Contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E ASSETTI CONTRATTUALI Art. 1 – L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale
Art. 2 – La contrattazione di primo e secondo
livello COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 3 – Ambito di applicazione Art. 4 – Assunzione del personale Art. 6 – Passaggio di gestione Art. 7 – Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale Art. 8 – Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali
Art. 9 – Cessione, trasformazione, fusione,
trasferimento e cessazione dell’azienda
Art. 10 – Contratto di lavoro a tempo parziale Art. 11 – Contratto di lavoro a tempo determinato Art. 12 – Contratto di inserimento/reinserimento
Art. 13 – Contratto di somministrazione di lavoro CLASSIFICAZIONE UNICA DEL PERSONALE Art. 14 – Sistema di classificazione unica
Art. 15 – Mutamento di mansioni
ORARIO DI LAVORO, FESTIVITA’, RIPOSI, FERIE Art. 17 – Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile Art. 18 – Lavoro in prolungamento orario - Lavoro straordinario, notturno, festivo Art. 20 – Trattamento per i giorni festivi e per le festività religiose soppresse
Art. 24 – Banca delle ore
Art. 25 – Retribuzione e sue definizioni Art. 26 – Aumenti periodici di anzianità Art. 27 – Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera e oraria Art. 28 – Corresponsione della retribuzione Art. 29 – Tredicesima mensilità Art. 30 – Quattordicesima mensilità Art. 35 – Rimborsi spese e somministrazioni INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO Art. 37 – Interruzione e sospensione del lavoro per ragioni di forza maggiore Art. 39 – Permessi - Aspettativa per motivi privati Art. 40 – Aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali – Permessi per funzioni pubbliche elettive Art. 41 – Trattamento per adempimento delle funzioni elettorali Art. 42 – Congedo matrimoniale Art. 43 – Permessi per motivi di studio Art. 44 – Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro Art. 45 – Trattamento per infortunio sul lavoro Art. 46 – Tutela della maternità Art. 47 – Tutela delle persone handicappate Art. 48 – Tutela delle persone tossicodipendenti o affette da etilismo Art. 49 – Tutela delle persone affette da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) Art. 50 – Permessi per donazione di midollo osseo Art. 51 – Permessi per assistenza a malati irreversibili o di lunga durata Art. 52 – Permessi per eventi familiari gravi Art. 53 – Aspettativa per adozione e affidamento Art. 54 – Aspettativa per volontariato TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA Art. 56 – Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo‑donna nel lavoro Art. 57 – Prevenzione e repressione delle molestie sessuali Art. 58 – Prevenzione e repressione del mobbing
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI Art. 59 – Prerogative e diritti sindacali Art. 60 – Istituti di patronato Art. 62 – La contrattazione di secondo livello
Art. 63 – La contrattazione aziendale a contenuto
normativo, attuativa delle clausole di rinvio del CCNL VERTENZE INTERPRETATIVE - PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE Art. 64 – Vertenze interpretative Art. 65 – Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive
AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Art. 66 – Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro Art. 67 – Dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti di lavoro
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI Art. 69 – Diritti e doveri dei lavoratori Art. 70 – Responsabilità dei conducenti Art. 71 – Ritiro della patente Art. 72 – Provvedimenti disciplinari
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 73 – Estinzione del rapporto di lavoro Art. 74 – Preavviso di licenziamento e dimissioni – Indennità sostitutiva del preavviso Art. 75 – Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Art. 78 – Abrogazione - inscindibilità Art. 79 – Dichiarazione finale
Contratto
collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 2003
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti stipulanti il CCNL 30.4.2003 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale sono titolari dei diritti di riproduzione, memorizzazione, adattamento, totali o parziali, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) del presente CCNL. Ogni violazione sarà tutelata a termini di legge. Addì, 1° dicembre 2004 tra la Federazione Imprese di Servizi – FISE rappresentata dal Direttore Francesco Tiriolo, dal Responsabile per le relazioni industriali del settore Giancarlo Cipullo e da Ottavio Fantini, dal Presidente di Assoambiente Giulio Quercioli Dessena, con l’assistenza della Commissione Sindacale Assoambiente composta da Felice Banfi, Danilo Caironi, Monica Cerroni, Pietro Colucci, Giovanni Frucci, Francesco Gulino, Claudio Levorato, Giulio Mancini, Alessandra Morandi, Giovanna Nadalini, Carlo Noto La Diega, Caterina Quercioli, Angelo Rubicondo, Giuseppe Sassaroli, Andrea Testoni, Salvatore Tiralongo, Elio Villa e le OO.SS. Nazionali F.P-CGIL rappresentata da Carlo Podda, Franca Peroni, Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti; FIT-CISL rappresentata da Mario Zotti, Dario Atzeni, Francesco Bisceglia, Angelo Curcio; UILTRASPORTI rappresentata da Paolo Carcassi, Dino Milloni, Gianfranco Cardoni, Luigi Chiari; FIADEL rappresentata da Francesco Garofalo, Luciano Tafani, Luigi Verzicco
si è sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Protocollo 23.7.1993, il testo completo e definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30.4.2003 per il personale dipendente da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, che annulla e sostituisce il CCNL 2.8.1995. CAPITOLO I
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E ASSETTI CONTRATTUALI
Art. 1 – L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale
Premessa
1. Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua i contenuti del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dei redditi e sul sostegno del sistema produttivo” del 23.7.1993, confermato dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22.12.1998, nonché dell'Accordo interconfederale sulle rappresentanze sindacali unitarie. 2. Il sistema di relazioni delineato dal presente contratto, rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore dell’igiene ambientale, è finalizzato a favorire: le trasformazioni del settore attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato; il mantenimento dell’integrità del ciclo dei rifiuti; il conseguimento della unicità della tutela contrattuale per i lavoratori impiegati in tale ciclo. 3. All’autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese. 4. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza e un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sottoindicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.
A) Livello nazionale
1. Le parti stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente, incontri al fine di esaminare le problematiche connesse: - ai processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle modifiche delle norme di legge in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali, avendo presenti le tendenze legislative nazionali e comunitarie; - all’adozione ed allo stato di attuazione dei piani regionali relativi alla tutela dell’ambiente e ai sistemi di smaltimento; - alla dinamica dei fattori competitivi del settore con particolare riguardo a quella del costo del lavoro; - alla generale evoluzione dei livelli occupazionali; - alla situazione degli appalti nel settore, con particolare riferimento alla durata dei contratti, all’andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell’obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l’armonizzazione ed il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia; - all’applicazione della L. n. 327/2000 in materia di determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto.
B) Livello regionale o territoriale
1. A livello regionale o territoriale, su richiesta di una delle parti stipulanti territorialmente competenti, saranno concordati incontri per l’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per gli ambiti di propria pertinenza, allo scopo di: - esaminare le esigenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione, con riferimento ai provvedimenti adottati dalla Regione e dall’Ente locale per la tutela dell’ambiente, al fine di promuovere opportuni interventi; - esaminare le problematiche, con particolare riguardo a quelle relative alle politiche occupazionali, connesse ai processi di trasformazione, anche societaria, delle imprese che investano uno o più ambiti territoriali.
- esaminare gli orientamenti delle aziende in riferimento alla Carta e/o al Contratto dei servizi adottati;
- promuovere iniziative anche comuni atte a favorire la formazione e/o la riqualificazione professionale sulla base dei provvedimenti adottati dalla Regione e dall’Ente locale;
- analizzare le problematiche relative alla applicazione della Legge 626 ( tutela della salute e sicurezza; formazione) e i dati relativi alla morbilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle A.S.L. in materia di controllo e prevenzione malattie;
- verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro in caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino significative realtà territoriali e che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei servizi). In tale occasione saranno esaminati programmi di formazione e/o riqualificazione professionale individuati, nel quadro delle iniziative della regione e/o degli enti locali, a sostegno delle innovazioni tecnico organizzative e saranno esaminate le possibilità di concreto utilizzo del personale.
C) Livello aziendale
Informazione
1. Con periodicità annuale, le imprese promuovono l’informazione, preventiva o consuntiva a seconda della natura delle questioni trattate, della R.S.U. o, in mancanza, delle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.
2. Costituiscono oggetto di informazione: - l’andamento economico e produttivo dell’impresa, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi, alla relativa programmazione e ai risultati di gestione; - il volume degli investimenti effettuati e i programmi di investimento; - i programmi degli appalti e affidamenti; - la dinamica dei costi produttivi e del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali e al numero dei lavoratori da queste interessati; - la situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 9 della legge 10.4.1991 n. 125 in tema di pari opportunità occupazionali; - l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall’art. 9 della legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D. Lgs. 19.9.1994, n. 626; - la dimensione quantitativa e le tipologie di attività dei contratti a tempo determinato, di cui all’art. 11; - i risultati dell’attività formativa relativa ai contratti di inserimento/reinserimento, di cui all’art. 12; - lo stato di utilizzazione e di attuazione della Banca delle ore, di cui all’art.24; - i trasferimenti individuali, ai sensi dell’art. 36.
Esame congiunto
3. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame preventivo:
- le linee generali di evoluzione dell’organizzazione aziendale, con riferimento alle politiche occupazionali;
- le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti – anche attinenti all’attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato – le quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli organici;
- i programmi operativi definiti dall’azienda, derivanti dallo standard dei servizi, anche ai fini dell’attuazione della Carta e/o del Contratto dei Servizi;
- l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell’ente locale, con particolare riguardo all’instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato o di inserimento/reinserimento nonché all’introduzione di innovazioni tecnologiche; - i contratti di appalto e di affidamento in scadenza;
- le modalità di attuazione dell’ orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui all’art. 17;
- le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell’art. 14, comma 15;
- l’aumento della percentuale di richieste di permessi dalla Banca delle ore, ai sensi dell’art. 24;
- gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, in materia di reperibilità;
- i trasferimenti plurimi, ai sensi dell’art. 36. |
Livello
d’inquadramento ex art. 12 CCNL 2.8.1995
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Corrispondente livello attribuito ai medesimi dipendenti in forza all’1.5.2003 ex art. 14 presente CCNL
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1
2
3
4
5
6
7
8
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(Cfr. Norme transitorie 1 e 2)
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8
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AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, ATTIVITA’ ACCESSORIE E COMPLEMENTARI
Declaratoria di Area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, accessorie e complementari, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria "B".
L’area prevede quattro livelli professionali e sette posizioni parametrali.
LIVELLI PROFESSIONALI
Declaratoria
Lavoratori che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari anche a motore nonché veicoli per la guida dei quali non è prescritta alcuna patente.
Esemplificazioni:
§ addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari;
§ addetto alla preselezione manuale;
§ addetto alle pubbliche affissioni, deaffissioni e cancellazioni scritte;
§ ecc.
Declaratoria
Lavoratori che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando macchinari e/o apparecchiature nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “A”.
Esemplificazioni:
§ addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari, per la quale è previsto anche l’uso del motocarro; alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico, senza la preparazione dei relativi composti; addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali;
§ addetto allo svuotamento cassonetti al servizio di autocompattatori;
§ ecc.
Declaratoria
Lavoratori che, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale
autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente
di categoria “B”, svolgono attività esecutive sulla base di procedure
prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate
conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza
pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio
lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate.
Esemplificazioni:
§ addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari con l’ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri;
§ ecc.
4 Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
§ Caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l’attività di altri lavoratori;
§ coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori;
§ ecc.
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Declaratoria di Area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di autoveicoli per la guida dei quali è richiesta la patente di categoria "C" o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell’ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere anche il coordinamento.
L’area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parametrali.
3 Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell’ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C". Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie effettuano attività di carico, scarico e accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali: autocompattatore; autolavacassonetti; ecc.
Appartengono, altresì, a questo livello il conducente di autoinnaffiatrice, il conducente di autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 60 quintali, il conducente di pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 100 quintali.
4 Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali:
- autocompattatore;
- autolavacassonetti;
- autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali;
- autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiature video-computerizzate;
- pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 100 quintali;
- automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
- autoarticolati;
- ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello l'operatore autista di combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell'alta pressione con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere il coordinamento.
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Declaratoria di Area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che è addetto alle attività e alla manutenzione degli impianti fissi e mobili nonché alle attività di officina, ivi comprese la riparazione e la manutenzione delle attrezzature, dei macchinari, degli autoveicoli e dei mezzi d'opera.
Per impianti si intendono strutture fisse o mobili per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termoutilizzatori con o senza recupero energetico; discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico; impianti di selezione e cernita rifiuti; impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti; impianti di produzione CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi; impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica; reti fognarie; ecc.
Per impianti si intendono, altresì, anche quelli relativi alla potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque anche con recupero energetico;
L'area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali.
1 Declaratoria
Operai che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari anche a motore.
Esemplificazione:
§ Manovale addetto ad operazioni semplici quali: carico e scarico, pulizia, lavaggio, magazzino, ecc..
2 Declaratoria
Operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature.
Esemplificazioni:
§ operaio addetto agli impianti e alle officine;
§ operaio addetto ad operazioni di sollevamento, trasporto e deposito materiali;
§ ecc.
3 Declaratoria
Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B".
Esemplificazioni:
§ Carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
§ operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 100 quintali;
§ operaio addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature e linee di lavorazione;
§ operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, autoveicoli, mezzi d'opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;
§ operaio addetto alla pesatura dei mezzi d'opera conferenti presso gli impianti di smaltimento con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell'impianto e altre operazioni connesse, esclusa l'attività di registrazione di cui al livello superiore;
§ ecc..
4 Declaratoria
Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore.
Esemplificazioni:
§ operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
§ operaio addetto alla movimentazione e trasporto di rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 100 quintali;
§ operaio addetto alla manovra ed alla manutenzione di carroponte/gru che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore degli impianti;
§ operaio addetto alle discariche e agli impianti di smaltimento che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti;
§ operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo chimico in attuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione dell'impianto;
§ operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione mezzi nonché agli impianti di depurazione delle acque e trattamento dei rifiuti;
§ ecc..
5 Declaratoria
Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
§ operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate ,svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
§ operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate che, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti. E' in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione ed ha altresì compiti di guida e controllo del personale del turno cui è assegnato, con responsabilità estesa al rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento degli impianti, alla condotta ed ai risultati della lavorazione;
§ operaio che, in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2° grado, che, preposto al laboratorio chimico, svolge compiti d'analista e sulla base delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie istruzioni operative agli addetti alla conduzione dell'impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo, con responsabilità di guida e controllo degli addetti;
§ operaio che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovraintendendo e coordinando l'attività di altri lavoratori nell'area di propria competenza;
§ operaio che, negli impianti di rilevanti dimensioni e di tecnologie avanzate, oltre ai compiti propri della mansione, guida e controlla il lavoro in turni composti da più squadre;
§ ecc.
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Vi appartiene il personale che svolge attività di supporto all’organizzazione e alla produzione dei servizi aziendali.
L’area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali.
1 Declaratoria
Lavoratori che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e/o macchinari anche a motore.
Esemplificazioni:
§ usciere, portiere, custode, commesso e figure consimili;
§ addetto a centralina telefonica fino a 5 linee;
§ addetto alle pulizie;
§ addetto al lavaggio di automezzi;
§ addetto al rifornimento carburanti dei mezzi e al controllo e relativi rabbocchi del livello dell’acqua, olio e gomme, senza responsabilità amministrative;
§ ecc.
2 Declaratoria
Lavoratori che in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando macchinari e/o apparecchiature.
Esemplificazioni:
§ addetto a centralina telefonica con più di 5 linee;
§ addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali. Esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel magazzino, eventualmente, anche con l’ausilio di elevatori meccanici;
§ addetto all’utilizzo di particolari attrezzature e macchinari (fotocopiatrici, taglierine, proiettori, ecc.) dei quali assicura, altresì, la piccola manutenzione;
§ ecc.
3 Declaratoria
Lavoratori d’ordine che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”.
Esemplificazione:
§ autista di autovettura aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni;
§ guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla l’accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l’idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi sistemi di salvaguardia e di allarme;
§ addetto al magazzino, che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l’aggiornamento delle schede inventario, anche con l’imputazione di dati nel terminale ed il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi.
