CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL
DELL' AREA I DEL 5 APRILE 2001 PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

In data 23 dicembre 2004 alle ore 16 ha avuto luogo - presso la sede dell'Aran - l' incontro per la sottoscrizione

del CCNL integrativo del CCNL dell'Area I del 5 aprile 2001 relativo ai dirigenti delle professionalità sanitarie

del Ministero della Salute.

L'incontro è avvenuto tra le parti sottoindicate:

Per l' ARAN

Nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)

 

Ministeri Cgil fp ministeri dirigenti (firmato) Cgil (firmato)
Enti pubblici non economici Cgil fp (firmato)
Aziende Cgil aziende dirigenti (firmato)
Università Cgil snur (firmato)
Ricerca Cgil snur (firmato)
Ministeri Cisl Fps (firmato) Cisl (firmato)
Enti pubblici non economici Cisl Fps (firmato)
Aziende Cisl aziende dirigenti (firmato)
Università Cisl università dirigenti (firmato)
Ricerca Cisl ricerca (firmato)
Ministeri Uil Pa dirigenti (firmato) Uil (firmato)
Enti pubblici non economici Uil Pa dirigenti (firmato)
Aziende Uil aziende dirigenti (firmato)
Università Uil Pa dirigenti (firmato)
Ricerca Uil Pa dirigenti (firmato)
Ministeri Confsal/Unsa (firmato) Confsal (firmato)
Università Confsal/Snals univ/Cisapuni (firmato)
Ministeri Dirstat Confedir
Aziende Dirstat
Università Confedir univ
Ministeri Cida/unadis ministeri (firmato) Cida (firmato)
Enti pubblici non economici Cida/fendep (firmato)
Aziende Cida/fndfp aziende (firmato)
Università Cida/fendep università (firmato)
Ministeri Assomed-Sivemp (firmato) Cosmed (firmato)



Al termine dell'incontro, avvenuto alle ore 16 le parti suindicate sottoscrivono il presente CCNL integrativo, integrandone il testo secondo le indicazioni espresse nel parere del Governo ed accolte con il verbale sottoscritto il 4 novembre 2004

 




 

 


INDICE



Parte I: Dirigenti di II fascia dell'Area negoziale I, dipendenti dal Ministero della Salute ed appartenenti alle

professionalità sanitarie.

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 1: Campo di applicazione e finalità;

Art. 2: Integrazioni al CCNL 5 aprile 2001;

CAPO II: Trattamento economico

Art. 3: Struttura della retribuzione;

Art. 4: Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale (Biennio economico 1998 – 1999);

Art. 5: Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale (Biennio economico 2000 – 2001) ;

Art. 6: Norma finale e transitoria della parte prima;

Parte II: Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell'art. 18,
 

comma 8 del dlgs 502 del 1992.
 

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 7: Campo di applicazione e finalità;
 

Art. 8: Integrazioni al CCNL del 30 settembre 1997;

CAPO II: Trattamento economico

Art. 9: Struttura della retribuzione;

Art.10: Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale (biennio economico 1998 – 1999);

Art. 11: Stipendio tabellare (Biennio economico 2000 – 2001);

Art. 12: Indennità di specificità medica;

Art. 13: Retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello;

Art. 14: Integrazione del fondo del Ministero della Salute;

Art. 15: Norme finali e transitorie della Parte II;

Tabelle e Dichiarazioni


 




 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'AREA I DEL

5 APRILE 2001 PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

 


 

PARTE I

Dirigenti di II fascia dell'Area negoziale I, dipendenti dal Ministero della Salute ed appartenenti alle

professionalità sanitarie


 

 


CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

 


1. La parte prima del presente contratto collettivo si applica al personale appartenente ai profili corrispondenti a medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo dipendente dal Ministero della Salute, già inquadrato nel II livello dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale per effetto del D.P.C.M. 13 dicembre 1995 (emanato ai sensi dell'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni) ed oggetto del CCNL stipulato il 30 settembre 1997, integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la separata area della dirigenza del comparto Ministeri.

2. Il presente contratto ha il compito di procedere all'adeguamento degli istituti normo - economici previsti per i dirigenti del comma 1 dal citato CCNL del 30 settembre 1997, a quelli stabiliti dal CCNL del 5 aprile 2001 stipulato per la Area I, in quanto inseriti, a decorrere dall'11 giugno 1999 nel ruolo unico della dirigenza statale, ai sensi dell'art. 23 del dlgs 29 del 1993 (ora art.23 del dlgs 165 del 2001).

3. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29

e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto, rispettivamente, come "d.lgs. 502/1992 " e " d.lgs. 165/2001".

4. Nel testo del presente contratto la dicitura "dirigenti di II livello di cui all'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992 disciplinati dal D.P.C.M. 13 dicembre 1995" è indicata semplicemente come " dirigenti di II livello" ove occorra con la specifica del "Ministero della Salute" ovvero, infine come dirigenti di fascia II delle professionalità sanitarie fatta salva la necessità di specificare il profilo di appartenenza.

5. Con la dizione CCNL del 5 aprile 2001 si indica il contratto collettivo nazionale della dirigenza dell'Area I relativo al quadriennio 1998 – 2001, I e II biennio economico.

 


Art. 2

Integrazioni al CCNL del 5 aprile 2001

 


1. I dirigenti già denominati di II livello di cui all'art. 1 comma 1 assumono la denominazione di dirigenti di fascia II dall'11 giugno 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 di costituzione del ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Da tale data, ai dirigenti del comma 1- fatto salvo quanto previsto dal presente contratto - si applicano tutte le disposizioni del CCNL del 5 aprile 2001 relativo all'Area I della dirigenza, valido per il quadriennio 1998 – 2001, I e II biennio economico, nonchè quelle del CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la separata area della dirigenza del comparto Ministeri in quanto ancora in vigore perché non modificate dal CCNL del 5 aprile 2001.

 

 


CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 3

Struttura della retribuzione


 

1. A decorrere dall'11 giugno 1999 la struttura della retribuzione dei dirigenti di cui all'art. 1 comma 1 inquadrati nella fascia II dirigenziale, è formata dalle seguenti voci:

- stipendio tabellare;
- retribuzione di posizione, parte fissa e variabile;
- retribuzione di risultato;
- indennità integrativa speciale in godimento, sino al suo conglobamento;
- retribuzione individuale di anzianità ove in godimento;
- indennità di specificità medica nella misura indicata nell'art. 6, commi 1 e 3 per i soli dirigenti appartenenti ai profili di medico e veterinario.
2. Con esclusione della retribuzione di risultato, tutte le precedenti voci sono corrisposte per tredici mensilità.

 


Art. 4

Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale

( Biennio economico 1998 – 1999)


1.Sino al 10 giugno 1999, gli stipendi tabellari già fissati dal CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di II livello di tutte le professionalità sanitarie sono incrementati come per i corrispondenti dirigenti del SSN, nelle seguenti misure mensili lorde e con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 1 novembre 1998 di €.47,51 (pari a L. 92.000);
- dal 1 giugno 1999 di ulteriori.€ 41,32 (pari a L. 80.000);
2. Lo stipendio tabellare annuo, lordo per dodici mensilità dei dirigenti di cui al comma 1 alla data del 1 giugno 1999 è fissato in € 25.855,90 (pari a L. 50.064.000). Esso rimane tale sino all'incremento previsto dal comma 3.

3. Ai dirigenti di II livello di cui al comma 1, con l'inquadramento quali dirigenti di fascia II del Ministero della Salute, a decorrere dal 31 dicembre 1999 è attribuito il seguente ulteriore incremento mensile lordo pari a € 32,02 (pari a L. 62.000).

5. La misura annua lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità integrativa speciale spettante ai predetti dirigenti rimane fissata in quella in godimento pari a € 7.634,78 ( L. 14.783.000).

 


Art. 5

Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale

( Biennio economico 2000 - 2001)


 

1. Gli stipendi tabellari fissati per i dirigenti di fascia II del Ministero della Salute indicati dall'art. 4 sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 1 luglio 2000 di € 58, 88 (pari ad L. 114.000);
- dal 1 gennaio 200 1 di ulteriori € 92,96 (pari a L. 180.000).
2. Ai dirigenti del comma 1 si applica il disposto dell'art. 1, commi 2, lettere a), b) e c) e dell'art. 5 del CCNL stipulato il 5 aprile 2001 per la dirigenza dell'Area I, relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001. In particolare, ai fini della determinazione dello stipendio tabellare di tali dirigenti, fissato in € 36.151,99 per tredici mensilità ( pari a L. 70.000.000) dal comma 2 del citato CCNL, lettera a), concorrono oltre gli incrementi contrattuali finanziati dall'art. 50 comma 4 della legge n. 388 del 2000, le seguenti voci che, conseguentemente, cessano di essere corrisposte dal 1 gennaio 2001:

- stipendio tabellare in godimento con esclusione dell'assegno personale definito ai sensi dell'art. 6, comma 6;
- indennità integrativa speciale nell'importo in godimento.
 

