2 Agosto 1995

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Imprese esercenti Servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque.

 

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa propietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale, parziale a Enti, Organizzazioni, imprese private, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

VERBALE Dl ACCORDO

Addì 2 Agosto 1995 presso il Ministero del Lavoro alla presenza del Prof. Tiziano Treu Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

TRA

l'AUSITRA rappresentata dal Dott. Francesco Tiriolo, dal Dott. Sandro Di Macco dal Dott.Franco Riccioni e dall'lng. Roberto Liscia, (Presidente Assoambiente) dalla delegazione di imprese.

Dott. Sergio Gorin, Dott. Antonello Carraro e Dott. Luciano Musso con la partecipazione della Confindustria rappresentata dal Dott. Ottavio Fantini

E

La Federazione lavoratori Funzione Pubblica (F.P. - CGIL) rappresentata da:

Carlo Podda - Segretario Nazionale, Mazzino Tamburini coordinatore nazionale e della delegazione trattante composta da:

Andrea Antoniacci, Giovanni Baldi, Marino Bettini, Giustina Fasano, Daniela Marisi, Giorgio Monini, Pino Picciotto, Egidio Simonetti e Mauro Strazzari.

La FIT CISL Federazione Italiana Trasporti Cisl, rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Surrenti; il Settore Ausiliari del Traffico rappresentato da Pierluigi Pezzi, Segretario Nazionale Responsabile, Trombetta Costantino Segretario Nazionale coadiuvato da Francesco Bisceglia con la partecipazione dei Segretari Regionali.

Responsabili:

Agostinelli Leonardo, Bertotti Andrea, Bisbano Angela, Caruso Enrico, Del Giudice Antonio, Fiorentini Dario, Framarin Giorgio, Furfaro Claudio, Furioso Antonio, Lapadola Marilena, Mondolo Ennio, Noviello Ernesto, Prati Giuseppe, Proglio Massimo, Pusceddu M.Luisa, Ranieri Saverio, Romen Gotthard, Romeo Vincenzo, Tamburini Roberto, Tecce Guido, Vernice Francesco, e con la partecipazione dei rappresentanti: Maurizio Becucci, Fabrizio Beltrame, Luigi Coniglio, Antonio Farris, Giuseppe Fenu, Adriano Ferraris, Ruggiero Gatti, Domenico Lobianco, Maurizio Lombardi, Maurizio Marozzi, Rinaldo Mostabilini, Alfredo Penso, Pierangelo Presenti, Francesco Tomaiolo, Calogero Tricoli.

UILTRASPORTI aderente alla UIL rappresentata dal Segretario Generale Sandro Degni, dal Segretario Generale Paolo Carcassi, Da Marco Pecorari del Coordinamento Nazionale Ausiliari Traffico e Portuali UIL, da Dino Milloni Presidente della Commissione Contrattuale Nazionale UIL Trasporti, da Maurizio Molinari, Giorgio Reato, Pasquale Ruggiero della Direzione Nazionale UIL Trasporti assistiti dai dirigenti aziendali e territoriali di Igiene Urbana:

Alberto Arighi, Gianfranco Cardoni, Stefano Cecchetti, Luigi Chiari, Orazio Colapietra, Roberto de Vincentis, Nicola Gagliardi, Gennaro Gigli, Mario Giordano, Giovanni Greco, Giuseppe Mannecchio, Domenico Marino, Paolo Modi, M. Luisa Nappini, Venerino Nicoletti.

E' stato stipulato il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale.


PROGRAMMI ED INTENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE
DEI SERVIZI Dl IGIENE AMBIENTALE

 

La crescente domanda di servizi ambientali qualificati e le sempre più pressanti difficoltà riscontrabili nel ricercare soluzioni al problema dello smaltimento dei rifiuti in tutte le varie fasi assegnano un sempre più rilevante ruolo alle imprese operanti nel settore dell'igiene urbana.

In tale presupposto aziende ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel reciproco rispetto delle proprie autonome competenze, convengono sull'opportunità di intraprendere azioni mirate ad una ottimizzazione dei servizi.

Obiettivo fondamentale è la puntuale attuazione delle disposizioni legislative in materia di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla raccolta differenziata ed ai conseguenti nuovi impianti (riciclaggio e conversione, depuratori, inceneritori, stoccaggio e discariche), utilizzando integralmente le pubbliche risorse finanziarie a tali scopi destinate.

Sul piano più strettamente gestionale sono auspicabili soluzioni legislative e normative che consentano un adeguamento delle imprese alle sollecitazioni provenienti dall'utenza in termini di domanda di servizi, anche attraverso un ampliamento dei propri ambiti operativi.

Al riguardo si ritiene di dover indicare le seguenti priorità:

1. Rilancio e potenziamento delle imprese che, attraverso l'acquisizione di molteplici servizi interessanti tutto il ciclo dello smaltimento dei rifiuti e/o della depurazione delle acque, assumano in concreto la connotazione di igiene ambientale tendenti alla realizzazione di una qualità totale dei servizi effettuati.

2. Corretta e completa attuazione dell'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, quale necessario strumento di normalizzazione dei rapporti tra i soggetti interessati alla gestione dei servizi stessi, e di corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di catasto dei rifiuti.

3. Una modifica degli attuali sistemi di predisposizione dei capitolati tecnici attraverso l'individuazione di criteri per la redazione di capitolati - tipo che basandosi su una durata pluriennale dei contratti di appalto, come necessario presupposto di produttivi investimenti e della formazione di adeguate professionalità dei lavoratori addetti contemplino espressamente:

· garanzie di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di erogazione dei servizi, indicando o richiedendo l'impiego del personale e delle risorse economiche a tutela dell'ambiente;

· obbligatorietà di tutte le disposizioni in materia di rapporto di lavoro;

· condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

4. Conferenze programmatiche pubbliche da tenersi annualmente a livello regionale a cura delle parti stipulanti con la partecipazione delle associazioni dell'utenza al fine di consentire un confronto sulle modalità di effettuazione dei servizi e di cogliere eventuali indicazioni utili ad un miglioramento qualitativo dei servizi stessi.

In tali occasioni si procederà anche alla individuazione di aree di intervento e di utenza nelle quali le aziende possano svolgere la propria attività in modo ottimale.

Le parti si impegnano a sensibilizzare gli Enti preposti alla pianificazione ed all'organizzazione dei servizi affinché venga data completa informazione agli utenti sulle modalità di esecuzione dei servizi stessi.

5. Promuovere incontri per individuare le esigenze professionali che dovessero determinarsi per effetto di ristrutturazioni tecnologiche o di nuovi processi operativi allo scopo di attivare adeguati strumenti per la formazione del personale previa analisi di fattibilità a livello regionale.

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Considerato che il piano programma costituisce lo strumento attraverso il quale si determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, si conviene sull'opportunità che venga favorito un apporto costruttivo delle imprese nella definizione programmatica dell'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a:

· le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici di servizi;

· l'articolazione e l'organizzazione dei servizi da assicurare l'utenza, con particolare attenzione alla raccolta differenziata ed ai sistemi di smaltimento;

· esigenze occupazionali in particolare di nuove figure professionali per l'eventuale riorganizzazione ed adeguamento dei servizi; . gli indirizzi delle politiche di formazione del personale.

ART.1 
RELAZIONI SINDACALI

Il ciclo della gestione dei rifiuti è interessato da un processo di trasformazione che vede le aziende impegnate nel perseguimento di una maggiore efficienza attraverso una ottimizzazione delle risorse ed una riorganizzazione dei servizi.

Costanti miglioramenti dell'efficienza sono il presupposto fondamentale per realizzare qualità ed economicità dei servizi, garantire la competitività delle imprese e, conseguentemente, la loro presenza sul mercato ed una maggiore stabilità dell'occupazione, che va sorretta anche mediante processi di qualificazione del personale.

La riorganizzazione dei servizi trova nel fattore lavoro il suo elemento determinante. In tale premessa occorre perseguire, con la normativa contrattuale, criteri e modalità di flessibilità degli orari di effettuazione delle prestazioni lavorative allo scopo di realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi stessi e di adeguare le prestazioni svolte dalle aziende alle richieste della committenza e alle esigenze dell'utenza, nel rispetto del territorio e dell'ambiente .

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro fa proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, negli assetti contrattuali, nelle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 per realizzare, nelle competenze del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:

· all'autonomia collettiva delle parti è attribuita una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante la costante ricerca, ai diversi livelli e con diversi strumenti, del metodo del confronto, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;

· l'assetto della contrattazione collettiva viene regolato in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tali da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare primariamente le opportunità offerte dalle risorse umane .

Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle aziende e di economicità ed efficienza dei servizi, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.

Le parti, nel riaffermare la propria esclusiva titolarità negoziale nella stipula del CCNL e di ogni altro accordo di interesse nazionale, convengono che la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.

In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi del medesimo Accordo Interconfederale.

Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.

Pertanto, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi connessi all'igiene ambientale, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro tra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.

1) LIVELLO NAZIONALE

Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, incontri a livello nazionale al fine di:

· esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;

· esaminare le tendenze legislative nazionali e della UE;

. esaminare i piani regionali relativi ai sistemi di smaltimento;

· esaminare le opportunità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, con particolare riguardo all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti

. realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti d'appalto, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;

· promuovere la più ampia applicazione del presente CCNL anche attraverso le opportune azioni in sede amministrativa e legislativa;

· esaminare l'andamento dei principali indicatori dell'andamento del settore e delle tendenze in atto sulla competitività delle imprese.

2) LIVELLO REGIONALE TERRITORIALE

Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori regionali, allo scopo di accertare le esigenze in materia dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione con riferimento ai provvedimenti adottati dalle Regioni per la tutela dell'ambiente, al fine di promuovere gli opportuni interventi;

· concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale di cui al punto 1:

· analizzare i dati relativi alla mobilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle UU.SS.LL. in materia di controllo e prevenzione malattie.

In caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino significative realtà comunali e/o territoriali e che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei servizi), ne sarà data preventiva comunicazione alle OO.SS territoriali ed alle RSU in un apposito incontro per verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro. In tale occasione saranno illustrati gli eventuali programmi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale individuati a sostegno delle innovazioni tecnico-organizzative, e saranno esaminate le possibilità di concreto utilizzo del personale in esubero.

Qualora dai processi di ristrutturazione derivino conseguenze sul piano della contrazione degli organici, preso atto dell'impossibilità di individuare soluzioni per la ricollocazione del personale, resta impregiudicata la facoltà dell'azienda di attivare il ricorso agli strumenti legislativi preposti alla gestione delle eccedenze di personale (mobilità ex L. 223/91, cassa integrazione, contratti di solidarietà).

3) LIVELLO AZIENDALE

Le imprese forniranno periodicamente informazioni alla R.S.U.:

sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9 della legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D. Leg. 626/94:

. sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla L. 125/91 e dall'art. 52 del presente contratto;

. sui contratti di appalto in scadenza,

Nel corso di appositi incontri fra le imprese e le R.S.U. formeranno oggetto di esame preventivo:

· gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche:

· la nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e le diverse condizioni ambientali che ne influenzano l'espletamento nell'obiettivo anche di realizzare il pieno utilizzo degli automezzi e degli impianti quando abbiano riflessi sulle condizioni del lavoro e sulla conseguente consistenza dell'organico;

· la regolamentazione dell'effettuazione della pausa di cui all'art. 23, lettera b), comma 6, fermo restando le disposizioni del medesimo art. 23 in materia di orario di lavoro.

L'esito di tali incontri sarà assunto a base dei provvedimenti aziendali.

Formeranno altresì oggetto di intesa con le R.S.U.:

· l'eventuale superamento del limite annuo fissato dall'art. 28, lettera C, per l'effettuazione delle prestazioni lavorative oltre la durata settimanale dell'orario di lavoro;

· la programmazione del periodo di riposo annuale per ferie in relazione alle esigenze dei servizi;

. la fornitura degli indumenti di lavoro;

· le possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;

· l'adozione di orari flessibili, anche con particolari categorie di personale, e soluzioni in materia di flessibilità integrative a quelle previste dal presente CCNL.

· la definizione di nastri orari giornalieri differenziati, nell'ambito dei quali le imprese potranno attuare l'articolazione delle prestazioni lavorative.

In caso di mancata intesa, restano ferme le autonomie decisionali e le distinte attribuzioni delle imprese e delle RSU

Le parti dichiarano che è loro comune intento, anche nell'ambito del confronto aziendale, perseguire il miglioramento della produttività e della competitività delle aziende.

Pertanto si danno atto che il confronto a livello aziendale, in coerenza con gli impegni assunti con il Protocollo tra le Parti Sociali e il Governo del 23 luglio 1993, potrà articolarsi con riferimento a risultali conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di economicità gestionale e miglioramenti qualitativi, che non discendano direttamente da investimenti aziendali e/o da innovazioni tecnologiche, sulla base delle materie, dei criteri e delle procedure stabiliti dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro.

ART. 2 
SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti (anche se promiscuamente ad altre attività) servizi di igiene ambientale: nettezza urbana ed affini, raccolta e/o trasporto del rifiuti solidi e liquidi (urbani, speciali, tossici e nocivi), nonché impianti di smaltimento, incenerimento, trasformazione e trattamento dei rifiuti stessi, ivi compresa, la depurazione e/o potabilizzazione delle acque.

Il presente CCNL si applica altresì alle imprese artigiane ed alle società cooperative anche nei confronti dei soci.

ART. 3
CESSIONE TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DELL'AZIENDA

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale conserva tutti i diritti nei confronti della nuova azienda.

In caso di fallimento dell'azienda seguito dal licenziamento del lavoratore, o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente contratto come per caso di licenziamento.

ART. 4
 PASSAGGI DI GESTIONE

Nei casi di passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il subentrante e le Organizzazioni Sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza 6 mesi prima della scadenza dell'appalto.

A detto personale saranno riconosciuti il trattamento economico contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore, nonché quanto percepito in base all'art. 43 del CCNL 18.12.80. L'eventuale differenza retributiva per effetto del nuovo inquadramento sarà assorbita in caso di passaggio a livello superiore.

In caso di passaggio di gestione le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, esplicano i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda.

ART. 5
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

L'impresa aggiudicataria, in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, si incontrerà con le competenti Organizzazioni Sindacali per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori assunti in base al 1° comma dell'art. 4.

ART. 6
INSCINDIBILITA' DEL CONTRATTO E CONDIZIONI Dl MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito dl ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.

Per il personale impiegatizio la previdenza e il trattamento di fine rapporto, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.

ART. 7
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.

Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti, il presente contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 1995.

Gli accordi e le intese che prevedono l'assorbimento esplicheranno la loro efficacia.

La scadenza è fissata al 31 dicembre 1998, con l'intesa di tacita proroga se non discettato da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996.

Copia del presente contratto sarà consegnata dalle imprese al personale dipendente.

ART. 8
ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'assunzione del personale viene effettuata dall'azienda in conformità alle norme di legge.

L'azienda dovrà avviare l'aspirante a visita medica presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate (Enti o presidi sanitari) per l'accertamento della sua sana costituzione fisica, della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché dell'assenza di malattie contagiose.

L'aspirante dovrà inoltre sottoporsi alle vaccinazioni di legge previste per gli addetti ai servizi di nettezza urbana e/o presentare attestazioni di avvenuta profilassi.

L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera nella quale dovranno essere specificati:

1. la data di inizio del rapporto di lavoro;

2. la qualifica ed il livello a cui il lavoratore viene assegnato;

3. il trattamento economico iniziale;

4. la durata del periodo di prova;

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

1. carta d'identità o documento equipollente;

2. libretto di lavoro o documento equipollente;

3. blocchetto DM 10L e numero di codice INPS;

4. certificato generale del casellario giudiziario in data anteriore a mesi tre;

5. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura;

6. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica;

7. stato di famiglia;

8. dichiarazione attestante il domicilio ed il codice fiscale;

9. foto tessera.

