CCNL per il quadriennio 1998 – 2001 ed il
primo biennio economico 1998 – 1999
del personale dirigente dell' Area I.
A seguito del parere favorevole espresso in
data 28 febbraio 2001 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di
settore sull'ipotesi di accordo relativo al CCNL per il quadriennio
1998-2001 e per il primo biennio economico 1998-1999 del personale
dirigente dell'AREA 1, nonché della certificazione della Corte dei Conti
in data 3 aprile 2001 sull'attendibilità dei costi quantificati per il
medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 5 aprile 2001 alle ore 16 ha avuto
luogo l'incontro tra:
ARAN
nella persona del Presidente Avv. Guido
Fantoni (firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali.
Ministeri |
Cgil fp ministeri
dirigenti |
(firmato) |
|
|
Enti pubblici non
economici |
Cgil fp |
(firmato) |
|
|
Aziende |
Cgil aziende dirigenti |
(firmato) |
Cgil |
(firmato) |
Università |
Cgil snur |
(firmato) |
|
|
Ricerca |
Cgil snur |
(firmato) |
|
|
|
Ministeri |
Cisl fps |
(firmato) |
|
|
Enti pubblici non
economici |
Cisl fps |
(firmato) |
|
|
Aziende |
Cisl aziende dirigenti |
|
Cisl |
(firmato) |
Università |
Cisl università
dirigenti |
|
|
|
Ricerca |
Cisl ricerca |
(firmato) |
|
|
|
Ministeri |
Uil pa dirigenti |
(firmato) |
|
|
Enti pubblici non
economici |
Uil pa dirigenti |
(firmato) |
|
|
Aziende |
Uil aziende dirigenti |
(firmato) |
Uil |
(firmato) |
Università |
Uil pa dirigenti |
(firmato) |
|
|
Ricerca |
Uil pa dirigenti |
(firmato) |
|
|
|
Ministeri |
Confsal/Unsa |
(firmato) |
Confsal |
(firmato) |
Università |
Confsal/snals univ/cisapuni |
(firmato) |
|
|
|
Ministeri |
Dirstat |
(firmato) |
|
|
Aziende |
Dirstat |
(firmato) |
Confedir |
(firmato) |
Università |
Confedir univ. |
(firmato) |
|
|
|
Ministeri |
Cida/unadis ministeri |
(firmato) |
|
|
Enti pubblici non
economici |
Cida/fendep |
(firmato) |
Cida |
(firmato) |
Aziende |
Cida/fendep aziende |
(firmato) |
|
|
Università |
Cida/fendep università |
(firmato) |
|
|
Ricerca |
Uniri (anpri/epr-cida
ricerca) |
(firmato) |
|
|
|
Ministeri |
Assomed-sivemp |
(firmato) |
Cosmed |
(firmato) |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DIRIGENZA AREA I
Capo I
- Disposizioni generali
Capo II
- Relazioni sindacali
Sezione I – Disposizioni generali
Sezione II – I soggetti sindacali
Sezione III – Prevenzione della
conflittualità
Capo III
- Norme comuni
Capo IV
-Aspetti economico-retributivi
Capo V
- Disposizioni finali
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA,
DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'area
di cui all'art. 2, punto I, del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto il 24 novembre 1998 per la definizione delle aree autonome
della dirigenza.
2. La dirigenza si articola in due fasce ai
sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993. I rapporti di lavoro
dei dirigenti sono disciplinati dai contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto nel presente
contratto.
3. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del
presente contratto come d.lgs. n. 29/1993. La dizione "amministrazione"
deve intendersi riferita anche ad enti, aziende e università.
4. Il presente contratto concerne il periodo
1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa e 1 gennaio 1998
– 31 dicembre 1999 per la parte economica.
5. Gli effetti giuridici decorrono dalla
data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente
contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51 e 52 del decreto
legislativo n. 29/1993.
6. Le amministrazioni destinatarie del
presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua
entrata in vigore.
7. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da
una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
8. Per evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre
mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e
per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
9. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto, ai dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo
del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta indennità si
applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
ART. 2
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione dell'art. 53, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e
decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30
giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla
data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte
interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque
far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale, integrativo e decentrato.
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
Sezione I
Disposizioni Generali
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle Amministrazioni e delle
organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la
tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla collettività con
quella di valorizzare la centralità della funzione dirigenziale nella
gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti e
amministrazioni, assecondando l'interesse al miglioramento delle
condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti sia di
prima che di seconda fascia.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto
comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che
tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e
ai contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle
funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle
parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di
favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle
finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai
protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello
nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa e
decentrata, che si svolge a livello di amministrazione, sulle materie e
con le modalità indicate dal presente contratto;
c) contrattazione collettiva integrativa
decentrata, ove prevista nelle sezioni specifiche del presente CCNL;
d) concertazione, consultazione ed
informazione, nonché gli istituti della partecipazione ;
e) interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
A LIVELLO DI MINISTERO, AZIENDA,
UNIVERSITÀ O ENTE
1. La contrattazione integrativa si
svolge sulle seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni
dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai
sensi della legge 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni,
secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del CCNL;
B) criteri generali per :
a) la verifica della sussistenza delle
condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare
all'ulteriore potenziamento dei fondi;
b) le modalità di determinazione dei
valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli
obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti;
c) l'attuazione della disciplina
concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla
realizzazione di specifici progetti;
C) pari opportunità, con le procedure
indicate dall'art. 8 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n.
125 ;
D) implicazioni derivanti dagli effetti
delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di
esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei
servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei
dirigenti;
E) linee generali per la realizzazione di
programmi di formazione e aggiornamento.
2. Fermi restando i principi dell'autonomia
negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi
trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle
materie indicate nella lettera D) del comma 1, le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione.