 

 


Art. 6

Norma finale e transitoria della Parte I


 

1. Ai dirigenti di fascia II del Ministero della Salute, appartenenti alle professionalità di medico e veterinario in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo quanto stabilito nel comma 3, continua ad essere attribuita l'indennità di specificità medica nella misura in atto goduta di € 10.329,14 ( pari a L. 20.000.000), di cui all'art.10, comma 3, I alinea del CCNL del 30 settembre 1997.
2. Tale indennità, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto, è fissata in € 7.746,85 (pari a L. 15.000.000) annui lordi per tredici mensilità ed è attribuita in tale misura anche ai dirigenti di fascia II, del comma 1 assunti dopo la predetta data.
3. I dirigenti del comma 1 mantengono la differenza della misura dell'indennità di specificità medica, pari a € 2.582,28 (L. 5.000.000), quale assegno personale non riassorbibile a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto.
4. Lo specifico trattamento economico, già previsto dallo stesso art. 12 del CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di II livello, ove attribuito, confluisce nella parte variabile della retribuzione di posizione del titolare e non può più essere corrisposto ai dirigenti di fascia II delle medesime professionalità assunti dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

5. Le voci dei commi precedenti riaffluiscono al fondo di posizione e di risultato dell'amministrazione in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi ragione dei rispettivi titolari.

6. A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai dirigenti di fascia II di tutte le professionalità sanitarie in servizio all'entrata in vigore del presente contratto è altresì conservato, a titolo di assegno personale non riassorbibile l'importo annuo lordo per tredici mensilità di € 6.713,94 (pari a L. 13.000.000) quale differenza tra lo stipendio tabellare a suo tempo attributo dal CCNL del 30 settembre 1997 come dirigenti di II livello del SSN rispetto a quello di dirigente del comparto Ministeri.

7. Con riferimento ai dirigenti di cui all'art. 1 è disapplicato il D.P.C.M. 13 dicembre 1995.

 

 


PARTE II

Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8 del d.lgs 502 del 1992
 


 

CAPO I
 

Disposizioni generali




 

Art. 7

Campo di applicazione e finalità


1. La parte II del presente contratto si applica al personale appartenente ai profili corrispondenti a medico chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo dipendente dal Ministero della Salute, inquadrati nel I livello dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale per effetto del D.P.C.M. 13 dicembre 1995 (emanato ai sensi dell'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) ed oggetto del CCNL stipulato il 30 settembre 1997, integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la separata area della dirigenza del comparto Ministeri.

2. Il presente contratto ha il compito di procedere all'adeguamento degli istituti normo – economici previsti per i dirigenti del comma 1 dal citato CCNL del 30 settembre 1997, a quelli stabiliti dai CCNL dell'8 giugno 2000, I e II biennio, stipulati per i dirigenti sanitari e medico – veterinari del SSN, ricompresi nelle Aree III e IV del CCNQ del 24 novembre 1998, in quanto applicabili.

3. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto, rispettivamente, come "d.lgs. 502/1992 " e " d.lgs. 165/2001".

4. Nel testo del presente contratto la dicitura "dirigenti di I livello inquadrati come i dirigenti del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502 del 1992, disciplinati dal D.P.C.M. 13 dicembre 1995" è indicata semplicemente come "dirigenti delle professionalità sanitarie" ove occorra con la specifica del "Ministero della Salute" e salva la necessità di indicare il profilo di appartenenza.

5. Con la dizione "CCNL dell'8 giugno 2000" si indicano entrambi i contratti collettivi nazionali della dirigenza delle Aree III e IV del SSN, relativi al quadriennio 1998 – 2001 ed ai bienni economici 1998 – 1999 e 2000 – 2001. .

 

 


Art. 8

Integrazioni al CCNL del 30 settembre 1997


 

1. I dipendenti appartenenti alle professionalità sanitarie di cui all'art. 7 comma 1, già inquadrati come il I livello dirigenziale del SSN assumono la denominazione di "dirigenti del Ministero della Salute " mantenendo l'inquadramento del corrispondente profilo dei dirigenti del SSN dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 229 del 16 luglio 1999 (1 agosto 1999).

