CROCE
ROSSA ITALIANA CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
La delegazione dell’Amministrazione e le sottoscritte
Organizzazioni Sindacali rappresentative, a seguito dell’ipotesi di
contratto integrativo sottoscritto il giorno 1 agosto 2001 presso la Sede
centrale dell’Ente, visti gli articoli 4 e 5 del CCNL 98-2001,
sottoscrivono il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo nel testo
allegato.
Il contratto avrà validità giuridica per il periodo di vigenza
del CCNL 98-2001 relativo al personale degli Enti Pubblici non Economici
sottoscritto il 17 febbraio 1999 e validità economica per il periodo
1/1/2001-31/12/2001.
Il contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla
sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze previste nello stesso. Sede,
14 novembre 2001 PER
LA CRI
PER
LE DELEGAZIONI SINDACALI
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
C.S.A.
di F.I.A.L.P. C.I.S.A.L.
R.d.B.
U.G.L. ART.
1 PREMESSA
Il contratto Integrativo del CCNL 1998-2001 della Croce Rossa
Italiana, costituisce un elemento fondamentale per accompagnare e
sostenere il processo di riordino e di ammodernamento dell'Amministrazione
in relazione alle funzioni ed agli obiettivi, anche alla luce della piena
applicazione del nuovo statuto.
La natura necessaria ed obbligatoria della contrattazione
decentrata, favorisce e supporta il processo di valorizzazione delle
risorse umane, da conseguire mediante un forte impulso alle attività di
formazione e riqualificazione del personale e una più mirata erogazione
delle varie forme di incentivazione attraverso una adeguata
riorganizzazione del lavoro, finalizzata a semplificare e migliorare
l'azione amministrativa.
A partire dalla vigenza del contratto integrativo l’Ente avvia
una fase analitica, propositiva e riorganizzativa necessaria per avviare
un nuovo modello gestionale ed operativo, basato sullo sviluppo delle
attività, sul decentramento dei servizi e sulla loro autonomia
amministrativa, sullo sviluppo del sistema di identificazione dei Centri
di costo e degli standard di produttività, sullo sviluppo dei sistemi di
qualità.
Nell'ambito del processo evolutivo dell'Ente, viste anche le
peculiarità che lo contraddistinguono, dovrà essere data
regolamentazione alla nuove figure professionali create dallo statuto e al
contempo si dovranno riconvertire le figure professionali non più
impiegate o impiegabili a causa del cessare e del mutare dei servizi resi
e richiesti.
In occasione di tale riordino, vi sarà l'impegno a contrarre i
profili senza intaccare le professionalità, anzi impegnandosi a creare
percorsi formativi atti a orientare il personale verso i nuovi modelli
organizzativi, con il superamento delle rigidità che caratterizzavano il
precedente ordinamento professionale.
Pertanto l'elemento di gestione delle risorse umane dovrà
configurarsi in un sistema di percorsi ed articolazioni nell'ambito delle
singole aree e tra le aree, con l'introduzione di sistemi di valutazione
che scandiscano la crescita del personale nella direzione orizzontale di
professionalità e verticale di carriera.
Considerata la rilevanza che in tale contesto assume il sistema
delle relazioni sindacali, le parti si impegnano a fornire un apporto
costruttivo e responsabile al fine di pervenire ad intese sulle varie
tematiche contrattuali. ART.
2 POLITICHE OCCUPAZIONALI
Le rilevazioni sulle attività svolte dall'Ente negli anni '92,
'93, '94, hanno evidenziato la necessità di una dotazione pari a circa
4000 unità, dotazione ridotta a n. 3300 unità su indicazione
ministeriale.
Si pone come obiettivo comune, nel quadro delle compatibilità
legislative, il riconoscimento delle reali esigenze dell'Associazione, al
fine di garantire la prosecuzione delle attività rivolte all'utenza, in
base ai compiti istituzionali riconfermati dallo statuto.
Per il raggiungimento dello scopo l'Amministrazione si pone
l'obiettivo di integrare le risorse attraverso accessi volti ad accrescere
il livello professionale.
Le parti in materia di assunzioni temporanee, concordano
nell’utilizzo del disposto dell’art. 16 del CCNL 94-97, secondo le
indicazioni e nei limiti in esso contenuti. ART.
3 CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA
Il presente contratto collettivo integrativo, si applica a tutto il
personale dipendente della Croce Rossa Italiana, escluso il personale
dirigente, in servizio alla data del presente contratto, compreso il
personale destinatario delle disposizioni contenute al capo II Sezione dei
professionisti e medici, del CCNL sottoscritto il 16/2/99 in seguito
indicato semplicemente come CCNL 98-2001 e compreso il personale
appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge n.
730/1986.
Il contratto collettivo integrativo, ha validità per il periodo di
vigenza del CCNL 98-2001, relativo al personale del comparto Enti Pubblici
non Economici.
Gli
effetti giuridico-economici del presente contratto collettivo integrativo,
salvo diversa prescrizione in esso contenuta, decorrono dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione che avrà luogo nel rispetto di
quanto previsto nell’art. 5 comma 3 del CCNL 98-2001. ART.
4 OBIETTIVI DELLE RELAZIONI SINDACALI
Il contratto riconosce nel sistema di relazioni sindacali, il
principale fattore di sviluppo e modernizzazione della pubblica
amministrazione e pone le basi affinché tali relazioni si esercitino con
carattere di sistematicità e consentano una assidua azione di verifica e
di confronto tra le parti, sia a livello centrale sia periferico.
Al fine di garantire il miglioramento della qualità dei Servizi,
in spirito di condivisione della missione aziendale, il sistema di
relazioni sindacali è incentrato sul rafforzamento del confronto e della
partecipazione su tutte le tematiche di comune interesse. ART.