3. I contratti collettivi integrativi non
possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale dei bilanci dei singoli enti. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE
O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO.
1. I contratti collettivi integrativi hanno
durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono
fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura,
richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L'ente provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1
entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.10
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. L'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo, corredato da apposita relazione illustrativa
tecnico – finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, al collegio dei
revisori dei conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto, ai
servizi di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile di
cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999, ai fini del controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.
29/1993. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo
dell'amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante
di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. Qualora il contratto collettivo
integrativo riguardi Ministeri o Aziende ad ordinamento autonomo, ovvero
Enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, a seguito
della certificazione effettuata senza rilievi, o allo scadere del termine
di 15 giorni, è inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con la prescritta relazione
tecnica, i quali, entro i 30 giorni successivi ne accertano,
congiuntamente, la compatibilità economica ai sensi dell'art. 45, comma 4,
del d.lgs. n. 29/1993. Decorso tale termine, la delegazione di parte
pubblica può essere autorizzata alla sottoscrizione ai sensi del comma
precedente. Qualora il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono
le trattative.
5. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi, a
meno di modifiche introdotte dal successivo CCNL e fatto salvo quanto
previsto al comma 1, secondo periodo.
6. Le pubbliche amministrazioni sono tenute
a trasmettere all'A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio.
7. I contratti integrativi stipulati in base
ai previgenti CCNL conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione
presso ciascuna Amministrazione del contratto collettivo integrativo di
cui al presente articolo.
ART. 6
INFORMAZIONE
1. L'amministrazione - allo scopo di rendere
trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli
delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i
soggetti sindacali di cui all'art. 10, sugli atti organizzativi di valenza
generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia, l'organizzazione
degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la
costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente
CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e
la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo
individuerà le altre materie in cui l'informazione dovrà essere preventiva
o successiva.
3. Ai fini di una più compiuta
informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza
almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le
linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per
l'innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L'informazione è data, in particolare,
sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività
dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il
ricorso alla risoluzione consensuale;
e) gestione delle iniziative
socio-assistenziali a favore dei dirigenti.
5. L'articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione dei dirigenti, di cui al punto b) del
precedente comma 4, è effettuato dalle Amministrazioni, con l'obiettivo di
evitare il criterio gerarchico come titolo esclusivo, in base ai seguenti
criteri generali:
a) ampiezza della struttura;
b) collocazione della posizione
nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
c) responsabilità implicate dalla
posizione;
d) requisiti richiesti per lo svolgimento
dell'attività di competenza.
Tenuto conto della facoltà della singola
Amministrazione di rivedere periodicamente le posizioni delle funzioni
dirigenziali e dei correlati incarichi, in relazione ai processi di
riorganizzazione strutturale ed ai programmi di miglioramento
dell'efficienza ed efficacia dei servizi, trova applicazione l'art. 19
comma 1 secondo periodo del D. lgs. 29/1993.
ART. 7
CONCERTAZIONE
1. E' comunque attivata la concertazione sui
criteri generali relativamente alle seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività
dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni
organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il
ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La concertazione si svolge in appositi
incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine
massimo di quindici giorni dalla relativa richiesta. Dell'esito della
stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale
termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
ART. 8
CONSULTAZIONE
1. La consultazione dei soggetti sindacali
di cui all'art. 10, prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa
si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di
strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
ART. 9
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Allo scopo di assicurare una migliore
partecipazione del dirigente alle attività dell'amministrazione od
azienda, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione
alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le
stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del
lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle amministrazioni
stesse nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di
formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari
opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere
dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e
di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei
citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e
deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Sezione II
I soggetti sindacali
ART. 10
SOGGETTI SINDACALI NELLE STRUTTURE
AMMINISTRATIVE DI RIFERIMENTO
1. I soggetti sindacali nelle strutture
amministrative di riferimento sono le rappresentanze sindacali aziendali
costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni
sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della
stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs.n.29/1993.
2. La disciplina del comma 1 ha carattere
transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche
rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art. 47, comma 9, del d.lgs. n.
29/93.
3. Fino alla costituzione delle
rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte dei permessi
sindacali, pari ad 67 minuti per dirigente ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, è
interamente fruibile da parte dei soggetti indicati nell'art. 10, comma 1
del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della
ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del
presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato
associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai
dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente.
ART. 11
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Ai fini della contrattazione collettiva
integrativa, ciascuna amministrazione individua i dirigenti che fanno
parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino
alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 10 e in
attesa della definizione delle sezioni di cui all'art. 36, restano in
vigore le norme sulla materia previste dagli specifici CCNL.
3. Il dirigente che sia componente di una
delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 non può essere soggetto
di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.
ART. 12
CONTRIBUTI SINDACALI
1.I dirigenti sia di prima che di seconda
fascia hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per scritto ed è
trasmessa all'amministrazione a cura del dirigente o dell'organizzazione
sindacale
2. La delega ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione
sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle
singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle
deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei
confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO III - NORME COMUNI
ART. 13
CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI
1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un
incarico.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi
avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art.19, c.1, del d. lgs. n.29/1993,
in base ai seguenti criteri generali:
- natura e caratteristiche degli
obiettivi da realizzare;
- attitudini e capacità professionale
del singolo dirigente;
- risultati conseguiti anche rispetto ai
programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni
organizzative precedentemente ricoperte;
- rotazione degli incarichi, la cui
applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente
utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali
ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo
sviluppo della professionalità dei dirigenti.
2. L'atto bilaterale di natura
privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente
o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice,
la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da
conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, i
tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed il trattamento
economico complessivo.
