CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL
COMPARTO AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
1998/2001
A
seguito del parere favorevole espresso, in data 13 marzo 2001, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione
pubblica, in ordine all’ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto
delle Aziende e Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo,
sottoscritta in data 19 febbraio 2001 e vista la certificazione positiva della
Corte dei conti, in data 3 aprile 2001, sull’attendibilità dei costi
quantificati per la medesima Ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 4 aprile 2001 alle
ore 17,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni e
Organizzazioni sindacali rappresentative.
Al
termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del comparto delle Aziende
e Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo per il biennio economico
2000/2001:
CGIL/Aziende
CGIL
UIL/Aziende
UIL
C.S.A/Aziende
CISAL
RDB/CUB-Aziende
RDB/CUB
CCNL
DEL COMPARTO AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
PARTE
PRIMA
NORME
GENERALI
Art.
1
Durata
e decorrenza del contratto biennale
1.
Il presente contratto biennale
concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31
dicembre 2001.
2. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,
esclusi i dirigenti e i Vigili volontari ausiliari, dipendente dalle
sottoindicate amministrazioni del
comparto di cui all'art. 10 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno1998:
-
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
-
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
3.
Il presente CCNL si applica al personale
dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sino al
15 ottobre 2000 compreso , in quanto ad essa,
ai sensi del d.lgs. n. 165 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 188
del 2000, subentra, a decorrere dal
16 ottobre 2000, l’Agenzia per le
4.
Per il personale della Cassa Depositi e Prestiti, essendo ancora in corso la
vicenda giurisdizionale in ordine all’applicazione al personale di tale
Azienda dell'art. 10, dell’Accordo quadro di cui al comma 2, la contrattazione
collettiva, ai sensi del protocollo del 27 luglio 1999 che fa parte integrante,
quale allegato, del presente Contratto, è stata rinviata alla conclusione del
giudizio in questione.
5. Nel testo il CCNL per
il personale del comparto Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000 viene indicato come “CCNL”.
6. Per quanto non
previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del
CCNL.
SEZIONE
I
VIGILI
DEL FUOCO
Art.
2
Aumenti
della retribuzione base
1.
Gli stipendi tabellari di cui agli artt. 38 del CCNL
sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’allegata
Tabella A alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui
degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono
rideterminati alle scadenze
stabilite dalla allegata Tabella B.
Art.
3
Effetti
dei benefici
1.
Gli incrementi stipendiali di cui all’ art. 2 hanno effetto integralmente
sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che
cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti
delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli
incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati
all’ art. 39 del CCNL.
Art.
4
Indennità
operativa
1.
Gli
importi dell’ indennità operativa di
cui all’ art. 46 del CCNL
sono incrementati nelle
misure mensili lorde di cui all’ allegata Tabella C. A tal fine vengono
utilizzate tutte le risorse di cui all’art. 5, comma 1, lett. o) e p), ai sensi dell’art. 48, comma 2 lett. d) del CCNL.
Art.
5
Fondo
unico di amministrazione
1. Il Fondo di
cui all’art. 47 del CCNL viene
incrementato come segue:
m)
risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per
finanziare le progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna
area funzionale ai sensi dell’art. 26 del CCNL, nonché gli sviluppi economici
e riassegnate dai capitoli degli
stipendi dell’ Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di
area o di cessazione dal servizio,
a qualsiasi titolo avvenuta, del
personale che ne ha usufruito;
n) le risorse di cui all’art.1, comma 10 della legge n
246 del 2000, nelle quote destinate alla contrattazione integrativa, in
base agli accordi già stipulati;
o)
un importo pari a L. 19.300 medie mensili pro- capite in
relazione alle risorse di cui all’art. 50, comma 6, della legge n. 388 del
2000, a decorrere dal 1 gennaio 2001;
p)
un importo pari allo 0,33 % del monte salari 1999, a decorrere dall’1
luglio 2000,
rideterminato in
0,51, complessivo sullo stesso monte salari dal 1° gennaio 2001;
q)
i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione
dell’art. 20, comma
1, lett. G), punto
20/ter della legge 488/99;
r) importo pari a L. 11.000
pro-capite mensili per dodici mensilità a
decorrere dall’1/1/2001;
2. La lett. g) dell’art. 47, comma 2 del CCNL viene
integrato come segue:
g)
risorse pari all’importo dei risparmi sulla
retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali
maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale
comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2000. Per l’anno in cui
avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente
cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento,
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a
quindici giorni. L’ importo accantonato confluisce, in via permanente,
nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal
servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
Sezione
II
Monopoli
di Stato
Art.