I certificati di cui nn. 4) 5) e 6) potranno essere consegnati entro 30 giorni dalla data di assunzione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 9.12.77 n. 903 non può essere adibito personale femminile all'esecuzione delle seguenti mansioni ritenute particolarmente pesanti e perciò incompatibili per loro natura con la condizione della donna lavoratrice:

1. carico e/o scarico manuale;

2. spurgo dei pozzi neri.

Le imprese, compatibilmente con le esigenze di servizio considereranno inoltre eventuali richieste del personale femminile tese ad ottenere l'esenzione del lavoro notturno.

Per l'assunzione dei giovani si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

DICHIARAZIONE A VERBALE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le qualifiche comportanti il riconoscimento del livello di inquadramento nel quale sono classificati i quadri il personale avente funzioni direttive e il personale di concetto.

Le parti si riservano altresì di individuare ulteriori qualifiche impiegatizie ed operaie comportanti l'assegnazione di compiti di particolare rilievo complessità e fiducia.

ART. 9
APPRENDISTATO

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal relativo regolamento (legge n. 25/1955 e legge n 56/87, art. 21).

Il rapporto di apprendistato è istituito per la formazione degli operai specializzati addetti alle officine di riparazione e manutenzione ed agli impianti di depurazione acque e trattamento rifiuti, nonché per gli impiegati per i quali sono previste mansioni esecutive.

Operai (durata 3 anni)

1° anno: 62% della retribuzione;

2° anno: 70% della retribuzione;

3° anno 80% della retribuzione.

Impiegati (durata 1 anno)

· tutto il periodo: 70% della retribuzione.

Ferma restando l'integrale applicazione delle norme di legge e del presente CCNL. La retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al quarto livello della classificazione unica.

ART. 10
PERIODO DI PROVA

Il lavoratore assunto in servizio fuori dei casi di cui all'art 4, è soggetto ad un periodo di prova, di non oltre mesi 6 per il personale inquadrato nell'8°, 7°, 6°, e di non oltre mesi 3 per il restante personale.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.

Qualora avvenga il licenziamento durante il periodo di prova al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo lavoro prestato, nonché gli eventuali ratei di 13ma, 14ma mensilità, di ferie ed il trattamento di fine rapporto.

Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati del 8° e 7° livello e durante il primo mese per il rimanente personale, sarà corrisposta la retribuzione globale per il periodo di servizio prestato, nonché gli eventuali ratei di 13ma e 14ma mensilità e di ferie.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Non sono ammesse protrazioni del periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti, o nei casi di trasferimento da altra azienda del settore in attuazione delle norme sul collocamento.

Superato il periodo di prova, il lavoratore si intenderà confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno della assunzione a tutti gli effetti del presente contratto e pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti dell'anzianità del dipendente.

Nei casi di sopravvenuta malattia - anche derivante da infortunio - il periodo di prova resterà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia, superato tale limite di tempo il rapporto di lavoro rimane risolto ad ogni effetto.

Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resterà sospeso sino alla guarigione clinica accertata dall'lNAIL.

ART. 11
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 ed alla legge 25 marzo 1983, n. 79 (art 8 bis).

Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, le parti convengono che le imprese, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi n. 230 del 1962 e n. 79 del 1983, potranno ricorrere ad ulteriori assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi:

· chiusura di impianti di smaltimento con necessità di accedere temporaneamente ad altri impianti;

· interventi di ripristino ambientale (es. Scarichi abusivi, bonifica, discariche, trasporti eccezionali, rifiuti, ecc.);

· sostituzione di lavoratori in aspettativa;

· esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;

. lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate.

· necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nei periodi giugno-settembre e dicembre-gennaio. In tal caso il periodo di cui al 3° comma dell'art 31 è modificato in "giugno-settembre" per le gestioni in cui si faccia ricorso ad assunzioni a termine.

Degli assunti sarà data comunicazione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il trattamento contrattuale di malattia e di infortunio ed il relativo periodo di conservazione del posto sono limitati alla durata del contratto a tempo determinato.

L'eventuale passaggio a rapporto a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto a termine sarà esaminato preventivamente con la struttura sindacale aziendale.

ART. 12
 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Tutto il personale - operai ed impiegati - viene inquadrato in 8 livelli, i quali sono definiti dalle corrispondenti declaratorie, completate da esemplificazioni ed alcune da profili professionali.

 

DECLARATORIE PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI

1 ° LIVELLO

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

Lavoratori che svolgono attività manuali semplici richiedenti una professionalità a contenuto elementare.

Profili

Lavoratore che svolge attività manuali per eseguire le quali è sufficiente un periodo minimo di pratica

Esempi:

· uscieri, custodi e figure consimili;

· addetti alla pulizia dei locali aziendali.

Vengono altresì inquadrati in tale livello i lavoratori destinati a mansioni di 2° livello, per un periodo non superiore a 3 mesi, normalmente necessario all'acquisizione delle conoscenze elementari del processo lavorativo al quale saranno assegnati, computandosi a tal fine anche il servizio eventualmente prestato presso altre imprese del settore nell'ultimo quinquennio.

2° LIVELLO

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

Lavoratori che svolgono attività semplici che richiedono conoscenze elementari del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, nell'ambito di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto.

Profili:

Lavoratore che, applicando conoscenze pratiche acquisibili con breve tirocinio, svolge semplici attività di carattere ripetitivo anche con uso di strumenti, macchinari e veicoli per i quali non sia prescritta la patente di guida o sia prescritta la patente di grado A.

Esempi

· addetti al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori anche con l'uso di veicoli;

. addetti alle affissioni, deaffisioni e cancellazioni scritte, anche con l'uso di veicoli, addetti al diserbo meccanico o manuale, anche con l'ausilio di irroratori di sostanze chimiche;

· addetti agli impianti fissi o simili e/o agli impianti di smaltimento ed alle officine che eseguono anche semplici ed elementari operazioni meccaniche;

· addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione, anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione di sostanze chimiche consentite dalle disposizioni di legge in maniera;

. addetti ai pozzi neri, pozzetti stradali e raccolta acque fecali che eseguono operazioni semplici e/o elementari;

· conducenti di veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di grado B.

 

3° LIVELLO


 Declaratoria - Appartengono a questo livello:

Lavoratori che svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità ed autonomia operativa limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate; lavoratori che svolgono attività richiedenti il possesso di una professionalità necessaria per l'esecuzione promiscua di mansioni polivalenti in applicazione di conoscenze tecnico - pratiche e di metodi operativi definiti.

Profili:

Lavoratore conducente di automezzi per la guida dei quali è richiesta la patente di grado C che manovra tutti i comandi e gli apparati in dotazione al mezzo che coordina l'unità operativa.

Profili:

· autista di autocompattatore, di autolavacassonetti, di autoinnaffiatrice, ecc: (Da tale figura professionale sono esclusi i conducenti espressamente inquadrati in altri livelli).

Lavoratore che svolge compiutamente mansioni di cui al 2° livello guidando ed utilizzando in maniera sistematica e non occasionale veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di categoria B.

Esempi:

· addetto al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori, con l'uso di veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di categoria B.

Lavoratore qualificato che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori inerenti l'esercizio degli impianti e/o montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc. di normale difficoltà su macchine ed impianti oppure, fornendo dette prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore.

Esempi:

· operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, agli impianti fissi compresi gli impianti di trattamento rifiuti e di depurazione delle acque;

· carropontista addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;

· addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature di alimentazione e selezioni negli impianti di trattamento rifiuti.

A titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello le seguenti figure professionali:

· guardie giurate che provvedono alla vigilanza e tutela della sicurezza degli impianti e del patrimonio aziendale;

· addetto al magazzino;

· lavoratori addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, diserbamento chimico, ecc. cui è anche demandata la preparazione dei composti;

· lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli inferiori,

· lavoratore che, su dettagliate istruzioni, effettua lavori di dattilografia, di registrazione, di classificazione, di controllo ed archiviazione delle pratiche di competenza, di addetto al centralino, anche se promiscuamente.

 

4° LIVELLO

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico od amministratori, di particolare rilievo rispetto al 3° livello, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teoriche pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni non necessariamente dettagliate.

Conducenti di automezzi che svolgono attività richiedenti il possesso di un'elevata professionalità, ovvero adeguata capacità per l'esecuzione continuativa di mansioni promiscue.

Profili:

Lavoratore specializzato che svolge attività per l'esecuzione delle quali si richiedono elevate cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tipologia di lavoro.

Esempi:

· operatori specializzati negli impianti di depurazione sedimentari e non;

· conduttore di forni anche con mansioni di coordinamento dell'attività dei lavoratori di livello inferiore nell'ambito della squadra;

· turbinista;

· conduttore di generatori di vapore.

Profili:

Lavoratore che negli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti è addetto alla manovra e alla normale manutenzione di gru a carro-ponte e che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore dell'impianto.

Lavoratore che espleta attività per le quali è richiesta una preparazione professionale specifica con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

Esempi:

· operatori CED;

· operatore che effettua anche il controllo chimico della linea acqua/fanghi

Lavoratore specializzato che procede alle necessarie individuazioni di guasti e, anche sulla base di indicazioni e di disegni o schemi esegue lavori di precisione e/o natura complessa per l'aggiustaggio e/o riparazione, manutenzione e messa a punto di autoveicoli di attrezzature, di macchine e di impianti, garantendo le caratteristiche prescritte.

Esempi:

· operaio specializzato addetto alle officine di riparazione e manutenzione ed agli impianti di depuratori acque e trattamento rifiuti.

Vengono altresì inquadrate in questo livello le seguenti figure professionali:

conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di grado C che oltre alle mansioni di autista di 3° livello effettuano promiscuamente:

a) nell'ambito del servizio di raccolta attività di carico, scarico ed accessorie in concorso con altri lavoratori;

b) operando in singolo la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;

c) attività di raccolta carico scarico ed accessorie in singolo utilizzando un minicompattatore (automezzo per la cui guida sia richiesta la patente di grado C, con dispositivo di compattazione avente caratteristiche costruttive tali da consentire il trasferimento dei rifiuti in altro autocompattatore);

· conducenti di autospazzaraccoglitrici di peso superiore a 60 quintali;

· operatore autista di combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento personale e diretto in concorso con altri lavoratori in fognature e in pozzi neri;

· conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali:

. conducenti di autocompattatore ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-computerizzata;

· conducenti di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente E;

· stenodattilografo che, oltre alle mansioni di 4° livello, svolte promiscuamente anche mansioni previste dal 3° livello;

· lavoratore che partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli inferiori (caposquadra)

 

5° LIVELLO

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative e/o tecniche richiedenti adeguata discrezionalità ed autonomia nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano.

Profili:

Lavoratore che opera individualmente espletando mansioni di massima specializzazione operaia finalizzate alla realizzazione di interventi complessi e compiuti con l'indicazione e la scelta delle modalità dell'intervento e dei necessari mezzi di esecuzione con responsabilità estese anche ai collaudi, alle verifiche ed ai controlli dei lavori di natura specialistica eseguiti da diverse unità organizzative.

Lavoratore che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con l'apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti, difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovrintendendo e coordinando l'attività dei lavoratori di livello inferiore, nell'area di propria competenza.

Relativamente all'inquadramento del personale delle officine nel 5° livello per area si intende la somma delle operazioni che determinano il ciclo completo ed integrale degli interventi su:

a) trazione ed autotelaio;

b) carpenteria ed attrezzature specifiche;

c) impianti elettromeccanici, elettronici, elettropneumoidraulici, oleodinamici, salvo la figura professionale prevista dal 7° profilo del 5° livello;

d) carrozzeria, comprese le operazioni di riallineamento della scocca portante e del telaio.

Lavoratore al quale siano attribuiti compiti riguardanti nelle zone e settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgersi dei servizi aziendali predisposti, la distribuzione del lavoro, la compilazione dei rapportini periodici e le segnalazioni ai fini dei provvedimenti disciplinari (Responsabile di servizio o gestioni).

Lavoratore che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni polivalenti ed interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatori di vapore per il quale è richiesta la patente di 1° grado generale che provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto da lui condotto

Lavoratore addetto agli impianti di cui sopra che in possesso di elevate capacità tecnico - pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienza di lavoro, con autonomia operativa, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità relative alla conduzione e manutenzione degli impianti, anche con compiti di guida e controllo di personale, con responsabilità estesa al rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento dell'impianto, alla condotta ed ai risultati della lavorazione, e in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica, e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione.

Lavoratore che negli impianti di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata, oltre ai compiti propri della mansione, guida e controlla il lavoro in turni composti da più squadre.

Lavoratore che, su progetti e schemi, provvede alla costruzione di quadri sinottici e schede elettroniche, nonché alla manutenzione e ad interventi per assicurarne il regolare funzionamento.

Lavoratore in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2° grado, che, preposto al laboratorio chimico, oltre ai compiti dell'analista di 4° livello, sulla base delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie istruzioni operative, controllando l'esecuzione ed i risultati, agli addetti alla conduzione dell'impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo.

A titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello le seguenti figure professionali:

· addetto alle elaborazioni contabili;

· programmatore CED.

 

6° LIVELLO

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica e/o amministrativa in condizioni di autonomia operativa e decisionale sia pure nell'ambito e nei limiti di direttive generali, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale ed esperienza, che coordinano e controllano attività tecniche e/o amministrative nell'ambito di importante ufficio o di centro di servizio di notevole rilevanza.

Esempi:

· addetto alla contabilità generale ed analitica;

· ispettore e/o preposto al controllo ed alla organizzazione tecnico- amministrativa di diverse gestioni;

· responsabile tecnico e/o amministrativo di impianti di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata.

 

7° LIVELLO

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione con la Direzione e con i preposti del livello 8° che, sulla base delle direttive generali e con l'apporto della preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, o che svolgono compiti comportanti decisioni rilevanti per la propria ed altra unità organizzativa al notevole interesse e ad elevato contenuto tecnico.

Esempi:

· analista di sistema elaborazione dati;

· responsabile di settore tecnico o di settore amministrativo composto di più uffici.

 

8° LIVELLO

Declaratoria - Appartengono a questo livello:

Lavoratori che, in diretta collaborazione con i massimi vertici dell'impresa e nell'ambito delle disposizioni generali di questi, coordinano e controllano il lavoro di più uffici o servizi fondamentali con pluralità di compiti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa o che comunque dispongono istruttorie di carattere tecnico, esplicano attività di analisi, interpretazione e di studio per la ricerca di soluzioni per gli organi superiori su materie aventi carattere di rilevante importanza nella vita aziendale.

Esempi:

· lavoratore che coordina le attività di una struttura tecnica o amministrativa fondamentale dell'Azienda, articolata in più settori, per il conseguimento degli obiettivi dei piani-programma prefissati dalla Direzione Aziendale;

· coordinatore di più settori.

 

NOTA A VERBALE     RIGUARDANTE I LIVELLI 8° E 7°

Per i lavoratori inquadrati in 8° e 7° livello aventi mansioni direttive si applicano, in materia di durata di lavoro, le norme di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, salvo che non sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

All'inquadramento dei lavoratori dipendenti da ciascuna azienda nei diversi livelli, si procederà sulla base delle mansioni effettivamente svolte dai singoli lavoratori e della classificazione categoriale in atto, di comune accordo tra la struttura sindacale o aziendale delle Organizzazioni stipulanti e la Direzione aziendale e ciò senza dar luogo ad innovazioni o modifiche che alterino la struttura della classificazione prevista dal presente articolo.