5 SISTEMA E MODALITA’ DI RELAZIONI SINDACALI
L’attività di confronto tra l’Amministrazione e le
Organizzazioni Sindacali, deve caratterizzare le relazioni sindacali a
tutti i livelli, centrali e territoriali; a riguardo contribuiscono a
realizzare tale coinvolgimento e partecipazione, la costituzione di tutti
gli istituti e organismi previsti dal CCNL 98-2001.
Le forme di partecipazione, secondo i contenuti degli artt. 6 e 19
del CCNL 98-2001, si articolano a livello centrale e periferico secondo le
rispettive pertinenze, negli istituti dell’informazione, della
concertazione e della consultazione.
L’amministrazione istituisce centralmente un Ufficio per le
Relazioni Sindacali analogamente a livello periferico identifica figure
amministrative responsabili delle Relazioni Sindacali. ART.
6 SEDI ED AMBITO DI CONTRATTAZIONE
La contrattazione collettiva integrativa, si svolge tra le parti
secondo il disposto dell’art. 10 del CCNL 98-2001, al livello nazionale: -Per
la Croce Rossa Italiana dalla delegazione costituita con Del. G.E.N. n.
156 del 15/4/1999; -Per
la parte sindacale, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL
98-2001; a
livello di struttura periferica, nelle strutture individuate come sede di
costituzione delle RSU e di organizzazioni territoriali delle associazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL: -Per
la Croce Rossa Italiana dal Presidente Provinciale o suo delegato e dal
Direttore, nel caso di strutture provinciali, dal Direttore Generale o suo
delegato, per la struttura del Comitato centrale, dal Direttore
dell’Unità nel caso di Unità direttamente amministrate; -Per
la parte sindacale dalle RSU e dalle Organizzazioni Sindacali territoriali
delle O.O.S.S. di categoria firmatarie del CCNL 98-2001.
La
contrattazione collettiva integrativa per il livello nazionale, ha quale
fonte i contenuti del CCNL 98-2001, le materie oggetto di regolazione
sono: -Individuazione
nuovi profili o rinominazione o ricollocazione di quelli esistenti; -Indicazione
dei criteri di ripartizione delle risorse dei fondi; -Sistemi
di incentivazione del personale basati su obiettivi; -Definizione
dei criteri generali relativi alle metodologie di valutazione, basati su
indici standard; -Formazione
professionale riqualificazione e aggiornamento; -Accordi
di mobilità; -Criteri
per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro; -Misure
per favorire le pari opportunità; -Riduzione
dell’orario di lavoro per particolari categorie; -Articolazione
tipologie di orario di lavoro; -Criteri
generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il
personale; -Utilizzo,
quale aggiuntivo, di trasformazione a tempo parziale di rapporti a tempo
pieno per gravi situazioni familiari; -Riflessi
delle innovazioni tecnologiche ed organizzative, sulla qualità del lavoro
e sulla professionalità dei dipendenti; -Determinazione
dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni
relative ai passaggi tra le posizioni economiche all’interno delle aree; -Determinazione
dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni
relative ai passaggi tra le aree.
Le materie oggetto di regolazione nella contrattazione integrativa
decentrata a livello di sedi di RSU e di organizzazioni territoriali delle
associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL sono: -Sistemi
di incentivazione del personale basati su obiettivi; -Utilizzo
risorse provenienti dalla ripartizione dei fondi; -Articolazione
tipologia dell’orario di lavoro; -Tempi
e modalità attuattive delle normativa relativa a igiene, sicurezza,
prevenzione, facilitazioni lavoratori disabili.
Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante lo
svolgimento del negoziato, stabiliti dall’art. 11 del CCNL 98-2001,
sulle materie non implicanti direttamente erogazione di trattamenti
economici, decorsi 30 giorni, le parti riassumono rispettive prerogative e
libertà di azione. ART.
7 IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Il sistema di classificazione del personale della Croce Rossa
Italiana destinatario del CCNL 98-2001, segue la seguente ripartizione: Aree
professionali denominate “A”, “B”, “C”, per il personale già
inquadrato, per gli effetti del DPR n. 285/88, nelle qualifiche funzionali
dalla I alla IX;
In coerenza con le indicazioni descritte in premessa, vista
l’articolazione nelle tre aree di professionalità A, B e C, le parti
concordano sulla necessità di concentrare la quasi totalità del
personale nelle aree B e C, in quanto le attività di supporto ai cicli
produttivi propri dell’area A sono superate dallo sviluppo dei sistemi
tecnologici ed informatici. Pertanto alla luce delle necessità di
modernizzazione, con il contratto integrativo si da inizio ad una prima
consistente riduzione dei contingenti dell’area A. “Area
dei professionisti”, per i legali, ingegneri, architetti, biologi,
chimici e farmacisti già destinatari della apposita sezione del CCNL
94-1997 relativa all’Area della dirigenza e delle specifiche tipologie
professionali del comparto Enti Pubblici non Economici; “Area
medica”, per il personale medico già destinatario del CCNL 94-1997.
In attesa della definizione dell’apposita sessione contrattuale
prevista dall’art. 33 del CCNL 98-2001, per i professionisti ed i
medici, restano confermati tutti gli istituti riferiti al sistema di
classificazione previsti dal CCNL 94-1997.
Il personale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 15
comma 1 della legge 88/89, con la qualifica di Ispettore generale e di
Direttore di Divisione, mantiene tale qualifica nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 13 comma 5 del CCNL 98-2001. ART.
8 CONTENUTI DELLE AREE PROFESSIONALI
Nell’ambito dell’Area “A”, trovano collocazione i profili
professionali relativi ad attività di supporto meramente strumentale.
Nell’ambito dell’Area “B”, trovano collocazione i profili
professionali relativi ad attività inserite nei processi produttivi, di
cui svolgono fasi o fasce di attività nell'ambito di direttive di massima
e di procedure predeterminate.
