COMPARTO - SETTORE |
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
16 MAGGIO 2001 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO |
1998-2001 |
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ARGOMENTI CORRELATI | 1° BIENNIO ECONOMICO - 2° BIENNIO ECONOMICO |
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A seguito della delibera del 15.3.2001, con la
quale il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro per la Funzione
Pubblica ad esprimere parere favorevole sul testo dell'ipotesi di accordo per i
segretari comunali e provinciali relativa al quadriennio normativo 1998-2001 ed
al biennio economico 1998-1999 nonché della certificazione positiva della Corte
dei Conti, resa con deliberazione del 15.5.2001 delle Sezioni Riunite in sede di
controllo, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio,
il giorno 16 maggio 2001, alle ore 18, 00,
ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN,
nella persona del Presidente,
Avv.Guido Fantoni
ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni
e confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali | ||
CGIL-fp/Enti Locali | firmato | CGIL | firmato |
CISL/FPS | firmato | CISL | firmato |
UIL/FPL | firmato | UIL | firmato |
CONFSAL | firmato | ||
U.N.S.C.P. | firmato | ||
Coordinamento Sindacale
Autonomo "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau, Confill Enti Locali - Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel" |
firmato | CISAL | firmato |
DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI
LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (Fenal, Snalcc, Sulpm) |
firmato | ||
CGIL-f.p. | firmato | ||
CISL/FPS | firmato | ||
UIL/FPL | firmato | ||
CIDA/Enti Locali | firmato | CIDA | firmato |
DIRER/DIREL | firmato | CONFEDIR | firmato |
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'allegato CCNL dei segretari comunali e provinciali relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998 - 1999.
Parte Prima
Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
Titolo II Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 Obiettivi e strumenti
Art. 4 Contrattazione collettiva decentrata
integrativa di livello nazionale
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale
Art. 6 Contrattazione collettiva decentrata
integrativa di livello territoriale
Art. 7 Informazione
Art. 8 Concertazione
Capo II I soggetti sindacali
Art. 9 Composizione delle delegazioni
Capo III I diritti sindacali
Art.10 Permessi, distacchi ed aspettative
sindacali
Art.11Contributi sindacali
Art.12 Pari opportunità
Capo IV Procedure di raffreddamento dei
conflitti
Art.13 Clausole di raffreddamento
Art.14 Interpretazione autentica dei contratti
Titolo III
Capo I Il rapporto di lavoro
Art.15 Il contratto individuale di lavoro
Art.16 Tenuta ed aggiornamento dei curricula
Art.17 Nomina nell'incarico
Art.18 Revoca dell'incarico
Capo II Struttura del rapporto
Art.19 Orario di lavoro
Art.20 Ferie e festività
Capo III Interruzioni e sospensioni della
prestazione
Art.21 Assenze retribuite
Art.22 Congedi dei genitori
Art.23 Assenze per malattia
Art.24 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a
causa di servizio
Art.25 Congedi per la formazione
Art.26 Servizio militare
Art.27 Aspettativa per motivi personali
Art.28 Aspettativa per dottorato di ricerca o
borsa di studio
Art.29 Altre aspettative previste da disposizioni
di legge
Art.30 Cumulo di aspettative
Art.31 Fasce professionali
Art.32 Mobilità presso altre amministrazioni
Art.33 Partecipazione ai corsi di formazione
Art.34 Crediti formativi
Art.35 Primo inquadramento nelle nuove fasce
professionali
Art.36 Formazione ed aggiornamento
Parte seconda
Titolo I Disposizioni generali
Capo I Struttura della retribuzione
Art.37 Struttura della retribuzione
Art.38 Incrementi tabellari a
Art.39 Stipendi tabellare
Art.40 Effetti dei nuovi stipendi
Art.41 Retribuzione di posizione
Art.42 Retribuzione di risultato
Art.43 Trattamento economico dei segretari in
disponibilità
Art.44 Trattamento economico del segretario con
funzioni di Direttore Generale
Art.45 Retribuzione aggiuntiva per il segretario
titolare di sede di segreteria convenzionata
Art.46 Trattamento economico del segretario in
distacco sindacale
Capo II
Art.47 Trattamento di trasferta
Art.48 Trattamento di trasferimento
Art.48-bis Segretari utilizzati presso l'Agenzia
nazionale e la Scuola
Art.49 Copertura assicurativa
Art.50 Mensa
Art.51 Buono pasto
Parte III Estinzione del rapporto di lavoro
Art.52 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art.53 Obblighi delle parti
Art.54 Periodo di preavviso
Art.55 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art.56 Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art.57 Previdenza complementare
Art.58 Disapplicazioni
Tavola 1 Aumenti tabellari per il biennio
economico 1998-1999
Tavola 2 Aumenti retribuzione di posizione per il
biennio economico 1998-1999.
Dichiarazioni congiunte e verbali
Dichiarazione congiunta n.1
Dichiarazione congiunta n.2
Dichiarazione congiunta n.3
Dichiarazione a verbale FPS-CISL
Dichiarazione a verbale CGIL, CISL,UIL, UNSCP
Dichiarazione a verbale CGIL, CISL,UIL,UNSCP
Dichiarazione a verbale CSA
1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari
comunali e provinciali iscritti all'albo di cui all'art.98, del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n.267, e all'art.9
del DPR n.465/1997.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti
al D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai
Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre
1998, n.387, sono riportati come D.Lgs.n.29 del 1993.
3. Nel testo del presente contratto i riferimenti
al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n.267
sono riportati come T.u.e.l.n.267/2000.
