Accordo relativo alla sequenza
contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e
all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area 1 della
Dirigenza
In data 18-11-2004 alle ore 10, le parti
sottoscrivono sottoscrivono l'allegato accordo:
l' ARAN
nella persona del Presidente Avv. Guido
Fantoni (firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali
Ministeri |
Cgil fp ministeri
dirigenti |
(firmato) |
Cgil |
(firmato) |
Enti pubblici non
economici |
Cgil fp |
(firmato) |
Aziende |
Cgil aziende dirigenti |
(firmato) |
Università |
Cgil snur |
(firmato) |
Ricerca |
Cgil snur |
(firmato) |
|
Ministeri |
Cisl Fps |
(firmato) |
Cisl |
(firmato) |
Enti pubblici non
economici |
Cisl Fps |
(firmato) |
Aziende |
Cisl aziende dirigenti |
(firmato) |
Università |
Cisl università
dirigenti |
(firmato) |
Ricerca |
Cisl ricerca |
(firmato) |
|
Ministeri |
Uil Pa dirigenti |
(firmato) |
Uil |
(firmato) |
Enti pubblici non
economici |
Uil Pa dirigenti |
(firmato) |
Aziende |
Uil aziende dirigenti |
(firmato) |
Università |
Uil Pa dirigenti |
(firmato) |
Ricerca |
Uil Pa dirigenti |
(firmato) |
|
Ministeri |
Confsal/Unsa |
(firmato) |
Confsal |
(firmato) |
Università |
Confsal/Snals univ/Cisapuni |
(firmato) |
|
Ministeri |
Dirstat |
( firmato) |
Confedir |
(firmato) |
Aziende |
Dirstat |
( firmato) |
Università |
Confedir univ |
( firmato) |
|
Ministeri |
Cida/unadis ministeri |
(firmato) |
Cida |
(firmato) |
Enti pubblici non
economici |
Cida/fendep |
(firmato) |
Aziende |
Cida/fndfp aziende |
(firmato) |
Università |
Cida/fendep università |
(firmato) |
|
|
|
|
|
Ministeri |
Assomed-Sivemp |
(firmato) |
Cosmed |
(firmato) |
ACCORDO RELATIVO ALLA SEQUENZA
CONTRATTUALE DI CUI AGLI ARTT. 36 E 46 DEL CCNL 5/4/2001 I BIENNIO E
ALL'ART. 3 DEL CCNL 5/4/2001 II BIENNIO
DEL PERSONALE DELL'AREA 1 DELLA DIRIGENZA
SEZIONE I
NORME GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo si applica a tutto il
personale dirigenziale di prima e di seconda fascia con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'area di cui
all'art. 2, comma 1, punto 1°, del CCNQ 25 novembre 1998, relativo alla
definizione delle aree autonome di contrattazione della dirigenza.Con il
presente accordo si dà attuazione agli artt. 36 e 46 del CCNL 5-4-2001,
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al 1° biennio economico
1998-1999 della dirigenza dell'area 1, e all'art. 3 del CCNL 5-4-2001
relativo al 2° biennio economico 2000-2001 della dirigenza dell'area 1.
Art. 2
Trattamento di fine rapporto e
previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine rapporto e
di previdenza complementare si applica quanto previsto dal relativo
accordo quadro nazionale del 29/7/1999.
2. I dirigenti di ogni comparto accedono ai
fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in
tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8-5-2001.
3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai
sensi dell'art.11 del predetto accordo quadro 29-7-1999, e si costituisce
secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti
concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di
lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura
dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la
determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).
Art. 3
Periodo di prova
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo
assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di sei mesi
dall'assunzione.
Sono esonerati dal periodo di prova i
dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e presso
altra amministrazione o azienda o ente dell'area 1.
2. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso
di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla
legge o dai regolamenti vigenti.
4. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorso il periodo di prova, il dirigente
si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
6. Il periodo di prova non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
7. In caso di esito negativo del periodo di
prova il dirigente rientra nell'amministrazione di provenienza, con la
qualifica e nella sede di provenienza.
