IPOTESI D'INTESA

Il giorno 01/08/95 presso la sede della F.P.J. di Roma,

tra

le delegazioni ARIS AIOP E PJ

e

le OO.SS. CGIL CISL UIL

Si è concordata la seguente IPOTESI TECNICA D'INTESA da sottoporre alla approvazione dei rispettivi organi statutari entro il 15 settembre 95 per pervenire entro il 30 settembre 95 alla firma del rinnovo del CCNL per la Ospedalità privata valevole per il periodo 1/1/94 - 31/12/97.

Le delegazioni datoriali fanno presente di essere allo stato vincolante alle compatibilità economiche derivanti dallo stato di attuazione del sistema retributivo delle prestazioni sanitarie.

ARTIS CGIL

AIOP CISL

PRO JUVENTUTE UIL

 

C.C.N.L. Personale non medico Sanità privata (CCNL 25 ottobre 90 integrato con modifiche e proposte di modifiche al 01/08/95)

ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO - CONCORDATO

Il presente contratto si applica a tutto il personale non medico alle dipendenza di:

- Ospedali Classificasti, presidi, I.R.C.C.S., case di Cura, Centri di Riabilitazione associati all'A.R.I.S.

- Presidi, I.R.C.C.S., Case di Cura, Centri di Riabilitazione associate all'A.I.O.P.

- I.R.C.C.S. e Centri di Riabilitazione della Fondazione Pro Juventute,

a quello di Case di riposo a carattere assistenziale convenzionate o accreditate con il S.S.N. che erogano esclusivamente assistenza sanitaria, i cui settori sono associati all'A.I.O.P. e A.R.I.S.

Per il personale degli ospedali classificati, degli i.r.c.c.s. e dei Presidi prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari, ove esistenti, dichiarate equipolenti ai fini dell'equiparazione dei titoli e dei servizio del personale dipendente, a quelle del D.P.R. 761/79 con decreto ministeriale, nonchè a quelle del D.M. 30/1/1982 e successive modificazioni per quegli aspetti del rapporto non sottoposti al succitato d.p.r. 761/79 e alla contrattazione collettiva.

 

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALE - CONCORDATO

Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell'art. 1 per gli enti classificati, Presidi e I.R.C.C.S., si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonchè allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.

I prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Case di cura e agli enti di cui al precedente art. 1 del presente contratto, purchè non siano i contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell'art. 1 per gli Enti classificati, Presidi e I.R.C.C.S.

 

ART. 3 - INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI - CONFERMATO

Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il presente C.C.N.L. costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma.

Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni norme economiche di miglior favore.

 

ART. 4 - ASSUNZIONE - CONCORDATO

L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di diritto di lavoro privato.

L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente la dar della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed il relativo trattamento economico e la sede di lavoro.

Per gli Istituti a carattere scientifico si fanno salve le norme regolamentari ove esistano.

Per le assunzioni presso gli ospedali classificati di cui all'art. 41 e dei Presidi di cui all'art. 432, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno comunque essere salvaguardate le norme che regolano l'equiparazione dei titoli e dei servizi e pertanto avverranno a termini dell'art, 25 del DPR 761/79 del DM 30/1/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ambito delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni prevederanno limitatamente alle figure non apicali una riserva per il personale interno per dei posti messi a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse disposizioni regolamentari.

 

ART. 5 - DOCUMENTI DI ASSUNZIONE - CONCORDATO

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:

- libretto di lavoro o documento equipollente;

- codice fiscale;

- carta di identità o documento equipollente;

- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;

- libretto sanitario ove richiesto a norma di legge;

- titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc..), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;

- certificato, in carta semplice di nascita, cittadinanza residenza (o cumulativo).

- cert. casellario giudiziale

- cert. carichi pendenti.

Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi e l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza.

In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.

 

ART. 6 - VISITE MEDICHE - CONCORDATO

Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro, l'Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica del prestatore d'opera e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici.

Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici: gli oneri (+) per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente sono a carico della Struttura Sanitaria.

 

ART. 7 - PERIODO DI PROVA - CONCORDATO

L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a:

- due mesi per le qualifiche fino al 4° livello. - sei mesi per le qualifiche dal 5° livello.

Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto nonchè ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato.

Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendete il servizio entro novanta giorni; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.

Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

 

ART. 8 - MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE - CONFERMATO

Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13 della Legge 300 del 20/5/1970.

Il lavoratore, purchè in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.

Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni.

Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua (+) deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di livello fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonchè delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare da atto scritto, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolte l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto., dopo un periodo di tre mesi consecutivi, semprechè il lavoratore sia in possesso del titolo professionale ove richiesto.

 

ART. 9 - CUMULO DI MANSIONI - CONFERMATO

Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.

In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il livello pertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.

 

ART. 10 - PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA - CONCORDATO

Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo a una novazione del rapporto ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

 

ART. 11 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO - CONCORDATO

Il lavoratore, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'assistito, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua assistenza.

Il lavoratore deve rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed osservare in modo corretto i propri doveri.

E' fatto divieto al lavoratore di prestare la propria attività al di fuori delle strutture di appartenenza anche in caso di sospensione cautelativa.

La prestazione di lavoro a carattere continuativo esplicata al di fuori del rapporto di lavoro, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro part-time, costituisce giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

ART. 12 - RITARDI ED ASSENZE - CONCORDATO

Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo e comunque attestando le presenze secondo le modalità e rilevazioni in uso nella Struttura.

I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente ai ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.

Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto dalla struttura sanitaria, giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore salvo legittimo e giustificato impedimento.

In ogni caso competano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata della assenza stessa.

In caso di malattia eguale comunicazione deve essere effettuata, prima dell'inizio del turno di servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione della malattia stessa.

L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i 3 (tre) giorni consecutivi, è considerata mancanza gravissima.

 

ART. 13 - PERMESSI - RECUPERI - CONFERMATO

Al dipendente possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Eccezionalmente e comunque, salvo diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono essere concessi permessi anche di durata pari all'orario giornaliero.

I permessi complessivamente concessi non possono eccedere, 36 ore nel corso dell'anno.

Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

 

ART. 14 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCORDATO

I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 20/5/70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato, nonchè nel rispetto da parte del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.

Al riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi degli istituti di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto conoscenza della mancanza commessa.

Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.

Si pattuisce altresì che il predetto termine di 30 giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine "ab inizio" per ulteriori 30 giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.

Pertanto le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:

1. richiamo verbale; 2. richiamo scritto; 3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione; 4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.

Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:

a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 12 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo; (+)

b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;

c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;

d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;

e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilita dalla Struttura;

f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;

g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;

h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura Sanitaria, e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle equipes direttive;

i) compia in genere atti che possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della struttura Sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla L. 300/70;

j) ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo di cui all'art. 5 del presente C.C.N.L.

k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo.

l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale

Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:

A) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

B) assenza ingiustificata per 3 (tre) giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie;

C) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati ammoniti due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dalla applicazione della prima sanzione;

D) assenze per simulata malattia;

E) introduzione di persone esterne nell'azienda senza regolare permesso

F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno

G) alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze e dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni irregolari su queste;

H) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

I) per violazione del segreto professionale e di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all'Amministrazione o a terzi;

J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

K) per svolgimento di attività continuativa privata o comunque per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale;

L) per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente.

M) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della Struttura;

N) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della Struttura;

O) per atti di libidine commessi all'interno della Struttura.

E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze

 

ART. 15 - ORARIO DI LAVORO - CONCORDATO

L'orario di lavoro ordinario settimanale per i dipendenti inquadrati dal 1° al 8° livello e in 38 ore per gli altri dipendenti è fissato, in 36 ore (*), da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.

L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le OO.SS.

I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, entro il primo trimestre di ciascun anno, dalla Direzione previo esame con le Rappresentanze sindacali Unitarie, che possono farsi assistere dalle OO.SS. territoriali appartenenti alle associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore Sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato.

Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal successivo 7° comma dell'art. 20 del presente contratto.

 

ART. 16 RAPPORTO DI LAVORO PART TIME - CONCORDATO

Si richiamano espressamente le norme di cui alla Legge n. 863 del 19/12/1984 e s.m.

Si conviene che, a titolo indicativo, le percentuali dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati, non potranno superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico.

Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo intese con le organizzazioni aziendali.

L'assunzione di personale a part time il tempo parziale, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato, può essere effettuata anche per motivate esigenze della struttura e deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:

1. Il periodo di prova per i nuovi assunti corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno

2. la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell'orario con riferimento secondo i casi al giorno, alla settimana, al mese, all'anno, comunque non inferiore a 1/3 dell'orario di lavoro previsto per il tempo pieno.

3. il trattamento economico e normativo.

Nel caso di tempo parziale giornaliero è ammessa la prestazione di lavoro oltre l'orario concordato nel limite massimo individuale di 2 ore giornaliere e con un limite massimo individuale di 60 ore.

La prestazione aggiuntiva può essere richiesta per esigenze di servizio e/o qualora la Struttura sanitaria versi in particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia e/o infortunio e/o maternità e/o ferie e/o aspettativa di altri dipendenti.

Il trattamento economico ivi compresi indennità di contingenza, automatismi di carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavorativa effettiva. In caso di part time verticale con prestazione piena tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte in misura integrale per l'intera giornata.

Nel caso di tempo parziale giornaliero o settimanale o mensile o annuale il periodo di ferie rimane uguale a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, fatto salvo il trattamento economico ridotto in percentuale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni.

A tale scopo i lavoratori interessati al passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa non vi è più l'obbligo di un periodo di prova.

Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale o viceversa, per i due anni successivi sarà collocato in coda alle eventuali graduatorie.

 

ART. 17 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO - CONCORDATO

L'assunzione di personale con C.F.L. avverrà secondo le norme della L. 863/84 e L. 407/90 e L. 451/94 nonchè dell'accordo interconfederale Confindustria Organizzazioni Confederali dei lavoratori del 31/1/95.

Per le professionalità con titolo abilitante indicate all'allegato (...) si applica quanto previsto al comma 2 lettera b dell'articolo 16 L. 451/94: per tali figure l'inquadramento avverrà direttamente al livello di destinazione.

Ai fini dell'individuazione delle tipologie contrattuali di cui all'art. 16 della L. 451/94 e dei conseguenti accordi interconfederali in materia, sono considerate intermedie le professionalità dei dipendenti inseriti nel secondo terzo e quarto e quinto livello contrattuale, mentre vengono considerate elevate quelle dei prestatori d'opera inseriti dal 6° livello contrattuale fino all'11°.

Le parti convengono altresì che i C.F.L. con inquadramento di destinazione di 2° livello contrattuale avranno durata pari a 12 mesi e che ai relativi contrattisti verrà attribuito il trattamento del 2° livello fino dall'inizio.

 

ART. 18 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CONCORDATO

In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'art., 23 della legge n. 56 del 28/2/1987, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18/4/1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni ed agli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 761/79 per gli Enti classificati, nonchè all'art. 8 bis del D.L. 29/1/1983 n. 17, convertito con modificazione dalla legge 25/3/1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze assistenziali al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:

a) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo di ferie, per un percentuale non superiore al 30% dell'organico in forza.

b) per le assunzioni legate a particolari punte di attività e per esigenze straordinarie nel limite di 6 mesi

c) per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della sanità o da altre istituzioni pubbliche;

d) per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Provincie, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato.

e) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo, per 12 mesi

f) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;

g) assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato

h) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.; nonchè in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;

i) per gli Enti classificati, Presidi e E.R.C.C.S. anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;

j) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare).

Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previsto dalle norme convenzionali.

 

ART. 19 - MOBILITA' - CONCORDATO

L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale in presidi, servizi, uffici o pertinenze della Casa di cura o strutture sanitarie diverse dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzatorio della casa di cura e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 300/70 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici o presidi, cui originariamente è stato assegnato il dipendente.

La mobilità, che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale in presidi servizi, uffici o pertinenze della casa di cura o strutture sanitarie diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dalla Direzione Sanitaria o dal Coordinatore medico o dal responsabile del servizio in relazione alle esigenze di servizio secondo criteri concordati con la RSU, nel rispetto del art. 13 L. 300/70.

 

ART. 20 - LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO - CONCORDATO

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.

E considerato lavoro supplementari e quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato entro l'8° livello e oltre le 38 ore settimanali per il restante personale.

Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali.

All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra individuate verranno stabiliti previa consultazione e parere della R.S.U. con successiva verifica da operarsi dopo 6 (sei) mesi.

Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore, sarà utilizzato, di intesa con la R.S.U. ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.

Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo.

Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e/o straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

Il lavoro supplementare e quello straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto (paga base + indennità di contingenza + retribuzione individuale di anzianità + indennità di mansioni superiori): (diviso) il divisore mensile indicato all'art. 35, con una maggiorazione del 15 e del 20%.

Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.

Per il lavoro supplementare straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%.

Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 06.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 22 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.

Il lavoro straordinario deve essere autorizzato per iscritto ed espressamente dalla Amministrazione.

 

ART. 21 - RIPOSO SETTIMANALE - CONFERMATO

tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; comunque nel caso di mancato a coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.

Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

 

ART. 22 - FESTIVITA'

Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione delle seguenti festività:

1) Capodanno (1° gennaio) 2) Epifania (6 gennaio) 3) Anniversario della Liberazione (25 aprile) 4) Lunedì di Pasqua (mobile) 5) Festa del Lavoro (1° maggio) 6) Assunzione della Madonna (15 agosto) 7) Ognissanti (1^novembre) 8) Immacolata Concezione (8 dicembre) 9) S. Natale (25 dicembre) 10) S. Stefano (26 dicembre) 11) Santo Patrono (mobile)

In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 30.

I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato.

In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art. 21, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

ART. 23 - FERIE -

Tutti i lavoratori (*) hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare (+).

Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve essere sempre effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore.

Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art. 37 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla legge 28/3/68 n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni.

In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 30.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo.

Il dipendente in sostituzione delle festività soppresse ha diritto inoltre a far tempo dal 1° gennaio 1991, a 5 (cinque) giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare.

L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione previo esame con Rappresentanze di cui all'art. 49 e dalla R.S.U., sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno , congiuntamente con la Direzione Sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore Sanitario.

Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali dei presidi, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie.

Fatte salve le cinque giornate di cui al comma n. 5 potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall'azienda.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

 

ART. 24 - PRONTA DISPONIBILITA' -

Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale; la valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con i rappresentanti sindacali aziendali firmatari del presente contratto.

Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 22 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Il servizio di pronta disponibilità va, di norma, limitato va periodi al di fuori del normale orario programmato, ha durata di 12 (dodici) ore e dà diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni 12 (dodici) ore.

Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolata in orari di minore durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stesa, maggiorata del 10%.

L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle 4 (quattro ) ore.

In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessato.

Di norma non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 8 (otto) giorni di disponibilità al mese.

 

ART. 25 - PERMESSI STRAORDINARI - CONCORDATO

Al lavoreatore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:

1) Permessi retribuiti:

a) per matrimonio, giorni 15 di calendario con retribuzione;

b) per gravidanza e puerperio, secondo le norme di legge;

c) per sostenere esami attinenti alla carriera ed al perfezionamento professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse con retribuzione;

d) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei figli e dei fratelli, spetta al lavoratore un permesso retribuito limitatamente a cinque giorni;

e) il lavoratore donatore di sangue ha diritto a permessi retribuiti di cui alla legge 13/77!967 n. 584;

f) per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali secondo le norme di legge;

g) per gravi e documentate ragioni il lavoratore può chiedere e l'amministrazione può concedere un periodo di permesso straordinario retribuito non superiore a cinque giorni;

h) per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente.

2) Permessi non retribuiti:

a) purchè siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro, al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi;

b) in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, genitori) il dipendente può fruire di permesso non retribuito comunque non inferiore a 1 (uno) mese e non superiore a 6 (sei) mesi;

in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso non retribuito, comunque non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi (legge n. 49/87).

3) Servizio militare o sostitutivo Civile:

In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi e secondo quanto disposto dal disciplinato D.L.C.P.S. 13/9/1946, n. 303, il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare. Il lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione del presidio entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare potrà essere considerato dimissionario e come tale liquidato.

4) Permessi per handicap di cui alla L. 194/92 e s.m.

I periodi di assenza per i casi indicati ai punti 2, 3, 4 non sono utili all maturazione delle ferie, della tredicesima e del T.F.R.

Tutti i permessi dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e comunque almeno sette giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere o meno concessi compatibilmente con le esigenze della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.

 

ART. 26 - PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO - CONFERMATO

L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o pensale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

L'Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

 

ART. 27 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO - CONCORDATO

In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio, la Direzione Sanitaria o quella Amministrativa secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data del rilascio.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

Il datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la malattia è indennizzata ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:

a) il 100 % della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell'arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso.

Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello ce il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di legge (Legge 29/2/80 n. 33 art. 1)..

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di 18 (diciotto) mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile. Si conviene però, che, in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di mesi 2 (due) da diciotto mesi a 20 (venti) mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di 3 (tre) mesi (dal 20° al 23 ° mese), purchè permanga la situazione di ricovero ospedaliero.

b) il 100 % della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole amministrazioni.

Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.

Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all'indennità di malattia dovuta dall'Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della Struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell'art. 5 della legge 20/5/70 n. 300, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal D.M. 8/1/1983 - G.U. n. 33 e successive modificazioni.

Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha l'obbligo di avvertire l'Amministrazione entro le ore 9.00 dello stesso giorno.

In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.

Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'amministrazione a recuperare dal terso responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito.

Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.

 

ART. 28 - ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO - CONFERMATO

L'Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di leggi vigenti.

 

ART. 29 - TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO -

Le organizzazioni sindacali hanno diritto di controllare l'applicazione della norma per la tutela della salute psicofisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori e di quanto previsto dalla legge 833/78, fatte salve le attribuzioni di legge della Direzione Sanitaria.

Le parti si impegnano a incontrarsi entro il 30 ottobre per daee attuazione a quanto previsto dal Dlgs 626/94.

 

ART. 30 - RETRIBUZIONE - CONCORDATO

La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta di:

- retribuzione come da livello;

- indennità di contingenza;

- retribuzione individuale di anzianità;

- tredicesima mensilità;

- trattamento di fine rapporto

Elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli art. 20, 22, 24, 37, 38, 45, 61.

 

ART. 31 - LIVELLI FUNZIONALI E RETRIBUTIVI - CONCORDATO

1° LIVELLO - L. 7.449.000

Personale addetto alla pulizia. Il personale inquadrato al 1° livello sarà inserito al 2° livello al compimento del sesto mese di servizio nello stesso ente.

2° LIVELLO - L. 8.517.000

Ausiliario socio sanitario, ausiliario di assistenza per anziani, operaio qualificato, lavandaio/a, addetto/a alla cucina o guardaroba, telefonista, commesso/a, disinfettatore,, bagnino, portiere.

Detto personale, alla maturazione di una anzianità di tre anni di servizio nel 2° livello contrattuale nello stesso verrà inserito al 3° livello.

3° LIVELLO - L. 9.669.000

Ausiliario sociosanitario specializzato, Addetto all'assistenza per anziani, assistente bambini, Assistente ed Accompagnatore per disabili, Aiuto cuoco.

4° LIVELLO - L. 10.729.000

Centralinista, Operaio specializzato, Operaio tecnico., Operaio ad alta specializzazione, Assistente sociosanitario con funzioni educative., assistente sociosanitario con funzioni di sostegno (per i centri di lungodegenza per anziani non autosufficienti)., Impiegato d'ordine, Massaggiatore, Perforatore, Operatore di centri elettronici, Portiere centralinista, Cuoco, Autista, Operaio manutentore, Operatore tecnico addetto all'assistenza.

Per quel che concerne l'inquadramento degli OTA le parti si richiamano espressamente all'accordo stipulato tra le OO.SS. e quelle datoriali in data 25/11/11, che si allega e diventa parte integrante del presente CCNL.

Gli ausiliari sociosanitari specializzati che a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali sono stati già inquadrati nel 4° livello, conservano detta collocazione, senza ulteriore passaggio ad altra posizione funzionale; essi conserveranno "ad personam" il solo trattamento economico e normativo previsto per il 4° livello, pur continuando a svolgere tutti i compiti esplicati, senza però avere la superiore qualifica afferente alla nuova funzione.