3. La durata dell'incarico non può essere
inferiore a due anni né superiore a sette anni e può essere rinnovato; il
rinnovo in via eccezionale può essere di durata inferiore a due anni nel
caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai
predetti due anni; nei casi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del DPR n.
150\1999 la durata è correlata al programma di lavoro ed all'obiettivo
assegnato. E' fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto
alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del d.lgs. n.
29/1993.
4. Le singole amministrazioni effettueranno
con le procedure di cui all'art. 35, entro tre mesi dalla scadenza
naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva
dell'incarico svolto; qualora non intendano confermare lo stesso incarico
precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa
ai sensi del citato art. 35, sono tenute ad assicurare al dirigente un
incarico almeno equivalente.
Per incarico equivalente si intende
l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di
pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia
inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.Nelle
ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica
o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa
valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico,
assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale generale sono conferiti con contratto individuale
a tempo determinato dai soggetti, di cui all'art 19, comma 4, del d.lgs.
n. 29\1993 fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di
enti ed amministrazioni autonome. Gli incarichi di dirigente di ufficio di
livello dirigenziale generale sono conferibili a dirigenti di prima e
seconda fascia, nei limiti delle disponibilità organiche esistenti.
6. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
d.lgs. n. 29/1993, l'incarico di direzione di uffici dirigenziali non di
livello generale ai dirigenti di seconda fascia è conferito dal dirigente
dell'ufficio di livello generale a dirigenti dell'amministrazione di
appartenenza, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di
enti e amministrazioni autonome.
7. I criteri generali relativi
all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione
di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui al
precedente articolo 6; deve essere, altresì, assicurata, da ciascuna
Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli
incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine
di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre
eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
ART.14
INCARICHI AGGIUNTIVI
1. Trova applicazione l'art. 24, c. 3, del
d. lgs. n. 29/1993; i compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti
ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dalle
amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle
stesse sono corrisposti dai terzi direttamente alle amministrazioni ed
afferiscono ai fondi di tali amministrazioni per essere destinati al
trattamento accessorio.
2. Allo scopo di remunerare il maggiore
impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi
aggiuntivi, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in
aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 37,
comma 2, nn. 4 e 5, una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30%
della somma che confluisce al fondo in attuazione del principio di
onnicomprensività.
3. Nell'attribuzione degli incarichi
aggiuntivi di cui al comma 1, le amministrazioni seguono criteri che
tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al
dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità
professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della
rotazione.
ART. 15
LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
1. Nell'ambito dei processi di riforma della
Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di
efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce
un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli
apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale
carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza
nella realizzazione degli obiettivi predetti.
2. In relazione alle premesse enunciate al
comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigente sono
assunti dalle amministrazioni e dagli enti come metodo permanente teso ad
assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo
sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di
riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione
orientata al risultato e all'innovazione.
3. Gli interventi formativi, secondo le
singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per
sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di
formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in
funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei
processi di trasformazione.
4. L'aggiornamento e la formazione continui
costituiscono l'elemento caratterizzante l'identità professionale del
dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione
ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di
riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in
particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo
necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità
attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle
risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato
all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e del
miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. Ciascun ente o amministrazione, secondo i
rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di
flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota
delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione
dei dirigenti tenendo conto delle direttive governative in materia di
formazione e delle finalità e delle politiche che le sottendono, nonché
delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in
attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del
22-12-1998.
6. Le politiche formative della dirigenza
sono definite da ciascun ente o amministrazione in conformità alle proprie
linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate,
singolarmente o d'intesa con altri enti, anche in collaborazione con
Università, soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, la Scuola centrale tributaria, etc.) o società private
specializzate nel settore. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la
loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a
caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e
competitività.
7. La partecipazione alle iniziative di
formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali,
viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è
considerata servizio utile a tutti gli effetti.
8. Il dirigente può, inoltre, partecipare,
senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei
commi che precedono. A tal fine al dirigente può essere concesso un
periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata
massima di tre mesi nell'arco di un anno.
9. Qualora l'amministrazione riconosca
l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento
svolte dal dirigente ai sensi del comma 7 con l'attività di servizio e
l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla
spesa sostenuta e debitamente documentata.
ART. 16
IMPEGNO DI LAVORO
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'Amministrazione di appartenenza, il dirigente organizza la propria
presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo
flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed
all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze
eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo
fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di
festività, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate
tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo
fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
ART. 17
FERIE E FESTIVITÀ
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.
23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la
retribuzione di posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego
nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL,
hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma I. Dopo tre anni di servizio agli stessi
dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma I.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o
presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di
servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti
sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti
al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive
delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937
del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della
località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo
se ricadente in giorno ordinariamente lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno
maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a
tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze
retribuite ai sensi del successivo art.18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto
irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono
monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente
programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze
del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della
struttura di appartenenza, provvedendo affinchè sia assicurata, nel
periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e
straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie
per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso
delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si
protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E'
cura del dirigente informare tempestivamente l'amministrazione, producendo
la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate esigenze
personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle
ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio
assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla
fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per
assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano
protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie
avverrà anche oltre il termine di cui al comma 1l.
13. Fermo restando il disposto del comma 8,
le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per
qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno
titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
ART. 18
ASSENZE RETRIBUITE
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei
seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi,
convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo
entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del
convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni
tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali o
familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad
assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono
cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli
effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al
dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di
posizione.
5. Le assenze previste dall'art. 33, comma
3, della legge 104 del 1992, come modificato ed integrato dagli articoli
18 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computate ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le
ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad
assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in
relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi
regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi
comunque denominati.
ART. 19
CONGEDI PARENTALI
1. Sono operative, in quanto immediatamente
applicabili, le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in materia
di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità.