6
Aumenti
della retribuzione base
1.
Gli stipendi tabellari di cui all’ art. 61 del CCNL
sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’allegata
Tabella A alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione del comma 1, sono rideterminati
alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
Art.
7
Effetti
dei benefici
1.
Gli incrementi stipendiali di cui all’ art. 6 hanno effetto integralmente
sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che
cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti
delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli
incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati
all’ art. 62 del CCNL.
Art.
8
Indennità
aziendale
1.
Gli importi dell’indennità aziendale di cui all’art. 63 del CCNL
sono incrementati, per
dodici mensilità, nelle misure mensili lorde previste dall’allegata Tabella
C.
Art.
9
Fondo
unico di amministrazione
1. Il Fondo di
cui all’art.65, comma 1, lett. A) del
CCNL viene incrementato come segue:
m)
risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all’interno
di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 56 del CCNL, nonché gli
sviluppi economici e riassegnate dai capitoli
degli stipendi dell’ Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio
di area o di cessazione dal
servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del
personale che ne ha usufruito;
n) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione
dell’art. 20, comma
1, lett. G), punto
20/ter della legge 488/99;
o) importo pari a L. 11.000 pro-capite mensili per dodici mensilità
a decorrere dall’1/1/2001;
2. Il quart’ultimo alinea del comma 1 lett. A)
dell’art. 65 viene integrato come segue:
g)
risorse pari all’importo dei risparmi sulla
retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali
maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale
comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2000. Per l’anno in cui
avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente
cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento,
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a
quindici giorni. L’ importo accantonato confluisce, in via permanente,
nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal
servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
Art. 10
1.
L’art. 57, comma 3 del CCNL viene così sostituito:
“3.
A decorrere dal 1.11.98 al personale già appartenente alle qualifiche
funzionali I e II, inquadrato dall’area A dal 1° gennaio 1998 è attribuito
il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale”.
In relazione ai processi di razionalizzazione del settore produttivo e commerciale con particolare riferimento alle sedi ove prestano servizio i dipendenti collocati nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccati temporaneamente presso l’Ente tabacchi italiani, l’amministrazione valuterà la possibilità di stipulare convenzioni ex art. 43 della legge 449/97, nel caso in cui il suindicato Ente richieda un incremento della produzione che comporti prestazioni aggiuntive rispetto a quelle compensabili con il Fondo unico di amministrazione.
Sezione
III
AIMA
Art.
11
1.
Gli stipendi tabellari di cui all’ art. 78 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate
nell’allegata Tabella A alla scadenza ivi prevista, tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 1, comma 3 .
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla
applicazione del comma 1, sono rideterminati
alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
Art.
12
Effetti
dei benefici
1.
Gli incrementi stipendiali di cui all’ art. 11 hanno effetto integralmente
sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che
cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti
delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli
incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati
all’ art. 79 del CCNL .
Art.
13
Indennità
aziendale
1.
Gli importi dell’indennità aziendale di cui all’art. 80 del CCNL
è incrementata, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde di cui
all’allegata Tabella C, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma
3.
L’art.
73, comma 3 del CCNL viene così sostituito:
“3.
A decorrere dal 1.11.98 al personale già appartenente alle qualifiche
funzionali I e II, inquadrato dall’area A dal 1 gennaio 1998 è attribuito il
trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale”.
NORME
COMUNI E FINALI
ART.
15
1. Ai fini di una completa
attuazione dell’art. 20 del CCNL, le parti concordano che
la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al Fondo di previdenza complementare
sia determinata nella misura non
inferiore all’1% della retribuzione presa a base di calcolo.
DICHIARAZIONE
A VERBALE ARAN
L’Accordo di cui
all’art. 15 sarà comunque
subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all’ARAN da parte
dell’organismo di coordinamento intersettoriale.
Nota a verbale
La FP CGIL ritiene indispensabile, alla luce della normativa vigente, definire il rinnovo contrattuale I e II biennio economico dei dipendenti della Cassa Depositi e Prestiti individuando il comparto di contrattazione e pertanto la FP CGIL non sottoscrive il comma 4 dell'art. 1.
p.
La segreteria FP CGIL
Antonella Morga