CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

INTEGRATIVO 1994 - 1997


A seguito della registrazione avvenuta in data 15.5.1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.4.1997 con il quale l' A.Ra.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo concordato in data 26 marzo 1997, il giorno 22 maggio 1997 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:

- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:

C.G.I.L.

C.G.I.L./SANITÀ

C.I.S.L

FIST C.I.S.L.

U.I.L.

U.I.L./SANITÀ

CONF.S.A.L

FEDERAZIONE NAZIONALE :
FIALS-CISAS/SANITÀ-CONF.S.A.L./SANITÀ

C.I.S.A.L

U.G.L.

RSU :
- SNATOSS
- ADASS
- FASE
- FAPAS
- SUNAS
- SOI

R.d.B./CUB

U.S.P.P.I
(con riserva)

CONFE.DIR.
(con riserva)


Le parti contraenti si sono incontrate per la definizione di alcune problematiche relative al personale del comparto in adesione a quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 1.9.1995 per armonizzarlo con quanto disciplinato, per gli istituti comuni, nei contratti delle aree dirigenziali del comparto sanità, fatte naturalmente salve le specificità proprie di tali aree. Le parti prendono atto che, rispetto alle Organizzazioni firmatarie del testo di accordo concordato in data 26.3.1997, la denominazione della sigla CISL/FISOS è cambiata in FIST CISL . Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo di contratto collettivo integrativo.

 


ART. 1

1. I destinatari del presente contratto integrativo sono quelli previsti dall'art. 1 del CCNL del 1.9.1995.

2. Il presente contratto integrativo concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997. I suoi effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salva diversa espressa indicazione del presente contratto.

3. Nel testo del presente accordo con il termine "contratto" si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei livelli stipulato in data 1.9.1995.

ART. 2

1. All'art. 13, comma 3 del contratto (Interpretazione autentica dei contratti) , le parole "Conferenza permanente Stato-Regioni" sono sostituite dalle parole "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome".


ART. 3

1. All'art. 10, comma 4 del contratto (Forme di partecipazione) , dopo le parole "a contenuto economico" sono inserite le parole "e sull'aggiornamento professionale".

ART. 4

1. All'art. 19 del contratto (Ferie e festivita') , il comma 12 è soppresso e il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. In caso di indefferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovrano essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo".

2. All'art. 19, comma 15 del contratto, dopo le parole " per esigenze di servizio " sono inserite le parole " o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente ".


ART. 5

1. All'art. 23, comma 3 del contratto (Assenze per malattia) , dopo le parole "previsti dai commi 1 e 2" è inserita la parla "ovvero".

2. Ai sensi dell'art. 13 del contratto le parti concordano che il comma 14 del medesimo art. 23 deve essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonchè a quelle che, pur iniziate in precedenza, siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 dell'art. 23 è quello successivo alla data di stipulazione del contratto.


ART. 6

1. All'art. 24, comma 3 del contratto (Infortuni sul lavoro e malattie dovute causa di servizio) , le parole " e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente ." sono soppresse.

ART. 7

1. All' art. 25, comma 1 del contratto (Astensione obbligatoria per maternita') , le parole " dell'art. 4 " sono sostituite dalle parole " degli articoli 4 e 5 ".

2. Al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo, le parole "ed ai lavoratori padri" sono sostituite dalle parole "o in alternativa ai lavoratori padri".


ART. 8

1. All'art. 27 del contratto (Aspettativa) , dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente:
" 5. Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso un periodo di aspettativa, nei limiti previsti dal comma 1, in caso di assunzione a tempo determinato presso la stessa od altra azienda."

2. Il comma 9 dell'art. 17 del contratto è soppresso.


ART. 9

1. All'art. 34 del contratto (Mobilita') , dopo il primo comma è inserito il seguente comma :
" 2. Qualora il dipendente, nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'art. 12, comma 2, lettera A) del DPR 384/1990, presenti domanda di trasferimento ad altra azienda USL o ospedaliera che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell'azienda di appartenenza è sostituito dal preavviso di cui all' art. 38. "


ART. 10

1. All'art. 43, comma 2, punto 2) del CCNL dell'1.9.1995 (Finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro) , dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: " Per l'applicazione del presente contratto le aziende ed enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993, ridetermino con atto formale la dotazione organica del personale destinatario del presente contratto in misura superiore a quello preso a base del calcolo di cui al presente punto, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle indennità relative ai posti di nuova istituzione per incrementare in misura congrua, con atto deliberativo, il fondo di cui al presente punto. Fermo restando che l'incremento previsto dal presente punto è calcolato sul monte salari 1993, qualora il personale in servizio nel 1995 risulti comunque superiore a quello preso come base di calcolo nel 1993, il fondo di cui al presente punto è formato dall'ammontare delle somme spese nel 1995 per le indennità sopra citate."


ART. 11

1. Il terzo comma dell'art. 53 del contratto è sostituito dal seguente:

" 3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le aziende e gli enti del comparto definiscono nei propri regolamenti l'organizzazione delle condizioni di operatività del personale del comparto che partecipa all'esercizio della libera professione intramuraria o alle attività ad essa connesse nonchè il relativo regime economico, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto."

