i trattamenti economici sono erogati solo a seguito di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. 165 del 2001. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In ordine all'art. 6, comma 1, lettera c),
con riguardo alle articolazioni strutturali sovra aziendali le parti
precisano di fare riferimento, ad esempio, ai modelli organizzativi
toscani e veneti di istituzione delle cosiddette "aree vaste" senza
esclusione di altri esempi similari che in futuro possano essere adottati
dalle Regioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In riferimento all'art. 8, comma 1, la parti rammentano che è in corso di approvazione l'ipotesi di CCNQ siglata il 15 marzo 2005 per una nuova ripartizione dei permessi, distacchi e ad altre prerogative sindacali. In ordine al comma 3 le parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative sindacali, che discende dall'ammissione alla contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima materia in armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata dall'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000, che è stato riconfermato dal presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Con riguardo al comma 1 dell'art. 9 le parti precisano che il termine "confronto" non indica un nuovo livello di relazioni sindacali rispetto a quelli previsti dall'art. 3, ma solo una modalità di svolgimento dei rapporti con le OO.SS. firmatarie del CCNL, che valorizza il sistema partecipativo cui è improntato il modello delle relazioni sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei casi in cui non siano previsti livelli negoziali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 In relazione all' art. 19, le parti chiariscono che l'istituto della sospensione è previsto allo scopo di evitare che, nelle more dell'accertamento della responsabilità penale del dirigente per i fatti addebitatigli, si proceda al suo licenziamento, al fine di evitare ulteriori danni morali e materiali che, in caso di proscioglimento pieno, darebbero luogo ad una azione risarcitoria. Dal momento che la sospensione è, comunque, un provvedimento grave, il comma 2 ne ammette il ricorso a condizione che vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati siano di gravità tale che accertati darebbero luogo al licenziamento. A tal fine la legge n. 97 del 2001, per alcuni casi prevede, in alternativa alla sospensione, anche il trasferimento. Le parti concordano, altresì. che la disapplicazione dell'art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza nell'ordinamento. Le parti, inoltre, per una più agevole lettura delle clausole dell'art. 19 rammentano con riguardo al comma 4, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55 riguarda i reati di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime etc. La lettera b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis, riguarda rispettivamente il peculato mediante profitto dell'errore altrui e la malversazione a danno dello Stato. La lettera c) riguarda l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quello indicato nella lettera b). La sospensione in questi casi è obbligatoria ove intervenga sentenza di condanna anche non definitiva.La lettera f) riguarda coloro che, con provvedimento definitivo sono stati sottoposti a misure di prevenzione perché indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche. Con riguardo al comma 5, si rammenta che
si tratta dei delitti contro la P.A. già ricompresi nella legge n. 55 del
1990 ed ora oggetto dell' art. 3 della legge n. 97 del 2001 (peculato,
concussione, corruzione per atto di ufficio o contrario ai doveri di
ufficio, corruzione in atti giudiziari o di persona incaricata di pubblico
servizio). Con riferimento al comma 7, in caso di assoluzione, il
dirigente rientra in servizio e sono ripristinati i suoi diritti. Ove il
dipendente sospeso abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in
quiescenza, l'art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003 prevede un
beneficio che consiste nel prolungamento o ripristino del rapporto di
lavoro per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita
quando viene emanata sentenza definitiva di proscioglimento "perché il
fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con
decreto di archiviazione per infondatezza del reato anche se pronunciati
dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge". Le modalità di esercizio del
