COMPARTO - SETTORE |
PREFETTI |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
CARRIERA PREFETTIZIA |
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DATA FIRMA |
23 MAGGIO 2001 |
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PERIODO |
BIENNIO NORMATIVO e BIENNIO ECONOMICO |
2000-2001 |
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QUADRIENNIO NORMATIVO e 2° BIENNIO ECONOMICO |
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DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 maggio 2001, n. 316
Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al
biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi.
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale N. 180
del 4 Agosto 2001
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266,
recante: "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio
superiore della magistratura";
Visto il decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, recante:
"Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000 con cui e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 marzo 2000, emanato in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritto, ai sensi, dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, in data 9 maggio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SINPREF (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) e SULP (Sindacato unitario lavoratori prefettizi - Federazione FP CGIL, FPS CISL e UILPA) ammesso con riserva ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000, all'esito del parere del Consiglio di Stato; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000); Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, per cui si prescinde dal parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 maggio 2001, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3, del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione 1.
Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Gli articoli 26 e 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia", sono i seguenti:
"Art. 26 (Procedimento negoziale - Ambito di applicazione).
1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
"Art. 39 (Prima applicazione del procedimento negoziale).
1. Fermo quanto disposto dall'art. 11 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in sede di prima applicazione del presente decreto, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina del personale prefettizio rispetto a quella del comparto dei ministeri, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 29, comma 5, riguarda il biennio 2000-2001 sia per gli aspetti economici che per quelli giuridici.
2. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua la delegazione sindacale ed avvia il procedimento negoziale".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, recante: "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura".
- La rubrica del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' citata nelle note al titolo.
- L'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' il seguente:
"Art. 10 (Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia). –
1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificita' dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonche' al fine di assicurare organicita' e funzionalita' alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse attualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita' economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiore a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'art. 5, terzo comma, e dell'art.43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121; tale accordo non potra' comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonche' nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefettizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b) rafforzamento della specificita' e della unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una rinnovata procedura concorsuale come unica modalita' di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile;
c) possibilita' di ampliamento dei titoli di laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno o presso altre scuole di formazione dell'amministrazione statale, nonche' presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilita' di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative; l'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
d) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;
e) ndividuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell'amministrazione, della specificita' dei responsabili di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;
f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilita' in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarita' della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilita' esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) previsioni di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilita' dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilita' di sede;
i) copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile;
j) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
k) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere".
- L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nella nota al titolo.
- L'art. 27 del sopracitato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente:
"Art. 27 (Delegazioni negoziali). –
1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego".
- Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 ottobre 2000 reca: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 27 e 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139".
- L'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' il seguente:
"Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). –
1.Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.
- L'art. 20 del sopracitato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente:
"Art. 20 (Retribuzione di posizione). –
1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita".
- L'art. 29 del sopracitato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente:
"Art. 29 (Procedura di negoziazione). –
1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) L'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) L'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) L'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Nota all'art. 1:
- L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note al titolo.
Art. 2.
Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2001 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Tempo di lavoro 1.
Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
3. Per i funzionari della carriera prefettizia che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in regime di lavoro a tempo parziale, il comma 2 non si applica fino alla data del 31 dicembre 2001. Tale data puo' essere prorogata, da parte dell'amministrazione, nei casi di dimostrabile responsabilita' contrattuale per anticipata risoluzione unilaterale degli obblighi assunti dal funzionario.
4. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festivita', al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio.
5. In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' nell'ambito dei principi indicati nell'articolo 14 e sulla base dei criteri individuati in sede di accordi decentrati.
Art. 4.
Congedo ordinario 1.
Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.
2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
4. Il funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente ai sensi dell'articolo 8 conserva il diritto alle ferie.
5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.
6. E' obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno.
7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
10. Fermo restando il disposto di cui al comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario della carriera prefettizia per esigenze di servizio.
11. I periodi, di cui ai commi 1 e 2, non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.
12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
13. La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.
14. I funzionari della carriera prefettizia appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia e' recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.