Entro un anno dalla sottoscrizione del
presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o
integrazioni della disciplina di cui al presente articolo, in conseguenza
dell'entrata in vigore del T.U. di cui all'articolo 15 della legge n.
53/2000. Fino alla definizione dell'accordo di cui al presente comma sono
fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli dei CCNL precedenti,
ferma restando l'alternatività per la lavoratrice madre o per il
lavoratore padre.
2. Alle lavoratrici madri in astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa
mensile nonchè le quote di trattamento economico accessorio fisse e
ricorrenti.
3. L'astensione facoltativa dal lavoro
previsto per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è disciplinato
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n.
903, come modificate e integrate dalla legge n. 53/2000.
4. Le eventuali festività cadenti nel
periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite
massimo previsto.
5. Al rientro al lavoro del lavoratore a
seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto
dall'articolo 17 della legge n. 53/2000.
ART. 20
CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI
STUDIO
1. Il dipendente può chiedere, per
documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o
frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1
non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 18 e
21.
3. Trovano applicazione l' articolo 4, comma
3, nonché gli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000; in apposita sequenza
contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari entro sei
mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, in relazione anche a quanto
ivi previsto dall'articolo 46, saranno definite le modalità applicative,
anche per quanto concerne le percentuali massime dei lavoratori che
possono avvalersi di tali congedi.
ART. 21
ASSENZE PER MALATTIA
1. In caso di assenza per malattia o per
infortunio non dipendente da causa di servizio, il dirigente che abbia
superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la
retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo
di diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi
negli ultimi tre anni.
2. Superato il periodo di diciotto mesi cui
al comma 1, al dirigente che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere
del periodo stesso può essere concesso, in casi particolarmente gravi, di
assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, durante il quale non
sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità agli effetti del
preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto,
l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi di
conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il
dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo
quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge
poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Il trattamento economico spettante al
dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il
seguente:
a) retribuzione intera, comprese le
retribuzioni di posizione, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla
lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla
lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
7. Il dirigente si attiene, in occasione
delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che
regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva
comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità e del
luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente
necessaria.
8. Nel caso in cui l'infermità derivante da
infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il
dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza
all'amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso
il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni
erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri
riflessi relativi.
9. In caso di gravi patologie che richiedano
terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni
anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, ivi compresa quella
accessoria. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia
che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla
competente struttura sanitaria pubblica ovvero da servizio sanitario
dell'amministrazione interessata.
10. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente contratto, a far tempo dalla
quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma
l.
ART. 22
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE
A CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza per invalidità
temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro il dirigente ha diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo
al dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione
di posizione fissa e variabile.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se
l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, al dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della
retribuzione di posizione fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
3. Decorso il periodo massimo di
conservazione del posto di cui all'art. 21, commi 1 e 2, trova
applicazione quanto previsto dallo stesso art.21, comma 3. Nel caso in cui
l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza
al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
4. Il procedimento per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di
lavoro in caso di inabilità permanente è regolato dalle disposizioni
vigenti in materia nei singoli ordinamenti.
ART. 23
MOBILITÀ
1. Ai dirigenti destinatari del presente
contratto, si applicano gli artt.33, 33 bis, 34, 35 e 35 bis del D.Lgs.29/199.
Le disposizioni di cui agli artt. 35 e 35 bis si applicano ai dirigenti
del ruolo unico, in quanto compatibili.
2. I dirigenti destinatari del presente
contratto possono ottenere incarichi presso le amministrazioni e gli enti
compresi nell'Area 1 anche per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di
esperienze professionali.
ART.24
DIRIGENTI A DISPOSIZIONE DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1. Dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL, al dirigente posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri al termine dell'incarico, nonché a quelli di cui all'art. 6,
comma 2, del D.P.R. 26.2.1999 n. 150, spetta, per i primi sei mesi, la
retribuzione di posizione nei valori fissi previsti dal contratto in
relazione alla fascia di appartenenza. Per il semestre successivo
l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del 50%. In caso di
valutazione complessiva negativa sull'espletamento dell'incarico non è
dovuta alcuna retribuzione di posizione per il periodo di permanenza nel
ruolo unico. Dopo il secondo semestre e in presenza di almeno due rifiuti
a ricoprire gli incarichi proposti, non è del pari dovuta alcuna
retribuzione di posizione. Le stesse norme si applicano al dirigente posto
a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine
dell'incarico.
2. I dirigenti di cui al primo comma possono
essere utilizzati nell'ambito di progetti specifici, di cui al comma 2
dell'art. 6 del D.P.R. 150/1999, anche da altre amministrazioni non
ricomprese nel ruolo unico.
3. Per i dirigenti di cui al presente
articolo possono essere organizzate specifiche iniziative di aggiornamento
professionale mirate ad assicurare le condizioni per il migliore e più
efficace espletamento del nuovo incarico.
ART. 25
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
1. La cessazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di
risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti art.21 e 22 ha
luogo:
a) al compimento del limite massimo di
età o al raggiungimento dell'anzianità massima dì servizio previsti
dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell'amministrazione;
d) per risoluzione consensuale.
ART. 26
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E
OBBLIGHI DELLE PARTI
1. La cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese
successivo. La cessazione del rapporto è comunque comunicata per iscritto
dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di
servizio o del limite massimo di età, l'amministrazione risolve il
rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza
in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi
deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini
di preavviso.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del
dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento decorsi quindici
giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza
del periodo di congedo.
ART. 27
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
1. L'amministrazione o il dirigente possono
proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, le
amministrazioni, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei
limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito della
effettiva disponibilità dei propri bilanci. La misura dell'indennità può
variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della
retribuzione di posizione in godimento. L'indennità di cui trattasi ha
pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione che della
buonuscita.
