Ipotesi di contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’ area
VI
per il biennio economico
2004-2005
In
data 18 aprile 2006
alle ore 20,30 ha avuto luogo l’incontro per la definizione del CCNL in
oggetto tra:
L’ARAN:
e le
seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali
Confederazioni Sindacali
Epne CGIL FP………………………….
CGIL ………………………………
Agenzie Fiscali CGIL FP………………………….
Epne CISL FPS…………………………
CISL…………………………………
Agenzie Fiscali CISL FPS…………………………
Epne
UIL PA…………………………….
UIL……………………………………
Agenzie Fiscali UIL PA…………………………….
Epne
CSA ………………………….
CISAL…………………………..
Epne CIDA FENDEP……………………
CIDA………………………………….
Agenzie Fiscali CIDA/UNADIS …………………..
Agenzie Fiscali CONFSAL-UNSA………………….
CONFSAL…………………………….
Epne RDB PI…………………………….. RDB
CUB……………………………..
Epne ANMI INAIL………………………
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata Ipotesi di
CCNL per il personale dirigente dell’Area VI per il biennio economico
2004-2005
IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
RELATIVO ALL’AREA VI DELLA DIRIGENZA
INDICE
Art. 1 Campo di
applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL.
parte I
disposizioni PER I DIRIGENTI dell’area
Art. 2 Trattamento
economico fisso dei dirigenti di prima fascia.
Art. 3 Effetti dei
nuovi trattamenti economici
Art. 4 Fondo per
il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti
di prima fascia.
Art. 5 Trattamento
economico fisso per i dirigenti di seconda fascia.
Art. 6 Effetti dei
nuovi trattamenti economici
Art. 7 Fondo per
il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di
risultato per i dirigenti di seconda fascia.
Art. 8
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici
dirigenziali non generali
Art. 9 Clausola
speciale.
parte ii
disposizioni PER I professionisti degli enti pubblici non economici
Art. 10 Incrementi
dello stipendio tabellare.
Art. 11 Effetti
dei nuovi stipendi
Art. 12 Fondo
dell’area dei professionisti
Art. 13
Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati di
professionalità.
Art. 14 Fondo
dell’area medica.
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, appartenente all'Area VI della
dirigenza di cui all'art. 2, sesto alinea, del contratto collettivo
nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome
aree di contrattazione della dirigenza, dipendente dagli enti e dalle
agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.
L’ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto stabilito dall’art. 3,
comma 1 del predetto CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non
economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e
funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.
2. Il
presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le
disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda -
identificata come “sezione separata” ai sensi dell’art. 3, comma 1 del CCNQ
23 settembre 2004 - contiene le disposizioni applicabili ai soli
professionisti degli enti pubblici non economici.
3. Il
presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005
e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi
articoli.
4. Gli
effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende
avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti
negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47
e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per
quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le disposizioni
dei precedenti CCNL.
1. Lo stipendio tabellare
dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi dell’art. 50 del CCNL per
il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 nella
misura annua lorda di € 48.989,04, comprensiva del rateo di tredicesima
mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei
seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 1/1/2004: di €
69,00;
- dal 1/1/2005: di €
111,00.
2. A
seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2005 è rideterminato in
€ 51.329,04 per 13 mensilità.
3. Ai fini della completa
applicazione dell’art. 48, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, la retribuzione di posizione parte
fissa ivi definita è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di
tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
- dal 1/1/2004: in €
32.336,69;
- dal 1/1/2005: in €
33.633,40.
4.
Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in
godimento di ciascun dirigente.
5. Il
trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le
misure dell’indennità integrativa speciale, negli importi in godimento dai
dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.
1. Le
retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 2 hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine
rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle
scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine
servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod. civ. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché
la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al
recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4.
All’atto del conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è
conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
1. Il
fondo di cui all’art. 52 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003 è ulteriormente incrementato dei seguenti
importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai
dirigenti di prima fascia:
- 1,36% a decorrere dal
01/01/2004;
- ulteriore 1,41% a
decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a
decorrere dal 31/12/2005.
2. Le
risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 1, concorrono anche al
finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa
definita ai sensi dell’art. 2, comma 3.
1. Lo stipendio tabellare,
definito ai sensi dell’art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nella misura annua lorda di €
38.296,98, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato,
con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi
da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 1/1/2004: di €
60,00;
- dal 1/1/2005: di €
81,00.
2. A
seguito dell’applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2005 è rideterminato
in € 40.129,98 per 13 mensilità.
3. Per i dirigenti di
seconda fascia la retribuzione di posizione-parte fissa, definita ai sensi
dell’art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003 nella misura annua lorda di € 10.339,77, comprensiva del
rateo della tredicesima mensilità, è rideterminata negli importi annui
lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito
indicate:
- dal 1/1/2004: in €
10.859,77;
- dal 1/1/2005: in €
11.262,77.
4.
Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali
assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.
5. Il
trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le
misure dell’indennità integrativa speciale, nell’importo in godimento dai
dirigenti in servizio.