Nota all'art. 4:
- L'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1977, n.
937, recante: "Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e' il seguente:
"1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi".
Art. 5.
Assenze per malattia e motivi di salute
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 5. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso.
2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
3. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione puo' disporre la cessazione del rapporto di lavoro.
4. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
5. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nella fase a basso indice di disabilita' specifica, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 6, lettera a).
6. Il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, e' il seguente:
a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza.
7. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario della carriera prefettizia e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del precedente comma 5 ed agli oneri riflessi relativi.
8. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale ricoperta.
9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente fino alla guarigione clinica.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.
10. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora ed alla produzione della relativa certificazione.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 1.
Per le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole ed il computo del triennio di cui al comma 1 in sede di prima applicazione con il criterio predetto.
Nota all'art. 5:
- L'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' il seguente:
"Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno di corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di determinazione della posizione di ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni".
Art. 6.
Aspettativa per motivi personali e di famiglia
1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo.
4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 5 del presente decreto.
5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa non retribuita previste da specifiche disposizioni di legge.
Art. 7.
Congedi parentali
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternita' e paternita'.
2. Ai funzionari della carriera prefettizia in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge 8 marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al precedente comma.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. Alle madri in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Note all'art. 7:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'".
- Gli articoli 4, 7, commi 1 e 4, e 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: "Tutela delle lavoratrici madri" sono i seguenti:
"Art. 4. –
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
2. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
3. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
4. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
5. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data presunta del parto".
"Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, di cui all'art. 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; (Omissis).
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresi', di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore a otto anni ovvero di eta' compresa tra tre e otto anni; in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore".
"Art. 10. - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
4. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 20 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
5. Ai periodi di riposo di cui al presene articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonche' di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'art. 15.
6. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente contratto possono essere utilizzate anche dal padre".
- L'art. 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' il seguente:
"Art. 17 (Disposizioni diverse). –
1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in particolare l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903".
Art. 8.
Permessi per esigenze personali
1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge anche legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermita' o della necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla lettera b) del presente articolo il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento della attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni; c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi; d) documentati motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Le assenze sopraindicate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4 del presente decreto.
3. Durante i predetti periodi di assenza al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione comprensiva della componente stipendiale di base e di quella correlata alla posizione funzionale.
4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
Nota all'art. 8:
- L'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e' il seguente:
"3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno".
Art. 9.
Distacchi sindacali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia e' pari al numero di cinque e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.
2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, la quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, da' il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso e' considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco e' confermato salvo revoca. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unita' del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 22.
Nota agli articoli 9 e 10:
- L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 10.
Permessi sindacali
1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate annualmente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo.
3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali, conferite dal personale al Ministero dell'interno, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1o gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, comma 3, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Il permesso si intende concesso qualora l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente (ossia prima della fruizione), che alla concessione dello stesso vi ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura.
7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 24 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'Amministrazione puo' autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 7, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.
9. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
10. I permessi sindacali di cui al presente articolo, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota agli articoli 9 e 10:
- L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 11.
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire diaspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, la quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
3. Ciascuna aspettativa si considera confermata qualora l'organizzazione sindacale interessata non ne richieda la revoca entro il 31 gennaio di ciascun anno. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano provvedimenti consequenziali.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, e' consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto possono, con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.
6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 11:
- L'art. 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n.
155, recante: "Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica" e' il seguente:
"8. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate dalla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche".
Art. 12.
Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali
1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali di cui all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 10, comma 3, del presente decreto, la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per il versamento del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.
4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 3. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 9, 10 e 11 sono responsabili personalmente.
8. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 12:
- L'art. 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' il seguente:
"1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
a)-b) (Omissis); c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- L'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante:
"legge quadro sul pubblico impiego" e' il seguente:
"Art. 16 (Relazione al Parlamento). - 1. Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
2. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".
Art. 13.