 


 

CAPO II

Trattamento economico


 


Art. 9

Struttura della retribuzione


1. La struttura della retribuzione già prevista dal CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di cui all'art. 7, comma 1 appartenenti alle professionalità di medico e di veterinario, nel rispetto delle compatibilità con l'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti di corrispondente livello dell'area IV, è confermata nelle seguenti voci:

1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale in godimento;
3) indennità di specificità medica;
4) retribuzione di posizione di parte fissa e variabile;
5) retribuzione di risultato;
6) retribuzione individuale di anzianità;
2. Con esclusione della retribuzione di risultato, tutte le precedenti voci sono corrisposte per tredici mensilità e la voce n. 6 ove spettante.

3. La struttura della retribuzione prevista dal CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di cui all'art. 7, comma 1, appartenenti alle professionalità di biologo, chimico, farmacista e psicologo, nel rispetto delle compatibilità con l'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti di corrispondente livello dell'area III, è confermata nelle seguenti voci:


    1) stipendio tabellare;

    2) indennità integrativa speciale in godimento;

    3) retribuzione di posizione di parte fissa e variabile;

    4) retribuzione di risultato;

    5) retribuzione individuale di anzianità;


4. Con esclusione della retribuzione di risultato, tutte le precedenti voci sono corrisposte per tredici mensilità e la voce n. 5 ove spettante.

 

 


 

Art. 10

Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale

( Biennio economico 1998 – 1999)


1. Gli stipendi tabellari fissati dal CCNL del 30 settembre1997 per i dirigenti già di I livello di tutte le professionalità sanitarie sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 1 novembre 1998 di € 37,70 (pari a L. 73.000);
- dal 1 giugno 1999 di ulteriori € 32,54 (pari a L. 63.000).
2. Lo stipendio tabellare annuo, lordo per dodici mensilità dei dirigenti del comma 1, alla data del 1 giugno 1999, è fissato in € 19.435,33 (pari a L. 37.632.046).

3. La misura annua lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità integrativa speciale spettante ai medesimi rimane fissata in quella in godimento pari a € 7.169,97 (L. 13.883.000).

 


Art. 11

Stipendio tabellare

( Biennio economico 2000 - 2001)


1. Gli stipendi tabellari fissati dall'art. 10 per i dirigenti ivi indicati sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 1 luglio 2000 di € 25,82 (pari a L. 50.000);
- dal 1 gennaio 2001 di ulteriori
22,21 (pari a L. 43.000);
- dal 1 luglio 2001 di ulteriori € 23,76 (pari a L. 46.000).
2 Lo stipendio tabellare annuo, lordo per dodici mensilità dei dirigenti del comma 1, dalla data sottoindicata è fissato nelle seguenti misure:

- dal 1 luglio 2000 in € 19.745,17 (pari a L. 38.231.980);
- dal 1 gennaio 2001 in €. 20.011,69 (pari a L. 38.748.035);
- dal 1 luglio 2001 in €. 20.296,81 (pari a L. 39.300.104).

 

 

Art. 12

Indennità di specificità medica


 

1. Per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 7, comma 1 è confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 l' indennità di specificità medica nella misura di € 7.746,85 (pari a L.15.000.000), già attribuita ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 30 settembre 1997.

2. Tale indennità è attribuita nella medesima misura anche ai dirigenti del comma 1 assunti dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

 

 

 


Art. 13

Retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello


 

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL del 30 settembre 1997 ed in particolare dai criteri indicati nei commi 3 e 4, per il biennio 1998 – 1999, fatta salva l'attribuzione di valori superiori da parte dell'amministrazione, ai dirigenti di cui all'art. 7 comma 1 la retribuzione di posizione, dal 1 giugno 1999, è rideterminata nella misura minima di parte fissa indicata nella tabella allegato A del presente contratto.

2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai dirigenti del comma 1, anche in relazione alla totale disponibilità richiesta per lo svolgimento della propria attività quale caratteristica fondamentale e peculiare del rapporto di lavoro, la retribuzione di posizione minima è unificata e rideterminata secondo i valori indicati nella tabella allegato B del presente contratto.

4. Ai fini della corretta applicazione dei commi 1 e 3, le parti specificano che, essendo gli importi della retribuzione di posizione indicati nelle citate tabelle A e B dei valori minimi, i differenziali dalle stesse previsti per la predetta voce rispetto ai valori stabiliti dall'allegato 1 del CCNL del 1997, si aggiungono all'importo attualmente in godimento al medesimo titolo in modo da garantire gli incrementi contrattuali di cui trattasi in valore assoluto. Pertanto, ove la retribuzione di posizione sia stata rideterminata da parte dell'amministrazione in misura superiore al minimo stabilito dal CCNL del 30 settembre 1997, non dovranno essere effettuati riassorbimenti con il nuovo valore stabilito dalle tabelle A e B del presente contratto.

