CCNL per il secondo biennio economico 2000 - 2001
del personale dirigente del comparto
Dirigenza area I
A seguito del parere favorevole espresso in
data 28 febbraio 2001 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di
settore sull'ipotesi di accordo relativo al CCNL per il secondo biennio
economico 2000-2001 del personale dirigente dell'AREA 1, nonché della
certificazione della Corte dei Conti in data 3 aprile 2001
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 5 aprile 2001 alle ore 16 ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN
nella persona del Presidente Avv. Guido
Fantoni (firmato)
ed i rappresentanti delle seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali.
Ministeri |
Cgil fp ministeri
dirigenti |
(firmato) |
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Enti pubblici non
economici |
Cgil fp |
(firmato) |
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Aziende |
Cgil aziende dirigenti |
(firmato) |
Cgil |
(firmato) |
Università |
Cgil snur |
(firmato) |
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Ricerca |
Cgil snur |
(firmato) |
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Ministeri |
Cisl fps |
(firmato) |
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Enti pubblici non
economici |
Cisl fps |
(firmato) |
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Aziende |
Cisl aziende dirigenti |
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Cisl |
(firmato) |
Università |
Cisl università
dirigenti |
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Ricerca |
Cisl ricerca |
(firmato) |
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Ministeri |
Uil pa dirigenti |
(firmato) |
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Enti pubblici non
economici |
Uil pa dirigenti |
(firmato) |
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Aziende |
Uil aziende dirigenti |
(firmato) |
Uil |
(firmato) |
Università |
Uil pa dirigenti |
(firmato) |
|
|
Ricerca |
Uil pa dirigenti |
(firmato) |
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|
Ministeri |
Confsal/Unsa |
(firmato) |
Confsal |
(firmato) |
Università |
Confsal/snals univ/cisapuni |
(firmato) |
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Ministeri |
Dirstat |
(firmato) |
|
|
Enti pubblici non
economici |
Dirp |
(firmato) |
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Aziende |
Dirstat |
(firmato) |
Confedir |
(firmato) |
Ricerca |
Dirstat |
(firmato) |
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Ministeri |
Cida/unadis ministeri |
(firmato) |
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Enti pubblici non
economici |
Cida/fendep |
(firmato) |
Cida |
(firmato) |
Aziende |
Cida/fendep aziende |
(firmato) |
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Università |
Cida/fendep università |
(firmato) |
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Ricerca |
Uniri (anpri/epr-cida
ricerca) |
(firmato) |
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Ministeri |
Assomed-sivemp |
(firmato) |
Cosmed |
(firmato) |
ACCORDO RELATIVO AL CCNL PER IL
SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
ART. 1
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di
dirigente di seconda fascia, è incrementato nelle seguenti misure lorde
mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
- dal 1.7.2000 |
lire 114.000 |
- dal 1.1.2001 |
lire 180.000 |
2. Per effetto degli incrementi previsti
nel biennio 1998 – 99, di quelli di cui al comma 1 e dell'89,4% della
quota di finanziamento stabilita dall'art. 50, comma 4, della legge n.
388/2000 ( Lire 60 miliardi) a decorrere dal 1.1.2001, ai dirigenti di
seconda fascia compete il seguente trattamento economico fisso annuo
comprensivo del rateo di 13^ mensilità:
a) stipendio tabellare lire 70.000.000;
b) retribuzione individuale di anzianità,
maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove
acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti
collettivi nazionali di categoria;
c) retribuzione di posizione – parte fissa
lire 17.000.000.
3. Il trattamento economico indicato al
comma 2 contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale
nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio alla data di
stipulazione del presente contratto.
4. Ai fini della determinazione del valore
indicato al comma 2, lett. a) gli Enti e le Amministrazioni pubbliche
diverse dallo Stato utilizzano oltre agli incrementi definiti per il
biennio 1998 – 99 e quelli di cui al comma 1, risorse finanziarie a carico
dei propri bilanci.
5. In relazione all'art. 28, comma 5, del
D.lgs. n. 29/1993, ai vincitori dei concorsi per esami per l'accesso alla
qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la
retribuzione di cui al comma 2, lettere a) e b).
ART. 2
EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
1. Le retribuzioni risultanti
dall'applicazione dell'articolo 1 hanno effetto sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di
fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla
retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque
cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.