 

5° LIVELLO: L. 12.141.000

Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), Insegnante (senza titolo specifico, ad esaurimento), Istruttore di nuoto, assistente per l'infanzia., Operatore tecnico coordinatore (Capo servizio operai)., Autista addetto prevalentemente alla conduzione di autoambulanza, infermiere generico., Infermiere psichiatrico (con un anno di scuola), Puericultrice, Impiegato d'ordine, dopo 5 cinque) anni di permanenza nella qualifica nello stesso ente, Cuoco dopo 10 (dieci) annidi permanenza nella qualifica nello stesso ente, Cuoco con diploma professionale di scuola alberghiera, Impiantista, animatore, Tecnico di attività motoria in acqua.

 

6° LIVELLO: L. 13.371.000

Impiegato amministrativo di concetto, infermiere psichiatrico con due anni di scuola, vigilatrice di infanzia programmatore di centro elettronico, assistente sanitario, terapista della riabilitazione, educatore professionale, insegnante corsi formazione professionale, assistente sociale, tecnico della riabilitazione (ortottista, logopedista, psicomotricista), infermiere professionale, tecnico di laboratorio, di radiologia, centro trasfusionale, anatomia patologica, odontoiatria, massofisioterapista, massaggiatore non vedente, ostetrica, dietista, podologo.

 

7° LIVELLO - L. 15.563.000

Coordinatore di: terapisti della riabilitazione, educatori, assistenti sociali; caposala, capo tecnico, direttore di corsi di formazione professionale, collaboratore direttivo, ostetrica assunta anteriormente all'1/1/83.

Il terapista della riabilitazione, il tecnico della riabilitazione )ortottista, logopedista, psicomotricista) assistente sociale, ostetrica, educatore professionale, tecnico laboratorio, radiologia, centro trasfusionale, anatomia patologica, odontoiatria, in possesso di un titolo abilitante l'esercizio della professione, al maturare di una anzianità di servizio di almeno 8 (otto) anni nella qualifica e nello stesso ente.

 

8° LIVELLO - L. 17.703.000

Operatore professionale- dirigente di area riabilitativa, coadiutore amministrativo, caposervizio o ufficio amministrativo di Struttura fino a 250 posti letto, caposervizio ufficio amministrativo di ospedale classificato fino a 130 posti letto, direttore didattico, caposervizio sanitari ausiliari.

 

9° LIVELLO - L. 20.471.000

Direttore amministrativo di struttura fino a 250 posti letto, caposervizio o ufficio amministrativo di casa di cura oltre 250 posti letto, e di ospedali classificati dal 131 posti letto a 200 posti letto; assistente: chimico, fisico, biologo, psicologo, sociologo, pedagogista, analista di sistemi elettronici, farmacista, farmacista collaboratore di ospedale classificato, Operatore professionale - dirigente di area riabilitativa in struttura con internato.

10° LIVELLO - l. 28.091.000

Direttore amministrativo di Struttura da 251 a 500 posti letto, caposervizio o ufficio amministrativo di ospedale classificato con oltre 200 posti letto, vicedirettore amministrativo di ospedale classificato, coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, coadiutore di farmacia di ospedali classificato.

11° LIVELLO - L. 36.833.000

Direttore amministrativo di Struttura con più di 500 posti letto, direttore amministrativo di ospedale classificato, presidi e case di cura totalmente climatizzati, direttore: biologo, chimico, fisico, psicologo, farmacista, sociologo e pedagogista.

(conferma declaratorie CCNL 90)

I profili professionali afferenti al 9° , 10° e 11° livello - del ruolo stabilito - dovranno essere rivisti tra le parti all'atto della emanazione dei nuovi profili professionali nel settore pubblico, anche per consentire agli Ospedali Classificati., Presidi e I.R.C.C.S. il recepimento degli stessi profili negli ordinamenti da emanarsi in applicazione della normativa vigente in materia.

All'atto dell'assunzione del dipendente viene riconosciuto il livello retributivo di cui alla presente tabella in funzione delle mansioni convenute e secondo il titolo di studio posseduto, ove esso sia prescritto per le mansioni stesse.

Il conseguimento dei titoli di studio nel corso del rapporto di lavoro non dà diritto al passaggio al livello superiore.

L'inquadramento del personale ai livelli funzionali e retributivi avverrà sulla base delle mansioni effettivamente svolte, eventualmente corredate dal titolo di studio o professionale ove richiesto, e dalle declaratorie dei livelli funzionali di seguito precisaste.

Il personale dipendente, cui è applicabile il presente contratto, è suddiviso nelle seguenti categorie:

- Personale impiegatizio: tutto il personale inquadrato nei livelli 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° , 11°, compreso l'impiegato d'ordine e l'operatore di centri elettronici inquadrati al 4° livello.

- Personale non impiegatizio: il restante personale

Si precisa che gli importi delle retribuzioni collegate ai livelli funzionali sono comprensive dell'EDR di L. 240.000 annue

 

ART. 31 BIS - REVISIONE DELL'ORDINAMENTO - CONCORDATO

Le parti si impegnano a ridefinire l'ordinamento professionale dei lavoratori con accordo integrativo entro il 31 dicembre 1996.

A tutti i dipendenti viene attribuito un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione di L. 9.000 mensili lorde fisse e ricorrenti per dodici mensilità, con decorrenza dal 1/12/95.

 

ART. 31 - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (CONTINGENZA) - CONCORDATO

Al personale compete l'indennità di contingenza nella misura lorda mensile indicata nella tabella seguente, secondo il livello di inquadramento:

liv. 1° 993.012 liv. 2° 998.509 liv. 3° 1.002.141 liv. 4° 1.007.880 liv. 5° 1.015.804 liv. 6° 1.021.765 liv. 7° 1.032.029 liv. 8° 1.046.021 liv. 9° 1.058.977 liv. 10° 1.084.646 liv. 11° 1.117.810

 

ART. 33 - RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - CONCORDATO

I trattamenti individuali di anzianità, ad personam e non riassorbibili, sono confermati nei valori in godimento alla data del 31 dicembre 93.

 

ART. 34 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE - CONCORDATO

Nel caso di passaggio a livello superiore l'inquadramento avviene sommando alla retribuzione individuale di anzianità già in godimento la differenza tra il valore iniziale del nuovo livello e il valore iniziale del livello di provenienza, nonchè delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali dovuti.

 

ART. 35 - PAGA GIORNALIERA E ORARIA - CONCORDATO

La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:

- retribuzione come da livello;

- indennità di contingenza;

- retribuzione individuale di anzianità;

- indennità per mansioni superiori.

L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolato per 6 oppure 6,33 rispettivamente per il 9°, 10°, 11° livello.

In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permesso a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione globale mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.

 

ART. 36 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - CONCORDATO

L'assegno per il nucleo familiare o le quote aggiunte di famiglia sono erogate secondo le norme di legge vigenti.

 

ART. 37 - INDENNITA' -

Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la seguente indennità lorda:

a) indennità di rischio da radiazioni

Le parti confermano provvisoriamente la lettera a dell'art. 37 del precedente CCNL, impegnandosi a riesaminare l'intera materia coordinandola in particolare con la L. 724/94 con specifico accordo entro il 31 dicembre 95.

b) indennità di profilassi antitubercolare viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative fisiologiche (pneumologiche) una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953 n. 310, e successive modificazioni.

c) indennità per servizio notturno e festivo al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura univa uguale per tutti di £. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22.00 e le ore 06.00.

Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.

 

ART. 38 - PREMIO DI INCENTIVAZIONE - CONCORDATO

Il premio è articolato come segue:

A tutto il personale a partire dal 1° luglio 1995 (erogazione luglio 1996) compete un premio di £. 720.000 annue lorde.

Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.

Per ogni giorno di mancata presenza, detto premio è ridotto in ragione di £. 24.000 giornaliere: parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a £. 24 mila per giorno.

Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate: permessi straordinari retribuiti, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, il ricovero ospedaliero documentato, l'infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL.

Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorchè non usufruite nel periodo 1° luglio/30 giugno, debbono essere considerate come godute.

Il premio sarà erogato in un'unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.

Ai fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative.

 

ART. 39 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA BUSTA PAGA - CONCORDATO

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato al mezzo busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario, stipendio, retribuzione individuale di anzianità, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatta all'atto del pagamento.

In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.

In conformità alle normative vigenti resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.

 

ART. 40 - TREDICESIMA MENSILITA' - CONFERMATO

A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 32.

La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa, senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tenti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi dia anzianità di servizio.

La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

 

ART. 41 - VITTO ED ALLOGGIO - CONCORDATO

Il rimborso per il vitto ed allogio a carico del dipendente viene fissato nelle seguenti misure:

L. 3.000 per ogni pasto; L. 90.000 mensili per alloggio.

E' fatto obbligo alle Strutture Sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; fatte salve le situazioni già esistenti.

Nelle predette strutture Sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, le parti provvederanno a garantire l'esercizio della mensa con modalità sostitutive, che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile.

Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio.

Il pasto va consumato, durante il turno di servizio, al di fuori dell'orario di lavoro.

 

ART. 42 - ABITI DI SERVIZIO - CONFERMATO

Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature apropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'Amministrazione.

La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'Amministrazione.

Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

ART. 43 - ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE - CONFERMATO

Le attività culturali ricreative e sociali, promosse nei presidi o strutture, sono gestite dal organismi legalmente costituiti, formati dai rapresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello Statuto dei lavoratori. Per l'attuazione delle suddette attività ogni anno le organizzazioni regionali, datoriali e sindacali si incontreranno per determinare le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma precedente.

 

ART. 44 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONFERMATO

Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:

a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle legge vigenti per i rapporti di diritto privato;

b) per dimissioni del lavoratore;

c) per morte del lavoratore;

d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.

 

ART. 45 - PREAVVISO - CONCORDATO

Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni 30 (trenta) di calendario per tutto il personale dipendente.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.

In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.

 

ART. 46 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CONFERMATO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sin al 31 maggio 1982 nella misura pari ad un mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.

Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla base di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:

1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al 30.12.72;

2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al 29.11.73;

3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al 30.12.73;

4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73

Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73 al 31 maggio 1982.

Le frazioni di anno, anche nello corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Per tutto il personale per il periodo successivo l 431 maggio 1982 si applicano la legge n. 297/82 - 29/5(1982.

Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:

- retribuzione come da livello;

- retribuzione individuale di anzianità;

- indennità di contingenza;

- indennità per mansioni superiori;

- superminimi;

- assegni ad personam;

- indennità professionali di cui all'art. 61;

- premio di incentivazione;

- tredicesima mensilità;

- indennità sostitutiva del preavviso.

 

ART. 47 - INDENNITA' IN CASO DI DECESSO - CONFERMATO

In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt. 45 - 46 del presente contratto (preavviso - anzianità) devono essere liquidate agli aventi diritto, giuste le disposizioni contenute nell'art. 2122 del Codice Civile. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine nel mese in cui si verifica il decesso.

 

ART. 48 - RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DEL LAVORO - CONFERMATO

All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i documenti dovutegli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'Amministrazione dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte.

 

ART. 49 - RAPPRESENTANZE SINDACALI - CONCORDATO

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro è la rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) costituita ai sensi dell'accordo 06/09/94, parte integrante del presente CCNL.

Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle R.S.U., e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del C.C.N.L.

Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dall'Amministrazione.

 

ART. 50 - ASSEMBLEA - CONCORDATO

In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonchè durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle R.S.U. e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del pres. CCNL.

Per tali ore verrà corrisposta la normale retribuzione.

L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori.

Le riunioni possono riguardare la generalità del lavoratori o gruppo di essi.

Esse sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali.

Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacali confederali firmatari del presente contratto.

Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'assistito.

Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di esercizio.

Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori.

 

ART. 51 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI -

I lavoratori componenti gli Organismi Direttivi delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali, o comprensoriali di categoria e confederali, hanno diritto ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale, indetti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, purchè debitamente documentate dalle OO.SS. nazionali stesse.

Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 12 ore al mese non cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto delle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.

 

ART. 52 - ASPETTATIVA SINDACALE - CONCORDATO

E' costituito dalle associazioni Imprenditoriali, firmatarie del presente contratto, un monte annuo di 3500 (tremilacinquecento) giornate retribuite da utilizzare per permessi sindacali in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 51.

Queste giornate possono essere cumulate i permessi annui o in permessi per periodi inferiori all'anno.

Permessi nei limiti di cui al primo comma, sono richiesti, in forma scritta, dalle segreterie nazionali, dei sindacati firmatari del presente contratto alle Associazioni imprenditoriali Aiop, Aris, Pro Juventute ed alle aziende che devono attivarli entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

La richiesta sindacale deve contenere le generalità del dipendente, l'azienda in cui lavoro, la qualifica professionale, il premio di utilizzo del permesso.

Sono titolari del monte giornate di cui al primo comma, le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto in ragione della loro rappresentatività.

In prima applicazione, la richiesta sindacale di giornate retribuite cumulate in permessi annuali, a favore dei dipendenti già in aspettativa sindacale in virtù dei precedenti contratti nazionali, la cui normativa è sostituita dal presente articolo, ha efficacia dallo stesso giorno del suo inoltro, senza soluzione di continuità.

 

ART. 52 bis - CONTRIBUTI SINDACALI - CONCORDATO

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, purchè firmataria del presente contratto, per la riscossione di una quota mensile pari all'1% della paga base e contingenza per 12 mensilità.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino a 90 giorni dopo la data della disdetta e si intende tacitamente rinnovato ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta all'Associazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute mensili operate dalle singole Strutture sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS. sono versate entro il giorno 20 del mese successivo al mese di competenza, secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacale con accompagnamento, ove richiesta, di distinta normativa.

Le strutture sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.

 

ART. 53 - AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - CONCORDATO

Le parti, al fine di realizzare una più qualificata assistenza, convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori operanti nell'area sanitaria privata ai corsi di qualificazione professionale, richiesti dalle prestazioni offerte dalla stessa struttura.