4. Nel testo del presente contratto l'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è
denominata semplicemente Agenzia nazionale.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1°
gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1°
gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione del
presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari
entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme,
se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993.
Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'A.RA.N stipula apposito
accordo ai sensi degli artt.51 e 52, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n.29
del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è
definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati
alla collettività, con l'interesse alla valorizzazione ed alla crescita della
professionalità della categoria dei segretari comunali e provinciali e del
riconoscimento della rilevanza dell'apporto degli stessi nella gestione dei
processi di innovazione in atto e nel governo degli enti.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di
un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello
nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata
integrativa di livello nazionale sulle materie e con le modalità indicate nel
presente contratto;
c) contrattazione decentrata integrativa di
livello territoriale secondo la disciplina dell'art.6;
d) interpretazione autentica dei contratti
collettivi, secondo la disciplina dell'art. 14 del presente CCNL;
e) concertazione;
f) informazione;
g) consultazione nei casi previsti dal presente
contratto.
1. La contrattazione collettiva decentrata
integrativa si svolge a livello nazionale sulle seguenti materie:
a) pari opportunità, anche per le finalità
della legge 10 aprile 1991, n.125;
b) criteri generali sui tempi e modalità di
applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al
D.Lgs.n.626/1994;
c) condizioni, criteri e parametri per la
definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione;
d) criteri per la definizione del trattamento
economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza;
e) effetti dei provvedimenti di
riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento economico del segretario;
f) criteri per la definizione delle modalità di
svolgimento e di partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione
in carriera, l'aggiornamento e la
specializzazione;
g) definizione delle risorse da destinare
all'attività di formazione ed aggiornamento;
h) definizione delle modalità di versamento dei
contributi sindacali.
2. Fermi restando i principi dell'autonomia
negoziale e quelli di comportamento indicati nell'art.3, comma 1, decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, relativamente alla
materia indicata alla lett. g), le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
3. Il contratto collettivo decentrato integrativo
non può essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo
nazionale o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale del bilancio dell'Agenzia nazionale e degli enti. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
1. I contratti collettivi decentrati integrativi
hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte
salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano
tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L'Agenzia nazionale provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro
trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.9, comma 3, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio
è effettuato dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante
è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di
governo dell'Agenzia
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. L'Agenzia nazionale è tenuta a trasmettere
all'A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con
la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
1. La contrattazione collettiva decentrata
integrativa territoriale si svolge a livello regionale e riguarda la definizione
delle indennità da corrispondere ai segretari gestiti direttamente dalle Sezioni
Regionali dell'Agenzia, sulla base dei criteri stabiliti in sede di
contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale;
2. Le Sezioni Regionali dell'Agenzia provvedono a
costituire le delegazioni trattanti di parte pubblica entro trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto collettivo decentrato di livello nazionale e
a convocare le delegazioni sindacali di cui all'art. 9, comma
3, per l'avvio del negoziato entro
trenta giorni dalla presentazione della piattaforma.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva decentrata integrativa regionale è effettuato
dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia.
4. La sezione regionale, in caso di certificazione
positiva, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione del contratto.
5. I contratti collettivi decentrati integrativi
regionali non possono essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto
collettivo nazionale o da quello decentrato integrativo di livello nazionale e
non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale del bilancio dell'Agenzia e degli enti presso i quali i
segretari prestano servizio. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
1. L'Agenzia informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art 9, comma 3, sugli atti
organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti
il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e in particolare
quelli elencati nell'art.6,comma 1, del DPR n.465/1997. Ai fini di una più
compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano
con cadenza almeno annuale.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le
quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione decentrata
integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art.9, comma
3, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare entro i 5 giorni
successivi, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri generali per l'elaborazione dei
programmi annuali e pluriennali della Scuola Superiore relativi all'attività
di formazione, aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle dei corsi
di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione alle
fasce superiori dell'albo;
b) criteri generali per la tenuta e
l'aggiornamento dei curricula, ai fini della più ampia e completa divulgazione
degli stessi anche al fine assicurare la massima disponibilità di informazioni
utili per le procedura di nomina;
c) criteri generali relativi all'utilizzazione
dei segretari comunali e provinciali in disponibilità, comando, collocamento
fuori ruolo, riammissione in servizio, mobilità ivi compresa quella fra le
sezioni dell'Albo;
d) criteri generali ai fini della determinazione
dell'eventuale percentuale di maggiorazione di cui all'art.98 del T.u.e.l.
n.267/2000;
e) criteri generali per la determinazione
annuale del numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi di
formazione
e specializzazione.
2. La concertazione si svolge in appositi
incontri che iniziano
entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine
massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della
stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
Decorso infruttuosamente tale termine le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
1. Ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa di livello nazionale, l'Agenzia nazionale individua i
componenti della delegazione di parte pubblica e ne designa il presidente.
2. Ai fini della contrattazione collettiva
decentrata regionale, la delegazione di parte pubblica è costituita da
rappresentanti delle Sezioni regionali dell'Agenzia e da rappresentanti
dell'ANCI e dell'UPI.
3. Per le organizzazioni sindacali, sia ai fini
della contrattazione nazionale decentrata integrativa che di quella di livello
regionale, la delegazione è composta dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
4. E' fatta salva la possibilità di avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa decentrata di livello nazionale,
dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.RA.N.).
Resta integralmente confermata la disciplina dei
CCNQ stipulati in materia dall'ARAN.
1. I segretari hanno facoltà di rilasciare delega,
a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di
una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata
per iscritto ed è trasmessa all'ente, all'Agenzia nazionale per i segretari
utilizzati ai sensi dell'art.7, comma 1, del DPR n.465/1997 o comunque collocati
in disponibilità, e alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai
sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997, a cura del segretario o
dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio.
