FUNZIONI CENTRALI
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IPOTESI
DI ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO
DI SCIOPERO. Il giorno 16 luglio 2003
alle ore 11,00, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro
tra: L' ARAN nella
persona del Presidente avv. Guido Fantoni ______________________________ e
le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali : Organizzazioni sindacali :
Confederazioni : FP/CGIL
______________________
CGIL ___________________ FPS/CISL
_____________________
CISL___________________
UIL/PA
______________________
UIL _____________________ CISAL
INTESA ___________________
CISAL ___________________ CONFSAL/
UNSA ________________
CONFSAL ________________ RDB/PI
_________________________
RDB – CUB _________________ FLP
_____________________________
UGL _______________________ Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l’allegata ipotesi di Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero. COMPARTO MINISTERI
IPOTESI
DI ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO 16-07-2003 Art. 1 Campo di applicazione e
finalità
1.
Le norme contenute nel
presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo
indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle
amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla
definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18
dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005. 2.
Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per
la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. 3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e
modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e
conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel
Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato
in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni Sindacali. 4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Art.
2 Servizi
pubblici essenziali 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge n. 83 del 2000, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti: a)
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché
gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla
sicurezza degli stessi; b)
amministrazione della giustizia; c)
attività di tutela della libertà e
della sicurezza della persona d)
igiene, sanità ed attività assistenziali; e)
attività connesse al servizio doganale ove previsto; f)
trasporti; g)
protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali; h)
servizio elettorale; i)
protezione civile; l)
erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento; m)
istruzione pubblica. 2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui ai commi 1 e 3 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna Amministrazione provvede secondo le proprie competenze: a)
salvaguardia dell’integrità degli impianti nonché
sicurezza e funzionamento
degli impianti a
ciclo continuo: - custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti; b)
attività giudiziaria: -
Ministero
della giustizia e Ministero della difesa: limitatamente all’assistenza c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali: - Ministero della giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti; - Ministero dell’interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura; -
Ministero degli affari esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia
e all’estero, d)
attività sanitaria: -
Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e -
Ministero della giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti; -
Ministero della difesa - enti della sanità militare: servizio di pronto
soccorso e pronto intervento e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto; f)
attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d’acqua e dei
bacini idrici: -
g)
attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea; h)
servizio elettorale: -
attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini
previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento
delle consultazioni elettorali; i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale; l)
servizio attinente alla protezione civile: -
attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche
con personale in
reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi; m)
erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento: -
attività del servizio personale limitatamente all’erogazione degli
emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo
delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in
coincidenza con le scadenze di legge; n)
attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici
durante lo svolgimento
degli scrutini, degli
esami di
idoneità e di ciclo conclusivo. 3. Eventuali modifiche o integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili, indicati nel presente articolo, potranno essere individuate a seguito di verifica annuale con un ulteriore accordo nazionale, correlate con i processi di riforma in atto nelle Amministrazioni. Art. 3Contingenti di personale
1.
Ai fini di cui all’art. 2, mediante regolamenti di servizio delle
singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli di
intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale
o locale tra le amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali
rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell’art. 43 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, vengono individuati appositi
contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da
adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero
per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai
servizi medesimi. 2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano: a) le professionalità di cui al presente accordo; b) i contingenti suddivisi per professionalità; c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro. 3. Nel caso in cui non si
raggiunga l'intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle
organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti
competenti indicati nell’art. 5, comma 3.
4.
In conformità con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, i
dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione
di ogni sciopero, individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i
nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti,
tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò 5. Nelle more della
definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di
intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le
prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i contingenti già
individuati dalla precedente contrattazione decentrata. Art.
4 Modalità
di effettuazione degli scioperi
1.
Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di
sciopero che coinvolgono i 2. La proclamazione e la
revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e
coinvolgenti servizi essenziali deve essere comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 3.
I tempi e la durata delle azioni di
sciopero sono così articolati: a)
il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può
superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la
durata massima di un'intera giornata (24 ore); b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive; c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento; d)
in caso di scioperi
distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni
sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
utenza tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione
della successiva deve intercorrere un intervallo minimo di tempo pari a 48
ore, cui segue il preavviso di cui al comma 1. 4.
Il bacino di utenza può essere nazionale e locale. La comunicazione
dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è
fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per
territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni
sindacali interessate allo sciopero. 5.
Non possono
essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di
agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì
antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi: -
di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale; -
connessi allo sdoganamento di cui all’art. 2, comma 2, lettera e); -
di sanità; 6.
Inoltre le azioni di sciopero non saranno effettuate: a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali, nonché nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell’elettorato nazionale. 7. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. Art. 5Procedure
di raffreddamento e di conciliazione 1.
Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del Comparto dei
Ministeri. 2.
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla
proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di
conciliazione di cui ai commi seguenti. 3.
I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo
nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa
nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si
svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per la Funzione Pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla
contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione riguardi
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se la controversia è
locale, i soggetti competenti a svolgere l’attività di
conciliazione sono quelli previsti dall’art. 2, comma 2, della
legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000. 4.
Nel caso di insorgenza di una controversia sindacale nazionale che possa
portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al comma 3,
entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta
che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione
dello stato di agitazione e della richiesta conciliativa, provvedono a
convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione
del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle
organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte,
notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di
conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di
tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il
tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla
legge n. 83 del 2000. 5.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso
di controversie a livello di amministrazioni periferiche, i soggetti di
cui al comma 3, ultimo periodo, provvedono alla convocazione delle
organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione
entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi
entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. 6.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al
comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro
il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione
scritta della proclamazione dello stato di agitazione. 7.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha
una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla
formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una
durata complessiva non superiore a dieci giorni. 8.
Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale
che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se
la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa
dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca
non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2,
comma 6, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del
2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni
del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo
le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali. 9.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero non costituiscono
forma sleale di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti
dall'art. 2, comma 6 della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla
legge n. 83 del 2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovute ad
oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale. 10.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non
possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della
controversia. 11.
In caso di proclamazione di una ulteriore iniziativa di sciopero,
nell'ambito della medesima vertenza, da parte del medesimo soggetto, ed
entro 120 giorni dall’effettuazione o revoca della precedente azione di
sciopero, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, commi 5 e 6,
non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
Art.
6 Sanzioni 1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000.
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