CONTRATTO
INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO
MINISTERI
Il
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri sottoscritto
il 16 maggio 1995, e di seguito denominato " CCNL ", è integrato
dalle seguenti disposizioni:
Art.
1
1. Nel CCNL
Ministeri, Parte prima, Titolo II, Capo III, dopo l'art. 12 è aggiunto il
seguente art. 12 bis:
"Art.
12 bis"
Contributi
sindacali
1. I dipendenti hanno
facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro
prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale
interessata.
2. La delega ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può
revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1
inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e
all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
stessa.
4. Le trattenute
devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei
dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con
l'amministrazione.
5.Le
amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
Art.
2
1. Nel CCNL
Ministeri, Parte prima, Titolo III, Capo I, dopo l'art. 14 è aggiunto il
seguente art. 14 bis:
"Art.
14 bis
Periodo
di prova
1. Il dipendente
assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova
la cui durata è stabilita come segue;
- 2 mesi per le
qualifiche fino alla quarta;
- 6 mesi per
le restanti qualifiche.
In base a criteri
predeterminati dall'Amministrazione, sentite le OO.SS., possono essere
esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella
medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione
pubblica.
Sono esonerati dal
periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima
amministrazione che siano stati inquadrati in qualifica superiore a seguito di
processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.
2. Ai fini del
compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
3. Il periodo di
prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi
dell'art. 72 del d.lgs n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del
presente CCNL.
4. Le assenze
riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette
allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà
del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di
recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta
altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie
maturate e non godute.
8. Il periodo di
prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente
proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il
periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione,
e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso
dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza."
10.
Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'amministrazione
del comparto, vincitore di concorso presso amministrazione o ente di altro
comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e
decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.
Art.
3
1. I commi 7 e 8
dell'art.18 sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo:
Art.18
bis
Tutela
della maternità
1. Ai dipendenti si
applicano le disposizioni della legge 30/12/1971, n.1204, con le integrazioni
apportate dalla legge 9/12/1977, n.903 e con le specificazioni contenute nei
commi che seguono.
2. Alle lavoratrici
madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt.4 e 5 della
legge 1204/71 e agli altri soggetti indicati agli artt.6 e 7 della legge
903/77, spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennità di amministrazione
di cui all'art.34 del CCNL.
3. Nell'ambito del
periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima
di sei mesi previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i
lavoratori padri, dall'art.7 comma 1 della legge 1204/71 integrata dalla legge
903/77, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono
considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione,
compresa quella di cui all'art.34 del CCNL. Per il restante periodo di cinque
mesi dell'astensione facoltativa, alle lavoratrici madri, o in alternativa, ai
lavoratori padri, spetta il 30% dell'intera retribuzione, compresa quella di
cui all'art.34 del CCNL.
4. Dopo il compimento
del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, nei
casi previsti dall'art.7 comma 2 della legge 1204/71, la madre, o in
alternativa il padre, hanno diritto ad un massimo di trenta giorni di assenza
retribuita per ciascun anno di età del bambino. Per le assenze retribuite
previste dal presente comma spetta l'intera retribuzione, compresa quella di
cui all'art.34 del CCNL.
5. Le assenze di cui
ai precedenti commi possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con
quelle previste dall'art.18, non riducono le ferie e sono valutate agli
effetti dell'anzianità di servizio.
6.
Ferma restando l'applicazione dell'art.3 della legge 1204/71, qualora durante
il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che
l'espletamento dell'attività lavorativa comporti una situazione di danno o di
pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre,
l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre
attività che comportino minore aggravio psicofisico.
Art.
4
1. Nel CCNL
Ministeri, Parte prima, Titolo III, Capo III, dopo l'art. 22 sono aggiunti i
seguenti articoli:
"Art.
22 bis
Lavoratori
disabili
1. Al fine di
valorizzare pienamente le capacità e le potenzialità dei lavoratori
disabili, per ciascuna amministrazione verrà costituito, entro 30 giorni
dalla stipula del presente contratto, un comitato paritetico, nell'ambito
delle forme di partecipazione di cui all'art.11, avente anche compiti di
vigilanza sull'applicazione della normativa in materia, ed in particolare
sulla applicazione dell'art.24 della legge n. 104 del 1992 per quel che
riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. I permessi
retribuiti per garantire il diritto allo studio, di cui all'art. 3 del DPR n.
