CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL
DELL' AREA I DEL 5 APRILE 2001 PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE In data 23 dicembre 2004 alle ore 16 ha avuto luogo - presso la sede dell'Aran - l' incontro per la sottoscrizione del CCNL integrativo del CCNL dell'Area I del 5 aprile 2001 relativo ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute. L'incontro è avvenuto tra le parti sottoindicate: Per l' ARAN Nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)
INDICE
professionalità sanitarie. CAPO I:
Disposizioni generali CAPO II: Trattamento economico Art. 3: Struttura della retribuzione; Art. 4: Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale (Biennio economico 1998 – 1999); Art. 5: Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale (Biennio economico 2000 – 2001) ; Art. 6: Norma finale e transitoria della parte prima; Parte II: Dirigenti delle
professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi
dell'art. 18, comma 8 del dlgs 502 del 1992.
CAPO I:
Disposizioni generali Art. 8: Integrazioni al CCNL del 30 settembre 1997; CAPO II: Trattamento economico Art. 9: Struttura della retribuzione; Art.10: Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale (biennio economico 1998 – 1999); Art. 11: Stipendio tabellare (Biennio economico 2000 – 2001); Art. 12: Indennità di specificità medica; Art. 13: Retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello; Art. 14: Integrazione del fondo del Ministero della Salute; Art. 15: Norme finali e transitorie della Parte II; Tabelle e Dichiarazioni
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'AREA I DEL 5 APRILE 2001 PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PARTE I Dirigenti di II fascia dell'Area negoziale I, dipendenti dal Ministero della Salute ed appartenenti alle professionalità sanitarie
CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Campo di applicazione e finalità
2. Il presente contratto ha il compito di procedere all'adeguamento degli istituti normo - economici previsti per i dirigenti del comma 1 dal citato CCNL del 30 settembre 1997, a quelli stabiliti dal CCNL del 5 aprile 2001 stipulato per la Area I, in quanto inseriti, a decorrere dall'11 giugno 1999 nel ruolo unico della dirigenza statale, ai sensi dell'art. 23 del dlgs 29 del 1993 (ora art.23 del dlgs 165 del 2001). 3. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto, rispettivamente, come "d.lgs. 502/1992 " e " d.lgs. 165/2001". 4. Nel testo del presente contratto la dicitura "dirigenti di II livello di cui all'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992 disciplinati dal D.P.C.M. 13 dicembre 1995" è indicata semplicemente come " dirigenti di II livello" ove occorra con la specifica del "Ministero della Salute" ovvero, infine come dirigenti di fascia II delle professionalità sanitarie fatta salva la necessità di specificare il profilo di appartenenza. 5. Con la dizione CCNL del 5 aprile 2001 si indica il contratto collettivo nazionale della dirigenza dell'Area I relativo al quadriennio 1998 – 2001, I e II biennio economico.
Art. 2 Integrazioni al CCNL del 5 aprile 2001
2. Da tale data, ai dirigenti del comma 1- fatto salvo quanto previsto dal presente contratto - si applicano tutte le disposizioni del CCNL del 5 aprile 2001 relativo all'Area I della dirigenza, valido per il quadriennio 1998 – 2001, I e II biennio economico, nonchè quelle del CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la separata area della dirigenza del comparto Ministeri in quanto ancora in vigore perché non modificate dal CCNL del 5 aprile 2001.
CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 3 Struttura della retribuzione
1. A decorrere dall'11 giugno 1999 la struttura della retribuzione dei dirigenti di cui all'art. 1 comma 1 inquadrati nella fascia II dirigenziale, è formata dalle seguenti voci: - stipendio tabellare;
Art. 4 Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale ( Biennio economico 1998 – 1999)
- dal 1 novembre 1998 di €.47,51 (pari a
L. 92.000); 3. Ai dirigenti di II livello di cui al comma 1, con l'inquadramento quali dirigenti di fascia II del Ministero della Salute, a decorrere dal 31 dicembre 1999 è attribuito il seguente ulteriore incremento mensile lordo pari a € 32,02 (pari a L. 62.000). 5. La misura annua lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità integrativa speciale spettante ai predetti dirigenti rimane fissata in quella in godimento pari a € 7.634,78 ( L. 14.783.000).