3. Per il periodo di erogazione della
predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l'incarico
per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è
verificata la risoluzione consensuale.
4. I criteri generali relativi alla
disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle
esigenze dell'amministrazione o ente per la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di
concertazione ai sensi dell'art.7.
ART. 28
NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi
in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul
rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche,
religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza
o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa,
durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice
civile e come regolamentati dagli articoli 19, 20 e 21 del presente CCNL.
2. In tutti i casi di licenziamento
discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si
applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
ART. 29
EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL
RAPPORTO DI LAVORO
1. Il dirigente colpito da misure
restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal
servizio. Salvo quanto previsto dal comma 2, la sospensione è revocata nel
caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
2. Il dirigente rinviato a giudizio per
fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro,
qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o
questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con
privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa
puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che
conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti
e le esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente
– dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.
3. La sospensione disposta ai sensi del
presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non
superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è
riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di
recedere con le specifiche procedure.
4. Al dirigente sospeso dal servizio al
sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al
50 per cento della retribuzione di cui all'art.37 e l'assegno per il
nucleo familiare, ove spettante.
5. In caso di sentenza definitiva di
assoluzione, l'Amministrazione reintegra il dirigente nella medesima
posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente;
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente a
titolo di retribuzione complessiva per lo stesso periodo, se fosse rimasto
in servizio.
ART. 30
TERMINI DI PREAVVISO
1. Salvo il caso della risoluzione
consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista
all'art.27, comma 1 e del recesso per giusta causa, negli altri casi
previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità
di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo
anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal
fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene
considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al
semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i
termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal
primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, e le eventuali assenze per
malattia o per aspettative, che intervengano nel periodo di preavviso, non
procrastinano i termini stessi.
4. La parte che risolve il rapporto di
lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a
corrispondere all'altra parte un' indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'
amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto
al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo
di preavviso da lui non osservato.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia
all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'
altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non
possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si
dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'
anzianità lavorativa a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente,
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva
del preavviso secondo quanto stabilito dall' art. 2122 del c.c. nonché una
somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso
deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'art.37.
ART. 31
RESPONSABILITÀ CIVILE E PATROCINIO
LEGALE
1. E' attivata per tutti i dirigenti
dell'area 1, ove non già operante, un'assicurazione contro i rischi
professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso
il dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il
dirigente è coinvolto per causa di servizio.
2. A tal fine è destinata la somma di Lire
500.000 annue per dirigente in servizio non coperto da polizza.
3. La società di assicurazione sarà scelta,
sentite le OO.SS. legittimate – entro 4 mesi dalla sottoscrizione del
presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti
delle Amministrazioni - con apposita gara che dovrà prevedere comunque la
possibilità per il dirigente di aumentare massimali e "area" di rischi
coperta con versamento di una quota individuale.
4. In attesa dell'attuazione di quanto
previsto al comma 3, l'Amministrazione provvede al rimborso delle
eventuali spese legali affrontate dai dirigenti.
ART. 32
PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità
uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il
compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n.
125, con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da una persona per
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL da queste designata, nonché da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato
dal Ministro della Funzione Pubblica e designa un vicepresidente. Per ogni
componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle
materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad
attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della
pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi
della legge n. 125/1991;
d) analisi dei percorsi di carriera nella
dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal
Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al
fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata del
personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed
alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della
cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
- azioni positive, con particolare
riferimento alle condizioni di accesso al corsi di formazione e
aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere
molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. Il Dipartimento della Funzione
Pubblica assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in
applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è
tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti,
di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità
rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di singola Amministrazione, su
richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto.
ART. 33
ATTIVITÀ DIDATTICA DI DIRIGENTI
PRESSO UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI ALTA
FORMAZIONE
1. Per favorire la circolazione di
esperienze tra studi accademici ed esperienze lavorative avanzate,
nell'ambito di specifici corsi di Università ed Istituti di alta
formazione mirati all'insegnamento di materie connesse con le
problematiche dell'amministrazione e della contrattazione i dirigenti
dell'area 1 possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di
insegnamento.
Nelle ipotesi del presente articolo i
dirigenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in
part-time annuale o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi
ordinari di servizio, previa autorizzazione del Ministro o dell'organo
sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale generale e
di quest'ultimo per gli altri dirigenti.
ART. 34
ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA O
BORSA DI STUDIO
1. Il dirigente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure
che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza
assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il periodo
è considerato utile ad ogni altro effetto.
ART. 35
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
DEI DIRIGENTI
1. Le amministrazioni, in base ai propri
ordinamenti, con gli atti da questi previsti, autonomamente assunti in
relazione anche a quanto previsto dall'art.1 del D.lgs.n.286/1999,
definiscono - privilegiando nella misura massima possibile, soprattutto
relativamente agli uffici periferici - l'utilizzazione di dati oggettivi,
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in
relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse
umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
2. Le prestazioni, l'attività organizzativa
dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono
valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in
attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di
gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti
e amministrazioni per i dirigenti che rispondano direttamente all'organo
di direzione politica.
3. Le amministrazioni adottano
preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione
della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché
dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno tener conto
in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli
obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali
effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto
di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione.
4. I criteri di valutazione sono comunicati
ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
5. La valutazione dei dirigenti deve essere
improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei
risultati: deve essere osservato il principio della partecipazione al
procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il
contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui
6. La valutazione è ispirata alla diretta
conoscenza dell'attività del valutato da operare da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del D.lgs. n. 286/1999;
essa non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di
regolarità contabile o legittimità amministrativa.