Il lavoratore che durante l'orario giornaliero di lavoro sia comandato a svolgere più mansioni di livelli diversi ha diritto alla intera retribuzione giornaliera commisurata a quella del livello superiore.

Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà inquadrato nel livello superiore indipendentemente dalla prevalenza delle mansioni svolte.

La distinzione in atto fra operai e impiegati viene mantenuta agli effetti di tutte le norme che prevedono un trattamento differenziato e che, comunque, hanno riferimento distintamente a tali lavoratori.

 

NOTE ALL'ART. 12

Le indennità corrisposte in base alle note in calce all'art. 9 del CCNL 4.2.84 sono soppresse in quanto tenute presenti ai fini della determinazione dei minimi tabellari di cui al CCNL 23 gennaio 1988, salvo quelle di seguito espressamente previste:

1. agli autisti conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di grado E, ai conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 q.li, agli operatori-autisti di combinata Canal jet, nonché ai conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-computerizzata verrà corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento dalla mansione, una indennità giornaliera di L. 1.500.

2. agli addetti ai servizi di rimozione rifiuti inquadrati nel 2° livello i quali operano promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l'altezza di almeno un piano normale di edificio ed ai lavoratori che effettuano la raccolta su strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale di edificio, nonché ai soli lavoratori addetti ad operazioni manuali di espurgo pozzi neri, sarà corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, un'indennità giornaliera di L 700.

3. ai lavoratori inquadrati nel 2° livello conducenti i veicoli o motocarri per i quali sia prescritto il possesso della patente di grado A che effettuano in singolo anche la raccolta e/o spazzamento, sarà corrisposta per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, un'indennità giornaliera di L. 1.000.

Le indennità di cui ai precedenti punti sono comprensive dell'incidenza di tutti gli istituti del presente contratto e non sono computabili nel trattamento di malattia ed infortunio.

Tali indennità, inoltre, non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Al fine di rimuovere situazioni di anomalie determinatesi per particolari ed eccezionali condizioni di fatto, le indennità corrisposte alla data di entrata in vigore del CCNL 23.1.88, in applicazione estensiva dei trattamenti contemplati dalle soppresse note all'art. 9 del CCNL 4.2.84, sono mantenute ai lavoratori interessati ed in ogni caso non costituiscono presupposto per una generalizzazione del loro riconoscimento.

Le parti si incontreranno a livello nazionale per esaminare la possibilità di un eventuale assorbimento delle predette indennità, anche nel quadro delle previsioni di cui all'art. 43 del CCNL 18.12.1980.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Profili e esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono essere assegnate in diretta connessione con quelle espressamente indicate in relazioni ai livelli di inquadramento.

Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazione organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni, o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l'impresa e le R.S.A. procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, da sottoporre alle organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione del conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della vigente struttura contrattuale della classificazione del personale.

 

NORMATIVA QUADRI

In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge n. 190/85, la qualifica di quadro è attribuibile a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che nell'ambito dell'8° livello svolgono con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, funzioni di importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o entità organizzative di particolare complessità.

Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue:

. Passaggio temporaneo di mansioni

Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi .

. Responsabilità civile e/o penale

Le aziende s'impegnano a garantire ai lavoratori che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.

. indennità di funzione

A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di L. 150.000 lorde mensili;

Tale indennità è utile ai soli fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto, della 13°/ma e 14°/ma  mensilità.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla legge n. 190/1985.

 

COMMiSSIONE NAZIONALE PER LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

Fermo restando che il sistema di classificazione dei lavoratori resta integralmente disciplinato dalla normativa del presente contratto, salvò quanto previsto dagli ultimi due commi del presente paragrafo, le parti riconoscono l'opportunità di istituire una Commissione Nazionale con obiettivi di studio ed analisi in materia di classificazione dei lavoratori.

Nello svolgimento dei propri lavori la Commissione effettuerà la raccolta e l'analisi di elementi conoscitivi ai fini di:

· acquisire elementi aggiornati di conoscenza circa le modalità di svolgimento dei servizi che possono produrre ricadute sul sistema di inquadramento vigente;

· verificare, anche in relazione alla complessità dei problemi organizzativi, di adeguatezza e qualità dei servizi che si presentano oggi alle Aziende di igiene Urbana, la necessità di integrare l'attuale struttura classificatoria, con nuove professionalità;

· valutare le esperienze verificate a livello aziendale in ordine a possibili differenziazioni di professionalità presenti ed il collegamento con l'inquadramento previsto dalla scala classificatoria;

· approfondire la connotazione di svolgimento dei servizi e l'articolazione delle professionalità esaminando anche l'ipotesi di costruzione di un nuovo sistema di inquadramento originale ed autonomo rispetto alle esperienze sin qui acquisite.

La Commissione, che sarà istituita entro il 31 marzo 1996, potrà considerare i diversi modelli organizzativi presenti nel settore e procederà quindi alla stesura di un documento che registri le posizioni raggiunte e contenga valutazioni finali sulla materia.

Tale documento verrà sottoposto alle parti stipulanti il presente CCNL ai fini dell'eventuale modificazione dell'attuale classificazione del personale che troverà applicazione con il nuovo contratto di lavoro con le modalità che saranno definite dalle trattative.

Al fine di rendere la classificazione più aderente alle diverse realtà organizzative ed alla diversificazione dei servizi in presenza di singole figure che non trovino precisa identificazione nella attuale classificazione o di eventuali nuove figure professionali, le parti procederanno a livello aziendale ad una preliminare verifica delle posizioni interessate trasmettendo segnalazione motivata alla Commissione Nazionale.

Le Organizzazioni Nazionali stipulanti potranno definire il conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della struttura contrattuale della classificazione del personale.

 

ART. 13
MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI LIVELLO

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione.

Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato, sia chiamato a compiere temporaneamente le mansioni di livello superiore, ha diritto alla retribuzione base del livello superiore; l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

Il passaggio di livello dà diritto al lavoratore di conservare "ad personam" (non valevole agli effetti dei successivi aumenti periodici di anzianità) l'eventuale differenza in più esistente tra la retribuzione base del livello di provenienza e quella del livello cui viene assegnato.

Tale differenza non deve essere assorbita dagli aumenti periodici di anzianità che matureranno a favore del lavoratore nel nuovo livello.

In caso di passaggio di livello si applica la norma di cui al 4° comma dell'art. 18.

L'azienda dovrà comunicare al lavoratore il passaggio di livello mediante lettera.

L'assegnazione temporanea a mansioni corrispondenti al livello superiore e il passaggio di livello dovranno avvenire sulla base di criteri obiettivi, predeterminati d'intesa con la struttura sindacale aziendale. La presente norma non si applica per l'assegnazione temporanea e per il passaggio al 7° e 8° livello.

 

ART. 14
 RETRIBUZIONI

In relazione alle indicazioni ricorrenti nel presente contratto, circa il trattamento da riconoscere ai lavoratori, si chiarisce che:

· con l'espressione "retribuzione paramentrale", si intende quella risultante dalla applicazione dei parametri di cui agli arit. 12 e 17;

. con l'espressione "retribuzione individuale" si intende la somma della retribuzione parametrale, dell'indennità di contingenza, degli aumenti periodici di anzianità e degli eventuali aumenti di merito;

· con l'espressione "retribuzione globale" s'intende la somma della retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo, con l'esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive di esse, nonché l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e la indennità di trasferta, l'indennità maneggio denaro e l'indennità mezzo di trasporto.

CHIARIMENTO A VERBALE

Con riferimento alla definizione della retribuzione restano ferme le previsioni contrattuali in corrispondenza delle varie indennità.

Nel concetto di indennità non rientrano i compensi corrisposti in applicazione dell'art. 28.

ART. 15
 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

La retribuzione globale dovrà essere corrisposta non oltre il 15° giorno successivo alla fine del mese cui si riferisce, secondo le modalità di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

In caso che l'azienda ritardi il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 3 per cento in più del tasso ufficiale di sconto.

Ove ostino esigenze amministrative, l'azienda corrisponderà, nell'ultimo giorno feriale del mese, un acconto commisurato alla somma della retribuzione globale netta e dell'importo degli eventuali assegni familiari arrotondata in difetto alle mille lire. Il conguaglio a saldo dovrà essere corrisposto entro l'ultimo giorno feriale del mese successivo. Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza e della somma pagata a quella indicata sulla busta-paga o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che avanzi il reclamo all'atto del pagamento. Tale diritto al reclamo non è necessario sia esercitato all'atto del pagamento per errori puramente contabili e di inquadramento.

In caso di contestazione sulla somma pagata, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte non contestata.

ART. 16
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA

La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti dall'art. 14, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 169 per tutti i lavoratori.

La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per 39 (convenzionale) e dividendo il risultato per 6.

ART. 17
RETRIBUZIONE E SUE VARIAZIONI

Le retribuzioni parametrali mensili valide dal 1 gennaio 1995 sono quelle di cui all'allegata tabella.

Dette retribuzioni sono comprensive:

a) dell'indennità di contingenza maturata sino al 31 gennaio 1977;

b) delle lire 12.000 di cui all'accordo interconfederale 25 gennaio 1975;

c) dell'E.D.R. di L. 25.000 di cui al CCNL, 1 dicembre 1977;

d) degli importi di cui all'accordo di settore Ausitra del 25 marzo 1975;

e) degli importi dell'indennità perequativa di cui all'accordo 16 dicembre 1981, decurtati di L. 10.000

f) dell'indennità perequativa di Lire 10.000 di cui all'art. 47 del CCNL 23.1.88.

ART. 18
 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Con decorrenza 1 luglio 1994 il lavoratore per ogni biennio di anzianità maturerà un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza.

1) livello 29.500

2) livello 34.200

3) livello 37.000

4) livello 40.500

5) livello 46.500

6) livello 52.500

7) livello 60.500

8) livello 67.500

Gli aumenti periodici decorrono dal 1 luglio di ogni biennio successivo al 30 giugno 1994. Conseguentemente al lavoratore assunto nel corso di ciascun biennio spettano, al 30 giugno del biennio di riferimento, tanti ventiquattresimi degli importi di cui al primo comma, quanto sono i mesi di servizio prestato.

Il lavoratore ha diritto a maturare tanti aumenti periodici fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui alla seguente tabella:

1) livello 295.000

2) livello 342.000

3) livello 370.000

4) livello 405.000

5) livello 465.000

6) livello 525.000

7) livello 605.000

8) livello 675.000

Nel caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel lavello di provenienza e la frazione di scatto relativa al biennio in corso sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che restano comunque fermi gli importi in cifra fissa riconosciuti per effetto della applicazione dell'art. 43, IV comma, del CCNL 18.12.80, così come risulta integrato dal successivo accordo del 16.12.80.

NORMA TRANSITORIA

Gli aumenti periodici di anzianità fino al 31.12.1991 ai sensi del soppresso art. 16 del CCNL. 23.1.88 (compreso quindi l'importo relativo all'aumento periodico decorrente dall'1.1.1992) saranno mantenuti in cifra fissa, verranno ridotti degli importi trasferiti nelle retribuzioni parametrali come da note in calce alla relativa tabella, e concorreranno, nella misura residua, al raggiungimento degli importi massimi di cui al terzo comma del presente articolo.

ART. 19
 TREDICESIMA MENSILITA'

L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale commisurata al mese di novembre e riferita al periodo 1° gennaio 31 dicembre.

Il pagamento della tredicesima mensilità avverrà entro il 20 dicembre.

In caso di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. Analogamente si procederà nei casi di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno calcolando la tredicesima mensilità sull'ultima retribuzione globale.

ART. 20
QUATTORDICESIMA MENSILITA'

L'azienda corrisponderà una 14a mensilità pari alla retribuzione globale commisurata al mese di giugno, e riferita al periodo 1° agosto - 31 luglio. Il pagamento della 14a mensilità avverrà entro il 30 giugno.

Nel caso di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.

Analogamente si procederà nei casi di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno calcolando la quattordicesima sull'ultima retribuzione globale .

NORME TRANSITORIE

Le aziende che, in attuazione dell'accordo 30 agosto 1960 relativo alla corresponsione del "premio estivo" ora quattordicesima mensilità, avessero riferito l'erogazione all'anno solare manterranno lo stesso criterio di calcolo fermo restando il diritto, nei casi di cessazione del rapporto nel periodo 16 agosto - 27 dicembre, di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai dodicesimi della quattordicesima mensilità non dovuto in relazione al mancato compimento dell'anno solare.

Le aziende che hanno riferito per il passato la quattordicesima mensilità al periodo 1° settembre - 3 agosto, continueranno a mantenere lo stesso criterio di calcolo.

ART. 21
INDENNITA' E SOMMINISTRAZIONI

a) Rimborso spese di trasporto - Qualora l'azienda, consenziente il lavoratore, gli richieda di usare il proprio veicolo a motore per servizio, sarà tenuta a corrispondergli un'indennità chilometrica calcolata in base alla tariffa ACI.

b) Rimborso spese per testimonianza - E' corrisposta la normale retribuzione globale al dipendente chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto inoltre al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.

c) Indennità di trasferta - il lavoratore comandato a prestare servizio fuori sede, eccezion fatta per i casi previsti all'art. 23 lettera B, 4° e 5° comma, ha diritto:

. al rimborso delle spese effettive del viaggio (per i viaggi in ferrovia prima classe);

· al rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie all'espletamento della missione;

· a un'indennità commisurata al 50 per cento della retribuzione individuale giornaliera, per ciascun giorno di trasferta. La trasferta non potrà avere durata superiore a mesi 3.

d) indennità maneggio denaro - il lavoratore che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, ha diritto ad una indennità del 5 per cento della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza. Tale indennità verrà corrisposta pro-rata anche a chi sostituisce temporaneamente il lavoratore preposto al servizio.

e) Somministrazione latte - Restano invariate le condizioni in atto nelle aziende. Qualora sia individuato un diverso presidio le parti si incontreranno per verificarne la somministrazione in sostituzione del latte nelle predette aziende.

f) Alloggio - L'alloggio al personale, cui per esigenze di lavoro l'azienda richieda l'abitazione presso il complesso aziendale, sarà concesso gratuitamente. Il lavoratore deve lasciare libero l'alloggio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque non oltre un mese dalla data della risoluzione stessa.

g) Raggiungimento posto di lavoro - Qualora la sede abituale di lavoro sia ubicata fuori di un centro abitato ed in località' non adeguatamente servita da mezzi pubblici di trasporto, e l'azienda non provveda con mezzi idonei al trasporto, sarà corrisposto un rimborso spese da concordarsi in sede aziendale fra le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti. Tuttavia per i Comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti tale rimborso viene stabilito nella misura di lire 500 per ogni giorno di effettiva presenza.

h) indennità sgombero neve - Ai lavoratori in servizio chiamati ad effettuare prestazioni di sgombero neve sarà corrisposta un'indennità del 5% della retribuzione individuale oraria, per ogni ora di effettivo svolgimento delle prestazioni stesse. Tale indennità assorbe fino a concorrenza i compensi stabiliti da eventuali accordi vigenti a qualsiasi livello stipulati. L'assorbimento va operato tenendo presente quanto globalmente spettante in base agli eventuali accordi a qualsiasi titolo stipulati e quanto effettivamente percepito al medesimo titolo per effetto della nuova indennità contrattuale.

i) Rimborso spese vidimazione patente - Agli autisti ed ai conducenti di motocarro, titolari o normalmente impiegati come sostituti, saranno rimborsate le spese per la vidimazione annualmente della patente nonché, previa presentazione di idonea documentazione, le spese per l'effettuazione delle visite mediche per il rinnovo della patente stessa. Il rimborso delle spese di cui sopra spetta altresì ai lavoratori cui è richiesto, in via ricorrente, l'uso dei veicoli aziendali o di proprietà dei lavoratori stessi, per ragioni di servizio.

l) Docce - L'azienda è tenuta alla istituzione di docce. Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

m)Trasferimenti - Al lavoratore che per disposizioni dell'azienda sia trasferito da una sede all'altra della stessa, situata in diversa località, comportante conseguenza l'effettivo trasferimento del domicilio del lavoratore, sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per sé, per la famiglia e per le masserizie, nonchè un importo "una tantum" pari ad una retribuzione globale mensile, oltre ad 1/5 della stessa per ogni eventuale familiare a carico che con lui si trasferisca.

Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente denunciato e registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.

Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, al trattamento di fine rapporto, al preavviso ed alle altre indennità previste per la sua liquidazione salvo che, per gli impiegati di 8° e 7° livello, all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento viene considerato dimissionario.

Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra o da un centro operativo ad un altro se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato non per ragioni che comportino il licenziamento per motivi disciplinari, nei primi sei mesi di trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio.

Il lavoratore trasferito conserva il più favorevole trattamento goduto precedentemente.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di un mese.

Il trasferimento dovrà essere comunicato contestualmente alla struttura sindacale aziendale.

n) Locale consumazione pasto - Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un locale idoneo, convenientemente attrezzato, per la consumazione del pasto.

o) indennità sostitutiva di mensa - Ai lavoratori per ogni giornata di effettiva presenza, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa, di L. 1.000 giornaliere, comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile nel TFR.

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto.

NOTA A VERBALE

L'eventuale riconoscimento del pasto da parte dell'impresa esclude l'erogazione dell'indennità sostitutiva di mensa.

p) indennità turni a ciclo continuo - Ai lavoratori addetti a lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni compete un'indennità pari al 6% della retribuzione parametrale giornaliera, da corrispondersi per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti del presente contratto.

Tale indennità viene assorbita da quella per lavoro domenicale.

q) indennità lavoro domenicale - Ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sarà corrisposta una indennità di L. 8.000 per ogni domenica effettivamente lavorata.

Detta indennità è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti del presente contratto.

r) indennità lavaggio indumenti - Agli operai cui sono dati in uso gratuito gli indumenti di cui all'articolo 22 viene corrisposta un'indennità lavaggio indumenti nella misura di L. 500 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, comprensiva della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile nel TFR.

Tale indennità viene altresì corrisposta agli impiegati addetti agli impianti, che siano dotati di indumenti protettivi ai sensi del 3° comma del medesimo art.22.

ART. 22
 INDUMENTI DI LAVORO

Gli indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo le norme in atto nelle singole aziende, ed in ogni caso verranno assicurate le seguenti dotazioni:

a consumazione:

· tute e guanti per gli addetti agli spurghi industriali; . guanti, fino a un massimo di 5 paia all'anno, per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori e gli addetti agli impianti;

ogni anno:

· due paia guanti per gli autisti e per il personale di officina;

. due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;

ogni due anni:

· un paio di stivali di gomma di foggia idonea agli addetti ai servizi esterni;

· 3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti da lavoro completi invernali nella foggia consuetudinaria della azienda, per il personale addetto ai servizi esterni (spazzamento, raccolta o trasporto);

· 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali nella foggia consuetudinaria nell'azienda per il personale addetto alle officine, agli impianti di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi neri;

ogni 3 anni:

. un impermeabile personale addetto ai servizi esterni.

Ogni cinque anni:

· un giaccone di pelle per gli autisti.

Per gli impiegati addetti normalmente ai servizi esterni verranno assicurate le seguenti dotazioni:

· due paia di scarpe all'anno: 1 estivo ed 1 invernale

. un impermeabile ogni tre anni;

. un giaccone di pelle ogni 5 anni.

Agli impiegati addetti agli impianti, che richiedano particolare protezione igienica, saranno forniti idonei indumenti.

La fornitura degli indumenti di lavoro verrà concordata complessivamente e preventivamente con le R.S.U. sulla base annua procapite, al netto dell'IVA, di L. 459.800 intesa come media della spesa richiesta per le diverse categorie di lavoratori.

Il valore di indumenti di lavoro a valenza pluriennale (stivali, impermeabili, giacconi di pelle, ecc.) è compreso nella suddetta spesa annua in ragione della quota annua della spesa di ciascun indumento.

L'importo anzidetto, valevole per l'anno 1995 sarà di anno in anno aggiornato in base alle variazioni dell'indice ISTAT riferito ai prezzi praticati dai grossisti.

E' fatto divieto assoluto di corrispondere somme in denaro in sostituzione di tutto o di parte del vestiario.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Per abito estivo si intende: pantalone, camicia, berretto; per abito invernale si intende: pantalone, camicia o maglia, berretto.

L'impermeabile e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al personale che svolge la propria attività in ambienti che ne rendono indispensabile l'uso.

ART. 23
ORARIO DI LAVORO

A) Durata settimanale dell'orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è di 38 ore per tutti i lavoratori; detto orario si suddivide di norma in 6 giorni lavorativi, salvo deroghe previste in sede aziendale.

Le aziende provvederanno al recupero fino alla concorrenza di 60 minuti settimanali, di tutte le riduzioni effettive dell'orario di lavoro settimanale rispetto a quello previsto nel 1° comma del presente articolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1994 la durata dell'orario settimanale di lavoro sarà di 37 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.

B) Orario giornaliero di lavoro

L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con apposito ordine di servizio previo esame con le rappresentanze sindacali aziendali.

L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, magazzino e comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.

L'orario giornaliero di lavoro potrà essere effettuato anche nell'ambito di nastri lavorativi definiti a livello aziendale ai sensi dell'art. 1 (relazioni sindacali)

Al personale che per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio sia tenuto a svolgere le proprie mansioni in uno o più Comuni, sia il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività che quello impiegato per il ritorno al posto di lavoro sarà computato nell'orario di lavoro. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero.

In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, il maggior tempo impiegato per raggiungere, con gli abituali mezzi di trasporto, le località di comando e viceversa, sarà considerato come prestazione oltre l'orario normale, ai sensi dell'art. 28, se disposto oltre l'orario di lavoro.

Durante l'orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto ad una interruzione non retribuita, normalmente con un massimo di 2 ore, per la consumazione del pasto

Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito; la sostituzione dovrà avvenire entro due ore dalla fine del turno.

Ferme restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto, i lavoratori addetti agli impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto ad una pausa retribuita di 20 minuti, assicurando comunque il regolare funzionamento degli impianti stessi.

Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni sarà concessa una pausa retribuita di 20 minuti.

NOTA A VERBALE

Per il personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su 3 turni giornalieri, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale di cui al 3° comma del presente articolo sarà attuata attraverso la concessione di riposi compensativi.

Le relative giornate di permesso retribuito dovranno essere godute entro l'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l'anno verrà corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari alla normale retribuzione globale giornaliera del mese di dicembre.

Per i dipendenti aventi mansioni direttive si applicano, in materia di durata del lavoro, le norme di cui all'art. 3 del regio decreto legge 10 settembre 1923, n. 1955, salvo che non sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

ART. 24
ORARIO NORMALE IN REGIME DI FLESSIBILITA'

In relazione alle peculiarità del settore e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, comportanti variazioni dell'intensità lavorativa, l'orario normale di lavoro di cui all'art. 23 può essere realizzato anche come media settimanale o su un arco di più settimane.

Le aziende interessate potranno attuare programmi di lavoro che comportino periodi con prestazioni lavorative superiori all'orario normale e periodi con prestazioni lavorative inferiori a tali limiti, purchè realizzino comunque, in media le previsioni di cui all'art. 23. Tale media potrà essere realizzata con riferimento a:

a) singole settimane, con giornate di lavoro sino ad 8 ore ed altre, a compensazione, di durata inferiore al normale orario giornaliero (pari a 7 ore e 30 minuti o a 6 ore e quindici minuti, rispettivamente in caso di distribuzione in cinque o sei giorni);

b) più settimane, con prolungamento dell'orario settimanale in presenza di maggiore richiesta di servizi, fino ad un massimo di 45 ore settimanali, alle quali corrisponderanno, a compensazione, settimane di minore prestazione lavorativa.

Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma, per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale settimanale fino ad un massimo complessivo annuo di 100 ore individuali e fino al limite di 45 ore settimanali verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni calcolate sulle quote orario della retribuzione tabellare e della indennità di contingenza:

15% per le prime 80 ore

20% dalla 81a alla 100a ora

Tali maggiorazioni devono intendersi comprensive dell'incidenza del compenso per prestazioni in regime di flessibilità in tutti gli istituti contrattuali e sono escluse dal calcolo del T F.R.

Tali programmi - che potranno anche riguardare singole attività o categorie di lavoratori - nonché gli eventuali spostamenti, saranno preventivamente comunicati alle R.S.U

Il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 23 non dà diritto a compenso per prolungamento orario o lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata compensativa inferiore a quella prevista dallo stesso art. 23 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.

Le imprese dovranno portare a conoscenza dei singoli lavoratori interessati, con un preavviso di 10 giorni, gli orari di lavoro definiti in regime di flessibilità e i relativi periodi.

Nell'individuare tali orari le imprese avranno cura di ripartire equamente tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno.

Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste in giornata di riposo settimanale di cui all'art. 29.

L'esigenza di ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità, oltre i limiti di cui al presente articolo, formerà oggetto di definizione fra impresa e OO.SS. e RSU ove costituite.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 nelle sole gestioni comunali nelle quali si sia fatto ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità piurisettimanale il complesso delle ore lavorate in flessibilità nei 12 mesi precedenti potrà dar titolo sulla base di una valutazione comune dell'Azienda delle OO.SS ad una minore durata della prestazione settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.

In caso di valutazioni divergenti fra le parti in ordine all'attuazione della presente norma si procederà, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante tale periodo non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che l'attuazione di processi di flessibilità previsti dal presente articolo dovrà non influire sulla quantificazione dell'organico aziendale .

CHIARIMENTI A VERBALE

1) Le parti si danno atto che gli accordi aziendali in materia di flessibilità definiti prima della sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, mantengono integralmente inalterata la propria efficacia.

2) Con riferimento a quanto previsto dagli ultimi due commi del presente articolo, si chiarisce che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione nelle sole gestioni alle quali sia correlato un apposito organico.

3) Nei periodi in cui siano programmate prestazioni lavorative in flessibilità piurisettimanale ai sensi del 2° comma, lettera b), ai lavoratori impegnati in regime di flessibilità non potranno essere richieste prestazioni lavorative in straordinario individuale programmato.

Nei medesimi periodi, nelle sole settimane in cui è previsto il superamento dell'orario contrattuale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera non può essere inferiore al normale orario giornaliero contrattuale (pari a 7 ore e 30 minuti o a 6 ore e 15 minuti, rispettivamente in caso di distribuzione in cinque o in sei giorni).

4) in caso di assenze per malattia in giornate in cui, per effetto di un turno in flessibilità, la prestazione lavorativa prevista avrebbe dovuto superare la durata del normale orario giornaliero, le ore programmate in eccedenza rispetto allo stesso orario giornaliero saranno recuperate nel corso dello stesso o di altro periodo di flessibilità.

ART.25
RAPPORTO A TEMPO PARZIALE

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni contrattali per il personale ordinario, salvo quanto appresso specificato:

a) nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:

1) l'eventuale periodo di prova;

2) il ridotto orario settimanale con un minimo non inferiore al 50% del normale orario di lavoro;

3) la qualifica assegnata

b) il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche con articolazioni dell'orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale;

c) la variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà esser comunicata per iscritto al lavoratore interessato;

d) La retribuzione del personale a tempo parziale, compresi gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 18, è regolata dalle disposizioni contrattuali per il personale a tempo pieno ed è riproporzionata al ridotto orario settimanale di lavoro. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto c) che precede;

e) la retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art 17;

f) le indennità di cui all'art. 21 saranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'orario di cui alle precedenti lettere d) o c);

g) i corrispondenti trattamenti economici relativi alla 13a mensilità, 14a mensilità, alle ferie e alle festività, trovano applicazione ridotta in misura proporzionale all'orario settimanale risultante dalle comunicazioni di cui ai punti a) e c) che precedono;

h) per il trattamento di fine rapporto, si fa riferimento alla legge 29 gennaio 1982, n. 297;

i) il trattamento di malattia e di infortunio quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti a) e c) che precedono;

l) la livello nazionale possono essere individuate percentuali di personale da impiegare a tempo parziale. I relativi posti di lavoro possono essere coperti da personale interno che ne faccia esplicita richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio, o da personale esterno assunto direttamente a tempo parziale;

m) il passaggio dei lavoratori dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa può essere disposto dall'impresa qualora sussista il consenso del lavoratore;

n) ogni qualvolta si rendesse disponibile un posto di lavoro a tempo pieno, l'azienda in un incontro con la R.S.U. concorderà una graduatoria dei lavoratori a tempo parziale seguendo i seguenti criteri di priorità:

1. appartenenza allo stesso livello e allo stesso impianto per cui si è reso disponibile il posto di lavoro:

2. carichi familiari;

3. anzianità di servizio.

o) i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi;

p) nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato;

q) al personale a tempo parziale non potranno essere richieste prestazioni lavorative oltre quelle di cui alle lettere a) e c).

NOTA A VERBALE

Quanto previsto alla lettera d) trova applicazione a decorrere dal 1/06/96.

ART. 26
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI LAVORO

In caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di forza maggiore non prevista dal presente contratto e che non dipenda da provvedimenti disciplinari, il lavoratore resterà a disposizione dell'azienda che potrà adibirlo ad altri lavori fatte salve in ogni caso le disposizioni del 1° e del 2° comma dell'art. 13.

ART. 27
ASSENZE E PERMESSI CONGEDO MATRIMONIALE

Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.

Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia in grado di avvertire l'azienda preventivamente, deve farlo nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore.

In caso di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla controllare soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti i quali sono tenuti a norma di legge a compierlo.

In ogni caso il lavoratore rimasto assente è tenuto ad avvertire l'azienda del suo rientro in servizio al più tardi entro il giorno precedente.

L'assenza del lavoratore dal servizio, senza giustificato motivo, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà considerata arbitraria e quindi soggetta a provvedimento disciplinare.

Il lavoratore che protragga oltre il 3° giorno consecutivo di calendario l'assenza di cui al precedente comma è da ritenersi dimissionario. Qualora il 3° giorno coincida con una festività, il termine è prorogato di un giorno.

Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può accordare, per giustificati motivi, permessi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo diversa richiesta scritta del lavoratore.

Se detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto familiare (decesso di genitori, coniuge, figlio, fratello o altro familiare convivente con il lavoratore) e sempre che il lutto familiare non intervenga in periodi di ferie o di malattia del lavoratore, le aziende sono tenute a retribuire, per un minimo di tre giorni, il periodo di permesso concesso.

In occasione della nascita di un figlio l'azienda concederà, al lavoratore che ne faccia richiesta, un giorno di permesso retribuito.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari e privatisti, che devono sostenere prove d'esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, per un massimo di due volte per lo stesso esame, nelle misure seguenti:

· esami di licenza elementare: giorni 5

· esami di licenza scuola media inferiore: giorni 10

· esami di licenza scuola media superiore: giorni 12

. esami universitari: giorni 2 per ogni esame.

L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai due precedenti commi.

Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:

a) 15 giorni di calendario con la corresponsione della retribuzione globale;

b) 15 giorni di calendario con la corresponsione della retribuzione globale se assunto a termine, sempre che il relativo contratto abbia durata almeno trimestrale o che abbia prestato servizio per tre mesi, qualora manchi l'apposizione del termine, dedotto per gli operai quanto corrisposto a tale titolo dall'lNPS.

Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali

Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo alle giornate ed alle ore lavorative non prestate senza giustificato motivo. Per gli operai va pure detratto l'importo relativo alle giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente il puerperio.

Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate ai sensi del presente articolo.

ART. 28
LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO NORMALE

A) Lavoro notturno

Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e le ore 6, salvo per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di 8 ore, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno.

Le ore di lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati, sia in turni non avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione del 33 per cento della retribuzione individuale oraria.

Il lavoro notturno dovrà essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati, in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l'impegno del notturno in soluzione continuativa.

B) Lavoro festivo

Il lavoratore è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre che il festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.

Il lavoro festivo è quello compiuto dal lavoratore nel giorno festivo o considerato tale ai sensi del successivo art. 30. Il lavoro festivo viene compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata dalle seguenti percentuali.

- Lavoro diurno festivo: 50 per cento;

- lavoro notturno festivo: 75 per cento;

C) Prestazioni oltre l'orario normale

Le prestazioni in prolungamento orario - fino a 48 ore settimanali - saranno compensate con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione oraria.

Le prestazioni in prolungamento orario effettuate tra le ore 22 e le ore 6 (prolungamento orario notturno) saranno compensate con la maggiorazione del 45 per cento della retribuzione individuale oraria.

Il lavoro straordinario - cioè quello compiuto dal lavoratore oltre le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere - sarà invece compensato con le seguenti maggiorazioni della retribuzione individuale oraria:

· straordinario diurno feriale: 31 per cento;

· straordinario notturno feriale: 50 per cento;

· straordinario diurno festivo: 65 per cento;

. straordinario notturno festivo: 75 per cento.

I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili tra di loro.

Le prestazioni effettuate a qualsiasi titolo oltre le 38 ore settimanali (prolungamento orario e/o straordinario) non devono superare le 135 ore annuali individuali.

Il superamento di tale limite dovrà essere concordato tra la direzione aziendale e la struttura sindacale aziendale.

Le ore prestate - per particolari servizi (tipo pulizia mercati) - oltre le 135 ore eccedenti l'orario contrattuale potranno, su richiesta del lavoratore, essere tramutate in riposi compensativi - non cumulabili con le ferie che dovranno essere goduti entro l'anno di riferimento.

ART. 29
RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge, ed è irrinunciabile.

Potranno essere richieste prestazioni lavorative solo in casi irrinunciabili. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.

Nel caso di settimana corta, è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

ART. 30
 FESTIVITA'

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. (Riposo settimanale);

b) le festività del 25 aprile e del 1° maggio stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale:

c) le seguenti festività:

1. Capodanno (1° gennaio);

2. Epifania (6 gennaio);

3. Pasqua (mobile);

4. Lunedì di Pasqua (mobile);

5. Assunzione (15 agosto);

6. Ognissanti (1° novembre);

7. Immacolata Concezione (8 dicembre);

8. S. Natale (25 dicembre);

9. S. Stefano (26 dicembre);

10. Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.

In quelle località in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Associazioni territoriali competenti stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lettere b) e c).

Al personale che in dette ricorrenze festive presti la propria opera deve essere assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella corrispondente alla durata dell'orario normale giornaliero di lavoro ed il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 28, va aggiunto al normale trattamento mensile.

Al lavoratore assente dal lavoro in giornata di festività nazionali o infrasettimanali, per sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuto, indipendente dalla propria volontà, per infortunio o malattia, nonché per gravidanza, puerperio, spetta una quota giornaliera della retribuzione globale. Nelle festività di cui alle lettere b) e c) cadenti di domenica nonché nella Pasqua, è dovuto ai lavoratori il cui riposo settimanale cade di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione globale.

Nel caso che dette festività coincidano con un giorno in cui i lavoratori godono del riposo settimanale compensativo, agli stessi compete il trattamento di cui al precedente comma.

In sostituzione delle festività religiose soppresse, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento economico, saranno concessi fino a quattro giorni di permessi individuali retribuiti.

Tali giornate di permesso non possono essere fruite unitamente alle ferie, e verranno godute compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l'anno verrà corrisposta al lavoratore interessato un compenso pari alla normale retribuzione globale giornaliera del mese di dicembre.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero pari alle festività religiose soppresse che cadano o saranno cadute nella frazione di anno di servizio.

Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa nelle giornate del 2 giugno e 4 novembre, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera compete, oltre al normale trattamento economico, una quota giornaliera della retribuzione mensile contrattuale, senza alcuna maggiorazione.

Le predette prestazioni non daranno in nessun caso luogo a corrispondenti permessi compensativi.

Qualora le suddette giornate del 2 giugno e 4 novembre dovessero coincidere con il giorno di riposo (domenicale o compensativo) ai lavoratori interessati compete, in aggiunta alla normale retribuzione contrattualmente dovuta, una retribuzione globale giornaliera.

ART. 31
 FERIE

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione globale nella misura di 26 giorni lavorativi.

Nei casi di settimana corta, i giorni di ferie sono pari a 22 giorni lavorativi, con esclusione dal computo dei due giorni di riposo.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà essere assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà l'epoca d'intesa con la struttura sindacale aziendale, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori. In caso di frazionamento una delle frazioni non potrà essere di durata inferiore alla metà dei giorni spettanti e dovrà essere fruita nel periodo da maggio ad ottobre, eccezion fatta per i lavoratori in servizio nelle stazioni climatiche o balneari per i quali la frazione sarà pari ad 1/3.

Nell'anno di assunzione il lavoratore avrà diritto a godere di un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.

L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

Ai fini del riconoscimento dei ratei di ferie, le frazioni di mese non superiori a 13 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

Qualora durante il periodo di ferie il lavoratore si ammali, dovrà darne comunicazione all'azienda con l'invio di certificato medico entro 48 ore; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione dovrà essere data nel più breve tempo possibile.

Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro l'anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta anche nell'anno successivo.

In caso di festività di cui all'art. 30 cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.

Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell'azienda.

Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno o recupero negli anni successivi.

Il pagamento della retribuzione relativa al periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.

NORME TRANSITORIE

I lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente contratto già comunque godono di un maggior periodo feriale conservano "ad personam" il più favorevole trattamento in atto.

Gli impiegati in servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti prima del 28 febbraio 1961 avranno diritto a 27 giorni lavorativi di ferie al compimento del 15° anno di servizio.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si riservano di incontrarsi per definire la regolamentazione degli effetti della malattia intervenuta nel corso del periodo feriale, in base al provvedimento legislativo che stabilirà le modalità secondo i principi enunciati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 616 del 30 dicembre 1987 e n. 297 del 19 giugno 1990 in materia.

ART. 32
ASPETTATIVA

Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, verranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

L'anzianità decorrente durante i periodi trascorsi in aspettativa per cariche sindacali sarà considerata utile a tutti gli effetti contrattuali.

Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi dall'azienda, questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze di servizio, potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi con sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.

In relazione a quanto disposto dall'art. 32 dello statuto dei lavoratori, qualora il tempo richiesto per l'espletamento del mandato ricada in un'ora compresa nel turno di lavoro, l'azienda concederà, su richiesta del lavoratore, un permesso per assentarsi dal servizio per l'intera giornata lavorativa.

ART. 33
SERVIZIO MILITARE

Al dipendente chiamato alle armi per obblighi di leva verrà mantenuto il posto con diritto alla decorrenza dell'anzianità.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai dipendenti chiamati o richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere servizio entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo; in mancanza sarà considerato dimissionario.

ART. 34
DOVERI DEI LAVORATORI

Il lavoratore dovrà tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:

a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte nell'azienda per il controllo delle presenze;

b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonchè le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordinamento fissato dall'azienda;

c) osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni che l'azienda deve portare a conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'azienda stessa;

d) osservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'azienda stessa da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi della azienda medesima;

e) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività, che deve essere interamente acquisita dall'azienda;

f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;

g) tenere nell'espletamento delle sue funzioni un contegno che concorra al buon nome dell'azienda;

h) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti, utenti, verso i colleghi di lavoro, i dipendenti;

i) comunicare all'azienda il proprio domicilio all'atto dell'assunzione, nonché eventuali variazioni che allo stesso dovessero intervenire durante il rapporto di lavoro;

1) indossare gli indumenti di lavoro forniti.

I funzionari debbono usare con il lavoratore modi educati sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti delle mansioni loro affidate . Al lavoratore è vietato inoltre di valersi anche al di fuori dell'orario di lavoro della propria condizione per svolgere attività che siano comunque in relazione con quelle dell'azienda, e ricevere a tale effetto compensi. Il lavoratore a richiesta dell'azienda deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 37, a visita medica per accertamento della idoneità fisica, da parte di sanitari di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.

ART. 35
DOVERI E RESPONSABILITA' DEI CONDUCENTI RITIRO PATENTE

Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento, e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.

Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza.

A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario: in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all'azienda.

Il conducente al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento, ritirata la patente, avrà diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale in corso; durante questo periodo dovrà essere adibito ad altri lavori la sua retribuzione verrà determinata in base alla norma del primo comma dell'art. 13.

Qualora il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con il ritiro della patente ed il conducente non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 43 .

Nel caso di procedimento penale od amministrativo che dia luogo al ritiro della patente, ed ove la patente sia restituita al dipendente per riconosciuta non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere reintegrato delle eventuali differenze di retribuzione ricevute in meno nel periodo nel quale non ha potuto svolgere le mansioni di autista.

L'autista al quale sia stato negato il rinnovo della patente a seguito di non superata visita di controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge, sarà assegnato ad altro livello e la sua retribuzione sarà determinata in base alla norma del primo comma dell'art. 13.

ART. 36
NORME DISCIPLINARI

Le mancanze dei lavoratori possono essere punite seconda della loro gravità come segue:

1. rimprovero verbale;

2. rimprovero scritto;

3. multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione individuale;

4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni;

5. licenziamento con preavviso e con indennità;

6. licenziamento senza preavviso e con indennità.

Il licenziamento di cui al numero 5) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 34.

Il provvedimento previsto al punto 6) del precedente primo comma si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti.

Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.

Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al numero 4) e seguenti, di cui al primo comma del presente articolo.

Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale dovranno essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti; nonché con la indicazione della sanzione applicabile in virtù del presente articolo per la mancanza contestata.

Il lavoratore potrà, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, - 10 giorni nelle gestioni ove non sia costituita la rappresentanza aziendale dell'organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce oppure nelle gestioni che distino più di 40 Km dalla sede più vicina della organizzazione cui il lavoratore aderisce - presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la rappresentante della associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato.

L'azienda completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi entro 30 giorni, salvo casi eccezionali - comunicherà al lavoratore la punizione irrogata.

Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

ART. 37
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

L'assistenza di malattia, infortunio e TBC ai lavoratori è prestata dagli istituti competenti secondo le norme di legge.

In caso di intervenuta malattia il lavoratore, oltre l'obbligo previsto dal comma secondo dell'art. 27 dovrà far pervenire alla azienda il certificato medico entro e non oltre 48 ore, salvo il caso di giustificato impedimento, affinché l'azienda possa tempestivamente esercitare gli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 34.

Nei casi di interruzione del lavoro dovuta a malattia, l'azienda conserverà il posto al lavoratore per 12 mesi; superato tale periodo, il lavoratore potrà richiedere un'aspettativa della durata massima di 9 mesi, durante la quale il rapporto di lavoro sarà sospeso a tutti gli effetti.

Trascorso tale termine, il rapporto di lavoro potrà essere risolto.

Nel caso di infortunio l'azienda conserverà il posto sino a guarigione clinica.

Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 90 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia precedente.

Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 90 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia precedente.

Alla scadenza del termine previsto dal terzo comma l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 43 e l'indennità sostitutiva di preavviso, di cui all'art. 42.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine rapporto di cui all'art 43 e senza l'obbligo del preavviso.

Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.

Al lavoratore impiegato non in prova, assente dal servizio per malattia, anche se derivante da infortunio, da TBC o infortunio sul lavoro, sarà corrisposta per dodici mesi la retribuzione globale rapportata al normale orario contrattuale.

Al personale operaio non in prova, assente per malattia o infortunio verrà assicurato un trattamento pari:

a) nei casi di malattia e TBC:

· a decorrere dal primo giorno di assenza e fino al raggiungimento dei 12 mesi di conservazione del posto previsti dal presente articolo, l'intera retribuzione globale netta riferita al normale orario contrattuale.

b) nei casi di infortunio:

· per il 1°, 2°, 3° giorno successivi a quello in cui è avvenuto l'infortunio, un importo pari alla differenza fra quanto percepito dall'impresa (60%) e la retribuzione globale netta prevista al punto a);

· dal 4° giorno un assegno pari alla retribuzione globale netta indicata al punto a);

· dal 1° giorno, nei casi in cui non si tratti di nuovo infortunio ma di ricaduta, l'intera retribuzione globale netta di cui al punto a).

Il trattamento economico di cui ai punti precedenti verrà assicurato dall'Azienda mediante integrazione della indennità corrisposta dagli istituti assicuratori in base alla disciplina legislativa vigente in materia.

Il lavoratore ha l'obbligo di versare all'impresa l'assegno relativo alle indennità giornaliere erogate dall'Inail e dall'lnps, eleggendo a tal fine il domicilio presso l'impresa stessa e rilasciando regolare delega.

Nei casi in cui il lavoratore non ottemperi a tale obbligo, l'impresa, oltre ad esperire le azioni di recupero del credito, sospenderà nei suoi confronti tutte le prestazioni previste nel presente articolo.

2. ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi o rifiuti di sottoporsi alla visita medica di controllo ed altri accertamenti eseguiti dagli istituti assistenziali;

3. alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione;

4. esca dalla propria abitazione o dal luogo di ricovero in orario non preventivamente indicato nell'autorizzazione scritta dal medico.

Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 disponibile per le visite di controllo.

Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.

Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonchè per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.

In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.

Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia e infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa.

Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.

Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia.

Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.

Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che successivamente al presente accordo statuiranno sull'argomento.

Nel caso in cui a seguito di malattia o infortunio conseguente ad atto di terzi, il lavoratore benefici del rimborso della retribuzione per le giornate non lavorate, le somme così acquisite dovranno essere versate dall'interessato alla Azienda fino a concorrenza delle integrazioni erogate dalla Azienda stessa con riferimento alla malattia o all'infortunio di cui trattasi.

NORME TRANSITORIE

I lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente contratto già godono di un maggior periodo di conservazione del posto (15 mesi) conservano "ad personam" il più favorevole trattamento.

Gli impiegati in servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti prima del 28 febbraio 1961, avranno diritto ad un periodo di conservazione del posto pari a 15 mesi con effetto dal compimento del 15° anno di anzianità.

ART. 38
 PREVENZIONE MALATTIA

Le imprese avranno cura dell'assolvimento degli adempimenti in materia di prevenzione malattia stipulando allo scopo specifiche convenzioni con le competenti strutture sanitarie.

La tipologia degli interventi sanitari cui sottoporre i lavoratori interessati sarà definita tra imprese e R.S.U. in relazione alle peculiarità delle singole lavorazioni ed agli eventuali elementi di rischio che queste comportano per il personale addetto.

Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi viene stabilito un limite di spesa annua pro-capite pari a L. 150.000, intese come media della spesa richiesta per le singole categorie di lavoratori.

La normativa del presente articolo non si applica ai lavoratori che siano già sottoposti a visite mediche obbligatorie in virtù di norme di legge.