395 del 1988, possono essere concessi dalle amministrazioni anche per la
partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti
socialmente svantaggiati sul piano lavorativo.
Tali
permessi vengono concessi nel rispetto del limite del 3% delle unità in
servizio e dell'ordine di priorità di cui all'art. 17 del DPR n. 44 del 1990.
Art.
22 ter
Mutamento
di mansioni per inidoneità psico-fisica
1. Fatte salve le
eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente
riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del
proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla
dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito
ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari
settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione, per
recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con
le attitudini personali ed i titoli posseduti, appartenenti alla stessa
qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato,
alla qualifica inferiore.
2. L'eventuale
ricollocazione del dipendente riconosciuto permanentemente non idoneo alle
mansioni proprie del profilo rivestito, previo corso di riqualificazione, in
altro profilo professionale appartenente alla medesima qualifica funzionale, o
anche a qualifica inferiore, è regolata da appositi criteri stabiliti
dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali.
3. La domanda di
reinquadramento di cui ai commi precedenti può essere presentata dal
dipendente dichiarato inidoneo dai competenti organi , entro trenta giorni
dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
4.
Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella qualifica inferiore,
conserva ad personam il trattamento retributivo già in godimento senza
riassorbimento dello stesso.
Art.
22 quater
Servizio
militare
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, l'arruolamento
volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il
servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo
di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza
diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in
attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'amministrazione per
riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto,
senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente,
salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli
effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la
determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine
rapporto.
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del
posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini
dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'amministrazione
corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello
erogato dall'amministrazione militare.
Alla
fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell'amministrazione
per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il
richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto
durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha
avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del
richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
Art.
22 quinquies
Aspettativa
1. Al dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale richiesta
possono essere concessi periodi di aspettativa, per comprovati motivi
personali o di famiglia, per un periodo massimo di dodici mesi in un
quadriennio.
2. L'aspettativa di
cui al comma precedente comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è
utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio.
3. Alla lavoratrice
madre e al lavoratore padre possono inoltre essere concessi periodi di
aspettativa per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di
età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio. Tali periodi non sono utili
ai fini della retribuzione, della carriera e dell'aumento economico. I
medesimi periodi sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera a) della
legge n. 335 del 1995 e delle successive modificazioni ed integrazioni.
4. I periodi di
aspettativa di cui ai commi 1 e 3 non si cumulano con le assenze per malattia
previste dagli artt. 21 e 22 del presente contratto.
5. L'amministrazione,
qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio
con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni e
negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
6. Il rapporto di
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo i casi di comprovato
impedimento, non si presenti a riprendere servizio alla scadenza del periodo
di aspettativa o del termine di cui al comma 5.
7.
E' comunque fatta salva l'applicazione della legge 476/84 e le altre
fattispecie di aspettative e permessi non retribuiti previsti da altre
specifiche disposizioni di legge.
Art.
22 sexties
Formazione
1 Le parti
individuano nella formazione continua un fondamentale strumento di
aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di
inserimento nei processi lavorativi del personale di nuova assunzione, al fine
di promuovere l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi e delle
attività di istituto.
2 L'attività
formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e
qualificazione. In ragione della distribuzione del personale in aree
professionali la formazione si articola in formazione di base, formazione
specifica, riqualificazione, riconversione e specializzazione.
3 Le Amministrazioni,
sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa
alla formazione e del Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico siglato da
Governo e Parti Sociali, nell'ambito dei propri piani di sviluppo e sulla base
delle risorse disponibili, definiscono e realizzano, in base all'art.5 del
CCNL Ministeri, i programmi delle attività formative avvalendosi, secondo le
norme di legge in vigore, della collaborazione della Scuola Superiore della
P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le
Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e
società private specializzate nel settore.