Art. 4
Trattamento di trasferta
1.Il presente articolo si applica ai
dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località
diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede
di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in
luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora
abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della
trasferta.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre
alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente
natura non retributiva, pari a:
-
€ 24,12 (L. 46.700) per ogni periodo
di 24 ore di trasferta;
-
€ 1,01 (L. 1.945) per ogni ora di
trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o
per le ore eccedenti le 24 ore;
b) il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi
compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di
trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima
classe o equiparate;
c) un'indennità supplementare pari al 5%
del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto del
treno e/o nave;
d) il rimborso delle spese per i taxi e
per i mezzi di trasporto urbani.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel
computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per
il viaggio.
4. Il dirigente inviato in trasferta può
essere autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto secondo quanto
previsto dalla normativa sin qui vigente che, a tal fine, viene mantenuta
in vigore.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12
ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il
pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la
disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per
uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 (L. 59.150) per il
primo pasto e di complessivi € 61,10 (L. 118.300) per i due pasti.
Per le trasferte di durata inferiore a 8
ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di trasferta continuativa nella
medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il
rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo,
sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio
della categoria consentita nella medesima località.
6. Per il personale dirigenziale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco che durante le trasferte si trovi
nell'impossibilità di fruire del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta, in luogo dei
rimborsi di cui al comma 5, la somma forfettaria di € 30,99 (L. 60.000)
lordi.
7. Nel caso in cui il dirigente fruisca del
rimborso:
- delle spese sostenute per
l'albergo, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 1/3;
- delle spese sostenute per il vitto,
l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta di ½;
- delle spese sostenute per il vitto e
l'albergo, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 2/3.
8. L'indennità di trasferta non viene
corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
9. L'indennità di trasferta cessa di essere
corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella
medesima località.
10. Il dirigente inviato in trasferta ai
sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore
al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la
trasferta.
11. Le trasferte all'estero restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni.
12. Agli oneri derivanti dall'applicazione
del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste
nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità, ad invarianza di
spesa complessiva.
Art. 5
Diritti derivanti da invenzione
industriale
1. Qualora il dirigente, nello svolgimento
del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano
le disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i
diritti di invenzione, in particolare quelle previste per le Università e
gli Enti di ricerca.
2. In relazione all'importanza
dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la
contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della
corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle
risorse destinate alla retribuzione di risultato.
Art. 6
Applicazione dell'art.3, comma 1,
lettera B) del CCNL 5-4-2001, II BIENNIO
1. AIn applicazione dell'art.3, comma 1,
lettera b) del CCNL 5-4-2001, relativo al secondo biennio economico della
dirigenza dell'area 1, i fondi di cui trattasi sono ripartiti tra le varie
Amministrazioni secondo l'allegata
tabella A.
2. E' istituita una Commissione paritetica
tra ARAN e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo per
il monitoraggio dei fondi di posizione e di risultato per le
amministrazioni destinatarie dell'art.3, comma 1, lettera b, del CCNL 5
aprile 2001, II biennio.
Art. 7
Mobilità
1. Ferme restando le procedure di mobilità
previste dall'art. 30 e seguenti del d.lgs. 165/2001, il dirigente,
decorso un anno di applicazione al medesimo incarico, può chiedere,
indipendentemente dalla durata dello stesso, il conferimento di un diverso
incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione.
In caso di diniego da parte
dell'amministrazione stessa, il dirigente ha facoltà di rescindere
unilateralmente il contratto di lavoro in corso con la propria
amministrazione, e di transitare nei ruoli di una diversa amministrazione
disponibile al conferimento di un altro incarico.
Art. 8
Normativa vigente
1. Tutte le disposizioni contrattuali
contenute nei CCNL della dirigenza dei Ministeri, delle Aziende, degli
Enti Pubblici non economici, delle Università e degli Enti di Ricerca del
quadriennio contrattuale 1994-97 restano in vigore, sia per i dirigenti di
prima fascia che per i dirigenti di seconda fascia, ove le disposizioni
medesime non siano state sostituite, in tutto od in parte, da quelle
contenute nei CCNL del 5-4-2001, I e II biennio, della dirigenza dell'area
1 del quadriennio 1998-2001 e nella presente sequenza contrattuale, oppure
siano con esse incompatibili.