3. Il segretario può revocare in qualsiasi momento
la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione
alle amministrazioni ivi indicate e all'organizzazione sindacale interessata.
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione
della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle
amministrazioni di cui al comma 1 sulle retribuzioni dei segretari in base alle
deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con l'Agenzia nazionale.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono
tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a
consentire una reale parità tra uomini e donne, nell'ambito delle più ampie
previsioni dell'art.2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61
del D.Lgs.n.29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata
integrativa di livello nazionale, interventi che si concretizzino in "azioni
positive" a favore delle lavoratrici.
2. Presso l'Agenzia è costituito l'apposito
comitato per le pari opportunità previsto dall'art.8 del DPR n.465/1997, secondo
le modalità e con i compiti ivi previsti.
3. In sede di negoziazione decentrata integrativa
di livello nazionale, tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le
pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale con
particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione
professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
b) flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di
posizioni funzionali a parità di requisiti professionali;
d) individuazione di iniziative di informazione
per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel
lavoro;
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme
di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla
diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione di uno
specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
4. Gli effetti delle iniziative assunte
dall'Agenzia nazionale, a norma del comma 3, formano oggetto di valutazione del
Comitato di cui al comma 2,
che elabora e diffonde, annualmente, uno specifico
rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nell'ambito della
categoria dei segretari ed in relazione allo stato delle assunzioni, della
formazione e della promozione professionale, dei passaggi di fascia nonché della
retribuzione complessiva di fatto percepita.
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese
del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui
si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa.
1. In attuazione dell'art.53 del D.Lgs n. 29/1993,
quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta
di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato del la clausola
controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata
invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed
applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su
specifica richiesta dell'Agenzia, delle Associazioni o Unioni rappresentative
degli enti del comparto o del Dipartimento per la Funzione Pubblica.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure
di cui all'articolo 51 del D.Lgs.n.29/1993, sostituisce la clausola controversa
sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti
che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione
dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime
procedure di cui agli artt.4 e 5 del presente contratto sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui
ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art.53 del D.Lgs n.29/
1993.
1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto
collettivo di lavoro.
Il rapporto di lavoro con l'Agenzia nazionale si
instaura con la sottoscrizione del contratto individuale con la prima nomina a
segretario comunale.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) data di inizio del rapporto di lavoro,
coincidente con la prima effettiva assunzione in servizio;
b) qualifica di assunzione e trattamento
economico iniziale di fascia;
c) disciplina della fase iniziale del rapporto e
relativa prima sede di destinazione;
3. Il contratto individuale specifica che il
rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche
per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce
il presupposto.
4. L'Agenzia nazionale prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita
il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni
regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere
incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso
termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.58 del D.Lgs. n. 29 del
1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma
4, l'Agenzia nazionale comunica di non dar luogo alla stipulazione del
contratto.
6. Il contratto individuale di cui al comma 1, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i
provvedimenti di nomina dei segretari da assumere e ne produce i medesimi
effetti.
7. I segretari comunali e provinciali non sono
soggetti a periodo di prova.
1. Al fine di favorire la massima disponibilità di
informazioni utili per le procedure di nomina, l'Agenzia nazionale redige il
curriculum professionale di ciascun segretario, a conclusione del corso di
abilitazione per l'iscrizione all'albo, e provvede al suo continuo
aggiornamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia
nazionale provvede alla redazione ed all'aggiornamento dei curricula dei
segretari in servizio entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente
contratto.
3. I criteri per la redazione, l'aggiornamento e
la tenuta dei curricula sono definiti dall'Agenzia nazionale, previa
concertazione ai sensi dell'art. 8.
1. La nomina del segretario avviene nel rispetto
delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2. A tal fine, a seguito dell'avvio della
procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio
nazionale di amministrazione, la Sezione Regionale dell'Agenzia competente
trasmette ai sindaci che ne hanno fatto richiesta l'elenco dei segretari
iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i
relativi curricula.
3. La mancata accettazione della sede da parte del
segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo,
determinano gli effetti di cui all'art.13, comma 10, e dell'art.19, comma 14,
del DPR n.465/1997.
1. La revoca del segretario avviene nel rispetto
delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal
sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve
essere motivato.
3. L'ente, prima di adottare il provvedimento di
revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti
costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che
siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a
sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di
sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel
giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni
per iscritto, l'ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'ente, il segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza
il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze
connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. La presente disciplina trova applicazione anche
nei casi in cui l'Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di
segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi
rispettivamente dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
1. Il segretario ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a
32 giorni lavorativi, comprensivi delle
due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23
dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la
retribuzione di posizione di cui all'art. 41.
2. Il segretario assunto al primo impiego presso
la pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente contratto, ha
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste
dal comma 1. Dopo tre anni di servizio al segretario spettano i giorni di ferie
previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'ente, l'Agenzia nazionale
o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali
collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.7, comma 1, e
dell'art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, l'orario settimanale di lavoro si
articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di
ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e
26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
"a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al segretario sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/1977. In caso di mancata fruizione delle
stesse il trattamento economico da corrispondere è identico a quello previsto
per i giorni di ferie.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località
in cui il segretario presta servizio è considerata giorno festivo purché
ricadente in giorno lavorativo; nel caso di segretario titolare di segreterie
convenzionate, si considera giorno festivo il Santo Patrono del comune capofila.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata
a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il segretario che è stato assente ai sensi
dell'art.18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non
sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche
frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal
segretario in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua
responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per
necessità di servizio, il segretario ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo
di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio; il segretario ha inoltre diritto al rimborso delle spese
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano
protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero.