4 La formazione del
personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di
intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi
definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
5 Le iniziative di
formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato; i programmi
definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali
facoltativo. I programmi dei corsi di aggiornamento sono finalizzati
all'obbiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di
operatività ed autonomia in relazione alle funzioni da svolgere, e tengono
conto:
- della normativa
vigente da applicare;
- delle
caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro
- delle innovazioni
introdotte nell'utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche;
6 Le attività di
aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e
specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento
della professionalità del singolo dipendente, attraverso l'attribuzione di un
apposito titolo.
7 Il personale che
partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Amministrazione è
considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico
dell'Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di
lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale
spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove
ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono di regola a livello
regionale, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti, in
particolare delle donne.
8 L'Amministrazione
individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base
di criteri generali definiti ai sensi dell'art.5 del CCNL e verificati ai
sensi dell'art.7 dello stesso CCNL, in relazione alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione
professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini
personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità
di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c)
del d.lgs. n. 29 del 1993.
9
Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie
attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i
dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai programmi
dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con
permessi non retribuiti.
ART.
5
1. Nel Titolo III
del CCNL Ministeri, dopo il Capo IV è aggiunto il Capo V- Mobilità, con il
seguente art. 28 bis:
"Art.
28 bis
Accordi
di mobilità
1. In applicazione
dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, e dei principi previsti dalla
legge n. 59/1997 e del Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico in data
12/3/1997 tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali,
possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti
tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di
mobilità di cui al comma 1, sono stipulati:
- in occasione di
processi di ristrutturazione e di riordino delle Amministrazioni;
- per prevenire la
dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo la
dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la
dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla
data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad
avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di
ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità
a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale
termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di
ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione, ai sensi
delle vigenti disposizioni.
4. Per la
stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di
parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di
ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da
rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione
di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle
organizzazioni sindacali individuate dall'art. 6 del CCNL Ministeri,
5. Gli accordi di
mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le
seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni
riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni
cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente
interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o
già dichiarato in esubero;
c) i requisiti
culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le
eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per
l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di
scadenza del bando di mobilità;
e) le necessarie
attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di
pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di
mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di
mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di
ciascuna amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei
competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità è
disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli
stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando
di mobilità all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione,
unitamente al proprio curriculum.
8. Il
dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in
possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti
inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VI livello la scelta avviene
mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio
complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale
e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di livello
superiore, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate
sulla base di una valutazione comparata del curriculum professionale e di
anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto
da ricoprire.
9. Il rapporto di
lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e
al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti
disposizioni,
10. Ove si tratti di
profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la
mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale
diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di
cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante
concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo
inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova
posizione senza riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove
superiore.
11. Le
amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi
dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi
dell'art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 29/1993.
12.
Nel caso che gli accordi di mobilità ex art. 35 c.8 riguardino
Amministrazioni di comparti diversi, per il comparto Ministeri si applicano le
norme di cui al presente articolo.
Art.
6
1. L'art. 28 del
CCNL Ministeri è soppresso e sostituito dal seguente art. 28 ter . Nel titolo
III del CCNL Ministeri, dopo il Capo V, è aggiunto il Capo VI- Estinzione del
rapporto di lavoro, comprendente l'art. 28 ter ed i successivi artt. 28 quater
e 28 quinquies.
"Art.
28 ter
Termini
di preavviso
"1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione
del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva
dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per
dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per
dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per
dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di
dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di
preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che
risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1
e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo
della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al
dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di
altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia
durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In
tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione
delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in
caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7. Il periodo di
preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso
del dipendente , l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122
del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non
goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in
caso di malattia superiore a 15 giorni secondo l'allegato A ,Tabella n. 1, di
cui al presente contratto.
Art.
28 quater
Cause
di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che
nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 24 del presente
CCNL, ha luogo:
a) al compimento del
limite di età , ai sensi delle norme di legge in vigore;
b) per dimissioni del
dipendente;
c)
per decesso del dipendente.
Art.
28 quinquies
Obblighi
delle parti
1. Nel primo caso di
cui alla lettera a) dell'art. 28 quater, la risoluzione del rapporto di lavoro
avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.