4 Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
§ lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico/scarico contabile attraverso l’imputazione nel sistema informativo, controllando la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo;
§ aiuto infermiere;
§ ecc.
5 Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni:
§ lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando l’ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile. Coordina e controlla l’attività degli operatori di magazzino in relazione alle operazioni di versamento, prelievo, carico e scarico e ottimizzazione delle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme di gestione fisica e amministrativa. E’ responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di legge;
§ infermiere professionale;
ecc.
********
Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell’impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per i campi in cui opera.
L’area prevede sei livelli professionali e undici posizioni parametrali.
3 Declaratoria
Lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Esemplificazione:
§ lavoratore addetto alle attività di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: dattilografia; ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, corrispondenza; trasmissione di documentazione, ecc.;
§ lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale; provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.);
§ ecc.
4 Declaratoria
Lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Esemplificazione:
§ lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria; redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti; esamina per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
§ lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi; controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R. C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all’elaborazione dei dati ivi contenuti con l’utilizzo di mezzi informatici;
§ ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello l’operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell’elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse; effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni; effettua operazione di salvataggio dei dati; ecc.
5 Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazione:
§ lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
§ lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l’attività di altri lavoratori;
§ segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l’attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
§ capo turno EDP: lavoratore che predispone l’assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste; analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attività del personale in turno e l’addestramento dei neo-inseriti;
§ programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l’analisi informatica di una procedura, sulla base dell’analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;
§ capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi.
§ responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
§ ecc.
6 Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell’ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza.
Esemplificazione:
§ capo ufficio;
§ capo impianto: lavoratore responsabile tecnico e/o amministrativo di impianto di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata;
§ ispettore e/o preposto al controllo e all’organizzazione tecnico-amministrativa di più centri di servizio o gestione;
§ analista EDP: lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso;
§ lavoratore che, nell’ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l’elaborazione di proposte. Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi ed informativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione individuale nonché fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei rapporti con gli enti preposti. Controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e visite periodiche ;
§ ecc.
7 Declaratoria
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza.
Esemplificazione:
§ capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
§ analista di sistema: lavoratore responsabile del sistema operativo e hardware, che assicura la corretta gestione delle attività di un centro EDP di rilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sottosistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell’hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro;
§ lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla direzione ed assicura l’analisi ed il controllo periodico dell’andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi.
8 Declaratoria
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello inferiore, unite a notevole esperienza professionale, sono preposti ad attività di coordinamento di struttura fondamentale e rilevante per peso strategico o dimensionale, nonché articolate in più settori, ovvero svolgono attività di alta specializzazione ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
In questo livello sono individuati anche i dipendenti cui viene attribuita la categoria di “Quadro”, sia di “line” che di “staff”.
Esemplificazione:
§ capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti;
§ lavoratore responsabile del sistema informatico, che coordina e sovraintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi programmi; assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico in linea con gli obiettivi aziendali; elabora proposte di investimento per nuovi servizi.
Disciplina integrativa per la categoria dei Quadri
1. Alla categoria dei Quadri si applica la normativa contrattuale relativa alla categoria degli impiegati, nonché quella di seguito specificata.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 2 della legge 13.5.1985, n. 190, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che nell’ambito dell’ottavo livello svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, funzioni di importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
3. I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e nell’ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o entità organizzative di particolare complessità.
4. L’azienda cura la formazione dei Quadri promuovendo il loro aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai problemi organizzativi, gestionali e relazionali.
5. I Quadri hanno diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, e hanno altresì la possibilità, previa autorizzazione della Direzione, di pubblicare a proprio nome ricerche o lavori relativi alle attività svolte.
6. L’azienda garantisce l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai Quadri che per motivi professionali siano coinvolti in procedimenti penali, civili e amministrativi, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
7. Al dipendente assegnato temporaneamente a svolgere funzioni di Quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente, è attribuita la categoria di Quadro trascorso un periodo di 180 giorni calendariali consecutivi di effettivo svolgimento delle mansioni.
8. In materia di orario di lavoro si applica ai quadri quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 della Legge n. 190/1985. Conseguentemente, con la presente regolamentazione è stata data piena attuazione alla legge predetta.
L’art. 31 disciplina l’attribuzione, tra le altre, di indennità connesse all’espletamento delle mansioni di una specifica qualifica di un livello professionale – indipendentemente dalla posizione parametrica assegnata – all’interno di una determinata Area operativo–funzionale, come di seguito indicato:
a) Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari
· Livello 2 – Lavoratori addetti:
- ai servizi di rimozione rifiuti operando promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l’altezza di almeno un piano normale di edificio;
- all’effettuazione della raccolta su strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale di edificio;
- ad operazioni manuali di espurgo pozzi neri.
L’indennità spettante è quella di cui al comma 6, lett. b.
· Livello 2 – Lavoratori adibiti:
alla guida di veicoli o motocarri, per i quali è richiesto il possesso della patente di categoria A, che effettuano in singolo anche la raccolta e/o lo spazzamento.
L’indennità spettante è quella di cui al comma 6, lett. c.
b) Area conduzione
· Livello 3 – Lavoratori adibiti:
in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente C.
L’indennità spettante è quella di cui al comma 6, lett. k.
· Livello 4 – Lavoratori inquadrati in qualità di:
- autisti conducenti di automezzi per la guida dei quali è prescritto il possesso della patente di categoria E;
- conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiori a 100 quintali;
- operatori-autisti di combinata canal-jet;
- conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-computerizata.
L’indennità spettante è quella di cui al comma 6, lett. a.
c) Area officina e impianti
· Livello 5 – Lavoratori inquadrati in qualità di:
conduttore/manutentore in possesso di patente di 1° grado generale che, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica, di norma è addetto a turni continui e avvicendati e ha il compito di guidare e controllare il personale del turno assegnato.
L’indennità spettante, a decorrere dall’1.6.2004, è quella di cui al comma 6, lett. j.
d) Area tecnico – amministrativa
· Livello 8 – Lavoratori con categoria di quadri.
L’indennità spettante è quella di cui al comma 6, lett. l.
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle del superiore livello, nella posizione parametrale B, che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. In relazione alle esigenze organizzative, il dipendente può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti il suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico o morale della sua condizione.
3. Al dipendente che in forma esplicita e dietro preciso mandato è chiamato a svolgere temporaneamente mansioni superiori è riconosciuta la retribuzione base parametrale relativa alla posizione parametrale B, ove prevista, del superiore livello per il periodo relativo alla loro effettuazione.
4. L'esplicazione di mansioni superiori, in sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, non dà luogo al passaggio alla posizione parametrale B del superiore livello, salvo il caso di conferma nella mansione a seguito di mancato rientro del dipendente sostituito.
5. Per contro, qualora lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione alla posizione parametrale B del livello superiore diviene definitiva dopo un periodo di 90 giorni calendariali.
6.
L’assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e il passaggio
di livello avvengono sulla base di criteri obiettivi, predeterminati
d’intesa con la struttura sindacale aziendale; fatta eccezione per
l’assegnazione temporanea e per il passaggio al 7° e all’ 8° livello.
7. In caso di reinquadramento in livello inferiore per definitivo mutamento di mansioni per giustificato motivo oggettivo e/o soggettivo, sempreché vi siano posti disponibili nell’organizzazione del lavoro aziendale e il lavoratore interessato risulti idoneo allo svolgimento delle nuove mansioni, al dipendente è attribuita la posizione parametrica A, ove prevista, del livello inferiore nel quale è reinquadrato.
1. A decorrere dall’1.1.2004, l’orario normale settimanale di lavoro, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 37 ore per tutti i dipendenti.
2. A decorrere dall’1.1.2005, l’orario di cui al precedente comma è ridotto a 36 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.
3. Le nuove misure dell’orario normale settimanale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.
4. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
5. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’ingresso nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
6. L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
7. Nei turni continui il personale non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
8. Durante l’orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto ad una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali, di durata non superiore a 2 ore.
9. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto ad una pausa giornaliera di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è concessa una pausa giornaliera di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
10. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.
11. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro, l’eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l’orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all’art. 17, sempreché sia stato disposto oltre l’orario di lavoro.
12. Per quanto concerne i lavoratori inquadrati nei livelli 7 e 8, in materia di orario di lavoro si applica quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
Per il personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a partire dalla durata settimanale dell’orario normale di 38 ore fino a quella di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è attuata attraverso la concessione di corrispondenti riposi compensativi. Le relative giornate di permesso retribuito dovranno essere godute entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l’anno verrà corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari alla retribuzione globale giornaliera del mese di dicembre.
1. In relazione alle peculiarità del settore e alle particolari esigenze di servizio delle aziende, comportanti variazioni dell’intensità lavorativa, l’orario normale di lavoro di cui all’art. 16 può essere realizzato come media nel periodo di una singola settimana ovvero in un periodo plurisettimanale prestabilito.
2. Conseguentemente, le aziende possono attuare programmi di attività lavorativa flessibile con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all’orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, semprechè la media dell’orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari all’orario settimanale di cui all’art. 16.
3. La media di cui al precedente comma può essere realizzata con riferimento a :
a) singole settimane, con prestazioni giornaliere di lavoro fino ad un massimo di 8 ore e altre, a compensazione, fino al 31.12.2004 inferiori a:
- 6 ore e 10 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore
e 24 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
ovvero
altre, a compensazione, a partire dall’1.1.2005 inferiori a:
- 6 ore e 5
minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore
e 18 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
b) più settimane consecutive, con prestazioni settimanali fino ad un massimo di 45 ore di lavoro e altre, a compensazione, di minore durata.
In tali periodi, nelle settimane in cui è programmato il superamento dell’orario settimanale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera fino al 31.12.2004 non può essere inferiore a:
-
6 ore e 10 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
-
7 ore e 24 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
ovvero, dall’1.1.2005, non può essere inferiore a:
- 6 ore e 5 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore
e 18 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni.
4. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, le prestazioni lavorative, rese oltre l’orario settimanale di cui all’art. 16 e fino a 45 ore settimanali per un massimo di 100 ore procapite annue, sono compensate con la retribuzione base parametrale oraria maggiorata del:
-
15 %
per le prime 80 ore;
-
20 %
per le residue 20 ore.
6. Le modalità di attuazione dell’orario normale in regime di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 – che possono riguardare singole attività o categorie di lavoratori – nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti.
7. Le variazioni dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro per effetto dei programmi di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 non danno diritto al trattamento per prolungamento orario o per lavoro straordinario né danno luogo a riduzioni del trattamento retributivo contrattualmente dovuto.
8. Gli orari di lavoro e i relativi periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono comunicati ai lavoratori interessati con un preavviso di 10 giorni calendariali, attraverso specifico ordine di servizio; fermo restando che l’azienda avrà cura di ripartire equamente tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno, secondo i programmi stabiliti.
9. Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile, ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, non possono essere richieste nel giorno di riposo settimanale.10. Nei periodi in cui siano in atto programmi di attività lavorativa flessibile, ai sensi del comma 3, lettera b), ai lavoratori interessati non possono essere richieste prestazioni lavorative in prolungamento orario o in straordinario.
11. Qualora, nei periodi in cui sia in atto un programma di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4, si verifichino assenze per infermità per malattia o infortunio non sul lavoro in giorni in cui sia stata programmata una prestazione lavorativa di durata superiore al normale orario giornaliero, le ore prestabilite in eccedenza sono recuperate nell’ambito del medesimo ovvero di un successivo programma.
12. Il ricorso a prestazioni programmate in attività lavorativa flessibile, oltre i limiti di cui ai commi 3 e 4, è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art. 63.
13. Nelle sole gestioni comunali nelle quali si sia fatto ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità plurisettimanale, il complesso delle ore lavorate in flessibilità nei 12 mesi precedenti potrà dar titolo – sulla base di una valutazione comune dell’Azienda e delle OO.SS. – ad una minore durata della prestazione settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.
14. In caso di valutazioni divergenti fra le parti, in ordine all’attuazione della presente norma, si procederà, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante tale periodo non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia.
Le parti si danno atto che:
· l’attuazione dei programmi di attività lavorativa flessibile di cui al presente articolo non deve influire sulla quantificazione dell’organico aziendale;
· gli eventuali accordi aziendali concernenti programmi di attività lavorativa flessibile continuano a trovare applicazione secondo le norme ivi stabilite.
1. Si considera in prolungamento orario il lavoro autorizzato e compiuto oltre le durate di cui all’art. 16, commi 1 e 2, fino alla misura di 40 ore settimanali.
2. Le prestazioni di lavoro rese in prolungamento orario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
-
del 30% per prestazioni feriali;
- del
60% per prestazioni festive;
- del
45% per prestazioni notturne;
- del
75% per prestazioni notturne – festive.
3. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre le 40 ore settimanali.
4. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
-
del
31% per prestazioni feriali;
-
del
65% per prestazioni festive;
-
del
50% per prestazioni notturni;
-
del
75% per prestazioni notturne – festive.
6. Le prestazioni lavorative rese nelle prime 26 ore feriali del monte annuo individuale di 175 ore sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 15%.
7. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 19.8. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
-
del
50% in caso di festivo diurno;
-
del
75% in caso di festivo notturno.
10. Le prestazioni di lavoro notturno, siano esse in turni avvicendati che in turni non avvicendati, sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%.
11. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di 8 ore, si considera lavoro notturno quello delimitato dal terzo turno.
12. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore un impiego di lavoro notturno in maniera continuativa.
13. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 24,00 alle 6,00.
14. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la
lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b)
la
lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la
lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
15. I trattamenti di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.
1. Sono considerati giorni
festivi:
a)
le
domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo ;
b)
le
festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
c)
le
seguenti festività religiose:
-
Capodanno (1° gennaio);
-
Epifania (6 gennaio);
- Pasqua
(mobile);
- Lunedì
dell’Angelo (mobile);
-
Assunzione (15 agosto);
-
Ognissanti (1° novembre);
-
Immacolata Concezione (8 dicembre);
-
S.Natale (25 dicembre);
-
S.Stefano (26 dicembre);
- Festa
del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore
presta la sua opera.
2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate.
3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.
A) Trattamento per i giorni festivi
2. Al lavoratore che, in giornata di festività nazionale o infrasettimanale, non presti la propria opera per sospensione del lavoro indipendente della propria volontà, a qualunque causa dovuta, nonché per malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro, gravidanza, puerperio, è comunque assicurata la quota giornaliera di retribuzione globale.
3. Nelle festività di cui all’art. 19, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di domenica, compresa la Pasqua, ai lavoratori col normale giorno di riposo settimanale di domenica spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
4. Nelle festività di cui all’art. 19, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di riposo settimanale compensativo, ai lavoratori col normale giorno di riposo settimanale compensativo spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
B) Trattamento per le festività religiose soppresse
1. In sostituzione delle festività religiose soppresse ai sensi dell’art. 1 della l. 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento economico, a decorrere dall’1.1.2004 sono riconosciuti due giorni di permesso individuale, con decorrenza della retribuzione globale, da fruire compatibilmente con le esigenze di lavoro.2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i due giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora le festività religiose soppresse, di cui al comma 1 della presente lett. B), cadano nel periodo annuale di servizio; fermo restando che ai presenti fini a nulla rilevano le festività soppresse del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).
4. Nel caso in cui l’azienda disponga la prestazione lavorativa nella giornata del 4 novembre, spetta al lavoratore interessato una quota giornaliera di retribuzione globale, senza alcuna maggiorazione, da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
5. La prestazione lavorativa di cui al precedente comma non dà luogo in nessun caso a corrispondenti permessi compensativi.
6. Qualora la suddetta giornata del 4 novembre coincida con il normale giorno di riposo settimanale, domenicale o compensativo, spetta al lavoratore interessato una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
Ai lavoratori assunti dall’1.5.2003 i due giorni di permesso retribuito, di cui alla predetta lettera B), comma 1, spettano dall’1.1.2007; nulla è dovuto a questo titolo per il triennio 2004 – 2006.
1. Il
dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie, con
decorrenza della retribuzione globale.
2. Tale
periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di
settimana lavorativa di cinque giorni, il periodo di ferie è di 22
giorni lavorativi.
3. Nell’anno di assunzione e in quello di
cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a un rateo del periodo
di ferie per ogni mese di servizio prestato.