ART. 12

1. All'art. 46, comma 1 del contratto, alla fine del punto 1) sono aggiunte le seguenti parole : "Al fondo così costituito sono aggiunte le risorse di cui all'art. 18 della legge 109/1994 - come modificato dall'art. 6 del D.L. 101/1995, convertito in legge 216/1995. La ripartizione di tali risorse al personale interessato è stabilita in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5 del presente contratto. Il personale che percepisce tali incentivi non beneficia del premio per la qualità della prestazione individuale."


ART. 13

1. All'art. 47, comma 8 del contratto (Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi) , la data del 31.12.1996 è sostituita con la data del 30.6.1997.


ART. 14

1. All' art. 56, comma 1 lettera aa) del contratto (Disapplicazioni) , alla fine del capoverso, sono aggiunte le seguenti parole " fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, comma 1 ".

2. Al medesimo art. 56 comma 1 dopo la lettera ae) è aggiunta la seguente lettera:
" af) con riferimento all'art. 53, comma 3 : art. 87 del DPR 270/1987."

ART. 15

1. La tabella n. 1 allegata al contratto è sostituita da quella di cui all'allegato 1 del presente contratto.


ART. 16

1. Tutte le disposizioni contenute nell'art. 53, comma 5 del contratto sono prorogate al 31 dicembre 1997, considerato che i lavori connessi alla revisione dell'ordinamento di cui all'art. 35 del contratto sono ancora in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo integrativo.

ART. 17

1. All'art. 3 del CCNL del 27 giugno 1996, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

" 1 bis. Resta ferma per le regioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992 , la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali superiori a quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un diverso ed ulteriormente qualificato impegno delle aziende ed enti - anche volti al recupero di standards organizzativi, di efficienza e di efficacia e sviluppo di professionalità - definiti in appositi progetti regionali finanziati.

2. Al medesimo art. 3 del CCNL del 27 giugno 1996, al comma 2 dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le parole "e 1 bis".

ART. 18

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 14 del presente contratto, per la loro natura interpretativa e chiarificatrice delle clausole cui rispettivamente si riferiscono, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL stipulato il 1° settembre 1995. Tutte le altre disposizioni entrano in vigore dalla stipulazione del presente accordo, salvo diversa indicazione contenuta nel medesimo.


 Tabella n. 1

Individuazione delle voci di retribuzione accessoria
utili ai fini dei diversi istituti contrattuali.

VOCI RETRIBUTIVE

Istituti CCNL

Indennità varie

Straordinario

Indennità fisse e pensionabili ai sensi dell'art. 2, c. 9 della legge 335/1995 **

Nucleo
familiare

Turni etc.

Reperibilità

=

tempo parziale verticale

SI*

NO

NO

SI*

SI

tempo parziale orizzontale

SI*

NO

NO

SI*

SI

tempo determinato

SI

SI

SI

SI

SI

ferie

NO

NO

NO

SI

SI

permessi ex congedi
straordinari

NO

NO

NO

SI

SI

assenze per malattia sup. 15 gg. con ricovero e per infortuni e cause di servizio

NO

NO

NO

SI

SI

astens. obbligatoria facolt. 30 gg.

NO

NO

NO

SI

SI

astensione facoltativa

NO

NO

NO

SI

SI

sospens. caut. proc. disciplinare

NO

NO

NO

SI

SI

sospens. caut. proc. penale

NO

NO

NO

NO

SI

indennità mancato preavviso

NO

NO

NO

SI

SI


* nella misura proporzionale spettante
** a decorrere dall'1.1.996

Nota: nelle assenze per malattia e infortuni trova tuttora applicazione la circolare del Ministero della Sanità n. 11 del 22.1.1971.


 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1



Le parti si danno atto che nel testo dell' art. 9 del presente contratto, laddove si prevede la sostituzione del nulla osta dell'azienda di appartenenza con il preavviso, viene citato - per un mero errore materiale - il solo art. 12 del DPR 384/90, mentre tale previsione deve intendersi riferita anche all'art. 13, comma 2 del medesimo decreto.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2


Alla luce della normativa civilistica, le parti concordano che l'obbligo del preavviso non è previsto in riferimento all'istituto contrattuale del rapporto a tempo determinato di cui all'art. 17 del CCNL del 1.9.1995.


 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3


Le parti si danno atto che la previsione di cui al comma 5 dell'art. 48 del CCNL del 1.9.1995 - relativa al tentativo conciliazione su eventuali controversie sorte sulle decisioni assunte in merito al premio della qualità individuale - non potrà concretamente essere attuata fino al momento del passaggio delle controversie individuali di lavoro al giudice ordinario prevista entro il 30.6.1998 dall'art. 11, comma 4 punto g) della legge n. 59/97. Nelle more di tale passaggio le parti concordano che le eventuali controversie siano risolte con gli strumenti e nelle sedi tradizionali.