6. In
relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei
concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al
conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.
1. Le
retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine
rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. Gli
effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle
scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel
presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine
servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod. civ. si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché
la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al
recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4.
All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale, è conservata la
retribuzione individuale di anzianità in godimento.
1. Per
gli enti pubblici non economici, il fondo di cui all’art. 59 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è
ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul
monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 1,06% a decorrere dal
01/01/2004;
- ulteriore 1,15% a
decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,88% a
decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui al
comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di
posizione – parte fissa di cui all’art. 5, comma 3 e, per la parte
residuale, al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile,
secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 55 e 56 del CCNL
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonché della
retribuzione di risultato secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 58
dello stesso CCNL.
3. Per le agenzie fiscali,
il fondo di cui all’art. 59 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005
e biennio economico 2002-2003 è ulteriormente incrementato dei seguenti
importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai
dirigenti di seconda fascia:
- 0,74% a decorrere dal
01/01/2004;
- ulteriore 0,83% a
decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a
decorrere dal 31/12/2005.
4. Le
risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 3, concorrono anche al
finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa
di cui all’art. 5, comma 3.
1. Gli
enti o agenzie determinano - articolandoli di norma in tre fasce - i valori
economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali
previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 55
del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003.
2. In
ciascun ente o agenzia, l’individuazione e la graduazione delle retribuzioni
di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed
all’interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la
retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può
comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o
delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato
all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera
precedente.
3. La
retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori
annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.262,77
che costituisce la parte fissa di cui all’art. 5, comma 3 a un massimo di €
44.832,47.
1. Per i dirigenti delle
agenzie fiscali, a decorrere dal 31/12/2005 il valore economico del buono
pasto di cui all’art. 2 dell’accordo di cui all’art. 77 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 (relativo
all’attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente
dipendente dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri sottoscritto l’8
aprile 1997) è rideterminato in € 7,00.
Art. 10
Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli
stipendi tabellari del personale ricompreso nell’area dei professionisti e
nell’area medica, come stabiliti rispettivamente dall’art. 102 e dall’art.
108 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi
stabilite.
2. Gli
importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione
del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla
allegata tabella B.
1. Le misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione dell’art. 10 hanno effetto sul trattamento
ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine
rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. I
benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 10 sono computati
ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e
negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di
buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della
indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art.
2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Si
conferma quanto previsto dall’art. 98, comma 3 e dall’art. 104, comma 3 del
CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
1. Il Fondo dell’area dei
professionisti di cui all’art. 101 del CCNL per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è incrementato dei seguenti importi
percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo all’area dei
professionisti:
- 0,95% a decorrere dal
01/01/2004;
- ulteriore 0,80% a
decorrere dal 01/01/2005.
2. Le indennità dei
professionisti legali e le indennità professionali dei professionisti di
area diversa da quella legale di cui all’art. 101, comma 5 del CCNL per il
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, corrisposte a
carico del fondo di cui al presente articolo, sono incrementate, a decorrere
dall’1/1/2004, di un importo annuo lordo pari a € 703,30.
1. I
contingenti di cui all’art. 17, comma 1 del CCNL 10/7/1997, relativi ai
livelli di professionalità, sono così rideterminati, con oneri a carico del
presente CCNL:
a) livello base: 10%;
b) primo livello
differenziato: 50%;
c) secondo livello
differenziato: 40%.
2. La
ridefinizione dei contingenti dei livelli di professionalità,
contrattualmente finanziata, implica lo svolgimento delle procedure di cui
all’art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003 per il conferimento di tutte le posizioni
attribuibili nel primo e nel secondo livello.
3. In
relazione a quanto previsto al comma 2, gli enti definiscono i criteri e le
procedure di cui all’art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, entro sei mesi dalla sottoscrizione
del presente CCNL. Qualora non vi provvedano nel termine indicato, in sede
di prima applicazione del presente CCNL, le selezioni sono effettuate
utilizzando i soli criteri di cui all’art. 85, comma 5, lett. a) e comma 6,
lett. a) e b) del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003.
4. In
sede di prima attuazione delle procedure di cui al comma 3, gli enti – con
decorrenza 31/12/2005 e a valere dall’1/1/2006 - attribuiscono i nuovi
livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, previo
espletamento delle relative procedure.
5. Il
presente articolo sostituisce l’art. 17 del CCNL 10/7/1997, che viene
pertanto disapplicato.
1. Il Fondo dell’area
medica di cui all’art. 107 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003 è incrementato dei seguenti importi percentuali,
calcolati sul monte salari anno 2003 relativo all’area medica:
- 0,95% a decorrere dal
01/01/2004;
- ulteriore 0,93% a
decorrere dal 01/01/2005;
- ulteriore 0,89% a
decorrere dal 31/12/2005.
2. Le componenti fisse
della retribuzione di posizione dei medici – nei valori di cui all’art. 107,
comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003 - corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono
incrementate, a decorrere dall’1/1/2004, di un importo annuo lordo per
dodici mensilità pari a € 649,20.
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