CCNL
DIRIGENTI ICE 2°
BIENNIO ECONOMICO 1996/1997 Art
1 Durata
e decorrenza dei contratto biennale 1.
Il presente contratto biennale si riferisce al periodo 1°
gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
Ad esso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 del CCNL stipulato
in data 20 dicembre 1996 relativo al periodo 1994 - 1997 ed in seguito definito 'CCNL 94/97'. Art.
2 Aumenti
della retribuzione base 1.
Gli stipendi tabellari della qualifica unica dirigenziale, di cui
all’art. 13 del CCNL 94/97,
stipulato in data 20/12/96, sono incrementati, con le decorrenze e nelle
misure lorde
mensili di seguito indicate: -
dal 1°gennaio 1996, Lit. 100.000; -
dal 1° giugno 1996, Lit. 250.000.
- Art.
3 Costituzione
e finanziamento del fondo per
la retribuzione di posizione 1.
Il fondo per la retribuzione di posizione di cui all’art. 17 dei CCNL
94/97 sarà reso operativo a decorrere dall’1/11/97. 2.
Il fondo è finanziato ed alimentato secondo quanto di seguito previsto: a)
a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro, dall’intero
importo della retribuzione individuale di anzianità, valutato su base
annua, di ogni dirigente cessato dopo il 26/5/97.
Per l’anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene
accantonato per l’utilizzo nell’esercizio successivo, una somma pari
al prodotto dell’importo mensile in godimento dei dirigenti cessati, per
il numero delle mensilità residue computandosi a tal fine anche le
frazioni di mese residue superiori quindici giorni b)
da una somma pari al 2,9% dei monte retributivo relativo al
personale dirigente riferito
al 1995. c)
dalle risorse stabilite nel successivo art. 4. Art.
4 Risorse
aggiuntive In
aggiunta alle risorse di cui all'art.3, la dotazione del fondo per la
retribuzione di posizione è incrementata da un importo pari all'1% della
massa salariale relativa al 1993, per effetto di economie di gestione
direttamente riconducibili a processi di riorganizzazione dell’ICE e ad
una maggiore efficacia dell’azione
dei dirigenti nell’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, anche per effetto del fenomeno di contrazione della
consistenza numeraria complessiva della risorsa dirigenziale realizzatasi
a decorrere dal 1993; Art.
5 Retribuzione
di posizione e sue tipologie 1
- La retribuzione di posizione del dirigente, in correlazione con le
caratteristiche organizzative dell'ICE, è definita, entro valori annui
fissati dal successivo art. 6, per
ciascuna delle seguenti tipologie: a)
Posizioni dirigenziali connotate da responsabilità riferite: -
alla gestione di strutture implicanti il coordinamento di distinte e
complesse
tipologie di servizi e di interventi; -
alla impostazione e/o realizzazione di programmi e/o politiche
istituzionali e di
immagine di
particolare rilievo per significativi ambiti territoriali o settori di
intervento; b)
Posizioni dirigenziali che comportano: -
ampia
autonomia gestionale per il raggiungimento di obiettivi predeterminati
dall'Ente a livello centrale; -
incarichi di studio, ricerca, o incarichi ispettivi implicanti elevata
specializzazione o competenza, o incarichi equivalenti; -
la
responsabilità del funzionamento di strutture e dell'ottimale impiego di
importanti risorse umane, economiche e strumentali; c)
Altre posizioni dirigenziali riferite sia alla conduzione di unità
organizzative o alla responsabilità di specifici progetti, sia a
prestazioni di supporto specialistico nell'ambito di strutture o
dipartimenti. 2.
La graduazione delle posizioni all’interno delle fasce di culi al comma
precedente viene operata sulla base degli elementi previsti dal punto 3,
lettere a), b), c), d) dell'art. 17 del CCNL 94/97. Art.
6 Utilizzo
del fondo per la retribuzione di posizione 1.
La graduazione della retribuzione di posizione è deliberata, ai sensi
dell'art. 17, punto 3, comma 1 dei CCNL 94/97, dal C.d.A. entro valori
annui, erogati per dodici mensilità, nel rispetto dei seguenti limiti
massimi -
Lit.
70.000.000 per le posizioni dirigenziali di massimo rilievo comprese nella
tipologia sub a) del precedente articolo 5; -
-
Lit. 45.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub
b); -
-
Lit. 30.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub
c). L'articolazione
interna di ciascuna fascia è effettuata dal C.d.A. con le procedure
previste al punto 3 dell'art. 17 del CCNL 94/97, con riguardo a classi dì
funzioni effettivamente caratterizzate da autonoma rilevanza organizzativa
nel contesto dell'Ente ed evitando comunque eccessive o non necessarie
differenziazioni. 2.
Il valore della retribuzione di posizione non potrà in alcun caso essere
inferiore a Lít. 10.000.000 annui lordi per dodici mensilità,
rideterminato in Lit. 12.000.000 a decorrere dal.31-12-1997 ed a valere
per l'esercizio 1998. 3.
Ai dirigenti che percepiscono l'assegno integrativo di cui all’art. 13
dei CCNL 94/97, lett. e), verrà erogata la retribuzione di posizione solo
per la parte eccedente l’importo citato. 4.
La retribuzione di posizione sarà erogata entro i limiti di disponibilità
del fondo. Art.
7 Buoni
Mensa A
decorrere dall'1/11/97 al personale dirigente vengono riconosciuti i buoni
mensa nella
stessa misura e con le medesime modalità in cui viene erogato al restante personale. Art.
8 Modalità
per assicurare il pieno utilizzo delle risorse Con
riferimento alla retribuzione dì posizione, una volta determinata, di
norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento,
l’esatta dotazione del relativo fondo, l'Amministrazione elabora un
quadro programmatico, coerente con la predetta dotazione, degli incarichi
dirigenziali secondo l'articolazione prevista, tenendo conto delle
prevedibili variazioni del personale in forza in corso di esercizio e
formulando un conseguente piano di utilizzo del fondo. Tale
piano dovrà prevedere una riserva congrua per l'ipotesi in cui, in corso
di anno, la situazione reale risultasse tale da configurare su base annua
una spesa superiore a quella ipotizzata, comunque nei limiti delle
disponibilità. Nell'eventualità
in cui tale riserva risulti a fine esercizio in tutto o in parte
inutilizzata, il relativo ammontare sarà destinato al fondo per la
retribuzione di posizione dell'esercizio successivo. Art
9 Retribuzione
spettante nei casi di assenze obbligatorie
e di distacchi sindacali Nei casi dì assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al dirigente, oltre alla retribuzione tabellare e all'indennità di contingenza, la retribuzione individuale di anzianità eventualmente acquisita, gli eventuali assegni ad personam in godimento e le eventuali indennità previste per legge con carattere di generalità, compete altresì la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del verificarsi dell'evento o del distacco.
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