4.
Ai fini
di cui al comma che precede, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni
sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
5. Sulla
base del periodo programmato – di norma entro il mese di marzo – per le
ferie collettive, concordato con la RSU o, in mancanza, con le RSA delle
OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle competenti strutture
territoriali, l’Azienda assegna le ferie tenuto conto delle esigenze del
servizio e delle richieste dei dipendenti.
6. Il periodo di ferie annuale ha
normalmente carattere continuativo.
7.
In caso
di frazionamento, una parte delle ferie sarà almeno pari alla metà di
quelle spettanti e sarà goduta nel periodo maggio – ottobre. Per i
dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle stazioni
balneari o climatiche, la parte di ferie da godere nel medesimo periodo
sarà pari a 1/3 di quelle spettanti.
8.
Ove la
malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l’anno del
diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione
avvenuta anche nell’anno successivo.
9. Qualora
durante il periodo di ferie cadano festività di cui all’art. 19, comma 1,
tale periodo è prolungato di un pari numero di giorni; fatta eccezione per
il caso in cui tale coincidenza si verifica, in regime di settimana
lavorativa di cinque giorni, nel sesto giorno prelavorato retribuito.
10. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore
o per disposizioni dell’azienda.
11.
Il
lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle
medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni
successivi.
12. La
risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica
il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o
all’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il
lavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a quello
maturato, l’Azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione,
l’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
13. L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di
preavviso.
I
dipendenti che, alla data del 30.4.2003, godevano di un periodo di ferie
di maggior favore mantengono “ad personam” tale trattamento.
Il dipendente ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
1.
A
decorrere dal 1° gennaio 2003, in via sperimentale per la vigenza del
presente CCNL, viene istituita a livello aziendale la “Banca delle ore”,
nei cui conti individuali confluiscono le ore indicate al comma 2.
2.
Con
cadenza mensile, vengono accreditate sul conto della banca delle ore di
ogni singolo lavoratore:
a)
il 50%
delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro di cui all’art. 16;
b)
il 50%
delle ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale.
3.
Le
maggiorazioni previste dal presente CCNL e riguardanti le ore prestate
in prolungamento orario, in orario straordinario, in lavoro
supplementare prestate oltre i limiti massimi dal personale a tempo
parziale di cui all’art. 10 sono normalmente erogate secondo le
percentuali e le modalità rispettive.
4.
L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è
effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo
nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla
busta paga mensile.
5.
La
fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo
due modalità:
a)
per
2/3 come da richiesta scritta del lavoratore presentata all’azienda con un
preavviso di almeno 15 giorni; b) per
1/3 come da programmazione aziendale comunicata agli interessati con un
preavviso di almeno 15 giorni.
6.
Le ore
sono assegnate in misura non inferiore all’intera durata della
prestazione ordinaria giornaliera, e sono scomputate con relativa
evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a
quello della assegnazione stessa.
7.
La
richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno
festivo è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore
accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie,
salvo che nel periodo estivo.
8.
Le
richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del
15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di
lavoro nel giorno e nelle ore interessati.
9.
Qualora
non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, le ore
richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo
restando quanto stabilito ai precedenti commi 6 e 7.
10. Le
ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente
entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Trascorso
tale termine, al fine di garantirne il godimento le ore non ancora
utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente.Qualora,
anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia
goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue, in deroga al comma 5,
devono essere assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo
semestre del medesimo anno.In entrambi
i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma
hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 8.
11. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore
accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in
atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte dell’impresa cedente, in caso
di scadenza del contratto di appalto.
12. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda
fornisce alla
RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente
alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti,
una informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in
particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 10.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI
In
relazione al carattere sperimentale del presente istituto contrattuale, le
parti si impegnano ad incontrarsi nei sei mesi dalla scadenza del CCNL per
una verifica degli esiti applicativi dello stesso, al fine di assumere
conseguenti determinazioni in occasione del rinnovo.
1. A decorrere
dall’1.1.2004, la composizione della retribuzione è stabilita come segue.
2.
La
retribuzione base parametrale, di cui alle tabelle allegate 1/A e 1/B, è
costituita dal conglobamento dei seguenti elementi:
a)
le
retribuzioni parametrali in vigore al 30.4.2003, che includono i valori di
cui all’art. 17 del CCNL 2.8.1995; 3. La retribuzione
individuale è costituita dai seguenti elementi:
a)
la
retribuzione base parametrale di cui al comma 2; 4. La retribuzione globale
è costituita dai seguenti elementi:
a)
la
retribuzione individuale di cui al comma 3; 5. Ferme restando le
disposizioni contrattuali relative alle modalità e ai criteri di
erogazione delle varie indennità riconosciute ai sensi del presente
contratto, restano escluse dalla composizione della retribuzione globale
di cui al comma 4: le indennità di cui alle lettere a), b), c), d), e),
f), g), i) di cui all’art. 31; i trattamenti di cui agli artt. 17, 18, 32,
33, 35, 36; il buono pasto di cui all’art. 34.
Con
riferimento agli istituti disciplinati dal vigente CCNL, le basi di
calcolo per l’erogazione dei relativi trattamenti sono costituite dalle
retribuzioni come di seguito specificate. A. La retribuzione base
parametrale di cui al comma 2 del presente articolo è utile ai fini dei
trattamenti per:
-
mutamento mansioni, di cui all’art. 15;
B. La retribuzione
individuale di cui al comma 3 del presente articolo è utile ai fini dei
trattamenti per:
-
prolungamento orario, straordinario, festivo, notturno, di cui all’art.
18; C. La retribuzione globale di
cui al comma 4 del presente articolo è utile ai fini dei trattamenti per:
-
periodo di prova, di cui all’art. 5;
1.
A decorrere dall' 1.5.2003
la maturazione degli aumenti periodici di anzianità (A.P.A.) ha cadenza
triennale.
2.
In fase di prima
applicazione, la maturazione dell'aumento periodico di anzianità che
avrebbe dovuto essere riconosciuto all’1.7.2004 è differita, per effetto
di quanto stabilito al comma 1, all'1.7.2005. Conseguentemente, ai
lavoratori in servizio all'1.7.2005 verrà attribuito il primo aumento
periodico di anzianità triennale calcolato in trentaseiesimi dei valori di
cui al comma 3, che verrà corrisposto in diretta relazione ai mesi di
servizio prestato tra l’1.7.2002 e il 30.6.2005.
3.
A decorrere dall'1.7.2005,
per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore
assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un
aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di
appartenenza:
Livello 1 € 15,24
2
€
17,66
3
€
19,11
4
€
20,92
5
€
24,02
6
€
27,11
7
€
31,25
8
€
34,86
4.
L'importo dell'aumento
periodico, calcolato in trentaseiesimi, spetta ai dipendenti in servizio
al 1° luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio prestato
tra il 1° luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno
del medesimo triennio.
6.
Il lavoratore ha diritto a
maturare tanti aumenti periodici – o frazioni di aumenti calcolate in
trentaseiesimi - fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui alla
tabella seguente:
Livello 1 € 152,40
2
€
176,60
3
€
191,10
4
€
209,20 .
5
€
240,20
6
€
271,10
7
€
312,50
8
€
348,60
7.
I
valori degli aumenti periodici di cui ai precedenti commi 3 e 6 spettano
ai dipendenti inquadrati nei diversi livelli, indipendentemente dalla
posizione parametrica attribuita nel proprio livello d'inquadramento.
8.
In caso di passaggio di
livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici
maturati nel livello di provenienza e la frazione del triennio in corso è
utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
IMPORTO
SINGOLO A.P.A. TRIENNALE
PER LIVELLO
€uro
IMPORTO
MASSIMO A.P.A. TRIENNALI
€uro
NUMERO
MASSIMO TEORICO A.P.A. TRIENNALI MATURABILI
€uro
1
2
3
4
5
6
7
8
15,24
17,66
19,11
20,92
24,02
27,11
31,25
34,86
152,40
176,60
191,10
209,20
240,20
271,10
312,50
348,60
10
10
10
10
10
10
10
10
Le parti si
danno atto che restano comunque fermi gli importi in cifra fissa
riconosciuti per effetto della applicazione dell'art. 43, comma 4, del
CCNL 18.12.1980.
Gli aumenti
periodici di anzianità fino al 31.12.1991 ai sensi del soppresso art. 16
del CCNL 23.1.1988 (compreso quindi l'importo relativo all'aumento
periodico decorrente dall'1.1.1992), mantenuti in cifra fissa, sono stati
ridotti degli importi trasferiti nelle retribuzioni parametrali come da
note in calce alla relativa tabella, e hanno concorso, nella misura
residua, al raggiungimento degli importi massimi di cui al terzo comma
dell'art.18 del CCNL 2.8.1995.
1.
La retribuzione oraria si determina convenzionalmente dividendo la
retribuzione base parametrale o individuale o globale mensile per 169.
2.
La retribuzione giornaliera si determina convenzionalmente moltiplicando
la retribuzione oraria per 39 e dividendo il risultato per 6.
1. Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via
posticipata, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Detto pagamento é attestato da distinta o busta paga, che resta in
possesso del lavoratore, con l’indicazione di tutti gli elementi che
compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute.
Qualora
l’azienda ritardi il pagamento, decorrerano gli interessi nella misura del
3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto.
2.
L’azienda può effettuare il pagamento della retribuzione anche mediante
assegni o versamenti su c/c bancari e/o postali individuali. Le relative
modalità sono portate a conoscenza della R.S.U. o, in mancanza, delle RSA
delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
3. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata
sulla distinta o busta paga deve essere fatto all’atto del pagamento,
tranne che per errori contabili o di inquadramento.
4.
In caso di contestazione sulla retribuzione o sugli altri elementi
costitutivi della stessa, al lavoratore viene intanto corrisposta la parte
di retribuzione non contestata.
5. Gli importi delle trasferte e degli elementi variabili della retribuzione
vengono corrisposti nel mese successivo a quello di riferimento.
A
decorrere dall’1.1.2004, la tredicesima mensilità è erogata con le
modalità seguenti.
1. Entro il 20 dicembre di ogni anno viene corrisposta a tutti i
dipendenti in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione
globale in vigore al 1° dicembre, con esclusione dell’indennità mensile di
cui all’art. 31, lettera j).
2.
Il
periodo di riferimento per determinare la misura spettante di tredicesima
mensilità è 1° gennaio – 31 dicembre. Pertanto, in caso di inizio o di
cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente
ha diritto a un numero di dodicesimi di tredicesima mensilità pari al
numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese
almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le
frazioni inferiori.
3.
In
caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo
di riferimento, la tredicesima mensilità è calcolata sui valori di
retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima.
A
decorrere dall’1.1.2004, la quattordicesima mensilità è erogata con le
modalità seguenti.
1. Entro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i
dipendenti in servizio una quattordicesima mensilità pari alla
retribuzione globale in vigore al 1° luglio, con esclusione dell’indennità
mensile di cui all’art. 31, lettera j) e dell’EDR di cui all’Accordo
interconfederale 31.7.1992.
2.
Il
periodo di riferimento per determinare la misura spettante di
quattordicesima mensilità è 1° agosto – 31 luglio. Pertanto, in caso di
inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno
il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di quattordicesima
mensilità pari al numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le
frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero,
trascurandosi le frazioni inferiori.
3.
In
caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo
di riferimento, la quattordicesima mensilità è calcolata sui valori di
retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima.
1.
I
trattamenti di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che
svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla
posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento.
2. Il
diritto a percepire tali trattamenti decade per effetto del mutamento
delle correlate mansioni.
3. Le
indennità di cui al comma 6, lettere a), b), c), non sono cumulabili in
quanto la maggiore assorbe la minore.
4. Le
indennità di cui al comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ,
j) sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e
legali, fatta salva la computabilità delle indennità di cui alle
lettere a), b), c), h) ai fini del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
Tali indennità non sono computabili nel trattamento di infermità per
malattia e infortunio non sul lavoro e di infortunio sul lavoro, fatta
eccezione per l’indennità di cui alla lettera j) che fa parte della
retribuzione globale.
5.
Le
indennità di cui al comma 6, lettere k) e l) fanno parte della
retribuzione globale.
6.
I
trattamenti sono i seguenti:
a)
Indennità giornaliera pari a € 0,77 riconosciuta ai lavoratori inquadrati
nel livello 4 dell’Area conduzione in qualità di:
- autisti
conducenti di automezzi per la guida dei quali è prescritto il possesso
della patente di categoria E;
-
conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali;
-
operatori- autisti di combinata canal- jet;
-
conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo
automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-
computerizzata.
b)
Indennità giornaliera pari a € 0,36 riconosciuta ai lavoratori inquadrati
nel livello 2 dell’Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e
complementari, i quali siano addetti:
- ai
servizi di rimozione rifiuti operando promiscuamente o esclusivamente a
livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per
l’altezza di almeno un piano normale di edificio;
-
all’effettuazione della raccolta su strade a scalini o rampe con un
dislivello di almeno un piano normale di edificio;
- ad
operazioni manuali di espurgo pozzi neri.
c) Indennità giornaliera pari a € 0,52 riconosciuta ai lavoratori inquadrati
nel livello 2 dell’Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e
complementari, adibiti alla guida di veicoli o motocarri, per i quali è
richiesto il possesso della patente di categoria A, che effettuano in
singolo anche la raccolta e/o lo spazzamento.
d)
Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65%
della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti
addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati
nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo
svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità per
lavoro domenicale eventualmente corrisposta.
e) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai
dipendenti ai sensi dell’art. 67, lettera C., commi 3 e 5.
f) Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base
parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di
riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per
errori.
g)
Indennità giornaliera pari a € 0,26 per raggiungimento posto di lavoro, di
cui all’art. 35, lett. c).
h) Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale
oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale
indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo
per effetto di accordi aziendali.
i) Indennità domenicale pari a € 4,13 riconosciuta ai lavoratori che prestano
la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale
compensativo in altro giorno della settimana.
j) Indennità mensile pari a € 40,00 riconosciuta per 12 mensilità ai
lavoratori inquadrati nel livello 5 dell’Area impianti e officina, in
qualità di conduttore/manutentore in possesso di patente di 1° grado
generale che, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica, di
norma è addetto a turni continui e avvicendati e ha il compito di guidare
e controllare il personale del turno assegnato. Tale indennità è
riconosciuta a decorrere dall’1.6.2004.
k)
Compenso mensile pari a € 11,88 riconosciuto per 14 mensilità ai
lavoratori inquadrati nel livello 3 dell’Area conduzione, adibiti in
maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la
guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C.
l)
Indennità mensile di funzione pari a € 77,47 riconosciuta per 14 mensilità
alla categoria dei Quadri (livello 8).
1. Al
fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di
straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche
attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non
presidiati per l’intera giornata, l’azienda può disporre l’attivazione del
servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell’anno, stabilendone
la durata giornaliera.
2. In
tale premessa, tra l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA,
congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame congiunto
preventivo:
a)
le
modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1;
b)
la
programmabilità dei turni di reperibilità su base superiore al bimestre –
anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche
ecc.del luogo – tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c)
l’individuazione del termine temporale massimo di presentazione del
dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma
5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del
luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3.
In
relazione all’organizzazione del servizio, l’azienda predisporrà un
sistema di turni avvicendati – ferme restando le esclusioni a norma di
legge di determinate categorie di lavoratori – la cui programmazione è
resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di
norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro
il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre
seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può
essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario
di lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I
turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile
non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo
dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica
nell’arco dello stesso periodo.
5.
Il
lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali
aziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Nondimeno,
egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro
immediatamente a seguito della chiamata da parte dell’azienda.
6. In
caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente
comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata.
L’importo
di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un’ora e
mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro
straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali
si ricade.
La predetta
indennità è comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali
e legali, compreso il trattamento di fine rapporto; non è computabile nel
trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in
quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all’indennità di
reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una
indennità secondo le seguenti misure differenziate:
a) € 5,00
per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di
turno programmato di lavoro normale;
b)
€ 7,00
per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non
coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c)
€
10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo.
L’indennità
di reperibilità è comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti
contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è
computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.
8.