L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del
rapporto.
2.
Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta
all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
Art.
7
1. Al testo del
presente contratto integrativo del CCNL del comparto ministeri è accluso
l'Allegato A, riguardante l'applicazione della disciplina in materia
di:
- part-time;
- festività del
Santo Patrono;
- permessi retribuiti
;
- orario di lavoro;
- assenze per
malattia;
- indennità di
amministrazione;
- sanzioni
disciplinari
2. A correzione di
errori materiali, nell'allegato B- Tabella 1 del CCNL ministeri :
comma 3:
- al primo capoverso
l'espressione "procedimento disciplinare" va sostituita con
"procedimento penale";
- al secondo
capoverso l'espressione " il compenso per lavoro straordinario nonché i
due Fondi non competono in alcuna delle fattispecie di cui al comma 1" va
sostituita con la seguente : "Il compenso per lavoro straordinario non
compete in alcuna delle fattispecie di cui al comma 1; i due Fondi competono ,
in misura proporzionale, in caso di rapporto di lavoro part-time"
comma
6 : - l'espressione "In caso
di malattia di durata inferiore a quindici giorni lavorativi" va
sostituita con "In caso di malattia di durata pari o inferiore a quindici
giorni lavorativi"
3. Le tabelle
contenute nell'allegato B tabella 2 del CCNL ministeri relative alle
indennità della Corte dei Conti, Consiglio di Stato e TAR, Avvocatura
Generale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia - Amministrazione
giudiziaria e del personale dei Tribunali militari del Ministero della Difesa
sono modificate secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1996 n.525.
Alle
tabelle così rideterminate non si applicano gli incrementi di cui all'art.3
comma 1 del CCNL-parte economica, biennio 1996-1997.
Art.
8
(Disapplicazioni)
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art.72 del d.lgs. n.29 del 1993,
comma 1, dalla data della stipula del presente accordo integrativo al CCNL del
contratto ministeri, sono inapplicabili, nei confronti del personale del
comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con
quelle definite nell'accordo. In particolare sono inapplicabili le seguenti
norme:
- con riferimento
all'art.1 (Art. 12 bis Contributi sindacali): art.50 della legge n.249 del
1968.
- con riferimento
all'art.2 (Art.14 bis Periodo di prova): art.10 del DPR n.3 del 1957.
- con riferimento
all'art.4 (Art.22 ter Mutamento di mansioni
per inidoneità psico
fisica): art.29 del DPR n.266 del 1987
- con riferimento
all'art.4 (Art.22 quater Tutela
della maternità):
art.15 del DPR n.335 del 1990
- con riferimento
all'art.4 (Art.22 quinquies Servizio militare): art.67 del DPR n.3 del 1957
- con riferimento
all'art.4 (Art.22 sexties Aspettativa): art.69 e 70 del DPR n.3 del 1957
- con riferimento
all'art.4 (Art.22 septies Formazione): art.31 del DPR n.266 del 1987
- con riferimento
all'art.5 (Art.28 bis Accordi di mobilità): art.21 del DPR n.335 del 1990;
artt.14, 15 e 16 del
DPR n.269 del 1987.
- con riferimento
all'art.6 (Art.28 ter Termini di preavviso): art.124 del DPR n.3 del 1957.
-
con riferimento all'art.7 comma 3: art.1 della L.15/1/91 n.14; art.1 della
L.525 del 1996.
Allegato A
1. Applicazione
dell'art. 15 del CCNL:
- le riduzioni di
orario di cui al comma 7 dell'art.15 non comprendono i permessi brevi, la
flessibilità ed altre simili fattispecie di modifica dell'orario di lavoro.
2. Applicazione
dell'art.17 del CCNL :
- la festività del
Santo Patrono, dopo l'esame previsto dagli artt.7 e 8 del CCNL, ove non
goduta per esigenze di servizio, viene recuperata secondo le modalità
previste dalla legge n.937/77 per le festività soppresse.
3. Applicazione
dell'art.18 del CCNL:
- i tre giorni di
permesso retribuito di cui al comma 2 possono essere rifiutati esclusivamente
per ragioni di servizio; in particolare, possono riguardare anche visite
mediche specialistiche o esami clinici.
