COMPARTO - SETTORE |
MINISTERI |
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TIPO |
CCNL |
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AREA |
PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI |
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DATA FIRMA |
13 GIUGNO 2003 |
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PERIODO |
QUADRIENNIO NORMATIVO |
2002 - 2005 |
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DOWNLOAD file WORD |
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ARGOMENTI CORRELATI |
1°
BIENNIO ECONOMICO
- 2° BIENNIO ECONOMICO TESTO COORDINATO CCNL INTEGRATIVO |
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO
2002 – 2005
Il giorno 12 giugno 2003
alle ore 18,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni ..........
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :
Organizzazioni sindacali : |
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Confederazioni : |
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FP/CGIL |
firmato |
CGIL |
firmato |
FPS/CISL |
firmato |
CISL |
firmato |
UIL/PA |
firmato |
UIL |
firmato |
CISAL INTESA |
firmato |
CISAL |
firmato |
CONFSAL/ UNSA |
firmato |
CONFSAL |
firmato |
RDB/PI |
non firmato |
RDB – CUB |
non firmato |
FLP |
firmato |
UGL |
firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003.
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO MINISTERI
2002 - 2005
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I:
Art.1: Campo di applicazione.
Art.2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - Relazioni Sindacali
CAPO I :
Art.3 : Relazioni sindacali
Art.4 : Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
Art.5 : Materie delle relazioni sindacali e forme di partecipazione
CAPO II: Forme di partecipazione
Art.6 : Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO III: Prerogative e diritti sindacali
Art 7 : Norma di rinvio
TITOLO III – Classificazione del personale
CAPO I: Il sistema classificatorio
Art. 8 : Principi del sistema
Art. 9 : Commissione paritetica per il sistema classificatorio
TITOLO IV : Rapporto di lavoro
CAPO I: Norme disciplinari
Art.10 : Clausole generali
Art.11 : Modifiche all'art.23 del CCNL del 16 maggio 1995
Art.12 : Modifiche all'art.24 del CCNL del 16 maggio 1995
Art.13 : Codice disciplinare
Art.14 : Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art.15 : Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art.16 : Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
CAPO II
Art.17 : Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
CAPO III : Disposizioni finali
Art.18 : Disposizioni particolari
Art.19 : Procedure di conciliazione ed arbitrato
TITOLO V : Trattamento economico
CAPO I
Art.20 : Stipendio tabellare
Art.21 : Effetti dei nuovi stipendi
Art.22 : Indennità di amministrazione
Art.23 : Integrazione del fondo unico di amministrazione
Art.24 : Norma finale di parte economica
CAPO II
Art.25 : Personale assunto a contratto presso le sedi estere
TITOLO VI : Norme finali e transitorie
Art. 26 : Norme finali
Art. 27 : Disapplicazioni
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
NOTA A VERBALE ARAN
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
ALLEGATO 1 – Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le
molestie sessuali
ALLEGATO 2 – Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
NOTE A VERBALE OO.SS
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale -
esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate
dai quattro alinea dell'art. 8, comma 1 del CCNQ sulla definizione dei comparti
di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002.
Il presente contratto si applica, altresì:
a) al personale dipendente
di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai
sensi della L. 22 dicembre 1990 n.401 - con contratto a tempo indeterminato dal
Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli
Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22
ottobre 1997 e del 12 aprile 2001, con le precisazioni di cui agli artt.
18 e 25;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art.1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio
1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002;
c) al personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria di cui all'art. 1,
comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del
24 aprile 2002.
Nella provincia autonoma
di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre
1997, n. 354 per le materie ivi previste.
ll riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
d.lgs. n.165 del 2001.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005
per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003
per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con
idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si
applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993,
di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3
RELAZIONI SINDACALI
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 16
febbraio 1999 con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
ART. 4
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte
normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione
negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per loro
natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono
determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all' art. 8, comma 1 del CCNL 16 febbraio 1999, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri
sono effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 30 luglio 1999 n.