ART. 3
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Il fondo di cui all'art. 42 del CCNL
relativo al primo biennio economico della dirigenza dell'Area 1 continua
ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è altresì alimentato
dalle seguenti ulteriori voci di finanziamento:
a) le risorse derivanti dai compensi
per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 14 del citato CCNL relativo al
primo biennio economico;
b) per le sole amministrazioni statali un
importo annuo complessivo determinato, con finalità perequative tra i
diversi fondi delle singole amministrazioni, con le modalità che saranno
stabilite con successivo accordo a valere sulla restante quota del 10,6%
delle risorse di cui all'art. 50, comma 4, legge 388/2000 ;
2. Gli Enti e le Amministrazioni
pubbliche diverse dallo Stato possono altresì destinare al finanziamento
del fondo risorse secondo la capacità di bilancio dei singoli enti in
misura non superiore al 2% del monte salari 1999. Tale percentuale non può
essere superiore all'1,5% per gli enti di cui alla legge n. 88/89.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o
di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato
un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità
e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile
delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39,
comma 1, della legge n. 449/98, valutano anche l'entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e
nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle
nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato.
4. Le risorse destinate al finanziamento
della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate.
Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono
utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i
criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
ART. 4
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A DIRIGENTI
DI SECONDA FASCIA
PREPOSTI AD UFFICI DIRIGENZIALI NON
GENERALI
1. Le Amministrazioni determinano –
articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della
retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai
rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla
collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle
responsabilità gestionali interne ed esterne, fatto salvo quanto previsto
dai contratti vigenti.
2. In ciascuna Amministrazione
l'individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene
operata sulla base delle risorse disponibili ed all' interno dei seguenti
parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di
posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere
inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni
intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all' interno
delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è
definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle
risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi per tredici
mensilità: da un minimo di lire 17.000.000, che costituisce la parte fissa
di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del presente CCNL, a un massimo di
lire 82.000.000.
4. In sede di revisione dei valori economici
delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, della nuove
risorse acquisite in attuazione dell'art. 3, le Amministrazioni, entro il
periodo di vigenza del presente CCNL, destinano in via prioritaria le
risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 3 degli
importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
ART. 5
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. Per le amministrazioni statali il fondo è
alimentato dalle risorse di cui all'art. 50, comma 4, della legge n.
388/2000 (40 miliardi) nelle misure e con le modalità che saranno
stabilite con il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
ai sensi del citato art. 50.
2. Gli enti e le amministrazioni diverse
dallo Stato adeguano le risorse del fondo in modo da garantire una quota
di finanziamento della retribuzione accessoria non inferiore alla quota
media pro-capite risultante dalle risorse di cui al comma 1 per i
dirigenti delle amministrazioni statali.
3. In relazione ai tassi di inflazione
programmati, ai dirigenti di prima fascia sono corrisposti sulla
retribuzione di posizione in godimento i seguenti incrementi mensili
pro-capite:
- dal 1.7.2000 |
lire 166.000 |
- dal 1.1.2001 |
lire 280.000 |
4. In caso di attivazione di nuovi servizi o
di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato
un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità
e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile
delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39,
comma 1, della legge n. 449/98, valutano anche l'entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e
nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle
nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato.
Le parti convengono sulla necessità di
approfondire la possibilità del riconoscimento della retribuzione di
posizione anche ai fini della inclusione della stessa tra le voci da
maggiorare del 18% per il calcolo del trattamento di quiescenza.
DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR
N. 2
La natura stipendiale - anche ai fini e per
gli effetti degli art.15 e 16 della legge 177/1976 e art.13 del decreto
legislativo 30.12.1992, n. 503 - della retribuzione di posizione fissa e
variabile, di cui all'articolo 37 del CCNL 1994/1997, viene confermata dal
presente C.C.N.L sia per il biennio economico 1998-1999 dall'articolo 43 -
commi 1, 2 e 3 - e sia 2001dall'art. 2 - commi 1, 2 e 3 - per il biennio
economico 2000/2001.
Pertanto, la presente dichiarazione -
relativa all'inclusione della retribuzione di posizione fissa e variabile
tra le voci per le quali si applica la maggiorazione del 18% ai fini
calcolo del trattamento di quiescenza - si intende apposta, allo scopo di
ricercare una formula che attesti in modo chiaro la suddetta natura
stipendiale della retribuzione di posizione fissa e variabile ed eviti
un'eventuale, ingiustificata, controversa interpretazione, da parte delle
varie Amministrazioni.
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