L'amministrazione, alla quale deve essere inviata la relativa certificazione
medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio
o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per
assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre
il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8,
all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite per esigenze di servizio,
l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Analogamente si procede nel caso che
l'amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.
1. Il segretario ha diritto ai permessi ed ai
congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.4 della legge
n.53/2000; per i casi di lutto del coniuge, di un parente o del convivente trova
applicazione la disciplina di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo.
2. Il segretario può assentarsi anche nei seguenti
casi:
a) partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di
aggiornamento professionale facoltativo: giorni otto all'anno;
b) lutti per coniuge, per parenti entro il
secondo grado ed affini entro il primo grado nonché per decesso del convivente
stabile: giorni tre consecutivi per evento; la stabile convivenza è accertata
sulla base della certificazione anagrafica presentata dal segretario;
c) particolari motivi personali o familiari: 3
giorni all'anno.
3. Il segretario ha altresì diritto ad
assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. Le assenze di cui ai commi 2 e 3 possono
cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi di assenza al
segretario spetta l'intera retribuzione,
compresa la retribuzione di posizione
cui all'art. 41.
6. Le assenze previste dall'art.33, comma 3, della
legge n.104/1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi,
con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche
disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione, ivi compresa la
partecipazione alle riunioni degli organismi di gestione dell'Agenzia nazionale
e delle Sezioni regionali.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente
disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.
1. Ai segretari comunali e provinciali applicano
le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella
legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e
n.53/2000, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle
disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono
riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni,
integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto,
qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai
sensi dell'art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n.903/1977, spettano
l'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e
quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque
valutabile.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal
lavoro previsto dall'art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di
servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione
di posizione e quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti
comunque valutabile.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui
al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 4, della
legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al
precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi
5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo
trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art.7, comma 1, della legge
n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con la indicazione della durata, all'ente di appartenenza, o
all'Agenzia nazionale o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari
collocati in disponibilità ai sensi dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5,
del DPR n.465/1997, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate
situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della
disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro
le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo
di cui all'art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere
utilizzate anche dal padre.
1. Il segretario, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per
malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al segretario che ne faccia tempestiva
richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere
concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite dell'unità sanitaria locale
territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il segretario, a seguito
dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il rapporto di lavoro può essere risolto ed
al segretario è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. A tal fine
l'ente comunica tempestivamente all'Agenzia il superamento dei periodi di
conservazione del posto o la sopravvenuta inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro
e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge
a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al
segretario che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione , compresa la
retribuzione di posizione cui all'art. 41, per i primi 9 mesi di assenza.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera
"a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera
"a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto
nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non
sono retribuiti.
7. In caso di patologie gravi che richiedano
terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai fini
della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate,
il segretario ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal
precedente comma 6, lett. a).
8. L'assenza per malattia deve essere
tempestivamente comunicata all'ente, al quale va inviata la relativa
certificazione medica.
9. L'ente può disporre il controllo della
malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
10. Il segretario che durante l'assenza , per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne
tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
11. Nel caso in cui l'infermità sia causata da
colpa di un terzo, l'eventuale risarcimento del danno da mancato guadagno da
parte del terzo responsabile è versato dal segretario all'ente fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti.
La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di
eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
12. La disciplina delle assenze per malattia di
cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia
nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e
provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.7,
comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
13. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla
data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in
precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di
prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto.
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro, ivi compresi gli infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di
sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza, o a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il segretario ha diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il
periodo previsto dall'art.23, commi 1 e 2. In tale periodo al segretario spetta
l'intera retribuzione di cui all'art. 23, comma 6, lett. a), comprensiva della
retribuzione di posizione di cui all'art. 41.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del
posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 23. Nel caso
in cui l'ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro
prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al segretario
non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il
procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermità e per la corresponsione
dell'equo indennizzo.
4. La disciplina del presente articolo trova
applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia nazionale o altra amministrazione
si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai
sensi rispettivamente dell'art.7, comma 1, e dell'art.19, comma 5, del DPR
n.465/1997.
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000, sono concessi al segretario salvo
comprovate esigenze di servizio.
2. Al segretario, con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta
congedi per la formazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma
1, il segretario interessato ed in possesso della prescritta anzianità, deve
presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente
l'indicazione dell'attività formativa che intende svolgere, della data di inizio
e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno
sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. L'ente può non concedere i congedi formativi di
cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la
durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare
la regolarità e la funzionalità dei servizi.
5. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l'interesse formativo del segretario, qualora la
concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3,
l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei
mesi.
6. Al segretario durante il periodo di congedo si
applica l'art.5,comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto
dallo stesso articolo 5,
relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento
economico, alle modalità di comunicazione all'ente ed ai controlli si applicano
le disposizioni contenute nell'art. 23 e, ove si tratti di malattie dovute a
causa di servizio, nell'art. 24 del presente CCNL.