Le
eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario
di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte
dell’azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente CCNL per
le ore di lavoro in prolungamento orario, straordinario, notturno, festivo
a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
9.
Fatto salvo il computo del tempo dell’ eventuale lavoro effettivo
di cui al comma 8, le ore di turno programmato in reperibilità non sono
utili ai fini della durata dell’orario legale e/o
contrattuale di lavoro.
10.
Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità
eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi
di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori valori
eventualmente riconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le
medesime fattispecie.
A decorrere dall’1.1.2005, l’art. 21, lett. c) del CCNL
2.8.1995 è sostituito dalle seguenti norme.
1.
Fatta eccezione per le
fattispecie di cui all’art. 16, commi 10 e 11, si considera in trasferta
il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria
attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la sede abituale di
lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali
consecutivi.
2.
In relazione alle specifiche
condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in
trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della
prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro.
3.
In occasione di ogni invio in
trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio
utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle
altre eventuali spese vive – documentate – necessarie all’espletamento
della trasferta stessa.
4.
In relazione alla specifica
durata giornaliera della trasferta, l’azienda è tenuta a corrispondere
altresì quanto segue.
A)
Trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:
· in aggiunta a
quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della
normalità;
B)
Trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:
· in aggiunta a
quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al
rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio,
nei limiti della normalità, un’indennità giornaliera pari al 50% della
retribuzione individuale.
5.
In caso di trasferte
caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a
ulteriori quote dell’indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera B,
matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch’esso una
durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore.
6.
Al fine di determinare le quote
di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera B), il
computo della complessiva durata della trasferta decorre dall’ora della
partenza fino all’ora del termine del viaggio di rientro in sede, con
riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone
effettivamente utilizzati.
7.
La documentazione
giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal
titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone;
dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato
dall’azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato
dell’azienda.
La
documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio
è costituita dalla ricevuta fiscale.
8.
Al personale inviato in
trasferta non compete il buono pasto di cui all’art. 34 per ogni giornata
nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l’indennità giornaliera
di cui al comma 4, lettera B.
9. L’indennità di trasferta di cui
al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai
diversi fini contrattuali e legali.
10.
Il trattamento per trasferte di
durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce
oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art.
63.
11.
Al lavoratore inviato in
trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l’azienda:
a) per le
spese di cui al comma 3: consegna – ove possibile – i relativi titoli di
viaggio e/o anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte;
b) per le
spese di cui al comma 4, lett. A) : anticipa un importo pari all’80% delle
spese presunte;
c) per le
spese di cui al comma 4, lett. B): anticipa un importo pari all’80% delle
spese presunte;
d) per le
trasferte aventi la durata di cui al comma 4, lett. B) e al comma 5:
anticipa un importo pari all’80% delle indennità giornaliere presunte.
12.
Il conguaglio dei rimborsi
spese e/o delle indennità giornaliere di cui al comma 11 è effettuato
entro il 15 del mese successivo a quello in cui il lavoratore si è recato
in trasferta.
1.
A
decorrere dall’1.5.2003 è soppressa l’indennità di mensa giornaliera pari
a € 0,52 di cui all’art. 21, lett. o) , del CCNL 2.8.1995. Dalla medesima
data tale indennità è assorbita e sostituita da un buono pasto a larga
diffusione territoriale corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni
giornata di effettiva prestazione, nella misura di € 1,50. A decorrere
dall’1.1.2005 la misura del buono pasto è ridotta a € 1,00.
2.
L’eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il rimborso
del relativo costo da parte dell’azienda fa venir meno, per la medesima
giornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui
al presente articolo.
3. I
buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza
mensile, al di fuori della busta paga, e non possono essere sostituiti da
trattamenti retributivi di corrispondente valore.
a)
Rimborso spese per uso autovettura
Il
dipendente che, previa autorizzazione dell’azienda ovvero aderendo alla
richiesta di quest’ultima, usi la propria autovettura per ragioni di
servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di
indennità chilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300 che effettuino
una percorrenza media annua di 20.000 Km.
b)
Rimborso spese per testimonianza
E’
corrisposta la retribuzione globale al dipendente chiamato quale teste in
causa civile o penale o amministrativa in dipendenza del servizio. Qualora
il lavoratore debba allontanarsi dalla sede abituale di lavoro, ha diritto
altresì al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per
il viaggio, il vitto, l’alloggio, detratta l’indennità corrisposta dallo
Stato.
c)
Rimborso spese per raggiungimento posto di lavoro
Qualora la
sede abituale di lavoro sia ubicata fuori dal Comune o di una sua
frazione, in località non assistite giornalmente in modo regolare da un
servizio di trasporto pubblico locale di persone, e l’azienda non
provveda, direttamente o indirettamente, al trasporto del personale nella
predetta sede di lavoro a inizio e fine turno, al dipendente interessato è
corrisposto il rimborso delle spese, effettivamente sostenute, ai sensi
della lettera a) del presente articolo.
Per i
Comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti, tale rimborso è
costituito dalla indennità giornaliera disciplinata dall’art. 31, lett.
g).
d)
Rimborso spese vidimazione patente
Agli
autisti e ai conducenti di motocarro, titolari o normalmente impiegati
come sostituti, sono rimborsate le spese per il rinnovo della patente,
previa idonea documentazione. Tale rimborso spetta altresì ai lavoratori
cui è richiesto, in via ricorrente, l’uso dei veicoli aziendali o di
proprietà dei lavoratori stessi per ragioni di servizio.
e)
Somministrazione latte
Restano
invariate le condizioni individuali in atto nelle aziende.
f)
Uso gratuito dell’alloggio
Qualora
l’azienda, per esigenze di servizio,richieda al dipendente di abitare
presso il complesso aziendale, l’uso dell’alloggio è gratuito.
g) Uso
locale aziendale per consumazione pasto
Le aziende
metteranno a disposizione dei lavoratori un locale idoneo per la
consumazione del pasto, convenientemente attrezzato.
1. L’azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con
l’interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici,
organizzativi e produttivi da una ad altra sede di lavoro, situata in
località diversa da quella abituale. Tali motivi devono essere specificati
all’interessato con apposita lettera, che deve pervenire con un preavviso
di almeno 30 giorni calendariali.
2. Il
lavoratore trasferito ai sensi del comma 1 conserva, in quanto più
favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse
quelle indennità che siano inerenti alle condizioni locali e alle
prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che
non ricorrano nella nuova destinazione.
3. Qualora, per effetto del trasferimento disposto dall’azienda ai sensi del
comma 1, la nuova sede di lavoro disti almeno 100 Km dalla precedente e
conseguentemente il lavoratore debba trasferire il domicilio proprio e
della famiglia, al lavoratore stesso vengono rimborsate le spese di
viaggio per sé e per i familiari a carico nonché le spese per il trasporto
degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), previ accordi da
prendersi con l’azienda. Il trasporto dei mobili e delle masserizie deve
essere assicurato, a carico dell’azienda, contro il rischio dei danni.
Analogamente, qualora il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato
precedentemente alla comunicazione del trasferimento, lo stesso lavoratore
ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino a concorrenza di un massimo
di quattro mesi di canone di affitto. Ricorrendo le condizioni di cui al
presente comma, al dipendente viene corrisposta una somma, a carattere di
elargizione una tantum, pari ad una mensilità di retribuzione globale,
maggiorata di 1/5 per ogni familiare a carico che si trasferisca con lui.
4. Al
lavoratore che, trasferito ai sensi del comma 3, venga licenziato non per
motivi disciplinari, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per sé e per i
familiari a carico per il rientro nella precedente residenza, quando tale
rientro sia effettivamente avvenuto. Inoltre, qualora il lavoratore di cui
al presente comma abbia provveduto entro sei mesi dalla data della
risoluzione del rapporto di lavoro, all’effettivo movimento delle
masserizie, ha pure diritto al rimborso, sulla base preventivamente
concordata con l’azienda, delle spese sopportate per il detto trasporto
dalla località di trasferimento alla precedente residenza. Ai fini di cui
al presente comma, le richieste di rimborso devono essere inoltrate
all’azienda prima della cessazione del rapporto di lavoro.
5.
Qualora non accetti il trasferimento motivato ai sensi del comma 1, il
lavoratore ha diritto, se licenziato, all’indennità di preavviso e al
trattamento di fine rapporto.
6. In
accoglimento della richiesta avanzata congiuntamente dai lavoratori
interessati e ove lo ritenga operativamente attuabile, l’azienda può
disporre lo scambio di sede di lavoro tra i dipendenti in possesso della
stessa qualifica e che ricoprano l’identica posizione di lavoro. Tali
casi, non configurando in alcun modo le ipotesi di trasferimento di cui ai
commi precedenti, non danno luogo all’applicazione del trattamento
previsto dal presente articolo.
7. In
caso di trasferimento individuale, l’azienda, almeno 90 giorni calendariali prima della data relativa, convoca la RSU o, in mancanza, le
RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS.
stipulanti, per fornire una informativa sui motivi del trasferimento
nonché sulle condizioni economico – normative del trasferimento stesso.
8. In
caso di trasferimenti plurimi, l‘azienda, almeno 90 giorni calendariali
prima della data relativa, convoca la RSU o, in mancanza, le RSA,
congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS.
stipulanti, per un esame congiunto dei motivi dei trasferimenti dei
dipendenti interessati nonché delle condizioni economico – normative del
loro trasferimento.
In caso di
interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di forza maggiore non
previste dal presente contratto e non dipendenti da provvedimenti
disciplinari, il lavoratore resterà a disposizione dell’azienda che potrà
adibirlo ad altri lavori, fatte salve in ogni caso le disposizioni in
materia di mutamento di mansioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2.
1.
Il lavoratore che non può
presentarsi in servizio deve darne giustificazione all’azienda nello
stesso giorno, salvo il caso di comprovato impedimento, prima dell’inizio
dell’orario di lavoro stabilito, per consentire l’adozione di adeguate
misure organizzative.
Il
lavoratore non può altresì assentarsi dal servizio se non debitamente
autorizzato dal proprio superiore.
2.
Salvo il caso di comprovato
impedimento, qualsiasi assenza dal servizio senza giustificato motivo,
indipendentemente dalla correlata trattenuta retributiva, è considerata
arbitraria ed è soggetta a sanzioni disciplinari.
3.
Qualora l’assenza dal servizio,
di cui al comma 2, sia superiore a tre giorni calendariali consecutivi, il
dipendente è da considerarsi dimissionario. Il termine è prorogato di un
giorno qualora il terzo giorno coincida con un giorno festivo.
1.
Al lavoratore che ne faccia
domanda l’azienda può accordare permessi, per giustificati motivi, con
facoltà di corrispondere o meno la retribuzione.
2.
In occasione della nascita di
un figlio è riconosciuto al lavoratore un giorno di permesso retribuito.
3.
Ai fini di cui ai precedenti
commi, si fa riferimento alla retribuzione globale.
4.
Al dipendente che ne faccia
richiesta, l’azienda potrà riconoscere un periodo di aspettativa per
motivi privati fino a un massimo di 180 giorni calendariali, senza
corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ai
fini di alcun istituto.
1. I
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali, regionali e nazionali – quali individuati dall’art.
31, commi 1 e 2, della legge 20.5.1970, n. 300 – possono, a richiesta,
essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del
loro mandato, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 31.
2.
L’anzianità decorrente durante i periodi trascorsi in aspettativa per
cariche sindacali è considerata utile a tutti gli effetti contrattuali.
3.
Con riferimento ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive ai
sensi dell’ art. 32 della legge n. 300/1970, qualora il tempo necessario
all’espletamento del mandato ricada in un’ora compresa nel turno di
lavoro, l’azienda, su richiesta del dipendente, riconoscerà allo stesso un
permesso per la durata dell’intero turno giornaliero, con decorrenza della
retribuzione globale.
1.
In occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle
Regioni, i dipendenti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali,
ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in
occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e
dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2.
I giorni di assenza dal lavoro
compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli
effetti giorni di attività lavorativa. Pertanto i lavoratori di cui al
comma 1 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in
aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi
compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi
nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
3.
L’adempimento delle funzioni
elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione
del presidente di seggio, recante la data e l’orario di inizio e di
chiusura delle operazioni connesse alle consultazioni elettorali.
1.
Al dipendente che contragga
matrimonio viene concesso un periodo di congedo di 15 giorni calendariali,
con corresponsione della retribuzione globale. Detto periodo è
riconosciuto anche al lavoratore assunto a termine con contratto di lavoro
di durata almeno pari a 90 giorni calendariali. 2.
Dal trattamento economico di
cui sopra è dedotto quanto eventualmente erogato a tale titolo dall’INPS.
3.
Il periodo di congedo
matrimoniale non è computabile nel periodo di ferie annuali.
Premessa
I
lavoratori studenti non in prova, assunti a tempo indeterminato, iscritti
e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi o la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni
di lavoro in prolungamento orario o straordinario o nei giorni di riposo
settimanale.
A)
Permessi per preparazione ad esami
1.
Per sostenere gli esami sotto
specificati, i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari
di studio di cui al comma in premessa - ivi compresi coloro che si
preparano privatamente - hanno diritto, previa presentazione di idonea
certificazione, a permessi con decorrenza della retribuzione globale pari
a:
·
giorni
cinque per esami di licenza elementare;
·
giorni dieci
per esami di licenza media inferiore;
·
giorni
dodici per esami di licenza media superiore;
·
giorni due
per ogni esame universitario.
2.
I permessi di cui al
precedente comma sono attribuiti per un massimo di due volte per il
medesimo esame.
B)
Permessi per frequenza di corsi regolari di studio
1.
I lavoratori studenti iscritti
e frequentanti corsi regolari di studio di cui al comma in premessa,
qualora la frequenza coincida con l’orario di lavoro, hanno diritto a
permessi, con decorrenza della retribuzione globale, nel limite massimo di
150 ore procapite all’anno, previa presentazione del certificato di
frequenza scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello
richiesto all’azienda.
2. Il numero dei lavoratori studenti che potranno richiedere i permessi di
cui al comma 1 non dovrà superare, in ogni anno, il 3 per cento del numero
dei dipendenti in forza al 1° settembre di ogni anno, senza pregiudizio
del normale svolgimento del servizio. I permessi di cui al comma 1 sono
riconosciuti secondo il seguente ordine prioritario: scuola elementare,
scuola media inferiore, scuola media superiore, università. A parità di
condizioni, prevale la data di presentazione della richiesta.
3. Nei centri di servizio cui siano addetti da 10 fino a 35 dipendenti, i
permessi di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni ivi stabilite,
saranno riconosciuti a un lavoratore studente per ogni anno. 4.
Nei centri di servizio cui siano addetti fino a 9 dipendenti, i permessi
di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni ivi stabilite, saranno
riconosciuti ad un lavoratore studente per ogni anno per la partecipazione
ai corsi in parola fuori dell’orario di lavoro.
A decorrere
dal 13.1.2004, l’art. 37 del CCNL 2.8.1995 è sostituito dalle
seguenti norme.
A. Obblighi di comunicazione e certificazione – Visite di
controllo 1. L’assenza per infermità
dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro – sia in caso di inizio che
di prosecuzione dell’assenza – deve essere comunicata dal lavoratore
all’azienda nello stesso giorno, salvo il caso di comprovato impedimento,
prima dell’inizio dell’orario di lavoro stabilito per consentire
l’adozione di adeguate misure organizzative. 2. Sia nel caso di inizio
che di prosecuzione di assenza per infermità, il lavoratore deve far
pervenire ovvero spedire all’azienda, con raccomandata A.R., il
certificato medico attestante l’incapacità lavorativa entro due giorni dal
rilascio; fermo restando che il certificato stesso deve essere comunque
redatto entro ventiquattro ore dall’inizio dell’evento morboso.
3.
L’azienda ha facoltà di far controllare lo stato di infermità del
lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. A tal
fine il lavoratore ha l’obbligo di trovarsi a disposizione, presso il
domicilio o la dimora comunicati all’azienda, fin dal primo giorno di
assenza e per tutto il periodo dell’infermità, compresi i giorni festivi,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, ovvero
nelle diverse fasce orarie eventualmente stabilite per disposizioni
legislative o amministrative nazionali o territoriali.
4.