A tale scopo i dipendenti che potranno usufruire di permessi retribuiti non potranno superare le seguenti percentuali:

- per quanto riguarda la partecipazione a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione attinenti alla materia di pertinenza;

- il 12% del personale dell'area sanitaria ed assistenziale inquadrato nei livelli retributivi I, II, III, IV;

- e l'8% del restante personale non medico globalmente inquadrato.

In sede di contrattazione decentrata vengono individuate priorità in base alle quali programmare la qualificazione, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Nelle percentuali dei dipendenti che potranno partecipare ai corsi di qualificazione rientra anche la frequenza ai corsi per l'acquisizione dei titoli di base richiesti per la iscrizione alle scuole professionalizzanti.

Al riguardo le Amministrazioni e le rappresentanze sindacali aziendali concorderanno i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi propedeutici ed ai corsi professionali, indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche che comunque non dovranno superare il 10% delle stesse, si da garantire la funzionalità dei servizi.

Per indicare le graduatorie dei beneficiari le Amministrazioni e i soggetti sindacali di cui all'art. 49 dovranno dare la precedenza agli infermieri generici e agli ausiliari sociosanitari specializzati.

Nell'adozione di tali criteri si dovrà tener conto dell'anzianità anagrafica e successivamente di quella di servizio.

Parimenti a quanto sopra previsto le parti firmatarie, sempre a livello regionale o provinciale si faranno carico di far predisporre dagli Assessorati regionali alla sanità ed all'assistenza e dalle USL locali programmi concernenti i corsi di infermiere professionale e di altre figure anche decentrando l'esercizio di detti corsi, teorici e pratici, all'interno delle strutture private.

Nell'ambito delle percentuali di cui al II° comma, i lavoratori frequentanti i corsi di cui ai comma precedenti potranno godere di una riduzione di quattro ore settimanali di servizio, con retribuzione., per il periodo di effettiva frequenza alla scuola.

A tal fine i lavoratori dovranno fornire all'Amministrazione il certificato di iscrizione al corso, il calendario degli studi, e, successivamente, i certificati di regolare frequenza, Le domande dovranno essere presentate per iscritto non oltre il 30 settembre di ogni anno. La riduzione di orario non è cumulabile essendo fruibile solo con cadenze settimanali e parimenti non si somma ad altre riduzioni di orario comunque dovute o richieste per altro motivo.

Le ore di tirocinio pratico espletate nella struttura di cui il lavoratore è dipendente sono considerate lavoro effettivo.

In ogni caso la concessione di permessi di cui al presente articolo dovrà comunque garantire in ogni raggruppamento e servizio lo svolgimento delle attività assistenziali mediante accordo con le R.S.U.

Con l'entrata in vigore del presente articolo si intendono abolite tutte le precedenti disposizioni in materia.

 

ART. 54 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONFERMATO

Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali non retribuite.

Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.

I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti in forza dell'art. 53.

 

ART. 55 - TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE - CONFERMATO

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge., da accordi o dal presente contratto, l'Organizzazioni sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione delle disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di proceduta Civile (legge n. 533 del 1973).

Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

 

ART. 56 - TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO - CONFERMATO

In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito mandato potrà assistere il lavoratore interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura Civile (legge n. 533 del 1973).

 

ART. 57 - CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE - CONFERMATO

1) Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise dal arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà del lavoratore e del datore di lavoro di adire l'Autorità Giudiziaria.

2) Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità.

Sempre per l'arbitrato rituale in numero di tre saranno nominati come segue:

a) un arbitro nominato dall'O. S. territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;

b) un arbitro nominato dall'A.I.O.P. o dall'A.R.I.S. o dalla PRO JUVENTUTE o istituti che applicano il presente C.C.N.L.;

c) un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n. 4.

3) Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri saranno nominati come segue:

a) un arbitro nominato dall'Organizzazione Sindacale territoriale a cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;

b) un arbitro nominato dall'A.I.O.P. o dall'A.R.I.S. o dalla PRO JUVENTUTE o istituti che applicano il presente C.C.N.L.;

c) un terzo arbitro, eventualmente, che potrà essere nominato dai due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove gli stessi due arbitri non raggiungessero un accordo sulla nomina del terzo arbitro, le parti saranno libere di seguire le altre procedure che riterranno più opportune;

d) la decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri;

Le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolati dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato gli arbitri.

 

ART. 58 - FACOLTA' DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - CONFERMATO

E' sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria, senza esperire le procedure di cui all'art. 57.

 

ART. 59 - CONTRATTAZIONE DECENTRATA - CONCORDATO

La contrattazione decentrata si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, di realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, di consentire soluzioni più apropriate alle problematiche di gestione del lavoro.

Le parti escludendo sul trattamento economico-livelli retributivi, classi, aumenti periodici biennali ed eventuali indennità nonchè sulla materia espressamente prevista dal presente contratto, il ricorso a trattative ed accordi locali, se non per l'applicazione di tutte le parti del contratto, senza alterarne il contenuto.

A livello regionale, le parti dovranno definire:

a) la predisposizione dei criteri di avviamento del personale ai corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione;

b) la definizione dell'applicazione delle norme inerenti i contratti di formazione lavoro e degli altri espressamente rinviati a tale livello;

c) l'atto inquadramento di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL e dalle relative declaratorie e profili professionali, al fine di una esatta collocazione dei predetti prestatori d'opera nei livelli contrattuali definiti.

Vengono demandati alla contrattazione decentrata, l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi e le materie espressamente previste dagli articoli:

Art. 15 orario di lavoro Art. 16 Part time Art. 19 mobilità Art. 20 lavoro supplementare e straordinario; Art. 23 Ferie; Art. 24 Pronta disponibilità; Art. 29 Tutela salute e ambiente di lavoro; Art. 53 Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale; Art. 54 Diritto allo studio; Art. 43 Attività sociali, culturali e ricreative: viene demandato alla contrattazione regionale.

Per la realizzazione di programmi precedentemente concordati tra le parti, secondo i principi di cui all'accordo interconfederale del 23 luglio 93, la contrattazione aziendale riguarda le innovazioni sulla organizzazione del lavoro e i risultati conseguiti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi di competitività.

 

ART. 60 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE -

Le parti considerato anche quanto stabilito dall'accordo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 93, condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.

In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche proprie del settore, l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.

A tal fine le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito territoriale nazionale e ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS. si impegnano alla acquisizione di elementi di conoscenza comune.

Le sedi di informazione sono:

A) LIVELLO NAZIONALE

Annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle OO.SS.:

- le prospettive e l'andamento del settore;

- l'andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;

- l'andamento dell'occupazione femminile;

- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzo dei CFL, del part time, dei contratti a termine.

B) LIVELLO REGIONALE

- l'andamento del settore con particolare attenzione all'aspetto occupazionale e a eventuali situazioni di crisi;

- la necessità di promozione di iniziative nei confronti degli Enti preposti ad attivare e/o potenziare corsi di riqualificazione, aggiornamento o qualificazione professionale per le realtà di cui al presente CCNL

- ove richiesto saranno garantite tempestive informazioni sullo stato di attuazione degli accreditamenti

C) LIVELLO AZIENDALE

Fermo restando le competenze proprie delle Amministrazioni queste forniscono, ove richiesto, informazioni riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè forniscono informazioni relative agli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori.

