CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005
Il giorno 07 dicembre 2005 alle ore 10.30, presso la sede dell'Aran, ha
avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni
sindacali: |
Confederazioni: |
FP/CGIL
(firmato) |
|
CGIL
(firmato) |
|
CISL/AZIENDE
(firmato) |
|
CISL
(firmato) |
|
UIL/PA
(firmato) |
|
UIL (firmato)
|
|
RDB/PI (non
firmato) |
|
RDB - CUB
(non firmato) |
|
Al
termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto
collettivo nazionale di lavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005
PREMESSA
Con il Protocollo del 27 maggio 2005 il Governo e le Parti sociali hanno
convenuto sulla necessità di definire i contratti collettivi di lavoro per
il biennio economico 2004-2005, attribuendo a regime incrementi
retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di contrattazione.
Pertanto, il Governo si è impegnato a stanziare ulteriori risorse nella
legge finanziaria per l'anno 2006, in aggiunta alle disponibilità
economiche previste per gli anni 2004 e 2005.
In relazione a quanto sopra, il Comitato di settore per il comparto delle
Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo ha inviato all'ARAN il
relativo atto di indirizzo nel quale, evidenziando la necessità di
concludere con la massima tempestività la sottoscrizione dei contratti,
viene confermato il quadro economico finanziario derivante dagli impegni
sottoscritti, ribadendo, altresì, che le risorse aggiuntive pari allo 0,7%
saranno disponibili a decorrere dall'anno 2006, una volta predisposti i
relativi stanziamenti nella prossima legge finanziaria.
Sulla base del citato atto di indirizzo, al fine di dare piena attuazione
a tale Protocollo le parti hanno avviato il negoziato la cui conclusione,
coerentemente con quanto concordato, consentirà di raggiungere per il
biennio 2004 – 2005 a regime un incremento retributivo complessivo del
5,01%, di cui una parte pari allo 0,5% sarà destinata alla incentivazione
della produttività dei dipendenti.
Le parti, nel prendere atto che le risorse aggiuntive saranno disponibili
dall'anno 2006, al fine di garantire l'unitarietà dell'assetto
contrattuale, sottoscrivono la presente Ipotesi di accordo, con la quale
convengono di attribuire i miglioramenti retributivi derivanti dalle
risorse già stanziate (pari al 4,31%) e di definire, attraverso
un'apposita intesa, gli ulteriori incrementi (pari allo 0,7%) a decorrere
dal 31 dicembre 2005, stabilendone sin da ora la destinazione.
Tale intesa, che va ad integrare il presente accordo, dovrà essere
realizzata non appena sarà approvata la suddetta legge finanziaria a
copertura dei relativi oneri a carico del bilancio dello Stato.
PARTE PRIMA
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, esclusi i dirigenti e i Vigili volontari ausiliari,
dipendente dalle sottoindicate amministrazioni del comparto di cui
all'art. 4 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002:
- Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco;
-
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
2. Il presente contratto collettivo nazionale si riferisce al periodo 1
gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le
norme dei precedenti CCNL.
PARTE
SECONDA
Sezione
I
Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco
Art. 2
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 20 del CCNL del 26 maggio 2004
sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata
Tabella A alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori
indicati nella allegata Tabella C.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del
citato CCNL.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi
ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di
licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si
considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti
indicati all'art. 21 del CCNL del 26 maggio 2004.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del CCNL del
26 maggio 2004
Art. 4
Indennità di rischio ed indennità mensile
1. Gli importi dell'indennità di rischio e dell'indennità mensile di cui
all'art. 24 del CCNL del 26 maggio 2004 sono incrementati nelle misure
mensili lorde previste dall'allegata Tabella D.
Art. 5
Norma
finale e transitoria
1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e
sindacati del 27 maggio 2005 di cui in Premessa, le parti si
rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al
riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle
risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005, non appena
verrà approvata la legge finanziaria per l'anno 2006, contenente gli
appositi stanziamenti aggiuntivi.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza dal 31
dicembre 2005, ad incrementare l'indennità di rischio e l'indennità
mensile di cui all'art. 4 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a €
4,40 medi mensili procapite per tredici mensilità) e ad incrementare il
fondo di cui all'art. 25 del CCNL del 26 maggio 2004, per la restante
parte, pari allo 0,5% (corrispondente ad € 11,10 medi mensili procapite
per tredici mensilità), al fine di incentivare la produttività dei
dipendenti. Le predette percentuali sono calcolate sul monte salari
dell'anno 2003.