L’azienda darà comunicazione ai lavoratori, mediante affissione nei luoghi
di lavoro, delle eventuali diverse fasce orarie di cui al precedente
comma, provvedendo ad informarne altresì la rappresentanza sindacale
unitaria o, in mancanza, le RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti il CCNL.
5.
In
relazione agli adempimenti di cui al comma 3, sono fatte salve le
eventuali documentabili necessità del lavoratore di assentarsi dal
domicilio o dalla dimora per visite mediche, prestazioni sanitarie ed
accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo effettuate
dalle strutture competenti a norma di legge; fermo restando l’obbligo del
lavoratore stesso di darne preventiva informazione all’azienda, salvo casi
di comprovato impedimento.
6.
Ai
fini del comma 3, ogni mutamento anche temporaneo, durante l’assenza per
infermità, del domicilio o della dimora inizialmente resi noti all’azienda
deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore all’azienda stessa.
B. determinazione del periodo di conservazione
del posto di lavoro: comporto breve e comporto prolungato
1. Nei casi di
interruzione del servizio dovuta a infermità per malattia o infortunio
non sul lavoro debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto
breve, di 365 giorni calendariali.
Il suddetto periodo di
conservazione del posto si intende riferito al cumulo delle assenze
verificatesi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio
morboso.
2.
Nell’ipotesi in cui il superamento del periodo di
conservazione del posto di cui al comma 1 sia determinato da un unico
evento morboso continuativo, debitamente certificato, comportante
un’assenza ininterrotta, il lavoratore ha diritto alla conservazione del
posto per un ulteriore periodo di 90 giorni calendariali.
Di conseguenza il periodo
complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà
di giorni calendariali 455, sempre riferito al cumulo delle assenze
verificatesi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio
morboso.
3.
Nell’ambito dei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo
episodio morboso, i periodi di conservazione del posto di cui ai predetti
commi 1 e 2 sono rispettivamente aumentati di un periodo di durata massima
di 120 giorni calendariali in caso di assenze comportanti ricovero
ospedaliero e/o day hospital, debitamente certificate. Tale periodo è
fruibile anche in maniera frazionata.
4.
Il periodo di comporto prolungato di cui al comma 2 si
applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei 1.095 giorni
calendariali precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due
malattie comportanti, ciascuna, un’assenza continuativa pari o superiore a
90 giorni calendariali.
5.
Il periodo di comporto prolungato di cui al comma 2 viene
altresì riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del
periodo di comporto breve, di cui al comma 1, sia assente
continuativamente per un unico evento morboso ininterrotto di durata pari
o superiore a 90 giorni calendariali.
6. Resta salvo quanto previsto dalla legge 6.8.1975, per la
conservazione del posto dei lavoratori affetti da T.B.C.
7. Per quanto concerne i lavoratori in prova trova
applicazione l’art. 5, comma 3, del presente CCNL.
8. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l’azienda fornisce
informazioni sulla situazione relativa alla conservazione del posto di
lavoro, con riguardo ai lavoratori che hanno accumulato assenze per
infermità pari o superiori a 250 giorni calendariali nei 1.095 giorni
calendariali precedenti la data della comunicazione aziendale.
C.
trattamento economico
1.
Nell’ambito dei distinti periodi di comporto di cui ai commi 1 e 2 della
lettera B, al lavoratore assente per infermità dovuta a malattia o
infortunio non sul lavoro, debitamente certificata, l’azienda
corrisponderà una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di
disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento
dell’intera retribuzione globale mensile netta del lavoratore medesimo.
2. Ai
fini dei trattamenti economici spettanti nei distinti periodi di
comporto di cui ai commi 1 e 2 della lettera B, si terrà conto dei periodi
di assenza complessivamente verificatisi nei 1.095 giorni calendariali
precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. In tale premessa:
a) Il
lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione globale mensile netta per
i primi 365 giorni calendariali di assenza (comporto breve) qualora
ricorrano le condizioni di cui alla lettera B, comma 1;
b) Il
lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione globale mensile netta per
ulteriori 90 giorni calendariali (comporto prolungato), qualora ricorrano
le condizioni di cui alla lettera B, commi 2, 4, 5.
3. In
caso di assenze comportanti ricovero ospedaliero e/o day hospital di cui
al comma 3 della lettera B, l’azienda corrisponderà al lavoratore una
integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni
legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell’ intera
retribuzione globale mensile netta, per un periodo – anche frazionato – di
durata massima di 120 giorni calendariali. Le assenze a questo medesimo
titolo eccedenti tale durata massima danno diritto al trattamento di cui
al precedente comma 2, lettera a) e b), entro i limiti rispettivamente
stabiliti.
1.
Il
lavoratore che raggiunga il limite di conservazione del posto di cui alla
lettera B, comma 1, e continui a trovarsi in assenza debitamente
certificata, usufruirà, previa richiesta scritta inoltrata prima del
superamento del limite predetto, di un periodo continuativo di aspettativa
della durata massima di 90 giorni calendariali, durante il quale non
decorrerà retribuzione né anzianità ai fini di alcun istituto.
2. Il
lavoratore che raggiunga il limite di conservazione del posto di cui alla
lettera B, commi 2, 4, 5, e continui a trovarsi in assenza debitamente
certificata, usufruirà, previa richiesta scritta inoltrata prima del
superamento del limite predetto, di un periodo di aspettativa della durata
massima di 270 giorni calendariali, durante il quale non decorrerà
retribuzione né anzianità ai fini di alcun istituto.
In caso di assenze
determinate da patologie gravi richiedenti terapie salvavita, che
determinano una discontinuità della prestazione lavorativa, l’aspettativa
di cui al presente comma 2 potrà essere fruita anche in maniera
frazionata, in relazione alle esigenze dei singoli periodi terapeutici.
3. I
distinti periodi di aspettativa non retribuita di cui ai precedenti commi
1 e 2 aumentano il periodo dei 1.095 giorni calendariali di cui ai commi
1 e 2 della lettera B di tanti giorni quanti sono i giorni fruiti di
aspettativa medesima.
4. I
distinti periodi di aspettativa non retribuita di cui ai precedenti commi
1 e 2 possono essere richiesti una sola volta nell’arco temporale nel
quale sono calcolati i distinti periodi di conservazione del posto
aumentati ai sensi del comma 3.
5. Al
fine di poter utilizzare i distinti periodi di aspettativa di cui ai
precedenti commi 1 e 2, il lavoratore fornirà la certificazione medica
delle competenti strutture sanitarie all’azienda, che tratterà le relative
informazioni nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003, n.196.
E. effetti del superamento dei termini del periodo di conservazione
del posto o comporto
1.
Superati i distinti termini di conservazione del posto rispettivamente di
cui ai commi 1 e 2 della lettera B (periodo di comporto breve e periodo di
comporto prolungato) e di cui ai commi 1 e 2 della lettera D, e perdurando
l’assenza per infermità, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro
riconoscendo al lavoratore anche l’indennità sostitutiva del preavviso;
analogamente, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro senza
l’obbligo del preavviso ovvero del pagamento all’azienda della relativa
indennità sostitutiva.
2. Qualora, il rapporto di lavoro non venga risolto da nessuna delle parti,
lo stesso resterà sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della
retribuzione e con decorrenza dell’anzianità ai soli effetti del
preavviso.
F.
revoca, sospensione e cessazione
del trattamento economico di cui alla lettera c)
1.
Salvo il caso di comprovato impedimento, la tardiva comunicazione oltre il
termine di cui al comma 1 della lettera A nonché il tardivo invio del
certificato medico oltre il termine di cui al comma 2 della lettera A –
che costituisce assenza ingiustificata – sono specifici inadempimenti
contrattuali sanzionati ai sensi delle norme disciplinari; fermo restando
che il lavoratore decade dal diritto al trattamento economico a carico
dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’istituto assicuratore
non eroga l’indennità di malattia.
2.
Nei casi in cui il lavoratore:
a) durante le fasce orarie
di cui alla lettera A, comma 3, non si trovi a disposizione nel domicilio
o nella dimora comunicati al datore di lavoro;
b) non abbia dato preventiva
comunicazione all’azienda della necessità di doversi assentare per i
motivi di cui alla lettera A, comma 5;
c) non abbia provveduto a
comunicare all’azienda il mutamento anche temporaneo del domicilio o della
dimora di cui alla lettera A, comma 6;
lo stesso decade dal diritto
al trattamento economico a carico dell’azienda per lo stesso periodo per
il quale l’istituto assicuratore non eroga l’indennità di malattia.
3.
Il lavoratore non presente
all’atto della visita di controllo nelle fasce orarie di reperibilità sarà
considerato assente ingiustificato ai sensi delle norme disciplinari,
salvo il caso di comprovato impedimento.
4.
Il trattamento economico a
carico dell’azienda di cui alla lettera C) cesserà di essere erogato, per
lo stesso periodo per il quale l’istituto assicuratore non eroga
l’indennità di malattia, nei casi in cui il lavoratore: a)
durante l’assenza per infermità, si dedichi ad attività lavorative anche a
titolo gratuito; b)
alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione
inerente l’assenza per infermità; c)
durante l’assenza per infermità, senza giustificato motivo ometta di
presentarsi ovvero si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche di
controllo e agli altri accertamenti specialistici effettuati dall’istituto
assicuratore e/o dalle competenti strutture sanitarie. 5. Le violazioni di cui al
comma 4 costituiscono grave inadempimento contrattuale e sono sanzionate
ai sensi delle norme disciplinari.
G.
Passaggio diretto da una ad altra
azienda
1.
Ai fini della determinazione
del periodo di conservazione del posto di lavoro e della misura del
correlato trattamento economico spettante, secondo quanto previsto dal
presente articolo, sono considerati utili i periodi dei rapporti di lavoro
svolti dai lavoratori continuativamente – a seguito di passaggio diretto –
alle dipendenze di più aziende che gestiscono servizi di igiene ambientale
e attività accessorie e/o complementari, indipendentemente dalla forma
giuridica dell’impresa o dell’ente.
2.
In ogni caso di passaggio
diretto di lavoratori da una ad altra azienda, l’azienda cessante, al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, fornirà all’azienda
subentrante e ai lavoratori interessati una dichiarazione che attesti, per
ogni dipendente, il periodo di conservazione del posto di lavoro goduto e
quello residuo nonché le specifiche misure del correlato trattamento
economico erogato precedentemente alla data del passaggio dei lavoratori
alle dipendenze della nuova azienda.
Ai fini
della disciplina di cui al presente articolo, per i dipendenti in forza
alla data del 13.1.2004, i trattamenti economico-normativi fruiti nei
1.095 giorni calendariali precedenti tale data non sono considerati utili
ai fini del computo dei distinti periodi di comporto di cui alla lettera B
nonché dei distinti periodi di aspettativa di cui alla lettera D.
A decorrere
dal 13.1.2004, la disciplina dell’infortunio sul lavoro di cui all’art. 37
del CCNL 2.8.1995 è sostituita dalle seguenti norme.
1.
Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche di
lieve entità, ha l’obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente
l’azienda.
2. In caso di assenza
per infortunio sul lavoro o malattia professionale, indennizzati dal
competente istituto assicuratore, al lavoratore non in prova l’azienda
conserva il posto fino alla guarigione clinica. Per tutta la durata
dell’assenza, l’azienda assicura al lavoratore una integrazione di quanto
lo stesso percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre
norme, dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento della sua
retribuzione globale mensile netta; fatto salvo il trattamento economico
per i primi tre giorni a carico dell’azienda stessa, pari al 100% della
retribuzione globale mensile netta del lavoratore.
3.
Il lavoratore ha pertanto
l’obbligo di versare all’azienda l’assegno relativo all’indennità
giornaliera erogata dall’istituto assicuratore, eleggendo a tal fine
domicilio presso l’azienda stessa e rilasciando specifica delega di
riscossione.
4.
Nel caso in cui il
lavoratore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 3, l’azienda
sospenderà l’erogazione dell’intero trattamento ivi previsto ed esperirà
le conseguenti azioni di recupero del credito.
5. Laddove, a seguito di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia residuata al
lavoratore una invalidità permanente parziale, l’azienda esaminerà le
possibilità di adibirlo ad altre mansioni compatibili con la ridotta
capacità lavorativa.
6.
Qualora l’infortunio sul
lavoro sia causato da colpa di un terzo, l’azienda ha facoltà di ripetere
dal lavoratore, fino a concorrenza del risarcimento effettuato dal terzo a
tale titolo, la quota di trattamento economico corrisposta a proprio
carico.
7.
Il trattamento economico di
cui al comma 2 cesserà di essere erogato, per lo stesso periodo per il
quale l’istituto assicuratore non eroga l’indennità, dal giorno
dell’accertato inadempimento, nei casi in cui il lavoratore durante
l’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale:
a)
si
dedichi ad attività lavorative anche a titolo gratuito;
b)
alteri
o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione inerente
l’assenza;
c)
senza
giustificato motivo, ometta di presentarsi ovvero si rifiuti di sottoporsi
alle visite mediche di controllo e agli altri accertamenti specialistici
effettuati dall’istituto assicuratore e/o dalle competenti strutture
sanitarie.
8. Le
violazioni di cui al comma 7 costituiscono grave inadempimento
contrattuale e sono sanzionate ai sensi delle norme disciplinari.
9.
Per quanto concerne i lavoratori in prova trova applicazione l’art. 5,
comma 8, del presente CCNL.
La tutela
della maternità è stabilita dalle norme del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, e
successive modificazioni e integrazioni. Per i relativi permessi
retribuiti si fa riferimento alla retribuzione globale.
1.
Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni individuate
dalla legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni, si applicano le
agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima e agli artt. 19 e
20 della legge 8.3.2000, n° 53, fatti salvi gli accertamenti e secondo
i criteri ivi previsti.
2. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n° 104, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, a condizione
che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
3. I
soggetti di cui al comma 2 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il
terzo grado, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito,
fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la
persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno.
5. Ai
permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di
cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9.12.1977, n. 903.
6. II
genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o
un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.
7. La
persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita ad altra sede senza il proprio
consenso.
8. L'azienda adotterà le misure più idonee, compreso l'abbattimento
delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e
l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.
9. Nell'attuazione degli adempimenti di propria competenza, l'azienda avrà
cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.
10.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli affidatari di
persone handicappate in situazione di gravità nonché all’altro genitore
anche qualora non ne abbia diritto.
11. Le
presenti disposizioni si applicano altresì ai genitori e ai familiari
lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un
affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente.
12.
La
presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge
5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni. Conseguentemente, per
l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate
dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
13.
Ai
fini del presente articolo, si fa riferimento alla retribuzione globale.
1. I
lavoratori, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture
pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai
programmi di terapia e/o riabilitazione presso i servizi sanitari delle
unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico‑riabilitative e
socio‑assistenziali abilitate, hanno diritto ad un periodo di aspettativa
con la conservazione del posto di lavoro allo scopo di effettuare il
programma di terapia e/o riabilitazione. Tale periodo, fruibile
anche in misura frazionata, non può eccedere la durata del programma
terapeutico e, in ogni caso, non può superare nel complesso la durata di
tre anni.
2. A
tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare, unitamente alla richiesta
di aspettativa, la documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza
e l'ammissione al programma di terapia e/o riabilitazione.
3.
Durante il periodo di aspettativa di cui al comma 1 il lavoratore
interessato dovrà presentare all'azienda, mensilmente, la documentazione
rilasciata dalle strutture sanitarie competenti attestante l'effettiva
partecipazione al programma di cui al comma 2.
4. I
lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere
posti, a domanda, in aspettativa per concorrere al programma terapeutico e
socio ‑ riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio
per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Il periodo di
aspettativa, fruibile anche in misura frazionata, non può eccedere la
durata del programma terapeutico e, in ogni caso, non può superare nel
complesso la durata di tre anni.
5.
Qualora il lavoratore non riprenda servizio entro dieci giorni lavorativi
dal completamento del programma terapeutico o dalla scadenza del
periodo massimo di aspettativa ovvero dalla data dell'eventuale,
volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico, il rapporto
di lavoro si intenderà risolto.
6.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di
particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego
nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
7.
Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che
comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi,
sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a
cura di strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e
a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di
tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad
accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto
interministeriale.
8.