7. La disciplina del presente articolo,
sussistendone i presupposti, trova applicazione anche nei casi in cui l'Agenzia
o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali
collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.7, comma 1, e
dell'art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
1. La chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze
Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio
militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro ed il
segretario ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del
servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I segretari che prestano il servizio
sostitutivo civile hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per
tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio
in licenza illimitata in attesa di congedo, il segretario deve porsi a
disposizione dell'ente, dell'Agenzia nazionale, nel caso di segretari utilizzati
ai sensi dell'art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e delle altre amministrazioni
che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR
n. 465/1997, per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti
del segretario, salvo i casi di comprovato impedimento. A tal fine l'ente e le
altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari comunicano tempestivamente
all'Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio del segretario nel termine
prescritto e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il periodo di servizio militare produce sul
rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge e contrattuali.
5. I segretari richiamati alle armi hanno diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'ente,
l'Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art.7, comma 1, del
DPR n.465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai
sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, corrispondono
l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall'Amministrazione
militare e quello fondamentale in godimento presso gli stessi, comprensivo anche
della retribuzione di posizione di cui all'art.41.
1. Al segretario che ne faccia formale e motivata
richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative
o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia,
senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva
di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non
vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il
calcolo del periodo di comporto del segretario.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi
espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di
queste, da altre previsioni contrattuali.
1. I segretari ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano
delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocato,
a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa.
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e
per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il segretario, il cui coniuge presti servizio
all'estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora
l'ente, l'Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art.7, comma
1, del DPR n.465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari
ai sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, non ritenga di
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il
coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
località in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di
servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del segretario in
aspettativa.
1. Il segretario non può usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi
diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La
presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche
pubbliche elettive, per cariche sindacali e per attività di volontariato.
2. L'ente, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può
invitare il segretario a riprendere servizio nel termine appositamente fissato.
Il segretario, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria
iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del segretario che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio
alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2. In tal
caso l'ente comunica tempestivamente all'Agenzia nazionale la mancata ripresa di
servizio e l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
1. I segretari comunali e provinciali sono
classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:
a) nella fascia professionale C, sono
inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000
abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola
Superiore di cui all'art.98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000;
b) nella fascia professionale B, sono inseriti i
segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione
della Scuola Superiore di cui all'art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla
titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di
provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno
due anni di servizio nella fascia C.
c) nella fascia professionale A, sono inseriti i
segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di
specializzazione della Scuola Superiore, di cui all'art.14, comma 2, del DPR
n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a
65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province;
al corso di specializzazione sono
ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione
compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.
2. La trasposizione nelle fasce professionali
di cui al comma 1 dei segretari comunali e provinciali già collocati nelle fasce
di cui all'art.12, comma 1, del DPR n.465/1997 avviene secondo le previsioni
dell'art. 35 del presente CCNL.
3. Nell'ambito della fascia B, per la nomina in
sedi di comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000, è richiesta un'anzianità di
servizio del segretario di almeno due anni in comuni inferiori della medesima
fascia.
4. Nell'ambito della fascia A, per la nomina in
sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e
di amministrazioni provinciali è richiesta un'anzianità di servizio di almeno
due anni in enti inferiori della stessa fascia. La disposizione di cui
all'art.11, comma 10, ultimo periodo, del DPR n.465/1997 trova applicazione sino
al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi
della medesima disposizione.
5. Il sindaco ed il presidente della provincia
nominano il segretario dell'ente fra gli iscritti nella fascia professionale
corrispondente all'entità demografica dello stesso, fatte salve le
riclassificazioni intervenute con il precedente ordinamento. La corresponsione
del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio
negli enti, secondo i livelli della retribuzione di posizione di cui all'art.41.
6. L'idoneità conseguita a seguito dei corsi di
specializzazione di cui all'art.14 del DPR n.465/1997 comporta l'iscrizione
nella relativa fascia professionale, fermo restando che con l'applicazione del
presente contratto non è richiesta l'idoneità per i segretari con anzianità di
servizio di nove anni e sei mesi al 31.12.2000.
7. Con l'applicazione del presente contratto, per
il conseguimento dell'idoneità a seguito del corso già indetto per i segretari
con un'anzianità di servizio compresa tra quattro e nove anni e sei mesi, ai
sensi dell'art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, e in quello da indire per coloro
che risultano iscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente
contratto, già iscritti nella precedente lettera b) dell'art.12 del DPR
n.465/1997, si prescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso
articolo.
8. Ai fini del conferimento degli incarichi nei
comuni superiori a 10.000 abitanti, in sede di prima applicazione del presente
contratto, per i segretari di cui ai commi 6 e 7, si prescinde dal prescritto
requisito dei due anni di anzianità di cui al comma 3.
9. Per i segretari in servizio nei comuni con
popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti al
31.12.2000 nella lettera c) di cui all'art.12 del DPR n.465/1997, inseriti nella
fascia B ai sensi dell'art. 35, l'iscrizione nella fascia A, come disciplinata
dal presente contratto, è subordinata al conseguimento dell'idoneità da
acquisire con il corso di cui all'art.14, comma 2, del citato DPR n.465/1997.
1. In caso di mobilità presso altre pubbliche
amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'Albo:
a) il segretario collocato nella fascia
professionale C del precedente articolo viene equiparato alla categoria o area
professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente
presso l'amministrazione di destinazione;
b) il segretario collocato nella fascia
professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all'art. 39, comma
2, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista
dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di
destinazione;
la presente disciplina ha natura transitoria e
si applica sino alla data del 31.12.2001.
c) il segretario collocato nella fascia
professionale B, con lo stipendio tabellare economico di cui all'art.39, comma
1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;
d) il segretario collocato nella fascia A, è
equiparato al personale con qualifica dirigenziale.
1. L'Agenzia determina annualmente il numero
complessivo dei segretari da ammettere ai corsi ai sensi dell'art.14, comma 6,
del DPR n.465/1997, e disciplina le relative modalità di partecipazione,
previa contrattazione decentrata
integrativa nazionale ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2.