Nell’ambito dell’Area “C”, trovano collocazione i profili
professionali relativi ad attività che operano direttamente nel processo
produttivo, svolgendone tutte le fasi, con assunzione di livelli
responsabilità gestionale della struttura.
In coerenza con le esigenze funzionali connesse all'attuale sistema
organizzativo e di attività dell'Ente, i profili del personale dipendente
coincidono, nelle denominazioni, con quelli attribuiti in sede di
inquadramento seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 285/88.
Gli attuali profili, come di seguito specificati, sono divisi in
quattro gruppi di competenza: Amministrativo, Informatico, Socio-Sanitario
e Tecnico. Profili
professionali delle attività “amministrative”: AREA
A: fornisce supporto tecnico-amministrativo ai processi produttivi, anche
mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune. A2:
ha conoscenze di base relative alla natura ed al ruolo all'interno
dell'Ente, nonché al funzionamento dello stesso. E' in grado di fornire
contributi strumentali ai processi, in collaborazione con i colleghi ai
quali offre supporto operativo. E' in possesso di capacità di
comunicazione finalizzata al reperimento e al rilascio di informazioni
elementari.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico A3, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo; verso la posizione iniziale dell'area
B, secondo le modalità previste dal presente contratto integrativo. AREA
B: la professionalità operante in tale area, è impegnata nelle attività
dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da
procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al
raggiungimento di obiettivi fissati; valuta e risolve problematiche
diverse nell'ambito delle proprie competenze. B1:
svolge attività amministrativa-contabile acquisendo elementi informativi
e ricognitivi per la preparazione di singole fasi della linea di processo.
Evoluzione
verso la posizione B2 secondo le modalità previste dal presente contratto
integrativo. B2:
cura attività amministrativo-contabili di carattere istruttorio, assume
le informazioni necessarie per operare nella linea di processo, gestisce
le anomalie attraverso un apporto qualitativo, orienta il proprio
contributo professionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico B3, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo; verso la posizione iniziale dell'area
C, secondo le modalità previste dal presente contratto integrativo. AREA
C: la professionalità operante in tale area, è competente a svolgere
tutte le linee di processo attraverso l'assunzione graduale di
responsabilità, presta il proprio contributo professionale al diretto
raggiungimento del risultato e all'ottimizzazione del processo di
riferimento. C1:
svolge attività amministrativa-contabile mediante il monitoraggio e il
coordinamento di intere linee di processo, attraverso conoscenze
approfondite di livello superiore. Compie attività di studio,
programmazione analisi e elaborazione di processi lavorativi, gestisce le
varianti offrendo soluzioni più vicine alle attese dei clienti interni ed
esterni.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico C2, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo; verso le posizioni C3 e C4, secondo le
modalità previste dal presente contratto integrativo. C3:
gestisce integra e regola le linee dell'intero processo lavorativo nel
quale opera in una logica di integrazione operativa e funzionale,
intervenendo direttamente quale ottimizzatore, proponendo soluzioni di
miglioramento della qualità, garantendo il raggiungimento degli obiettivi
fissati.
Evoluzione
verso la posizione C4 secondo le modalità previste dal presente contratto
integrativo. C4:
gestisce, coordina e controlla l'attività amministrativa di processi
lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Dotata di
elevato livello di qualificazione, possiede approfondite competenze e
conoscenze maturate anche attraverso esperienze di crescita professionale.
Concorre all'individuazione degli obiettivi fissati e alla responsabilità
dei connessi risultati.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico C5, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo. Profili
professionali delle attività “informatiche”: AREA
B: la professionalità operante in tale area, è impegnata nelle attività
dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da
procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al
raggiungimento di obiettivi fissati; valuta e risolve problematiche
diverse nell'ambito delle proprie competenze. B2:
esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, interpreta le
istruzioni operative ed effettua i controlli prestabiliti per ciascuno
ciclo operativo, allo scopo di accertare l'esattezza delle elaborazioni
eseguite.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico B3, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo; verso la posizione iniziale dell'area
C, secondo le modalità previste dal presente contratto integrativo. AREA
C: la professionalità operante in tale area, è competente a svolgere
tutte le linee di processo attraverso l'assunzione graduale di
responsabilità, presta il proprio contributo professionale al diretto
raggiungimento del risultato e all'ottimizzazione del processo di
riferimento. C1:
gestisce nell'ambito del processo di produzione o del gruppo di lavoro in
cui è inserita, linee di produzione del software e di gestione di
sistemi. Possiede conoscenze relative a metodologie e strumenti software
per lo sviluppo di applicazioni, caratteristiche tecniche e procedure di
esercizio dell'hardware utilizzato, architetture di rete.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico C2, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo; verso le posizioni C3 e C4, secondo le
modalità previste dal presente contratto integrativo. C3:
gestisce, integra e regola linee dell'intero processo informatico o del
gruppo di lavoro in cui è inserito, mediante la gestione delle
informazioni e l'applicazione delle metodologie di analisi, valutazioni
costi-benefici, nonché pianificazione e controllo progettuale. Possiede
conoscenze approfondite relative a attività tecniche-gestionali ed
operative, finalizzate alla conduzione ed alla completa produttività di
sistemi, metodi e tecniche di analisi, tests di applicazioni software,
tecniche di controllo di progetto, tecniche di modellazione dati.