286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata entro 5 giorni agli organismi indicati nel
citato art. 2, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo
integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è
demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte
dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999, che
è pertanto disapplicato.
ART. 5
MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI PARTECIPAZIONE
1. All'art. 4,comma 3 lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 , dopo il terzo
alinea è aggiunto il seguente :
"Criteri generali per l'attuazione della mobilità volontaria dei dipendenti tra
sedi centrali e periferiche o tra le sedi periferiche di una stessa
amministrazione nel rispetto di quanto stabilito al comma 5".
2. All'art. 6, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 , al termine dell'ultima
frase del punto 3 è aggiunta la seguente frase: "le materie per le quali è
prevista l'informazione preventiva e successiva possono essere integrate
nell'ambito della contrattazione di secondo livello in sede di amministrazione
di cui all'art.4, comma 3, lett. A) ".
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 6 lett. D) del CCNL
del 16 febbraio 1999, sono altresì costituiti appositi Comitati paritetici, ai
quali è affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di
formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per
la realizzazione delle finalità di cui all'art. 26 del citato CCNL.
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 6
COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta
emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come
forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore
di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e
ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle
condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o
la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o,
addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In
relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali
situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi
di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. D) del
CCNL del 16 febbraio 1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici
presso ciascuna amministrazione con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati
relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing
in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare
riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori
organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni
persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di
tutela del dipendente interessato;
d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle amministrazioni
per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle
strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di
fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i
Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali
per la formazione, previsti dall'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999, idonei
interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura
organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del
fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno
degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I
Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati,
di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra
le attività dei due organismi.
7. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale
sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di
un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti
dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
ART. 7
NORMA DI RINVIO
1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ
del 7 agosto 1998, in particolare all'art. 10, comma 2 relativo alle modalità di
accredito dei dirigenti sindacali presso le amministrazioni, nonché ai CCNQ
stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18
dicembre 2002 e loro successive modifiche.
2. In relazione alla questione insorta sull'art. 9 comma 1, del CCNL del 16
febbraio 1999 relativamente alla fruibilità dei permessi sui luoghi di lavoro,
le parti convengono sulla necessità di procedere ad un approfondimento in una
apposita sessione negoziale che inizierà entro il 15 marzo 2003.
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
ART. 8
PRINCIPI DEL SISTEMA
1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di garantire il
progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici nonché promuovere
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le parti convengono sulla
opportunità di confermare l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL
del 16 febbraio 1999 e di proseguire nel processo di valorizzazione
professionale dei lavoratori, che si configura come strumento di supporto alla
riforma stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione con il settore
privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane e
sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore flessibilità
organizzativa attuata con i contratti collettivi del precedente quadriennio, le
parti ritengono che la contrattazione integrativa debba valorizzare, in
particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato sistema
classificatorio:
a) garanzia di un adeguato
ed equilibrato accesso dall'esterno, ove previsto dal vigente sistema di
classificazione, per la copertura dei posti;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree e i profili
cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 16
febbraio 1999, all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri
titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione
professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai
fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria
finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione.
c) esplicito riconoscimento, nelle progressioni verticali, della prevalenza
all'inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica
immediatamente inferiore.
3. Un
ruolo fondamentale è attribuito alla formazione continua, che attraverso una
serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore
di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di
affermazione di una nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena
attuazione all'art. 26 del CCNL del 16 febbraio 1999, in particolare rendendo
disponibili le risorse indicate nel comma 5 della medesima norma.
4. Le parti si danno reciproco atto della operatività dei contratti integrativi
già stipulati, aventi tra l'altro, per oggetto il sistema classificatorio e,
conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la propria
autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli
stessi.
ART. 9
COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità dei dipendenti e
della qualità delle prestazioni lavorative individuali richiedono l'impegno
delle parti nel portare avanti il sistema di classificazione
professionale di cui al CCNL del 16 febbraio 1999, quale efficace e concreto
strumento di riforma.
