ACCORDO
SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 4, 3° ALINEA DEL CCNL DEL
COMPARTO MINISTERI
Art.1
Art2: Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art3: Obiettivi e
strumenti
Art4: Tempi e
procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
Art5: Livelli di
contrattazione. Materie e limiti della contrattazione decentrata.
Art6: Composizione
delle delegazioni
Art7:
Informazione
Art8:
Esame
Art9: Pari
opportunità
Art10: Consultazione
Art11: Forme di
partecipazione
Art12: Rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro
Art13:
Interpretazione autentica dei contratti
Art.23: Doveri del
dipendente
Art.24: Sanzioni e
procedure disciplinari
Art.25: Codice
disciplinare
Art.26: Sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art.27:
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
2. Il Ministero degli
Affari Esteri, nella stipulazione dei contratti di cui al comma precedente,
applicherà inoltre le norme di cui agli articoli seguenti del presente
accordo, che modificano gli articoli del CCNL di comparto dei Ministeri,
indicati tra parentesi nella titolazione, per adattare la regolamentazione dei
singoli istituti alle particolari condizioni di impiego del personale
destinatario dell'accordo .
3.
Nel testo, il Ministero Affari Esteri è indicato come
"amministrazione"; il personale destinatario dell'accordo è
indicato come "categoria"
Art.2
Il
contratto individuale di lavoro
(Art.
14 CCNL Ministeri)
1. Il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali
e dal presente contratto. nel rispetto delle disposizioni di legge e della
normativa comunitaria.
2. Nel contratto di
lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque
indicati:
a) tipologia del
rapporto di lavoro;
b) data di inizio del
rapporto di lavoro;
c) inquadramento
professionale, mansioni e livello retributivo iniziale;
d) sede di servizio.
3. Il contratto
individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina
del vigente contratto collettivo anche per le cause che costituiscono
le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Il contratto
individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del
presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da
assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina
previsti dalla normativa sinora vigente.
5.
Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche ai
rapporti contrattuali di la-voro a tempo indeterminato in atto, per i quali
restano comunque salve tutte le clausole non modificate da tali disposizioni.
Art.
3
Ferie
(Art.
16 CCNL Ministeri)
1. Il dipendente ha
diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo
al dipendente spetta la normale retribuzione.
2.La durata delle
ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n.
937. Sono fatti salvi, per i rapporti contrattuali in atto all'entrata in
vigore della legge n. 662 del 23/12/1996, gli aumenti di sei e di dodici
giornate previste all'art. 163, comma 1, del DPR n.18/1967, rispettivamente
per le sedi disagiate e particolarmente disagiate.
3.I dipendenti
assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4.Dopo 3 anni di
servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti
nel comma 2.
5.In caso di
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi
2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23
dicembre 1977, n. 937. Conseguentemente, gli aumenti di ferie di cui
all'art. 163 , comma 1 , del DPR n. 18 del 1967 sono ridotti, rispettivamente,
a cinque e a dieci giorni.
6.A tutti i
dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7.Nell'anno di
assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
intero.
8.Il dipendente che
ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto
alle ferie.
9.Le ferie sono un
diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di
ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze
di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente
con le oggettive esigenze del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al
dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle
ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti
garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2
settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o nel periodo
corrispondente nell' emisfero australe.
11. Qualora le ferie
già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il
dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il
periodo di ferie non goduto.
12. In caso di
indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento
delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 30
giugno dell'anno successivo.
13. Compatibilmente
con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere
personale , il dipendente dovrà fruire delle ferie eventualmente residue al
31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di
spettanza.
14. Le ferie sono
sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato
luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'amministrazione
deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15 Il periodo di
ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali
assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento
delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione
alle esigenze di servizio.
16.
Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto
di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per
documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse.
Art.
4
Festività
(Art.
17 CCNL Ministeri)
1. Sono considerati
giorni festivi le domeniche nonchè gli altri giorni festivi del calendario
delle festività osservate dal personale di ruolo in servizio nella sede in
cui il dipendente presta la sua opera; una di tali ulteriori festività viene
computata tra i giorni di ferie di cui al precedente art. 3.
2. Il riposo
settimanale cade normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle
ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in
altro giorno della settimana.
3.
Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione
ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo
sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della
flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22
novembre 1988, n.516 e dell' 8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non
prestate il Sabato sono recuperate la Domenica o in altri giorni lavorativi
senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
Art.
5
Permessi
retribuiti
(Art.
18 del CCNL)
1. A domanda del
dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
- partecipazione a
concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni
otto all'anno;
- lutti
per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni
tre per evento;
2. A domanda del
dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso
retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente
documentati.
3. Il dipendente ha
altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
4. I permessi dei
commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli
stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti
periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione .
6. I permessi di cui
all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati
ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non
riducono le ferie.
7.
Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art.
6
Permessi
brevi
(Art.
20 del CCNL Ministeri)
1. Previa valutazione
del dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a
tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà
dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore
nel corso dell'anno.
2. La richiesta del
permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di
adottare le misure organizzative necessarie.
3.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene
proporzionalmente decurtata.
Art.
7
Assenze
per malattia
(Art.
21 del CCNL Ministeri)
3. Prima
di concedere l' ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta
del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni
di salute per il tramite di strutture sanitarie pubbliche ove
possibile o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4.Superato il periodo
di conservazione del posto previsto dal comma 1, oppure nel caso che, a
seguito di accertamento delle condizioni di salute da parte dell'
amministrazione, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo
particolari esigenze, a risolvere il rapporto
5. I periodi di
assenza per malattia salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo
non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
6. Sono fatte salve
le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento
economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera
retribuzione fissa mensile , per i primi 45 giorni di assenza;
b) quota di
retribuzione fissa mensile, corrispondente alla retribuzione iniziale
spettante nella stessa sede a parità di mansioni ai contrattisti
regolati dalla legge locale, e comunque non inferiore alla quota
sulla quale vengono pagati i contributi INPS, fino al nono mese di assenza;
c) 90% della
retribuzione di cui alla lettera "b" per i successivi 3 mesi di
assenza;
8. L'assenza per
malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche
nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è
tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della
stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione
dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso strutture sanitarie
pubbliche ove possibile o, in alternativa, medico di fiducia.
11. Il dipendente,
che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da
quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando
l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente
assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. La permanenza del
dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite
può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di
legge.
14. Qualora il
dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione,
eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
15. Nel caso in cui
l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da
responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'
amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le
retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del
comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli
oneri riflessi inerenti.
16.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per
malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del presente
accordo, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze
per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al
momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di
retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più
favorevole.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le
parti affermano I' esigenza del più rigoroso rispetto della corrispondenza
tra le mansioni formalmente contemplate dai contratti individuali e quelle
effettivamente svolte.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le
parti si danno atto che l'applicazione del presente accordo ai dipendenti di
nazionalità italiana degli Istituti italiani di cultura all'estero può
avvenire esclusivamente nelle fattispecie di rapporti contrattuali sicuramente
regolati dalla legge italiana, anche a seguito di pronunce giurisdizionali
passate in giudicato, restando escluso che l'applicazione dell'accordo stesso
possa comportare la trasformazione di rapporti in atto a legge locale in
rapporti a legge italiana
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
Le
parti si danno atto che gli adattamenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del
presente contratto saranno definiti dall'Amministrazione previo confronto con
le OO.SS: a livello nazionale decentrato.