 

 


Art. 14

Integrazione del fondo del Ministero della Salute


1 La retribuzione accessoria dei dirigenti di cui all'art. 7, comma 1 continua a gravare sul fondo di posizione e risultato del Ministero della Salute, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 30 settembre 1997. Tale fondo, ora disciplinato dall'art. 42 del CCNL 5 aprile 2001 dell'Area I della dirigenza, per l'applicazione ai dirigenti di cui al presente comma dei benefici previsti dall'art. 13, è integrato delle risorse occorrenti al finanziamento degli aumenti della retribuzione di posizione secondo quanto di seguito specificato:

A decorrere dal 1 giugno 1999:

A) Per i dirigenti medici e veterinari, di:

€ 774,68 (pari a L. 1.500.000) per ogni dipendente di ex VII, VIII e IX livello;

 

B) Per i dirigenti delle altre professionalità sanitarie, di:

€ 2.065,83 (pari a L. 4.000.000) per ogni dipendente di ex VII, VIII e IX livello;

 

A decorrere dal 1 gennaio 2001:

A) Per i dirigenti medici e veterinari di ulteriori:

€ 5.939,25 (pari a L. 11.500.000) per ogni dipendente di ex VII livello;

€ 5.747,65 (pari a L. 11.129.000) per ogni dipendente di ex VIII livello;

€ 5.515,76 (pari a L. 10.680.000) per ogni dipendente di ex IX livello;

 

B) Per i dirigenti delle altre professionalità sanitarie, di ulteriori:

€ 5.009,63 (pari a L. 9.700.000) per ogni dipendente di ex VII livello;

€ 4.131,65 (pari a L. 8.000.000) per ogni dipendente di ex VIII livello;

€ 4.131,65 (pari a L. 8.000.000) per ogni ex IX livello;

 

 

 


Art. 15

Norme finali e transitorie della Parte II


1. Ai dirigenti dell'art. 7, comma 1, funzionalmente operanti presso il Ministero della salute cui competono le attività di pianificazione, coordinamento ed impulso dell'azione tecnica nella gestione dell'assistenza sanitaria umana ed animale di competenza delle Regioni, si applicano, per gli aspetti normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dalla Parte II del presente contratto né dal CCNL 30 settembre 1997, le disposizioni del CCNL del 5 aprile 2001 relativo all'Area I della dirigenza nonchè quelle del CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la separata area della dirigenza del comparto Ministeri se ancora in vigore.

2. Il CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti dell'art. 7, comma 1 rimane tuttora in vigore per le parti non modificate dal presente contratto.

3. Le parti concordano, infine, sulla necessità che la posizione dei dirigenti di cui al comma 1, appartenenti alla I area dirigenziale, trovi definitiva soluzione a seguito dell'istituzione - presso il Ministero della Salute - del ruolo dei dirigenti previsto dall'art. 23, comma 1 del dlgs. 165 del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002, che prevede la definizione di apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei dirigenti di cui al comma 1.

4. Il trattamento economico dei dirigenti di cui all'art. 7 sarà disciplinato esclusivamente dai contratti collettivi di lavoro.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

La Tabella A, sostituisce l'allegato 1 del CCNL del 30 settembre 1997. La tabella B, a decorrere dal 1 gennaio 2001, sostituisce la tabella A del presente contratto.

NOTA: Gli importi annui delle tabelle A e B sono corrisposti mensilmente in ragione del periodo per il quale competono.

 

 


 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1


Le parti convengono che il rapporto di lavoro di tutti i dirigenti delle professionalità sanitarie del presente contratto sarà specificatamente disciplinato nel contesto del CCNL del quadriennio 2002 – 2005 dell'Area dirigenziale I ove sono confluiti i Ministeri dopo la stipulazione del CCNQ del 23 settembre 2004 relativo alla definizione delle aree dirigenziali di contrattazione, senza rinvio a code contrattuali. A tal fine le parti richiamano, in particolare, il disposto dell'art. 5 del citato CCNQ.


 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2


Le parti ritengono che, eventuali situazioni di gravosità dell'orario di lavoro (quali, ad esempio, la necessità di ricorrere anche a forme di reperibilità sistematica connessa alle emergenze sanitarie) debbano essere valutate nell'ambito dei criteri generali stabiliti in contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. B relativa alla retribuzione di risultato.