CCNL INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELL'AREA DEI
PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 33 DEL CCNL STIPULATO IL 16/02/1999
In data 4 luglio 2002
alle ore 12.00 a seguito degli incontri per la definizione del CCNL in
oggetto, le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo.
L'ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni
e le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni
Sindacali |
Confederazioni
Sindacali |
CGIL/FP
(firmato) |
CGIL
(firmato) |
CISL/FPS
(firmato) |
CISL
(firmato) |
UIL/PA
(firmato) |
UIL
(firmato) |
CSA
di Cisal/Fialp |
CISAL |
RDB/Parastato
(firmato) |
RDB/CUB
(firmato) |
Verbale
di trattativa per la modifica dell'ipotesi di Accordo stipulata in data
4/7/2002 relativa al CCNL per il personale dell'Area dei Profesionisti e
dell'Area Medica del Comparto
degli Enti Pubblici non Economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL
stipulato il 16/02/1999 (2.12.2002)
INDICE
Art. 1
Fondo Area dei professionisti 1
Art. 2 Fondo Area Medica 2
Art. 3 Disposizioni per il personale dell'Area medica
3
Art. 4 Disposizioni per i professionisti 5
Art. 5 Turnazione del personale della CRI 5
Art. 6 Disposizioni per l'Avvocatura 5
Dichiarazione congiunta n .1
Dichiarazione
a verbale CISAL FIALP
Dichiarazione a verbale RDB
Dichiarazione a verbale CISL FPS
Dichiarazione
a verbale FP CGIL - CISL FPS - UIL PA
Art. 1
Fondo Area dei professionisti
1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'Area dei
professionisti prevista dall'art. 42 del CCNL del 16.2.1999 e dall'art.
4, comma 4, del CCNL del 14/3/2001 è integrata con le disposizioni dei
commi seguenti.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei
professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni
organiche dei professionisti, gli enti, nell'ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge
449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei
professionisti da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la
relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche per remunerare
attività dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi di interesse
strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di
emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni
obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di
eccezionale gravosità.
4. Le risorse previste dall'art. 42, comma 2, lett. d), del CCNL del
16.2.1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle
seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con
soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o
acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti
nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di
spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a
titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o,
comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.
5. I risparmi di cui all'art. 42, comma 2, lett. b) e c), del CCNL del
16.2.1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni
normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del
personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione
attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la
realizzazione di sinergie nella gestione quali, ad esempio, la creazione
di strutture associate al servizio di più enti.
6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono
destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa,
all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti incaricati dello
svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote che le
disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura
dei costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 della legge
449/1997.
Art.
2
Fondo Area Medica
1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'Area medica
prevista dall'art. 43 del CCNL del 16.2.1999 e dall'art. 4, comma 5, del
CCNL del 14.3.2001 è integrata con le disposizioni dei commi seguenti.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei
medici, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un
aumento stabile delle dotazioni organiche dei medici, gli enti,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di
cui all'art. 39 della legge 449/1997, valutano anche l'entità delle
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
economico accessorio dei medici da impiegare nelle nuove attività e ne
individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di
bilancio.
3. La disciplina di cui all'art. 4, comma 10 del CCNL del 14/3/2001 si
applica anche per remunerare attività dei medici che, nell'ambito di
obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte
a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate
a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni
territoriali di eccezionale gravosità.
4. Le risorse previste dall'art. 43, comma 2, lett. d) del CCNL del
16.02/1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle
seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con
soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o
acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti
nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di
spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a
titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli
ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o,
comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.
5. I risparmi di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) e c), del CCNL del
16/02/1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni
normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del
personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione
attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la
realizzazione di sinergie nella gestione, quali, ad esempio, la
creazione di strutture associate al servizio di più enti
6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono
destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa,
all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti medici
incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le
quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed
alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43
della legge 449/1997.
Art.
3
Disposizioni per il personale dell'Area medica
1. In sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono
essere definite le forme e le modalità per l'esercizio dell'attività
libero-professionale prevista dall'art. 8 del CCNL del 14/4/1997
relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11/10/1996.
2. Gli importi delle indennità previste per i medici previdenziali e
per gli altri medici e veterinari dall'art. 33, comma 1, lett. c) e d),
dall'art. 34, comma 1, lett.a) e b) e dall'art. 35, comma 1, lett. b)
del ccnl del 10.7.1997, possono essere rivalutate, in sede di
contrattazione integrativa, anche in relazione alla nota congiunta
all'accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL-Area della dirigenza e dei
professionisti del 14 aprile 1997, qualora le risorse complessive del
Fondo dell'Area medica di cui all'art. 2 aventi carattere di stabilità
e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità necessarie. Le
iniziative di applicazione del presente comma devono tendere alla
prioritaria rivalutazione delle indennità che presentano maggiori
differenze.
