CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO
DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 2000 DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL
SSN
A seguito del parere favorevole espresso in data 25
gennaio 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo integrativo del CCNL
1998-2001 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed amministrativo del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei Conti,
in data 20 febbraio 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il
medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio, il giorno 22 febbraio 2001 alle
ore 17,00 ha avuto luogo l'incontro tra :
l'ARAN :
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - Presidente
f.f. ………Firmato………………..
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
OO.SS. di categoria |
Confederazioni sindacali |
SNABI SDS………….Firmato
…………………………….. |
|
AUPI
………………Firmato……………………………… |
CONFEDIR
………Firmato.……….. |
SINAFO
……………Firmato……………………………… |
|
CGIL FP Sanità
………Firmato……..……………………… |
CGIL
……...………Firmato.……….. |
FIST CISL – COSIADI
……..Firmato……………..………. |
CISL
……...………Firmato.……….. |
CIDA / SIDIRSS
……………Firmato……………………… |
CIDA
……...………Firmato.……….. |
UIL Sanità
……………………Firmato…………………….. |
UIL
………...………Firmato.………. |
Al termine della riunione, le parti suindicate, dopo
aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati,
hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Integrativo del CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N.
Errori materiali corretti nel testo del CCNL:
- Nel titolo del CCNL : dopo le parole
"AMMINISTRATIVO" aggiungere "DEL
S.S.N."
- art. 1, comma 2 lett. A): dopo le parole "del
CCNL " aggiungere "8 giugno
2000";
- art. 2, comma 4: dopo la parola
"L'azienda" sostituire "può ammettere" con "ammette";
- art. 2, comma 4: alla fine del primo periodo,
sostituire "sino ad un 2% massimo" con "di
un ulteriore 2% massimo";
- art. 9,comma 2: dopo le parole "all'art.
11,comma 3" aggiungere "del CCNL
8 giugno 2000, II biennio economico 2000-2001".
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO
DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 2000 DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA
DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED
AMMINISTRATIVO DEL S.S.N.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Campo di applicazione e finalità
ART. 1
1. Il presente contratto, fatto salvo quanto
previsto dagli art. 3, comma 6, per la parte prima si applica a tutti i
dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, anche
assunti a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale e – per
la parte seconda - solo ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, in servizio a tempo indeterminato presso le aziende e gli enti
di cui al CCNQ del 2 giugno 1998.
2. Il presente contratto ha le seguenti finalità:
a) dare attuazione all'art. 66 del CCNL 8 giugno
2000 mediante la regolamentazione dell'accesso ad un regime di impegno ridotto
dei dirigenti per i casi previsti dalla norma stessa;
b) effettuare l' integrazione di alcune norme del
CCNL 8 giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione.
3. Per le semplificazioni del testo del presente
contratto si rinvia all'art. 1 del CCNL 8 giugno 2000.
PARTE I
CAPO I
Rapporti di lavoro con impegno ridotto
ART. 2
Accesso al regime di impegno ridotto
dei dirigenti dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo
1. In casi in cui risulti comprovata una particolare
esigenza familiare o sociale i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo ed i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo possono
chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto.
2. In
via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di
assistenza ai figli sino agli otto anni di età , ai parenti di cui
agli artt. 21 e 22, comma 2 del DPR.
384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21
luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G.U. dell'11 ottobre 2000, serie generale,
n. 238, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 53/2000.
3. L'accesso al regime di impegno ridotto – anche
per quanto attiene la decorrenza - è concordato dall'azienda con il dirigente
interessato, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno
2000 entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve
essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo.
Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza
dell'avvenuto accesso all'impegno ridotto.
4. L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto
in misura non superiore al 4 % della dotazione organica complessiva dell'area
dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente, incrementabile in
presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni
familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un
ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare
comunque all'unità e va ripartita dall'azienda entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente contratto - di norma - tra i vari ruoli e discipline in
modo equilibrato al fine di evitare disservizi,
dandone informazione ai soggetti di cui
all'art. 10 comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000.
5. Qualora il numero delle richieste ecceda i
contingenti fissati, viene data la precedenza :
- ai dirigenti che assistono il coniuge, o il
proprio convivente, o parenti sino al 1° grado, portatori di handicap non
inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle
patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti ;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro
numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità,
con riferimento alla minore età.
6. In prima applicazione della disciplina di cui al
presente contratto le domande per l'accesso all'impegno ridotto possono essere
presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del comma 4.