2. A tale scopo, le parti, attuata la fase di prima applicazione del sistema
classificatorio di cui al comma 1, si danno atto della necessità di valutarne i
risultati nella prospettiva di pervenire anche ad una semplificazione dello
stesso per una migliore gestione dei processi lavorativi ed un impiego più
flessibile delle risorse umane.
3. A tal fine è istituita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN - Confederazioni ed
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, con il compito di
acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli
obiettivi suindicati e di formulare alle parti negoziali proposte per una
verifica del sistema classificatorio che in particolare esamini la possibilità
di:
- attuare una riduzione
degli attuali accessi dall'esterno;
- individuare all'interno delle aree posizioni esclusivamente economiche e le
relative modalità di sviluppo professionale;
- ricomporre i processi lavorativi attraverso una nuova declaratoria di area,
con l'indicazione di eventuali norme transitorie per il passaggio dall'attuale
al nuovo sistema;
- valutare le implicazioni sulla dotazione organica derivanti dall'applicazione
delle proposte.
Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale, saranno adottate
sulla base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti
disposizioni.
4. A tale Commissione è demandato anche il compito di formulare proposte in
ordine alla verifica della disciplina dell'area della vice dirigenza e di quella
dei professionisti, ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002,
tra Governo ed organizzazioni sindacali. La realizzazione di tali proposte
avverrà con le modalità e tempi indicati nell'art. 10 della legge 19 luglio 2002
n.145.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI
ART. 10
CLAUSOLE GENERALI
1. E' confermata la disciplina contenuta nel capo IV del CCNL del 16 maggio 1995
come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ed in particolare gli artt. 23, 24 e
26 del citato capo IV, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi
articoli.
ART. 11
MODIFICHE ALL'ART. 23 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
1. All'art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica
dell'articolo "doveri del dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il
dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il
rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato";
c) al comma 3, lettera d), le parole "della legge 4 gennaio 1968, n.15" vengono
sostituite con "del d. lgs. del 28 dicembre 2000 n. 443 e del DPR del 28
dicembre 2000 n. 445";
d) al comma 3, lettera q), dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari
propri" e prima del punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi".
ART. 12
MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995
1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito
dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art.
23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento
disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino
ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso."
b) al comma 4 il riferimento all' "art.59, comma 4, del d. lgs. n. 29 del 1993"
deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165
del 2001";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento emerga che la sanzione da
applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5
giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di
continuità presso quest'ultimo ufficio."
d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine
iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i
termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di
tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni
giuridiche".
e) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:
"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55
del d. lgs. n. 165 del 2001".
ART. 13
CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto
dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di
ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di
norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai
precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate
nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle
circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo
comma.
c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave
se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei
confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati
o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di
vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al
servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L. 20
maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento;
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze
che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le
mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli
eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dall'amministrazione;
d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di
infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, tenuto conto
del rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell'art.1 L. n.300
del 1970;
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'amministrazione o
a terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale
o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio
delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la
sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino
caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'amministrazione o
ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore
abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella
sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo,
viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione
indicata all'art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001 nonché
gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione
non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per:
a) recidiva plurima,
almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia
comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione
quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo
superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica
la sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente
ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici
e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al
fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o
fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel
biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o
altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti
dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità
tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell' art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio
1992 n. 16;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
7. Le
mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
all'art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995, come modificato dal presente CCNL,
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può
essere sostituita con altre.
9. L'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 è disapplicato. Di conseguenza tutti i
riferimenti al medesimo art. 25 devono intendersi all'art. 25 come rinovellato
dal presente contratto.
ART.14
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza
penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione
venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è
sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, in
linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente
articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni
da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, come conseguenza delle
condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha
carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove
nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art.