7. Le procedure ed i principi sulla
valutazione della dirigenza, dettati dal decreto legislativo n. 286/1999,
si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal
decreto legislativo n. 29/1993.
8. La revoca anticipata rispetto alla
scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e
gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di
gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art.
21 del dlgs.n. 29 del 1993. Per la revoca anticipata rispetto alla
scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 13, comma 4,
ultimo capoverso del presente CCNL.
9. La valutazione può essere anticipata,
anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente
rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima
della scadenza annuale.
ART. 36
NORME DI RACCORDO
1. Successivamente alla sottoscrizione del
presente CCNL, proseguirà la trattativa per la definizione delle apposite
sezioni riferite al personale dirigente dei Ministeri, delle Università,
degli Enti di Ricerca, degli Enti pubblici non economici e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando, comunque, i trattamenti
normativi ed economici in vigore previsti in disposizioni contenute nei
CCNL relativi al predetto personale per il quadriennio 1994 – 1997, ove
non modificati dal presente CCNL ovvero di maggior favore.
2. Resta, comunque, fermo l'art. 3, comma 3
del CCNL per i dirigenti degli Enti di ricerca, sottoscritto il 5.3.1998
(secondo biennio, Sezione I).
3. Continua a trovare applicazione l'art. 4,
comma 2, del D.L. 27.9.1982, n. 681, convertito nella legge 20.11.1982, n.
869.
4. Per il Corpo Nazionale dei VV.F.,
continuano a trovare applicazione i seguenti articoli:
18, comma 3; 20, comma 4; 44 del CCNL
sottoscritto il 10.11.1997.
5. L'art. 41, comma 5, della legge
27.12.1997, n. 449, relativamente ai destinatari dirigenti di cui all'art.
40 della legge n. 395/1990, si interpreta nel senso che esso trova
applicazione con l'entrata in vigore di norme di raccordo da realizzarsi
tra l'Amministrazione interessata e le OO.SS. rappresentative entro sei
mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.
CAPO IV
ASPETTI ECONOMICI
(biennio economico 1998 – 1999)
ART. 37
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. Le clausole contrattuali che fanno
riferimento al trattamento economico dei dirigenti si applicano ai
dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale, ai sensi
dei commi 3 e 4 dell'art.19 del d.lg.vo 29/93, nei limiti stabiliti
dall'art.24, comma 2 del medesimo decreto e nel rispetto del principio
dell'art.24, comma 3 che ha applicazione generale per il personale di
tutta l'area. Nei limiti suddetti tali clausole vanno intese come
parametri di base del contratto individuale che determinerà, in attuazione
del principio dell'art.24 comma 3, del citato decreto "gli istituti del
trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità
attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti
nell'attività amministrativa di gestione e i relativi importi".
2. La struttura della retribuzione della
qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale per i
dirigenti di seconda fascia;
3) retribuzione individuale di anzianità,
maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove
acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti
collettivi nazionali di categoria;
4) retribuzione di posizione parte fissa;
5) retribuzione di posizione parte
variabile;
6) retribuzione di risultato.
3. Il trattamento economico di cui al
comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi
attribuiti ai dirigenti.
ART. 38
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti
di prima fascia cessano di essere corrisposti le classi di stipendio e gli
aumenti periodici biennali. Il valore degli aumenti biennali in godimento
con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale
maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di
anzianità.
2. Per la modalità di calcolo e del
riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime
finalità per il personale dirigente di seconda fascia dall'art. 41 del
CCNL 9.1.1997.
3. A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti
di prima fascia, anche per effetto degli incrementi stabiliti per tale
categoria di personale in applicazione dei principi dell'accordo sul costo
del lavoro del luglio 1993, compete il seguente trattamento economico
fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità:
a) stipendio tabellare lire 89.570.000;
b) retribuzione individuale di anzianità
nella misura individuata ai sensi del comma 2;
c) retribuzione di posizione – parte fissa
lire 40.000.000.
4. Il trattamento economico indicato al
comma 3 contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale
negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l'indennità di
cui alla legge n. 344/1997.
5. La composizione del trattamento fisso tra
le componenti retributive di cui al comma 3, punti a) e c), non determina
modifiche rispetto agli effetti sulla retribuzione dei dirigenti di prima
fascia derivanti dalla applicazione della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999, che, al contempo, costituisce lo
strumento di copertura finanziaria del trattamento economico definito ai
sensi del presente articolo.
6. Lo stesso trattamento economico di cui al
comma 3 compete ai dirigenti di prima fascia incaricati di funzioni di cui
all'art. 6, comma 1, del DPR n. 150/1999.
7. Dalla data di sottoscrizione del presente
contratto ai dirigenti di prima fascia ai quali verranno conferiti
incarichi ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n. 150/1999 compete il
medesimo trattamento economico di cui al precedente comma solo qualora
espletino funzioni specificamente riservate dagli ordinamenti delle
singole amministrazioni a dirigenti generali.
ART. 39
INCREMENTI TABELLARI E TRATTAMENTO
ECONOMICO FISSO
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di
dirigente di seconda fascia, stabilito dai rispettivi CC.CC.NN.LL del
quadriennio 1994-1997, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili
con decorrenza dalle date sottoindicate:
- dal 1.11.1998
|
lire 140.000 |
- dal 1.7.1999
|
lire 117.000 |
- dal 31.12.1999
|
lire 62.000 |
ART. 40
EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
1. Le retribuzioni risultanti
dall'applicazione degli articoli 38 e 39 hanno effetto sul trattamento
ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità
alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della
qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello
dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di
anzianità in godimento.
ART. 41
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. Presso ciascuna amministrazione è
istituito un fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e
di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti
voci:
a. l'insieme delle risorse già
destinate al finanziamento della retribuzione accessoria ivi compresi i
compensi per lavoro straordinario;
b. i compensi derivanti da incarichi
aggiuntivi previsti dall'art. 24, comma 3, del d.lg.vo 29/93 e dall'art.