Tutela del dirigente sindacale
1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita' maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni svolte e della particolarita' dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato e' conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.
3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 10, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
5. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 9 e' effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
7. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
Note all'art. 13:
- L'art. 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' il seguente:
"Art. 1 (Valutazione annuale dei funzionari). - 1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera.
2. La relazione e' presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo, al capo del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, e' inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento.
Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita' dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta puo' essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.
4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.
5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.
6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato".
- L'art. 17 del citato decreto legislativo n. 139/2000 e' il seguente:
"Art. 17 (Commissione per la progressione in carriera).
- 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 16 e della progressione in carriera di cui all'art. 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno e' istituita una commissione presieduta da un prefetto scelto tra quelli preposti alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operativita' della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalita' di cui all'art. 10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del governo, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto.
2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore senza facolta' di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato".
- L'art. 18 del citato decreto legislativo n. 139/2000 e' il seguente:
"Art. 18 (Consiglio di amministrazione). - 1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera prefettizia, il consiglio di amministrazione di cui all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti titolari pro tempore di tre uffici territoriali del Governo, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno e' stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici territoriali del Governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di due prefetti commissari del Governo".
Art. 14.
Accordi decentrati
1. Gli accordi decentrati sono stipulati, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.
2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:
a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno; b) individuazione dei criteri applicativi della reperibilita' nel rispetto dei seguenti principi:
individuazione degli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita'; salvo che nelle situazioni di emergenza, la reperibilita' dovra' essere assicurata in modo che in ogni sede di servizio sia presente un funzionario prefettizio nell'arco della stessa giornata; entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i responsabili delle strutture provvederanno, anche avvalendosi dei funzionari piu' esperti nella gestione delle emergenze, all'addestramento di tutto il personale della carriera prefettizia, in modo da assicurare che la reperibilita' venga espletata mediante la rotazione di tutti i funzionari; c) criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento del fondo; d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; e) applicazione delle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5; f) applicazione delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3; g) fermo restando l'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'eventuale individuazione dei criteri per la definizione delle modalita' di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza.
3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:
a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato; b) individuazione delle modalita' applicative della reperibilita' nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera b).
4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica sara' effettuata dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 15.
Copertura assicurativa
1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:
a) totale copertura a garanzia della responsabilita' civile (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), inerenti le attivita' connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti); b) estensione della copertura anche alle ulteriori attivita' che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio; c) copertura degli oneri di patrocinio legale; d) retroattivita' e ultrattivita' della copertura assicurativa; e) previsione della possibilita' per il dirigente di aumentare i massimali e "area dei rischi" coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.
Art. 16.
Struttura del trattamento economico
1. Il trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia e' onnicomprensivo ed e' articolato nelle seguenti componenti:
a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante; b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte; c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
Art. 17.
Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 17 giugno 2000 lo stipendio tabellare e' stabilito, per ciascuna qualifica della carriera prefettizia, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
prefetto.... L. 97.379.000.
viceprefetto.... " 51.436.000.
viceprefetto aggiunto... " 32.627.000
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 lo stipendio tabellare e' rideterminato, per ciascuna qualifica della carriera prefettizia, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
prefetto.... L. 102.381.000.
viceprefetto.... " 61.138.000.
viceprefetto aggiunto... " 45.954.000
Art. 18.
Indennita' integrativa speciale
1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
prefetto.... L. 17.498.000.
viceprefetto.... " 16.006.000.
viceprefetto aggiunto... " 12.860.000
Art. 19.
Retribuzione individuale di anzianita'
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.
2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'articolo 20, secondo le modalita' indicate dal comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.
Art. 20.
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi;
b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
c) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennita' prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e dell'indennita' di cui all'articolo 43, comma 20, della stessa legge;
e) a decorrere dal 1o luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno;
f) a decorrere dal 1o luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra' essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorita';
g) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'articolo 19;
h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.
3. Dal 1o gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1o luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a).