PRECISAZIONE A VERBALE

In relazione all'avvenuto trasferimento alle imprese delle funzioni già svolte dalla Cassa mutua aziendale di assistenza e previdenza operai, si conferma a carico delle imprese stesse l'onere derivante dall'integrazione del trattamento economico per malattia ed infortunio, previsto dall'art. 34 del CCNL 4 febbraio 1984.

ART. 39
 PREVIDENZA IMPIEGATI

A favore degli impiegati è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.

ART. 40
TUTELA DELLA MATERNITA'

Per la tutela della maternità si richiamano le disposizioni di legge in materia.

ART. 41
 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:

a) dimissioni del dipendente;

b) licenziamento o recesso del dipendente per superamento dei limiti massimi di malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 37;

c) collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età;

d) morte del dipendente;

e) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 36.

Per il personale che ha raggiunto il 60° anno di età si applicano le norme di legge che regolano la materia.

ART. 42
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per motivi elencati nell'art. 41, escluso quello di cui alla lettera e), ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura:

a) per coloro i quali hanno superato il periodo di prova e non i 10 anni di servizio: 1 mese;

b) per coloro i quali hanno superato i 10 anni di servizio: 2 mesi.

Per i lavoratori inquadrati nei livelli 6°, 7° e 8° il preavviso sarà nella seguente misura:

90 giorni in caso di anzianità di servizio non superiore a dieci anni;

180 giorni in caso di anzianità di servizio superiore a dieci anni.

Durante il periodo di preavviso conseguente a licenziamento l'azienda concederà al lavoratore permessi per la ricerca di nuova occupazione.

Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno della quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo o del licenziamento.

I periodi di preavviso sopra indicati, ridotti a metà, dovranno essere osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla indennità di cui al comma seguente, sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine lavoro.

E'facoltà dell'azienda di esonerare dal servizio il lavoratore collocato a riposo o licenziato, dietro pagamento di una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.

In ogni caso l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 41.

L'indennità sostitutiva di preavviso, in caso di morte del lavoratore, verrà corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122 del giudice civile.

L'azienda ha diritto di ritenere, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario, l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che questi non abbia dato.

ART. 43
 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982.

Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente di seguito indicati:

1. retribuzione parametrale

2. indennità di contingenza in base all'art. 5 della legge n. 297/82

3. aumenti periodici di anzianità

4. assegni ed aumenti ad personam

5. indennità di sgombero neve

6. 13a e 14a mensilità

7. compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo.

8. indennità di cui alle note all'art. 12

9. compenso mensile autisti (v. note in calce alle retribuzioni tabellari, punto 3)

10. indennità di funzione quadri.

NOTA A VERBALE

Per quanto riguarda il computo dell'indennità maturata al 31.5.1982 si richiama quanto previsto dal'art. 37 del CCNL 18 dicembre 1980 (cfr allegato 3).

ART. 44
 DOCUMENTI E CERTIFICATI DI LAVORO

Cessato il rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non sia impedita per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

In caso di licenziamento o dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nell'azienda, del livello al quale era assegnato e delle mansioni nella stessa disimpegnate .

ART. 45
 PREROGATIVE E FUNZIONI DEI SINDACATI

1. Rappresentanza sindacale

Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che costituiscono l'unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui all'art. 19 della legge 300/1970, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.

Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente comma siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell'azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dall'atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali.

Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende proprie Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne comunicazione per iscritto alla azienda interessata, precisando i nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali medesime.

2 R.S.U.

Le parti convengono di recepire l'accordo inerconfederale del 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Le procedure di costituzione delle R.S.U. sono definite dal relativo regolamento di attuazione allegato al presente CCNL. (Allegato n° 1)

Per quanto concerne la determinazione dei permessi, le parti si atterranno ai criteri già previsti per il funzionamento delle R.S.U. dal punto 3), paragrafo "permessi strutture aziendali" del presente articolo.

Per quanto concerne la determinazione dei permessi, le parti si atterranno ai criteri già previsti per il funzionamento delle R.S.U. dal punto 3), paragrafo "permessi strutture aziendali" del presente articolo.

3. Permessi sindacali

- Permessi strutture nazionali

I lavoratori componenti degli Organi statutari delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali stipulanti e delle loro strutture di settore e/o categoria, dietro esibizione della convocazione degli Organi di cui innanzi, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per le trattative a livello nazionale.

Le Aziende metteranno a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto (FP-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI UIL) due distacchi sindacali retribuiti.

A decorrere dal 1° gennaio 1994 sarà riconosciuto un ulteriore distacco sindacale retribuito ad ognuna delle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.

Nell'ambito della stessa gestione comunale, purchè con dipendenti in numero superiore a 20, potrà essere richiesto un solo distacco.

I lavoratori beneficiari dei permessi e dei distacchi di cui al 1° e 2° comma dovranno preventivamente essere segnalati dalle rispettive Organizzazioni all'Ausitra - Assoambiente.

- Permessi strutture territoriali

Ai componenti degli Organi statutari delle istanze territoriali delle predette Organizzazioni l'azienda concederà, dietro esibizione della convocazione degli organi stessi permessi retribuiti.

Tali permessi non potranno complessivamente superare un numero annuo di ore corrispondente a 5 ore per ogni unità lavorativa dipendente.

- Permessi strutture aziendali

I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in misura annua di due ore per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

I nominativi dei lavoratori componenti gli Organi delle strutture sindacali territoriali e aziendali dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda.

4. Diritto di affissione

Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali, hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

5. Trattenute dei contributi aziendali

Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni sindacali stipulanti alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega (allegato 4), nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore ed il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella misura dell'1% della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza per 14 mensilità.

La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca; si intende invece che nello stesso mese sarà trattenuto in un'unica soluzione il corrispettivo al tesseramento, non ancora trattenuto, che ha scadenza annuale indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in 14 mensilità per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la clausola stessa viene esplicitamente accettata e sottoscritta dal lavoratore al momento del rilascio della delega.

Effettuata la trattenuta, l'azienda rimetterà ad ogni sindacato la somma di competenza.

L'Azienda non potrà dar corso di validità a deleghe di singoli o di gruppi di lavoratori per contributi sindacali di misura inferiore a quella fissata al primo comma del presente punto 5

6. Assemblee sindacali del personale

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Riconosciuta l'esigenza che i servizi svolti debbono essere assicurati, data la particolare loro natura di servizi di interesse pubblico, le Assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo i casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile disagi agli utenti. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali con l'ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'azienda con un preavviso di almeno 24 ore. Le assemblee potranno essere convocate anche dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso all'azienda, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale .

Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue complessive non potranno essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale.

7. Sedi sindacali

Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali o dell'R.S.U., per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali o R.S.U. hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

ART. 46
ISTITUTI DI PATRONATO

Gli istituti di Patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art.12 della legge 20.5.1970, n.300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29 luglio 1947, n. 304.

Il lavoratore può prendere contatto con gli Istituti di patronato in azienda durante le pause di lavoro.

L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei patronati sugli albi murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi a disposizione delle R.S.U.

ART. 47
PROCEDURA PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE

1. Vertenze individuali e plurime

Le parti nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie, hanno convenuto di regolamentare la procedura per l'esame delle vertenze individuali e plurime relative alla applicazione delle norme del presente contratto.

Quando il lavoratore ritenga inapplicata nei propri confronti una norma del rapporto di lavoro, può chiedere che il problema venga esaminato tra la Direzione dell'Azienda e la struttura sindacale aziendale interessata.

Qualora si tratti di controversie plurime la richiesta di instaurare la procedura prevista dal presente articolo può essere assunta dalle strutture sindacali aziendali.

La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, con l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone reclamo e i motivi del reclamo stesso.

La Direzione fissa un incontro, entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, con il lavoratore interessato e la componente struttura sindacale per l'esame della controversia. Della riunione viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo o del mancato accordo.

Il lavoratore, entro 10 giorni dalla data del verbale di mancato accordo, può richiedere, tramite l'Organizzazione sindacale territoriale aderente ad una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il contratto, alla quale è iscritto o conferisce mandato, un incontro per l'esame della vertenza.

Tale esame avverrà in sede sindacale tra le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti.

L'Associazione datoriale interessata ne dà tempestiva comunicazione all'azienda e, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede a fissare un incontro con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori richiedenti per l'esame della controversia.

Dell'incontro viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo o del mancato accordo.

Entro 15 giorni dalla data del verbale di mancato accordo l'Organizzazione Sindacale interessata può chiedere che la vertenza sia esaminata in sede nazionale.

L'incontro dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.

Nel caso di mancata convocazione il lavoratore ha diritto di inoltrare la vertenza al livello immediatamente superiore decorsi i termini previsti da ciascuna procedura.

2. Vertenze interpretative

Le eventuali divergenze che possono sorgere in merito alla interpretazione delle norme del presente contratto, dovranno essere rimesse per la loro definizione alle Organizzazioni nazionali stipulanti, le quali dovranno riunirsi entro i successivi 20 giorni.

ART.48
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

In caso di controversia collettiva insorta a livello aziendale, le questioni non risolte potranno essere sottoposte all'esame delle competenti OO.SS. territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., che si incontreranno nei dieci giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame a livello aziendale.

Permanendo il disaccordo la questione potrà essere sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni Nazionali che si incontreranno nei 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale.

Fino al completo esaurimento, in tutte le fasi, delle procedure di cui ai precedenti due commi, i cui tempi complessivi non potranno superare 30 giorni, i lavoratori potranno fare ricorso ad iniziative legali né ad agitazioni sindacali di qualsiasi tipo, né da parte aziendale verrà data attuazione ai provvedimenti che hanno determinato il contenzioso.

In caso di mancata intesa, restano ferme le autonomie decisionali e le distinte attribuzioni delle parti.

ART.49
 CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

1. Premesso che il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi, dei livelli retributivi e dei relativi parametri, della classificazione del personale e di ogni altro aspetto di carattere economico, la funzione della contrattazione aziendale, in sintonia con i contenuti del Protocollo 23.7.93, si realizza, oltre che per le materie ad essa delegate dal presente CCNL nella negoziazione di contenuti economici controllati che siano correlati e commisurati a parametri di miglioramento della produttività, della qualità e dell'efficienza, e che sono pertanto corrisposti sotto forma di premio di risultato.

2. Nell'ambito delle iniziative mirate all'ottimizzazione dei servizi di igiene ambientale, la contrattazione aziendale potrà essere avviata, sussistendone i presupposti, non prima del mese di gennaio 1997.

3. In relazione alla necessità di garantire certezza e programmabilità dei costi dei servizi, i benefici retributivi dovranno essere, comunque, commisurati a risultati concretamente realizzati sulla base di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di economicità gestionale, nel rispetto delle esigenze qualitative del servizio previste dal capitolato d'appalto, che non discendano da investimenti aziendali e/o da innovazioni tecnologiche.

4. Idonei indicatori saranno individuati per determinare l'incidenza ed il concorso del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza ed economicità i cui risultati economici complessivamente raggiunti individuano le risorse da destinare in quota parte al premio di produttività, la cui entità non potrà essere superiore al 33% del beneficio conseguito.

Il premio, per sua natura, non potrà essere determinato a priori e avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento dell'insieme degli obiettivi aziendali. La relativa entità e la corrispondente erogazione è pertanto determinata a consuntivo annuale, una volta che si sia verificato in concreto il miglioramento della produttività.

5. La natura collettiva del premio non esclude che gli importi da erogare possano essere differenziati, anche all'interno della stessa unità produttiva, in funzione dei diversi livelli di professionalità e della prestazione lavorativa effettivamente resa.

6. Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 20/12/93, sono titolari della contrattazione a livello aziendale, per le materie ad essa delegate CCNL, le RSA, ovvero le RSU, ove costituite, congiuntamente alle strutture territoriali delle OO.SS stipulanti.

7. L'accordo per il premio di risultato avrà durata quadriennale e la contrattazione avverrà secondo le modalità ed i criteri sopra individuati.

Il premio di risultato non è computabile in alcun istituto contrattuale ed è escluso dalla fase di calcolo del TFR.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il contratto nel suo insieme si fa carico della necessità di concorrere a contenere gli effetti negativi delle ristrutturazioni sui livelli occupazionali lasciando alla volontà delle parti la scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole unità produttive.

In tale presupposto le parti, a livello aziendale, e compatibilmente con le condizioni contrattuali di appalto, potranno concordare di destinare al contenimento degli effetti negativi sull'occupazione, anziché alla distribuzione di benefici economici, le risorse economiche altrimenti destinate al premio di risultato.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti si danno atto che il premio è stato strutturato sulla scorta del Protocollo 23 luglio 1993, anche al fine di poter beneficiare delle eventuali agevolazioni contributive/previdenziali che dovessero essere emanate e che tengano conto della prestazione previdenziale dei lavoratori.

NORMA TRANSITORIA

Il premio per la qualità della prestazione di cui all'art. 46 del CCNL 26.10.1991 cessa di trovare applicazione con la definizione degli accordi aziendali sostitutivi sottoscritti in attuazione del protocollo del 23.7.93, in conformità del presente articolo.

ART. 50
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA SICUREZZA SUL LAVORO

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

In relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, concernente il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro", le parti stipulanti, in applicazione dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 procederanno a specificare le modalità applicative entro il mese di ottobre 1996, nel rispetto dei termini previsti dallo stesso decreto legislativo n. 626/94.

ART. 51
ATTIVITA' CULTURALI

Le attività culturali, ricreative, ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

ART. 52
 PARI OPPORTUNITA'

Per la tutela del lavoro vengono richiamate le disposizioni di legge vigenti.

Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla L. 125 del 10 aprile 1991, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, di azioni positive tese a rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

Le parti si attiveranno per la formazione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE del 30.7.91 per rimuovere eventuali molestie alle libertà personali dei singoli lavoratori.

ART. 53
DIRITTO ALLO STUDIO

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

I lavoratori di cui al primo comma hanno inoltre diritto su loro richiesta a permessi retribuiti nel limite massimo di 150 ore all'anno, sempre che il corso di studio si svolga in coincidenza dell'orario di lavoro.

I lavoratori dovranno fornire all'azienda il certificato di frequenza scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello acquisito come diritto.

Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più del 3 per cento del numero dei dipendenti in forza all'azienda alla data del 1° settembre di ciascun anno, senza pregiudizio per il normale andamento dell'attività produttiva.

A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai comma precedenti.

Nei centri operativi che occupano un numero di lavoratori da 10 a 35 dovrà essere comunque consentita la possibilità di partecipare ai corsi di un lavoratore per ciascun anno.

Nei centri operativi fino a 9 dipendenti i permessi retribuiti saranno concessi per la partecipazione ai corsi di cui al primo comma fuori dell'orario di lavoro.

ART. 54
NORMA GENERALE

Il presente contratto, con le modifiche ed integrazioni convenute, sostituisce le normative contenute nel CCNL 26/10/91.

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

FONDO DI SOLIDARIETA'

Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà, di cui all'art. 12 del Protocollo 22.1.1983, le Aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote indicate dalle OO.SS, e al loro versamento al Fondo o presso istituti di credito.

ART. 55
PREVIDENZA INTEGRATIVA

Entro 90 giorni dalla emanazione delle nuove disposizioni legislative in materia di previdenza integrativa le parti si incontreranno al fine di definire gli adempimenti conseguenti.