1 della legge n. 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 13, comma 5 lett. h) e comma 6,
lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del
processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione
in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta
all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato
nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta
al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione
del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i
figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità
comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro
straordinario.
ART. 15
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma
3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per
fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati previsti dall'art. 1, commi
1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett.
c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001,
in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora
intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97
del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 14
in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 25, comma 2, primo
alinea, del CCNL del 16 maggio 2001, nonchè gli assegni del nucleo familiare e
la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi
dell' art. 14, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 14, comma
6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè
i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito
del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito
del procedimento penale.
11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 27 del CCNL
del 16 maggio 1995.
ART. 16
NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 come rinovellato dal
presente contratto, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dal
medesimo art. 25.
CAPO II
ART. 17
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. Le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL
del 16 febbraio 1999, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo
ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991,
n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia,
allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Il comma 2 dell'art. 8 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001,
riguardante l'aspettativa per dottorato di ricerca, all'ultimo rigo, dopo la
virgola, viene così integrato " fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma
57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448".
2. Con riferimento all'art. 33 del CCNL del 16 maggio 2001, le parti
prendono atto che per mero errore materiale, è stata omessa la citazione della
legge 24 maggio 1970 n. 336. Pertanto il comma 3 del suddetto articolo viene
integrato, dalla data di entrata in vigore del predetto CCNL, come qui di
seguito indicato:"In relazione ai benefici previsti per gli ex-combattenti e
simili continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2
e successive modificazioni ed integrazioni."
3. Con riferimento al personale di cui all'art. 1, comma 2, lett.a), sono
confermate le norme stabilite negli specifici CCNL ivi indicati. Le disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di comparto, ivi richiamate in relazione agli
istituti per i quali è prevista la diretta applicabilità al personale medesimo,
si intendono modificate o integrate dalle norme contenute nel presente
contratto.
4. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che, tra
le risorse indicate nell'art. 17 , comma 13 del CCNL del 16 maggio 2001, sin
dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sono state ricomprese le
risorse già destinate alla corresponsione dell'indennità rischio radiologico,
che continua ad essere attribuita al personale avente titolo nelle misure
ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per il personale tecnico
di radiologia dall'entrata in vigore del presente contratto la
denominazione dell'indennità di rischio è cambiata in indennità professionale.
5. All'art. 9, comma 3, lett. a), del CCNL del 16 maggio 2001, il
comma 2 ivi indicato, al termine, è integrato con il seguente periodo: "Tra le
motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma,
rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché
l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente
impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi
eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle
competenti autorità"
6. L'art. 18, comma 9, del CCNL del 16 maggio 1995 viene integrato con il
seguente periodo: "Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della
legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio
1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono,
rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo
osseo".
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario
su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con
corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata
preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola
del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
8 Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998
e successive modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo
le previsioni concordate nella contrattazione integrativa.
ART. 19
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
1. Per tutte le controversie individuali è previsto il tentativo obbligatorio di
conciliazione.
2. A tal fine il dipendente può avvalersi delle procedure di conciliazione di
cui all'art. 66 del d. lgs. n. 165 del 2001, in tema di tutela dei lavoratori
nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro ovvero di quelle indicate
nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente può adire l'autorità
giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa possono concordare di
deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia della
conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2. In tal caso si
esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio
2001 e successive modificazioni e proroghe.
4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui al comma 1,
sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo stesso ovvero dinanzi
all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9 del d. lgs. n. 165 del 2001,
richiamati dall'art. 6, lett. C) del CCNL del 16 febbraio 1999.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ART. 20
STIPENDIO TABELLARE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del
recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata
determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2,
comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2001, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi
previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di
cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio 2001, cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul
trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in
base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità
di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL.
ART. 21
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 13, comma 4 e 15,
comma 7 del presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 20 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di
licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa
speciale, di cui all'art. 20, comma 3 del presente CCNL, non modifica le
modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995 n. 335.
