CCNL per il secondo biennio economico 2000 - 2001

del personale dirigente del comparto Dirigenza area I
 


A seguito del parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2001 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di settore sull'ipotesi di accordo relativo al CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale dirigente dell'AREA 1, nonché della certificazione della Corte dei Conti in data 3 aprile 2001 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 5 aprile 2001 alle ore 16 ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali.

 

Ministeri Cgil fp ministeri dirigenti (firmato)
Enti pubblici non economici Cgil fp (firmato)
Aziende Cgil aziende dirigenti (firmato) Cgil (firmato)
Università Cgil snur (firmato)
Ricerca Cgil snur (firmato)
Ministeri Cisl fps (firmato)
Enti pubblici non economici Cisl fps (firmato)
Aziende Cisl aziende dirigenti Cisl (firmato)
Università Cisl università dirigenti
Ricerca Cisl ricerca (firmato)
Ministeri Uil pa dirigenti (firmato)
Enti pubblici non economici Uil pa dirigenti (firmato)
Aziende Uil aziende dirigenti (firmato) Uil (firmato)
Università Uil pa dirigenti (firmato)
Ricerca Uil pa dirigenti (firmato)
Ministeri Confsal/Unsa (firmato) Confsal (firmato)
Università Confsal/snals univ/cisapuni (firmato)
Ministeri Dirstat (firmato)
Enti pubblici non economici Dirp (firmato)
Aziende Dirstat (firmato) Confedir (firmato)
Ricerca Dirstat (firmato)
Ministeri Cida/unadis ministeri (firmato)
Enti pubblici non economici Cida/fendep (firmato) Cida (firmato)
Aziende Cida/fendep aziende (firmato)
Università Cida/fendep università (firmato)
Ricerca Uniri (anpri/epr-cida ricerca) (firmato)
Ministeri Assomed-sivemp (firmato) Cosmed (firmato)


 


ACCORDO RELATIVO AL CCNL PER IL
SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001

ART. 1
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA


1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

 

- dal 1.7.2000 lire 114.000
- dal 1.1.2001 lire 180.000

2. Per effetto degli incrementi previsti nel biennio 1998 – 99, di quelli di cui al comma 1 e dell'89,4% della quota di finanziamento stabilita dall'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000 ( Lire 60 miliardi) a decorrere dal 1.1.2001, ai dirigenti di seconda fascia compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità:
 

    a) stipendio tabellare lire 70.000.000;

    b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;

    c) retribuzione di posizione – parte fissa lire 17.000.000.
     

3. Il trattamento economico indicato al comma 2 contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

4. Ai fini della determinazione del valore indicato al comma 2, lett. a) gli Enti e le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato utilizzano oltre agli incrementi definiti per il biennio 1998 – 99 e quelli di cui al comma 1, risorse finanziarie a carico dei propri bilanci.

5. In relazione all'art. 28, comma 5, del D.lgs. n. 29/1993, ai vincitori dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui al comma 2, lettere a) e b).


ART. 2
EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI


 

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile.
 


ART. 3
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
 


1. Il fondo di cui all'art. 42 del CCNL relativo al primo biennio economico della dirigenza dell'Area 1 continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è altresì alimentato dalle seguenti ulteriori voci di finanziamento:
 

    a) le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 14 del citato CCNL relativo al primo biennio economico;

    b) per le sole amministrazioni statali un importo annuo complessivo determinato, con finalità perequative tra i diversi fondi delle singole amministrazioni, con le modalità che saranno stabilite con successivo accordo a valere sulla restante quota del 10,6% delle risorse di cui all'art. 50, comma 4, legge 388/2000 ;
     

    c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997.

2. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato possono altresì destinare al finanziamento del fondo risorse secondo la capacità di bilancio dei singoli enti in misura non superiore al 2% del monte salari 1999. Tale percentuale non può essere superiore all'1,5% per gli enti di cui alla legge n. 88/89.

3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/98, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.


ART. 4
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
PREPOSTI AD UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI


1. Le Amministrazioni determinano – articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne, fatto salvo quanto previsto dai contratti vigenti.

2. In ciascuna Amministrazione l'individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all' interno dei seguenti parametri:
 

    a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;

    b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.

3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di lire 17.000.000, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del presente CCNL, a un massimo di lire 82.000.000.

4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione dell'art. 3, le Amministrazioni, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destinano in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
 

ART. 5
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
 


1. Per le amministrazioni statali il fondo è alimentato dalle risorse di cui all'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000 (40 miliardi) nelle misure e con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ai sensi del citato art. 50.

2. Gli enti e le amministrazioni diverse dallo Stato adeguano le risorse del fondo in modo da garantire una quota di finanziamento della retribuzione accessoria non inferiore alla quota media pro-capite risultante dalle risorse di cui al comma 1 per i dirigenti delle amministrazioni statali.

3. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti di prima fascia sono corrisposti sulla retribuzione di posizione in godimento i seguenti incrementi mensili pro-capite:


 

- dal 1.7.2000 lire 166.000
- dal 1.1.2001 lire 280.000
 


4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/98, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA


Le parti convengono sulla necessità di approfondire la possibilità del riconoscimento della retribuzione di posizione anche ai fini della inclusione della stessa tra le voci da maggiorare del 18% per il calcolo del trattamento di quiescenza.


DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 2


La natura stipendiale - anche ai fini e per gli effetti degli art.15 e 16 della legge 177/1976 e art.13 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503 - della retribuzione di posizione fissa e variabile, di cui all'articolo 37 del CCNL 1994/1997, viene confermata dal presente C.C.N.L sia per il biennio economico 1998-1999 dall'articolo 43 - commi 1, 2 e 3 - e sia 2001dall'art. 2 - commi 1, 2 e 3 - per il biennio economico 2000/2001.
Pertanto, la presente dichiarazione - relativa all'inclusione della retribuzione di posizione fissa e variabile tra le voci per le quali si applica la maggiorazione del 18% ai fini calcolo del trattamento di quiescenza - si intende apposta, allo scopo di ricercare una formula che attesti in modo chiaro la suddetta natura stipendiale della retribuzione di posizione fissa e variabile ed eviti un'eventuale, ingiustificata, controversa interpretazione, da parte delle varie Amministrazioni.