diritto e gli altri presupposti sono indicati nelle disposizioni normative
il cui testo coordinato è contenuto nella legge 126 del 2004 (comma 57 bis
della legge n. 350 del 2003). Infine, con riferimento al comma 10, si
precisa che l'art. 5, comma 2 della legge 97 del 2001 prevede il
licenziamento come pena accessoria nei reati citati nell'art. 3 della
stessa legge ove vi sia stata la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a tre anni. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 Con riguardo alla mobilità tra amministrazioni diverse, le parti invitano le aziende ed enti a favorire in particolare quella delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, nel rispetto del profilo di appartenenza. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 Con riguardo all'art. 23 il riferimento al triennio formativo effettuato dal CCNL, non muta la durata dello stesso in ragione del periodo di validità del contratto, il quale si limita a prevedere una tutela nei confronti dei dirigenti operanti nelle aziende che non hanno potuto garantire l'ECM, nell'arco della propria vigenza. Il contratto infatti non ha competenza sulle modalità minimi dei crediti formativi e gestione della parte sperimentale, materie tutte regolate dalle disposizioni ministeriali e regionali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con riferimento all'art. 24, commi 6 e 7, le
parti si danno reciproco atto che nel sistema del rapporto di lavoro
privatizzato, vi è una sostanziale parità di posizione del datore di
lavoro e del dirigente. Ne consegue che l'assenso richiesto dall'art. 13,
comma 11 del CCNL 8 giugno 2000 per l'eventuale modifica di uno degli
elementi del contratto individuale opera come condizione di efficacia
della modifica di un atto negoziale. L'apposizione di un termine per
l'espressione di volontà del dirigente ha comunque il valore di dare
certezza agli atti e comportamenti delle parti, ferme rimanendo tutte le
tutele previste dalle vigenti disposizioni a favore del dirigente
medesimo. L'apposizione del termine nel comma 5 dell'art. 28 ha un analogo
valore ma, essendo l'incarico legato all'organizzazione aziendale, il
mancato assenso nel termine previsto opera come condizione risolutiva del
negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del dirigente con
riguardo alla propria posizione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 Con riguardo all'art. 26 le parti esprimono il parere che i due componenti del Collegio tecnico siano prescelti tra i direttori del SSN appartenenti alla stessa area, profilo e, ove prevista, disciplina, del dirigente oggetto di valutazione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11 Con riferimento all'art. 51, comma 2 nonché all'art. 24 comma 2 le parti ritengono opportuno sottolineare l'importanza di valorizzare tutte le potenziali modalità di incremento del fondo per la retribuzione di risultato con la piena attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 (richiamata dall'art. 52 comma 5 lettera a) del CCNL 8 giugno 2000, confermato dal comma 2 dell'art. 51) applicabile al personale di tutte le pubbliche amministrazioni compresa la dirigenza dei quattro ruoli del SSN di cui alla presente area. In tal senso si inquadra la previsione dell'art. 24, comma 2 che trova applicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51, commi 1 e 2.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12 Con la presente le parti confermano le dichiarazioni congiunte: - nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente contratto) del CCNL 8 giugno 2000; - le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del del CCNL 8 giugno 2000, II biennio; - le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 7 e n. 9, 10 e 13 del CCNL 10 febbraio 2004. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13 Le parti assumono l'impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall'ARAN. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 Con riguardo all'art. 20, comma 3, le parti ritengono opportuno che nel proprio regolamento di funzionamento il Comitato dei Garanti introduca norme sulla disciplina della prorogatio per garantire alla scadenza la continuità della propria attività per il periodo di tempo valutato come necessario per la riconferma o designazione dei nuovi componenti dell'orgasnismo stesso.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Le parti esprimono il parere che al
personale dirigenziale operante nei SERT venga erogata "l'indennità SERT".