ART. 22
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
1. Allo scopo di favorire il procedimento di perequazione delle retribuzioni
complessivamente spettanti al personale del comparto, le misure attualmente
vigenti dell'indennità d'amministrazione sono incrementate degli importi e con
la decorrenza indicati nelle Tabelle C e D.
2. Nei casi di assegnazione temporanea presso altra amministrazione del medesimo
comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 16 maggio 2001, al personale viene
corrisposta l'indennità del comma 1, nella misura spettante presso
l'amministrazione di destinazione.
ART. 23
INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Fondo unico di amministrazione determinato ai sensi dell'art. 31 del CCNL
del 16 febbraio 1999 e dell'art. 6 del CCNL 21 febbraio 2001 è ulteriormente
incrementato di un importo pari a € 10,90 pro – capite per tredici mensilità con
decorrenza 1° gennaio 2003.
2. Sono, altresì, confermate le modalità di utilizzo del fondo di cui all'art.
32 del CCNL del 16 febbraio 1999 e all'art.7 del CCNL del 21 febbraio 2001.
ART. 24
NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA
1. Le parti prendono atto che nell'ambito delle disponibilità economiche
stanziate per il rinnovo del presente contratto relativo al biennio economico
2002 – 2003, sono ricomprese le risorse specificatamente destinate a
garantire, dal 1° gennaio 2002, la piena copertura finanziaria dell'art. 32 del
CCNL integrativo del 16 maggio 2001 relativo al trattamento di fine rapporto di
lavoro.
2. Qualora le risorse stanziate per il finanziamento degli istituti di cui
all'art. 23 non vengano completamente utilizzate nell'anno in corso, sono
riassegnate al Fondo unico di amministrazione per l'esercizio successivo.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano confermate le norme
dei precedenti CCNL.
CAPO II
ART. 25
PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO PRESSO LE SEDI ESTERE
1. Il fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato
presso le sedi estere, di cui all'art. 10 del CCNL del 12 aprile 2001, è
ulteriormente incrementato di un importo complessivo, al netto degli oneri
riflessi, pari a € 530.000 annui con decorrenza 1 gennaio 2002, rideterminati in
€ 1.220.000 annui con decorrenza 1 gennaio 2003. Tali importi sono individuati
sulla base degli incrementi medi complessivi pro-capite riferiti al restante
personale del comparto.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 26
NORME FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano confermate le norme
dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate:
- CCNL 1994/1997 del 16 maggio 1995, con particolare riferimento all'art. 19, nella parte in cui prevede che l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali; CCNL sulle tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996; Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30 aprile 1996; CCNL 1998/2001 del 16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001; CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 del 16 maggio 2001. In caso di eventuali interventi legislativi in materia di orario di lavoro, le parti si incontreranno per ridefinire la disciplina ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.