2. In materia di buoni pasto continua ad
applicarsi l'accordo dell' 8-4-1997 per i dirigenti dei Ministeri, l'art.48
del CCNL 11-10-1996 per i dirigenti degli Enti Pubblici non Economici,
l'art.46 del CCNL 5-2-1996 per i dirigenti delle Università e l'art.7 del
CCNL 5-3-1998 per i dirigenti della Ricerca.
3. A tutti i dirigenti dell'area 1 continua
ad essere pagata la tredicesima mensilità secondo la normativa,
contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle Amministrazioni
appartenenti all'area 1.
4. Nei confronti dei dirigenti della
presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli artt. 1
e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Nei confronti dei mutilati e degli
invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio continua ad
applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata
dalle Amministrazioni dell'area 1, spettante ai mutilati ed invalidi di
guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.
SEZIONE II
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Art. 9
Incentivazione alla rotazione degli
incarichi
1. La contrattazione integrativa può
prevedere che una quota del fondo per la retribuzione di risultato, nella
misura massima del 5%, sia destinata dagli enti con articolazioni
organizzative sul territorio alla corresponsione di incentivi alla
rotazione degli incarichi dirigenziali, fermi restando i trattamenti di
trasferimento, ove previsti dalle disposizioni vigenti.
2. I criteri per la determinazione e per
l'erogazione dei predetti incentivi sono definiti in sede di contratto
integrativo.
SEZIONE III
NORME DI RACCORDO DEL TRATTAMENTO
GIURIDICO ED ECONOMICO
DEL PERSONALE DIRIGENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Art. 10
Campo di applicazione
1. Le norme di raccordo di cui alla presente
sezione si applicano ai dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria di
cui all'art.40 della L.15-12-1990, n.395 e dell'art.41, comma 5, della L.21-12-1997,
n.449, secondo quanto previsto dall'art.36, quinto comma, del CCNL
5-4-2001, I biennio, della dirigenza dell'area 1, salvo conguagli.
2. Le norme di cui alla presente sezione si
applicano a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo.
Art. 11
Applicazione norme contrattuali
1. Ai dirigenti di cui alla presente sezione
si applicano, a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo,
tutte le norme del CCNL 9-1-1997, I e II biennio, della separata area di
contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei
Ministeri, quelle del CCNL 5- 4 - 2001, I e II biennio, della dirigenza
dell'area 1 e quelle della presente sequenza contrattuale.
2. Lo stipendio tabellare annuo, lordo per
dodici mensilità dei dirigenti del comma 1, alla data del 1 giugno 1999, è
fissato in € 19.435,33 (pari a L. 37.632.046).
3. La misura annua lorda, comprensiva della
tredicesima mensilità, dell'indennità integrativa speciale spettante ai
medesimi rimane fissata in quella in godimento pari a € 7.169,97 (L.
13.883.000).
Art. 12
Attribuzione incarichi diringenziali
1. Ai dirigenti di cui alla presente
sezione, per la prima attribuzione degli incarichi dirigenziali, si
applicano le norme contrattuali vigenti in materia, ivi compreso l'art. 22
del Ccnl 9/1/1997, 1° biennio economico, nonché quelle disciplinanti la
stessa materia con il CCNL del 5 aprile 2001.
2 Agli ex dirigenti superiori si applicano
gli aumenti di cui al secondo comma dell'art.34 del predetto CCNL
9-1-1997, I biennio, fermo restando che a tutti i dirigenti della presente
sezione si applicano anche gli aumenti contrattuali derivanti dal CCNL
9-1-1997, I e II biennio, della separata area di contrattazione dei
dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri, e quelli
derivanti dal CCNL 5-4-2001, I e II biennio, della dirigenza dell'area 1.
Art. 13
Fondo per la retribuzione di posizione
e di risultato
1. Per quanto riguarda la costituzione del
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato presso il DAP, si
applica l'art.36 del CCNL 9-1-1997, I biennio, della separata area di
contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei
Ministeri. Si applicano inoltre, gli artt. 41 e 42 del CCNL 5-4-2001, I
biennio, della dirigenza dell'area 1.