In
caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il
lavoratore dall'espletamento di mansioni che comportino
rischi per la sicurezza, la incolumità e salute di terzi, e il
lavoratore può essere adibito a mansioni che non comportino i rischi
predetti.
9.
Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si
intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della
retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
10. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 4 è consentito il
ricorso all'assunzione a tempo determinato. 11. Nell'attuazione degli
adempimenti di propria competenza, l'azienda avrà cura di tutelare la
riservatezza dei lavoratori interessati.
12.
La presente regolamentazione è
conforme a quanto previsto dal DPR 9.10.1990, n. 309 e successive
modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme
si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e
dagli organismi pubblici competenti.
13.
Le disposizioni di cui al
presente articolo trovano applicazione anche ai fini della tutela delle
persone affette da etilismo.
1. In considerazione della
rilevanza sociale che ha assunto l'epidemiologia della sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS), e comunque nel rispetto della legge
5.6.1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta contro l'AIDS), ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che
abbiano l'urgenza di assistere il coniuge o un parente entro il secondo
grado affetto da AIDS, che necessiti di apposite terapie
domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche, l'azienda,
compatibilmente con le esigenze tecnico – organizzative, concederà in
alternativa:
·
aspettativa
non retribuita per la durata della terapia e comunque per un periodo non
superiore a tre anni;
·
permessi non
retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di otto mesi.
2.
La concessione dell'aspettativa o dei permessi non
retribuiti è subordinata alla presentazione da parte del dipendente di
documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente
attestante le esigenze terapeutiche e di assistenza del congiunto.
3. Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si
intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della
retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
4. Nell’attuazione degli adempimenti di propria competenza,
l’azienda avrà cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori
interessati.
1.
Al dipendente donatore di midollo osseo
l’azienda riconosce permessi retribuiti, con decorrenza della retribuzione
globale, in misura necessaria all’effettuazione degli accertamenti e delle
analisi finalizzati a verificare l’idoneità alla donazione.
2.
Ai
fini della concessione dei permessi di cui al primo comma, l'effettuazione
predetta deve essere comprovata da specifiche certificazioni.
Fermo
restando quanto previsto dalla legge 5.2.1992, n. 104, e dalla legge
8.3.2000, n.53, ai lavoratori che abbiano la necessità di assistere il
coniuge, il convivente o un parente entro il 3° grado, anche non
convivente, non ricoverati a tempo pieno, bisognosi di assistenza
in quanto colpiti da una malattia di particolare gravità o di lunga
durata, l'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico –
organizzative, permetterà di praticare orari flessibili individuali e/o di
turnazione agevolata utili all'assistenza del congiunto e concederà
permessi non retribuiti anche per periodi plurisettimanali, previa
presentazione di idonea documentazione.
A)
Permessi per eventi e cause particolari
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma
1, della legge 8.3.2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento
d'attuazione di cui al Decreto interministeriale 21.7.2000 n. 278, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni lavorativi di
permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il
secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la
famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2.
Per fruire del permesso, il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore
di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei
quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i
giorni festivi e quelli non lavorativi.
3.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti
indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di
cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea
documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento chirurgico.
4.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a
documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi
consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
5.
I
giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso
o dall'accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della
necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
6.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati al comma 1,
il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa
all’utilizzo dei giorni di giorni di permesso, diverse modalità di
espletamento deIl’ attività lavorativa comportanti una riduzione
dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso
che vengono sostituiti.
7.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della
lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso
che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza
temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea
certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal
momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il
lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità
ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere
utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno,
alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
8.
La
riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità
concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli
interventi terapeutici.
9.
I
permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti
per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge
5.2.1992, n. 104, e successive modificazioni.
10. Qualora, nello stesso anno, si verifichino lutti per decesso di genitori,
coniuge, figli, fratelli o altro familiare convivente, il lavoratore ha
diritto a corrispondenti periodi di tre giorni di permesso retribuito,
sempreché tali lutti non intervengano in periodi di ferie o di malattia
del lavoratore stesso.
B)
Congedi per gravi motivi familiari
1. Ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della
legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del Regolamento d'attuazione di cui
al Decreto interministeriale 21.7.2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad
un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati
dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione
personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui
all'art. 433 cod. civ, anche se non conviventi, nonché dei portatori di
handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
2. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà
essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.
3. Il
lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la
durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello
stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi
consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con
i soggetti sopra indicati.
4. Il
lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti
dall'art. 3 del medesimo Regolamento di attuazione di cui al Decreto
citato n. 278/2000.
5. Il
datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad
esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente.
6. Sia l'eventuale non accoglimento, sia la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, sia la concessione parziale del congedo devono
essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del
congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la
sostituzione del dipendente.
7.
Su
richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei
successivi 20 giorni.
8. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, la richiesta di
congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata
del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i
congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di
lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione
della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente
norma.
9. Il
congedo di cui alla presente lettera B) può essere altresì richiesto per
il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1 del citato Decreto n.
278/2000, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di
utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime
disposizioni. Nel caso in cui la richiesta, del congedo per questo motivo
sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è
tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’ eventuale
diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad
assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette
giorni.
10. Il
lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata
nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima
del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette
giorni.
11.
Durante il periodo dì congedo dì cui al presente articolo, il lavoratore
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla
decorrenza de!l'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun
tipo di attività lavorativa.
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8.3.2000, n. 53, ai lavoratori
che scelgano di adottare o avere in affidamento bambini e abbiano bisogno
di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in
Italia che all'estero, le aziende ‑ per i casi in cui i lavoratori non
possano fruire di specifiche agevolazioni ai sensi della legislazione
vigente – riconosceranno, compatibilmente con le esigenze tecnico –
organizzative, periodi di aspettativa non retribuita fino a un anno,
dietro presentazione della documentazione del competente giudice dei
minori.
2.
Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso
a tutti gli effetti, senza decorrenza della retribuzione e senza
decorrenza di anzianità.
1.
I
lavoratori assunti a tempo indeterminato che fanno parte di organizzazioni
volontarie di solidarietà sociale iscritte negli appositi registri
regionali, di cui all'art. 6 della legge 11.8.1991, n. 266, hanno diritto
di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, delle forme
di flessibilità dell'orario di lavoro anche individuale e di turnazione
agevolata, in recepimento dell'art. 17 della legge sopra citata.
2.
Valutate le esigenze di servizio, l'azienda potrà inoltre concedere un
periodo di aspettativa non retribuita, di durata non superiore ad un anno,
ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle
Associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991.
3.
Ferme restando le disposizioni del DPR 21.7.1994, n. 613, in
considerazione della natura di servizio pubblico essenziale del servizio
gestito dalle aziende e del loro dovere di collaborazione in caso di
calamità, allo scopo di assicurare l'efficienza indispensabile a far
fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il
personale delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato, è
tenuto prioritariamente a disposizione dell'azienda per gli interventi di
carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse a detti
interventi.
4.
Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso
a tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza
decorrenza di anzianità.
1.
Il richiamo alle armi non
risolve il rapporto di lavoro. Ai dipendenti interessati verrà applicato
il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.
2. I dipendenti richiamati alle
armi dovranno riprendere servizio entro il termine di 30 giorni
calendariali dal collocamento in congedo. Superato tale termine, gli
interessati saranno considerati dimissionari.
1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in
armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione Cee del 13.12.1984, n.
635, dalla legge 9.12.1977, n. 903 e dalla legge 10.4.1991, n. 125, in
tema di parità uomo ‑ donna, attività di studio e di ricerca mirate alla
promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali
situazioni che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo ‑
donna nel lavoro, anche con riferimento ai comportamenti lesivi della
dignità della persona.
2. A
tal fine, le parti stipulanti il presente CCNL costituiranno una
Commissione nazionale paritetica, di complessivi 8 componenti, che
si riunirà di norma annualmente per:
a)
esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle Aziende sulla base
dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del
sistema informativo vigente;
b)
proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive, da realizzare in
sede aziendale, compatibilmente con le esigenze tecnico – produttive, al
fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo
capoverso, valorizzare la presenza femminile nelle imprese e favorire
l’evoluzione della professionalità femminile.
Al fine di
garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al
sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno
rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per
quanto attiene la prevenzione e la repressione di comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, in linea con gli indirizzi contenuti
nella Raccomandazione CEE/92/131/27.11.1991 e nell’ allegato Codice di
condotta.
A)
Rappresentanza sindacale
1. Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che
costituiscono l’unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di
cui all’art. 19 della legge 300/1970, assumono anche tutti i compiti e le
funzioni delle Commissioni interne.
2.
Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente
comma, siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza
aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori
dell’azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni
previsti dall’atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti
disposizioni di legge, dai contratti collettivi e dagli accordi
interconfederali.
3.
Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende proprie
Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne comunicazione
per iscritto alla azienda interessata, precisando i nominativi dei
dirigenti delle Rappresentanze sindacali medesime.
B)
R.S.U.
1. Le parti convengono di recepire l’Accordo interconfederale 20.12.1993 per
la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
2.
Le procedure di costituzione delle R.S.U. sono definite dal relativo
regolamento di attuazione allegato al presente CCNL (Allegato n.2).
3.
Per quanto concerne la determinazione dei permessi spettanti ai componenti
della RSU, trovano applicazione i criteri già previsti per il
funzionamento delle R.S.A., secondo quanto stabilito dalla lettera C) del
presente articolo.
C)
Permessi sindacali
Permessi strutture nazionali
1. I
lavoratori componenti degli Organi statutari delle Confederazioni
Sindacali, delle Federazioni Nazionali stipulanti e delle loro strutture
di settore e/o categoria, dietro esibizione della convocazione degli
organi di cui innanzi, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per
partecipare alle riunioni degli organi stessi o alle riunioni delle
delegazioni per le trattative a livello nazionale.
2.
Le Aziende metteranno a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni dei
lavoratori stipulanti il presente contratto (FP-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI UIL) tre distacchi sindacali retribuiti; fermo restando che
nell’ambito della stessa gestione comunale, purché con dipendenti in
numero superiore a 20, potrà essere richiesto un solo distacco.
3.
I
lavoratori beneficiari dei permessi e dei distacchi di cui ai commi 1 e 2
dovranno preventivamente essere segnalati alla Fise dalle rispettive
Organizzazioni.
Permessi strutture territoriali
4. Ai componenti degli Organi statutari delle istanze territoriali delle
predette Organizzazioni l’azienda concederà permessi retribuiti, dietro
esibizione della convocazione degli organi stessi.
5. Tali permessi non potranno complessivamente superare un numero annuo di
ore corrispondente a 5 ore per ogni unità lavorativa dipendente.
Permessi strutture aziendali
6.
I permessi retribuiti da
distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in
misura annua di due ore per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono
quelli retribuiti previsti dall’art. 23 della legge 20.5.1970, n. 300.
Comunicazione nominativi strutture territoriali e aziendali
7. I nominativi dei lavoratori
componenti gli Organi delle strutture sindacali territoriali e aziendali
dovranno essere comunicati per iscritto all’azienda, tempestivamente.
D)
Diritto di affissione
Le
Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali e aziendali hanno diritto
di affiggere pubblicazioni, testi, comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi all’interno
dell’azienda, che la Direzione ha l’obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori.
E)
Trattenuta dei contributi sindacali
1.
Allo scopo di facilitare ai
lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni
sindacali stipulanti alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le
relative trattenute sulle retribuzioni mensili, previo rilascio da parte
degli interessati di apposita delega – di cui al fac simile Allegato 8 –
nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore ed il
sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella
misura dell’1% della retribuzione base parametrale per 14 mensilità.
2.
La trattenuta sarà sospesa a
richiesta scritta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese
successivo alla data della revoca; si intende invece che nello stesso mese
sarà trattenuto in un’unica soluzione il corrispettivo al tesseramento,
non ancora trattenuto, che ha scadenza annuale indivisibile, anche
se la relativa esazione viene rateizzata in 14 mensilità per comodità dei
lavoratori iscritti; ciò in quanto la clausola stessa viene esplicitamente
accettata e sottoscritta dal lavoratore al momento del rilascio della
delega.
3.
Effettuata la trattenuta,
l’azienda rimetterà ad ogni sindacato la somme di competenza. 4.
L’Azienda non potrà dar corso
di validità a deleghe di singoli o di gruppi di lavoratori per contributi
sindacali di misura inferiore a quella fissata al primo comma della
presente lettera E).
F)
Assemblee del personale
1. I
lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in azienda fuori
dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di
dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione globale.
2.
Riconosciuta l’esigenza che i servizi svolti, per la loro particolare
natura di servizi di interesse pubblico, debbono esser assicurati, le
assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo casi
del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile disagi agli
utenti. Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori
o gruppi di essi – sono indette dalla RSU o, in mancanza, dalle RSA
aderenti alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, con
l’ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro,
secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda
con preavviso di almeno 24 ore.
3.
Le assemblee potranno essere convocate anche dalle Organizzazioni
nazionali stipulanti.
4. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso all’azienda,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza
sindacale aziendale.
5. Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue procapite complessive non
potranno essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale.
G)
Sedi sindacali
1. Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a
disposizione della RSU o, in mancanza, delle Rappresentanze sindacali
aziendali aderenti alle OO.SS. stipulanti, per l’esercizio delle loro
funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’azienda o nelle
immediate vicinanze di essa.
2. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti, la RSU o, in
mancanza, le Rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle OO.SS.
stipulanti hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni.
1.
Gli istituti di patronato delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell’art. 12 della legge
20.5.1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29.7.1947, n.
304.
2.
Il lavoratore può prendere contatto con gli istituti di patronato in
azienda durante le pause di lavoro.
3.
L’azienda consentirà l’affissione di comunicati dei patronati sugli albi
murali già esistenti e l’utilizzazione degli stessi locali messi a
disposizione della R.S.U. o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS.
stipulanti.
Le
attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell’azienda sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei
lavoratori.
1. Sono titolari della
contrattazione di secondo livello, a contenuto economico ai sensi del
Protocollo 23.7.1993 nonché a contenuto normativo attuativo del
rinvio ad opera del CCNL, da un lato le imprese e dall'altro la R.S.U. o,
in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente
competenti delle OO.SS stipulanti il presente CCNL.
Finalità e
requisiti
2.
La contrattazione di secondo
livello a contenuto economico persegue le finalità e ha i contenuti di cui
al presente articolo, e riguarda in via esclusiva materie ed istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del
contratto collettivo nazionale di lavoro.
3.
Tale contrattazione è
effettuata in conformità alle inderogabili condizioni e modalità previste
dal presente articolo.
4.
Le parti convengono che la
contrattazione di secondo livello a contenuto economico debba perseguire,
a fronte del miglioramento delle correlate condizioni di produttività, di
competitività, di efficienza, di qualità e di redditività, anche il
miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici
ottenuti.
5.
Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,
concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività,
di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese
dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata
per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata
per riconoscere aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati
legati all’andamento economico dell’impresa.
6.
Conseguentemente, il premio, derivante dal raggiungimento degli obiettivi
sopra fissati dalla contrattazione aziendale, avrà caratteristiche proprie
e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del suo
collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione
alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento
dei traguardi convenuti.
7.
Idonei indicatori saranno individuati per determinare l’incidenza ed il
concorso del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza ed
economicità i cui risultati economici complessivamente raggiunti
individuano le risorse da destinare in quota parte al premio di
produttività, la cui entità non potrà essere superiore al 33% del
beneficio conseguito.
8.
Il premio, per sua natura, non potrà essere determinato a priori e avrà
caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento dell’insieme
degli obiettivi aziendali. La relativa entità e la corrispondente
erogazione sono pertanto determinate a consuntivo annuale, una volta che
si siano verificati in concreto gli incrementi di cui al 5° comma.
9.
La natura collettiva del premio non esclude che gli importi da erogare
possano essere differenziati, anche all’interno della stessa unità
produttiva, in funzione dei diversi livelli di professionalità e della
prestazione lavorativa effettivamente resa.
10.
Il premio non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale
ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.
11.