Evoluzione
verso la posizione C4 secondo le modalità previste dal presente contratto
integrativo. C4:
gestisce e controlla i processi diretti allo sviluppo di procedure
software e della gestione e sviluppo dei sistemi, autonomamente o
attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro e delle relative risorse
umane e strumentali. Dotate di elevato livello di qualificazione e
professionalità, possiede conoscenze approfondite nella materia di
competenza, maturate anche attraverso esperienze di crescita
professionale.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico C5, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo. Profili
professionali dell’attività socio-sanitaria”: AREA
B: la professionalità operante in tale area, è impegnata nelle attività
dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da
procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al
raggiungimento di obiettivi fissati; valuta e risolve problematiche
diverse nell'ambito delle proprie competenze. B2:
svolge attività nelle strutture socio sanitarie assumendo le informazioni
necessarie per operare dalle professionalità superiori. Gestisce il
proprio compito attraverso un apporto qualitativo, orientando il proprio
contributo professionale al raggiungimento di obiettivi prefissati.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico B3, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo; verso la posizione iniziale dell'area
C, secondo le modalità previste dal presente contratto integrativo. AREA
C: la professionalità operante in tale area, è competente a svolgere
tutte le linee di processo attraverso l'assunzione graduale di
responsabilità, presta il proprio contributo professionale al diretto
raggiungimento del risultato e all'ottimizzazione del processo di
riferimento. C1:
gestisce nell'ambito del processo di lavoro nella struttura operativa in
cui è inserita, l'attività generale di collaborazione socio-sanitaria.
In tale ambito opera in piena autonomia con assunzione di personale
responsabilità, nel rispetto dello specifico codice deontologico. Allo
scopo collabora con professionalità superiori per le incombenze
professionali connesse allo svolgimento delle attività.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico C2, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo; verso le posizioni C3, e C4, secondo
le modalità previste dal presente contratto integrativo. C3:
fermo restando lo svolgimento dei compiti indicati per la posizione C1,
coordina, nell’ambito degli indirizzi ricevuti da professionalità
superiori, le risorse umane e strumentali destinate all’attività di
collaborazione socio-sanitaria.
Evoluzione
verso la posizione C4 secondo le modalità previste dal presente contratto
integrativo. C4:
presta attività presso strutture di elevata specializzazione nel settore
socio-sanitario assumendo incarichi ulteriori di preminente responsabilità
professionale e organizzativa connessa anche alla collaborazione diretta e
alla individuazione e realizzazione degli obiettivi delle strutture
stesse.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico C5, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo. Profili
professionali delle attività tecniche: AREA
A: fornisce supporto tecnico ai processi produttivi, anche mediante
l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune. A2:
esegue operazioni tecnico-manuali proprie delle attività della
qualificazione posseduta. Assiste le professionalità superiori eseguendo
le operazioni indicategli.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico A3, secondo le modalità previste
dal contratto integrativo; verso la posizione iniziale dell'area B,
secondo le modalità previste dal presente contratto integrativo. AREA
B: la professionalità operante in tale area, è impegnata nelle attività
dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da
procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al
raggiungimento di obiettivi fissati; valuta e risolve problematiche
diverse nell'ambito delle proprie competenze. B1:
svolge attività nell'ambito proprio della specializzazione di mestiere
posseduta, esegue lavori tecnico-manuali specializzati, avvalendosi anche
dell'ausilio di strumenti ed apparecchiature.
Evoluzione
verso la posizione B2 secondo le modalità previste dal contratto
integrativo. B2:
svolge autonomamente e in collaborazione con altre professionalità,
attività proprie della specifica professionalità tecnica posseduta,
osservando, ove previsto, le disposizioni stabilite dalla legge per
l'esercizio professionale. Partecipa alle attività di studio e ricerca
nel settore di impiego.
Evoluzione verso la posizione di sviluppo economico B3,
secondo le modalità previste dal contratto integrativo; verso la
posizione iniziale dell'area C secondo le modalità previste dal presente
contratto integrativo. AREA
C: la professionalità operante in tale area, è competente a svolgere
tutte le linee di processo attraverso l'assunzione graduale di
responsabilità, presta il proprio contributo professionale al diretto
raggiungimento del risultato e all'ottimizzazione del processo di
riferimento. C1:
svolge attività di progettazione e/o direzione dei lavori compiti di
analisi e ricerca per l’approfondimento di nuove metodiche e esegue ed
interpreta le analisi di laboratorio, verificandone i risultati in corso
d'opera e a prodotto finito. Coadiuva il professionista nello svolgimento
dei compiti connessi alla natura dell'incarico, nell'ambito delle
specifiche competenze.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico C2, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo; verso le posizioni C3 e C4, secondo le
modalità previste dal presente contratto integrativo. C3:
fermo restando lo svolgimento dei compiti indicati per la posizione C1,
coordina, nell’ambito degli indirizzi ricevuti da professionalità
superiori, le risorse umane e strumentali destinate all’attività di
competenza.
Evoluzione
verso la posizione C4 secondo le modalità previste dal presente contratto
integrativo. C4:
presta attività presso strutture di elevata specializzazione nel settore
di competenza assumendo incarichi ulteriori di preminente responsabilità
professionale e organizzativa connessa anche alla collaborazione diretta e
alla individuazione e realizzazione degli obiettivi delle strutture
stesse.
Evoluzione
verso la posizione di sviluppo economico C5, secondo le modalità previste
dal presente contratto integrativo.
Secondo le indicazioni dell’art. 13 comma 7 del CCNL 98-2001, la
definizione dei contenuti dei profili specialistici nonché le relative
determinazione delle dotazioni organiche, saranno definite con apposita
sessione contrattuale da concludersi improrogabilmente entro il 30
novembre 2001. ART.
9 PASSAGGI ALL’INTERNO DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
In applicazione del disposto dell’art. 15 del CCNL 98-2001, sono
possibili passaggi interni nel nuovo sistema di classificazione, tra le
aree e all’interno delle aree.
La
disponibilità dei posti è determinata, nei limiti della dotazione
organica, anche in esito ai processi di riorganizzazione ed alle carenze
rilevate a seguito di cessazioni dal servizio.