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
Le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL
FPS - COSIADI, UIL FPL, CONFEDIR e CIDA/SIDIRSS in riferimento alla
modifiche apportate con gli artt. 14 e 18, nel riconfermare la propria
contrarietà su detti articoli in quanto le soluzioni alle problematiche ad
essi sottese andrebbero ricercate nell'adeguamento delle dotazioni
organiche ed in una diversa e più razionale organizzazione del lavoro,
chiedono, per il principio di omogeneità ed equità, l'applicazione delle
stesse modalità a tutti i dirigenti SPTA e al personale del comparto. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
Le organizzazioni sindacali CISL FPS -
COSIADI, CONFEDIR SANITA' e CIDA/SIDIRSS chiedono che l'art. 4 del CCNL
integrativo del 1° luglio 1997 – che prevede il mantenimento della
retribuzione di anzianità dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale,
vincitori del concorso a dirigente o che abbiano conseguito la nomina di
dirigente a tempo determinato ex art. 15 del d.lgs. 502/1992 – venga
modificato al fine di garantire la salvaguardia della RIA anche ai
dipendenti vincitori di concorso a dirigente proveniente da altri
comparti.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL,
UIL, Confedir Sanità, CIDA, AUPI, SINAFO e SNABI preso atto: CHIEDONO che venga rimossa, da parte degli Organi
competenti, la disparità di trattamento con i dirigenti degli altri
comparti per i quali l'indennità premio servizio è calcolata sull'intera
retribuzione di posizione e che, a tal fine, l'ARAN si impegni a chiedere
una specifica direttiva al Comitato di Settore. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
chiedono
-
che venga rimossa, da parte degli organi
competenti dai vari livelli questa non più sostenibile situazione di
disparità di trattamento che si riflette negativamente nei rapporti fra i
dirigenti del SSN e non giova, purtroppo, alla costruzione di un clima
sereno e collaborativo indispensabile per il buon funzionamento delle
aziende; CGIL FP firmato CISL FPS COSIADI firmato UIL FPL firmato CONFEDIR SANITA' firmato CIDA firmato DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 Le Organizzazioni Sindacali CGIL, UIL,
CISL, CONFEDIR SANITA', CIDA, AUPI, SINAFO e SNABI evidenziano che
l'attivazione della procedura di recesso a seguito dell'esito negativo del
processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai
dirigenti e dei risultati raggiunti, deve essere fondata su elementi di
particolare gravità, come già previsto dal comma 7 dell'art. 34 del CCNL
8.6.2000. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
Le sottoscritte OO.SS. dichiarano che, con
la sottoscrizione del presente CCNL, si omette di regolamentare le
modalità di corresponsione degli onorari professionali in favore dei
dirigenti – profilo avvocati, in applicazione della legge professionale
forense RDL n. 1578/1933, in palese ed ingiustificata disparità di
trattamento con quanto previsto per i professionisti legali degli altri
comparti del pubblico impiego (enti locali, enti pubblici non economici
ecc.).
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8 Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL,
UIL, Confedir Sanità, CIDA, AUPI, SINAFO e SNABI preso atto:
esprimono una vibrata protesta
Che si provveda al riguardo non appena perverrà l'autorizzazione al finanziamento e comunque non oltre il CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005. CGIL FP firmato CISL FPS firmato UIL FPL firmato CONFEDIR SANITA' firmato CIDA SIDIRSS firmato AUPI firmato SINAFO firmato SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 9
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO
SNABI-SDS N. 10
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 11
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO
SNABI-SDS N. 12
SINAFO Firmato SNABI SDS Firmato DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 13
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 14
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 15
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 16
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 17
L'AUPI ribadisce la necessità di procedere
ad una rivisitazione dell'istituto del part – time, anche alla luce della
più recente normativa europea, ampliandone le possibilità di utilizzo
dell'istituto ed eliminando gli attuali vincoli che limitano ai soli casi
disagio fisico o psichico la possibilità di richiedere il parti – time. DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 18
CHIEDE
che venga rimossa, da parte degli organi
competenti, questa non più sostenibile situazione di disparità di
trattamento che si riflette negativamente nei rapporti fra i dirigenti dei
diversi ruoli del SSN, non giova alla costruzione di un clima sereno e
collaborativo e soprattutto impedisce il corretto funzionamento delle
Aziende.
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
SANITA' N. 19
Si ritiene infatti che tale distribuzione, favorendo prevalentemente i dirigenti preposti alla struttura complessa, penalizzi i dirigenti anche con notevole anzianità di servizio con incarico di struttura semplice e ancor di più quelli con incarico di elevata professionalità, specie in considerazione dell'art. 27, CCNL 8 giugno 2000. La Confedir Sanità auspica che maggior equilibrio possa essere raggiunto in occasione del prossimo contratto economico 2004-2005.
CONFEDIR SANITA' Firmato
II passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
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