Art. 14
Disposizioni particolari
1. Al personale di cui alla presente sezione
è fatto salvo il diritto alle ferie riferito all'art. 14 del D.P.R. 395
del 1995, sulla base dell'anzianità maturata alla data del 31.12.1999.
2. In caso di trasferimento d'ufficio e per
ragioni di servizio, il personale di cui alla presente sezione continua ad
essere destinatario dell'art. 1, punto 5 della legge n. 100 del 1987 e
seguenti modificazioni ed integrazioni.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
Risorse non utilizzate nel corso
dell'esercizio finanziario
1. Nel caso che le Amministrazioni non
abbiano sottoscritto la polizza assicurativa di cui all'art.31 del CCNL 5
aprile 2001, le relative risorse finanziarie sono imputate, per il solo
anno di competenza, sulla retribuzione di risultato.
Art. 16
Disapplicazioni
1. Ai sensi degli artt. 69, comma 1, e 71
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dalla data di stipulazione del presente
Accordo tutte le norme generali e speciali del Pubblico Impiego,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro per la dirigenza
dell'area 1, cessano di produrre effetti. In particolare sono disapplicate
le seguenti norme:
-
TU 3/1957: art.14 (orario di servizio),
art.32 (trasferimenti), art.33 (trattamento economico, assistenza,
miglioramento professionale), art.42 (rapporto informativo e giudizio
complessivo), art.47 (organi competenti alla compilazione del rapporto
per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione
centrale), art.48 (organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale delle carriere direttive presso
l'amministrazione periferica), art.54 ( ricorso gerarchico avverso il
giudizio complessivo), art.78 (sanzioni), art.79 (censura), art.80
(riduzione dello stipendio), art.81 (sospensione dalla qualifica), art.82
(assegno alimentare), art.83 (effetti della sospensione dalla
qualifica), art.84 (destituzione), art.85 (destituzione di diritto),
art.86 (recidiva), art.87 (riabilitazione).
-
DPR 686/1957: art.14 (applicazione a
servizi diversi dell'impiegato in prova), art.15 (gerarchia ed
anzianità), art.16 (conferimento di funzioni relative a diversa
qualifica), art.17 (attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per
merito), art.20 (rapporto informativo).
-
DPR 748/1972: art.1 (qualifiche), art.5
(funzioni dei dirigenti superiori), art.8 (attribuzioni particolari
dei dirigenti superiori).
2. Le parti si danno atto che eventuali
lacune che si dovessero registrare nell'ambito della disciplina del
rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme
di cui al precedente comma 1, saranno oggetto di specifica interpretazione
autentica.
|
|
Valori
in euro annui al netto degli oneri riflessi |
|
Amministrazione
|
Risorse
|
Vigili del fuoco |
59.400,00 |
Trasporti |
53.680,00 |
Beni e attività
culturali |
87.120,00 |
Economia e finanze |
463.760,00 |
Monopoli di stato |
10.120,00 |
Università (ex MURST) |
15.840,00 |
Affari esteri |
20.680,00 |
Istruzione |
303.000,00 |
Difesa |
81.090,00 |
Lavori pubblici |
75.920,00 |
Commercio estero |
19.800,00 |
Giustizia - Dip. Amm.
Penitenziaria |
1.150,00 |
Comunicazioni |
27.495,00 |
Lavoro e politiche
sociali |
217.615,22 |
Giustizia - Dip. Org.
Giud., Aff. di giust. e Arch. notarili |
474.004,40 |
Industria |
212.750,16 |
Giustizia - Dip.
Giustizia minorile |
24.011,48 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che con il prossimo
CCNL sia necessario regolamentare le seguenti materie:
- previa conclusione delle relative intese
con l'INPDAP, la disciplina, ai fini del trattamento di fine servizio, dei
casi di passaggio nei ruoli di altra amministrazione a seguito di accesso
per concorso pubblico alla qualifica dirigenziale, trasferimento o
mobilità;
-qualora se ne evidenziasse la necessità,
definire la disciplina dell'indennità di bilinguismo ai dirigenti in
servizio nelle amministrazioni aventi sede nella Regione autonoma a
statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e
Bolzano;
- possibilità di estendere ai dirigenti di
II fascia l'elettorato passivo del membro elettivo del Comitato dei
Garanti previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 155/2001.
|