CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PARTE ECONOMICA BIENNIO
1996 - 1997
A seguito della registrazione
da parte della Corte dei Conti del provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 7 maggio 1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del
contratto collettivo nazionale di lavoro in intestazione, il giorno 27 giugno
1996 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle
persone di:
- Prof. Carlo Dell'Aringa
Presidente
- Prof. Gian Candido De
Martin Componente
- Avv. Guido Fantoni
Componente
- Avv. Arturo Parisi
Componente
- Prof. Gianfranco Rebora
Componente
ed i rappresentanti delle
seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:
C.G.I.L. C.G.I.L./SANITÀ
C.I.S.L. C.I.S.L./FISOS
U.I.L. U.I.L./SANITÀ
CONF.S.A.L
....................................... R.d.B./CUB
C.I.S.A.L.
........................................... C.I.S.N.A.L
RSU: FEDERAZIONE NAZIONALE :
- SNATOSS - FIALS
- ADASS - CISAS/SANITÀ
- FASE - CONF.S.A.L./SANITÀ
- FAPAS
- SUNAS
............................................ CONFE.DIR.
- SOI ................................................... (
con riserva )
UNIONQUADRI
................................ U.S.P.P.I
( con riserva )
Al termine della riunione le
parti concordano l'unito testo di accordo per la stipula del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di parte economica 1996 -1997
per i dipendenti del comparto Sanità.
ART.
1
Retribuzione tabellare
1. I benefici economici del
presente contratto si applicano al personale già in servizio presso le aziende
ed enti alla data del 1.1.1996 od assunto successivamente, anche con rapporto a
tempo determinato, secondo i criteri di cui all'art.42, comma 1 del CCNL
stipulato il 1.9.1995.
2. Con decorrenza dalle date
sottoindicate, gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 41 comma 4 del citato
CCNL sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di
loro alle singole decorrenze:
posizione
funzionale e livello |
1.1.1996 |
1.11.1996 |
1.7.1997 |
3. I nuovi stipendi tabellari
annui a regime, cioè dall'1.7.1997 sono rideterminati nei seguenti importi :
I |
L. 9.261.000 |
4. A decorrere dalle date
sottoindicate, lo stipendio tabellare dei dipendenti inquadrati nel livello
economico VIII bis è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde che si
sommano tra di loro alle singole decorrenze:
1 gennaio 1996 : L. 89.000
1 novembre 1996 : L. 107.000
1 luglio 1997 : L. 64.000
A regime, cioè dall'1.7.1997, il predetto stipendio
tabellare annuo è fissato in L.23.247.000.
5. I benefici di cui al
presente articolo hanno effetto integralmente sulla determinazione del
trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi previsti dai commi 2 e 4.
Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. si considerano
soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
ART.
2
Rideterminazione del
finanziamento del fondo
per la corresponsione del
trattamento accessorio
legato alle posizioni di
lavoro
1. La disciplina per il
finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro è
confermata anche per la vigenza del presente contratto con le precisazioni e le
modifiche di cui ai seguenti commi.
2. In sede di contrattazione
decentrata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. e) del CCNL del 1.9.1995, il
fondo previsto dall'art. 43, comma 2, punto 1 del medesimo CCNL, in base ai
modelli organizzativi adottati dall'azienda o ente, può essere destinato in
parte al finanziamento del fondo per la remunerazione di particolari condizioni
di disagio, pericolo o danno e del fondo per compensare particolari posizioni di
lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilità previsti dal citato art. 43, comma 2, punti 2) e 3). L'eventuale
trasferimento della quota di fondo del compenso per lavoro straordinario al
fondo del comma 4 del presente articolo è irreversibile. Le Aziende ed enti ,
nel caso che in sede di contrattazione decentrata sia stata utilizzata la
predetta facoltà, per far fronte ad eventuali particolari esigenze di servizio
sopravvenute, provvederanno mediante il ricorso agli strumenti previsti
dall'art. 18, comma 2 del CCNL del 1.9.1995 o con i riposi sostitutivi di cui
all'art. 10, comma 6 del D.P.R. 384/1990.
3. Le indennità previste
dall'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1.9.1995 sono aumentate di L. 5.000
mensili fisse lorde, a decorrere dal 1.1.1997 .
4. Il fondo costituito
dall'1.12.1995 ai sensi dell'art. 43, comma 2 punto 3 del succitato CCNL, per
l'anno 1997 è incrementato di una somma pari allo 0,58 % del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1995 e di una ulteriore somma pari allo 0,50% dello
stesso monte salari a decorrere dal 31.12.1997 ed a valere per l'anno 1998.