L'amministrazione si impegna a fornire alle O.O.S.S. l'informazione
preventiva, e attivare la relativa concertazione, ai sensi dell'art. 19
comma 1 lettera B del CCNL 1998-2001, in ordine ai contingenti di posti da
riservare alle selezioni interne nei passaggi del sistema di
classificazione.
L'accordo raggiunto in sede di concertazione, verrà recepito dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
Le selezioni volte a consentire l'accesso dall'esterno, potranno
essere attivate contemporaneamente alle selezioni per le progressioni
interne, ma non precede queste ultime.
Le modalità di passaggio tra le aree, nel rispetto dei contenuti
del CCNL 98-2001, avvengono attraverso modalità selettive volte
all’accertamento dell’idoneità e della professionalità richieste,
previo superamento di corso-concorso.
Le modalità di passaggio, tra le posizioni ordinamentali
all’interno delle aree, si sostanziano in procedure di valutazione che
prevedono un esame finale, diretto ad accertare l’effettivo
accrescimento delle conoscenze e delle competenze.
Ai fini della partecipazione alle procedure sono fatti salvi i requisiti
prescritti per ogni singola posizione dell’allegato A del CCNL 98-2001.
In coerenza con il disposto dell’art. 15 comma 5 del CCNL 98-2001
e con quanto stabilito sull’accordo per il Fondo di Ente per l’anno
2000, alle procedure di prima riqualificazione professionale del personale
in servizio, potranno partecipare i dipendenti presenti alla data della
preintesa del 5 agosto 2000. ART.
10 DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI PER I PASSAGGI
In prima applicazione, l’individuazione dei contingenti di posti
da attribuire ai passaggi interni di cui all’art. 15 CCNL 98-2001, dovrà
concludersi improrogabilmente, previo confronto con le O.O.S.S. e
successivamente alle verifiche del processo di riorganizzazione, entro non
oltre il 30/09/2001 per l’anno 2000, entro il 31/12/2001 per l’anno
2001, entro il 30/04/2002 per l’anno 2002.
Le parti si impegnano inderogabilmente a concludere entro il 31
maggio 2002 tutte le procedure previste dal presente contratto
integrativo.
Le decorrenze giuridiche ed economiche saranno indicate nei
rispettivi bandi di selezione. ART.
11 MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE PER I PASSAGGI TRA LE AREE
Le procedure di passaggio per la posizione iniziale dell’area
immediatamente superiore a quella di appartenenza, si svolgono su base
nazionale in relazione ai contingenti determinati, secondo una procedura
di corso- concorso.
Alle selezioni per singoli profili, può partecipare soltanto il
personale già classificato nei profili dell’area cui fa riferimento la
selezione.
Le selezioni sono effettuate distintamente per ognuno dei profili
previsti dal sistema di classificazione.
In sede di prima applicazione per il personale impegnato nei
processi di crescita professionale il periodo maturato nel ruolo
professionale riconosciuto valutato, certificato ed indennizzato, è utile
ai fini del superamento del corso previsto.
La parte corsuale si realizza attraverso la partecipazione di tutto
il personale in possesso dei requisiti previsti ai percorsi di
professionalizzazione definiti nei piani di formazione, sulla base delle
linee di indirizzo generale della formazione professionale contrattate ai
sensi dell’art. 4 del CCNL 98-2001.
La parte concorsuale si realizza con una selezione per titoli , la
cui graduatoria fa riferimento ai seguenti criteri: 1)
Valutazione del percorso corsuale realizzato: fino
ad un massimo di 57 punti per i passaggi dall’area “A” all’area
“B”; fino
ad un massimo di 58 punti per i passaggi dall’area “B” all’area
“C”. 1)
Valutazione del titolo di studio: Per
il passaggio dall’area “A” all’area”B”: Attestato
di qualifica professionale punti 3 Diploma
di scuola media superiore o equipollente punti 5 Diploma
di laurea breve punti 8 Diploma
di laurea punti 10 Per
il passaggio dall’area “B” all’area”C”: Diploma
di scuola media superiore o equipollente punti 6 Diploma
di laurea breve punti 8 Diploma
di laurea punti 12
I
punteggi per i titoli di studio, non sono cumulabili. 2)
Anzianità nella posizione di appartenenza, per i dipendenti in servizio
alla data di entrata in vigore del presente contratto, si considera
l’anzianità nella qualifica corrispondente del precedente ordinamento. Per
il passaggio dall’area “A” all’area”B”, 1,50 per ogni anno per
un massimo di 33 punti. Per
il passaggio dall’area “B” all’area”C”, 1,50 per ogni anno per
un massimo di 30 punti. ART.
12 MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE PER I PASSAGGI INTERNI ALLE AREE
Le modalità di selezione e di valutazione relative ai passaggi
interni di cui all’art. 15 comma 4 del CCNL 98- 2001, si caratterizzano: -per
la coerenza con le esigenze di sviluppo organizzativo e di conseguente
professionalizzazione degli operatori; -per
la flessibilità gestionale in relazione alle specifiche posizioni
ordinamentali e organizzative per le quali sono state attivate.
Alle selezioni per singoli profili, può partecipare soltanto il
personale già classificato nei profili dell’area cui fa riferimento la
selezione.
Le selezioni sono effettuate distintamente per ognuno dei profili
previsti dal sistema di classificazione.
In occasione dell’attivazione dei bandi di selezione relativi ai
passaggi interni, presso il Comitato Centrale saranno costituite, secondo
criteri concertati con le OO. SS, apposite Commissioni di valutazione.
Le procedure selettive per il passaggio alla posizione “A2”, si
realizzano sulla base di graduatorie che fanno riferimento ai seguenti
criteri: 1)
Anzianità nella posizione di “A1” o ex III Q. F. 0,5 punti per ogni
anno, per un massimo di 10 punti; 2)
Valutazione del titolo di studio: Attestato
di qualifica professionale punti 3 Diploma
di scuola media superiore o equipollente punti 7 Diploma
di laurea e laurea breve punti 10.
