(VIGENTE ) 6.30 ore dal lunedì al venerdì ed un
rientro pomeridiano di 3.30 ore a completamento delle 36 ore
contrattuali da effettuarsi nei pomeriggi di apertura al pubblico.
Flessibilità in entrata dalle ore 7.30 alle ore
9.00 per tutte le sedi.
Pausa pranzo da un minimo di ½ ora ad un massimo
di 2 ore definita dalla contrattazione territoriale di sede e
collocata nell'arco temporale 12.30 - 14.30.
Il buono pasto spetta, a condizione, dell’effettuazione
della pausa e di un rientro aggiuntivo successivo al completamento
dell’orario di lavoro superiore a 30 minuti, il recupero dei ritardi
non dà diritto al buono pasto.
Flessibilità in uscita, per un massimo di 1 ora e
30 minuti giornalieri, decorrente dalle ore 13.30, nelle giornate in
cui non si effettua il rientro obbligatorio, e dalle ore 18.00 nei
giorni in cui è previsto il rientro obbligatorio.
La flessibilità negativa deve essere recuperata
entro il mese successivo, oppure può essere compensata con la
flessibilità positiva.
Al riguardo si precisa che il CCNL del parastato
non determina la durata massima dell'orario giornaliero, pertanto con
riferimento ad ipotesi di flessibilizzazione dell'orario di lavoro,
sembra da tenere in considerazione il limite massimo d'orario
giornaliero che la legge ha posto a h 10.
(CLASSICO ) 6.00 ore dal lunedì al venerdì e due
rientri pomeridiani di 3.00 ore a completamento delle 36 ore
contrattuali da effettuarsi nei pomeriggi di apertura al pubblico.
Flessibilità in entrata dalle ore 7.45 alle ore
9.00 per tutte le sedi.
Pausa pranzo da un minimo di ½ ora ad un massimo
di 2 ore definita dalla contrattazione territoriale di sede e
collocata nell'arco temporale 12.30 e le 14.30.
Il buono pasto spetta, a condizione, dell’effettuazione
della pausa e di un rientro aggiuntivo successivo al completamento
dell’orario di lavoro superiore a 30 minuti, il recupero dei ritardi
non dà diritto al buono pasto.
Flessibilità in uscita, per un massimo di 1 ora e
30 minuti giornalieri, decorrente dalle ore 13.30, nelle giornate in
cui non si effettua il rientro obbligatorio, e dalle ore 17.30 nei
giorni in cui è previsto il rientro obbligatorio.
La flessibilità negativa deve essere recuperata
entro il mese successivo oppure può essere compensata con la
flessibilità positiva.
(EUROPEO) 7.12 ore dal lunedì al venerdì.
Flessibilità in entrata dalle ore 7.45 alle ore
9.00.
Pausa pranzo obbligatoria da un minimo di ½ ora ad
un massimo di 2 ore definita dalla contrattazione territoriale di sede
e collocata nell'arco temporale 12.30 e le 14.30. Il buono pasto
spetta a condizione che vengano superate le 6.30 ore lavorative
giornaliere e sia effettuata la pausa pranzo.
La flessibilità negativa deve essere recuperata
entro il mese successivo oppure può essere compensata con la
flessibilità positiva.
Flessibilità in uscita a partire dalle ore 15.27
(PLURISETTIMANALE O MULTIPERIODALE ).
Monte ore complessivo annuo;
Scopo dell'orario in questione è quello di
contenere il lavoro straordinario;
Deve essere fatta una programmazione annuale;
Devono essere individuati i settori , o gli Uffici
in cui detto orario può essere attuato, al riguardo è opportuna uno
studio volto ad individuare all'interno dell'Istituto gli uffici che
abbiano cicli di lavoro prevedibili e programmabili ;
Deve essere individuato un limite massimo
all'orario settimanale , il CCNL Ministeri lo ha fissato in 44 h, ed
un numero massimo di settimane in cui può essere effettuato detto
orario maggiorato, il CCNL Ministeri lo ha fissato a 13;
Non può riguardare la generalità dei dipendenti,
ma solo quelli preposti a determinati compiti;
Per i primi tre i tipi di orario , in sede di
contrattazione locale, è possibile prevedere, entro una percentuale
che garantisca la copertura di ciascun ufficio a partire dalle ore
9.00, di accordare a taluni un orario di lavoro che parta dalle ore
9.30, con una flessibilità in entrata di 30 minuti.
Tutti gli accordi integrativi in materia di orario
di lavoro, stipulati in epoca antecedente all'approvazione
dell'accordo quadro su base nazionale, dovranno essere adeguati ai
nuovi principi entro il termine di tre mesi.