4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Nota all'art. 20:
- L'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e' il seguente:
"Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita).
- 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita' di bilancio della amministrazione.
Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalita', con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilita' amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo e' destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento (funzionamento), nonche' alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unita' previsionale di base "accordi ed organismi internazionali (interventi), di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari .
7. Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5, destinate all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri , ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334".
Art. 21.
Retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001, e' determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): L. 50.616.000;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): L. 43.694.000;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): L. 35.754.000;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): L. 32.800.000;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): L. 26.000.000;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): L. 18.386.000;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): L. 15.508.000.
2. Per il periodo 1o gennaio-30 giugno 2001 gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle somme percepite a titolo di salario accessorio, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario indicati all'articolo 20, comma 1, lettera a). Gli importi stabiliti dal comma 1 sono erogati a decorrere dal 1o luglio 2001.
3. A decorrere dal 1o luglio 2001, l'indennita' di cui all'articolo 43, comma 20, della legge 1o aprile 1981, n. 121, continua ad essere corrisposta ai prefetti nelle misure vigenti alla data del 30 giugno 2001.
4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta, a decorrere dal 1o luglio 2001, la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella delle lettere b), e) e g) del comma 1, in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza.
5. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione di cui al comma 1, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di L. 15.508.000 ad un massimo di L. 50.616.000.
Nota all'art. 21:
- L'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' il seguente:
"Art. 25 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1.
Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione".
Art. 22.
Retribuzione di risultato
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001:
a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): 100;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): 86;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): 71;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): 70;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): 61;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): 36;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): 31.
2. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1 possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.
3. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 21, comma 1, i parametri per l'attribuzione della retribuzione di risultato saranno determinati in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 1, tra un massimo di 100 e un minimo di 31.
Art. 23.
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
1. Per il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ai funzionari prefettizi sono corrisposte le seguenti somme lorde:
prefetto.... L. 16.500.000.
viceprefetto.... " 12.000.000.
viceprefetto aggiunto... " 7.000.000
2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate per l'80 per cento a titolo di retribuzione di posizione, e per il rimanente 20 per cento a titolo di retribuzione di risultato.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2 e 3, al funzionario della carriera prefettizia, in regime di lavoro a tempo parziale, compete, per il periodo in cui lo stesso fruisce di tale regime, un trattamento economico complessivo rapportato percentualmente alla prestazione lavorativa resa nel previgente ordinamento.
4. La maggiorazione dell'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, va conglobata nello stipendio previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, per la qualifica di prefetto nell'importo annuo in godimento.
Nota all'art. 23:
- L'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, recante:
"Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonche' in materia di erogazione di buoni pasto" e' il seguente:
"Art. 1 (Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico). - 1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennita' di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessita' o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro puo' riconoscere una maggiorazione della indennita' di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unita' di personale in servizio al 1o gennaio 1996.
2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonche' ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonche' ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.
3. L'indennita' di cui al comma 1, non spetta ai Ministri e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano parlamentari l'indennita' di cui al comma 1, e' corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini perequativi, tale indennita' e' integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennita' stessa e l'importo dell'indennita' parlamentare. Tale trattamento economico complessivo, comprensivo dell'indennita' e dell'assegno, e' decurtato delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica di Ministro o di Sottosegretario.
4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi".
Art. 24.
Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 17, 18, 19 e 21 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 23, commi 1 e 2.
3. Le misure dello stipendio tabellare e dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 17 e 18 non hanno effetti sulle tariffe orarie dei compensi per lavoro straordinario.
Art. 25.
Indennita' di bilinguismo
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento ed aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua
attestato A .... L. 408.000
attestato B .... L. 340.000
attestato C .... L. 272.000
attestato D .... L. 245.000
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta al personale di cui all'articolo 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
a) prima fascia .... L. 408.000 b) seconda fascia ....L. 340.000 c) terza fascia .... L. 272.000 d) quarta fascia .... L. 245.000 3. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 e' posto a carico del fondo di cui all'articolo 20, comma 4.