ART. 3
Orario di lavoro del dirigente con impegno
ridotto
1. L'orario di lavoro settimanale del dirigente può
essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione
lavorativa di cui all'art. 16, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000. In ogni caso, la
somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero
complessivo dei posti di organico a tempo pieno.
2. L'impegno ridotto può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi ( equivalente al tempo parziale
orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno
(equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalità indicate
nelle lettere a) e b).
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il
dirigente può concordare con l'azienda ulteriori modalità di articolazione
della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito
delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4, in base alle
tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale
praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell'attività
istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione
degli organici nei diversi ruoli e discipline, ove previste. La modificazione
delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle
concordate in base al presente comma, richiesta dall'azienda o dal dirigente,
avviene con le procedure dell'art. 2, comma 3.
4. L'accesso al regime di impegno ridotto non può
essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può
essere anticipato al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, su
richiesta del dirigente o dell'azienda con le procedure di cui all'art. 2, comma
3 del CCNL 8 giugno 2000 che devono tener conto delle esigenze organizzative
dell'azienda.
5. In rapporto alla durata dell'impegno ridotto del
dirigente, l'azienda – su richiesta del responsabile della struttura - valuta
la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996, a condizione che la somma delle
frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo
pieno, consentano la relativa disponibilità organica ai sensi dell'art. 6,
comma 1 del dlgs 61/2000.
6. Non è consentito l'accesso al regime di impegno
ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura
complessa o semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa,
ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. f) punto 18 bis della legge 488/1999.
ART. 4
Trattamento economico - normativo dei dirigenti
ad impegno ridotto
1. Nell'applicazione degli istituti normativi
previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di
lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.
2. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno
ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a
svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett. e)
del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro
concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco
di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di
personale non prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite
con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari
al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 51 del CCNL 8
giugno 2000.
4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno
ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario
nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo
individuale annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario di
cui l'azienda – previo consenso del dirigente - chieda occasionalmente lo
svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali
ore non possono superare il limite del comma 4 .
6. Il trattamento economico, anche accessorio, dei
dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, la retribuzione
individuale di anzianità ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto
di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico.
L'indennità di esclusività è percepita per intero e la retribuzione di
posizione – parte variabile - aggiuntiva di L. 2.900.000, prevista dall'art.
11, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio economico , non è soggetta
alle riduzioni del comma 7.
7. La retribuzione di posizione, ferma restando la
componente fissa e quanto stabilito al comma 6, è rideterminabile dalle parti -
azienda e dirigente - in misura proporzionale all'impegno ridotto e, comunque,
in ragione dell'eventuale mutamento dell'incarico conseguentemente assegnato.
Per i dirigenti ai quali sia stata applicata l'equiparazione di cui all'art. 3
del CCNL dell'8 giugno 2000, II biennio economico, la riduzione della parte
variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire, sommata alla
parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota corrispondente alla parte
fissa dell'ex X livello del DPR 384/1990 dei vari ruoli, come risultante
dall'ultima decorrenza della tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996, II
biennio economico .
8. La contrattazione integrativa, nelle materie ad
essa demandate, stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dirigenti ad impegno
ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati
nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa
ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale
al regime orario adottato.
9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al
dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di
famiglia.
10. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo
orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei
dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico
è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale
verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre
assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze
per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto
per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla
L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo
trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione
obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi
per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi
coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento
economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
Nell'impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento
ai periodi effettivamente lavorati.
11. I dirigenti possono accedere all'impegno ridotto
solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione.
12. I dirigenti del ruolo sanitario ad impegno
ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta
disponibilità. L'attività libero professionale intramuraria comunque
classificata, ivi compresa per i ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
l'attività di cui all'art. 62 del CCNL dell'8 giugno 2000 è sospesa per tutta
la durata dell'impegno ad orario ridotto.
13. Al dirigente che rientra dall'impegno ridotto
viene ripristinato l'intero trattamento economico del comma 6 nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di
riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell'azienda
dell'incarico precedentemente ricoperto.
14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole
del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si
applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000.
ART. 5
Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno
ridotto dei dirigenti
1. L'utilizzo dei risparmi derivanti dall'accesso
dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci indicate nell'art. 4,
comma 6 avviene con le modalità previste dall'art. 1, comma 59 della legge
662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del personale viene
accreditata al fondo di cui all'art. 52 del CCNL 8 giugno 2000. Le quote di
retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell'accesso all'impegno
ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 7, rimangono nel fondo previsto dall'art. 50
del CCNL dell'8 giugno 2000 e sono utilizzabili, a consuntivo, anche con le
modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.