INCREMENTI RETRIBUTIVI E RETRIBUZIONI PARAMETRALI CCNL

2.8.95

SERVIZI IGIENE AMBIENTALE

Liv | Paga |Para |EDR |Minimo | EDR | Minimo | EDR |Minimo | EDR |Minimo | tabel |metri |dal |tabel | dal | tabel | dal |tabel | dal | tabel | lare |1.7. |1.1 |1.8.65 |1.8.95 |1.1.96 |1.1. |1.8.95 |1.8.96 |1.1.97 | |1994 |1995 | | | |1996 | | | 8 |2125420| 250 |65000|2190420|108000|2298420|58000|2356420|106000|2462420 7 |1851240| 217 |57000|1908240| 93000|2001240|50000|2051240| 92000 |2143240 6 |1811690| 189 |49000|1660890| 81000|1741690|44000|1785690| 80000 |1865690 5 |1399130| 164 |43000|1442130| 71000|1531130|38000|1551130| 69000 |1620130 4 |1225000| 144 |38000|1263000| 62000|1325000|33000|1358000| 61000 |1419000 3 |1110570| 130 |34000|1144570| 56000|1200570|30000|1230570| 55000 |1285570 2 |1019250| 120 |31000|1050250| 52000|1102250|28000|1130250| 51000 |1181250 1 | 851580 | 100 |26000| 877580 | 43000| 920580 |23000| 943580| 42000 | 985580

Note

1 ) Le retribuzioni riportate in tabella sono comprensive della indennità di contingenza maturata al 31 gennaio 1977, dell' E.D.R. di cui all'accordo interconfederale 25 gennaio 1975, dell' E.D.R. di cui al C.c.n.l. 1 dicembre 1977, degli importi di cui all'accordo di settore AUSITRA del 25 marzo 1975, nonché degli importi della indennità perequativa di cui all'accordo 16.12.81, decurtati di lire 10.000. A decorrere dall'1 gennaio 1992, l'indennità perequativa di cui all'art. 47 del C.c.n.l. 23.1.88, pari a Lire 10.000, è conglobata nelle retribuzioni parametrali

2) Dall'art. 1.1.88 ai lavoratori conducenti di automezzi per la guida dei quali è richiesta la patente c), inquadrati al 3° livello, sarà riconosciuto un compenso mensile di Lire 23.000.

Detto compenso va calcolato esclusivamente sulle ferie, festività, 13a,14a e T.F.R.

3) I minimi tabellari non comprendono l'E.D.R. di Lire 20.000 mensili di cui all'accordo interconfederale 23.7.93 che resta come voce separata dagli altri elementi contrattuali previsti.


ALLEGATO 1

COSTITUZIONE DELLE R.S.U.

Le R.S.U. sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro, aperti alla partecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base del presente regolamento ed accreditate ai Consorzi e alle imprese esercenti l'attività di servizi di igiene ambientale, quali titolari della contrattazione per le materie previste dal CCNL, con il concorso ed il sostegno di FP-FIT-UILTRASPORTI.

I) Le elezioni

Nei luoghi di lavoro si dà luogo alla costituzione, su base elettiva delle RSU, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione, tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, coinvolgendo al massimo anche i lavoratori, a contratto di formazione lavoro, a tempo determinato, a tempo parziale.

2) Le candidature

Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste di candidati, sono le istanze di base che ogni Organizzazione nella sua sovranità, si dà. Ogni Organizzazione è sovrana di decidere se organizzare elezioni primarie per l'individuazione dei propri candidati. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

3) Presentazione Liste

a) Le strutture competenti a presentare le liste sono le strutture regionali o territoriali FP-FlT-UILTRASPORTI Queste presentano proprie liste di organizzazione, distinte e separate, precedute dal seguente Preambolo Unitario CGIL CISL UIL, intangibile, "Le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, tramite le proprie liste e i propri candidati, intendono confermare il valore del pluralismo sociale in un rinnovato patto di unità d'azione. CGIL CISL UIL considerano la consultazione elettorale una condizione irrinunciabile di democrazia attraverso la quale ciascun lavoratore, in via diretta, sceglie liberamente i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro. Attraverso il voto ad una delle tre liste confederali ed ai rispettivi candidati, si esprimerà il sostegno all'azione sindacale nei luoghi di lavoro e l'adesione ai valori, agli obiettivi ed al ruolo del sindacalismo confederale che CGIL CISL UIL esercitano nel sistema sociale del Paese." Le strutture FP FIT UILTRASPORTI dell'area dell'igiene ambientale interessata, inseriranno le tre liste di candidati, distinte per sigla, in un'unica scheda preceduta dal preambolo unitario, impegnandosi, ciascuna, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ogni Organizzazione Sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che i lavoratori aderenti ad una Federazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, le medesime strutture competenti a presentare le liste ne sconfesseranno ogni appartenenza. Nelle liste dovrà figurare una congrua presenza (individuata a livello locale in relazione al numero delle addette) di lavoratrici candidate. Nel caso vi sia una evidente discrepanza nel risultato del voto, per il suo equilibrio si utilizzeranno le quote di organizzazione racchiuse nel 33%.

b) Possono presentare liste anche soggetti diversi dalle Federazioni FPFIT-UILT, purché formalmente organizzati e costituiti in Associazioni Sindacali, sempreché: e accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione; e la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto · aderiscano agli accordi attuativi della legge 146/1990, ai Codici di Autoregolamentazione ed al presente regolamento. c) Per la lista dei Quadri, la soglia del 5% va intesa come riferita al "Collegio", cioè al numero dei "Quadri presenti" nell'unità produttiva. d) il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di 1/3 il numero dei componenti della R.S.U. da eleggere nel collegio. e) Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori dalla Commissione Elettorale, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. f) Il termine per la presentazione delle liste è di 10 giorni prima della data di inizio delle elezioni.

4) Commissione Elettorale

La commissione elettorale ha il compito di presiedere a tutte le operazioni elettorali e di garantirne il regolamento svolgimento. La Commissione elettorale. è composta da non candidati e in modo paritetico tra le organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste in ciascuna R.S.U.. La commissione elettorale nomina al proprio interno per ogni seggio un presidente che dovrà essere affiancato da almeno due scrutatori scelti tra i suoi componenti.

5) Convocazione delle elezioni

Le elezioni dovranno essere indette in una unica data e concluse in un periodo temporalmente definito dalle Segreterie Nazionali di Fp-Fit-Uiltrasporti. E' compito della commissione elettorale comunicare la dislocazione e l'orario di apertura dei seggi.

6) Apertura dei seggi

Allo scopo di garantire l'esercizio del diritto al voto ai lavoratori interessati ai turni i seggi di norma vanno tenuti aperti per due giorni consecutivi dalle ore 9 alle ore 18.

7) Modalità votazioni

Il luogo ed il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione Elettorale e portati a conoscenza dei lavoratori almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni. Il presidente del seggio procede alla identificazione del votante ed alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sull'elenco dei lavoratori fornito dalle imprese. Il presidente del seggio farà apporre all'elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l'esercizio del voto.

8) Segretezza del voto

Le votazioni si svolgono con il voto segreto il voto non può essere espresso per lettera nè per interposta persona.

9) Preferenze

Il voto si esprime per lista e preferenza. L'elettore può' manifestare la preferenza solo per un candidato delle lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome de! candidato preferito ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione della sola preferenza vale anche come voto di lista. Più preferenze date nella stessa lista si annullano ma resta valido il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenze.

10) Validità delle elezioni Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto conteggiati nel collegio elettorale complessivo della R.S.U.

11) Attribuzione dei voti ripartizione dei seggi

a) Ai fini dell'elezione dei due terzi (67%) dei componenti della R.S.U. il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale puro che consiste nel suddividere il totale dei voti validi di lista per il numero di seggi da attribuire determinando cosi il quoziente utile a determinare il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Se con tale ripartizione non dovessero essere assegnati tutti i seggi disponibili si dovranno attribuire i rimanenti fino a concorrenza dei seggi disponibili a quelle liste che avranno ottenuto i maggiori resti. Gli eletti di ciascuna lista verranno individuati mediante il numero di preferenze ottenute da candidato. A parità di preferenze vale l'età anagrafica (legge elettorale)

b) Il restante terzo (33%) dei seggi viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale applicato all'unità produttiva in proporzione ai voti ricevuti. Allo scopo di rafforzare la solidarietà tra i sindacati confederali tutta la parte di pertinenza di Fp-Fit-Uilt verrà sommata e ripartita in misura paritetica. In questo senso tale ripartizione dovrebbe avvenire nel modo seguente: quando i componenti della RSU da redistribuire nella quota del 33% di competenza di CCIL CISL UIL siano in numero di tre oppure multipli di tre va fatta una redistribuzione paritetica; ove i seggi da ripartire nell'ambito del terzo riservato siano superiori a tre ma non multipli una volta attribuiti i numeri interi i componenti restanti vanno assegnati alla/e organizzazione/i che ha ottenuto il maggior numero di consensi nella elezione del 67%; dove i seggi da ripartire nell'ambito del terzo riservato sono interiori a tre è necessario privilegiare l'ipotesi di assegnazione dei seggi che garantisca la presenza nella RSU a tutte le organizzazioni. La quota parte del terzo (33%) spettante a Fp-Fit-Uilt viene ripartita in tutta la R.S.U. e non per collegio; la scelta degli eletti dovrà rimanere comunque all'interno delle liste presentate anche al fine di riequilibrare la presenza di figure professionali specialistiche e di lavoratrici.

12) Ricorsi alla Commissione elettorale

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentanti ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla azienda competente.

13) Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso il ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, e da un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e massima occupazione. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

14) Revoca del componenti la R.S.U.

E ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto. Tale revoca puo essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito e voto dei due terzi di tutta la R.S.U.

15) Sostituzione per dimissioni o vacanza

Tre assenze ingiustificate e consecutive dei rappresentante alle riunioni della R.S.U. o dell'esecutivo, per chi ne fa parte, ne determinano la decadenza automatica. Nel caso di rappresentante trasferito, dimissionario e/o decaduto si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, che abbia riportato il maggior numero dei voti. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità' previste dal presente Accordo.

16) Comunicazione degli eletti alle imprese

A seguito dei risultati elettorali notificati dalla Commissione Elettorale alle Associazioni Sindacali, ciascuna Organizzazione provvederà a comunicare al Consorzio competente l'elenco degli eletti nella propria lista eventualmente ripartiti per collegio elettorale. Tale procedura va seguita da tutte le Organizzazioni Sindacali.

17) Risorse operative per le R.S.U.

Alle RSU elette ed accreditate alle imprese di igiene urbana dalle strutture regionali territoriali Fp-Fit-Uilt sulla base del presente accordo attuativo delle intese confederali vengono previste le seguenti risorse: · diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro per 7 delle 10 ore annue retribuite.

Le RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti spettanti ai sensi per effetto delle disposizioni di cui al titolo terzo della legge n. 300/1970 e del CCNL. Ad un anno dall'effettuazione delle elezioni nell'area dell'igiene ambientale, è previsto un momento di verifica a livello nazionale, tenuto conto delle risultanze in materia determinante dal rinnovo del CCNL.

18) Adeguamento della rappresentanza

Fp-Fit-Uiltrasporti locali, nel determinare i rispettivi collegi elettorali, sono impegnate a garantire, compatibilmente con le diverse realtà, l'adeguamento della rappresentanza alle professionalità presenti

19 Criteri per la determinazione delle R.S.U. e dei collegi elettorali

Le R.S.U. e gli eventuali collegi elettorali interni vanno definiti di comune accordo dalle strutture regionali di settore di Fp/Fit/Uilt. Ciò premesso e tenuto conto che le R.S.U. hanno come compito principale quello di rappresentare i lavoratori nei posti di lavoro e di porsi come controparte unitaria nei confronti della corrispondente struttura aziendale, i criteri per la determinazione delle R.S.U. e degli eventuali collegi elettorali sono su tutto il territorio nazionale, cosi stabiliti:

1) La giurisdizione delle RSU deve essere definita in corrispondenza delle unità produttive dell'impresa, intendendosi per tali i centri di servizio. 2) All'interno della giurisdizione della RSU il collegio elettorale, di norma è unico avendo l'opportunità di comprendere in ciascuna lista rappresentanti dei vari settori dell'attività lavorativa presenti. 3) In relazione ai settori di attività ed all'ampiezza dei punti operativi, vi è la possibilità di suddividere l'elezione di un'unica RSU in piu Collegi corrispondenti all'unitarietà di ciascun impianto.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU

Va perseguito l'obiettivo di costituire una struttura strettamente collegata con i vari impianti e con i diversi settori operativi presenti all'interno della giurisdizione della R.S.U. A tal fine la composizione, in rapporto al numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende di igiene ambientale esistenti alla data delle elezioni, è cosi stabilita con riferimento alle singole unità produttive:

e da 15 a 60 dipendenti = 1 ogni 10 (min. 3, max 6 componenti) e da 61 a 180 dipendenti = 1 ogni 20 (max 12 componenti) e da 181 a 360 dipendenti = 1 ogni 30 (max 18 componenti) e oltre 360 dipendenti = 1 ogni 50

N.B. Ovviamente tutte le composizioni cosi determinate sono onnicomprensive dei due terzi (67%) e del terzo (33%)

ESECUTIVO

Ogni RSU si doterà di un Regolamento per istruire la propria attività interna. In ciascuna RSU in cui il numero complessivo dei componenti sia superiore a 6 sarà costituito un Esecutivo. L'Esecutivo, che può essere costituito anche nelle RSU con un inferiore numero di componenti, é lo strumento operativo eletto della R.S.U. e la rappresenta, in quanto delegato, nei rapporti e nelle trattative con le aziende. Nell'Esecutivo dovrà essere assicurata la presenza di FP/FIT/UILTRASPORTI.

TEMPO DI DURATA E DI RINNOVO DELLE RSU

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non superiore a due mesi, le strutture unitarie Fp/Fit/Uiltrasporti con le loro articolazioni settoriali di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Se anche in questo caso non si raggiunge l'accordo, trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le istanze sopraddette indicono le elezioni per il rinnovo delle RSU sulla base delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Le Federazioni Fp, Fit, Uiltrasporti e si impegnano a non costituire RSA di organizzazione nelle realtà dove si eleggono le RSU secondo il presente Regolamento e sono impegnate ad assicurare che le proprie strutture, nei loro ambiti di competenza, diano attuazione alla presente intesa per i lavoratori dell'impresa di igiene ambientale, in conformità con i contenuti e nel rispetto dei tempi fissati. In caso di inadempienza, alla scadenza dei termini indicati, Fp, Fit, Uiltrasporti di livello superiore a quello coinvolto nell'inadempienza svolgono i necessari interventi, anche sostituendosi ad essi, allo scopo di garantire la piena attuazione di quanto concordato.


ALLEGATO 2

VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 novembre 1982

tra

l 'AUSITRA, rappresentata dal Direttore Dott. Concetto Russo

e

Organizzazioni sindacali dei lavoratori: F.L.F.P-CGIL, FILTAT-CISL e UIL TRASPORTI-UIL premesso

e che l'art. 2120 cc. nel testo riformulato dall'art. I della legge 2915/82 n. 297, prevede la possibilità di ottenere, entro determinati limiti delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori richiedenti in possesso dei requisiti prescritti · che lo stesso articolo demanda alla contrattazione collettiva la possibilità tra l'altro, di stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazioni; · che finora non sono stati ancora resi noti i chiarimenti interpretativi da parte dei competenti organi;

rilevata

la necessità e l'urgenza di dare comunque attuazione alla richiamata disposizione che, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti congiuntamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione dei rifiuti, depurazione delle acque aderenti all'AUSITRA, per l'anno 1982 saranno osservati i criteri applicativi indicati nell'allegato al presente verbale, con riserva di integrarli e adeguarli, per gli anni successivi, sulla base anche dei risultati dei primi mesi di gestione.

Letto confermato e sottoscritto.

ALLEGATO

Criteri per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto (legge n. 297/1982> da valere per l'anno 1982.

