CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO 1994
- 1997
A seguito della
registrazione avvenuta in data 15.5.1997 da parte della Corte dei conti del
Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.4.1997 con il
quale l' A.Ra.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo
concordato in data 26 marzo 1997, il giorno 22 maggio 1997 alle ore 10 presso la
sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:
- Prof. Carlo
Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido
De Martin (Componente)
- Avv. Guido Fantoni
(Componente)
- Avv. Arturo Parisi
(Componente)
- Prof. Gianfranco
Rebora (Componente)
ed i rappresentanti
delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:
C.G.I.L. |
C.G.I.L./SANITÀ |
C.I.S.L |
FIST C.I.S.L. |
U.I.L. |
U.I.L./SANITÀ |
CONF.S.A.L |
FEDERAZIONE
NAZIONALE : |
C.I.S.A.L |
|
U.G.L. |
|
|
RSU
: |
R.d.B./CUB |
|
U.S.P.P.I |
|
CONFE.DIR. |
|
Le parti contraenti
si sono incontrate per la definizione di alcune problematiche relative al
personale del comparto in adesione a quanto previsto nella dichiarazione
congiunta n. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il
1.9.1995 per armonizzarlo con quanto disciplinato, per gli istituti comuni, nei
contratti delle aree dirigenziali del comparto sanità, fatte naturalmente salve
le specificità proprie di tali aree. Le parti prendono atto che, rispetto alle
Organizzazioni firmatarie del testo di accordo concordato in data 26.3.1997, la
denominazione della sigla CISL/FISOS è cambiata in FIST CISL . Al termine della
riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo di contratto collettivo
integrativo.
ART. 1
1. I destinatari del
presente contratto integrativo sono quelli previsti dall'art. 1 del CCNL del
1.9.1995.
2. Il presente
contratto integrativo concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997. I
suoi effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salva diversa
espressa indicazione del presente contratto.
3. Nel testo del
presente accordo con il termine "contratto" si fa riferimento al
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei livelli stipulato
in data 1.9.1995.
ART.
2
1. All'art. 13,
comma 3 del contratto (Interpretazione autentica dei contratti) , le parole
"Conferenza permanente Stato-Regioni" sono sostituite dalle parole
"Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome".
ART. 3
1. All'art. 10,
comma 4 del contratto (Forme di partecipazione) , dopo le parole
"a contenuto economico" sono inserite le parole "e
sull'aggiornamento professionale".
ART.
4
1. All'art. 19 del
contratto (Ferie e festivita') , il comma 12 è soppresso e il comma 11 è
sostituito dal seguente:
"11. In caso di
indefferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il
godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovrano essere fruite entro
il primo semestre dell'anno successivo".
2. All'art. 19,
comma 15 del contratto, dopo le parole " per esigenze di servizio "
sono inserite le parole " o per cause indipendenti dalla volontà del
dipendente ".
ART. 5
1. All'art. 23,
comma 3 del contratto (Assenze per malattia) , dopo le parole
"previsti dai commi 1 e 2" è inserita la parla "ovvero".
2. Ai sensi
dell'art. 13 del contratto le parti concordano che il comma 14 del medesimo art.
23 deve essere interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute si
applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di
stipulazione del contratto, nonchè a quelle che, pur iniziate in precedenza,
siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima
applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 dell'art. 23 è
quello successivo alla data di stipulazione del contratto.
ART. 6
1. All'art. 24,
comma 3 del contratto (Infortuni sul lavoro e malattie dovute causa di
servizio) , le parole " e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso
di inabilità permanente ." sono soppresse.
ART.
7
1. All' art. 25,
comma 1 del contratto (Astensione obbligatoria per maternita') , le
parole " dell'art. 4 " sono sostituite dalle parole " degli
articoli 4 e 5 ".
2. Al comma 2,
secondo periodo del medesimo articolo, le parole "ed ai lavoratori
padri" sono sostituite dalle parole "o in alternativa ai lavoratori
padri".
ART. 8
1. All'art. 27 del
contratto (Aspettativa) , dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente:
" 5. Al
dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso un periodo di
aspettativa, nei limiti previsti dal comma 1, in caso di assunzione a tempo
determinato presso la stessa od altra azienda."
2. Il comma 9
dell'art. 17 del contratto è soppresso.
ART. 9
1. All'art. 34 del
contratto (Mobilita') , dopo il primo comma è inserito il
seguente comma :
" 2. Qualora il
dipendente, nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'art. 12, comma 2,
lettera A) del DPR 384/1990, presenti domanda di trasferimento ad altra azienda
USL o ospedaliera che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell'azienda di
appartenenza è sostituito dal preavviso di cui all' art. 38. "
ART. 10
1. All'art. 43,
comma 2, punto 2) del CCNL dell'1.9.1995 (Finanziamento del trattamento
accessorio legato alle posizioni di lavoro) , dopo il secondo periodo è
aggiunto il seguente: " Per l'applicazione del presente contratto le
aziende ed enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del decreto legislativo
n. 29/1993, ridetermino con atto formale la dotazione organica del personale
destinatario del presente contratto in misura superiore a quello preso a base
del calcolo di cui al presente punto, nel finanziare la predetta dotazione
organica dovranno tenere conto del valore delle indennità relative ai posti di
nuova istituzione per incrementare in misura congrua, con atto deliberativo, il
fondo di cui al presente punto. Fermo restando che l'incremento previsto dal
presente punto è calcolato sul monte salari 1993, qualora il personale in
servizio nel 1995 risulti comunque superiore a quello preso come base di calcolo
nel 1993, il fondo di cui al presente punto è formato dall'ammontare delle
somme spese nel 1995 per le indennità sopra citate."
