CCNL INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 33 DEL CCNL STIPULATO IL 16/02/1999


In data 4 luglio 2002 alle ore 12.00 a seguito degli incontri per la definizione del CCNL in oggetto, le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo.

L'ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
 

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL/FP (firmato) CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato) CISL (firmato)
UIL/PA (firmato) UIL (firmato)
CSA di Cisal/Fialp  CISAL
RDB/Parastato (firmato)  RDB/CUB (firmato)


Verbale di trattativa per la modifica dell'ipotesi di Accordo stipulata in data 4/7/2002 relativa al CCNL per il personale dell'Area dei Profesionisti e dell'Area Medica del Comparto degli Enti Pubblici non Economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16/02/1999  (2.12.2002)

INDICE

Art. 1 Fondo Area dei professionisti 1
Art. 2 Fondo Area Medica 2
Art. 3 Disposizioni per il personale dell'Area medica 3
Art. 4 Disposizioni per i professionisti 5
Art. 5 Turnazione del personale della CRI 5
Art. 6 Disposizioni per l'Avvocatura 5   

Dichiarazione congiunta n .1
Dichiarazione a verbale CISAL FIALP
 
Dichiarazione a verbale RDB
 
Dichiarazione a verbale CISL FPS
 
Dichiarazione a verbale FP CGIL - CISL FPS - UIL PA



Art. 1
Fondo Area dei professionisti

1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'Area dei professionisti prevista dall'art. 42 del CCNL del 16.2.1999 e dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 14/3/2001 è integrata con le disposizioni dei commi seguenti.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche per remunerare attività dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.
4. Le risorse previste dall'art. 42, comma 2, lett. d), del CCNL del 16.2.1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
5. I risparmi di cui all'art. 42, comma 2, lett. b) e c), del CCNL del 16.2.1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di più enti.
6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 della legge 449/1997.

Art. 2
Fondo Area Medica

1. La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'Area medica prevista dall'art. 43 del CCNL del 16.2.1999 e dall'art. 4, comma 5, del CCNL del 14.3.2001 è integrata con le disposizioni dei commi seguenti.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei medici, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei medici, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei medici da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
3. La disciplina di cui all'art. 4, comma 10 del CCNL del 14/3/2001 si applica anche per remunerare attività dei medici che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.
4. Le risorse previste dall'art. 43, comma 2, lett. d) del CCNL del 16.02/1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
5. I risparmi di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) e c), del CCNL del 16/02/1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione, quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di più enti
6. Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all'incentivazione delle prestazioni dei professionisti medici incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all'art. 43 della legge 449/1997.

Art. 3
Disposizioni per il personale dell'Area medica
1. In sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono essere definite le forme e le modalità per l'esercizio dell'attività libero-professionale prevista dall'art. 8 del CCNL del 14/4/1997 relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11/10/1996.
2. Gli importi delle indennità previste per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari dall'art. 33, comma 1, lett. c) e d), dall'art. 34, comma 1, lett.a) e b) e dall'art. 35, comma 1, lett. b) del ccnl del 10.7.1997, possono essere rivalutate, in sede di contrattazione integrativa, anche in relazione alla nota congiunta all'accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL-Area della dirigenza e dei professionisti del 14 aprile 1997, qualora le risorse complessive del Fondo dell'Area medica di cui all'art. 2 aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità necessarie. Le iniziative di applicazione del presente comma devono tendere alla prioritaria rivalutazione delle indennità che presentano maggiori differenze.
3. In sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 2, con priorità per quelle derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, gli enti definiscono le ulteriori iniziative e gli interventi, anche correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell'area medica, avendo a riferimento la disciplina dell'area medica del comparto sanità, come previsto dall'art. 94 del CCNL del 14 aprile 1997.
4. I valori della retribuzione di posizione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari di cui all'art. 31 dello stesso CCNL del 10/07/1997, possono essere rivalutati negli importi massimi in sede di contrattazione integrativa e nell'ambito delle effettive disponibilità, nel fondo di cui all'art. 2, di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo.
5. Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi al personale dell'area medica, secondo i principi di cui agli artt. 16 e 16-bis del d. lgs. n. 502/1992, come integrato dal d. lgs. n. 229/1999 che ha recepito l'istituto della educazione continua in medicina (E.C.M).
6. La disciplina dell'art. 37 del CCNL del 16.2.1999 si applica anche al personale dell'area medica, utilizzando le risorse del fondo di cui all'art. 2, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in attuazione dei commi 2, 4 e 5. La disciplina del presente comma trova applicazione sino alla ridefinizione organica della materia da parte del CCNL relativo al quadriennio 2002-2005.

Art. 4
Disposizioni per i professionisti
1. In sede di contrattazione integrativa, la misura percentuale dell'indennità di coordinamento dei professionisti di cui all'art. 19, comma 5, del CCNL del 10.7.1997, può essere rideterminata, tenendo conto della correlazione tra posizione e funzioni, qualora le risorse complessive del Fondo area dei professionisti di cui all'art. 1, aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità necessarie.
2. Resta confermata la disciplina dell'art. 30, comma 3, del DPR n. 411 del 1976 relativa alla corresponsione delle competenze professionali giudizialmente liquidate.

Art. 5
Turnazione del personale della CRI

1. In sede di contrattazione integrativa, viene valutata la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dei Fondi dell'Area dei professionisti e dell'Area medica dell'Ente Croce Rossa Italiana, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in attuazione della disciplina dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 2, commi 2 e 3, per un adeguato finanziamento del sistema di turnazione.
2. Restano, in ogni caso, confermate le finalità di destinazione dei fondi di cui al comma 1 e i relativi criteri di riparto.

Art. 6
Disposizioni per l'Avvocatura

1. Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l'Amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578. ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato. Restano comunque garantiti i livelli dei compensi professionali derivanti dalla applicazione dell'art. 30, comma 2, del DPR n.411 del 1976, la cui disciplina è confermata sino alla nuova regolamentazione della materia, da adottarsi in ogni caso entro 60 giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
2. Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell'art. 69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti, destinano al finanziamento del Fondo di cui all'art. 1 gli introiti derivanti dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in sede di contrattazione integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi. Nel predetto fondo confluiscono altresì i risparmi realizzati dagli enti che riorganizzino la propria attività mediante la creazione di servizi associati di avvocatura in favore di più enti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 5. Le nuove risorse sono destinate alla incentivazione delle prestazioni dei professionisti avvocati e possono essere distribuite con le medesime modalità definite ai sensi del comma 1. Sono altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per l'Ente.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti riconfermano, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 87 del CCNL 11/10/1996, che nel prossimo rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005 dovrà essere prioritariamente perseguito l'obiettivo della ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi, con una equilibrata distribuzione del personale sugli stessi livelli.