L'accordo di secondo livello a contenuto economico ha durata quadriennale
e la relativa contrattazione avviene nel rispetto dei cicli negoziali. In
tale premessa, tale contrattazione non può essere attivata nel periodo
decorrente da tre mesi prima della scadenza del contratto nazionale o del
biennio economico sino a quattro mesi dopo la predetta scadenza.
12.
Qualora non sussistano i presupposti e/o le condizioni per
la definizione di accordi aziendali ai sensi del Protocollo 23.7.1993,
trovano applicazione le disposizioni dell’art. 46 del CCNL Fise
26.10.1991, il cui testo è allegato al presente CCNL (Allegato 3), che
disciplina la corresponsione del premio annuo per qualità della
prestazione.
13.
Ai fini dell’ erogazione del premio annuo per la qualità
della prestazione, di cui al comma che precede, a partire dal periodo di
corresponsione del primo trimestre 2005 l’importo di cui al comma 4
dell’art. 46 è elevato dalla misura mensile procapite di € 7,75 a quella
di € 12,50, ferma restando la relativa disciplina contrattuale.
14.
Le erogazioni stabilite da accordi di secondo livello,
stipulati ai sensi del presente articolo, comprendono fino a concorrenza
il nuovo importo di cui al precedente comma.
15.
Restano ferme le condizioni di miglior favore definite a
livello aziendale a tutto il 31.12.2003.
Procedura di informazione, verifica e trattativa
16.
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune
per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da
perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della
competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno
preventivamente, in appositi incontri, le condizioni dell’impresa e del
lavoro, le prospettive di sviluppo, anche occupazionale, tenendo conto
dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni
essenziali di redditività.
17.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e
gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di
conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
18.
La trattativa aziendale si
svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative
unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un
periodo di due mesi dall'inizio della trattativa medesima.
19.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno
effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi,
al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri
di riferimento.
1.
Costituiscono oggetto di intesa con la RSU o, in mancanza,
le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle
OO.SS. stipulanti il presente CCNL, la definizione, l’attuazione e/o
l’integrazione dei contenuti dei soli istituti e materie espressamente
previste da specifiche clausole di rinvio del presente CCNL.
2.
Conseguentemente, le materie e gli istituti sui quali si realizza tale
contrattazione sono esclusivamente i seguenti:
§
nell’ambito
del sistema degli orari definito dal CCNL:
- la
programmazione del periodo feriale in attuazione della relativa norma del
CCNL;
-
l’adozione
di orari flessibili, anche per particolari categorie di personale, con
soluzioni integrative di quelle previste dalla relativa norma del CCNL;
- la
definizione di nastri giornalieri differenziati, nell’ambito dei quali
attuare l’articolazione delle prestazioni lavorative;
- il
superamento del monte ore annuo individuale per l’effettuazione di
prestazioni lavorative oltre la durata settimanale dell’orario di lavoro;
§
la fornitura
degli indumenti di lavoro;
§
le possibili
soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse, nell’ottica
della migliore organizzazione del lavoro;
§
il
trattamento di trasferta per periodi superiori a 30 giorni calendariali
continuativi.
3.
Entro sette giorni dalla richiesta di una delle parti di attivazione del
primo incontro, l’azienda avvia la contrattazione di cui al presente
articolo. Decorsi trenta giorni dal primo incontro - fatte salve le
eventuali proroghe temporali convenute tra le parti - senza che sia
stata raggiunta l’intesa, le parti sono libere di assumere le iniziative
più opportune nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze.
Le
eventuali divergenze che possono sorgere in merito all’interpretazione
delle norme del presente CCNL sono rimesse per la loro definizione alle
Organizzazioni nazionali stipulanti. Queste si riuniscono entro i 20
giorni calendariali successivi alla data di ricevimento della richiesta di
incontro avanzata dalla parte interessata.
1.
La procedura di raffreddamento
e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell’art.
2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000, è in vigore dal 14.5.2001, per effetto della delibera n. 01/31
del 19.4.2001 della Commissione di garanzia, che ha valutato idoneo
l’Accordo nazionale 1.3.2001 che disciplina l’esercizio del diritto di
sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale.
2.
Tale procedura si applica
altresì ai lavoratori addetti ad attività e/o servizi non individuati come
prestazioni indispensabili dall’art. 8 dell’Accordo nazionale 1.3.2001.
3.
Il testo della procedura
contrattuale di cui al comma 1 – che, pertanto, si applica nei confronti
di tutti i dipendenti - è in calce a quello dell’Accordo nazionale
1.3.2001, allegato al presente contratto (Allegato 6).
1.
La sicurezza e l’igiene del
lavoro, la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento costante
dell’ambiente di lavoro sono principi informatori delle politiche
aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i
soggetti interessati.
2.
Ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994,
n. 626 e successive modifiche e integrazioni, la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori – che costituisce diritto/dovere primario
dei soggetti sopra indicati – si realizza attraverso gli strumenti della
prevenzione, della protezione e della programmazione, intese come
complesso delle prescrizioni e delle misure adottate e previste nelle
diverse fasi dell’attività lavorativa, per eliminare o ridurre i rischi
per la sicurezza individuale e collettiva e per migliorare l’ambiente e le
condizioni di lavoro, secondo quanto previsto dal piano aziendale di
valutazione dei rischi, la cui attuazione assorbe e sostituisce quanto già
previsto dall’art. 38 del ccnl 2.8.1995.
3.
Per quanto concerne gli
adempimenti cui sono tenuti il datore di lavoro e i dipendenti e le
funzioni rivestite dal responsabile datoriale per la prevenzione e
protezione e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, trovano
applicazione le norme del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e
integrazioni nonché quelle dell’accordo interconfederale 22.6.1995
(Allegato 7).
A decorrere
dall’1.1.2004, l’art. 21, lettera r), e l’art. 22 del CCNL 2.8.1995 sono
sostituiti dalle disposizioni seguenti.
A. Fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
1.
La
fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il
lavaggio) di tutte le tipologie di D.P.I. individuate dal piano di
valutazione dei rischi, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 19.9.1994, n.626, e
successive modificazioni, sono a carico dell’azienda e non possono essere
sostituiti da benefici economici di corrispondente valore.
2.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 43 (obblighi del datore di
lavoro) e dall’art. 44 (obblighi dei lavoratori) del titolo IV del D.Lgs.
n.626/1994, in particolare:
a) il datore di lavoro,
individuati nel piano di valutazione dei rischi - con riferimento alle
specifiche attività aziendali - tutti i necessari dispositivi di
protezione individuale (DPI), ivi compresi gli indumenti da lavoro (quali,
ad esempio, in quanto previsti dal piano predetto: mascherine, guanti,
scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute, ecc.):
1)
fornisce preventivamente al lavoratore istruzioni comprensibili e
informazioni adeguate per l’uso dei DPI, ivi comprese quelle concernenti i
rischi dai quali il DPI lo protegge;
2)
assicura una formazione adeguata per l’uso corretto dei DPI;
b)
il lavoratore:
1)
utilizza i DPI messi a sua disposizione
conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e ne cura la
buona conservazione;
2) non
apporta modifiche ai DPI di propria iniziativa;
3) segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua
disposizione.
B. indumenti da lavoro finalizzati alla
protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI) 1. In relazione al piano di
valutazione dei rischi, ai lavoratori impegnati su strada in
condizioni di scarsa visibilità l’azienda ha l’obbligo di fornire idonei
indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza. 2. I lavoratori di cui al
comma 1 sono coloro che operano in prossimità della delimitazione di un
cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello
svolgimento della loro attività lavorativa. Tali lavoratori sono obbligati
ad utilizzare capi di vestiario ad alta visibilità e dispositivi autonomi
ad alta visibilità, che li rendano visibili in qualsiasi condizione di
luce diurna e notturna.
3. Le
caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo
dei capi di vestiario ad alta visibilità e dei dispositivi autonomi ad
alta visibilità sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al
Decreto Ministero Lavori Pubblici 3.6.1995 (G.U. 27.7.1995, n.174).
4. Gli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono
rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di
protezione individuale dai rischi (D.P.I.) ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.
19.9.1994, n.626, e successive modificazioni.
5.
Rientrano altresì tra i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) gli
indumenti da lavoro finalizzati ad evitare il contatto con sostanze
nocive, tossiche, corrosive, caustiche.
C.
Indumenti da lavoro finalizzati a
preservare gli abiti civili 1. Gli indumenti da lavoro
finalizzati a preservare gli abiti civili dall’ordinaria usura connessa
all’espletamento dell’attività lavorativa – che non sono, pertanto,
individuati espressamente nel piano di valutazione dei rischi come D.P.I.
– sono forniti dall’azienda ai lavoratori in uso gratuito, con facoltà di
richiederne la restituzione all’atto della fornitura di ogni nuova,
specifica dotazione. 2. I lavoratori sono tenuti
a curare l’uso appropriato e la buona conservazione degli indumenti da
lavoro loro assegnati.
3.
Al personale operaio è
assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non
ricompresa tra i DPI:
a)
a consumo:
tute,
stivali e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
tute e
stivali per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli
spazzini, per i raccoglitori, per gli addetti alle diverse tipologie di
impianti, per gli addetti alle officine;
b)
ogni anno:
due paia di
scarpe, uno estivo ed uno invernale;
c)
ogni due anni:
1)
3
abiti da lavoro estivi e 3 abiti da lavoro invernali, nella foggia
consuetudinaria dell’azienda, per il personale addetto ai servizi esterni;
2)
4 tute
da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali, nella foggia
consuetudinaria nell’azienda, per il personale addetto alle officine e
alle diverse tipologie di impianti;
Per abito
da lavoro estivo si intende: berretto; pantalone; maglietta o camicia; per
abito da lavoro invernale si intende: berretto; pantalone, camicia o
maglione;
d)
ogni 3 anni:
un
impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;
e)
ogni cinque anni:
una giacca
a vento per gli autisti.
4. Al personale
impiegatizio addetto normalmente ai servizi esterni è assicurata la
seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa tra i DPI:
a)
ogni anno: due paia di
scarpe di cui 1 estivo ed 1 invernale;
b)
ogni tre anni: un
impermeabile;
c)
ogni cinque anni: una giacca a vento.
5.
Al personale impiegatizio
addetto agli impianti sono forniti idonei indumenti da lavoro, se già non
ricompresi tra i DPI.
6.
La fornitura degli indumenti da
lavoro di cui alla presente lettera C. non può, in ogni caso, essere
sostituita da benefici economici di corrispondente valore.
D.
Indennita’ per lavaggio indumenti e
spesa media annua pro-capite
1.
Al personale di cui ai commi 3)
e 5) della precedente lettera C. continua ad essere corrisposta
l’indennità per lavaggio indumenti di cui all’art. 21, lett. r), del CCNL
2/8/1995, e disciplinata dall’art. 31 del presente CCNL.
2.
Per la fornitura degli
indumenti da lavoro di cui alle lettere B. e C. del presente articolo, è a
carico dell’azienda la spesa media annua procapite in relazione alle
diverse tipologie e ai differenziati periodi di assegnazione del vestiario
stesso.
Dall’1.1.2003 l’importo di tale spesa è pari a € 291,65, al netto
dell’IVA.
L’entità della spesa predetta sarà aggiornata con effetto dal 1° gennaio
di ogni anno, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi
alla produzione dei prodotti industriali.
3.
La fornitura degli
indumenti da lavoro di cui alla lettera C. è oggetto di intesa a livello
aziendale, secondo quanto previsto all’art. 63.
1. A tutti i dipendenti non
in prova assunti con contratto a tempo indeterminato sono consegnate
dall’Azienda la scheda informativa e la domanda di adesione al "Fondo
nazionale pensione a favore dei lavoratori dell'igiene ambientale e
settori affini", denominato Previambiente, i cui moduli sono reperibili
sul sito internet del Fondo stesso.
2.
L'adesione del dipendente Fondo
Previambiente è volontaria.
3. Le contribuzioni al
Fondo per la parte determinata percentualmente, ai sensi del successivo
comma 5, lettere a), b), sono calcolate sulla base retributiva
convenzionale costituita dalla retribuzione base mensile in atto al 1°
gennaio 1997, dall' indennità di contingenza, da un aumento periodico di
anzianità, riferiti al livello d'inquadramento del dipendente interessato.
a)
l'1,95% a carico dell’ azienda;
b) l'1,30% a carico del dipendente;
c)
l'intero trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell'anno per i
dipendenti di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993;
d) una
quota mensile dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto
maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella misura del
2% della retribuzione utile al computo di tale istituto.
10.
Il
dipendente può optare per il versamento di una ulteriore contribuzione a
suo esclusivo carico entro i limiti di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs.
21.4.1993, n. 124 e purché la quota annuale del trattamento di fine
rapporto destinata al Fondo Previambiente sia almeno pari alla
contribuzione complessiva versata dal dipendente stesso.
1.
Nello svolgimento del rapporto
di lavoro i diritti e i doveri dei lavoratori sono disciplinati dalla
legge, dai principi generali del diritto nonché dalle disposizioni del
presente CCNL.
2.
I rapporti tra i dipendenti, a
tutti i livelli di responsabilità, sono improntati al rispetto, alla
lealtà, alla collaborazione.
3.
Nel coordinamento delle
attività lavorative individuali e di gruppo, l’azienda promuove il più
alto grado di collaborazione e integrazione.
4.
Nell’espletamento delle sue
mansioni o funzioni, in particolare, il dipendente deve:
a)
osservare l’orario di lavoro prestabilito, ottemperando alle relative
formalità di controllo delle presenze;
b)
comunicare e giustificare tempestivamente qualsiasi assenza dal servizio;
c)
dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnate;
d)
osservare le norme del presente CCNL, le disposizioni aziendali di
servizio nonché le istruzioni impartite dai superiori;
e)
attenersi all’ordinamento gerarchico – funzionale dell’azienda nei
rapporti attinenti le attività di competenza, come previsto
dall’organizzazione dell’azienda stessa;
f)
attenersi alle disposizioni relative all’ infermità per malattia e
infortunio non sul lavoro e all’infortunio sul lavoro;
g) aver
cura della buona conservazione e dell’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) e degli indumenti di lavoro forniti;
h)
rispettare scrupolosamente le norme di legge sulla prevenzione e
protezione infortuni nonché le pertinenti disposizioni emanate
dall’azienda;
i)
tenere comportamenti improntati a correttezza ed educazione nei confronti
degli utenti, anche ai fini del buon nome dell’azienda;
l) aver
cura dei macchinari, delle attrezzature, dei veicoli, delle dotazioni
personali, dei locali di proprietà dell’azienda a lui affidati;
m)
osservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda;
n) non
trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni con danno
dell’azienda stessa, né svolgere attività contraria agli interessi
dell’azienda stessa;
o)
comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati personali, ivi
compresi la residenza, il domicilio o la dimora, rispetto a quelli resi
noti al momento dell’assunzione o successivamente.
5.
Anche al di fuori dell’orario
di lavoro, al dipendente è vietato valersi della propria posizione di
lavoro per svolgere, a fini di lucro personale, attività che siano
inerenti quelle aziendali.
1.
Il
conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa
a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta
pulizia. Dette operazioni si svolgono nell’orario normale di lavoro;
qualora effettuate oltre tale orario sono considerate come prestazioni in
prolungamento orario o straordinarie, a seconda della fattispecie.
2.
A
scanso di ogni responsabilità, prima di iniziare il servizio il conducente
deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e
che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediato
avviso all’azienda.
3.
Il
conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per
negligenza.
4.
Secondo quanto disciplinato dall’art. 126 bis del Codice della strada, di
cui al D.Lgs. 15.1.2002, n. 9, modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151,
convertito con modificazioni nella legge 1.8.2003, n. 214, in caso di
decurtazione di punti della patente di guida – attestata da specifico
Verbale di contestazione o di accertamento – per effetto di infrazioni al
Codice medesimo commesse nel corso dello svolgimento delle proprie
mansioni e comprovatamente non imputabili alla personale responsabilità
del conducente, il recupero dei punti consentito attraverso la frequenza
di appositi corsi di aggiornamento, autorizzati dal competente ministero,
avviene a carico dell’azienda e secondo le modalità da essa concordate con
i gestori dei corsi stessi.
5.
Quando le due parti, azienda e lavoratore, siano d’accordo a produrre
opposizione a provvedimento contravvenzionale, l’onere relativo – compreso
quello legale – è a carico dall’azienda.