14, comma 1;
c. le quote di retribuzione individuale di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
d. eventuali risorse aggiuntive derivanti
dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97
3. Concorre a formare il fondo per i
dirigenti di prima fascia l'importo pro-capite corrispondente al valore
della parte fissa di retribuzione di posizione in modo da garantirne il
relativo finanziamento.
ART. 42
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. I fondi per la retribuzione di posizione
e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, costituiti e disciplinati
dai previgenti CCNL di categoria sono integrati come segue:
a) ulteriori risorse derivanti da
maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente
all'accertamento delle effettive disponibilità;
b) incrementi economici derivanti da
disposizioni di legge, da regolamenti o da atti amministrativi;
c) per gli enti destinatari della legge n.
88/89, le somme derivanti dall'applicazione degli articoli 13 e 18 della
stessa legge, ferme restando le specifiche e distinte utilizzazioni
deliberate annualmente dai singoli Enti.
2. Il premio di eccellenza e il premio
per la qualità della prestazione individuale di cui alle specifiche
disposizioni dei previgenti contratti di categoria sono soppressi e le
risorse corrispondenti permangono nella disponibilità dei fondi per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
ART. 43
RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI DI SECONDA
FASCIA
INCARICATI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
GENERALI.
1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati
di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata
dell'incarico , la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia
ai sensi dell'art. 38, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma
2, del D.lgs. n. 29/1993.
ART. 44
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI
DI SECONDA FASCIA
1. Al fine di sviluppare, all'interno delle
amministrazioni, l'orientamento ai risultati anche attraverso la
valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata,
al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di
seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui
all'art. 42, comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle
disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento
della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate
nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse
non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di
risultato nell'anno successivo.
3. Le amministrazioni e gli enti definiscono
i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della
retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso
apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente. Nella
definizione dei criteri di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti
devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata
solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi
annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs.
n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di
gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze
della valutazione dei sistemi di cui all'art.35.
4. L'importo annuo individuale della
componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso
essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione
in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese
quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività.
ART. 45
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI
STATO
1. Trovano applicazione per tutto il
personale compreso nell'Area 1 della dirigenza l'art. 18, comma 4 del CCNQ
7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi, nonché l'art. 39, comma 7 del CCNL 9.1.1997
relativo alla dirigenza dei Ministeri per il quadriennio 1994-97; a detto
personale compete anche la retribuzione di risultato nella misura media
prevista dalla singola amministrazione.
ART. 46
SEQUENZA CONTRATTUALE
1. In apposita sequenza contrattuale saranno
meglio definiti, anche in relazione alla sottoscrizione in data 23.1.2001
dell'accordo quadro su arbitrato e conciliazione, gli istituti relativi al
recesso dell'amministrazione, al Collegio di conciliazione ed al Comitato
dei Garanti.
2. Il dirigente, ove non ritenga
giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca
dell'amministrazione può, comunque, chiedere il deferimento della
controversia ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ in materia di
procedura di conciliazione ed arbitrato citato al comma precedente.
3. In attesa dell'attuazione della sequenza
di cui al comma 1 restano ferme le disposizioni contrattuali in materia.
4. Nella sequenza contrattuale di cui al
primo comma, saranno prese in esame le modalità di applicazione dell'art.
41, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, relativamente ai destinatari
dirigenti di cui all'art. 40 della legge n. 395/1990.
5. Nella sequenza contrattuale di cui al
presente articolo sarà oggetto di definizione la disciplina relativa al
TFR ed ai fondi pensioni integrative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti dichiarano che i criteri generali
di cui al comma 7 dell'art. 13 sono quelli di cui al comma 1 dello stesso
articolo.
Le parti dichiarano, altresì, che con il
termine "pubblicita" di cui all'art. 13 comma 7 hanno inteso riferirsi,
oltrechè al continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti
dirigenziali vacanti, anche all'attività di informazione sulle scelte
autonomamente effettuate dalle Amministrazioni sull'affidamento, mutamento
e revoca degli incarichi, da darsi alle organizzazioni Sindacali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti dichiarano che le ipotesi di
accordo sottoscritte in data 20.2.2001 ed integrata in data 6.3.2001 per i
dirigenti dell'Area 1 fanno salve le disposizioni non esplicitamente
modificate – che restano, quindi, in vigore – dei contratti relativi ai
dirigenti dei Ministeri ed Aziende, degli Enti pubblici non economici,
delle Università e degli Enti di Ricerca e per i quali è comunque prevista
una sequenza contrattuale con sezioni specifiche.
In tale quadro, resta fermo, a titolo
esemplificativo, oltre a quanto previsto nelle ipotesi di accordo predette
l'art. 36 del CCNL 5.2.1997 per i dirigenti delle Università relativo al
quadriennio 1994-1997.
DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR
N. 1
La DIRSTAT auspica che nei confronti dei
dirigenti generali di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n.
334, a decorrere dall'1 gennaio 1996 trovi piena applicazione l'articolo
41 del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 20 febbraio
2001 per il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente alla macroarea 1.a come
individuata dall'articolo 2, punto n. 1, del contratto collettivo
nazionale-quadro sottoscritto il 24 novembre 1998 per la definizione delle
aree autonome della dirigenza.