ART. 11
1. Il terzo comma
dell'art. 53 del contratto è sostituito dal seguente:
" 3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le aziende e gli enti
del comparto definiscono nei propri regolamenti l'organizzazione delle
condizioni di operatività del personale del comparto che partecipa
all'esercizio della libera professione intramuraria o alle attività ad essa
connesse nonchè il relativo regime economico, sulla base di quanto previsto
dall'art. 5 del presente contratto."
ART.
12
1. All'art. 46,
comma 1 del contratto, alla fine del punto 1) sono aggiunte le seguenti parole :
"Al fondo così costituito sono aggiunte le risorse di cui all'art. 18
della legge 109/1994 - come modificato dall'art. 6 del D.L. 101/1995, convertito
in legge 216/1995. La ripartizione di tali risorse al personale interessato è
stabilita in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5 del presente
contratto. Il personale che percepisce tali incentivi non beneficia del premio
per la qualità della prestazione individuale."
ART. 13
1. All'art. 47,
comma 8 del contratto (Produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi) , la data del 31.12.1996 è sostituita con la data del 30.6.1997.
ART. 14
1. All' art. 56,
comma 1 lettera aa) del contratto (Disapplicazioni) , alla fine del capoverso,
sono aggiunte le seguenti parole " fatto salvo quanto previsto dall'art.
52, comma 1 ".
2. Al medesimo art.
56 comma 1 dopo la lettera ae) è aggiunta la seguente lettera:
" af) con riferimento all'art. 53, comma 3 :
art. 87 del DPR 270/1987."
ART.
15
1. La tabella n. 1
allegata al contratto è sostituita da quella di cui all'allegato 1 del presente
contratto.
ART. 16
1. Tutte le
disposizioni contenute nell'art. 53, comma 5 del contratto sono prorogate al 31
dicembre 1997, considerato che i lavori connessi alla revisione dell'ordinamento
di cui all'art. 35 del contratto sono ancora in atto alla data di sottoscrizione
del presente accordo integrativo.
ART.
17
1. All'art. 3 del
CCNL del 27 giugno 1996, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
" 1 bis. Resta ferma per le regioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992 , la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali superiori a quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un diverso ed ulteriormente qualificato impegno delle aziende ed enti - anche volti al recupero di standards organizzativi, di efficienza e di efficacia e sviluppo di professionalità - definiti in appositi progetti regionali finanziati.
2.
Al medesimo art. 3 del CCNL del 27 giugno 1996, al comma 2 dopo le parole
"di cui al comma 1" sono inserite le parole "e 1 bis".
ART.
18
1. Le disposizioni
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 14 del presente contratto, per la loro
natura interpretativa e chiarificatrice delle clausole cui rispettivamente si
riferiscono, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL stipulato
il 1° settembre 1995. Tutte le altre disposizioni entrano in vigore dalla
stipulazione del presente accordo, salvo diversa indicazione contenuta nel
medesimo.
Tabella n.
1
Individuazione
delle voci di retribuzione accessoria
utili ai fini dei
diversi istituti contrattuali.
VOCI RETRIBUTIVE |
|||||
Istituti CCNL |
Indennità varie |
Straordinario |
Indennità fisse e pensionabili ai sensi dell'art. 2, c. 9 della legge 335/1995 ** |
Nucleo |
|
|
Turni etc. |
Reperibilità |
= |
|
|
tempo parziale verticale |
SI* |
NO |
NO |
SI* |
SI |
tempo parziale orizzontale |
SI* |
NO |
NO |
SI* |
SI |
tempo determinato |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
ferie |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
permessi ex congedi |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
assenze per malattia sup. 15 gg. con ricovero e per infortuni e cause di servizio |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
astens. obbligatoria facolt. 30 gg. |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
astensione facoltativa |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
sospens. caut. proc. disciplinare |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
sospens. caut. proc. penale |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
indennità mancato preavviso |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
* nella misura
proporzionale spettante
** a decorrere
dall'1.1.996
Nota:
nelle assenze per malattia e infortuni trova tuttora applicazione la circolare
del Ministero della Sanità n. 11 del 22.1.1971.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno
atto che nel testo dell' art. 9 del presente contratto, laddove si prevede la
sostituzione del nulla osta dell'azienda di appartenenza con il preavviso, viene
citato - per un mero errore materiale - il solo art. 12 del DPR 384/90, mentre
tale previsione deve intendersi riferita anche all'art. 13, comma 2 del medesimo
decreto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Alla luce della
normativa civilistica, le parti concordano che l'obbligo del preavviso non è
previsto in riferimento all'istituto contrattuale del rapporto a tempo
determinato di cui all'art. 17 del CCNL del 1.9.1995.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno
atto che la previsione di cui al comma 5 dell'art. 48 del CCNL del 1.9.1995 -
relativa al tentativo conciliazione su eventuali controversie sorte sulle
decisioni assunte in merito al premio della qualità individuale - non potrà
concretamente essere attuata fino al momento del passaggio delle controversie
individuali di lavoro al giudice ordinario prevista entro il 30.6.1998 dall'art.
11, comma 4 punto g) della legge n. 59/97. Nelle more di tale passaggio le parti
concordano che le eventuali controversie siano risolte con gli strumenti e nelle
sedi tradizionali.