CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO AZIENDE
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si
riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
Art.
2
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari di cui agli
artt. 47 e
48 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 sono incrementati delle
misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A per il personale
dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dell'Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo, alle scadenze ivi previste.
2. Per il personale dipendente della Cassa Depositi e Prestiti gli
stipendi tabellari di cui agli
artt.47 e
48 del CCNL stipulato in data 5 aprile
1996 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate
nell'allegata tabella A/bis, alle scadenze ivi previste.
Art.
3
1. Fermi restando gli incrementi stipendiali di cui all'articolo
precedente, per il personale del CNVVF di cui ai commi 7 e 8 dell'art.47
del CCNL di comparto firmato il 5 aprile 1996, le maggiorazioni
stipendiali mensili ivi previste sono ulteriormente incrementate, alle
scadenze, nelle misure di seguito indicate:
livello |
1/1/96 |
1/11/96 |
1/7/97 |
V |
/ |
1000 |
1000 |
VII |
2000 |
3000 |
4000 |
VIII |
2000 |
4000 |
4000 |
Art. 4
Effetti dei benefici
1. Gli incrementi stipendiali di cui agli
artt. 1, 2 e 3 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza
del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97,
alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità
di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti
indicati all'art.
49 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996.
CAPO II
NORME AZIENDALI
Sezione I
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 5
Indennità di rischio
1. A decorrere dal 1° luglio 1997, le indennità di cui all'art.
58 commi 1, 2, 3 e 4 del CCNL
stipulato in data 5 aprile 1996, sono incrementate delle misure
mensili lorde di cui all' allegata Tabella B.
Art.
6
Fondo per la produttività collettiva
1. Il Fondo per la produttività collettiva, di cui all'art.
61 del CCNL stipulato in data 5 aprile
1996, potrà essere incrementato dal 1.1.1997 fino ad un massimo
dell'1% del monte salari annuo.
Si provvederà alla copertura attraverso il ricorso alle maggiori entrate o
alle economie di gestione, a condizione che siano validate dal Servizio di
controllo interno.
Sezione
II
Monopoli di Stato
Art. 7
Indennità aziendale
1. A decorrere dal 1 luglio 1997, l'indennità aziendale di cui all'art.54
del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, è incrementata, per
dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella
C.
Art.
8
Fondo per la produttività collettiva
1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'art.57
del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 è incrementato, per
l'anno 1996, di un ammontare pari allo 0.06% del monte salari riferito
all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica
dirigenziale, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione ,
nonchè di un ulteriore importo, per l'anno 1997, pari allo 0,3% della
medesima massa salariale.
Art.
9
Risorse aggiuntive ed economie di gestione
1. Per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 1997,
l'Amministrazione può individuare una quota delle maggiori entrate,
escluse quelle di natura tributaria dovute allo Stato, spettanti
all'Amministrazione medesima per la gestione dell'attività industriale e
delle lotterie nazionali nel corso dell'anno 1996, da destinarsi ad un
ulteriore incremento del Fondo di cui all'articolo precedente.
Tale incremento non può superare il limite dell'1% del monte salari annuo
calcolato con riferimento all'anno 1995, ed è subordinato alla condizione
che l'Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs.
n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di
controllo interno o del nucleo di valutazione.
Sezione
III
Cassa depositi e prestiti
Art. 10
Indennità aziendale
1. A decorrere dal 1 luglio 1997, l'indennità aziendale di cui all'art.63
del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, è incrementata, per
dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella
D.
Art.
11
Fondo per la produttività collettiva
1. Il Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei
servizi, previsto dall'art.
64 del CCNL è incrementato,
per l'anno 1996, di un importo pari al 0,43 % del monte salari riferito
all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica
dirigenziale, al netto dei contrubuti a carico dell' Amministrazione
nonchè di un ulteriore importo, per l'anno 1997, pari allo 0,38% della
medesima massa salariale.
Art.
12
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione
1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all' articolo precedente
sarà ulteriormente incrementato per l'anno 1997, di un importo pari al 1%
del monte salari dell'anno 1995, alla cui copertura si provvederà con
risorse aggiuntive derivanti dalle maggiori entrate dovute all'attività
economica dell' azienda, a condizione che sia stato istituito ed attivato
il servizio di controllo interno od il nucleo di valutazione.
Sezione
IV
AIMA
Art. 13
Indennità aziendale
1. A decorrere dal 1 luglio 1997 l'indennità aziendale di cui all'art.
67 del CCNL stipulato in data 5 aprile
1996, è incrementata, per dodici mensilità, delle misure
mensili lorde di cui all'allegata Tabella E.
Art.
14
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione
1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'art.
68 del CCNL potrà essere
incrementato per l'anno 1997, di un importo pari all'1% del monte salari
dell'anno 1995 alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle
maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che l'
Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n.
29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di
controllo interno o del nucleo di valutazione.
Art.
15
Distacchi, aspettative e permessi sindacali
Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del d.l. n.254/96, come convertito
dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, si impegnano ad incontrarsi entro il
30 settembre p.v. per l'esame della specifica materia in vista della
relativa disciplina contrattuale.
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