3. In sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle risorse del
Fondo di cui all'art. 2, con priorità per quelle derivanti
dall'applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, gli enti
definiscono le ulteriori iniziative e gli interventi, anche correlati ad
incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali
del personale dell'area medica, avendo a riferimento la disciplina
dell'area medica del comparto sanità, come previsto dall'art. 94 del
CCNL del 14 aprile 1997.
4. I valori della retribuzione di posizione dei medici previdenziali e
degli altri medici e veterinari di cui all'art. 31 dello stesso CCNL del
10/07/1997, possono essere rivalutati negli importi massimi in sede di
contrattazione integrativa e nell'ambito delle effettive disponibilità,
nel fondo di cui all'art. 2, di risorse aventi carattere di stabilità e
di continuità nel tempo.
5. Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi al personale
dell'area medica, secondo i principi di cui agli artt. 16 e 16-bis del
d. lgs. n. 502/1992, come integrato dal d. lgs. n. 229/1999 che ha
recepito l'istituto della educazione continua in medicina (E.C.M).
6. La disciplina dell'art. 37 del CCNL del 16.2.1999 si applica anche al
personale dell'area medica, utilizzando le risorse del fondo di cui
all'art. 2, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilità
accertate in attuazione dei commi 2, 4 e 5. La disciplina del presente
comma trova applicazione sino alla ridefinizione organica della materia
da parte del CCNL relativo al quadriennio 2002-2005.
Art.
4
Disposizioni per i professionisti
1. In sede di contrattazione integrativa, la misura percentuale
dell'indennità di coordinamento dei professionisti di cui all'art. 19,
comma 5, del CCNL del 10.7.1997, può essere rideterminata, tenendo
conto della correlazione tra posizione e funzioni, qualora le risorse
complessive del Fondo area dei professionisti di cui all'art. 1, aventi
carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le
disponibilità necessarie.
2. Resta confermata la disciplina dell'art. 30, comma 3, del DPR n. 411
del 1976 relativa alla corresponsione delle competenze professionali
giudizialmente liquidate.
Art.
5
Turnazione del personale della CRI
1. In sede di contrattazione integrativa, viene valutata la
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dei Fondi dell'Area dei
professionisti e dell'Area medica dell'Ente Croce Rossa Italiana, con
particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in
attuazione della disciplina dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 2,
commi 2 e 3, per un adeguato finanziamento del sistema di turnazione.
2. Restano, in ogni caso, confermate le finalità di destinazione dei
fondi di cui al comma 1 e i relativi criteri di riparto.
Art.
6
Disposizioni per l'Avvocatura
1. Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei
compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari
legali trattati e conclusi favorevolmente per l'Amministrazione, secondo
i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578. ed in
armonia con gli analoghi criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato.
Restano comunque garantiti i livelli dei compensi professionali
derivanti dalla applicazione dell'art. 30, comma 2, del DPR n.411 del
1976, la cui disciplina è confermata sino alla nuova regolamentazione
della materia, da adottarsi in ogni caso entro 60 giorni dalla
stipulazione del presente CCNL.
2. Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell'art. 69,
comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attività di consulenza legale, difesa e
rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature
carenti, destinano al finanziamento del Fondo di cui all'art. 1 gli
introiti derivanti dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni
definite in sede di contrattazione integrativa, fatte salve le quote che
le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla
copertura dei costi. Nel predetto fondo confluiscono altresì i risparmi
realizzati dagli enti che riorganizzino la propria attività mediante la
creazione di servizi associati di avvocatura in favore di più enti, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 5. Le nuove risorse sono
destinate alla incentivazione delle prestazioni dei professionisti
avvocati e possono essere distribuite con le medesime modalità definite
ai sensi del comma 1. Sono altresì corrisposti a titolo di compensi
professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di
giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per
l'Ente.
Dichiarazione
congiunta n. 1
Le parti riconfermano, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 87
del CCNL 11/10/1996, che nel prossimo rinnovo contrattuale relativo al
quadriennio 2002-2005 dovrà essere prioritariamente perseguito
l'obiettivo della ricollocazione dei professionisti su due livelli
retributivi, con una equilibrata distribuzione del personale sugli stessi
livelli.
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