2. La contrattazione integrativa definisce i criteri
di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tenendo in particolare conto del
maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell'unità operativa cui
appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.
ART. 6
Incompatibilità
1. E' previsto il recesso per giusta causa nei
confronti del dirigente sanitario con regime ad impegno ridotto che violi il
rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero
professionale extramuraria.
2. In tal caso si applicano le procedure previste
dall'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.
ART. 7
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui al presente contratto si
applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali
o per interpretazione dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996 abbiano già
consentito l'accesso all'impegno ridotto esclusivamente per motivi famigliari o
sociali, riferiti ai casi previsti dal presente contratto. A tale scopo i
dirigenti devono dichiarare all'azienda la propria necessità entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini della conferma del
rapporto ad impegno ridotto.
2. Il rapporto ad impegno ridotto - in caso di sua
conferma ai sensi del comma 1 - deve essere adeguato dal punto di vista
normativo e del trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla
sua entrata in vigore.
3. Qualora il rapporto con impegno ridotto non
corrisponda ai criteri del presente contratto, il dirigente interessato dovrà
rientrare ad impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata
dall'azienda ai sensi del comma 1.
4. Il numero dei rapporti ad impegno ridotto
confermati ai sensi del presente articolo grava sulla percentuale prevista
dall'art. 2, comma 4.
5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati
a suo tempo consentiti per l'esercizio dell'attività libero professionale, essi
sono soggetti alla disciplina dell'art. 44 e seguenti del CCNL dell'8 giugno
2000.
PARTE II
CAPO I
Attività libero professionale dei dirigenti
dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo ad impegno ridotto
ART. 8
Impegno ridotto per attività libero
professionali
1. Per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico
ed amministrativo l'accesso all'impegno ridotto, nel rispetto delle vigenti
norme sulle incompatibilità, può essere consentito per svolgere una attività
professionale esterna anche mediante l'iscrizione ad albi professionali. In tal
caso prestazione lavorativa è ridotta al 50% di quella a tempo pieno.
2. La percentuale consentita di accesso all'impegno
ridotto per i dirigenti di cui al comma 1 è pari all'1% della dotazione
organica complessiva dei dirigenti dei ruoli stessi.
3. L'accesso all'impegno ridotto di cui al presente
articolo non è consentito ai dirigenti indicati nell'art. 3, comma 6 ed a
quelli che non hanno raggiunto i cinque anni di servizio a tempo indeterminato
presso la stessa azienda senza ricongiunzione con altri precedenti servizi.
4. L'accesso all'impegno ridotto avviene, con le
procedure dell'art. 3, comma 3, e nell'accordo il dirigente deve indicare l'
attività professionale che intende svolgere ai fini dei commi 4 e seguenti.
5. L'azienda può motivatamente rinviare l'accesso
all'impegno ridotto di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi
nei casi in cui esso comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa del dirigente grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. L'azienda, ferma restando la valutazione in
concreto dei singoli casi di incompatibilità, è tenuta ad individuare, entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, le attività che, in
ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque
consentite ai dirigenti del comma 1, con le procedure previste dall'art. 1,
comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra l'attività esterna del dirigente con quella
specifica dell' attività di servizio, l'azienda nega l'accesso ad un impegno
ridotto ovvero lo revoca se subentrato invitando il dirigente a rientrare ad
impegno pieno.
8. Il dirigente è tenuto a comunicare, entro
quindici giorni, all'azienda nella quale presta servizio l'eventuale successivo
inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
9. Ai dirigenti di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni previste dalle clausole della parte I per tutto quanto
attiene gli aspetti del trattamento economico, normativo e dell'orario.
ART. 9
Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno
ridotto
dei dirigenti ammessi all'esercizio di attività
professionali
1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 5 , ai
dirigenti che hanno ottenuto l'accesso al regime di impegno ridotto per
l'esercizio di attività professionale esterna, con decorrenza dalla data di
inizio, è sospesa l'attribuzione della quota di L. 2.900.000 prevista dall'art.
11 comma 3 del CCNL 8 giugno 2000 e la restante retribuzione di posizione di
parte variabile è ridotta del 50% . Gli stessi non hanno titolo alla
retribuzione di risultato, con la medesima decorrenza.