L'incremento del fondo è finalizzato ad un aumento corrispondente del numero
dei beneficiari dell'indennità maggiorata di qualificazione professionale e
valorizzazione delle responsabilità di cui agli artt. 45, comma 3 e seguenti e
49, comma 4 del CCNL del 1.9.1995. La corresponsione dell'indennità citata ai
nuovi beneficiari decorre dal 1.7.1997 e si applica con le stesse modalità,
condizioni e valori economici previsti dall' art. 45 indicato, mentre il numero
massimo dei beneficiari risulta incrementato in conseguenza degli stanziamenti
previsti dal presente articolo.
5. Gli incrementi attribuiti
dal presente contratto al fondo del comma 4 operano solo per l'anno di
riferimento consolidandosi per gli anni successivi, ferme rimanendo le
possibilità di trasferimento di risorse previste dal presente articolo e
dall'art. 43, comma 2, punti 1 e 2 del CCNL del 1.9.1995.
ART.
3
Risorse aggiuntive e
risparmi di gestione
per l'incremento del fondo
destinato alla produttività collettiva.
1. Ai sensi degli articoli 4,
comma 8 e 13, comma 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni od
integrazioni, le aziende ed enti, a decorrere dall'1.1.1997 sulla base del
consuntivo 1996, incrementano il fondo di cui all'art. 46, comma 1 punto 2 del
CCNL dell'1.9.1995, dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo
calcolato con riferimento all'anno 1995, in presenza:
a) di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio,
secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la
formazione dei Bilanci di previsione annuale;
ovvero:
b) della realizzazione
annuale di programmi - correlati ad incrementi qualitativi e quantitativi di
attività del personale - concordati tra Regioni e singoli enti ed aziende e
finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine non
superiore ad un triennio, pareggio da valutarsi alla luce delle variazioni
tecnico legislative intervenute nelle regole di formazione del bilancio stesso.
2. Il sistema di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 , si inquadra nel processo di innovazione delle aziende ed enti che richiede:
- razionalizzazione dei servizi di cui al titolo I del d.
lgs. 29/1993;
- ridefinizione delle
strutture organizzative e delle dotazioni organiche;
- attivazione dei centri di
costo;
- istituzione ed attivazione
dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
3. Il fondo previsto dall' art. 46, comma 1, punto 2) del
CCNL del 1.9.1995 si consolida nel suo ammontare per gli anni successivi, ferme
rimanendo le possibilità di trasferimento a detto fondo di risorse provenienti
da quelli di cui all'art. 43 e 46, comma 1, punto 1) dello stesso CCNL.
4. Per la vigenza del
presente contratto, il fondo di cui al comma 1 è incrementato con le risorse
aggiuntive ed i risparmi di gestione previsti nel presente articolo solo a
consuntivo e, pertanto, per gli esercizi successivi devono essere nuovamente
verificate le condizioni per la conferma dell'incremento stesso.
ART.
4
Rischio radiologico
1. Il fondo di cui all'art.
43 , comma 2, punto 2) del CCNL del 1. 9 1995, ove sono confluite le risorse
dell'art. 54 del D.P.R. 384/1990, è destinato anche ad applicare i benefici
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, nei confronti dei soggetti ivi
previsti. L'indennità di cui all'art. 5, comma 4 della citata legge 724/1994 -
ricompresa tra quelle previste dall'art. 44 del CCNL dell' 1.9.1995 - è
corrisposta, in base alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle predette
risorse confluite nel fondo stesso.
ART.
5
Norma finale
1. Rimangono in vigore tutte
le clausole della Parte II del CCNL del 1.9.1995, relative al trattamento
economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo, compresi l'art. 51
- i cui effetti sono estesi a tutta la vigenza del biennio 1996-1997 - e l'art.
53, comma 3.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno
reciprocamente atto che le conclusioni raggiunte con il presente accordo
realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto
delle risorse finanziarie rese disponibili per la tornata contrattuale.
Conseguentemente le parti
concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno
nelle due aree della dirigenza del comparto sanità, fossero incoerenti con i
principi di cui sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti
contrattuali di contenuto economico concettualmente corrispondenti con
riferimento alla struttura delle retribuzione dei dipendenti delle tre aree,
fatte salve le specificità delle aree dirigenziali, esse si incontreranno per
pervenire alla necessaria armonizzazione del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti, richiamato il
contenuto della dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL dell' 1.9.1995,
riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi
della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare
su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così
come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più
elevati livelli di copertura previdenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono di
incontrarsi entro il 30 aprile 1996 per l'esame della materia relativa ai
permessi e distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 117/1996.