2. Qualora il numero di cui al comma 1 risulti
superiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sono individuati,
con le stesse modalità di cui all'art.4, commi 1 e 2,
i criteri per la definizione della
graduatoria necessaria per l'ammissione ai corsi, tenendo conto dell'anzianità
di servizio e del credito formativo di cui all'art. 34.
1. Il credito formativo matura a seguito della
partecipazione a percorsi formativi organizzati dalla Scuola Superiore ai sensi
dell'art.5, comma 3, del DPR n.396/1998, con esclusione dei corsi di
specializzazione.
2. L'entità del credito formativo è determinato,
in relazione alle attestazioni e valutazioni rilasciate dalla Scuola Superiore
al termine dei percorsi formativi di cui al precedente comma, attraverso un
idoneo sistema di certificazione delle competenze maturate.
3. Il sistema di certificazione di cui al comma 2,
definito dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia nazionale, previa
contrattazione con le organizzazioni sindacali, viene basato su standard
formativi distinti per fasce in relazione ai quali si determina l'accrescimento
del credito. Esso può tener conto delle competenze già in possesso dei soggetti,
acquisite al di fuori dei percorsi formativi.
1. In sede di prima applicazione dell'art. 31 del
presente CCNL, con effetto dalla
data
di stipulazione definitiva dello
stesso, i segretari comunali e provinciali attualmente in servizio alla stessa
data, sono inseriti nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri
di corrispondenza:
a) nella fascia professionale C sono iscritti
i segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla
lettera a) dell'art.12, comma 1, del DPR n.465/1997;
b) nella fascia professionale B, sono iscritti i
segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla
lettera b) dell'art.12, comma 1, del DPRn.465/1997 nonché quelli inseriti
nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera c)
dell'art.12, comma 1, del DPR n.465/1997;
c) nella fascia professionale A sono iscritti i
segretari di cui alle lettere d) ed e) dell'art.12, comma 1, del DPR
n.465/1997.
2. Restano confermati gli effetti dei
provvedimenti adottati dall'Agenzia in attuazione dell'art.12 del DPR
n.465/1997.
1. La formazione e l'aggiornamento professionale
sono elementi essenziali per lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità e
delle attitudini del segretario e rappresentano un indispensabile supporto per
l'assunzione delle responsabilità connesse alle funzioni affidate.
2. L'Agenzia nazionale definisce annualmente la
quota delle risorse da destinare alle iniziative di formazione nella misura
individuata in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.
3. L'Agenzia, nell'ambito dei criteri generali
definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale
ai sensi dell'art. 4, realizza le iniziative formative avvalendosi della Scuola
Superiore di P.A.L.
4. Il segretario deve partecipare alle iniziative
di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore per almeno 20
giorni all'anno. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in
appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dal segretario
interessato con l'ente, con l'Agenzia nel caso di segretari in disponibilità o
con l'amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di
distacco o di posizione di fuori ruolo. Tale partecipazione è considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
5. Gli oneri per la partecipazione dei segretari
alle iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola
Superiore sono a carico degli enti presso i quali i medesimi prestano servizio,
fatti salvi i casi in cui gli oneri dei corsi sono assunti integralmente a
carico della Scuola.
6. Il segretario può partecipare, senza oneri per
l'ente, per l'Agenzia nel caso di segretari in disponibilità o con
l'amministrazione presso la quale presta servizio in caso di comando, di
distacco o di posizione di fuori ruolo, a corsi di formazione ed aggiornamento
che siano in linea con le finalità indicate nel comma 1 e con i contenuti dei
programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Scuola Superiore. Al segretario,
inoltre, possono essere concessi congedi per la formazione ai sensi dell'art.5
della legge n. 53/2000, secondo la disciplina dell'art. 25.
7. Qualora l'ente, l'Agenzia o l'amministrazione
presso la quale presta servizio, riconosca l'effettiva connessione delle
iniziative di formazione ed aggiornamento svolte dal segretario, ai sensi del
comma 6, con le funzioni allo stesso affidate può concedere un contributo sulla
spesa sostenuta e debitamente documentata.
1. La struttura della retribuzione dei segretari
comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
a) trattamento stipendiale;
b) indennità integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita;
d) retribuzione di posizione;
e) maturato economico annuo, ove spettante;
f) retribuzione di risultato
g) diritti di segreteria
h) retribuzione aggiuntiva per sedi
convenzionate
2. Al segretario comunale e provinciale compete
altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
3. Per il calcolo del compenso per diritti di
segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di
cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f).
1. Il valore degli stipendi tabellari previsti dai
vigenti contratti collettivi del 21.5.1996 e del 18.4.1997, per la separata area
della dirigenza, è incrementato nelle misure mensili lorde, per tredici
mensilità, indicate nella tavola 1 con decorrenza dalle date ivi previste.
1. Con effetto dall'1.7.1999, a regime, il nuovo
stipendio tabellare dei segretari comunali e provinciali è stabilito nella
misura unica annua lorda per dodici mensilità di L.37.632.000.
2. Nell'ambito di vigenza della parte economica
del presente CCNL, per i segretari comunali e provinciali comunque collocati
nella fascia B con lo stipendio tabellare annuo di L.23.639.000, stabilito dal
CCNL del 25.7.1996, è previsto uno stipendio tabellare il cui importo è
determinato nella misura percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1,
pari al valore di L.24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.
3. Per i segretari comunali e provinciali
collocati nella fascia C, lo stipendio tabellare di cui al comma 1, e con la
decorrenza ivi prevista, è determinato nella misura percentuale del 57,14%, pari
al valore di L.21.675.000.