2. Le risorse derivanti dai tagli del comma 1 sono
attribuite ai fondi di pertinenza anche per le finalità di cui all'art. 11,
comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000-2001.
3. I dirigenti di cui al comma 1 possono revocare la
loro opzione all'impegno ridotto entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il
trattamento economico di cui all'art. 4, comma 6 viene ripristinato per intero
dal primo gennaio successivo mentre la retribuzione di posizione, fatta salva la
quota di L. 2.900.000 che viene ripristinata dalla stessa data, per la restante
parte variabile rimane quella in godimento all'atto della revoca sino al
conferimento di nuovo incarico o rideterminazione aziendale dell'importo goduto,
in base alla graduazione delle funzioni. Al dirigente è di nuovo riconosciuta
la retribuzione di risultato che, nel primo anno di rientro, è attribuita a
consuntivo.
TITOLO II
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CCNL 8 GIUGNO 2000
ART. 10
Integrazioni ed interpretazioni autentiche
1. Le parti convengono che ai fini di una corretta
applicazione del CCNL dell'8 giugno 2000, i sottonotati articoli vadano così
integrati o modificati:
a) all'art. 39, comma 4 dopo l' ultimo periodo va
aggiunto il seguente: " Tale ultima clausola - eccetto la verifica - si
applica anche ai dirigenti già di II livello ad incarico quinquennale
all'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, che abbiano assunto un incarico di
struttura complessa dopo il 1 agosto 1999 in azienda diversa da quella di
provenienza" .
b) Nel comma 9 dell'art. 5 del CCNL dell'8 giugno
2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, al termine del primo
periodo, dopo le parole "al comma 3" e prima del punto vanno
aggiunte le seguenti parole "valutata alla data del 31 dicembre 1999. Per
i successivi passaggi si applica il comma 5."
2. Le parti si danno atto dell'errore materiale
incorso nell'indicare l'ammontare dell'indennità integrativa speciale dei
dirigenti sanitari di ex II livello che è di L. 14.862.000 (annue lorde
comprensive del rateo di tredicesima, ai sensi dell'art. 46 del CCNL 5 dicembre
1996) anziché di L. 14.783.000, come indicato nelle tabelle allegato 2 e 3, al
CCNL dell'8 giugno 2000 , I biennio economico. Di conseguenza ai sottonotati
articoli del predetto contratto vanno apportate le seguenti correzioni:
a)all'art. 39 comma 1, lettera b) il valore
dell'assegno personale annuo lordo è di L. 13.313.000 anziché 13.240.000;
b)all'art. 41, comma 1 il valore dell'indennità
di struttura complessa dei dirigenti del ruolo sanitario corrisponde al valore
di L. 13.313.000;
c)l'indennità di struttura complessa prevista dal
comma 2 dell'art. 41, per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo rimane fissata in L. 13.240.000, ferma rimanendo la possibilità
di procedere agli incrementi previsti dal comma stesso per la graduale
parificazione con quella dei dirigenti del ruolo sanitario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
A miglior chiarimento di quanto previsto dall'art.
2, comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte quelle esigenze
personali che rientrano nei principi generali e finalità dell'art. 1 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 .
Firmata da ARAN e Sindacati
DICHIARAZIONE A VERBALE n. 1
Con riferimento all'art. 8 parte II, si conferma la
sottoindicata dichiarazione a verbale già sottoscritta in occasione della
preintesa del 15.11.2000.
Le sottoscritte OO.SS. AFFERMANO che la percentuale
di accesso al regime di impegno ridotto di cui all'art. 2, comma 4, della bozza
proposta debba ritenersi esclusiva per le cause indicate nel medesimo articolo.
RIBADISCONO, altresì, che la percentuale di cui
all'art. 2, comma 4 debba essere non inferiore al 5% e, comunque, non inferiore
a quella che sarà prevista per l'area medica.
RICHIEDONO che per quanto attiene l'attività libero
professionale dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo
l'accesso all'impegno ridotto è da considerarsi del tutto indipendente dalla
tipologia di cui all'art. 2, comma 4; ciò anche in considerazione che detta
fattispecie di accesso non riguarda l'area Medica né il ruolo sanitario di
questa Area negoziale.
CHIEDONO, pertanto, che sull'accesso a quest'ultima
fattispecie di impegno ridotto, conforme alle disposizioni legislative vigenti,
venga individuata una percentuale DISTINTA e non inferiore al 10%.
CISL FPS – COSIADI |
CISL |
UIL FPL |
UIL |