Beneficiari

Hanno titolo a richiedere l'anticipazione i lavoratori regolati dal C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti congiuntamente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione dei rifiuti, depurazione delle acque che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso l'azienda alla data di presentazione della domanda. Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si fa riferimento, in via provvisoria, all'anzianità contrattualmente utile per il trattamento di fine lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche

Limiti numerici

Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro limiti previsti dalla legge, si farà riferimento alla situazione del personale in forza alla data del 31/5/1982. Per l'anno 1982 detti limiti sono riproporzionati in base al rapporto 7/12.

3) Misura dell'anticipazione

La misura massima dell'anticipazione e stabilita in ragione del 70% dell'indennità di anzianità maturata alla data della presentazione della domanda. L'ammontare della anticipazione da corrispondere non potrà, comunque, assorbire la parte dell'indennità di anzianità già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (cessione del quinto dello stipendio, prestiti aziendali, ecc.).

4) Motivi che giustificano l'anticipazione

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per se o per i tigli documentato con atto notarile.

Le spese sanitarie e l'acquisto della casa devono riferirsi a data successiva al 291511982. La necessita di terapie e di interventi straordinari - per il lavoratore e i componenti a carico del proprio nucleo familiare deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata di preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali. A terapia o intervento eseguiti l'interessato e tenuto all'esibizione dei rendiconti di spesa. Per quanto riguarda le anticipazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, la erogazione dell'anticipazione resta subordinata alla presentazione dell'atto notarile di compravendita o dell'atto notarile di assegnazione di alloggio di cooperativa edilizia. Peraltro la richiesta dell'anticipazione deve essere accompagnata dalla documentazione utile a stabilire il grado di priorità nonché dalla dichiarazione che il promittente compratore non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione. La predetta dichiarazione dovrà essere convalidata al momento della concessione dell'anticipazione con atto notarile.

5) Modalità e termini per la richiesta dell'anticipazione

5.1. Ai fini dell'accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.

Le domande per spese sanitarie presentate nel corso dell'anno saranno definite con la massima urgenza e comunque entro 30 giorni dalla loro presentazione. Le domande pervenute senza documentazione saranno definite entro il più breve tempo possibile dal ricevimento della documentazione stessa e comunque non oltre 30 giorni.

5.2. Le domande di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione devono essere presentate entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione dell'anticipazione. Entro lo stesso termine dovranno essere riproposte o completate con la documentazione ed i dati richiesti le domande già presentate.

5.3. L'eventuale superamento del limite di cui al punto 2 per l'effetto di assegnazione di anticipazioni per spese sanitarie, darà luogo alla corrispondente riduzione del numero dei beneficiari dell'anno successivo.

6) Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli Si fa presente, inoltre, che qualora il numero di domande ecceda il limiti previsti, ai fini della formazione della graduatoria di cui al punto 5.2., si seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: e sfratto, non per morosità, dichiarato con sentenza esecutiva dal Pretore; e lavoratori trasferiti per ragioni di servizio negli ultimi cinque anni; · acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita; · acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore che non entra nelle predette ipotesi; · acquisto per l'alloggio per un figlio. In tale ipotesi sarà data priorità al caso di figlio convivente che si distacca dal nucleo familiare A parità di motivazione, avrà la precedenza il lavoratore con maggiore anzianità di servizio, ed a parità di anzianità, il lavoratore che abbia un maggior carico familiare. Ai fini delle anticipazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione restano esclusi i lavoratori proprietari o comproprietari di alloggio dovunque ubicato.

7) Disposizioni imperative dl legge

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L'importo corrispondente all'anticipazione sarà detratto, a tutti gli effetti. dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 del c.c.

8) Determinazione delle graduatorie

La graduatoria degli aventi diritto all'anticipazione sarà definita da una commissione costituita dai rappresentanti dalla direzione aziendale e da un rappresentante per ciascuna R.S.A. facente capo alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e designato dalle stesse. Le parti si impegnano ad incontrarsi eventualmente entro il 30 gennaio di ogni anno per definire la normativa da valere per gli anni successivi.


ALLEGATO 3

Art. 37 del C.C.N.L.18 dicembre 1980 - indennità di anzianità

Ai dipendente il cui rapporto di lavoro si estingua per i motivi previsti. dalI'art.39 del presente contratto sarà corrisposta, per ciascun anno di servizio una indennità di anzianità pari a 30/30 della retribuzione globale mensile in atto al momento della cessazione del rapporto. Per gli operai l'indennità nella misura prevista dal primo comma, non verrà corrisposta per l'anzianità già maturata alla data del 28 febbraio 1971. Per l'anzianità maturata precedentemente alla predetta data valgono le misure di Indennità dei precedenti contratti di categoria e cioé:

1) per l'anzianità maturata fino al 19 dicembre 1957: 9 giorni per ogni anno, per anzianità da 1 a 5 anni; 10 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 5 anni; e fino a 10 anni; 11 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni; e fino a 15 anni; 13 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 15 anni'

2) per l'anzianità dal 20 dicembre 1957 al 26 dicembre 1959: 11 giorni per ogni anno. per anzianità da 1 a 10 anni; 14 giorni. per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni;

3) per l'anzianita dal 27 dicembre 1959 al 30 novembre 1962: 12 giorni per ogni anno. per anzianità da 1 a 10 anni; 16 giorni per ogni anno. per anzianità oltre 10 anni;

4) per l'anzianità dal 1° dicembre 1962 al 28 febbraio 1971: 20/30 per ogni anno.

Le anzianità maturate al 28 febbraio 1971 saranno computate agli effetti del diritto alle più elevate indennità previste per i singoli scaglioni dal n.1) al in.4). Le frazioni di anno di anzianità verranno conteggiate per dodicesimi, considerando mese intero le frazioni superiori ai 13 giorni. La retribuzione globale mensile, agli effetti della Indennità di anzianità si ottiene moltiplicando per 14 la retribuzione globale mensile di cui all'ultimo punto dell'art.l0 aumentata del rateo relativo ad eventuali provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, determinato con le modalità di cui al comma seguente e dividendo il prodotto per 12. Se il lavoratore é remunerato in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, il rateo da aggiungere alla retribuzione globale mensile di cui all'ultimo punto dell'art.10, al fine della determinazione della retribuzione globale agli effetti dell'indennità di anzianità, sarà uguale alla media mensile degli importi percepiti dal lavoratore negli ultimi tre anni di effettivo servizio I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto E in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'ammontare dell'indennità di anzianità quanto il lavoratore venga a percepire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per eventuali benefici previdenziali concessi allo stesso titolo dall'azienda e non espressamente previsti dal presente contratto Nel caso di morte del lavoratore l'indennità di anzianità verrà corrisposta alle persone con le modalità previste dall'art 2122 del codice civile.


ALLEGATO 4

Addi 28.2.1992, in Roma

tra

l'Ausitra-Assoambiente

e

le 00.SS. Nazionali FP-CGIL, FlT-CISL, UILTRASPORTI

presa atto che

· la legge 12 giugno 1990, n. 146, concerne "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati - Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"

· l'art. 1 della predetta legge considera i "servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione"

· il citato art. 1 include tra i servizi pubblici essenziali' "la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi" nonché "l'igiene pubblica" nel presupposto di "garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute"

· l'art. 2 nonché l'art. 19 impegnano le parti a definire nei contratti collettivi le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili che devono essere assicurate in caso di sciopero;

Si concorda quanto segue in materia di erogazione delle prestazioni indispensabili ed esercizio del diritto di sciopero.

Art.1

Prestazioni indispensabili

Si considerano prestazioni indispensabili, al fine di garantire la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della persona. quelle relative a:

e trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione);

· smaltimento (raccolta, trasporto e trattamento finale) dei rifiuti speciali ospedalieri, tossici, nocivi nonché dei rifiuti prodotti nell'ambito delle utenze scolastiche e delle comunità, di particolare significato (es. carceri, caserme, Ospizi, stazioni), garantendo la conduzione degli impianti a ciclo continuo e degli impianti a ciclo parziale ad essi collegati;

e pulizia (spazzamento, raccolta e lavaggio) dei mercati;

· disinfezione e disinfestazione per casi urgenti, contingenti e su segnalazione dell'autorità sanitaria, ivi compresa la raccolta siringhe ed ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa dall'autorità sanitaria e/o di sicurezza; e rifornimenti idrici (rifornimento acqua potabile in casi di emergenza).

Art. 2

 Minimi di servizio

Le prestazioni indispensabili di cui all'art. I saranno assicurate attraverso l'impiego di un contingente minimo indispensabile di personale addetto. Si prevede inoltre la possibilità di individuare presidi di pronto intervento da utilizzare nell'ambito del complesso dei servizi aziendali, in aggiunta quindi a quanto espressamente previsto dall'art. 1, per fronteggiare situazioni di emergenza e straordinarietà, e per supportare comunque lo svolgimento e la sicurezza dei servizi svolti. Sia il contingente minimo, sia i presidi di pronto intervento saranno determinati, per dimensioni ed attività garantite, in sede aziendale in relazione alle specifiche esigenze operative, alla tipologia del servizio prestato, alle dimensioni del territorio servito.

Art. 3

Pubblicità

Tutti i mezzi aziendali adibiti alle attività di cui agli artt. 1 e 2 saranno dotati - a cura delle OO.SS promotrici dello sciopero - di opportuni

strumenti di Pubblicità dell'azione sindacale in corso e del carattere peculiare ed indispensabile delle prestazioni erogate.

Art. 4

Tutela degli impianti

Alla salvaguardia degli impianti, della loro sicurezza e di quella degli utenti provvederà il contingente comandato al loro funzionamento. In aggiunta, si prevede il mantenimento in servizio del personale minimo strettamente necessario alla semplice custodia dei locali e degli accessi

Art.5

Durata dello sciopero e preavviso

Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro, quelli successivi al primo, relativi alla stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro. I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di dieci giorni. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo da contenere al minimo possibile i disagi dell'utenza. Non si potrà procedere a porre in essere forme anomale di lotta, quali: sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, ecc.

Art. 6

Normalizzazione del servizio

Le parti, fermo restando il fatto che tra un'azione di sciopero e la successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, convengono di rinviare ad intese aziendali le forme di normalizzazione del servizio alla cessazione dello sciopero, sottolineando la necessità che dette forme contengano, per quanto possibile, il ricorso alla prestazione straordinaria.

Art 7

Esclusione delle azioni di lotta Sono esclusi dagli scioperi i periodi cosi individuati:

e dal 15 dicembre al 6 gennaio; e la settimana che precede e quella che segue la festività della Pasqua; e le ferie estive per un periodo di sei settimane (dal 15 luglio al 31 agosto); e le scadenze elettorali; e per scioperi aziendali nelle giornate di festività, fiere e manifestazioni a carattere comunale.

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita o di calamità naturali tali da richiedere la ripresa del servizio. In occasione di manifestazioni eccezionali e straordinarie che pongono il Paese all'attenzione della comunità internazionale, non saranno proclamati scioperi nei comuni sedi di tali eventi.

Art. 8

Adempimenti delle aziende

L'Assoambiente e le aziende associate si impegnano a consolidare e promuovere costruttive relazioni sindacali, anche al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di vertenzialità. L'Assoambiente e le aziende associate favoriranno adeguate forme di pubblicizzazione delle vertenze e si impegnano a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Le aziende provvederanno infine a trasmettere per il tramite di AusitraAssoambiente il presente accordo alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della Legge 146/90.

ALLEGATO

Criteri per l'individuazione dei lavoratori da assegnare allo svolgimento delle prestazioni indispensabili

Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili sopraindicate si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i servizi stessi sono inseriti e per figure omogenee;in ogni caso i lavoratori a riposo a scorrimento o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili, qualora l'astensione coincida con tali giorni. Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere inseriti nella successiva astensione, secondo i criteri di rotazione sopra riportati.

I criteri di individuazione dei lavoratori, per garantire la copertura dei servizi, al fine di erogare le prestazioni indispensabili, son i seguenti: 1. Ordine alfabetico (a partire dalla lettera A) per categorie omogenee di lavoratori idonee a svolgere i compiti e le mansioni inerenti le prestazioni indispensabili da erogare nell'ambito della presenza lavorativa prevista nel ciclo di turnazioni. In questo quadro saranno individuati prioritariamente i lavoratori che nella rotazione derivante dall'ordine alfabetico non sono stati utilizzati in precedenti astensioni dal lavoro, a partire dalla data di applicazione del presente accordo;

2. I preposti di unità produttiva o loro sostituti (capiservizio - capo officina, ecc.) provvederanno ad affiggere l'elenco del personale ordinato secondo i criteri sopra esposti almeno 5 giorni di calendario prima dell'inizio dell'agitazione sindacale (unitamente agli analoghi elenchi riferiti alle agitazioni precedenti), indicando i nominativi del personale da assegnare alla copertura delle prestazioni indispensabili.

Sarà data contestualmente comunicazione scritta ai singoli lavoratori, e per conoscenza alle OO.SS., firmatarie del presente accordo, che hanno indetto l'astensione dal lavoro. Qualora alla data dell'agitazione i lavoratori indicati risultassero assenti per malattia o infortunio, si procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi dandone tempestiva comunicazione agli interessati e alle OO.SS.


ALLEGATO 5

TESTO CIRCOLARE N. 133/95 DEL MINISTERO DEL LAVORO

In occasione del rinnovo, avvenuto il 2 agosto 1995 presso questo Ministero, del c.c.n.l; per i dipendenti da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, l'Associazione di categoria (Ausitra. aderente a Confindustria) e le organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno segnalato la necessità di favorire un'azione di risanamento del settore, ove vengono riscontrati preoccupanti affidamenti di appalti per importi inferiori al mero costo della manodopera necessario per lo svolgimento del servizio secondo lo stesso capitolato, cui necessariamente conseguono evasioni contributive e fiscali e/o inadempienze contrattuali nei confronti del personale dipendente, e/o livello scadente del servizio. Occorre inoltre sottolineare che il frequente ricorso al criterio del prezzo più basso, per la generalizzata tendenza dei Comuni al ridimensionamento della spesa dei servizi di igiene ambientale a causa delle gravi difficoltà della finanza locale, favorisce l'emergere di dubbie realtà imprenditoriali, spesso operanti in settori diversi, che applicano contratti di lavoro meno onerosi, non rispettando le specifiche garanzie occupazionali previste dal c.c.n.l. di settore in caso di cambio di appalto. In tale contesto trovano peraltro spazio operatori non provvisti dei necessari requisiti di professionalità, spesso non rispettosi delle norme legislative in materia di rapporto di lavoro e in materia ambientale, con fondati rischi di infiltrazione di imprese controllate dalla criminalità organizzata. Al riguardo, il Ministero ha assunto l'impegno, nei confronti delle parti sociali, di rappresentare in sede governativa l'opportunità che gli Organi competenti diano attuazione nei tempi più solleciti all'art. 44 della legge 724/94 (legge finanziaria per il 1995), anche tenendo conto delle variazioni del costo del personale quale parametro per la determinazione della revisione dei prezzi nei contratti di appalto per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, considerata l'elevata incidenza, superiore al 60%, che tale elemento di costo assume nel settore. lì Ministero ha inoltre assunto l'impegno, nei confronti delle parti sociali, di concertare adeguate iniziative affinché le clausole previste dai capitolati di appalti, relative al rispetto dei contratti di lavoro, siano effettivamente osservate con riferimento al costo della manodopera di cui ai contratti collettivi vigenti. In tale premessa e per quanto di competenza di questa Ministero, si precisa che, a seguito del rinnovo contrattuale di cui sopra, il costo della manodopera addetta ai servizi di igiene ambientale, a livello nazionale, è quello di cui alle allegate tabelle concordate tra le parti; tabelle che non prendono in considerazione nè gli oneri per la gestione amministrativa, nè i costi delle attrezzature, nè gli utili aziendali