I punteggi per i titoli di studio, non sono cumulabili.
In sede di prima applicazione, per il passaggio alla posizione B2
in alternativa alla valutazione dell’esperienza professionale
determinata ai sensi del comma 4 delle “Norme Finali” del CCNL 98-
2001, si considera il periodo maturato nel ruolo professionale
riconosciuto, valutato, certificato ed indennizzato dal CCNL 94-97.
Le procedure selettive per il passaggio alla posizione “B2”, si
realizzano sulla base di graduatorie che fanno riferimento ai seguenti
criteri: 1)
Anzianità nella posizione di “B1” o ex V Q. F. 1,5 punti per ogni
anno, per un massimo di 30 punti; 2)
Valutazione del titolo di studio: Diploma
di scuola media secondaria di I° grado o equipollente punti 5 Diploma
di scuola media secondaria di II° grado o equipollente punti 10 Diploma
di laurea breve punti 13 Diploma
di laurea punti 15 I
punteggi per i titoli di studio, non sono cumulabili. 3)
Valutazione dell’esperienza professionale conseguente alla realizzazione
dei percorsi di professionalizzazione previsti : fino
ad un massimo di punti 55.
Le procedure selettive per il passaggio alla posizione “C3”, si
realizzano sulla base di graduatorie che fanno riferimento ai seguenti
criteri: 1)
Anzianità nella posizione di “C1”e “C2” o ex VII Q. F. 0,5 punti
per ogni anno, per un massimo di 10 punti; 2)
Valutazione del titolo di studio: Diploma
di scuola media superiore o equipollente punti 10 Diploma
di laurea breve punti 15 Diploma
di laurea punti 20 I
punteggi per i titoli di studio, non sono cumulabili; 3)
Valutazione del curriculum professionale, sulla base delle posizioni
ricoperte, per un massimo di punti 10, attribuiti dalla Commissione di
valutazione prevista dal presente contratto; 4)
Valutazione delle conoscenze e competenze acquisite in conseguenza delle
attività formative realizzate secondo i criteri indicati dall’art. 15
comma 4 del CCNL 98-2001, fino ad un massimo di 60 punti attribuiti dalla
Commissione di valutazione previsto dal contratto, sulla base
dell’accertamento dell’effettivo accrescimento attraverso un
colloquio.
In sede di prima applicazione per il personale impegnato nei
processi di crescita professionale, il periodo maturato nel ruolo
professionale riconosciuto, valutato, certificato ed indennizzato, è
utile ai fini dello svolgimento delle attività formative, fermo restando
l’accertamento dell’effettivo accrescimento attraverso un colloquio.
Le procedure selettive per il passaggio alla posizione “C4”, si
realizzano sulla base di graduatorie che fanno riferimento ai seguenti
criteri: 1)
Anzianità nella posizione per
i candidati provenienti dalla posizione C3 1 punto per ogni anno per
i candidati provenienti dalla posizione C1 e C2 0,5 punto per ogni anno, per
un massimo di 10 punti. 2)
Valutazione del titolo di studio: Diploma
di scuola media superiore e equipollente punti 10 Diploma
di laurea breve punti 15 Diploma
di laurea punti 20 I
punteggi per i titoli di studio, non sono cumulabili; 3)
Valutazione del curriculum professionale, sulla base delle posizioni
ricoperte, per un massimo di punti 10, attribuiti dal Commissione di
Valutazione previsto dal contratto; 4)
Valutazione delle conoscenze e competenze acquisite in conseguenza delle
attività formative realizzate secondo i criteri indicati dall’art. 15
comma 4 del CCNL 98-2001, fino ad un massimo di 60 punti attribuiti dalla
Commissione di valutazione previsto dal contratto, sulla base
dell’accertamento dell’effettivo accrescimento attraverso un
colloquio.
In sede di prima applicazione per il personale impegnato nei
processi di crescita professionale, il periodo maturato nel ruolo
professionale riconosciuto, valutato, certificato ed indennizzato, è
utile ai fini dello svolgimento delle attività formative, fermo restando
l’accertamento dell’effettivo accrescimento attraverso un colloquio. ART.
13 SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE
Gli sviluppi economici all’interno delle aree che determinano il
conseguimento della posizione A3, B3, C2, C5, sono attribuiti al personale
in possesso del requisito di permanenza nella posizione ordinamentale
immediatamente precedente previsto per i profili rispettivamente
interessati; per i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del
presente contratto si assume l’anzianità nella qualifica corrispondente
del precedente ordinamento.
Con sessioni annuali l’amministrazione valuterà l’attribuzione
delle posizioni economiche ex art. 16 del CCNL, al personale inquadrato
nelle posizioni ordinamentali inferiori. L’attribuzione dovrà essere
connessa alla valutazione dell’impegno, della prestazione e dell’arrichimento
professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di
aggiornamento.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, per
l’attribuzione delle posizioni sopra indicate, sarà definita
l’articolazione dei criteri e del contingente.
Al personale non interessato ai processi di riqualificazione del
presente contratto, verrà attribuita la posizione economica ex art. 16
del CCNL 98-2001, purchè inquadrato nella posizione ordinamentale
immediatamente precedente. ART.
14 POSIZIONI ORGANIZZATIVE
In applicazione dell’art. 17 del CCNL 98-2001, nell’ambito
dell’area “C”, vengono conferiti, a dipendenti ivi inseriti,
incarichi, che pur rientrando nell’ambito delle funzioni di
appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti di elevata
responsabilità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità
di posizione organizzativa.
