CCNL DIRIGENTI ICE

2° BIENNIO ECONOMICO 1996/1997 

Art 1

Durata e decorrenza dei contratto biennale  

1. Il presente contratto biennale si riferisce al periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.  Ad esso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 del CCNL stipulato in data 20 dicembre 1996 relativo al periodo 1994 - 1997 ed in seguito definito 'CCNL 94/97'. 

Art. 2

Aumenti della retribuzione base  

1. Gli stipendi tabellari della qualifica unica dirigenziale, di cui all’art. 13 del CCNL

94/97, stipulato in data 20/12/96, sono incrementati, con le decorrenze e nelle misure

lorde mensili di seguito indicate:

- dal 1°gennaio 1996, Lit. 100.000;

- dal 1° giugno 1996, Lit.  250.000. -

 

Art. 3

Costituzione e finanziamento del fondo

per la retribuzione di posizione 

1. Il fondo per la retribuzione di posizione di cui all’art. 17 dei CCNL 94/97 sarà reso operativo a decorrere dall’1/11/97.

2. Il fondo è finanziato ed alimentato secondo quanto di seguito previsto:

a)  a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro,

dall’intero importo della retribuzione individuale di anzianità, valutato su base annua, di ogni dirigente cessato dopo il 26/5/97.  Per l’anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato per l’utilizzo nell’esercizio successivo, una somma pari al prodotto dell’importo mensile in godimento dei dirigenti cessati, per il numero delle mensilità residue computandosi a tal fine anche le frazioni di mese residue superiori quindici giorni

b)     da una somma pari al 2,9% dei monte retributivo relativo al personale dirigente

riferito  al 1995.

c) dalle risorse stabilite nel successivo art. 4. 

Art. 4

Risorse aggiuntive 

In aggiunta alle risorse di cui all'art.3, la dotazione del fondo per la retribuzione di posizione è incrementata da un importo pari all'1% della massa salariale relativa al 1993, per effetto di economie di gestione direttamente riconducibili a processi di riorganizzazione dell’ICE e ad una maggiore efficacia dell’azione dei dirigenti nell’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, anche per effetto del fenomeno di contrazione della consistenza numeraria complessiva della risorsa dirigenziale realizzatasi a decorrere dal 1993; 

Art. 5

Retribuzione di posizione e sue tipologie 

 

1 - La retribuzione di posizione del dirigente, in correlazione con le caratteristiche organizzative dell'ICE, è definita, entro valori annui fissati dal successivo art. 6, per ciascuna delle seguenti tipologie:

a) Posizioni dirigenziali connotate da responsabilità riferite:

- alla gestione di strutture implicanti il coordinamento di distinte e complesse

  tipologie di servizi e di interventi;

- alla impostazione e/o realizzazione di programmi e/o politiche istituzionali e di

     immagine di particolare rilievo per significativi ambiti territoriali o settori di

    intervento;

b) Posizioni dirigenziali che comportano:

-  ampia autonomia gestionale per il raggiungimento di obiettivi predeterminati

  dall'Ente a livello centrale;

- incarichi di studio, ricerca, o incarichi ispettivi implicanti elevata specializzazione o competenza, o incarichi equivalenti;

-  la responsabilità del funzionamento di strutture e dell'ottimale impiego di

  importanti risorse umane, economiche e strumentali;

c) Altre posizioni dirigenziali riferite sia alla conduzione di unità organizzative o alla responsabilità di specifici progetti, sia a prestazioni di supporto specialistico nell'ambito di strutture o dipartimenti.

 

2. La graduazione delle posizioni all’interno delle fasce di culi al comma precedente viene operata sulla base degli elementi previsti dal punto 3, lettere a), b), c), d) dell'art. 17 del CCNL 94/97. 

 

Art. 6

Utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione 

1. La graduazione della retribuzione di posizione è deliberata, ai sensi dell'art. 17, punto 3, comma 1 dei CCNL 94/97, dal C.d.A. entro valori annui, erogati per dodici mensilità, nel rispetto dei seguenti limiti massimi

-  Lit. 70.000.000 per le posizioni dirigenziali di massimo rilievo comprese nella tipologia sub a) del precedente articolo 5;

-   - Lit. 45.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub b);

-  - Lit. 30.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub c).

L'articolazione interna di ciascuna fascia è effettuata dal C.d.A. con le procedure previste al punto 3 dell'art. 17 del CCNL 94/97, con riguardo a classi dì funzioni effettivamente caratterizzate da autonoma rilevanza organizzativa nel contesto dell'Ente ed evitando comunque eccessive o non necessarie differenziazioni.

2. Il valore della retribuzione di posizione non potrà in alcun caso essere inferiore a Lít. 10.000.000 annui lordi per dodici mensilità, rideterminato in Lit. 12.000.000 a decorrere dal.31-12-1997 ed a valere per l'esercizio 1998.

3. Ai dirigenti che percepiscono l'assegno integrativo di cui all’art. 13 dei CCNL 94/97, lett. e), verrà erogata la retribuzione di posizione solo per la parte eccedente l’importo

citato.

4. La retribuzione di posizione sarà erogata entro i limiti di disponibilità del fondo.

 

Art. 7

Buoni Mensa 

A decorrere dall'1/11/97 al personale dirigente vengono riconosciuti i buoni mensa

nella stessa misura e con le medesime modalità in cui viene erogato al restante

personale. 

Art. 8

Modalità per assicurare il pieno utilizzo delle risorse 

Con riferimento alla retribuzione dì posizione, una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l’esatta dotazione del relativo fondo, l'Amministrazione elabora un quadro programmatico, coerente con la predetta dotazione, degli incarichi dirigenziali secondo l'articolazione prevista, tenendo conto delle prevedibili variazioni del personale in forza in corso di esercizio e formulando un conseguente piano di utilizzo del fondo. 

Tale piano dovrà prevedere una riserva congrua per l'ipotesi in cui, in corso di anno, la situazione reale risultasse tale da configurare su base annua una spesa superiore a quella ipotizzata, comunque nei limiti delle disponibilità.

Nell'eventualità in cui tale riserva risulti a fine esercizio in tutto o in parte inutilizzata, il relativo ammontare sarà destinato al fondo per la retribuzione di posizione dell'esercizio successivo. 

Art 9

Retribuzione spettante nei casi di assenze

obbligatorie e di distacchi sindacali 

Nei casi dì assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al dirigente, oltre alla retribuzione tabellare e all'indennità di contingenza, la retribuzione individuale di anzianità eventualmente acquisita, gli eventuali assegni ad personam in godimento e le eventuali indennità previste per legge con carattere di generalità, compete altresì la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del verificarsi dell'evento o del distacco.