4. Ai segretari comunali e provinciali della ex
seconda classe, collocati nella fascia B, con decorrenza dalla data di cui al
comma 1, è attribuito lo stipendio tabellare di cui allo stesso comma 1.
5. Sono confermate l'indennità integrativa
speciale e la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di
stipulazione del presente CCNL; è altresì confermato il maturato economico in
godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il
trattamento economico ad personam di cui all'art.40, commi 5 e 6, del CCNL del
16.5.1995, come integrato dall'accordo successivo del 14.9.1995.
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione dell'art. 39 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità
premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dell'art. 39 sono corrisposti integralmente alle scadenze e
negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli
effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
1. Ai segretari comunali e provinciali è
confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione,
collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse
responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è
titolare. Tale denominazione è riferita anche ai compensi prima denominati
"indennità di direzione" di cui all'art. 40, comma 3, del CCNL del comparto
Ministeri.
2. Con decorrenza dal 31.12.1999, e a valere
dall'1.1.2000, le misure dell'ex indennità di direzione, di cui all'art.40,
comma 3 del CCNL del comparto Ministeri del 16.5.1995, nel testo risultante a
seguito dell'accordo successivo del 14.9.1995, e della retribuzione di posizione
di cui all'art.2 del CCNL del 18.4.1997, sono incrementate negli importi annui
lordi per tredici mensilità indicati nella tavola 2.
3. Con effetto dalla stessa data, i valori
complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione
dei segretari comunali e provinciali sono così rideterminati:
livello A | |
1) incarichi in enti metropolitani |
L. 72.314.000 |
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali |
L. 56.820.000 |
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti |
L. 34.092.000 |
livello B |
|
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti |
L. 23.754.000 |
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti |
L. 17.744.000 |
livello C |
|
1) incarichi in enti fino a 3000 abitanti |
L. 10.213.000 |
Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e
numeri 1 e 2 del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.
4. Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili
e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione
dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di
riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di
contrattazione decentrata integrativa nazionale.
5. Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che
la retribuzione di posizione del
segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più
elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o,
in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata
posizione organizzativa.
6. La retribuzione di posizione nel valore annuo
definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso
connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro
straordinario, con eccezione di quelli, indicati nell'art.37, comma 1, lett. g),
fino a diversa disciplina del CCNL dell'area della dirigenza del comparto
Regioni-Autonomie Locali.
7. Al segretario comunale e provinciale in
posizione di disponibilità ed incaricato della reggenza o supplenza spetta la
stessa retribuzione di posizione prevista per l'ente presso il quale assume
servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi
dell'art. 43.
1. Ai segretari comunali e provinciali è
attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato
al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli
incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di
Direttore Generale.
2. Gli Enti del comparto destinano a tale
compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al
10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e
nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di
spesa.
3. Ai fini della valutazione dei risultati
conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli
Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi
del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
1. Ai segretari comunali e provinciali collocati
in disponibilità di cui all'art.19, comma
7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il
trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto
delle seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante
- retribuzione aggiuntiva per sedi
convenzionate.
2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente.
1. Al segretario comunale e provinciale, a cui
siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art.108 del
T.U.n.267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in
aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la
cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel
rispetto della propria capacità di spesa.
1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria
convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla
maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art.37, comma 1,
da a) ad e) in godimento.
2. Al segretario titolare di segreterie
convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.
3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei
commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità
stabilite nella convenzione.
1. Al segretario che usufruisce dei distacchi di
cui all'art.5 del CCNQ del 7.8.1998, spetta il trattamento economico di cui
all'art. 37, comma 1, in godimento al momento del collocamento in distacco.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico del
segretario in distacco sindacale sono a carico dell'Agenzia nazionale.
1. Il presente articolo si applica ai segretari
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla
dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel
caso in cui il segretario venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la
località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa
dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della
trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano
da quest'ultima località.
2. Ai segretari di cui al comma 1, oltre alla
normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente natura
non retributiva, pari a:
· L. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di
trasferta;
· L. 1.945 per ogni ora di trasferta, in caso
di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24
ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
c) il rimborso delle spese per i taxi e per i
mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti
secondo la disciplina del comma 10.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel
computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio.
4. Il segretario inviato in trasferta può
autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica
l'art. 49, commi 3
e ss.,del presente CCNL e al segretario spetta l'indennità di cui al comma 2,
lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 6, il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni
Km.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore,
al segretario spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in
un albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art.1, comma
68, della legge n.662/1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel
limite di L.59.150 per il primo pasto e di complessive L.118.300 per i due
pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il
rimborso per il primo pasto.
Nei casi di missione continuativa nella medesima
località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della
spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente
più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella
medesima località.
6. Nel caso in cui il segretario fruisca del
rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%.
Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura
intera.
7. L'indennità di trasferta non viene corrisposta
in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
8. L'indennità di trasferta cessa di essere
corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima
località.
9. Il segretario inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75 % del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
10. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative,
la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal
presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria
per i rimborsi e le relative modalità procedurali.
11. Le trasferte all'estero sono disciplinate
dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
- l'indennità di trasferta di cui al comma 2,
lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del
comma 6;
- i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono
incrementati del 30%.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo
si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti
per tale specifica finalità.