Art. 5 Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale ( Biennio economico 2000 - 2001)
1. Gli stipendi tabellari fissati per i dirigenti di fascia II del Ministero della Salute indicati dall'art. 4 sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde con decorrenza dalle date sottoindicate: - dal 1 luglio 2000 di € 58, 88 (pari ad
L. 114.000); - stipendio tabellare in godimento con
esclusione dell'assegno personale definito ai sensi dell'art. 6, comma 6;
Art. 6 Norma finale e transitoria della Parte I
1. Ai dirigenti di fascia II del
Ministero della Salute, appartenenti alle professionalità di medico e
veterinario in servizio alla data di entrata in vigore del presente
contratto, fatto salvo quanto stabilito nel comma 3,
continua ad essere
attribuita l'indennità di specificità medica nella misura in atto goduta
di € 10.329,14 ( pari a L. 20.000.000), di cui all'art.10, comma 3, I
alinea del CCNL del 30 settembre 1997. 5. Le voci dei commi precedenti riaffluiscono al fondo di posizione e di risultato dell'amministrazione in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi ragione dei rispettivi titolari. 6. A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai dirigenti di fascia II di tutte le professionalità sanitarie in servizio all'entrata in vigore del presente contratto è altresì conservato, a titolo di assegno personale non riassorbibile l'importo annuo lordo per tredici mensilità di € 6.713,94 (pari a L. 13.000.000) quale differenza tra lo stipendio tabellare a suo tempo attributo dal CCNL del 30 settembre 1997 come dirigenti di II livello del SSN rispetto a quello di dirigente del comparto Ministeri. 7. Con riferimento ai dirigenti di cui all'art. 1 è disapplicato il D.P.C.M. 13 dicembre 1995.
PARTE II Dirigenti delle professionalità
sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell'art. 18,
comma 8 del d.lgs 502 del 1992
CAPO I Disposizioni generali
Art. 7 Campo di applicazione e finalità
2. Il presente contratto ha il compito di procedere all'adeguamento degli istituti normo – economici previsti per i dirigenti del comma 1 dal citato CCNL del 30 settembre 1997, a quelli stabiliti dai CCNL dell'8 giugno 2000, I e II biennio, stipulati per i dirigenti sanitari e medico – veterinari del SSN, ricompresi nelle Aree III e IV del CCNQ del 24 novembre 1998, in quanto applicabili. 3. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto, rispettivamente, come "d.lgs. 502/1992 " e " d.lgs. 165/2001". 4. Nel testo del presente contratto la dicitura "dirigenti di I livello inquadrati come i dirigenti del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) ai sensi dell'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502 del 1992, disciplinati dal D.P.C.M. 13 dicembre 1995" è indicata semplicemente come "dirigenti delle professionalità sanitarie" ove occorra con la specifica del "Ministero della Salute" e salva la necessità di indicare il profilo di appartenenza. 5. Con la dizione "CCNL dell'8 giugno 2000" si indicano entrambi i contratti collettivi nazionali della dirigenza delle Aree III e IV del SSN, relativi al quadriennio 1998 – 2001 ed ai bienni economici 1998 – 1999 e 2000 – 2001. .
Art. 8 Integrazioni al CCNL del 30 settembre 1997
1. I dipendenti appartenenti alle professionalità sanitarie di cui all'art. 7 comma 1, già inquadrati come il I livello dirigenziale del SSN assumono la denominazione di "dirigenti del Ministero della Salute " mantenendo l'inquadramento del corrispondente profilo dei dirigenti del SSN dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 229 del 16 luglio 1999 (1 agosto 1999).
CAPO II Trattamento economico
Art. 9 Struttura della retribuzione
1) stipendio tabellare; 3. La struttura della retribuzione prevista dal CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di cui all'art. 7, comma 1, appartenenti alle professionalità di biologo, chimico, farmacista e psicologo, nel rispetto delle compatibilità con l'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti di corrispondente livello dell'area III, è confermata nelle seguenti voci:
2) indennità integrativa speciale in godimento; 3) retribuzione di posizione di parte fissa e variabile; 4) retribuzione di risultato; 5) retribuzione individuale di anzianità;
Art. 10 Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale ( Biennio economico 1998 – 1999)
- dal 1 novembre 1998 di € 37,70 (pari a
L. 73.000); 3. La misura annua lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità integrativa speciale spettante ai medesimi rimane fissata in quella in godimento pari a € 7.169,97 (L. 13.883.000).
