IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO 2004-2005
Per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL MEDICI, CGIL e ANPO. INDICE 1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come "CCNL del 3 novembre 2005".
PARTE II
Trattamento economico biennio 2004 – 2005
CAPO I Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo
Art. 2 1. Dall'1 gennaio
2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti
medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico
dall'art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di €
60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo
lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in €
38.978,00. Art. 3 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2004 - 2005 1. Dall'1 gennaio 2004, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell'art. 13 del CCNL medesimo, è incrementato dell'importo mensile a fianco di ciascuno indicato: a) Dirigenti
medici: € 32,40 Dall'1 gennaio 2004 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in: € 20.834,63 per i
medici
a) Medici: €
41,68 Dall'1 febbraio
2005, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è quindi
rideterminato rispettivamente in: 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento
economico omnicomprensivo di € 6.352,03 previsto dall'art. 48, comma 1 del
CCNL del 3 novembre 2005 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora
a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall'1 gennaio
2004, in € 6.472,72 e, a decorrere dall'1 febbraio 2005, in € 6.675,98. CAPO II Biennio 2004 - 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art 42, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
2. A
decorrere dall'1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è
ulteriormente rideterminata nel modo seguente: Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dall'1 gennaio 2004, alla retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all'art. 42, comma 1, tavola B), del CCNL del 3 novembre 2005, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
3. A decorrere dal
31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
Art. 7
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento 1. Per i dirigenti
medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico
la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 43, comma 1
del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti dalle
tabelle stesse al 31 dicembre 2003. 1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto dall'art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005. 2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell'art 11, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato n 1. 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto dall'art. 11, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita. 4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell'art. 9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la presente area dirigenziale – le risorse indicate nel comma 2, primo alinea e nel comma 3 dell'art. 11 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell'eventuale già avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario. 5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l'indennità notturna prevista dall'art. 51, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005. 6. Le parti prendono atto che l'art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturna prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente. 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate: -
del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui
all'art. 37; assegni personali previsti dall'art. 30, commi 1 e 2 e
dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità
dell'art. 40; 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale. CAPO V I fondi
aziendali
Art. 10
1. Il fondo
previsto dall' art. 55 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le
modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo
ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli
incrementi di cui al comma 3, lettere a), b) del medesimo articolo. - di € 12,38 mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi; - di € 37,79 mensili per ogni dirigente medico, in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi 3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data € 7,48, mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino all'entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario. 4. Nelle aziende sanitarie ove operano anche dirigenti veterinari, al fine di remunerare le ore di lavoro straordinario degli stessi, alle risorse del comma 2 vanno aggiunte le seguenti: -
€ 6,19 mensili per ogni dirigente
veterinario in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto
degli oneri riflessi; 5. Il totale dei dirigenti sui quali si calcolano gli incrementi del fondo del comma 1 riguarda il complesso dei dirigenti medici e veterinari in servizio sia pure con due distinte modalità di calcolo degli incrementi in considerazione delle diverse condizioni di lavoro nei presidi ospedalieri dove sono previste le guardie notturne e gli altri servizi territoriali. 6. Negli enti diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, l'incremento del fondo avviene nella stessa misura prevista dal comma 2. Qualora, in ragione dell'attività svolta negli enti medesimi, non vengano effettuati servizi di guardia notturni l'importo di € 37,79 per dirigente può essere abbassato a non meno di € 10,0 per dirigente. La differenza non utilizzata nel fondo del comma 1 è destinata al fondo dell'art. 10 per la retribuzione di posizione variabile aziendale. 7. La medesima possibilità di utilizzazione di parte della quota di € 37,79 prevista nel comma 5 è consentita anche nelle aziende ospedaliere e sanitarie qualora il finanziamento del fondo, in rapporto alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia notturna, pur consentendo di corrispondere il compenso dell'art. 8 nel valore massimo stabilito di € 50, presenti a consuntivo un saldo stabile e positivo, effettuata la compensazione regionale di cui all'art. 8, comma 4. 8. I principi di flessibilità del fondo del comma 1 si applicano anche per le risorse destinate alle finalità del comma 4 ove il finanziamento risulti eccedente. La contrattazione integrativa stabilisce la nuova destinazione delle predette risorse ai fondi dell'art. 10 o 12. 9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08. 1. L' art. 56 del
CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di
risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per
i dirigenti medici e veterinari sono confermati. L' ammontare dei fondi
ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento
non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1,
ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di
incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1 è incrementato rispettivamente di € 12,72 mensili per ogni dirigente medico e di € 18,91 per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi. 4. Dall'entrata in vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell'art. 65, comma 8 del CCNL del 5 dicembre1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato, nel termine massimo di un semestre. 1. Ad ogni
dirigente medico competono le seguenti somme una tantum: 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell'art. 60 del contratto stesso. 2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003: - Art. 29, comma 1: le parole "dell' articolo 26, comma 3", sono sostituite dalle parole "dell'art. 26" - Art. 54, comma 6: le parole "per i fini del comma 4" sono sostituite dalle parole "per i fini del comma 5. - Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola "riconferma" è abrogata. 3. Il termine previsto dall'art. 59, comma 2, del CCNL del 3 novembre 2005, è prorogato al 30 settembre 2006.
|