Note all'art. 25:
- L'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n.
354, recante: "Indennita' speciale di 2a lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale" e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali .... L. 30.000;
b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate.... L. 25.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali .... L. 20.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permenenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare .... L. 18.000.
Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo".
- L'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle misure dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti pubblici nella regione Trentino-Alto Adige", e' il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue:
da L. 301.278 a L. 337.130; da L. 251.065 a L. 280.942; da L. 200.852 a L. 224.753; da L. 180.766 a L. 202.277".
- L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, recante: "Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta", e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:
1a fascia: personale inquadrato al 7o livello retributivo e superiori: L. 210.405;
2a fascia: personale inquadrato al 5o e 6o livello retributivo: L. 175.338;
3a fascia: personale inquadrato al 4o e 3o livello retributivo: L. 140.270;
4a fascia: personale inquadrato al 2o e 1o livello retributivo: L. 126.243.
A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
1a fascia: L. 241.965;
2a fascia: L. 201.638;
3a fascia: L. 161.310;
4a fascia: L. 145.179.
2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta.
3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454".
Art. 26.
Disapplicazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia le disposizionidi leggi e regolamenti che comunque siano in contrasto con quelle contenute nel decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:
a) con riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n.
3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
b) con riferimento all'articolo 4 (Congedo ordinario): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, e articolo 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
c) con riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi di salute): articoli 37, 40, 68, commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli 19, 30, 31, 32, 33, 34 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
d) con riferimento all'articolo 6 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
e) con riferimento all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
f) con riferimento all'articolo 8 (Permessi per esigenze personali): articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
g) con riferimento al trattamento economico: legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 8 marzo 1985, n. 72; articolo 3 della legge 28 marzo 1997, n. 85; articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232; articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340; decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254; legge 20 novembre 1982, n. 869; legge 10 ottobre 1986, n. 668; articolo 2, comma 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34; legge 2 ottobre 1997, n. 334; articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Note all'art. 26:
- Gli articoli 14, 36, 39, 40, 41, 68, commi da 1 a 8, 69, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", sono i seguenti:
"Art. 14 (Orario di servizio). - L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.
Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato e' tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi".
"Art. 36 (Congedo ordinario). - L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.
L'impiegato non puo' rinunciare al congedo.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo".
"Art. 37 (Congedo straordinario). - All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.
Il congedo straordinario e' concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni".
"Art. 39 (Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario). - L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario".
"Art. 40 (Trattamento economico durante il congedo). - Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti".
"Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40".
"Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi.
L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario.
Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi', a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato".
"Art. 69 (Aspettativa per motivi di famiglia). - L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa".
"Art. 70 (Cumulo di aspettative). - Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi".
"Art. 71 (Dispensa dal servizio per infermita). - Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130".
- L'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente:
"Art. 30 (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato). - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di trentasei ore settimanali.
La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico".
- Gli articoli 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3", sono i seguenti:
"Art. 18 (Rinvio od interruzione del congedo ordinario). - Nei casi di rinvio od interruzione del congedo ordinario previsti dall'ultimo comma dell'art. 36 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'impiegato puo' rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui tale diritto ha maturato".
"Art. 19 (Modalita' per la richiesta del congedo straordinario). - Ai fini dell'osservanza del limite massimo di durata dei congedi straordinari di cui al terzo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la concessione del primo congedo straordinario non puo' superare di regola, nell'anno, il periodo di un mese.
Nella domanda di richiesta di ulteriore congedo straordinario avanzata nello stesso anno l'impiegato deve indicare se trovasi nelle condizioni previste dal secondo comma del citato art. 37".
"Art. 30 (Denuncia dell'infermita). - La domanda di collocamento in aspettativa per infermita' deve essere presentata in via gerarchica all'autorita' competente, ai sensi dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermita' e la presumibile durata di questa.
L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni.
Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione puo' collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
"Art. 31 (Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio). - L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione".