ART. 27
DISAPPLICAZIONI
1. – Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono disapplicate le seguenti
norme:
a) Con riferimento
all'art. 4 (tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi):
l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999;
b) Con riferimento agli artt. 13 (Codice disciplinare) e 14 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale): l'art. 25 del CCNL del 16
maggio 1995 come integrato dall'art. 17, commi 6 e 9, del CCNL del 16 maggio
2001;
c) Con riferimento all'art. 15 (Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale): l'art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995;
d) Con riferimento all'art. 16 (Norme transitorie per i procedimenti
disciplinari): l'art. 41, commi 1 e 2 del CCNL del 16 maggio 1995
NOTA A VERBALE ARAN
Con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 20, comma 3, si precisa che al
personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non
spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano
corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31
dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle
trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che
per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale
sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione all'art. 6 ed in considerazione della necessità di affrontare in
modo organico le situazioni di mobbing esistenti nelle amministrazioni del
comparto, le parti raccomandano che le previsioni in esso contenute abbiano
attuazione in tempi rapidi e nell'ambito delle strutture esistenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 9 le parti convengono che nei lavori della Commissione
sarà dato particolare rilievo alle modalità per la riqualificazione
professionale del personale appartenente all'area A, anche in relazione ai
processi di esternalizzazione dei servizi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In relazione all'art. 18, le parti prendono atto della necessità di verificare
congiuntamente gli altri casi di donazione di organi (ad es. rene, fegato) per i
quali prevedere una particolare tutela anche, eventualmente, nell'ambito
dell'art. 6, comma 1, primo periodo, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001. La
verifica dovrà essere portata a termine entro sei mesi
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all'art. 19, le parti prendono atto della necessità che il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali preveda idonee soluzioni
organizzative atte ad evitare situazioni di incompatibilità quando venga fatto
ricorso alle procedure di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001, da parte
di dipendenti delle Direzioni provinciali del Lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riferimento all'art. 22, le parti affermano che l'omogeneizzazione
dell'indennità di amministrazione percepita dai dipendenti in servizio nei
Ministeri accorpati ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, non assume
carattere negoziale essendo connessa con il riassetto delle pubbliche
amministrazioni interessate. Le relative risorse, pertanto, devono essere
oggetto di preciso finanziamento di legge non potendo il contratto collettivo
provvedere al raggiungimento di tale obiettivo con le risorse derivanti
dall'applicazione dell'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Tuttavia
le parti, nell'ambito delle limitate risorse contrattuali disponibili, si sono
fatte carico di portare avanti il processo di riallineamento retributivo
perseguito sin dal contratto collettivo del 16 maggio 1995, attraverso un
meccanismo di perequazione dei valori dell'indennità stessa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all'Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30 aprile 1996,
le parti si danno atto della necessità di procedere, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente contratto, alla verifica della spesa effettivamente
sostenuta a fronte dei relativi stanziamenti per l'eventuale revisione della
disciplina e degli importi attualmente vigenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro
introdotte dal CCNL del 16 maggio 2001, le parti sottolineano la particolare e
significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che,
nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono alle amministrazioni
ampi margini di gestione diretta dei servizi, evitando in tal modo
il ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell'espletamento delle
attività istituzionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con l'obiettivo di verificare, nell'arco della vigenza contrattuale, la
possibilità di revisione dell'istituto della trasferta, le parti confermano i
contenuti della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 16 maggio 2001.
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato,
anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla
libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare
ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni
atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione
sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati
con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da
atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come
previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o
d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende
a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della
Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo
chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la
riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono
estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente,
d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti
culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le
Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali
si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli
55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita,
precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia
di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti
di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della
persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel
tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente
oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di
molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il
superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di
lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve
cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del
lavoro.
4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga
di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora
dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere
formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere
inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125,
qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga
fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e
sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta
in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali
ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel
caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga
fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di
rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che
non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i
fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione
del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni
Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento
non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi
in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di
prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della
persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali
anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie
sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine
di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo
anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e
modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le
previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non
siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri
compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività
che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità
di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio
dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei
cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in
occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico
valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente
non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi
siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si
tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari.)
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto
nell'ultimo quinquennio, precisando:
a)
se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente
alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo
svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad
alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze
dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o
servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione
che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard
di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel
caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui
abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e
personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo
tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati
conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa
con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
NOTA A VERBALE N. 1
La FP CGIL ritiene che il presente CCNL avrebbe dovuto destinare maggiori risorse e materie, direttamente, alla contrattazione integrativa di posto di lavoro, per intervenire con maggiore incisività sull'organizzazione del lavoro, in coerenza con la piattaforma presentata.
NOTA A VERBALE N. 2
La FP CGIL esprime la propria riserva sull'art. 1, comma 2, punto b) del
presente CCNL perché l'accordo citato non è stato sottoscritto dalla nostra
Organizzazione sindacale in quanto ritenuto inadeguato a risolvere i gravi e
ormai storici problemi degli Uffici giudiziari.