Art. 11 Stipendio tabellare ( Biennio economico 2000 - 2001)
- dal 1 luglio 2000 di € 25,82 (pari a L.
50.000); - dal 1 luglio 2000 in € 19.745,17 (pari
a L. 38.231.980);
Art. 12 Indennità di specificità medica
1. Per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 7, comma 1 è confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 l' indennità di specificità medica nella misura di € 7.746,85 (pari a L.15.000.000), già attribuita ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 30 settembre 1997. 2. Tale indennità è attribuita nella medesima misura anche ai dirigenti del comma 1 assunti dopo l'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 13 Retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello
1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL del 30 settembre 1997 ed in particolare dai criteri indicati nei commi 3 e 4, per il biennio 1998 – 1999, fatta salva l'attribuzione di valori superiori da parte dell'amministrazione, ai dirigenti di cui all'art. 7 comma 1 la retribuzione di posizione, dal 1 giugno 1999, è rideterminata nella misura minima di parte fissa indicata nella tabella allegato A del presente contratto. 2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai dirigenti del comma 1, anche in relazione alla totale disponibilità richiesta per lo svolgimento della propria attività quale caratteristica fondamentale e peculiare del rapporto di lavoro, la retribuzione di posizione minima è unificata e rideterminata secondo i valori indicati nella tabella allegato B del presente contratto. 4. Ai fini della corretta applicazione dei commi 1 e 3, le parti specificano che, essendo gli importi della retribuzione di posizione indicati nelle citate tabelle A e B dei valori minimi, i differenziali dalle stesse previsti per la predetta voce rispetto ai valori stabiliti dall'allegato 1 del CCNL del 1997, si aggiungono all'importo attualmente in godimento al medesimo titolo in modo da garantire gli incrementi contrattuali di cui trattasi in valore assoluto. Pertanto, ove la retribuzione di posizione sia stata rideterminata da parte dell'amministrazione in misura superiore al minimo stabilito dal CCNL del 30 settembre 1997, non dovranno essere effettuati riassorbimenti con il nuovo valore stabilito dalle tabelle A e B del presente contratto.
Art. 14 Integrazione del fondo del Ministero della Salute
A decorrere dal 1 giugno 1999: A) Per i dirigenti medici e veterinari, di: € 774,68 (pari a L. 1.500.000) per ogni dipendente di ex VII, VIII e IX livello;
B) Per i dirigenti delle altre professionalità sanitarie, di: € 2.065,83 (pari a L. 4.000.000) per ogni dipendente di ex VII, VIII e IX livello;
A decorrere dal 1 gennaio 2001: A) Per i dirigenti medici e veterinari di ulteriori: € 5.939,25 (pari a L. 11.500.000) per ogni dipendente di ex VII livello; € 5.747,65 (pari a L. 11.129.000) per ogni dipendente di ex VIII livello; € 5.515,76 (pari a L. 10.680.000) per ogni dipendente di ex IX livello;
B) Per i dirigenti delle altre professionalità sanitarie, di ulteriori: € 5.009,63 (pari a L. 9.700.000) per ogni dipendente di ex VII livello; € 4.131,65 (pari a L. 8.000.000) per ogni dipendente di ex VIII livello; € 4.131,65 (pari a L. 8.000.000) per ogni ex IX livello;
Art. 15 Norme finali e transitorie della Parte II
2. Il CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti dell'art. 7, comma 1 rimane tuttora in vigore per le parti non modificate dal presente contratto. 3. Le parti concordano, infine, sulla necessità che la posizione dei dirigenti di cui al comma 1, appartenenti alla I area dirigenziale, trovi definitiva soluzione a seguito dell'istituzione - presso il Ministero della Salute - del ruolo dei dirigenti previsto dall'art. 23, comma 1 del dlgs. 165 del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002, che prevede la definizione di apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei dirigenti di cui al comma 1. 4. Il trattamento economico dei dirigenti di cui all'art. 7 sarà disciplinato esclusivamente dai contratti collettivi di lavoro.
La Tabella A, sostituisce l'allegato 1 del CCNL del 30 settembre 1997. La tabella B, a decorrere dal 1 gennaio 2001, sostituisce la tabella A del presente contratto. NOTA: Gli importi annui delle tabelle A e B sono corrisposti mensilmente in ragione del periodo per il quale competono.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
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