Le posizioni organizzative di cui sopra, riguardano l’esercizio
di: -Funzioni
di direzione di Unità organizzativa con elevato grado di autonomia
gestionale; -Attività
con contenuti di alta professionalità correlata al possesso di titoli
universitari, connessi all’esercizio delle relative funzioni; -Attività
di studio, ricerca, ispettiva, caratterizzate da elevata autonomia ed
esperienza.
La definizione dei profili connessi a dette posizioni e la
determinazione dei relativi fabbisogni e contingenti, la definizione dei
criteri ai sensi dell’art. 18 del CCNL 98-2001 nonché dello specifico
trattamento accessorio, saranno oggetto di successiva fase negoziale. ART.
15 CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative è
di competenza del Direttore Generale.
Le parti si riservano di individuare un organismo che sarà
abilitato ad assicurare la gestione coordinata e uniforme sul territorio
del conferimento delle posizioni in oggetto.
La procedura di selezione è gestita assumendo a riferimento i
requisiti culturali, le capacità professionali dei candidati. il
curriculum professionale come insieme di esperienze maturate, in relazione
alle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle posizioni da
ricoprire.
Gli incarichi vengono conferiti con atto scritto, la valutazione
dei risultati, dei dipendenti cui sono stati conferiti, avviene con
cadenza annuale.
La revoca degli incarichi in caso di risultati negativi o del
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, è disposta dal
Direttore Generale.
Le risultanze della valutazione, dovranno essere comunicate per
iscritto al dipendente e potranno essere oggetto di eventuale
contestazione davanti all’organismo appositamente costituito.
In via eccezionale, con provvedimento motivato, contestabile
davanti all’organismo appositamente costituito, l’incarico potrà
essere revocato anche prima della scadenza del periodo annuale. ART.
16 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il processo di aggiornamento e formazione del personale, rivestendo
posizione strategica per lo sviluppo individuale, dovrà essere
finalizzato ad elevare i livelli qualitativi e quantitativi dell’attività
realizzata.
L’attività formativa si realizzerà secondo le indicazioni
riportate nell’allegato A.
Per tutto il personale, saranno definiti percorsi formativi
standardizzati, secondo le posizioni occupate e le basi culturali
possedute, in modo da consentire, a parità di condizioni, medesime
opportunità di formazione e aggiornamento professionale.
L’attività dovrà avere carattere obbligatorio, non mirata ad
interventi occasionali ma permanenti.
Le iniziative di formazione si avvarranno primariamente di risorse
interne, che potranno trasferire le conoscenze attraverso l’affiancamento
e lA formazione sul campo. A tal fine le parti convengono sulla necessità
di attivare, per le esigenze della funzione formazione, il reclutamento
interno di personale riservandosi una valutazione complessiva sui profili
da attribuire ai dipendenti svolgenti attività di formazione.
In un documento programmatico ogni anno dovranno risultare le
iniziative di formazione atte a favorire il percorso di qualificazione e
aggiornamento professionale del personale. ART.
17 ORARIO DI LAVORO
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del CCNL 94-97
l’orario di lavoro di 36 ore settimanali è di norma articolato su
cinque giorni a settimana o su sei giorni per i servizi da erogarsi con
carattere di continuità, fatte salve le disposizioni previste
dall’articolo 25 del CCNL 98-2001.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti,
l’articolazione dell’orario di lavoro sarà determinata in sede di
contrattazione decentrata a livello di RSU, in base alle esigenze locali.
Per i criteri di erogazione del servizio mensa o del buono pasto
sostitutivo, occorrerà fare riferimento all’accordo in materia
sottoscritto presso l’ARAN in data 24 aprile 1997. ART.
18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le parti convengono sulla necessità di emanare, con apposita
sessione di contrattazione, un Regolamento per il conferimento degli
incarichi ed un Regolamento sui trasferimenti del personale e sulla
mobilità individuale verso l’esterno. ACCORDO
ECONOMICO DI ENTE PER L’ANNO 2001 DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI
ECONOMICI FINALIZZATI A PROMUOVERE MIGLIORAMENTI NEI LIVELLI DI
EFFICIENZA, EFFICACIA E QUALITA’ DEI SERVIZI Fondo per i trattamenti
accessori del personale ricompreso nelle Aree A, B e C, e del personale
delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 della L. 88/89
costituito ex art. 35 CCNL 1994 -1997.
Si premette che per l’anno
2000, il fondo per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle
Aree A, B e C, e del personale delle qualifiche ad esaurimento di cui
all’art. 15 della L. 88/89 ex art. 31 CCNL 1998-2001, è pari a L.
33.941.563.612, così come integrato
sulla base dell’accordo tra l’Amministrazione e le OO.SS. siglato il
06.12.2000 – parte integrante del presente contratto integrativo
(allegato B)- e alla luce dell’art. 4 comma 8
del CCNL biennio economico 2000/2001. ANNO
2001
L’ammontare
del fondo per il miglioramento dell’efficienza dell’Ente, destinato al
personale civile dipendente appartenente alle Aree A-B-C – ex qualifiche
funzionali dalla I alla IX - e al personale con qualifica di Direttore di
Divisione ex art. 15, comma 1, della L. 9 marzo 1989, n. 88, costituito
con le modalità di cui all’art. 31 CCNL 98-2001 e all’art. 4, comma 8
CCNL biennio economico 2000-2001, è per l’anno 2001 pari a L.
36.600.000.000. Utilizzo del fondo
a)
Fondo livello di efficienza dei Servizi
L.
15.100.000.000
b)
Fondo per indennità ex
art. 35 CCNL 94/97
L. 1.000.000.000 c)
Fondo per compensi a titolo di maggiorazioni, d)
Fondo per finanziamento passaggi all’interno
delle Aree
L.
1.991.856.893 e)
Fondo per finanziamento delle posizioni f)
Fondo per finanziamento compensi ex
Totale
L.