Esemplificativa a tale proposito è la mancata regolamentazione dell'orario di
lavoro.
Roma, 28 febbraio 2003
Dichiarazione a verbale
CGIL e FP CGIL, considerano la richiesta del Governo di modificare il contratto
sottoscritto con l'ARAN lesiva dell'autonomia della contrattazione e dei
soggetti presenti al tavolo. Tale richiesta è inaccettabile sul piano del
metodo, e per quel che attiene al punto relativo al conglobamento, anche sul
piano del merito.
Il negoziato ha infatti comportato tra i suoi esiti oggettivi la modifica della
base stipendiale utile ai fini del calcolo della pensione oltre che della
indennità di buonuscita. La pretesa del Governo di non tener conto di questo
esito si poggia, non su una presunta assenza di copertura finanziaria, ma, sui
rapporti di forza che il Governo usa impedendo la sottoscrizione definitiva del
contratto, azzerandone, di fatto, il risultato contrattuale raggiunto.
CGIL e FP CGIL, decidono di accettare la modifica del testo sottoscritto solo
per acquisire il contratto e per non riportare il percorso contrattuale della
categoria al punto zero.
Le scriventi OO.SS., nella convinzione della raggiungibilità dell'obiettivo di
rivalutare la base stipendiale anche ai fini del calcolo della pensione, la cui
copertura finanziaria è già in atto presso l' INPDAP, dichiarano fin d'ora
l'apertura di una specifica vertenza sindacale e legale a sostegno delle proprie
richieste.
Il Segretario Generale FP CGIL Nazionale
Laimer Armuzzi
Roma, 14 maggio 2003
Dichiarazione a verbale
La CISL FPS con riferimento alla richiesta del Governo di modificare il
contratto sottoscritto con l'ARAN, nella parte relativa al conglobamento della
I.I.S. nello stipendio, ritiene non condivisibile tale metodo d'intervento
unilaterale che non rispetta il ruolo e l'autonomia negoziale delle parti.
Tale modifica richiesta dal Governo alla pre-intesa contrattuale già
sottoscritta appare quindi elemento di forte prevaricazione, che peraltro non
trova logica motivazione se confrontato con il lineare sviluppo delle trattative
sulla predetta materia avvenuto in sede ARAN.
Peraltro in sede di sviluppo negoziale le Parti hanno sempre discusso della
computabilità dell'I.I.S. nello stipendio agli effetti della indennità di
buonuscita INPDAP, anche in relazione alla quantificazione corrispondente costo
contrattuale da imputarsi in sede di rinnovo, e tenuto conto che la più
complessiva problematica riguardante la riforma previdenziale è oggetto di
specifico confronto tra il Governo e le OO.SS. Confederali.
Pertanto la CISL FPS conviene di sottoscrivere il CCNL Comparto Ministeri con le
modifiche richieste dal Governo poiché non alterano la sostanza delle intese
raggiunte e sottoscritte dalle Parti ed al solo fine di consentire la
conclusione della citata tornata contrattuale, dimostrando grande senso di
responsabilità nei confronti dei lavoratori e per non riportare il percorso
contrattuale della categoria ad una pericolosa fase di penalizzante stallo.
La CISL FPS ritiene di sottoscrivere il presente CCNL anche al fine di non
fornire ulteriori alibi al Governo che con metodo scorretto disconosce l'accordo
sul Pubblico Impiego del febbraio 2002, l'accordo sulla politica dei redditi del
luglio 1993, impedendo il rinnovo dei contratti in tutti gli altri comparti del
Pubblico Impiego.
La CISL FPS, nella convinzione della raggiungibilità dell'obiettivo di
rivalutare la base stipendiale anche ai fini del calcolo della pensione, anche
in considerazione della copertura finanziaria già in atto presso l'INPDAP,
dichiara fin d'ora l'apertura di una specifica vertenza a sostegno delle proprie
richieste.
Roma, 14 maggio 2003