 

ART. 60 bis - NORME DI GARANZIA

(si recupera il testo dell'art. 3 parte preliminare del CCNL sanità, esclusa lettera D, per quanto compatibile)

 

ART. 61 - INDENNITA' PROFESSIONALE - CONCORDATO

1) Agli infermieri professionali, agli infermieri pscichiatrici con due anni di scuola, vigilatrici d'infanzia, ostetriche, caposala, capo ostetriche, compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di L. 2.400.000.

La suddetta indennità è maggiorata nel modo seguente:

- al 20° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 1.200.000;

- al 25° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 1.200.000;

- al 30° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 1.200.000;

2) Agli infermieri generici compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di L. 240.000.

La suddetta indennità è maggiorata nel modo seguente:

- al 20° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 120.000;

- al 25° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 120.000;

- al 30° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 120.000;

3) Al personale sanitario inquadrato al 5°, 6° 7° livello retributivo, e agli O.T.A. purchè destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestato, di L. 8.500 giornaliere.

Detta indennità è corrisposta purchè vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nella Struttura Sanitaria.

4) Al personale sanitario, inquadrato al 5°, 6° 7° livello retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di negrologia e dialisi, compete una indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, di L. 8.000 giornaliere.

5) L'indennità, prevista al punto 4 del presente articolo, maggiorata di L. 2.000 giornaliere., compete al solo personale sanitario assegnato nei servizi di malattie infettive.

6) Al personale ausiliario e agli O.T.A., operante nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di L. 2.000.

7) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 3° livello retributivo (ausiliario sociosanitario specializzato, addetto all'assistenza per anziani, assistente ai bambini, assistente ed accompagnatore handicappati, aiuto cuoco), compete una indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000 per 12 mensilità.

8) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 4° livello retributivo (centralinista, operaio specializzato, operaio tecnico, operaio ad alta specializzazione, assistente sociosanitario con funzioni educative, assistente sociosanitario con funzioni di sostegno (per i centri di lungodegenza per anziani non autosufficienti), impiegato d'ordine, massaggiatore, perforatore, operatore di centri elettronici, portiere centralinista, cuoco, O.T.A.) compete una indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 65.000 per 12 mensilità.

9) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 5° livello retributivo educatore (senza titolo specifico), insegnante (senza titolo specifico), istruttore di nuoto, assistente per l'infanzia, operatore tecnico coordinatore (capo servizio operai) compete una indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000 per 12 mensilità.

10) Al personale inquadrato al 6°, 7°, 8° e 9° livello e qui di seguito sottoelencato e che non percepisce altre indennità di cui al presente contratto, compete l'indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000 per 12 mensilità;

a) Al 6° livello retributivo (impiegato amministrativo di concetto, programmatore di centro elettronico, assistente sanitario, terapista della riabilitazione, educatore professionale,. insegnate corsi formazione professionale (con diploma), assistente sociale, tecnico della riabilitazione (ortottista logopedista, psicomotricsta), dietista, podologo, tecnico di laboratorio, di radiologia, centro trasfusionale, anatomia patoligica, odontoiatrica, massofisioterapista, masaggiatore non vedente;

b) al 7° livello retributivo (coordinatori d: terapisti della riabilitazione, educatori, assistenti sociali; capo-tecnici, direttore dei corsi di formazione professionale, collaboratore direttivo);

c) all'8° livello retributivo (operatore professionale, dirigente di area riabilitativa, coadiutore amministrativo, capo servizio o ufficio amministrativo di casa di cura fino a 250 posti letto, caposervizio ufficio amministrativo di ospedale fino a 130 posti letto, direttore didattico, caposervizio sanitari ausiliari);

d) al 9° livello retributivo (capo servizio ufficio amministrativo di casa di cura oltre 250 posti letto e ospedale classificato oltre 130 posti letto).

11) Ai direttori amministrativi delle case di cura, al personale amministrativo degli ospedali classificati, presidi e case di cura totalmente clinicizzate e dei Centri di riabilitazione, viene corrisposta la indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e contanti:

Livello 9 L. 4.650.000 Livello 10 L. 8.450.000 Livello 11 L. 13.100.000

a) la indennità del 9° livello, dopo cinque annidi anzianità nella qualifica e nell'ente di appartenenza, è rideterminata nella misura annua lorda., fissa e costante di L. 6.330.000.

b) la indennità del 10° livello, per i soli ospedali classificati è rideterminata nella misura annua lorda., fissa e costante di L. 11.810.000.

12) Al personale laureato con qualifica di: farmacista, chimico, fisico, biologo, psicologo pedagogista, vengono corrisposte le seguenti indennità annue lorde fisse e constanti:

a) Indennità professionale

livello 9 L. 6.900.000 livello 10 L. 7.600.000 livello 11 L. 11.300.000

a) Indennità specialistica

livello 9 L. 1.650.000 livello 10 L. 2.160.000 livello 11 L. 3.360.000

a) Indennità di dirigenza

livello 10 L. 1.200.000

Le indennità del 10° livello per i soli ospedali classificati è rideterminata nella misura annua lorda, fissa e costante:

- indennità specialistica L. 3.360.000 - indennità di dirigenza L. 3.400.000

Le indennità del 9° livello dopo 5 anni di anzianità nell'ente e nella stessa qualifica sono rispettivamente rideterminate ed istituite nella misura annua lorda, fissa e costante come segue:

- indennità specialistica L. 2.160.000 - indennità di dirigenza L. 1.200.000

13) Indennità tecnico professionale al personale laureato con qualifica di: sociologo, avvocato, procuratore legale, analista, statistico, geologo, ingegnere, architetto, viene corrisposta la seguente indennità annua fissa, lorda e costante:

livello 9 L. 4.650.000 livello 10 L. 8.450.000 livello 11 L. 13.100.000

La predetta indennità tecnico professionale del 9° livello, dopo 5 anni di anzianità nell'ente e nella stessa qualifica, è rideterminata nella misura annua lorda e costante di L. 6.330.000.

La indennità tecnico professionale del 10° livello per i soli ospedali è rideterminata nella misura annua lorda, fissa e costante di L. 11.810.000.

Al personale che per effetto del presente contratto viene e verrà inquadrato automaticamente al livello superiore non spetta alcuna delle indennità di cui all'art. 61, n. 7, 8, 9, 10. Al personale già inquadrato al 6°, 7°, 8° livello e che non passa al livello superiore e che non percepisce altra indennità prevista dal presente C.C.N.L. viene corrisposta la sola indennità mensile lorda fissa e costante di L. 130.000 per 12 mensilità.

Parimenti si conviene che tutti gli inquadramenti dei livelli superiori determinati dal maturare di una prescritta anzianità di servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la prescritta anzianità.

14) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VII livello retributivo addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su almeno due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete una indennità giornaliera legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati pari a L. 3.500 Tale indennità, non è cumulabile con le indennità previste dal presente articolo 61 al punto 3.

15) Le indennità elencate nel presente articolo assorbono tutte quelle già previste nei predetti contratti ivi compre, in particolare, quella di cui al precedente ultimo comma dell'art. 62 e tutte quelle di cui all'art. 63 del C.C.N.L. del 15/12/1987.

Viene fatta eccezione per l'indennità prevista per gli infermieri generici, già in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto, nella misura mensile lorda, fissa e costante per dodici mesi di L. 20.000, di cui al 1° comma dell'art. 63 del citato C.C.N.L..

16) Le indennità del presente articolo, ove non espressamente previste con diversa decorrenza, decorrono a far tempo dal 1/12/95.

 

ART. 62 - APPLICAZIONE E CORRESPONSIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI

Con decorrenza dal 1 gennaio al 30 novembre 95 la paga base è incrementata, previo conglobamento della E.D.R. di cui alla L. 438/92 e assorbimento della indennità di vacanza contrattuale, delle seguenti misure mensili lorde:

1° livello L. 66.000 2° livello L. 69.000 3° livello L. 74.000 4° livello L. 77.000 5° livello L. 82.000 6° livello L. 87.000 7° livello L. 92.000 8° livello L. 109.000 9° livello L. 122.000 10° livello L. 149.000 11° livello L. 169.000

Con decorrenza 1/12/95 gli incrementi della paga base sono ulteriormente rideterminati negli importi di seguito indicati:

1° livello L. 94.000 2° livello L. 98.000 3° livello L. 104.000 4° livello L. 109.000 5° livello L. 115.000 6° livello L. 125.000 7° livello L. 141.000 8° livello L. 161.000 9° livello L. 180.000 10° livello L. 220.000 11° livello L. 250.000

I nuovi stipendi base annui a regime sono di conseguenza rideterminati negli importi seguenti:

1° livello L. 7.449.000 2° livello L. 8.547.000 3° livello L. 9.669.000 4° livello L. 10.729.000 5° livello L. 12.141.000 6° livello L. 13.371.000 7° livello L. 15.563.000 8° livello L. 17.703.000 9° livello L. 20.471.000 10° livello L. 28.091.000 11° livello L. 36.833.000

 

ART. 63 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo si riferisce al periodo dall'1.1.94 al 31.12.97 per la parte normativa, per la parte economica si riferisce al periodo 1.1.94 al 3.2.95.

 

ART. 64

Per quanto concerne il protocollo aggiuntivo H sull'istituto della compartecipazione per gli ospedali classificati le parti convengono espressamente di incontrarsi entro 60 giorni dalla data di stipula del presente CCNL per ridefinire la materia.

 

ALLEGATO

NORME PARTICOLARE PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE

Per i centri di riabilitazione valgono le seguenti modifiche e integrazioni relative alla peculiarità propria dei Centri stessi:

Art. 15 - Al termine viene aggiunto: "per i centri di riabilitazione si fa riferimento all'anno scolastico".

Art. 39 - Il primo comma è sostituito con il seguente: "La retribuzione deve essere corrisposta non oltre il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese".

Art. 41 - Si aggiunge: Missioni e trasferte Ai lavoratori dei Centri di riabilitazione comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre 20 chilometri, ad eccezione del servizio che il lavoratore è tenuto a fare per l'assistenza ai minori in colonie marine e montane, spetta il rimborso delle spese di trasporto, nonchè il rimborso delle spese per vitto e allogio nella misura forfettaria appresso indicata:

- L. 4.000 per prima colazione;

- L. 30.000 per ogni pasto;

- L. 60.000 in caso di pernottamento fuori sede.

Il giorno e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare da dichiarazione del lavoratore, convalidata dall'Amministrazione.

Al personale preventivamente autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto, a titolo di rimborso spese di viaggio spetta un importo pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina super per ogni chilometro, oltre il pedaggio autostradale.

Il consenso dell'uso di un mezzo proprio di trasporto è subordinato al rilascio da parte dell'interessato di una dichiarazione dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Le missioni compiute fino a 80 chilometri non danno luogo a pernottamento.

Art. 46 - L'articolo è modificato come segue: in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore non in prova, licenziato o dimissionario, verrà corrisposta un indennità di anzianità come già previsto nel contratto 25/5/79, nella misura di:

1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dalla data di assunzione fino al 31/12/73;

2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 1/1/74 al 31/12/75;

3) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 1/1/76 al 31/5/82.

Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi., Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Per il periodo successivo al 31/12/82 si applica la legge n. 297/82.

 

TITOLO XI - fermo restando quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 189 dell'8/7/75 le parti dichiarano che i Centri di riabilitazione recepiranno gli articoli previsti dal titolo XI del presente contratto in forma convenzionale.

L'inquadramento per i direttori dei Centri i riabilitazione è così determinato:

- 9° livello - direttore di Centri di riabilitazione con degenze diurne e trattamenti ambulatoriali.

- 10° livello - direttore di Centri di riabilitazione con degenze a tempo pieno, diurna e ambulatoriale.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

FP-Cgil, Fisos-Cisl, Uil-Sanità ribadiscono che ai lavoratori delle RSA, private ed a capitale misto, in quanto dipendenti di strutture sanitarie, deve essere applicato il presente contratto di lavoro.

Pertanto ritengono pretestuosa la loro esclusione dal campo di applicazione (art. 1 c.c.n.l.) e dichiarano di assumere ogni iniziativa presso il Ministero della Sanità e le Regioni per vincolare ogni rapporto con le RSA private previsto dal D.Lgs. 502/92 alla applicazione ai loro dipendenti del presente contratto.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

La siglatura da parte di FP-CGIL, FISOS-CISL, UIL Sanità della presente ipotesi tecnica di accordo è presa d'atto della conclusione del negoziato da far valutare dai propri organismi e dalle assemblee dei lavoratori per verificar le condizioni del mandato alla firma dell'intesa.

Roma, 01/08/95.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

le parti si impegnano ad iniziare entro trenta giorni dalla firma del contratto, i lavori preparatori per la regolamentazione della costituzione dei fondi di previdenza complementare e per la riforma del TFR, con riferimento al D. Lgs. n. 124 /93 e alla riforma previdenziale.

Con riferimento a quest'ultima le parti si impegnano altresì, a disciplinare la materia dei lavori usuranti.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Aiop. Aris, Pro Juventute e FP-Cgil, Filos Cisl, Uil Sanità convengono sulla necessità che il governo ed il Parlamento, con provvedimento legislativo, provvedano con urgenza ad estende alle aziende sanitarie private gli ammortizzatori sociali (Cigs e mobilità), in ragione dei processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversioni aziendali in atto per l'attuazione della riforma sanitaria.

Pertanto le organizzazioni firmatarie del presente verbale si i impegnano ad assumere una comune iniziativa nei confronti degli organi istituzionali ed a sostenere in ogni sede il provvedimento richiesto.