36.600.000.000 Subordinatamente
all’intervenuto atto formale di approvazione, da parte delle Autorità
Vigilanti, delle Delibere del Consiglio Direttivo Nazionale n. 179 e n.
180 del 31/08/2001, il predetto fondo, pari a lire 36.600.000.000, potrà
essere integrato, ai sensi dell’art. 4 comma 10 del CCNL biennio
economico 2000-2001, sino ad un importo di lire 5.900.000.000 circa,
previa quantificazione delle economie a seguito della verifica dei
processi di accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi. 1.
Resta fermo il meccanismo di corresponsione dell’anticipazione
mensile previsto dall’art. 13 del DPR 267/1987, con l’intesa tra le
parti – considerato che l’importo a suo tempo determinato e
attualmente corrisposto risale all’anno 1996 – di determinare
l’importo stesso nella misura corrispondente a n. 6 ore di lavoro
straordinario pro-capite, differenziate per ex qualifiche funzionali, alle
aliquote vigenti come di seguito specificato:
2.
La corresponsione dell’acconto viene riconfermata con le
competenze del mese di settembre e lo stesso sarà erogato in relazione
alle ex qualifiche funzionali, nonché alle ore di lavoro ordinario
prestato nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2001, fatte salve le
assenze disciplinate dall’art. 21, comma 7 del CCNL del 06.07.1995, così
come integrato dall’art. 7 “code contrattuali”
siglate in data 14.02.2001 e dagli artt. 4 e 5 della L. 1204/1971 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti concordano – considerato che l’importo a suo tempo
determinato e attualmente corrisposto risale all’anno 1996 – di
rideterminare l’importo dell’acconto nella misura corrispondente a n.
60 ore di straordinario alle aliquote vigenti, differenziate per ex
qualifiche funzionali come di seguito specificato:
3.
I compensi vengono corrisposti – a saldo – nel mese di maggio
sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale alla
realizzazione degli obiettivi, espressi nelle quattro misure percentuali
del 100%, 70%, 50%, 0%.
L’indicazione di un grado di partecipazione ridotto è
subordinato al fatto che nel corso dell’anno siano stati fatti rilievi
sul rendimento nei confronti di dipendenti, che – a chiusura del
procedimento – sia sospesa l’erogazione dell’acconto mensile e che
sia stato previsto che tali contestazioni hanno riflesso sulla
corresponsione del compenso incentivante.
Le parti concordano, altresì, di definire successivamente, in
apposita sessione di contrattazione, modifiche ai criteri di erogazione
del compenso incentivante già in vigore, a fronte di progetti e programmi
specifici.
Per quanto riguarda la determinazione delle risorse economiche ex
art. 59 DPR 509/79 e le eventuali economie degli anni pregressi, le parti
concordano di rinviare ad apposita sessione contrattuale, da tenersi
improrogabilmente entro il 15 novembre 2001, la quantificazione e
l’utilizzazione di dette risorse. ALLEGATO
A I processi di riforma, di modernizzazione e di riorganizzazione degli Enti e della pubblica amministrazione in generale, individuano nella formazione e nell’aggiornamento professionale, una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale e per la realizzazione delle azioni di cambiamento, finalizzate a garantire l’elevazioni dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi ai cittadini. La
Formazione e riqualificazione del personale, si pone come strumento
fondamentale per fornire agli operatori conoscenze e abilità per il
raggiungimento degli obiettivi e finalità dell’Ente Pubblico Croce
Rossa Italiana. I processi formativi devono essere riconducibili alle attività lavorative svolte, tenendo in debita considerazione i dipendenti che, a causa della chiusura di alcuni servizi, sono stati costretti ad operare in aree diverse da quelle proprie della professionalità posseduta. In tale quadro, le iniziative di formazione/addestramento/aggiornamento saranno costituite da corsi o altre iniziative finalizzate all’approfondimento di tematiche specifiche; le iniziative formative dovranno realizzarsi con l’impiego di personale qualificato interno all’Ente o facendo ricorso a docenti accreditati oppure con la partecipazione a corsi, convegni o stages presso altre strutture, purché tali attività siano riconosciute valide e coerenti con le finalità istituzionali. Le
attività formative e di riqualificazione sono rivolte di norma a tutto il
personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco
sindacale. Inoltre
devono essere svolte in modo
da garantire pari opportunità di professionalizzazione, in particolare
devono tenere conto delle esigenze di riqualificazione del personale
nell’ambito dei processi di mobilità. Saranno
elaborati itinerari formativi standard attraverso percorsi integrati,
finalizzati sia allo sviluppo delle professionalità in linea con i
cambiamenti organizzativi, sia ad uniformare i comportamenti sul
territorio per garantire il coinvolgimento di tutti nelle fasi di
aggiornamento ed arricchimento professionale. Per la realizzazione delle attività formative si deve tenere conto:
I
percorsi formativi saranno progettati di concerto con le OO. SS., dovranno
essere divulgati attraverso direttive ufficiali e rispettare le seguenti
necessità: -
formazione ed addestramento generale e di settore per il personale
neo-assunto; -
qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale,
per i passaggi dei dipendenti all’interno del sistema di classificazione
del personale; -
formazione e aggiornamento specifico e programmato sulla base dei
bisogni del servizio, rappresentati dai singoli responsabili; -
formazione individuale a carattere straordinario per sopravvenute
esigenze legate al settore di lavoro (adeguamento a normative, nuovi
incarichi….); -
formazione volta al miglioramento delle competenze nell’ambito
della specifica attività; -
formazione tendente a favorire il reinserimento nel processo
produttivo in caso di assenze prolungate. Tutte
le attività di formazione dovranno riportare le finalità, i contenuti, i
periodi di realizzazione e gli operatori coinvolti per qualifica ed
attività svolte.
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