4. Applicazione
dell'art.19 del CCNL :
- a) il diritto del
dipendente ad usufruire o meno della pausa prevista nell'ambito dell'orario
giornaliero, quando questo superi le sei ore, va esercitato in un quadro di
programmazione generale dell'orario di servizio e di lavoro, definito in sede
di esame congiunto tra le parti a livello locale, come previsto dalle norme
contrattuali;
- b) la prestazione
lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero
superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di
attività obbligatorie per legge (es. in corso di udienze giudiziarie, di
operazioni di sdoganamento, ecc.)
- c) le assenze per
l'intera giornata non possono essere calcolate in ore , quale che sia la
durata dell'orario di lavoro della giornata di assenza.
5. Applicazione
dell'art.21 del CCNL :
- a) ai fini del
computo dell'assenza per malattia, i quindici giorni lavorativi, citati al
punto 6 dell'allegato B tabella 1, sono comprensivi della giornata del Sabato
anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque
giorni; ai fini , invece, della decurtazione dell'indennità, il conteggio
delle spettanze economiche va comunque fatto dividendo l'importo
dell'indennità per 1/30 e moltiplicando per i giorni prescritti dal
certificato medico.
b) in presenza di due
certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il Sabato ed il
secondo che inizia il Lunedì, la Domenica intercorrente deve essere
considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza
di giornate pre-festive e post-festive.
c) l'Amministrazione
è abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia
del dipendente fin dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie
esigenze funzionali ed organizzative.
d) il caso di
ricovero ospedaliero citato alla lettera a) del comma 7 dello stesso art.21 si
riferisce anche al ricovero in day-hospital.
e) gli obblighi del
dipendente in malattia sono soltanto quelli espressamente previsti dall'art.21
del CCNL;
f) i controlli
previsti dal comma 10 non sono estensibili alla fattispecie della assenza
della madre o del padre per malattia del bambino, prevista dall'art.18 del
CCNL, comma 7, convertito in art.4 del presente accordo.
6. Applicazione
art.24 del CCNL :
- la sanzione
disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal dirigente
dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a conoscenza
del fatto.
7. Applicazione
art. 34 del CCNL :
a) le indennità di
amministrazione istituite dal CCNL vanno erogate esclusivamente secondo le
modalità previste dal CCNL;
b)
il personale che presta servizio in struttura della stessa amministrazione non
coincidente con quella di appartenenza ed avente diversa indennità di
amministrazione, percepisce l'indennità della struttura ove presta servizio,
purché vi sia stato assegnato con atto formale e legittimo, in base alla
normativa in vigore.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.1
Le parti prendono
atto delle situazioni di grave ritardo nell'effettuazione della trattenuta
sindacale rispetto al momento del rilascio della relativa delega da parte del
dipendente, presso alcune amministrazioni.
In
relazione a tale ritardo, le parti si impegnano ad esperire ogni utile
intervento presso le diverse amministrazioni interessate perché la trattenuta
venga attivata al più tardi entro sessanta giorni dalla data del rilascio.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le
parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa perché le
Amministrazioni adottino atti organizzativi e procedimenti tempestivi ed
idonei ad assicurare la corretta applicazione di quanto previsto dal presente
accordo in materia di aspettativa non retribuita.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.3
Le
parti si danno reciprocamente atto che, con l'art.43 del CCNL del comparto
ministeri e con l'art.9 del presente contratto integrativo, le stesse parti
hanno inteso facilitare l'opera di individuazione delle normative che
risultano inapplicabili a seguito delle nuove regole stabilite dai contratti,
in virtù di quanto dispone l'art.72, 1° comma del d.lgs.29/1993. Le clausole
hanno dunque una funzione meramente ricognitiva, in quanto l'inapplicazione
delle normative preesistenti discende automaticamente dall'art.72, 1° comma
del d.lgs. 29/1993 e riguarda anche norme sfuggite alla ricognizione dei
contratti, una volta che i contratti stessi abbiano disciplinato l'istituto
del rapporto di lavoro.