1.
In
caso di ritiro della patente da parte dell’autorità giudiziaria, per
motivi che non comportino il licenziamento in tronco, il conducente ha
diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del
procedimento amministrativo o penale in corso. Durante tale periodo, egli
dovrà essere adibito ad altre mansioni e la sua retribuzione globale verrà
determinata in base all’art. 15, comma 1.
2.
Qualora il procedimento amministrativo o penale di cui al precedente comma
si concluda con il ritiro della patente e il conducente non accetti di
essere adibito alle mansioni cui l’azienda lo destina, si farà luogo alla
risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione dell’indennità
sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
3.
Qualora il procedimento amministrativo o penale che abbia dato luogo al
ritiro della patente si concluda con sentenza di non colpevolezza e,
conseguentemente, la patente sia restituita al dipendente, quest’ultimo
sarà reintegrato nelle mansioni di conducente, con riconoscimento delle
eventuali differenze di retribuzione non percepite nel periodo nel quale
non ha potuto svolgere le proprie mansioni.
4.
In
caso di mancato rinnovo della patente per sopraggiunta inidoneità alle
mansioni di conducente, a norma delle vigenti disposizioni di legge, al
dipendente sono assegnate altre mansioni e la sua retribuzione globale è
determinata in base all’art. 15, comma 7.
5.
Il
ritiro della patente da parte dell’Autorità giudiziaria per motivi che
comportino il licenziamento in tronco dà diritto al trattamento di fine
rapporto ma non all’indennità sostitutiva del preavviso.
1. L'inosservanza, da parte
del dipendente, delle norme di legge e del presente CCNL, con particolare
riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle
disposizioni di servizio diramate dall’azienda può dar luogo, secondo la
gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a)
richiamo verbale;
b)
ammonizione scritta;
c)
multa
non superiore a quattro ore della retribuzione individuale;
d)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di
dieci giorni;
e)
licenziamento con preavviso e T.F.R.;
f)
licenziamento senza preavviso e con T.F.R.
2. Il provvedimento di cui
al comma 1, lettera e), si può applicare nei confronti di quei lavoratori
che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la
stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo,
abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche
se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 69.
3.
Il
provvedimento di cui al comma 1, lettera f), si applica nei confronti del
personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non
particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale
entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di
lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto,
condanne per reati infamanti.
4.
Il
licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per danni
nelle quali sia incorso il lavoratore.
5.
Nel caso in cui l’entità della mancanza non possa essere immediatamente
accertata, l’azienda a titolo di cautela può disporre l’allontanamento del
lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale
periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non
risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti
disciplinari previsti dalla lettera d) e seguenti del primo comma del
presente articolo.
6.
L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del dipendente senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza
averlo ascoltato a sua difesa.
7.
Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione
dell’azienda deve esser effettuata per iscritto. I provvedimenti
disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica
comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla
contestazione notificata. Nelle gestioni ove non sia eletta la RSU ovvero
non sia costituita la RSA dell’ Organizzazione sindacale cui il lavoratore
aderisce, oppure nelle gestioni che distino più di 40 Km dalla sede più
vicina dell’ Organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce, i
provvedimenti disciplinari del caso non possono essere applicati prima che
siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della
contestazione da parte dell’azienda.
8.
Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da
parte dell’azienda, il lavoratore può presentare all’azienda stessa le
proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per iscritto di
discuterle facendosi assistere da un rappresentante dell’Associazione
sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato.
Qualora il
dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente
capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o
per infortunio non sul lavoro ovvero dovuta a infortunio sul lavoro, il
termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ripresa
dell’attività lavorativa, e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla
predetta data di notifica.
9.
Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle
giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 – salvo casi
particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte
dell’azienda o del lavoratore – l’azienda conclude l’istruttoria e motiva,
per iscritto, all’interessato l’irrogazione dello specifico provvedimento
disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d),e), f).
Decorso tale termine, l’azienda non può comminare al dipendente alcuna
sanzione al riguardo.
10.
Il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
conservativa, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria,
può promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione
scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell’Associazione
sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un collegio
di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal Dirigente responsabile della Direzione provinciale
del lavoro.
11.
Per effetto di quanto previsto al comma 6, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
12.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi
dall’invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare
il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente,
la sanzione disciplinare non ha effetto.
13.
Se
il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
14.
Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
1.
Il rapporto di lavoro si
estingue per i seguenti motivi:
a)
dimissioni del dipendente, ai sensi degli articoli 38, comma 3, e 74;
b) licenziamento o recesso
del dipendente per superamento dei limiti massimi di infermità per
malattia o infortunio non sul lavoro ovvero di aspettativa, ai sensi
dell’art. 44;
c) licenziamento per motivi
disciplinari, ai sensi dell’art. 72, lett. e) e f);
d)
decesso del dipendente;
e)
collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età.
1.
Sia il licenziamento che le
dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
2.
Fatta eccezione per il
licenziamento per motivi disciplinari di cui all’art. 72, lett. f),
il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente non in
prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un periodo di
preavviso, i cui termini sono stabiliti dalle norme seguenti.
3.
Per i dipendenti inquadrati
dal livello 1 al livello 5:
a)
30 giorni calendariali per i dipendenti che
hanno superato il periodo di prova e fino a 10 anni di anzianità di
servizio;
b) 60
giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di
servizio;
4.
Per i dipendenti inquadrati
dal livello 6 al livello 8:
a) 90
giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di
prova e fino a 10 anni di anzianità di servizio;
b) 180
giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di
anzianità di servizio.
5.
In caso di dimissioni, i
termini del periodo di preavviso di cui ai commi 3 e 4 sono ridotti alla
metà.
6.
I
termini del periodo di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun
mese.
7.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
8.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini
di preavviso di cui ai commi 3, 4 e 5 deve corrispondere all’altra parte
una indennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione globale per
il periodo di preavviso non dato.
9. Nel corso del periodo di preavviso, l’Azienda concederà al dipendente
brevi permessi per la ricerca di altra occupazione, con decorrenza della
retribuzione globale.
10.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente
indennità, è computato nell’anzianità agli effetti del trattamento di fine
rapporto.
11.
L’azienda è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso
anche qualora l’estinzione del rapporto di lavoro sia determinata dai
motivi di cui all’art.73, lettere b) e d).
12.
In caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso è
corrisposta giusta le disposizioni di cui all’ art. 2122 del Codice
civile.
1.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 29.5.1982, n.
297, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetta al dipendente un
trattamento di fine rapporto (T.F.R.) i cui elementi retributivi
sono costituiti dagli istituti tassativamente di seguito indicati:
1)
Retribuzione base parametrale;
2)
Aumenti periodici di anzianità, con
esclusione fino a concorrenza dell’importo corrispondente al valore dei
primi 3,5 aumenti periodici di anzianità per ogni livello d’inquadramento;
3)
eventuale aumento di merito o superminimo, a
carattere individuale;
4)
eventuale assegno ad personam;
5)
14^ mensilità;
6)
Indennità di funzione di cui all’art. 31,
lett. l);
7)
Compenso mensile di cui all’art. 31, lett.k);
8)
Compenso per lavoro notturno avente carattere
fisso e continuativo;
9)
Indennità di cui all’art. 31, lettere a), b),
c), h).
2.
In caso di morte del
lavoratore, il trattamento di fine rapporto è corrisposto giusta le
disposizioni di cui all’ art. 2122 del Codice Civile.
Per il
periodo 1.1.2003 – 31.12.2004 è escluso fino a concorrenza, ai fini del
TFR, l‘importo corrispondente al valore dei primi 3 aumenti periodici di
anzianità per ogni livello d’inquadramento.
1.
Per quanto riguarda il computo
dell’indennità di anzianità maturata al 31.5.1982, si fa rinvio a quanto
stabilito dall’art. 37 del CCNL 18.12.1980, il cui testo è riportato
nell’Allegato 4.
2.
Secondo quanto disposto dal
Verbale di accordo 25.3.1997, punto 1, lett. b) – col quale le parti
stipulanti hanno convenuto di costituire il Fondo Previambiente –
dall’1.1.1998 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.
1. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal
Protocollo 22 dicembre 1998, il contratto collettivo nazionale di lavoro
ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte
economica.
2.
Fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli
istituti contrattuali, il presente contratto decorre da 1° gennaio 2003 e
scadrà il 31 dicembre 2006.
3.
Per la parte economica, il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31
dicembre 2004.
1. Il presente contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al
primo comma del precedente articolo se non disdettato almeno tre mesi
prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a quando
non sia stato sostituito da successivo contratto nazionale.
1.
Il presente CCNL annulla e sostituisce il CCNL 2.8.1995, fatte salve le
norme espressamente richiamate.
2. Per quanto non disciplinato dal presente CCNL, trovano applicazione le
disposizioni di legge e degli Accordi Interconfederali.
3. Le norme del presente CCNL, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel
loro complesso, sono correlative ed inscindibili. Pertanto i soggetti che
osservino tali previsioni, anche in termini parziali, sono da
considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati
all’insieme delle norme in esso contenute.
Le parti
sono reciprocamente impegnate a intervenire nelle sedi aziendali affinché
la vertenzialità, anche legale, eventualmente insorta per quanto
disciplinato dal presente CCNL sia risolta nei termini convenuti
contrattualmente.
NORMA TRANSITORIA
Art. 22 – Riposo giornaliero
Art. 23 – Riposo settimanale
Art. 24 – Banca delle ore
In
occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, l’azienda fornirà
alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture
territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, nonché ai lavoratori
specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.
A livello
aziendale, in caso di motivata richiesta del lavoratore e tenuto conto
delle esigenze tecnico-organizzative, le ore di cui al comma 2 possono
essere assegnate anche per periodi più brevi rispetto all’intera durata
della prestazione ordinaria giornaliera.
Qualora le
richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine
cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in
cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione
inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni
giornata.
A livello
aziendale, l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle
strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, possono
stabilire una percentuale superiore a quella di cui al primo capoverso del
presente comma, in relazione alle specifiche dimensioni organizzative del
servizio. CAPITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 25 – Retribuzione e sue
definizioni
b)
l’indennità di contingenza in vigore al 30.4.1992;
c)
l’EDR
di cui all’Accordo nazionale 20.12.1999.
b)
gli
aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 26;
c)
l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;
d)
l’eventuale assegno ad personam.
b)
l’indennità di funzione di cui all’art. 31, lettera l;
c)
il
compenso mensile di cui all’art. 31, lettera k;
d)
l’indennità mensile di cui all’art.31, lettera j, per 12 mensilità;
e)
l’EDR
di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992, per 13 mensilità.
CHIARIMENTI A VERBALE DELLE
PARTI STIPULANTI
-
orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui
all’art. 17, comma 4;
-
indennità turni a ciclo continuo e avvicendato, di cui all’art. 31, lett.
d;
-
indennità maneggio denaro, di cui all’art. 31, lett. f.
- indennità sgombero neve, di cui all’art. 31, lett. h);
- trasferta, di cui all’art. 33, comma 4, lett. B).
- multa
fino a 4 ore, di cui all’art. 72, comma 1, lett. c).
-
pause, di cui all’art. 16, comma 9;
-
trattamento
per giorni festivi e festività religiose soppresse, di cui all’art. 20;
-
ferie, di cui
all’art. 21;
- 13^
mensilità di cui all’art. 29, con esclusione dell’indennità mensile di cui
all’art. 30, lettera j);
- 14^
mensilità di cui all’art. 30, con esclusione dell’indennità mensile di cui
all’art. 31, lettera j) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale
31.7.1992;
-
rimborso spese per testimonianza, di cui all’art. 35, lett. b);
-
trasferimenti, di cui all’art. 36;
-
congedi e permessi, di cui agli artt. 39, 41, 42, 43, 47, 52, 59, lett.
C);
- infermità per
malattia e infortunio non sul lavoro, di cui all’art. 44;
- infortunio
sul lavoro, di cui all’art. 45;
- permessi
retribuiti a tutela delle persone handicappate di cui all’art. 47 e per
donazione di midollo osseo, di cui all’art. 50;
-
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art. 72, comma 1,
lett. d);
- indennità
sostitutiva del preavviso, di cui all’art. 74. Art. 26 – Aumenti periodici di
anzianità
5.
Ai
fini di cui ai commi 1 e 2 le frazioni di mese pari o superiori a 15
giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
9.
Fermo restando quanto stabilito
dai commi 6 e 8 relativamente ai criteri di maturazione degli aumenti
periodici di anzianità nonché, in caso di passaggio di livello, di
mantenimento dell’importo di tali aumenti maturati nel livello di
provenienza, il quadro sinottico degli aumenti periodici di anzianità (A.P.A.)
è il seguente:
LIVELLO
PER LIVELLO
PER LIVELLO
Dichiarazione a verbale ex
art. 18 CCNL 2.8.1995
Norma transitoria ex art.
18 CCNL 2.8.1995
Art. 27 – Determinazione
convenzionale della retribuzione giornaliera e oraria
Art. 28 – Corresponsione della
retribuzione
Art. 29 – Tredicesima mensilità
Art. 30 – Quattordicesima
mensilità
Art. 31 – Indennità
Art. 32 – Reperibilità
Art. 33 – Trasferta
Art. 34 – Buono pasto
Art. 35 – Rimborsi spese e
somministrazioni
Art. 36 – Trasferimenti
CAPITOLO VII
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
Art. 37 – Interruzione e
sospensione del lavoro per ragioni di forza maggiore
Art. 38 – Assenze
Art. 39 – Permessi - Aspettativa
per motivi privati
Art. 40 – Aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per
cariche sindacali – Permessi per funzioni pubbliche elettive
Art. 41
– Trattamento per adempimento delle funzioni elettorali
Art. 42
– Congedo matrimoniale
Art. 43 – Permessi per motivi di
studio
Art. 44 – Trattamento per infermità dovuta a malattia o
infortunio non sul lavoro
D.
periodo di aspettativa per infermita’
NORMA TRANSITORIA
Art. 45
– Trattamento per infortunio sul lavoro
Art. 46
– Tutela della maternità
Art. 47
– Tutela delle persone handicappate
Art. 48
– Tutela delle persone tossicodipendenti o affette da
etilismo
Art. 49
– Tutela delle persone affette da immunodeficienza
acquisita (A.I.D.S.)
Art. 50
– Permessi per donazione di midollo osseo
Art. 51
– Permessi per assistenza a malati irreversibili o di lunga
durata
Art. 52
– Permessi per eventi familiari gravi
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
Art. 53
– Aspettativa per adozione e affidamento
Art. 54
– Aspettativa per volontariato
Art. 55 – Richiamo alle armi
CAPITOLO VIII
TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA
Art. 56
– Azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo‑donna nel lavoro
Art. 57 – Prevenzione e
repressione delle molestie sessuali
Art. 58 – Prevenzione e
repressione del mobbing
CAPITOLO IX
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 59
– Prerogative e diritti sindacali
Art. 60 – Istituti di patronato
Art. 61 – Attività culturali
CAPITOLO X
LA
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Art. 62 – La contrattazione di
secondo livello
Titolarità
Art. 63 – La contrattazione
aziendale a contenuto normativo, attuativa delle clausole di rinvio del
CCNL
CAPITOLO XI
VERTENZE INTERPRETATIVE - PROCEDURA
DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
Art. 64 – Vertenze
interpretative
Art. 65 – Procedura di raffreddamento e di conciliazione
delle controversie collettive
CAPITOLO XII
AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 66
– Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 67
– Dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti
di lavoro
CAPITOLO XIII
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Art. 68 – Fondo Previambiente
CAPITOLO XIV
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 69
– Diritti e doveri dei lavoratori
Art. 70 – Responsabilità dei
conducenti
Art. 71 – Ritiro della patente
Art. 72 – Provvedimenti
disciplinari
CAPITOLO XV
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 73 – Estinzione del
rapporto di lavoro
Art. 74 – Preavviso di licenziamento e dimissioni –
Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 75 – Trattamento di fine
rapporto (T.F.R.)
NORMA TRANSITORIA
NOTE A VERBALE
CAPITOLO XVI
NORME FINALI
Art. 76 – Decorrenza e durata
Art. 77 – Disdetta
Art. 78 – Abrogazione -
inscindibilità
Art. 79 – Dichiarazione finale