ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

 

 

Orari di lavoro:

 

(VIGENTE ) 6.30 ore dal lunedì al venerdì ed un rientro pomeridiano di 3.30 ore a completamento delle 36 ore contrattuali da effettuarsi nei pomeriggi di apertura al pubblico.

Flessibilità in entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 per tutte le sedi.

Pausa pranzo da un minimo di ½ ora ad un massimo di 2 ore definita dalla contrattazione territoriale di sede e collocata nell'arco temporale 12.30 - 14.30.

Il buono pasto spetta, a condizione, dell’effettuazione della pausa e di un rientro aggiuntivo successivo al completamento dell’orario di lavoro superiore a 30 minuti, il recupero dei ritardi non dà diritto al buono pasto.

Flessibilità in uscita, per un massimo di 1 ora e 30 minuti giornalieri, decorrente dalle ore 13.30, nelle giornate in cui non si effettua il rientro obbligatorio, e dalle ore 18.00 nei giorni in cui è previsto il rientro obbligatorio.

La flessibilità negativa deve essere recuperata entro il mese successivo, oppure può essere compensata con la flessibilità positiva.

Al riguardo si precisa che il CCNL del parastato non determina la durata massima dell'orario giornaliero, pertanto con riferimento ad ipotesi di flessibilizzazione dell'orario di lavoro, sembra da tenere in considerazione il limite massimo d'orario giornaliero che la legge ha posto a h 10.

 

 

(CLASSICO ) 6.00 ore dal lunedì al venerdì e due rientri pomeridiani di 3.00 ore a completamento delle 36 ore contrattuali da effettuarsi nei pomeriggi di apertura al pubblico.

Flessibilità in entrata dalle ore 7.45 alle ore 9.00 per tutte le sedi.

Pausa pranzo da un minimo di ½ ora ad un massimo di 2 ore definita dalla contrattazione territoriale di sede e collocata nell'arco temporale 12.30 e le 14.30.

Il buono pasto spetta, a condizione, dell’effettuazione della pausa e di un rientro aggiuntivo successivo al completamento dell’orario di lavoro superiore a 30 minuti, il recupero dei ritardi non dà diritto al buono pasto.

Flessibilità in uscita, per un massimo di 1 ora e 30 minuti giornalieri, decorrente dalle ore 13.30, nelle giornate in cui non si effettua il rientro obbligatorio, e dalle ore 17.30 nei giorni in cui è previsto il rientro obbligatorio.

La flessibilità negativa deve essere recuperata entro il mese successivo oppure può essere compensata con la flessibilità positiva.

 

 

(EUROPEO) 7.12 ore dal lunedì al venerdì.

Flessibilità in entrata dalle ore 7.45 alle ore 9.00.

Pausa pranzo obbligatoria da un minimo di ½ ora ad un massimo di 2 ore definita dalla contrattazione territoriale di sede e collocata nell'arco temporale 12.30 e le 14.30. Il buono pasto spetta a condizione che vengano superate le 6.30 ore lavorative giornaliere e sia effettuata la pausa pranzo.

La flessibilità negativa deve essere recuperata entro il mese successivo oppure può essere compensata con la flessibilità positiva.

Flessibilità in uscita a partire dalle ore 15.27

 

 

(PLURISETTIMANALE O MULTIPERIODALE ).

Monte ore complessivo annuo;

Scopo dell'orario in questione è quello di contenere il lavoro straordinario;

Deve essere fatta una programmazione annuale;

Devono essere individuati i settori , o gli Uffici in cui detto orario può essere attuato, al riguardo è opportuna uno studio volto ad individuare all'interno dell'Istituto gli uffici che abbiano cicli di lavoro prevedibili e programmabili ;

Deve essere individuato un limite massimo all'orario settimanale , il CCNL Ministeri lo ha fissato in 44 h, ed un numero massimo di settimane in cui può essere effettuato detto orario maggiorato, il CCNL Ministeri lo ha fissato a 13;

Non può riguardare la generalità dei dipendenti, ma solo quelli preposti a determinati compiti;

 

 

Per i primi tre i tipi di orario , in sede di contrattazione locale, è possibile prevedere, entro una percentuale che garantisca la copertura di ciascun ufficio a partire dalle ore 9.00, di accordare a taluni un orario di lavoro che parta dalle ore 9.30, con una flessibilità in entrata di 30 minuti.

Tutti gli accordi integrativi in materia di orario di lavoro, stipulati in epoca antecedente all'approvazione dell'accordo quadro su base nazionale, dovranno essere adeguati ai nuovi principi entro il termine di tre mesi.