"Art. 32 (Visita di controllo). - L'autorita' competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.
Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermita' dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.
L'impiegato, ove lo creda, puo' farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.
Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato.
Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresi' la durata".
"Art. 33 (Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa). - I provvedimenti con i quali e' disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare".
"Art. 34 (Visite di controllo durante l'aspettativa). - L'Amministrazione puo' in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalita' previste dall'art. 32.
Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta all'impiegato di riprendere il servizio, la competente autorita' dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio".
"Art. 47 (Computo del quinquennio per la determinazione della durata massima dell'aspettativa). - Ai fini della determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma dell'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera il quinquennio che verra' a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato".
- L'art. 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato" e' il seguente:
"Art. 15 (Congedo ordinario). - Il congedo ordinario e' stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non piu' di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo art.
133.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo".
- L'art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", e' il seguente:
"Art. 3 (Pubblico impiego) - (Omissis).
37. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni .
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art.
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.
39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Per il primo giorno di ogni periodo interrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario .
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 1o febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni".
- L'art. 22, commi 22, 23, 24 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
"Art. 22 (Personale). - (Omissis).
22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario , ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.
23. Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano sono inserite le seguenti: "nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche'".
24. Dopo il comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente:
"40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi .
25. (Omissis).
26. Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica".
- La legge 17 aprile 1984, n. 79, reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio".
- La legge 8 marzo 1985, n. 72, reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato".
- L'art. 3 della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante:
"Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia" e' il seguente:
"Art. 3. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:
a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-bis, calcolato a norma dell'art. 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121;
b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.
2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonche' ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianita' di servizio nella qualifica o nel grado e' attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalita' e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento e' inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianita' di servizio comunque prestato.
3. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli degli ufficiale del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-bis e' attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VII agli ufficiali aventi una anzianita' di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.
4. Fino a quando non si provvedera' al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, le disposizioni dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.
5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1o gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi".
- L'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232, recante:
"Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", e' il seguente:
"Art. 22 (Attribuzione del IX livello retributivo). - 1. A decorrere dal 1o luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis, di cui all'art. 43, comma settimo, lettera g), della legge 1o aprile 1981, n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sotto indicate:
a) dal 1o luglio 1988 al 30 settembre 1989 L.
13.973.000; b) dal 1o ottobre 1989 al 30 giugno 1990 L.
16.170.000; c) dal 1o luglio 1990 L. 18.071.000.
2. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'art. 3 del predetto decreto l'ordinale:
"VIII-bis e' sostituito dal seguente: "IX ".
- L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, recante: "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno", e' il seguente:
"Art. 17 (Trattamento economico). - Ai vice consiglieri di prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera e), settimo comma, dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Ai direttori di sezione ed ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera f) del settimo comma dell'art. 43 della legge suddetta.
Ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di cui alla lettera g) del settimo comma dell'art. 43 della legge citata".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999".
- La legge 20 novembre 1982, n. 869, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato".
- La legge 10 ottobre 1986, n. 668, reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
- L'art. 2, comma 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione", e' il seguente:
"Art. 2. - (Omissis).
14. Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'art. 43, ventitreesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuita' compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1o gennaio 1984, una indennita' mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50% di quella fissata al punto 3.1 dell'accordo di cui all'art. 1 e al precedente primo comma per il personale della Polizia di Stato di corrispondente livello".
- L'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n.
334, recante: "Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonche' in materia di erogazione di buoni pasto" e' riportato nella nota all'art. 23.
- L'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' il seguente:
"Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999".
Art. 27.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 34.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 72.290 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e, quanto a lire 72.290 milioni, a decorrere dall'anno 2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bianco, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 128 Ammesso al "Visto" ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo adottata nell'adunanza del 26 luglio 2001, con esclusione:
dell'art. 15, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole "contabile, amministrativa e/o erariale" e "ivi compresa l'amministrazione dell'interno".
Nota all'art. 27:
- L'art. 19, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'art.
19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".