10 gennaio 2002 - Prot. 418 OGGETTO: indennità di preavviso. In esito alla nota in oggetto relativa alla corresponsione dell'indennità di preavviso ad un dirigente il cui rapporto di lavoro è stato risolto per inabilità fisica, si fa presente quanto segue. L'art. 23 del CCNL del 5.12.1996 al comma 2 per il dirigente assente per malattia prevede due possibilità prima dello scadere dei diciotto mesi retribuiti previsti dal comma 1 dello stesso articolo:
1) inoltrare domanda per fruire di un ulteriore periodo di assenza di diciotto mesi non retribuiti per casi particolarmente gravi; 2) inoltrare domanda per essere sottoposto all'accertamento delle proprie condizioni di salute per il tramite della azienda sanitaria competente per territorio al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Dal quesito proposto si evince che il dirigente ha attivato questa seconda possibilità a seguito della quale il collegio medico competente ha espresso il parere di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro. Il comma 3 dell'articolo in esame, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, prende in considerazione sia il superamento dei limiti massimi di conservazione del posto (ivi compresi i diciotto mesi non retribuiti) che il sopraggiunto accertamento della totale inabilità fisica da parte dell'organismo sanitario a ciò preposto, accertamento che può intervenire in qualunque momento e, quindi, anche nei primi diciotto mesi di conservazione del posto ove il dirigente attivi la citata possibilità prevista dal comma 2 come nel caso in esame e, pertanto, prima del superamento dei limiti massimi del periodo di comporto. Appare poi indiscutibile che l'Azienda, nell'attivare la risoluzione del rapporto di lavoro, eserciti l'ampio potere discrezionale previsto dal comma 3 dell'art. 23 che trova un limite nella ragionevole speranza di recupero della salute da parte del dirigente, esclusa nel caso di specie avendo l'organismo sanitario espresso un parere di totale ed assoluta inabilità a qualsiasi lavoro del dirigente interessato. La clausola contrattuale in esame prevede poi che nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso nell'evidente considerazione dell'impossibilità di rispettare i termini previsti dall'art. 38 del CCNL del 5.12.1996, stante le condizioni di salute del dirigente impossibilitato a qualsiasi prestazione lavorativa. Tale clausola non è derogabile e rientra nelle competenze del contratto al quale spetta di indicare i casi in cui è dovuta o meno l'indennità di preavviso al cessare del rapporto di lavoro (art. 38 citato comma 1). L'indennità sopraindicata non interferisce con il trattamento pensionistico eventualmente spettante al dirigente, a qualsiasi titolo.