Sezione
II
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Art. 6
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari di cui all' art. 33 del CCNL del 26 maggio 2004
sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata
Tabella A alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del
citato CCNL.
Art. 7
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 6 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi
ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di
licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c., si
considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti
indicati all' art. 34 del CCNL del 26 maggio 2004.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 del CCNL del
26 maggio 2004
Art. 8
Norma
finale e transitoria
1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e
sindacati del 27 maggio 2005 di cui in Premessa, le parti si
rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al
riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle
risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005, non appena
verrà approvata la legge finanziaria per l'anno 2006, contenente gli
appositi stanziamenti aggiuntivi.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza dal 31
dicembre 2005, ad incrementare l'indennità aziendale di cui all'art. 35
del CCNL del 26 maggio 2004 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a
€ 4,20 medi mensili pro-capite per tredici mensilità) e ad incrementare il
fondo di cui all'art. 37 del CCNL del 26 maggio 2004, per la restante
parte, pari allo 0,5% (corrispondente ad € 10,50 medi mensili pro-capite
per tredici mensilità), al fine di incentivare la produttività dei
dipendenti. Le predette percentuali sono calcolate sul monte salari
dell'anno 2003.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato le parti confermano
che per la concessione dei buoni pasto la disciplina di riferimento
continua ad essere costituita dall'Accordo per la corresponsione dei buoni
pasto al personale civile del comparto dei Ministeri del 30 aprile 1996 e
successive integrazioni e modificazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N 2
Con riferimento all'art. 50, comma 1, lettera b) del CCNL del 24 maggio
2000, le parti convengono sulla necessità che il valore economico del
buono pasto ivi previsto, possa essere rideterminato, secondo le modalità
ed i criteri stabiliti nell'articolo medesimo, in misura non inferiore ad
€ 7,00.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N 3
Con riferimento all'art. 37, comma 3, del CCNL del 26 maggio 2004 le parti
prendono atto dell'opportunità che nell'ambito delle modalità di utilizzo
del Fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio, ivi
previsto, siano ricompresi eventuali compensi correlati ai nuovi compiti
istituzionali dell'amministrazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4
Con riferimento all'art. 5, le parti si impegnano ad individuare,
nell'ambito dell'intesa ivi prevista, un criterio di ripartizione delle
risorse pari allo 0,2% (corrispondente a € 4,40 medi mensili pro-capite)
da destinare all'indennità di rischio e all'indennità mensile al fine di
contenere il divario tra le misure unitarie dei suddetti emolumenti.
Nota a
verbale della RdB-CUB Pubblico Impiego
Allegata al CCNL Aziende Biennio economico 2004-2005
La
RdB-CUB valuta negativamente l'ipotesi di accordo del CCNL del personale
del comparto aziende ed amministrazioni dello stato ad orientamento
autonomo relativa al secondo biennio 2004-2005 poiché:
nel
metodo si è evidenziata una modalità di condurre la trattativa incapace di
recepire le proposte migliorative avanzate dalla RdB-CUB. Tale condizione
deriva dalla scelta del Governo di riportare i lavoratori del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del rapporto di lavoro
pubblicistico. Una scelta che comporterà un'ulteriore perdita del potere
contrattuale aggravando le condizioni lavorative ed economiche dei
lavoratori.
Inoltre, la trattativa è stata condizionata dagli effetti dell'accordo del
27 maggio che ha fissato risorse economiche del tutto insufficienti. La
perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni è di gran lunga superiore
all'incremento previsto dall'ipotesi di accordo.
Nel
merito l'ipotesi di accordo non prevede nessuna rivalutazione del valore
buono pasto e, in particolare si disattende l'impegno preso, da parte del
Governo, di rivalutare l'indennità di turno istituita nel precedente
biennio ne si procede ad una sua stabilizzazione.
Pertanto non sottoscrive la presente ipotesi di accordo rimandando la
decisione definitiva alla consultazione dei propri iscritti e dei
lavoratori del comparto.
Roma, 12 ottobre 2005
p/RdB/CUB
Pubblico Impiego
Giuliano Greggi
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