1. Al segretario, nel caso che l'assunzione della
titolarità di una nuova sede comporti il cambio della residenza, deve essere
corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale
alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento
(coniuge, figli, parenti entro il 3°grado ed affini entro il 2° grado), il
rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali, il tutto
nei limiti fissati nell'art. 47 e previ opportuni accordi da prendersi con
l'ente presso il quale deve assumere l'incarico, nonché l'indennità di trasferta
di cui all'art. 47, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio.
2. Il segretario ha altresì diritto al rimborso
dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione
regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del
trasferimento.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo, gli enti vi fanno fronte nei limiti delle risorse già
previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
1. In caso di utilizzo di segretari per le
esigenze dell'Agenzia o della Scuola, la sede di cui sono titolari si rende
disponibile agli effetti di legge e regolamentari, con effetto dalla data di
efficacia del provvedimento di utilizzo.
2. Ai segretari durante il periodo di utilizzo
compete il trattamento economico, previsto dall'art.37, comma 1,del presente
CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.
1. Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di
reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali,
ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le
risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel
rispetto della effettiva capacità di spesa.
2. Analoga iniziativa assumono l'Agenzia
nazionale, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilità ed utilizzati per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi
dell'art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e
loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari
comunali e provinciali ai sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR
n.465/1997.
3. Gli enti, stipulano apposita polizza
assicurativa in favore dei segretari comunali e provinciali autorizzati a
servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori
dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. Analoga
polizza viene stipulata dall'Agenzia nazionale e dalle altre pubbliche
amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali nel caso di utilizzo di
segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità.
4. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla
copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del segretario, nonché di
lesioni o decesso del segretario medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
5. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi
di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con
la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 3 e 4, dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia
stato autorizzato il trasporto.
6. I massimali delle polizze non possono eccedere
quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
7. Gli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti
al segretario a titolo di equo indennizzo e per lo stesso evento.
1. Il segretario, anche nelle ipotesi di incarichi
di reggenza e di supplenza, ha diritto ad avvalersi delle mense di servizio
istituite presso gli enti o, in alternativa, ai buoni pasto sostitutivi, ove
riconosciuti al restante personale, secondo le modalità indicate nell'art. 51;
analogo diritto è riconosciuto altresì al collocato in disponibilità ed
utilizzato per esigenze dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'art.7, comma 1, del
DPR n.465/1997, o da altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti
strumentali ai sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è
necessario essere effettivamente in servizio.
3. Il segretario è tenuto a pagare, per ogni
pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla
convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo
dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente
dall'ente o dall'Agenzia nazionale e dalle altre amministrazioni di cui al comma
1.
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di
monetizzazione indennizzante.
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del
servizio di mensa è pari alla somma che l'ente, l'Agenzia nazionale o le altre
amministrazioni di cui all'art.19, comma 5, del DPR n.465/1997 sarebbe tenuto a
pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3 dell'art. 50, se optasse per
l'istituzione della mensa di servizio.
2. Il segretario ha titolo, secondo le direttive
adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni
giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.
1. La cessazione del rapporto di lavoro del
segretario, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt.23 e
24, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o
al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di
legge;
b) per dimissioni del segretario;
c) per decesso del segretario.
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 52,
la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi
della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello
di compimento dell'età prevista. L'Agenzia nazionale comunica comunque per
iscritto all'interessato l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo
caso di cui alla lettera a) dell'art. 52, l'Agenzia nazionale può risolvere il
rapporto senza preavviso, salvo domanda del segretario per la permanenza in
servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del
verificarsi della condizione prevista. In entrambi i casi l'Agenzia nazionale
informa contestualmente l'ente presso il quale il segretario presta servizio o
le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell'art.19,
comma 5, del DPR n. 465/1997.
2. Nel caso di dimissioni del segretario, questi
deve darne comunicazione scritta all'Agenzia nazionale, informando
contestualmente l'ente presso il quale presta servizio o le altre
amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art.19, comma 5,
dello stesso DPR n. 465/1997, nel rispetto dei termini di preavviso.
1. Nei casi di risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue:
a) 2 mesi per i segretari con anzianità di
servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per i segretari con anzianità di
servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per i segretari con anzianità di
servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del segretario i
termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o
dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro
senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'Agenzia nazionale, anche per i segretari
utilizzati ai sensi dell'art.7, comma 1, del DPR n.465/1997 o comunque collocati
in disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai
sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, hanno diritto di
trattenere su quanto eventualmente dovuto al segretario, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato,
senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del
credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto
stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire
durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del segretario, l'Agenzia
nazionale corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso
secondo quanto stabilito dall'art.2122 del c.c. nonché una somma corrispondente
ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni.
1. Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all'Agenzia nazionale, entro
5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di
lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato
nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
segretario, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi
previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le
pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti albo.
1. La retribuzione annua da prendersi a base per
la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario
ricomprende le seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico annuale, ove spettante;
- retribuzione aggiuntiva del segretario
titolare di sedi di segreteria convenzionate;
- diritti di segreteria.
1. Le parti convengono sulla necessità che i
segretari possano usufruire di una tutela previdenziale complementare a
contribuzione definita e a capitalizzazione individuale ai sensi del
D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995 e delle successive modificazioni ed
integrazioni.
2. A questi fini le parti prendono atto che sono
in corso negoziati per definire l'accordo istitutivo del Fondo pensione
complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni-Autonomie Locali e
Sanità, al quale farà seguito la disciplina dello statuto, del regolamento
elettorale per pervenire all'atto costitutivo del Fondo medesimo ed ai
successivi adempimenti a cura di quest'ultimo.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
contratto è disapplicata la disciplina
di cui all'art.17 del DPR n. 465/1997.