La DIRSTAT auspica inoltre che venga
affrontato il ben noto e non più differibile problema delle "pensioni
d'annata", anche prevedendo meccanismi che comunque estendano al personale
già collocato a riposo una rilevante quota dei benefici contrattuali
almeno di natura economica, conseguiti dai dirigenti della macroarea 1.a
attraverso il presente contratto collettivo nazionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR
N. 2
La natura stipendiale - anche ai fini e per
gli effetti degli art.15 e 16 della legge 177/1976 e art.13 del decreto
legislativo 30.12.1992, n. 503 - della retribuzione di posizione fissa e
variabile, di cui all'articolo 37 del CCNL 1994/1997, viene confermata dal
presente C.C.N.L sia per il biennio economico 1998-1999 dall'articolo 43 -
commi 1, 2 e 3 - e sia 2001dall'art. 2 - commi 1, 2 e 3 - per il biennio
economico 2000/2001.
Pertanto, la presente dichiarazione -
relativa all'inclusione della retribuzione di posizione fissa e variabile
tra le voci per le quali si applica la maggiorazione del 18% ai fini
calcolo del trattamento di quiescenza - si intende apposta, allo scopo di
ricercare una formula che attesti in modo chiaro la suddetta natura
stipendiale della retribuzione di posizione fissa e variabile ed eviti
un'eventuale, ingiustificata, controversa interpretazione, da parte delle
varie Amministrazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR
N. 3
"In merito all'ultima parte del comma 7
dell'art.13 appare labile l'affermazione circa il dovere di ciascuna
amministrazione di assicurare la pubblicità dei posti disponibili vacanti.
Pertanto, nella considerazione che al primo
comma viene affermato il diritto all'incarico, l'ultima parte del
richiamato comma 7 dovrebbe essere articolata più precisamente: "i posti
disponibili devono essere ricoperti entro 3 mesi dalla loro vacanza,
diversamente devono essere messi nella disponibilità della Presidenza del
Consiglio. Il ruolo unico assicura la pubblicità dei posti disponibili,
costruendo una mappa su base regionale, al fine di organizzare un ordine
di preferenza rispetto alle aspirazioni degli eventuali destinatari di cui
all'articolo 24, tenendo conto della professionalità nonché delle sedi di
provenienza dei dirigenti concorrenti e delle situazioni familiari.
Si ritiene poi che l'istituto del "rifiuto
dell'incarico" andrebbe disciplinato o meglio "procedimentalizzato" al
fine di individuarne la valenza ed il merito per la sua esatta e precisa
formazione. Infatti non può accettarsi una formazione del rifiuto sic et
simpliciter che passi attraverso un "no" obbligato a fronte di proposte di
sedi, scelte senza alcun criterio, lontanissime e disagiate per un
personale che ha costruito la sua vita con famiglia, figli e casa di
abitazione, in decenni di permanenza in sedi fisse e stabili.
Questa O.S. si riserva di poter riprendere
le questioni sopra richiamate nella apposita sezione che riguarderà il
personale dirigente dei ministeri, così come previsto dalle norme di
raccordo."
DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR
N. 4
Si prende atto che la retroattività delle
disposizioni normative, applicabili dal 1° gennaio 1998, relativa ai
dirigenti posti a disposizione del Ruolo Unico senza peraltro
provvedimenti motivati suffragati da valutazioni negative sull'operato dei
medesimi, rende difficoltoso se non impossibile applicare le disposizioni
di cui all'articolo 13, comma 1 sul diritto del dirigente ad un incarico.
La DIRSTAT chiede un impegno per dare
soluzione alle problematiche derivanti da situazioni di collocazione in
disponibilità non risultanti compatibili con le disposizioni del CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR
N. 5
La DIRSTAT evidenzia che, nonostante le
reiterate richieste, l'ARAN non ha ritenuto di dover riconoscere, anche al
personale dirigente posto in quiescenza durante la vigenza del passato
contratto (1994-1997), l'inclusione della retribuzione di posizione nel
calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Tale questione, di rilevanza morale ancor
prima che economica, non può essere trascurata dalla DIRSTAT, che opererà
con tutti gli strumenti a disposizione, compresi quelli legali, sindacali
e politici, per restituire dignità di trattamento all'intera categoria.
DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR
N. 6
La DIRSTAT conferma, come già evidenziato
dalla CONFEDIR in occasione della definizione delle aree dirigenziali, la
illegittimità di non ricomprendere nel presente contratto il personale con
qualifica di ricercatore e tecnologo operante nelle istituzioni ed enti di
ricerca che, a norma del decreto legislativo 29/93 rientra in tipologie
professionali di natura dirigenziale.
DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR
N. 7
La CONFEDIR rileva come indispensabile
l'immediata realizzazione di un contratto collettivo integrativo relativo,
oltre al personale dirigenziale dei cinque settori componenti l'area I,
anche al personale sanitario con qualifica dirigenziale, dipendente dal
Ministero della Sanità, destinatario del DPCM 13 dicembre 1995.
Il rapporto di lavoro di tale personale,
infatti, è attualmente regolato da uno specifico contratto collettivo,
integrativo di quello del 9 gennaio 1997 relativo alla separata area
dirigenziale del comparto ministeri, che necessita non solo di un
aggiornamento ma, probabilmente, di una radicale revisione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La UIL e la UIL-PA, nel sottoscrivere anche
le osservazioni e le precisazioni proposte dall'A.Ra.N all' ipotesi di
Ccnl dell'Area 1 della dirigenza, su mandato dell' Organismo di
coordinamento dei Comitati di Settore del 28/2/2001, che ha recepito le
proposte formulate dal Consiglio dei Ministri del 27/2/2001, dichiarano di
ritenere questo metodo non consono a procedure corrette di relazioni
sindacali.
Tale metodo, che modifica la precedente
ipotesi di accordo in modo unilaterale, a parere della Uil e della Uil-Pa.,
lede l'autonomia delle parti nella contrattazione.
Pertanto solo il senso di responsabilità nei
confronti di una area che ha già atteso per quattro anni induce la Uil e
la Uil-Pa a siglare un contratto che avrà scadenza fra 10 mesi.
|